CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 febbraio 2019
138.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 febbraio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 6 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 11.05.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
C. 1486 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Anna MACINA (M5S) relatrice, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, a fini del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge C. 1486, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione.
  In estrema sintesi, il decreto – legge prevede la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA) nonché interventi di rafforzamento patrimoniale autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca.
  L'intervento legislativo trae origine dal fatto che il 2 gennaio 2019 è stata disposta dalla Banca centrale europea l'Amministrazione straordinaria di Banca Carige e si fonda sulla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a garantire a Carige misure di sostegno pubblico, al fine di garantire la stabilità Pag. 6finanziaria e di assicurare la protezione del risparmio, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea in materia (in particolare, della direttiva 2014/59/UE – BRRD Bank Recovery and Resolution Directive – e della comunicazione della Commissione del 10 luglio 2013 – «Comunicazione sul settore bancario» – sugli aiuti di Stato in favore delle banche).
  In generale segnala come il provvedimento sostanzialmente riprenda, con alcune differenze, quanto previsto dai Capi I e Capo II del decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
  Il Capo I del provvedimento, che si compone degli articoli da 1 a 11, disciplina la concessione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige S.p.A. (articoli da 1 a 8) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA) (articoli 9 e 10). La garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia.
  Per accedere alla garanzia gli strumenti di debito devono:
   essere emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge;
   essere denominati in euro,
   avere durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni (o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite);
   prevedere rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza e interessi calcolati sulla base di un tasso costante predeterminato (tasso fisso);
   essere prodotti semplici di tipo senior, senza clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi.

  L'ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine della Banca Carige S.p.A.
  La garanzia è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca. Sono escluse dalla garanzia le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza. Il corrispettivo per la garanzia è differenziato rispetto alla durata dell'operazione. Esso è determinato a partire da una valutazione di base, integrata con un componente che misura il rischio di credito con riferimento a indici di mercato, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia.
  Per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia la Banca Carige S.p.A. è soggetta a vincoli stringenti con riferimento alle operazioni che riguardano il proprio capitale: non può distribuire dividendi, effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, riacquistare tali strumenti né acquisire nuove partecipazioni.
  La garanzia può essere concessa anche con riferimento ai finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (ELA). In tal caso, la garanzia statale integra il valore di realizzo del collaterale (un'attività finanziaria utilizzata come garanzia) già stanziato da Banca Carige S.p.A. nell'ambito dell'ELA. In caso di inadempimento, la garanzia viene escussa in esito a quella relativa al collaterale per l'importo residuale dovuto. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione, con particolare riferimento ai limiti, alla determinazione del corrispettivo, alla procedura e all'escussione della garanzia.
  Passando a illustrare il contenuto dei singoli articoli, l'articolo 1 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere, fino al 30 giugno 2019, la garanzia Pag. 7dello Stato sulle passività di nuova emissione di Banca Carige S.p.A., fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro.
  L'articolo 2 definisce le caratteristiche degli strumenti finanziari di nuova emissione per i quali può essere concessa la garanzia dello Stato, in linea con quanto previsto dal paragrafo 59 della Comunicazione sul settore bancario.
  L'articolo 3 introduce alcuni limiti alla concessione della garanzia da parte dello Stato.
  Ai sensi dell'articolo 4 la Banca Carige S.p.A., in relazione alla concessione della garanzia statale, deve svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
  L'articolo 5 chiarisce le caratteristiche della garanzia statale.
  L'articolo 6 indica le modalità per determinare, con riferimento a ciascuna operazione, il corrispettivo per la garanzia statale, in linea con le comunicazioni della Commissione europea in materia.
  L'articolo 7 disciplina la procedura per accedere alla garanzia: la Banca Carige S.p.A. presenta una richiesta al Dipartimento del Tesoro, il quale la concede sulla base di una valutazione positiva della Banca d'Italia. A specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico.
  L'articolo 8 detta le modalità di escussione della garanzia: entro 30 giorni dalla scadenza, la banca invia una richiesta motivata alla Banca d'Italia e al Tesoro e quest'ultimo provvede al pagamento. La banca rimborsa le somme pagate dallo Stato con l'applicazione di interessi al tasso legale; contestualmente, essa presenta un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea.
  Oltre alla predetta garanzia statale sulle passività di nuova emissione, ai sensi dell'articolo 9 il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, secondo le modalità previste dall'articolo in esame, la garanzia statale sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA).
  L'articolo 10 detta le modalità di escussione della garanzia prevista dall'articolo 9.
  L'articolo 11 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, siano adottate misure di attuazione del Capo I.
  Il Capo II del decreto – legge, che si compone degli articoli da 12 a 21, disciplina gli interventi di rafforzamento patrimoniale, che consistono in una ricapitalizzazione precauzionale pubblica; a tale scopo viene autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di Banca Carige, previa specifica richiesta dell'istituto. Finalità delle norme, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, è rafforzare il patrimonio della banca, in relazione ai risultati degli stress test condotti a livello del Meccanismo di Vigilanza Unico dalla BCE nel 2018. Segnala al riguardo che nel comunicato stampa dell'8 gennaio 2019 i Commissari di Banca Carige hanno precisato che le misure di ricapitalizzazione precauzionale sono da considerarsi come misura ulteriore a tutela dei clienti, da attivarsi come ipotesi del tutto residuale.
  La richiesta di ricapitalizzazione precauzionale deve essere preceduta dalla sottoposizione, all'autorità di vigilanza competente, di un programma di rafforzamento patrimoniale. Ove l'attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato.
  La banca deve presentare, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF, e cioè una serie di obblighi volti a impedire il deflusso di fondi.Pag. 8
  Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato.
  Ad esito positivo della valutazione della Commissione europea, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le seguenti misure:
   interventi di burden sharing, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti;
   aumento di capitale degli istituti interessati e sottoscrizione delle azioni da parte del MEF.

