CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 marzo 2019
154.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 11 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 7 marzo 2019.

  Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in oggetto è scaduto alle ore 12 di giovedì 7 marzo. In proposito, comunico che sono state presentate circa 810 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012 e Pag. 4
ordinanza n. 34/2013 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura.
  In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
   Lollobrigida 1.24, limitatamente: al capoverso articolo 7-ter, poiché istituisce il «Reddito di infanzia» quale misura di sostegno economico alla natalità e alla famiglia; all'articolo 8 (»Lavoro di cittadinanza»), perché prevede sgravi contributivi in favore di datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni; al nuovo articolo 12-bis («Fondo per la introduzione del quoziente familiare finalizzato»), in quanto finalizzato all'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare;
   Lupi 8.3, in quanto assegna un contributo di 1 milione di euro per il 2019 all'Ente nazionale per il microcredito per incentivare la creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo;
   Rizzetto 8.57, in quanto istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la riduzione del cuneo fiscale con una dotazione pari a 2 miliardi di euro dal 2019;
   Cannatelli 8.02, in quanto dispone che il contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato in presenza delle causali richieste, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ove previste dai contratti collettivi;
   Cannatelli 8.03, in quanto interviene sulla disciplina in materia di causali del contratto di lavoro a tempo determinato;
   identici articoli aggiuntivi Rizzetto 8.09 e Zangrillo 8.012, in quanto introducono una riduzione del cuneo fiscale per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato;
   Zangrillo 8.013, in quanto introduce il Reddito di dignità, a copertura di una quota del trattamento salariale, in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato, determinato o di apprendistato;
   Lorenzoni 8.011, in quanto stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di formazione e lavoro soltanto con i soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età;
   Carnevali 8.01, in quanto prevede la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente;
   Lorenzin 10.4, in quanto prevede che l'INAPP sia incaricato dal Ministero del lavoro di emanare un bando pubblico di selezione perché organismi terzi operino una valutazione indipendente del Rdc;
   Epifani 11.02, dal momento che prevede che il riparto fra le regioni delle risorse destinate ai centri per l'impiego per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro avvenga annualmente sulla base dei criteri già oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
   Dall'Osso 11.04, in quanto concerne il tema di detrazioni per carichi di famiglia, escludendo l'applicazione del limite di età di 24 anni per i figli disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
   Ubaldo Pagano 11-bis.01, in quanto modifica la disciplina a regime dei programmi operativi nazionali e regionali, rendendo obbligatoria la destinazione di una parte delle risorse all'assunzione di persone che non abbiano compiuto i 35 anni di età;
   Pentangelo 12.21, in quanto dispone in ordine alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale dipendente delle P.A.;Pag. 5
   Pentangelo 12.15, in quanto autorizza l'impiego delle risorse stanziate per il Rdc anche per i contratti collettivi nazionali;
   Carnevali 12.1, poiché autorizza i comuni ad assumere assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di spesa vigenti, anche da parte degli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto;
   Musella 12.40, poiché stanzia 50 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020 in favore dei comuni per il finanziamento di progetti in ambito culturale, sociale, artistico e ambientale;
   Zangrillo 13.3, in quanto comporta modifiche alla disciplina dei contratti a termine e di somministrazione;
   Fatuzzo 13.10, in quanto utilizza il Fondo per il RdC per l'aumento degli importi delle pensioni in favore dei soggetti disagiati;
   Gelmini 13.01, in quanto istituisce un Fondo per l'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia;
   Pentangelo 13.02, poiché prevede incentivi all'occupazione;
   Pentangelo 13.03 e 13.04, dal momento che prevedono incentivi per la promozione della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
   Pentangelo 13.05, in quanto volto ad introdurre la flat tax al 23 per cento;
