CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 febbraio 2019
146.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 10

TESTO AGGIORNATO AL 22 FEBBRAIO 2019

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 21 febbraio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibali, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di rappresentanti di: Fondazione doppia difesa onlus, Associazione centro di ascolto uomini maltrattanti, Osservatorio nazionale sostegno vittime, Fondazione Pangea onlus, Donne in rete contro la violenza – D.i.Re.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 9.10 alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2019.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione (vedi allegato).

  Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione formulato dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.25.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.
C. 1302 approvata dal Senato e C. 766 Colletti.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2019.

  Giulia SARTI, presidente, comunica che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Piera Aiello, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo della proposta di legge C. 1302 approvata dal Senato, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, di tracciabilità e di etichettatura, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio «100% Made in Italy».
C. 1011 Paxia.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Paxia C. 1011, recante «Disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, di tracciabilità e di etichettatura, nonché delega al Governo per l'istituzione del marchio “ 100% Made in Italy ”».
  Nel rinviare, per una più approfondita disamina, alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento enuncia le finalità perseguite dalla proposta di legge in esame. Ad esse possono essere ricondotti, almeno in parte, i due filoni di intervento in cui si articola la proposta stessa.
  Un primo filone comprende le disposizioni del testo volte ad un generale inasprimento delle pene, tanto detentive quanto pecuniarie, per i delitti di contraffazione e di frode nonché alla previsione Pag. 12di aggravanti quando gli stessi siano commessi attraverso la rete internet; tali disposizioni possono essere ricondotte all'espressa finalità della repressione della contraffazione dei prodotti nazionali.
  Il secondo filone di intervento comprende le disposizioni relative al contenuto obbligatorio delle etichette, al sistema di tracciabilità dei prodotti, nonché all'istituzione di un marchio «100% Made in Italy»; tali interventi possono essere ricondotti alle enunciate finalità di tutela della salute dei consumatori attraverso la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio; nonché di tutela dei prodotti costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana i cui procedimenti di produzione e lavorazione siano interamente svolti in Italia e siano frutto di produzioni che non abbiano violato i diritti dei lavoratori. Segnala che il comma 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento, prevedendo che esse si applichino, in quanto compatibili, ai marchi aziendali collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature previsti dalla normativa nazionale o regionale vigente, destinati all'informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  Evidenzia che l'articolo 2 inserisce l'associazione a delinquere finalizzata a commettere un reato di contraffazione o di commercio di prodotti contraffatti aggravato, ai sensi dell'articolo 474-ter del codice penale, tra i delitti di competenza della procura distrettuale. A tal fine, l'elenco dei reati di competenza «dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente» (articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale), che già comprende l'associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, è integrato dalla previsione dell'articolo 474-ter. Segnala inoltre che sulla formulazione dell'articolo 474-ter del codice penale interviene l'articolo 5 della proposta di legge, che illustrerà più avanti.
  L'articolo 3 sostituisce l'articolo 473 del codice penale, relativo al delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. La riforma modifica la fattispecie di contraffazione dei marchi, estendendone il campo d'applicazione alla tutela delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari, inasprisce le pene e configura un'aggravante per i reati commessi attraverso internet. In particolare, evidenzia che la rubrica dell'articolo 473 è modificata per ricomprendere anche la tutela di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e la possibilità di realizzare il delitto tramite il web. Nella riscrittura della rubrica, la proposta elimina ogni riferimento al reato di cui al secondo comma, relativo alla falsificazione di brevetti, disegni o modelli industriali e omette ogni richiamo al marchio, preferendo il riferimento ai più generici «segni distintivi». Segnala inoltre che la fattispecie di falsificazione di marchi o segni distintivi dei prodotti industriali (primo comma) è integrata sia dal punto di vista delle condotte, aggiungendo alla contraffazione, all'alterazione e all'uso anche l'imitazione, l'usurpazione e l'evocazione dei marchi, sia dal punto di vista del bene tutelato, inserendo come anticipato la tutela «di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari». Rileva che le pene previste dall'articolo 473 sono inasprite: per la falsificazione di marchi o segni distintivi dei prodotti industriali e delle denominazioni tipiche dei prodotti agroalimentari (primo comma) la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da 2.500 a 25.000 euro è sostituita dalla reclusione da 2 a 8 anni con multa da 20.000 a 100.000 euro. Per la falsificazione di brevetti, disegni o modelli industriali (secondo comma), la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 3.500 a 35.000 euro è sostituita con la reclusione da 2 a 5 anni con multa da 30.000 a 150.000 euro. È introdotta una Pag. 13aggravante (pena aumentata di un terzo) quando i delitti sono commessi tramite l'utilizzo del web.
