CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 marzo 2019
160.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 140

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simone Valente.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti e C. 1516 Mollicone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2019.

  Luigi GALLO, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, ricorda che la relatrice ha proposto che la Commissione svolga un ciclo di audizioni informali, aggiungendo che la proposta sarà valutata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), ricordando che nella scorsa legislatura è già stato svolto un ciclo di audizioni informali in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia di promozione della lettura (C. 1504 e abbinate), esprime l'avviso che il lavoro svolto allora possa essere utilmente recuperato e costituire un utile contributo all'istruttoria della Commissione, anche per semplificare il nuovo lavoro che la Commissione si accinge a svolgere.

  Antonio PALMIERI (FI), premesso di concordare con la deputata Piccoli Nardelli, esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe fare riferimento ai risultati delle audizioni informali svolte nella precedente legislatura, avviando un nuovo ciclo di audizioni nella corrente legislatura solo dopo aver definito il testo base, in modo che le nuove audizioni si concentrino su Pag. 141questo testo e forniscano elementi sui quali costruire il dibattito successivo.

  Luigi GALLO, presidente, prende atto delle proposte, precisando che esse verranno discusse in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive.
C. 1603-bis Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, premette che il provvedimento in esame – il primo d'iniziativa governativa esaminato da questa Commissione in sede referente – è un disegno di legge delega in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive. Ricorda che il testo in esame risulta dallo stralcio del Capo III del disegno di legge presentato dal Governo come collegato alla legge di bilancio 2019 (di cui all'atto Camera n. 1603). Il Capo III – che è confluito in un autonomo disegno di legge (C. 1603-ter) assegnato alla Commissione Giustizia – reca disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Lo stralcio è stato disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, in quanto il contenuto del Capo III era estraneo all'oggetto complessivo del provvedimento, come preannunciato nella Nota di aggiornamento del DEF.
  Venendo al testo, riferisce che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore. Peraltro, alcune novità sembrano avere piuttosto carattere di riforma. I principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono i seguenti. Innanzitutto gli ambiti di attività del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e degli «organismi sportivi» dovranno essere definiti in coerenza con la disciplina introdotta con la legge di bilancio 2019 e con il ruolo del CONI quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, limitatamente a quella olimpica. Il Governo dovrà confermare l'attribuzione al CONI del potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali relativi alla disciplina delle attività sportive, al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e violenza nello sport, e alla promozione e allo sviluppo dello sport. Dovrà inoltre prevedere che il CONI eserciti poteri di controllo e intervento diretto nei confronti delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle associazioni benemerite solo quando siano accertate gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, nonché nel caso in cui non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi organi federali. Ancora, dovrà prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale. Dovrà essere dato sostegno alla piena autonomia gestionale e contabile delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle associazioni benemerite rispetto al CONI. Il Governo, inoltre, dovrà riordinare la disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP). In particolare, dovrà essere garantita omogeneità nel computo dei mandati e dovranno essere previsti limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte della stessa persona; dovrà inoltre essere stabilito un sistema di incompatibilità fra gli organi, per prevenire situazioni di conflitto di interessi. Ulteriori principi e i criteri direttivi sono Pag. 142dettati al fine di far organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, per l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo e per l'indicazione esplicita delle norme da abrogare.
  L'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole, di costituire Centri sportivi scolastici. Si disciplina così a livello legislativo, estendendola a tutte le scuole, una possibilità finora prevista solo a livello amministrativo e solo per le scuole secondarie. Al contempo, si prevede ora che i Centri sportivi scolastici siano costituiti secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo settore, ossia il corpo di norme (dettate dal decreto legislativo n. 117 del 2017) che disciplina l'attività delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, e così via. In sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico. La relazione del Governo evidenzia che, trattandosi di attività extracurriculare, i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico dovranno beneficiare di una remunerazione, da prevedere nei diversi livelli contrattuali, anche se il provvedimento precisa che le norme in questione dovranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 3 concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, inteso come l'insieme delle condizioni giuridiche che consentono la partecipazione di una società sportiva professionistica a una determinata competizione nazionale. Si introduce così a livello di legge una nozione finora presente solo nell'ordinamento sportivo. In particolare, il disegno di legge in esame stabilisce che la cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva professionistica – qualora queste operazioni siano ammesse dalle singole FSN – possono essere effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo: valutazione da eseguire attraverso perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale competente per territorio. In caso di insolvenza di una società sportiva professionistica, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo dovranno essere condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della singola FSN, anche al versamento del valore economico del titolo o alla prestazione di idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente. Il CONI e le FSN dovranno adeguare i loro statuti a questi principi.
