CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2019
155.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 90

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 marzo 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 977 Germanà recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana, di rappresentanti dell'UPI e dell'ispettore capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni presso la Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo.

  Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.20 alle 12.45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione.
C. 1603 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 1603, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione». Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere alla Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento).
  Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, segnala che, con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Evidenzia inoltre che l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6. Ricorda, infine, che la Nota di aggiornamento del DEF 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis e Allegati) ha inserito tra i «collegati» alla decisione di bilancio 2019-2021 un disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive».
  Segnala quindi che il disegno di legge in esame si compone di quattordici articoli, ripartiti in quattro capi, mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la Pag. 91disciplina in materia di sport, da realizzare sia attraverso disposizioni di diretta applicazione sia mediante deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina coordinata e di dettaglio.
  Evidenzia quindi in particolare che il capo I, articoli da 1 a 3, prevede una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), attribuisce alle scuole la facoltà di costituire centri sportivi scolastici e disciplina i trasferimenti del titolo sportivo tra società professionistiche, mentre il capo II, articoli 4 e 5, reca deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, al fine di garantire trasparenza, imparzialità e indipendenza nell'attività degli agenti sportivi.
  Osserva poi che nel capo III, articoli da 6 a 11, è contenuta una serie di disposizioni che intervengono in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive, prevedendo il rafforzamento degli strumenti di contrasto dei suddetti fenomeni nonché una completa ricognizione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.
  Fa infine presente che il capo IV, articoli da 12 a 14, reca tre norme di delega: la prima in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi; la seconda volta al riordino degli adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); la terza in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
  Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, rileva che i primi due capi, dettando disposizioni in materia – rispettivamente – di ordinamento sportivo e di professioni sportive, appaiono corrispondenti alle materie indicate nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 come oggetto del citato disegno di legge collegato. Ritiene anche il Capo IV riconducibile a una delle predette materie e, in particolare, all'ordinamento sportivo, anche in considerazione del fatto che, come ha evidenziato la Corte costituzionale con la sentenza n. 424 del 2004, «non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo». Sottolinea invece che il capo III, recando disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, disciplina tematiche, prevalentemente riferite alla materia penale nonché alla sicurezza e all'ordine pubblico, non riconducibili né all'ordinamento sportivo, né alle professioni sportive né ad alcuna altra materia indicata nell'ambito dei provvedimenti collegati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018 e dalle relative risoluzioni parlamentari di approvazione.
  Tutto ciò considerato, ritiene che il disegno di legge sia pertanto riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018 e non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di cui al capo III (articoli da 6 a 11).
  Formula pertanto la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione (collegato alla legge di bilancio 2019)» (C. 1603);Pag. 92
  premesso che:
   l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
   l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;
   la Nota di aggiornamento del DEF 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis) indica tra i «collegati» alla decisione di bilancio 2019-2021 un disegno di legge recante «disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive»;
  considerato che:
   il disegno di legge in oggetto, che consta di quattordici articoli ripartiti in quattro capi, come risulta dalla sua relazione illustrativa, mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport, da realizzare sia attraverso disposizioni di diretta applicazione sia mediante deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina coordinata e di dettaglio;
   in particolare, il capo I (articoli da 1 a 3) prevede una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), attribuisce alle scuole la facoltà di costituire centri sportivi scolastici e disciplina i trasferimenti del titolo sportivo tra società professionistiche;
   il capo II (articoli 4 e 5) reca deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, al fine di garantire trasparenza, imparzialità e indipendenza nell'attività degli agenti sportivi;
   nel capo III (articoli da 6 a 11) è contenuta una serie di disposizioni che intervengono in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive, prevedendo il rafforzamento degli strumenti di contrasto dei suddetti fenomeni nonché una completa ricognizione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive;
   il capo IV (articoli da 12 a 14), infine, reca tre norme di delega: la prima in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi; la seconda volta al riordino degli adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); la terza in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;
   i primi due capi, dettando disposizioni in materia – rispettivamente – di ordinamento sportivo e di professioni sportive, appaiono corrispondenti alle materie indicate nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 come oggetto del citato disegno di legge collegato;
   anche il Capo IV appare riconducibile a una delle predette materie e, in particolare, all'ordinamento sportivo, anche Pag. 93in considerazione del fatto che, come ha evidenziato la Corte costituzionale con la sentenza n. 424/2004, «non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo»;
   il capo III, invece, recando disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, disciplina tematiche, prevalentemente riferite alla materia penale nonché alla sicurezza e all'ordine pubblico, non riconducibili né all'ordinamento sportivo, né alle professioni sportive né ad alcuna altra materia indicata nell'ambito dei provvedimenti collegati dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018 e dalle relative risoluzioni parlamentari di approvazione;

RITIENE
   che il contenuto del disegno di legge C. 1603, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione» sia pertanto riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018 e non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di cui al capo III (articoli da 6 a 11)».

