CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 febbraio 2019
144.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 19 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.
C. 1302, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1302, approvata dal Senato, recante «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso», come risultante dall'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione, cui è stata abbinata la proposta di legge C. 766 Colletti.
  Ambedue le proposte sono composte da un solo articolo e intendono sostituire l'articolo 416-ter del codice penale.
  In merito ricorda che il vigente articolo 416-ter del codice penale sanziona lo scambio elettorale politico-mafioso con la reclusione da sei a dodici anni.
  Ai sensi del primo comma dell'articolo 416-ter tale delitto è commesso da chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis (cioè con l'intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. La stessa pena si applica, ai sensi del secondo comma, a chi promette di procurare voti con le medesime modalità.
  La disposizione intende colpire il fenomeno delle connessioni politico-mafiose in occasioni delle consultazioni elettorali, punendo sia il politico che accetta la promessa Pag. 5di voti (il soggetto di cui al primo comma) sia il promittente, cioè l'appartenente all'organizzazione mafiosa o similare (di cui al secondo comma) che tali voti promette di procurare grazie alla forza di intimidazione derivante dalla consapevolezza del vincolo associativo mafioso.
  Al riguardo merita ricordare che l'articolo 416-ter del codice penale, sul quale è intervenuta nella scorsa legislatura prima la legge n. 62 del 2014, poi la legge n. 103 del 2017, punisce un reato di pericolo che, nel tempo, è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che, anche in relazione alle novelle intervenute, ne hanno chiarito l'interpretazione.
  In particolare la Corte di Cassazione, pur non negando la rilevanza in assoluto del metodo mafioso, elemento necessario ai fini della configurabilità del reato in questione, ha precisato che, da un punto di vista probatorio, non rileva la specifica dimostrazione della programmazione dei concreti atti di intimidazione posti in essere dall'organizzazione mafiosa e tesi a limitare la libertà del diritto di voto, bensì è fondamentale valutare l'esistenza dell'associazione mafiosa e le attività che svolge sul territorio, secondo le caratteristiche ex articolo 416-bis, terzo comma.
  Viceversa, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto interno all'associazione che agisca «uti singulus», è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso.
  Passando a sintetizzare il contenuto della proposta di legge C. 1302, adottata come testo base e modificata dalla Commissione Giustizia, evidenzia come essa, che è composta da un unico articolo, sostituisca l'articolo 416-ter del codice penale, punendo con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa dall'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale) l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale. I voti saranno procurati: da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure mediante modalità mafiose (di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis).
  Rammenta, in proposito, che l'articolo 416-bis, terzo comma, del codice penale, qualifica l'associazione di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
  Rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 416-ter, la proposta di legge C. 1302, nel testo risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione: dal punto di vista soggettivo, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari; estende la condotta penalmente rilevante, aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da «soggetti appartenenti alle associazioni» mafiose; amplia ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche «la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa»; inasprisce la pena, che passa dalla reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni.
  Fermo restando il contenuto dell'attuale secondo comma dell'articolo 416-ter, sono inoltre aggiunti due nuovi commi: il nuovo terzo comma, sostanzialmente, prevede un'aggravante di evento: se, infatti, chi ha concluso l'accordo con il mafioso Pag. 6viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale politico mafioso è aumentata della metà.
  Il nuovo quarto comma prevede l'irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato in questione (su tale ultimo punto ricorda che tale effetto consegue, ai sensi dell'articolo 29 del codice penale, oltre che alla condanna all'ergastolo, alle condanne a una pena non inferiore a cinque anni di reclusione).
  Quanto all'abbinata proposta di legge C. 766, anch'essa composta da un articolo unico, reca una nuova formulazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Il nuovo articolo 416-ter del codice penale punisce con la reclusione da sei a dodici anni (la pena prevista resta dunque invariata rispetto al testo vigente) chi chiede, accetta od ottiene ovvero si adopera per far ottenere la promessa di procurare voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità per sé o per altri.
  Rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 416-ter la proposta di legge C. 766:
   si amplia l'oggetto della fattispecie, comprendendo nell'area della punibilità anche il politico parte «attiva» dell'illecito (oltre colui che «accetta le promessa» di procacciare voti, anche colui che «chiede» o «ottiene» tale promessa);
   si punisce anche l'opera dell'intermediario tra il politico e il mafioso cioè colui «che si adopera per far ottenere la promessa»;
   si elimina il riferimento alle modalità mafiose di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis;
   si chiarisce che il denaro (o altra utilità) può essere erogato anche a persone diverse da chi procura i voti.