  L'articolo 4 reca la delega al Governo in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico. In questo ambito, il Governo dovrà seguire i seguenti i principi e criteri direttivi. Innanzitutto i decreti attuativi dovranno riconoscere il carattere sociale dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e mezzo di educazione e sviluppo delle persone. Dovrà essere riconosciuto nelle norme il principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, e dovrà quindi essere individuata la figura del lavoratore sportivo a prescindere che operi in ambito dilettantistico o professionistico. Inoltre, dovrà essere definita la disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale e dovranno essere stabilite regole di gestione del fondo di previdenza. Il Governo inoltre dovrà valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani, garantendo la crescita anche culturale e la preparazione professionale degli atleti, in modo da favorire l'accesso all'attività lavorativa anche al termine della loro carriera sportiva. Dovrà inoltre disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali, per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, Pag. 143tenendo conto anche del loro fine non lucrativo. Il Governo dovrà poi provvedere al riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico e assicurare il riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti. Dovranno, ancora, essere previsti la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Inoltre, si prevede il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero della difesa in materia di agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno. Infine, si prevede il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, comprese quelle della legge n. 91 del 1981, cui andranno apportate le modifiche e integrazioni necessarie per garantire il rispetto del diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea e la conformità ai principi riconosciuti del diritto sportivo e agli orientamenti consolidati della giurisprudenza.
  L'articolo 5 reca la delega per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi, finalizzati sostanzialmente a trasferire a livello di norma legislativa primaria alcune discipline attualmente dettate dal Regolamento degli agenti sportivi. Il Governo dovrà esplicitare, nell'esercizio della delega, i principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione; dovrà regolare il conflitto di interessi in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti «tra gli atleti e le società sportive», anche nel caso in cui l'attività di agente sportivo sia esercitata in forma societaria; dovrà individuare modalità di svolgimento delle transazioni economiche tali da garantire la regolarità e trasparenza delle stesse, nonché la loro conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale. Il Governo dovrà inoltre introdurre una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi.
  Gli articoli da 6 a 11 sono stati stralciati.
  L'articolo 12 contiene la delega al Governo in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché in materia di costruzione di nuovi impianti sportivi e di ristrutturazione e ripristino di quelli già esistenti. Nell'esercizio di questa delega il Governo dovrà assicurare la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le modifiche necessarie a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo. Il Governo dovrà inoltre semplificare e accelerare le procedure amministrative e ridurre i termini temporali procedurali previsti dalla normativa vigente. Dovrà, inoltre, individuare criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti, e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente. Ancora, il Governo dovrà individuare un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o con l'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto e la possibilità di un affidamento diretto dello stesso alla società o all'associazione, Pag. 144in presenza di predeterminati requisiti. Dovrà poi individuare strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il Credito Sportivo.
  L'articolo 13 contiene la delega al Governo in materia di adempimenti e oneri amministrativi e di natura contabile a carico di Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA), degli Enti di promozione sportiva (EPS), delle associazioni benemerite e delle loro affiliate. In particolare, il Governo dovrà assicurare la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore della amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità perseguite.
  L'articolo 14 contiene la delega in materia di discipline sportive invernali, finalizzata a garantire standard di sicurezza più elevati. In particolare, il Governo dovrà rivedere la disciplina giuridica applicabile agli impianti e ai relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, per tenere conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti. Dovranno essere riviste le norme in materia di sicurezza recate dalla legge n. 363 del 2003, prevedendo in particolare l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, con la previsione di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori. L'obbligo di utilizzare il casco che attualmente riguarda solo i minori di quattordici anni, dovrà essere esteso. Inoltre, dovrà essere previsto l'obbligo per i gestori di dotare le delle aree sciabili di defibrillatori semiautomatici e di personale addestrato. Dovrà essere previsto poi il rafforzamento sia delle attività di vigilanza e controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, sia delle attività informative e formative per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.
  Per tutte le deleghe è previsto che i decreti attuativi siano adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. I relativi schemi dovranno essere prima trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo sarà possibile per il Governo correggere i provvedimenti con norme integrativi e correttivi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. È previsto che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al contempo, tuttavia, si dispone – in conformità con quanto prevede l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) – che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, gli stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata delle disposizioni che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
  Conclude sottolineando la rilevanza del provvedimento per il settore sportivo in tutte le sue articolazioni: atleti, dirigenti, praticanti amatoriali. Sottolinea altresì l'importanza delle società e delle organizzazioni sportive quale punto di riferimento soprattutto nei piccoli centri, dove lo sport svolge un'indiscutibile funzione di aggregazione e d'inclusione sociale. Nel sottolineare come della Commissione cultura facciano parte anche deputati atleti e dirigenti sportivi, auspica che da loro, innanzitutto, venga un contributo fattivo al lavoro della Commissione, dicendosi fin da ora convinto che – proprio per l'importanza del provvedimento e l'ampiezza dell'intervento in esso contenuto – sarà opportuno avviare un ciclo di audizioni per dare ampio spazio alla vasta platea di soggetti interessati dallo stesso. Si dice Pag. 145certo, peraltro, che con un lavoro costruttivo e condiviso sarà possibile svolgere tutti i dovuti approfondimenti e arrivare in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge.

  Federico MOLLICONE (FdI), premesso di concordare con il relatore in merito all'opportunità di svolgere audizioni di approfondimento e di condividere l'auspicio di un lavoro costruttivo e condiviso, esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione possa trattare in sede referente un disegno di legge in materia di sport, dopo che importanti novità erano state inserite nella legge di bilancio con la conseguenza che la competenza primaria era stata sottratta alla VII Commissione.

  Marco MARIN (FI) apprezza lo spirito collaborativo insito nelle parole del deputato Belotti ed esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe programmare celermente il ciclo di audizioni da svolgere.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.
C. 877 Azzolina.

Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari.
C. 1211 Tuzi.