   Occhiuto 13.07, in quanto istituisce una misura specifica di avviamento al lavoro per i soggetti ricompresi nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni;
   Rizzetto 13.010, in quanto conferisce una delega al Governo per l'introduzione di misure a tutela dei lavoratori impiegati nell'attività di consegna di pasti a domicilio (cosiddetti riders);
   Rizzetto 13.011, poiché prevede l'adozione di piani e misure per i lavoratori disoccupati privi di ammortizzatori e non beneficiari del Rdc;
   Rizzetto 13.012 perché conferisce una delega al Governo in materia pensionistica;
   Rizzetto 13.013, poiché istituisce un contributo di solidarietà a carico dei redditi di ammontare non inferiore a 5 mila euro netti;
   Rizzetto 13.014 perché reca una delega al Governo in materia di retribuzione minima garantita;
   Pentangelo 14.24, in quanto, modificando l'allegato B della legge n. 205 del 2017 – che contiene l'elenco dei lavori usuranti ai quali non si applica l'incremento della speranza di vita di 5 mesi dal 2019 – specifica che, riguardo alla categoria degli insegnanti, per scuola dell'infanzia debba intendersi quella primaria e secondaria;
   Fitzgerald Nissoli 14.19, in quanto prevede la possibilità di pensionamento anticipato per lavoratori italiani all'estero che abbiano versato contributi ad enti previdenziali esteri al di fuori delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale;
   Ferro 14.43, in quanto incide sul limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
   Prisco 14.44 e Rizzetto 14.42, in quanto prevedono la facoltà per tutti i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;
   Del Barba 14.9, in quanto stabilisce un titolo di preferenza, a parità di merito, nelle assunzioni di personale del Ministero della giustizia in favore dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;
   Rizzetto 14.02, in quanto prevede che i dipendenti pubblici abbiano diritto a ricevere il Tfr e il Tfs entro tre mesi dalla pensione;Pag. 6
   Bucalo 14.03, dal momento che prevede uno specifico pensionamento anticipato per i soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento se congedati per inabilità totale ad ogni proficuo lavoro;
   Buratti 14-bis.1, in quanto riconosce l'anzianità di servizio ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i periodi in cui sono collocati in aspettativa senza assegni perché assunti come collaboratori negli Uffici di supporto agli organi di direzione politica;
   Zan 14-bis.12 e 14-bis.13, in quanto dispongono che dal 2019 ai comuni, alle loro unioni e alle città metropolitane non si applichino le disposizioni vigenti che prevedono limitazioni al turn over;
   Zan 14-bis.14, in quanto dispone che la spesa degli enti locali per i contratti a tempo determinato, stipulati per determinate esigenze sostitutive, non si computa ai fini del rispetto della disposizione secondo cui le suddette spese devono essere comprese nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009;
   Rizzetto 14-bis.20, identici emendamenti Gribaudo 14-bis.15, Polverini 14-bis.23 e Lorenzoni 14-bis.25 ed emendamento Zangrillo 14-bis.22, poiché dispongono che le assunzioni, da parte delle regioni, di personale da destinare ai Centri per l'impiego possono essere effettuate anche dagli enti titolari di determinate funzioni e non rilevano ai fini delle capacità assunzionali nonché dei limiti di spesa e che, per quanto riguarda il trattamento accessorio, non opera il limite secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al suddetto trattamento non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016;
   Zan 14-bis.17, dal momento che esclude gli enti e le istituzioni di ricerca dall'applicazione della disposizione che pone gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, a carico dei rispettivi bilanci;
   Lacarra 14-bis.18, limitatamente al capoverso 2-bis, in quanto volto ad incrementare le risorse destinabili all'assunzione di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato;
   Occhiuto 14-bis.19, in quanto interviene in merito all'inquadramento nelle categorie D1 e D3 del personale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti da parte dei comuni con popolazione non superiore a centomila abitanti;
   Zan 14-ter.12, poiché dispone che gli Enti locali possano procedere alle assunzioni, anche per lo svolgimento delle verifiche di determinati requisiti connessi al Rdc, in deroga alla disposizione secondo cui le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le PA sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso;