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
C. 395-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, nella seduta del 22 gennaio 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. In tale seduta la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.
  Ricorda peraltro che in data 5 febbraio 2019 la rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione bilancio una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono evidenziate criticità relative alla corretta quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria proposta.
  Evidenzia quindi che la Commissione, attesa l'esigenza di acquisire la richiesta relazione tecnica, ad oggi non ancora pervenuta, ha disposto più volte il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento e che la Commissione cultura, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha comunque concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento, nella seduta del 7 marzo 2019, apportando ad esso ulteriori modifiche finalizzate in parte a una formulazione Pag. 94più chiara e leggibile delle norme da approvare e in parte a recepire il parere della Commissione Affari costituzionali. Tali modifiche non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario; sul punto è comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Fa infine presente che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica sul provvedimento richiesta lo scorso 22 gennaio.
  La sottosegretaria Laura CASTELLI ribadisce il parere contrario, già espresso nella nota della Ragioneria generale dello Stato depositata agli atti della Commissione il 5 febbraio 2019, in ordine alle modalità di copertura del provvedimento, tenuto conto che parte delle risorse da utilizzare per la copertura finanziaria del relativo onere, e precisamente quelle di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 205 del 2017, sono state iscritte sui capitoli di personale, concernenti spese di natura obbligatoria, e sono pertanto confluite su un aggregato indistinto per il quale non è possibile una puntuale individuazione delle relative risorse ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, propone quindi che la copertura dell'onere di 1 milione di euro per l'anno 2019 effettuata, nel testo del provvedimento, a valere su quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 205 del 2017, sia sostituita da una copertura, di pari importo, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, concordando con quanto proposto dal relatore, ritiene che la copertura di quota parte dell'onere relativo alla realizzazione e alla gestione della infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 3, lettera b), per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, debba essere posta a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Assicura in proposito che detto Ministero non ha espresso contrarietà all'utilizzo dell'accantonamento di propria competenza.
  Osserva inoltre che la copertura della restante parte dell'onere, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, debba essere riformulata come riduzione di autorizzazione legislativa di spesa.