  L'articolo 4 sostituisce l'articolo 474 del codice penale, che punisce l'introduzione nello Stato ed il commercio di prodotti con segni falsi. La proposta di legge riconduce ad un unico comma le due distinte fattispecie di introduzione nello Stato di prodotti industriali contraffatti e di commercializzazione degli stessi, prevedendo una unica pena, significativamente più severa rispetto alle attuali. Analogamente a quanto previsto all'articolo 473 del codice penale, anche queste fattispecie sono relative anche alle contraffazioni di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Si precisa che la fattispecie di vendita ricorre anche «indipendentemente dall'effettiva immissione in consumo». La riforma, inoltre: modifica la rubrica, facendo riferimento anche alle condotte realizzate tramite il web; individua nell'utilizzo del web per realizzare le condotte una specifica aggravante del reato, che comporta l'applicazione di una pena aumentata di un terzo; aggiorna il riferimento alla regolamentazione comunitaria con quello alla regolamentazione dell'Unione europea. La proposta di legge non interviene sull'articolo 474-bis del codice penale, che prevede una ipotesi di confisca obbligatoria e per equivalente in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale.
  Segnala che l'articolo 5 sostituisce l'articolo 474-ter del codice penale, relativo alle circostanze aggravati i delitti di contraffazione di cui agli articoli 473 e 474. In particolare, la proposta di legge coordina il testo dell'articolo 474-ter con le modifiche apportate all'articolo 474, che hanno ricondotto a un unico comma le attuali fattispecie di introduzione nello Stato di prodotti industriali contraffatti e di commercializzazione degli stessi. Conseguentemente, anche l'aggravante fa ora riferimento complessivamente ai delitti di cui all'articolo 474. Inoltre: viene eliminata la clausola di salvezza dell'articolo 416; è inasprita la pena quando i reati sono commessi in modo sistematico, ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate; si esclude che in presenza di questa aggravante il giudice possa calcolare la pena applicando l'articolo 69 del codice penale sul concorso di circostanze aggravanti e attenuanti; si prevede una ulteriore aggravante quando il reato aggravato è commesso tramite l'uso del web. La riforma non interviene sull'articolo 474-quater del codice penale, che prevede una circostanza attenuante (pena diminuita dalla metà a due terzi) per il colpevole di uno dei fatti previsti dagli articoli 473 e 474 che cooperi con le autorità nell'azione di contrasto dei suddetti delitti, e nella raccolta di elementi utili alle indagini.
  Fa presente che l'articolo 6 della proposta di legge sostituisce l'articolo 514 del codice penale che punisce le frodi contro le industrie nazionali. La proposta allarga il campo d'applicazione della fattispecie penale alle frodi relative alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche e conseguentemente aggiunge al riferimento alle industrie nazionali quello alle imprese nazionali.
  La proposta di legge, inoltre: mantenendo ferma l'attuale pena detentiva (reclusione da 1 a 5 anni), aumenta la pena pecuniaria (la multa attuale «non inferiore a 516 euro» è portata da un minimo di 2.000 a un massimo di 20.000 euro) e prevede un'aggravante (pena aumentata di un terzo) se i fatti sono commessi tramite l'utilizzo del web.