   Serracchiani 14-ter.3, poiché dispone che le risorse del Fondo per il pubblico impiego assegnate alle amministrazioni richiedenti siano destinate prioritariamente alla stabilizzazione del personale a tempo determinato presso le medesime amministrazioni che abbiano determinate requisiti;
   identici emendamenti Carnevali 14-ter.4 e Bucalo 14-ter.11, in quanto intervengono sull'utilizzo delle graduatorie per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale ed infermieristico per i bandi successivi al 1o gennaio 2020;
   identici emendamenti Lacarra 14-ter.5, Epifani 14-ter.6 e Pella 14-ter.8, poiché prevedono la facoltà per gli enti locali di applicare le disposizioni sulla diversa vigenza delle graduatorie concorsuali disposte dall'articolo 1, comma 362, della legge n. 145 del 2018;
   Polverini 14-ter.9, in quanto volto a novellare l'articolo 55-septies del decreto Pag. 7legislativo n. 165 del 2001 relativo al rapporto con i medici di cui l'INPS si avvale per i controlli domiciliari;
   Rizzetto 14-ter.10, poiché prevede che gli enti locali possano derogare al limite degli idonei nei bandi di concorso in misura non superiore al 20 per cento;
   Brescia 14-ter.02, limitatamente al comma 1, in quanto volto a prevedere che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri emani linee di indirizzo per il ricambio generazionale del personale della P.A.;
   Schirò 14-ter.03, dal momento che prevede l'incremento dell'importo minimo delle pensioni in regime internazionale;
   Occhiuto 14-ter.04, in quanto istituisce un'apposita struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria dell'Obiettivo convergenza;
   Bucalo 15.10, poiché, modificando l'allegato B della legge n. 205 del 2017 (che contiene l'elenco dei lavori usuranti ai quali non si applica l'incremento della speranza di vita di 5 mesi dal 2019) specifica che, riguardo alla categoria degli insegnanti, per scuola dell'infanzia debba intendersi quella primaria e secondaria;
   Pastorino 15.01, in quanto prevede che, ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'accesso al pensionamento anticipato dei dipendenti dei poligrafici (di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017) si debba tener conto anche del trattamento di mobilità;
   Rossini 15.06, poiché reca disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento minimo pensionistico in favore delle madri che assistono figli gravemente disabili;
   Rizzetto 15.05, dal momento che prevede l'abrogazione della legge n. 252 del 1974 (cosiddetta legge Mosca), recante la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;
   Tripiedi 16.02, in quanto dispone che il periodo di durata del contratto a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati sia riconosciuto utile ai fini del diritto al pensionamento;
   Polverini 17.3, in quanto aggiunge gli imprenditori monoveicolari del settore dell'autotrasporto nell'elenco dei lavoratori precoci (All. E alla legge n. 232 del 2016);
   Boldrini 17.01, dal momento che prevede una specifica maggiorazione per le lavoratrici madri, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, dei contributi figurativi riconosciuti per il congedo di maternità, nonché la copertura figurativa per l'attività di caregiver familiare svolto nei confronti del coniuge;
   Serracchiani 18.1, in quanto modifica la disciplina dell'APE sociale laddove il provvedimento in esame si limita a prorogare di un anno l'istituto vigente;
   Lacarra 18.5, poiché posticipa il termine entro il quale debbono concludere i lavori la commissione tecnica sulla gravosità delle occupazioni e la commissione sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale (di cui rispettivamente ai commi 155 e 158 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017);
   Lacarra 18.6, dal momento che prevede una revisione dei requisiti per l'identificazione dei lavori gravosi per la fruizione dell'APE sociale laddove il provvedimento in esame si limita a prorogare di un anno l'istituto vigente;
   Epifani 18.8, poiché rimanda ad uno specifico decreto ministeriale la rivisitazione delle modalità attuative delle misure previdenziali e assistenziali per attività gravose (di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017);
   Boldrini 18.10, in quanto estende l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 232 del 2016, in favore di Pag. 8genitori che versino in condizioni psicofisiche invalidanti a causa dell'uccisione del figlio da parte dell'altro genitore;
   Pastorino 18.11, in quanto prevede che possono usufruire dell'APE sociale anche i titolari di una pensione diretta conseguita all'estero, a condizione che la stessa non risulti superiore alla soglia della pensione di cittadinanza;