  Segnala infine la necessità di integrare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 395-A, recante Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   le risorse di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relative all'assunzione, a decorrere dall'anno 2018, di personale, dotato di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e Pag. 95della ricerca, sono state iscritte sui capitoli di spesa di personale, concernenti spese di natura obbligatoria, e sono pertanto confluite in un aggregato indistinto per il quale non è possibile una puntuale individuazione delle relative risorse ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;
   la copertura di quota parte dell'onere relativo alla realizzazione e alla gestione della infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 3, lettera b), per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, debba essere posta a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   la copertura della restante parte dell'onere, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, debba essere riformulata come riduzione di autorizzazione legislativa di spesa;
   risulta infine necessario integrare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
  4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementata dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  4-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento D'Ettore 1.54, volto a prevedere che le università promuovano la pubblicazione di attività di ricerca svolte da giovani ricercatori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza e delle singole unità di Pag. 96ricerca. A tal fine si prevede l'istituzione di un Fondo pubblicazioni giovani ricercatori, con una dotazione annua di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al cui onere si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, senza che sia indicato l'accantonamento oggetto di riduzione.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   D'Ettore 1.55, che è volta a prevedere che le università promuovano la pubblicazione di attività di ricerca svolte da giovani ricercatori nell'ambito dei dipartimenti di afferenza e delle singole unità di ricerca. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Saccani Jotti 1.56, la quale prevede che i costi sostenuti, anche in compartecipazione, per la pubblicazione dei risultati e dei dati delle ricerche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, del provvedimento, siano assunti dagli istituti universitari e dai centri per la ricerca. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per gli istituti universitari e i centri per la ricerca di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1171-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta dello scorso 6 marzo, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta altresì che la I Commissione Affari costituzionali ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 7 marzo 2019, approvando due sole proposte emendative, una delle quali volta a recepire integralmente la predetta condizione.
  Poiché anche l'ulteriore modificazione apportata dalla Commissione di merito non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto esclusivamente diretta a prevedere un termine entro cui gli enti territoriali Pag. 97interessati possono pronunciarsi sulla proposta di nomina del Commissario ad acta, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative Morani 1.1 e 2.1.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Morani 2.1, il quale, nel sopprimere l'articolo 2 del provvedimento in esame, comporta il venir meno della clausola di invarianza riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, di cui al medesimo articolo 2, comma 8, nonché la specifica condizione, di cui al citato comma 8, deliberata dalla Commissione bilancio – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – nella seduta dello scorso 6 marzo.
  Fa presente infine che l'emendamento Morani 1.1 non sembra, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, concordando con quanto evidenziato dalla relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Morani 2.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sull'emendamento Morani 1.1.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, osserva che il disegno di legge in esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2018).
  Ricorda che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 31 gennaio, ha espresso parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, recepita nel testo in esame.
  La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) ha apportato ulteriori modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. Gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo, eccetto l'emendamento 0.16.01, del Governo, che ha introdotto l'articolo 18 ed è corredato di relazione tecnica, di cui si dà conto nel prosieguo.
  In merito all'articolo 3, recante disposizioni in materia di lettori di lingua Pag. 98straniera, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto che la disposizione opera nel quadro delle risorse stanziate e configurate in termini di limiti massimi di spesa annua.
  Relativamente all'articolo 6, recante designazione delle autorità competenti, rileva che la norma non è corredata di una clausola di neutralità e di una relazione tecnica volta a confermare la sostenibilità dei nuovi compiti assegnati ai soggetti interessati nel quadro delle risorse già disponibili. In proposito ritiene utile acquisire i relativi elementi di valutazione.
  Quanto all'articolo 18, relativo alla responsabilità in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della circostanza che sia la Sogin Spa e sia il Nucleco Spa sono soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione.
  Precisa che, con riguardo alla responsabilità dello Stato – prevista in via sussidiaria rispetto ad altri soggetti obbligati dai commi 2 e 3 – la relazione tecnica non fornisce elementi di stima, sia pure di massima, del relativo impegno finanziario. La stima degli oneri non si evince peraltro neanche dalla clausola di copertura di cui al comma 5, che dispone che ai relativi oneri si faccia fronte mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, rinviando pertanto ad una modalità di copertura non rientrante tra quelle indicate dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009.
  Nel rinviare sul punto alla parte relativa ai profili di copertura, per quanto attiene agli aspetti di quantificazione evidenzia che, per effetto delle norme descritte, gli oneri, benché eventuali, recati dai commi 2 e 3 non sarebbero oggetto di una procedura di verifica in sede parlamentare in quanto troverebbero direttamente copertura su «risorse disponibili» di cui non viene specificata la fonte. In proposito ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura, anche tenuto conto di quanto in precedenza evidenziato in ordine ai profili di quantificazione, ritiene necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 18 nei termini seguenti: «5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Sul punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 20, recante disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dal Governo in merito alla compatibilità UE del testo iniziale della norma. Posto, tuttavia, che l'emendamento in esame risulta finalizzato ad escludere ulteriori materiali dalle norme di gestione dei rifiuti di cui al Titolo IV del codice dell'ambiente, ritiene utile acquisire conferma della perdurante compatibilità UE del testo, come modificato.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento all'articolo 3, evidenzia che la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019 del termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera, si rende necessaria in considerazione del mancato completamento ad oggi della procedura di approvazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale deve essere adottato uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede volti a definire il predetto contenzioso.