  Ricorda che l'articolo 7 del provvedimento in esame interviene sull'articolo 515 del codice penale, relativo al delitto di frode nell'esercizio del commercio. Rispetto alla normativa vigente la riforma: inasprisce le pene prevedendo la reclusione fino a cinque anni in alternativa alla multa fino a euro 20.000, mentre attualmente la reclusione è fino a 2 anni in alternativa alla multa fino a 2.065 euro; prevede un'aggravante (pena aumentata di un terzo) se i fatti sono commessi tramite l'utilizzo del web; elimina l'aggravante in caso di frode nell'esercizio del commercio di oggetti preziosi.Pag. 14
  Evidenzia che l'articolo 8 della proposta di legge sostituisce l'articolo 517 del codice penale, sulla vendita di prodotti industriali con segni mendaci che attualmente punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 20.000 euro chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. La riforma, rispetto al quadro normativo vigente: specifica che la fattispecie di applica anche quando la vendita avviene su mercati internazionali; prevede l'aggravante in caso di fatti commessi tramite l'utilizzo del web. La proposta di legge, nel modificare gli articoli 515 e 517 del codice penale, non integra il contenuto delle fattispecie con riferimento alle frodi relative ai prodotti agroalimentari. Coerentemente con questa scelta, non viene modificato l'articolo 517-bis del codice penale che aggrava i suddetti delitti «se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti».
  Segnala che l'articolo 9 della proposta di legge sostituisce l'articolo 517-ter del codice penale, in tema di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Rispetto alla fattispecie vigente, la riforma: prevede che entrambe le fattispecie, del primo e secondo comma, siano procedibili d'ufficio. Viene infatti soppressa la procedibilità a querela per il reato di fabbricazione di beni con usurpazione di titoli di proprietà industriale di cui al primo comma; inasprisce le pene: la reclusione fino a 2 anni diviene reclusione fino a 6 anni mentre la multa fino a 20.000 euro viene innalzata fino a 40.000 euro; prevede l'aggravante in caso di fatti commessi tramite l'utilizzo del web.
  Quanto all'articolo 10 della proposta, segnala che esso sostituisce l'articolo 517-quinquies del codice penale, che prevede una attenuante ad effetto speciale per i delitti di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter) e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater). Il codice prevede infatti una diminuzione delle pene dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente le autorità nell'azione di contrasto dei delitti e nelle indagini. La proposta coordina il testo dell'attenuante con l'abrogazione dell'articolo 517-quater e elimina dalle modalità della cooperazione con le autorità la «cattura dei concorrenti» nei reati.
  Fa presente che l'articolo 11 detta alcune disposizioni di coordinamento relative al contrasto penale della contraffazione in particolare, i commi da 1 a 3 intervengono sulle modalità operative del sequestro di prodotti, laddove si proceda per uno dei seguenti reati (come modificati dalla proposta di legge in discussione): contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, di prodotti industriali e di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari anche tramite il web (articolo 473 del codice penale), anche aggravato (articolo 474-ter del codice penale); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi anche tramite il web (articolo 474 del codice penale), anche aggravato (articolo 474-ter del codice penale); vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche tramite il web (articolo 517 del codice penale); importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione o commercializzazione o commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine (articolo 4, comma 49, legge n. 350 del 2003). In base alla riforma, quando procede al sequestro la polizia giudiziaria può catalogare e quantificare la merce in forma semplificata, se il pubblico ministero non dispone diversamente (comma 1), eventualmente procedendo all'individuazione delle singole categorie di prodotti oggetto del sequestro e alla loro quantificazione a peso (comma Pag. 152). Gli indagati possono richiedere al pubblico ministero che si proceda invece con le forme ordinarie e quest'ultimo può disporre in tal senso con decreto motivato (comma 3). Il comma 4 dell'articolo 11 abroga l'articolo 517-quater del codice penale che punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Come già specificato, infatti, la riforma inserisce questa fattispecie nelle disposizioni relative in generale alla contraffazione (articoli 473 e 474 del codice penale) e alla frode (articolo 514 del codice penale).
  Segnala che l'articolo 12 della proposta di legge interviene sull'articolo 712 del codice penale, che punisce a titolo di contravvenzione l'acquisto di cose di sospetta provenienza. La riforma interviene sulla pena pecuniaria dell'ammenda per innalzarla dall'attuale misura minima di 20 euro, a 100 euro.