  In particolare, l'articolo 12 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, a sottoscrivere o acquistare, entro il 30 settembre 2019, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da Banca Carige, secondo specifiche modalità e condizioni di legge.
  L'articolo 13 subordina la possibilità di Banca Carige di chiedere l'intervento dello Stato alla preventiva sottoposizione di un programma di rafforzamento patrimoniale all'Autorità competente (BCE). L'Autorità è tenuta a valutare l'adeguatezza del piano a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale. Ove il programma risulti insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, la banca può presentare la richiesta di intervento dello Stato.
  L'articolo 14 disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico, specificando la documentazione e le informazioni di cui la richiesta deve essere corredata.
  Ai sensi dell'articolo 15, l'autorità competente (BCE) comunica al MEF il fabbisogno residuo di capitale regolamentare evidenziato dall'emittente, emerso a seguito degli stress test.
  L'articolo 16 prevede che la Banca Carige presenti – con la richiesta di intervento dello Stato – anche una dichiarazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF. Si tratta di una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse. Il MEF può inoltre condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale e alla limitazione delle retribuzioni degli organi apicali.
  L'articolo 17 disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige.
  Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato.
  All'esito positivo della valutazione della Commissione europea, le norme affidano a un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di burden sharing (di cui all'articolo 20), nonché l'aumento di capitale della banca e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF. L'adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione dell'istituto bancario, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell'ambito della risoluzione delle crisi, ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto.
  L'articolo 18 disciplina la procedura di sottoscrizione delle azioni di Banca Carige da parte del MEF in seno alla ricapitalizzazione precauzionale.
  L'articolo 19 disciplina alcuni effetti relativi all'eventuale assunzione di partecipazioni in Banca Carige da parte del MEF. In particolare, non si applicano le disposizioni del Testo unico della finanza (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (contenute negli articoli 106, Pag. 9comma 1, e 109, comma 1, del medesimo decreto legislativo) che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, in caso di superamento delle soglie di legge.
  L'articolo 20 disciplina le misure che prevedono la partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cd. burden sharing). In primo luogo, si chiarisce che l'eventuale sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici. Sono poi specificamente individuate le passività assoggettabili alla conversione, da effettuarsi nell'ordine indicato ex lege.
  Le norme stabiliscono, tra l'altro, le regole relative all'inefficacia delle garanzie rilasciate sugli strumenti oggetto di conversione e i principi applicabili alla conversione medesima. Si chiariscono i casi in cui, previo parere negativo della Commissione europea, non si dà luogo in tutto o in parte alla conversione. Viene inoltre disciplinata la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione, nonché l'insieme degli effetti del burden sharing e dell'erogazione del sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. Le norme vengono poi qualificate come disposizioni di applicazione necessaria.
  L'articolo 21 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull'intervento dello Stato di cui al Capo II in esame e autorizza il MEF ad avvalersi di esperti in materia finanziaria, contabile e legale per la strutturazione degli interventi di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito l'articolo 21-bis, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del presente decreto, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa.
  In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21-bis, nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.
  Il Capo III del decreto – legge è composto dal solo articolo 22, che disciplina la copertura degli oneri (pari a 1,3 miliardi) derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale di Banca Carige (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore della medesima banca.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che tale copertura è disposta per il solo anno 2019, in accoglimento della condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Bilancio.
  Per quel che concerne la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, essa è ravvisata, come emerge dalle premesse al decreto-legge, nella straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a garantire alla banca Carige misure di sostegno pubblico, al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le disposizioni recate dal decreto-legge siano riconducibili alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 11.15.

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