  Per quanto concerne l'articolo 6 – laddove si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) sia designata quale organismo responsabile in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/302 e che il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) sia designato quale organismo Pag. 99competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento – segnala che l'AGCOM già svolge la funzione di autorità competente con riferimento ad altre direttive e regolamenti dell'Unione europea che stabiliscono diritti a favore dei consumatori. Assicura quindi che detta Autorità potrà opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari.
  Ricorda poi che il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) già fornisce assistenza ai consumatori, poiché rappresenta il Punto di contatto italiano della citata rete ECC-NET, e pertanto la nuova funzione attribuita in caso di controversia tra un consumatore e un professionista comporterà solo un modesto aumento del carico lavorativo, senza tuttavia determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  Infine, con riferimento all'articolo 20 in materia di smaltimento degli sfalci e delle potature, osserva che non si rilevano criticità dal punto di vista finanziario.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1432-A Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 1.100, 1.101, 15.100, 18.100 e 20.100 della Commissione;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 3, la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019 del termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera, si rende necessaria in considerazione del mancato completamento ad oggi della procedura di approvazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale deve essere adottato uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede volti a definire il predetto contenzioso;
   per quanto concerne l'articolo 6 – laddove si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) sia designata quale organismo responsabile in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/302 e che il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) sia designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento – l'AGCOM già svolge la funzione di autorità competente con riferimento ad altre direttive e regolamenti dell'Unione europea che stabiliscono diritti a favore dei consumatori;
   detta Autorità potrà quindi opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari;
   il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) già fornisce assistenza ai consumatori poiché rappresenta il Punto di contatto italiano della citata rete ECC-NET, pertanto la nuova funzione attribuita in caso di controversia tra un consumatore e un professionista comporterà solo un modesto aumento del carico lavorativo, senza tuttavia determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   con riferimento all'articolo 20 in materia di smaltimento degli sfalci e delle Pag. 100potature, non si rilevano criticità dal punto di vista finanziario;
   rilevata la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 18, prevedendo che all'attuazione dei commi 2 e 3 del citato articolo si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 18, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, nonché gli emendamenti 1.100, 1.101, 15.100, 18.100 e 20.100 della Commissione.
  In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:
   Montaruli 5.1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019, al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190, che per l'anno 2019 non reca le necessarie disponibilità;
   Berlinghieri 21.02, che è volta a riconoscere, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto alle prestazioni, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190, che per l'anno 2019 non reca le necessarie disponibilità.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:
   Pettarin 1.2 e De Luca 1.1, le quali prevedono che, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione, le autorità competenti subordinino tale riconoscimento anche, rispettivamente, al superamento di un tirocinio di adattamento e al superamento di una prova finale che attesti la compensazione delle competenze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
   De Luca 14.1, che è volta a mantenere in vigore il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – abrogato all'articolo 14 del presente provvedimento –, che assegna un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 all'istituto IsiameD. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla potenziale violazione Pag. 101del diritto dell'Unione europea da parte delle disposizioni contenute nella proposta emendativa, anche alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea in ordine al citato contributo, quali risultanti dalla relazione tecnica di passaggio;
   Magi 21.020, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni comunali siano tenute a compilare e a trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione un'anagrafe delle opere di urbanizzazione primaria eseguite dai titolari dei permessi di costruire. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 5.1 e 14.1 e sugli articoli aggiuntivi 21.02 e 21.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta dello scorso 6 marzo, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che il Governo provvederà a trasmettere al più presto alla Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 relativa al provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, assicura che la relazione tecnica aggiornata, non appena trasmessa dal Governo, verrà inviata ai componenti della Commissione in formato elettronico. Indi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Nuovo testo C. 491.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta del 5 marzo 2019, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Pag. 102

  La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che la Ragioneria generale dello Stato sta completando gli approfondimenti istruttori in merito ai profili di natura finanziaria del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.