  Quanto all'articolo 13, fa presente che esso interviene sull'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), per modificare il comma 49-bis che punisce a titolo di illecito amministrativo (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000) l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia. La riforma trasforma l'illecito amministrativo in delitto, prevedendo l'applicazione delle pene previste dagli articoli 473 e 474 del codice penale al titolare o al licenziatario che usa un marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che lo stesso sia accompagnato da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. La proposta, inoltre: elimina la previsione che oggi specifica, per i prodotti alimentari, che per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale; introduce un'aggravante quando i fatti sono commessi con l'utilizzo del web.
  Ricorda che l'articolo 14 della proposta di legge introduce modifiche ad alcune leggi speciali relative alla repressione del contrabbando di tabacchi. In particolare, il comma 1 modifica il testo unico doganale (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973), prevedendo: un inasprimento delle pene previste per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-bis), anche in caso di fattispecie aggravata (articolo 291-ter) e di fattispecie associativa (articolo 291-quater); una fattispecie di contrabbando aggravata quando i fatti siano commessi «con il supporto del web ovvero tramite supporti tecnologici» (articolo 291-ter); l'applicazione della disciplina del c.d. codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) alle ipotesi di sequestro e confisca di beni mobili, anche registrati, e beni immobili nell'ambito di operazioni anticontrabbando. Il comma 2 modifica la legge n. 92 del 2001, relativa alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, con particolare riferimento alla possibilità di estinguere il reato di contrabbando avente ad oggetto un quantitativo di tabacco inferiore a 10 Kg, con il pagamento di una somma pari a un decimo della multa (minimo 258 euro). La proposta, intervenendo sull'articolo 2 della legge, dimezza i termini per il versamento della suddetta somma. Inoltre, intervenendo sull'articolo 3, relativo alla custodia di tabacchi lavorati sequestrati, il provvedimento prevede che prima di procedere alla distruzione del tabacco lavorato sequestrato, l'autorità giudiziaria proceda al prelievo di uno o più campioni coadiuvata, se necessario, «dai produttori nazionali ed esteri che dispongono di laboratori con i quali ricercano tutte le informazioni utili per le indagini». Il comma 4 modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 417 del 1991, in tema di cooperazione tra amministrazione finanziaria e produttori di tabacchi lavorati, per prevedere, con riferimento a sequestri tabacchi di contrabbando che l'autorità giudiziaria possa disporre Pag. 16il prelievo di uno o più campioni da consegnare ai produttori nazionali ed esteri che dispongono di laboratori i quali ricercano tutte le informazioni utili per le indagini. La riforma, inoltre, concede ai produttori 40 giorni, in luogo degli attuali 15, per classificare i prodotti sequestrati in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Il comma 5 individua in sei mesi dall'entrata in vigore della riforma il termine entro il quale i produttori di tabacco devono definire il sistema di identificazione dei tabacchi che consenta di accertare le suddette informazioni. Il comma 6 modifica la legge n. 50 del 1994, per inasprire la sanzione accessoria della sospensione della patente a carico di colui che sia colto in flagranza di un reato di contrabbando (articolo 291-bis testo unico dogane). L'attuale sospensione da uno a cinque mesi diviene sospensione dei documenti di guida da uno a cinque anni. Se, al momento della commissione del reato non è possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a sette (attualmente, da 1 a 2 anni).