   identici emendamenti Polverini 18.14 e Bellucci 18.16, poiché modificano la disciplina dell'APE sociale laddove il provvedimento in esame si limita a prorogare di un anno l'istituto vigente;
   Polverini 18.15, in quanto amplia la platea delle categorie di soggetti che possono accedere all'APE sociale laddove il provvedimento in esame si limita a prorogare di un anno l'istituto vigente;
   Carla Cantone 18.01, dal momento che interviene in materia di APE volontaria;
   Boldrini 18.02, in quanto prevede che il beneficio contributivo di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (consistente in 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva fino al limite di 5 anni), riconosciuto a specifici lavoratori sordomuti, sia riconosciuto anche al genitore che versi in condizioni psicofisiche invalidanti a causa dell'uccisione del figlio da parte dell'altro genitore;
   Mollicone 18-bis.01, poiché non consente l'accredito di contributi in caso di aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, nel caso in cui il soggetto che ne abbia fatto richiesta usufruisca nello stesso periodo di altra contribuzione previdenziale aggiuntiva;
   Gribaudo 19.01, in quanto disciplina la procedura per l'aggiornamento del novero delle attività lavorative usuranti o gravose, istituendo presso l'ISTAT la Commissione tecnica di studio sulle gravosità delle occupazioni;
   Bond 20.9, perché prevede una facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione in favore dei datori di lavoro agricoli;
   identici emendamenti Epifani 20.13, Lorenzoni 20.16 e Lepri 20.5, in quanto prevedono l'eventualità che le risorse appostate dai contratti collettivi nazionali finalizzate, per il tramite degli enti bilaterali, al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, siano versate quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione;
   Caiata 20.17, perché attribuisce la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione in favore degli eletti negli enti locali e assimilati, nella misura in cui non sussistevano forme previdenziali;
   Lepri 20.3, in quanto estende alle lavoratrici madri di bambini invalidi al 100 per cento il beneficio della contribuzione figurativa di due mesi, riconosciuto a coloro che hanno un'invalidità superiore al 74 per cento;
   Lepri 20.4, in quanto prevede la riduzione dell'importo dei versamenti volontari per i disoccupati;
   Serracchiani 20.01, poiché dispone che le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenuto conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, siano applicate anche a macchinisti, capotreno e manovratori;
   Serracchiani 20.02, in quanto prevede una prestazione assistenziale in favore dei malati di mesotelioma non professionale e benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto;
   Labriola 21.02, poiché apporta modifiche alla disciplina sulla pensione di reversibilità;
   Boldi 21.03, dal momento che aumenta dal 4 per cento all'8 per cento la percentuale di contribuzione previdenziale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 212, Pag. 9della legge n. 662 del 1996, viene inserita in fatturazione e resta a carico del cliente;
   Carla Cantone 22.01, in quanto istituisce presso l'ISTAT la Commissione tecnica di studio sulle gravosità delle occupazioni;
   Lollobrigida 22.02, poiché apporta modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro;
   Fassina 24.01, in quanto volto ad istituire un Fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori di Poste Italiane S.p.a.;
   Gribaudo 25.2 e Pentangelo 25.4, dal momento che prevedono la facoltà, per le casse previdenziali privatizzate, di introdurre per gli iscritti forme di tutela socio-assistenziale, promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della professione, per favorire l'ingresso di giovani nel mercato del lavoro, nonché disposizioni in materia di welfare;
   Rizzetto 25.01, dal momento che prevede disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare;
   Lorenzoni 25.02, poiché prevede la possibilità, per i magistrati della Corte dei conti, di permanere in servizio per un biennio oltre il limite di età in caso compiano 70 anni nel corso del 2019;
   Labriola 25-ter.01, in quanto prevede il rafforzamento delle sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni reddituali relativi ai regimi di imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, commi 15-22 della legge n. 145 del 2018;
   Rizzetto 25-ter.02, in quanto reca disposizioni sulle pensioni di guerra;