Atto n. 72.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che sullo schema di decreto in esame non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 marzo 2019 — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Atto n. 73.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017).
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame recepisce la direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'UE, demandando l'applicazione di tale disciplina, prevalentemente all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con l'intervento, altresì, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Ente unico nazionale di accreditamento italiano previsto dall'articolo 4 della legge n. 99 del 2009. Fa presente che il provvedimento è corredato di una clausola generale di invarianza finanziaria che prevede, all'articolo 50, che le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei relativi compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica, nel ribadire l'effettività della summenzionata previsione di invarianza finanziaria, riferisce che le norme del provvedimento possiedono Pag. 103carattere ordinamentale e procedurale. Con specifico riguardo all'attuazione dei compiti che vengono affidati ad ANSFISA – in materia di notificazione informatica delle norme nazionali alla Commissione UE (articolo 14) e di tenuta del registro nazionale dei veicoli e del registro delle infrastrutture (articoli 44 e 45) – la relazione tecnica precisa, inoltre, che questa provvederà nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente nel bilancio della stessa. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto sopra riferito dalla relazione tecnica, evidenzia che il provvedimento prevede, articoli 27 e 28, in materia di verifica dell'interoperabilità ferroviaria di infrastrutture e mezzi, il superamento del vigente sistema autorizzatorio, incentrato sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli organismi di valutazione con un sistema di accreditamento dei medesimi organismi, incentrato sull'Ente unico nazionale di accreditamento italiano. Il provvedimento, come evidenziato dalla relazione tecnica, all'articolo 49, comma 1, lettera f), dispone correlativamente l'abrogazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 con il quale sono state fissate le tariffe dovute al Ministero dei trasporti dagli organismi richiedenti il riconoscimento per le relative attività tecnico-amministrative. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che il venir meno della summenzionata disciplina tariffaria non comporti riduzioni di entrate poste a copertura di attività tecnico-amministrative che residuino eventualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 50, volto esclusivamente ad affermare la neutralità finanziaria delle norme contenute nel presente schema di decreto, da un punto di vista meramente formale ritiene necessario ridenominarne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 74.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie – che abroga la direttiva 2004/49/CE, recepita con il decreto legislativo n. 162 del 2007 – in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 1, della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Quanto agli articoli da 1 a 3 (Capo I), recanti disposizioni generali, non ha osservazioni a formulare, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.
  In ordine agli articoli da 4 a 8 (Capo II), riguardanti lo sviluppo e gestione della sicurezza ferroviaria, rinvia alle considerazioni che saranno svolte in merito al successivo Capo IV.
  In relazione agli articoli da 9 a 14 (Capo III), concernenti il certificato e l'autorizzazione di sicurezza, con riferimento ai costi relativi al processo di accreditamento, atteso che tali oneri sono a carico degli organismi, non ha osservazioni da formulare. Rinvia invece a quanto sarà osservato in ordine al Capo IV, relativamente ai compiti che è chiamata a svolgere Pag. 104l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).