  Fa presente che l'articolo 15 reca norme relative al contenuto obbligatorio delle etichette, specificando le informazioni e le diciture che devono esservi riportate. Il comma 1, in particolare, dispone che tutti i beni e i prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale debbano essere dotati di un sistema di tracciabilità documentale, tramite l'inserimento di un codice di risposta rapida (QR) nelle etichette. Tale sistema è finalizzato a consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente: il luogo di origine dei componenti o degli ingredienti dei beni o prodotti; il luogo e le varie fasi di produzione e di lavorazione dei prodotti stessi; l'intera filiera del percorso, fino ai luoghi di vendita. Il comma 2 specifica la dicitura che deve essere riportata nelle etichette dei beni e dei prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale, in aggiunta al codice di risposta rapida prima descritto: «Questo bene è stato prodotto e lavorato senza ricorrere al lavoro minorile e nel pieno rispetto dei diritti umani e dei lavoratori». Con riferimento ai beni e ai prodotti i cui componenti e ingredienti siano originari di Stati non membri dell'Unione europea, ovvero le cui fasi di produzione e di lavorazione siano avvenute in tali Stati, il comma 3 dispone che le etichette di tali beni e prodotti debbano riportare, in aggiunta al codice di risposta rapida descritto al comma 1 e alla dicitura di cui al comma 2, la dicitura: «Bene prodotto in uno Stato non membro dell'Unione europea». I commi da 4 a 6 dispongono in materia sanzioni derivanti dalla violazione delle norme di cui ai commi da 1 a 3. Più in dettaglio, tali norme prevedono l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 474-ter del codice penale, come sostituito dall'articolo 5 della proposta di legge in commento sia nel caso di immissione in commercio nel territorio nazionale di beni o prodotti privi del codice di risposta rapida di cui al comma 1 (QR) (comma 4), sia nel caso di immissione in commercio nel territorio nazionale di beni o prodotti privi della dicitura di cui al comma 2 «Questo bene è stato prodotto e lavorato senza ricorrere al lavoro minorile e nel pieno rispetto dei diritti umani e dei lavoratori» (comma 5), sia nel caso di immissione in commercio nel territorio nazionale di beni o prodotti privi della dicitura di cui al comma 3 «Bene prodotto in uno Stato non membro dell'Unione europea» (comma 6). Il comma 7 demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il compito di stabilire le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1. Il comma 8 pone la titolarità dei controlli sulla veridicità del sistema di Pag. 17tracciabilità documentale e delle diciture descritte in capo al Corpo della guardia di finanza, che, a tale scopo, può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.
  Segnala che l'articolo 16, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei prodotti nazionali. Il comma 2 elenca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa; previsione dell'istituzione del marchio «100% Made in Italy» da attribuire ai beni e ai prodotti costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana e i cui procedimenti di produzione e di lavorazione siano interamente svolti nel territorio nazionale. Quanto al procedimento di adozione dello schema del decreto legislativo, il comma 3 dispone che esso sia adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può comunque essere adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Lo schema del decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura (comma 4). Il Governo ha facoltà, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di adottare disposizioni integrative o correttive del decreto stesso, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura prevista dai commi 3 e 4. 6. La norma fa salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione (comma 5).
  Segnala infine che l'articolo 17 demanda al Ministero dello sviluppo economico la promozione di una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete Internet e sui mezzi radiotelevisivi, finalizzata a diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui al provvedimento in commento, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto della contraffazione dei prodotti nazionali.

  Maria Laura PAXIA (M5S), nel ringraziare la Commissione giustizia per l'ospitalità, segnala in primo luogo la rilevanza dei fenomeni della contraffazione e della pirateria, che hanno gravi ripercussioni in ambito economico e sociale, sul corretto funzionamento del mercato interno nonché dal punto di vista della tutela dei consumatori. Rileva che tanto i cittadini, con le loro scelte negli acquisti, tanto le imprese, attraverso strategie competitive leali, possono dare un importante contributo alla lotta alla contraffazione, favorendo la circolazione di prodotti di qualità. Sottolinea che la proposta di legge in esame, oltre a reprimere il fenomeno della contraffazione, si prefigge anche di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio, per concedere a tutti la libertà di acquistare in sicurezza, evidenziando a tale proposito la necessità di aggiornare il nostro codice penale in ragione del sempre più frequente ricorso al web in tale ambito. Fa presente Pag. 18inoltre l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, assicurando la qualità e la sicurezza dei beni in commercio, nonché di proteggere i prodotti costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana o i cui procedimenti di produzione e lavorazione siano interamente svolti nel territorio nazionale. Nel sottolineare l'importanza di assicurare che i prodotti in commercio in Italia siano frutto di processi produttivi che non abbiano comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile, rileva l'esigenza di addivenire ad un coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della norma e la sua razionale applicazione. Da ultimo, considerata la rilevanza del tema in oggetto, fa presente l'intenzione di prendere in considerazione tutte le proposte costruttive che saranno volte al miglioramento del testo, in uno spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione.

  Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 21 febbraio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

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