   Lorenzoni 25-ter.04, in quanto, fornendo un'interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, dispone che siano tenuti all'iscrizione presso la gestione separata INPS esclusivamente i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, ovvero attività non soggette a versamenti contributivi presso casse previdenziali privatizzate;
   Lorenzoni 25-ter.05, dal momento che modifica la disciplina del contratto a tempo parziale;
   Ubaldo Pagano 25-ter.06, dal momento che modifica la disciplina del pensionamento anticipato dei dipendenti dei poligrafici;
   Lollobrigida 26.01, poiché modifica la disciplina del calcolo della retribuzione annua pensionabile ai fini della liquidazione della pensione (di cui all'articolo 8 della legge n. 155 del 1981);
   Carnevali 26-sexies.01, in quanto dispone uno specifico regime fiscale per la NaSPI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa;
   Serracchiani 26-sexies.03, in quanto riconosce che i contributi versati nel corso di periodi lavorativi in regime di part time verticale siano da computarsi in ogni caso nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso alla pensione;
   Serracchiani 26-sexies.04, in quanto reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali (cosiddetti riders);
   Pastorino 26-sexies.022, poiché introduce e disciplina l'istituto del lavoro autonomo digitale;
   Serracchiani 26-sexies.05, perché demanda a un decreto ministeriale l'individuazione e la programmazione di specifiche misure per la promozione della previdenza complementare;
   Fragomeli 26-sexies.08, dal momento che prevede l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS dal 1o luglio 2019 per tutti i cittadini italiani al compimento dei 18 anni;
   Carla Cantone 26-sexies.06, in quanto prevede l'irrilevanza delle pensioni di guerra ai fini del riconoscimento di specifici istituti previdenziali e assistenziali;Pag. 10
   Boccia 26-sexies.07, poiché reca disposizioni in materia di continuità didattica in scuole e università straniere;
   Gribaudo 26-sexies.09, in quanto reca disposizioni in materia di disciplina di registrazione del marchio industriale;
   Di Muro 26-sexies.010, poiché dispone che i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente i 10.000 euro;
   Di Muro 26-sexies.011, in quanto dispone che i redditi di pensione maturati in seguito a lavoro frontaliero sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente i 7.500 euro;
   Palmieri 26-sexies.012, dal momento che riconosce il voucher baby-sitting fino al limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni di euro per il 2020;
   Palmieri 26-sexies.013, poiché prevede l'incremento del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2019;
   Palmieri 26-sexies.014, in quanto rifinanzia dal 2019 per 250 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013;
   Palmieri 26-sexies.015, poiché prevede nuove detrazioni fiscali per i figli a carico;
   Labriola 26-sexies.016, perché, apportando modifiche al Codice civile, prevede misure per la valorizzazione del capitale umano (capitale intellettuale);
   Fatuzzo 26-sexies.018, dal momento che reca disposizioni per l'incremento della pensione di inabilità e l'assegno mensile per gli invalidi civili;
   Gebhard 26-sexies.019, in quanto reca specifiche misure per il sostegno delle lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia;
   Pastorino 26-sexies.020, in quanto interviene sui criteri di accesso alla professione di educatore per l'infanzia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 65 del 2017;
   Pastorino 26-sexies.026, poiché riduce da 20 a 7 gli anni di servizio richiesti, ai sensi dell'articolo 1, comma 598, della legge n. 205 del 2017) per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;
   Pastorino 26-sexies.023, in quanto introduce l'istituto del salario minimo orario;
   Pastorino 26-sexies.024, in quanto reca disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi;
   Pastorino 26-sexies.025, poiché modifica la disciplina delle collaborazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
   D'Arrando 26-sexies.027, in quanto prevede assunzioni straordinarie nel Corpo della guardia di finanza allo scopo di rafforzare le attività di controllo nel settore della tutela della spesa pubblica;
   Bond 27.5, in quanto autorizza il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a emanare decreti attuativi, anche in deroga alla normativa vigente, a fini di salvaguardia della salute del giocatore;
   D'Attis 27.6, in quanto concernente il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi da gioco.

  Avverte che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato per le ore 18 di oggi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20 e dalle 15.30 alle 15.35.

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