  Con riguardo agli articoli da 15 a 19 (Capo IV), riguardanti l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nel confermare che le fonti di finanziamento previste dall'articolo 15 e derivanti da entrate proprie, dall'incremento dell'uno per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria e dagli stanziamenti previsti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono già considerate a legislazione vigente dal sopprimendo decreto legislativo n. 162 del 2007, segnala che il capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reca in favore di ANSFISA i seguenti stanziamenti: 20.786.476 euro per l'anno 2019 e 31.986.476 euro per ciascun anno del biennio 2020 e 2021. Osserva che tali importi rappresentano la sommatoria delle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera d), dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 109 del 2018 e dall'articolo 1, comma 332 della legge n. 145 del 2018. Attesa dunque la presenza di risorse già previste a legislazione vigente, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la idoneità di tali risorse a far fronte agli oneri derivanti dal complesso di attività che è chiamata a svolgere l'ANSFISA, alcune delle quali di nuova implementazione. Ritiene inoltre che andrebbe assicurato che il subentro di ANSFISA nell'utilizzo degli immobili precedentemente in uso di ANSF non determini effetti onerosi sia discendenti da eventuali rinnovi dei contratti che da ipotizzabili attività di manutenzione straordinaria. Infine, con riferimento all'utilizzo di unità di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in posizione di comando, ritiene che andrebbe chiarito se tali risorse umane possano essere reperite nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero, senza generare disfunzioni organizzative e connessi oneri, anche in considerazione della circostanza che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua ad avere una competenza nello sviluppo e nel miglioramento della sicurezza ferroviaria.
  Circa gli articoli da 20 a 27 (Capo V), relativi alle indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti, rileva che l'articolo 20, nel definire l'articolazione organizzativa dell'organismo investigativo, stabilisce gli uffici di livello dirigenziale non generale in un numero non superiore a 3, innovando rispetto alla vigente previsione normativa che prevede unicamente l'articolazione della direzione generale in uffici dirigenziali di seconda fascia, senza ulteriori specificazioni. Sul punto reputa utile un chiarimento al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla collaborazione dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate, di cui può avvalersi l'organismo investigativo, osserva che la norma, diversamente da quella vigente, non prevede che tale facoltà sia esercitata entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Relativamente all'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) di cui può avvalersi l'organismo investigativo, segnala che mentre la relazione tecnica prevede espressamente che tale assistenza avvenga nell'ambito degli stanziamenti già disponibili, il testo normativo non reca una tale previsione. Analogamente, con riferimento alla facoltà dell'organismo investigativo di istituire e mantenere un sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie, osserva che, mentre la relazione tecnica prevede che per tale adempimento siano utilizzate le risorse a legislazione vigente, una previsione in tal senso non è presente nella norma. Tra l'altro evidenzia che la norma, pur in termini facoltativi, prevede che l'organismo investigativo utilizzi i sistemi informatici già in essere, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni, senza specificare con quali risorse eventualmente provvedere. Con riferimento agli investigatori incaricati, pur prendendo atto che Pag. 105l'elenco degli esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, evidenzia che non risulta chiaro se i compensi da corrispondere agli esperti incaricati siano a carico dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura interessati dall'incidente, ai sensi dell'articolo 23. Diversamente, ritiene che andrebbero specificate le risorse con le quali fare fronte a tali oneri.
  Con riferimento agli articoli 28 e 29 (Capo VI), concernenti le reti funzionalmente isolate, osserva che la relazione tecnica riporta le risorse destinate agli investimenti già previste a legislazione vigente, limitandosi ad indicare l'importo complessivo e non quello assegnato sui relativi capitoli per anno di competenza; inoltre, non viene specificato in che misura tali risorse coprano le complessive esigenze finanziarie di adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato e a carico del bilancio dello Stato. Considerato che le reti funzionalmente isolate non sono ancora state individuate, al fine di circoscrivere l'entità dell'onere in esame e, atteso che la norma prevede una eventuale integrazione di risorse in sede di riparto del Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito della quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reputa opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa l'impegno finanziario complessivo, l'entità delle risorse previste a legislazione vigente in ciascun esercizio finanziario e la loro idoneità a coprire integralmente gli oneri di adeguamento infrastrutturale.
  In merito agli articoli da 30 a 34 (Capo VII), recanti disposizioni transitorie e finali, con riferimento all'apposizione della clausola di invarianza finanziaria e ai risvolti finanziari discendenti dal provvedimento, rinvia alle osservazioni effettuate ai precedenti articoli.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.