CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2019
164.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

  La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari».
Audizione della professoressa Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze.

(Svolgimento e conclusione).

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  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca l'audizione della professoressa Ginevra Cerrina Feroni, Professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze.
  Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
  Ringrazia la professoressa Cerrina Feroni per aver accolto l'invito della Commissione e chiede cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.
  Dà quindi la parola alla professoressa Cerrina Feroni.

  Ginevra CERRINA FERONI, Professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea CECCONI (Misto-MAIE) ed Emanuele PRISCO (FdI).

  Ginevra CERRINA FERONI, Professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia la professoressa Cerrina Feroni e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Salvatore Bonfiglio, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università «Roma Tre.
(Svolgimento e conclusione).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Salvatore Bonfiglio, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università «Roma Tre».
  Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
  Ringrazia il professor Bonfiglio per aver accolto l'invito della Commissione e chiedo cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.
  Dà quindi la parola al professor Bonfiglio.

  Salvatore BONFIGLIO, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università «Roma Tre, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia il professor Bonfiglio e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Salvatore Curreri, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «Kore» di Enna.
(Svolgimento e conclusione).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Salvatore Curreri, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «Kore» di Enna.
  Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
  Ringrazia il professor Curreri per aver accolto l'invito della Commissione e chiedo cortesemente di contenere il suo intervento in circa dieci minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.
  Dà quindi la parola al professor Curreri.

  Salvatore CURRERI, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «Kore» di Enna, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea CECCONI (Misto-MAIE) e Anna MACINA (M5S).

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  Salvatore CURRERI, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «Kore» di Enna, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia il professor Curreri e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 1455, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, adottato quale testo base dalla II Commissione in sede referente e modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la stessa Commissione.
  Alla proposta di legge C. 1455 sono abbinate le proposte di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti.
  Il disegno di legge C. 1455, adottato come testo base, che, dopo le modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 14 articoli, individua anzitutto una serie di reati attraverso i quali tale violenza si esercita e, in relazione a queste fattispecie di reato, già esistenti, interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento interviene inoltre sul codice penale al fine di aggravare le pene già previste per tali reati e disegna altresì una nuova fattispecie di reato di deformazione dell'aspetto della persona.
  La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge ai seguenti reati:
   maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale);
   violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale);
   atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale);
   corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale);
   atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale);
   alcune ipotesi di lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma del codice penale).

  Con riferimento al contenuto dei singoli articoli, gli articoli da 1 a 3 intervengono sul codice di procedura penale, stabilendo, per tali reati, disposizioni volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, l'eventuale conseguente adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Pag. 23
  Più nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale che disciplina l'obbligo di riferire la notizia del reato da parte della polizia giudiziaria prevedendo che questa, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire, senza ritardo, la comunicazione scritta.
  Tale obbligo, attualmente previsto solo per i gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 (si tratta, oltre che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, viene esteso alle notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere. Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, viene esclusa ogni forma di discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, che è tenuta ad attivarsi immediatamente, senza alcuna possibilità di valutare se ricorrano o meno le ragioni di urgenza, introducendo una presunzione assoluta di urgenza.
  L'articolo 2 stabilisce che il Pubblico Ministero, in caso di acquisizione di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Viene a tal fine inserito nell'articolo 362 del codice di procedura penale relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, un nuovo comma 1-ter (articolo 2); attualmente, infatti, il codice di procedura penale non specifica un termine entro il quale il PM debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere.
  L'articolo 3 stabilisce che, in presenza di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine diretta del PM e gli atti delegati da questi delegati e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.
  Viene a tale fine modificato l'articolo 370 del codice di procedura penale, con l'inserimento di due nuovi commi 2-bis e 2-ter.
  L'articolo 4, concernente la formazione degli operatori di polizia, prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:
   esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
   interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

  I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.
  L'articolo 5 interviene sul codice penale e sul codice delle leggi antimafia, stabilendo degli aggravamenti delle pene previste per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.
  Vengono previsti, in particolare:
   l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, attualmente stabilita dall'articolo 572 del codice penale nella reclusione da 2 a 6 anni, che viene aumentata da 3 a 7 anni;Pag. 24
   una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà; attualmente, in base all'articolo 61, primo comma, numero 11-quinquies del codice penale tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi sono aggravati (pena aumentata fino a un terzo) quando sono commessi in presenza o in danno di minorenne o di donna in stato di gravidanza; per coordinamento, dunque, avendo introdotto l'aggravante speciale, il provvedimento espunge dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al delitto di maltrattamenti;
   l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (di cui all'articolo 612-bis del codice penale): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi;
   l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione: viene a tale fine modificato l'articolo 4 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che già prevede l'applicazione di queste misure agli indiziati per il delitto di atti persecutori.