  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come le proposte di legge in esame possano essere ricondotte all'ambito della materia «ordinamento civile e penale», affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Francesco Paolo SISTO (FI) prende atto che ci si trova dinanzi all'ennesimo provvedimento in materia penale che incide negativamente sui diritti delle persone, ponendosi in contrasto con fondamentali principi costituzionali, tra i quali richiama – citando gli articoli 25 e 27 della Costituzione – quelli di legalità, di ragionevolezza e della responsabilità personale in materia penale.
  Ritiene infatti che le disposizioni della proposta di legge in esame, delineando con tratti troppo generici e indeterminati la fattispecie di reato di scambio elettorale politico-mafioso, espongano un soggetto candidato ad elezioni, soprattutto in territori in cui è più alta l'incidenza delle infiltrazioni mafiose, ad un pericolo elevato di indagine nei suoi confronti, anche in presenza di circostanze poco rilevanti sfuggite alla sua consapevolezza. Ciò, a suo avviso, rischierebbe di innescare ingiuste misure di indagine nei suoi confronti, recando gravi danni alla sua vita privata e politica, anche laddove l'ipotesi accusatoria fosse successivamente smentita in sede dibattimentale. Ritiene che l'indeterminatezza di tali norme potrebbe addirittura prestarsi ad un utilizzo strumentale da parte di eventuali rivali politici, eventualmente intenzionati ad «inquinare» la campagna elettorale di un concorrente politico.
  Passando ad esaminare più nel dettaglio le norme della proposta di legge, che sostituiscono l'articolo 416-ter del codice penale, rileva l'incongruità di estendere l'ambito della condotta penalmente rilevante, aggiungendo, alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da soggetti appartenenti alle associazioni mafiose, senza prevedere che tale appartenenza sia accertata da una sentenza o da una misura di prevenzione di un giudice. Evidenzia, inoltre, che la norma, nel definire un reato di pericolo, non richiede la sussistenza Pag. 7di fatti che rendano concreto tale pericolo, prevedendo addirittura una circostanza aggravante correlata ad una situazione – l'effettiva elezione – che potrebbe verificarsi per le ragioni più diverse, non necessariamente inerenti allo scambio elettorale.
  Ritiene inoltre che il principio della ragionevolezza non sia rispettato nella previsione di una sanzione che, essendo individuata nella pena della reclusione da dieci a quindici anni, rappresenta, a suo avviso, un inasprimento sproporzionato ed eccessivo, soprattutto se si prendono a riferimento le pene previste per reati ancora più gravi nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso.
  Nel dichiararsi sorpreso che la relatrice, nella sua proposta di parere, a fronte di tali evidenti elementi di criticità attinenti ai profili di legittimità costituzionale, non abbia formulato neanche un'osservazione, ritiene che si sia di fronte ad un'altra brutta pagina della legislatura corrente, considerato che si elabora un provvedimento in materia penale, il quale, lungi dal contrastare realmente attività criminali – finalità sulla quale non si potrebbe che esprimere condivisione – rischia di introdurre elementi di preventiva incriminazione nei confronti di soggetti potenzialmente innocenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.
C. 696 De Maria, C.1169 Lupi e C. 1313 Gelmini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2019.

  Gianluca VINCI (Lega), presidente, avverte che sono stati presentati 29 emendamenti (vedi allegato 2) alla proposta di legge C. 696 De Maria, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città», adottata come testo base.
  Al riguardo segnala come non sussistano le condizioni per procedere nella seduta odierna all'espressione dei pareri e alla votazione degli emendamenti.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

  La seduta termina alle 13.40.

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