  Attraverso tale ultima modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province, nonché, quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale; con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il cosiddetto braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità; infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali.
  L'articolo 6 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sul primo comma dell'articolo 577: rispetto alla norma vigente, che punisce con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, la nuova formulazione della norma, rendendo alternative le circostanze della stabile convivenza e della relazione affettiva, consente l'applicazione dell'ergastolo, sia in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza, sia in caso di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva. La disposizione dunque sembra prevedere l'aggravante anche quando l'omicidio è commesso in danno di un coinquilino.
  La lettera b) del comma 1 interviene sul secondo comma dell'articolo 577, per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato o l'altra parte dell'unione civile cessata, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata». Anche in questo caso il provvedimento estende l'applicazione dell'aggravante alla cessata convivenza o alla cessata relazione affettiva, punendo dunque più severamente oltre all'omicidio commesso in danno di un ex partner, anche quello commesso in danno di qualsiasi ex convivente, a prescindere dalla relazione affettiva.
  In ordine alla formulazione della lettera b), segnala l'opportunità di riferire la cessazione tanto alla relazione affettiva Pag. 25quanto alla stabile convivenza, utilizzando il termine «cessate»; viceversa il termine, al singolare, pare riferirsi alla sola relazione affettiva escludendo la cessazione della stabile convivenza. Tale ipotesi, peraltro, è già compresa nell'aggravante del primo comma.
  L'articolo 7, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sopprimendo conseguentemente l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime. Attualmente, infatti, l'articolo 583 del codice penale punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime, tra le quali è inserita la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso e a tale ipotesi equipara anche la malattia insanabile, la perdita di un senso ovvero la perdita di un arto o la mutilazione permanente.
  La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-quinquies del codice penale, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma). Alla condanna – cui è equiparato il patteggiamento della pena – consegue anche, ai sensi del secondo comma del nuovo articolo 583-quinquies, la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.
  L'articolo 7, inoltre, ai commi da 2 a 5:
   al comma 2 interviene sull'articolo 576 del codice penale prevedendo l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso. L'articolo 583-quinquies viene aggiunto al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale;
   al comma 3 sopprime l'attuale aggravante prevista nell'articolo 583, riconoscendo alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime;
   al comma 4 interviene sull'articolo 585 del codice penale, per prevedere che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'articolo 576 del codice penale (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'articolo 577 del codice penale, ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo);
   al comma 5 modifica l'ordinamento penitenziario, intervenendo sull'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, per consentire l'applicazione dei benefìci penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno (mediante l'inserimento del nuovo articolo 583-quinquies del codice penale nel catalogo dei delitti di cui al comma 1-quater); viene inoltre previsto, alla lettera b) del comma 5, che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. La disposizione, dunque, riconduce alla disciplina della concessione dei benefìci penitenziari per i condannati per reati sessuali in danno di minori il nuovo delitto di cui all'articolo 583-quinquies commesso in danno di minori.

  In merito segnala l'opportunità di operare un ulteriore coordinamento inserendo la nuova fattispecie di reato di deformazione di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale nel catalogo dei reati contro Pag. 26la violenza domestica e di genere delineato dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.
  L'articolo 8 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-bis a 609-octies).
  In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, fattispecie che è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni.
  Inoltre, il comma 2, intervenendo sull'articolo 609-ter, che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale:
   sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'articolo 609-bis;
   prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravate solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne);
   rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore: per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni). Per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

  Il comma 3 modifica il delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'articolo 609-quater del codice penale, prevedendo un'aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; si interviene sulla scriminante del terzo comma dell'articolo 609-quater, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 3 anni: il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni.
  Il comma 4 modifica l'articolo 609-septies del codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio.
  Il comma 5 modifica l'articolo 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo, per inasprirne la pena: all'attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni; inoltre, intervenendo sul terzo dell'articolo 609-octies, si sostituisce l'attuale formulazione della norma, in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter», con la seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».
  L'articolo 9, al comma 1 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'articolo 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali; Pag. 27avviso di conclusione delle indagini preliminari; provvedimento di archiviazione; sentenza.
  In merito rileva l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale.
  Gli ulteriori commi dell'articolo 9 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere; in particolare:
   il comma 2 modifica l'articolo 90-bis, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente; alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato;
   il comma 3 modifica l'articolo 190-bis, che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità; intervenendo sul comma 1-bis, la disposizione estende a tutti i minori (e non solo agli infrasedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

  Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 10, che interviene anch'esso sul codice di procedura penale.
  In particolare la disposizione:
   al comma 1 modifica l'articolo 90-ter per prevedere la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei casi di evasione; rispetto alla formulazione vigente, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la nuova norma aggiunge per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica l'obbligo di comunicazione; in merito segnala l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
   al comma 2 modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico), come previsto dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale per la misura degli arresti domiciliari;
   al comma 3 interviene sull'articolo 282-quater per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa;
   al comma 4 modifica l'articolo 299, per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'articolo 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato;
   al comma 5 modifica l'articolo 659 per obbligare il Pubblico Ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione attraverso la polizia giudiziaria alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore della scarcerazione del condannato.

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  Al riguardo segnala l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale.
  L'articolo 11 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) intervenendo sull'articolo 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefìci penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali aggravate, lesioni personali gravissime, deformazione mediante lesioni permanenti al viso, e atti persecutori.
  L'articolo 12 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013, con riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.
  La disposizione elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
  L'articolo 13 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 per individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.
  L'articolo 14 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo la relazione tecnica allegata al disegno di legge individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, intervenendo su norme penali e processuali, sia riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa.
C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1541, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 2, mentre l'articolo 1 reca le definizioni – di Pag. 29stabilire le aree e le forme di cooperazione, i princìpi generali e le procedure per la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.
  La cooperazione è regolata dai princìpi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti, nonché con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dall'adesione delle Parti a organizzazioni internazionali.
  L'articolo 3, relativo alla cooperazione generale, prevede la possibilità per le Autorità competenti delle due Parti – individuate nei rispettivi Ministeri della difesa – di sviluppare piani annuali e pluriennali di cooperazione nonché di concludere specifici accordi di attuazione e stabilisce che le eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti avranno luogo alternativamente in Italia e in Serbia.
  L'articolo 4 individua le specifiche aree di cooperazione, che sono:
   la politica di difesa e sicurezza;
   la ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;
   l'approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;
   il supporto logistico;
   le esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (peace-keeping);
   l'industria della difesa, lo scambio e il transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
   l'organizzazione delle Forze armate, l'amministrazione e gestione delle risorse umane;
   la protezione ambientale e il controllo dell'inquinamento causato da attività militari;
   la formazione e addestramento in campo militare;
   la polizia militare;
   la sanità militare;
   la storia e la cultura militare;
   lo sport militare, nonché altri settori di comune interesse;
   altri settori militari di interesse comune concordati.

  Con l'articolo 5 vengono individuate le modalità di cooperazione, consistenti in: riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; dibattiti, consultazioni e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi; organizzazione di corsi ed esercitazioni militari; scambio di osservatori in esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite presso unità militari; scambi nel campo della cultura e dello sport militare.
  L'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed enumera le categorie di armamenti previsti. In tale ambito si prevede che il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze armate potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Si prevede, altresì, l'impegno dei due Governi a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.
  L'articolo 7 riguarda gli aspetti finanziari e stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, facendo altresì obbligo alla Parte ospitante di fornire, se necessario, al personale della Parte inviante trattamenti medici d'urgenza. Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.
  L'articolo 8, relativo al risarcimento dei danni, prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante durante la missione/esercitazione relativa alle aree di cooperazione di cui Pag. 30all'Accordo, il risarcimento sarà a carico della Parte inviante. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività svolte nell'ambito dell'Accordo o in relazione a esse, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
  L'articolo 9 riguarda la proprietà intellettuale e disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici, senza mediazioni di terze parti.
  L'articolo 11 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, la quale è stabilita alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali di ratifica.
  In tale ambito si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore l'Accordo sostituirà il precedente Accordo di cooperazione con la Serbia e Montenegro nel settore della difesa sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003. L'articolo 12 prevede la possibilità di apportare emendamenti all'Accordo, con il mutuo consenso scritto delle Parti. L'articolo 13 regola la durata e il termine dell'Accordo, prevedendo che esso sia concluso a tempo indeterminato e che resti in vigore fino a quando le Parti, o una di esse, non decidano di denunciarlo.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
Emendamenti C. 1012-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 1012-A, recante «Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni».

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti contenuti nelfascicolo Pag. 31n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 151 del 5 marzo 2019: a pagina 44, seconda colonna, quattordicesima riga, le parole: «lettera e)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «lettera c)».

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