CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 gennaio 2019
135.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
C. 1550 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni V e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite Bilancio e Attività produttive, il disegno di legge C. 1550, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
  In estrema sintesi, il decreto-legge, al quale il Senato ha apportato un'ampia serie di modificazioni ed integrazioni, interviene su una pluralità di ambiti, perseguendo la finalità di semplificazione, nei settori delle imprese e delle attività produttive, della sanità, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura, della giustizia, del lavoro.
  Tra le principali disposizioni, si possono preliminarmente richiamare il comma 8-bis dell'articolo 1, che sospende l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) in materia di trattamento fiscale degli enti del Terzo Settore; l'articolo 2, che proroga il termine per la restituzione Pag. 38del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia; l'articolo 5, che modifica le procedure per gli appalti pubblici sotto soglia comunitaria; l'articolo 6, che prevede la soppressione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI; l'articolo 7, che intende accelerare le procedure per l'attuazione del piano di edilizia penitenziaria; l'articolo 11-quinquies, che riproduce il contenuto del decreto-legge n. 2 del 2019 in materia di rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi; l'articolo 11-sexies, che reca disposizioni in favore degli orfani delle vittime della tragedia di Rigopiano.
  Con riferimento alle disposizioni del decreto-legge rientranti negli ambiti di diretta competenza della I Commissione, richiama innanzitutto l'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, il quale dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico.
  A tali fini si prevede la costituzione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività relative alla predetta piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (le cui modalità di verifica e vigilanza saranno definite nello statuto della istituenda società).
  A tale scopo sono utilizzate quota parte delle risorse finanziarie già destinate all'Agid per le esigenze della piattaforma, secondo procedure definite con d.P.C.M. Come specificato nel corso dell'esame al Senato le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MEF e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.
  La disposizione pone inoltre in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere «capillare» la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma.
  Sono altresì prorogati alcuni termini disposti dal decreto legislativo n. 217 del 2017, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).
  I commi da 1-bis a 1-quinquies, inseriti nell'articolo 8 nel corso dell'esame svolto al Senato, dispongono inoltre il prolungamento, dal 15 settembre al 31 dicembre 2019, del mandato del Commissario straordinario per l'attivazione dell'Agenda digitale. Al contempo, è prevista l'attribuzione, dal 1o gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario che la Presidenza del Consiglio esercita mediante proprie strutture, di cui viene disposto il relativo finanziamento.
  L'articolo 11 reca misure in materia di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni e alcune disposizioni relative alle forze di polizia; la disposizione interviene inoltre sulle disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 53 del 2018 (recante attuazione della direttiva UE n. 681 del 2016 sull'uso dei dati del codice di prenotazione – PNR) e su alcune norme della legge di bilancio 2019.
  In particolare, i commi 1 e 2 restringono l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).Pag. 39
  Rammenta in proposito che la disposizione previgente – di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 – prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
  La modifica esclude da tale limite:
   gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
   gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga.

  La disposizione specifica che l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75.
  Il comma 2-bis autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.
  Lo scorrimento è previsto sui posti non oggetto di riserva per i volontari in ferma prefissata (di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare). Tale disposizione riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, determinata per la Polizia di Stato nel 45 per cento.
  Le assunzioni sono effettuate dall'Amministrazione della pubblica sicurezza secondo i criteri e le modalità seguenti.
  La lettera a) del comma 2-bis stabilisce che le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019, in relazione alle cessazioni intervenute entro il 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa.
  La lettera b) limita le assunzioni ai soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili alla citata procedura concorsuale.
  Ricorda che il bando di tale concorso ha previsto le seguenti fasi: 1) prova scritta d'esame; 2) prova di efficienza fisica; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamento attitudinale. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti, comporta l'esclusione dal concorso prescelto.
  Il medesimo comma 2-bis richiede inoltre il possesso (al 1o gennaio 2019) dei requisiti prescritti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nel testo vigente al 1o gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 – legge n. 145 del 2018) per l'assunzione degli agenti di polizia mediante pubblico concorso.
  Rammenta che, in base alla norma citata del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 95 del 2017 e dal decreto legislativo n. 126 del 2018, possono partecipare a tali concorsi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) specifiche qualità morali e di condotta.
  Tra i requisiti ivi previsti vi è, dunque, quello del limite anagrafico di 26 anni. Pag. 40
  Al contempo, la lettera b) del comma 2-bis fa salvo quanto stabilito dall'articolo 2049 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale, per la partecipazione ai pubblici concorsi, il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.
  La lettera c) del comma 2-bis subordina le assunzioni alla previa verifica dei requisiti prescritti, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia, nell'ordine determinato in applicazione dei criteri individuati dalla lettera b).
  Infine, la lettera d) prevede, ai fini dell'assunzione, il previo avvio a più corsi di formazione per gli allievi agenti di polizia.
  Il comma 2-ter reca alcune modifiche alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
  In primo luogo si abroga il secondo periodo dell'articolo 1, comma 149, sopprimendo l'incremento di 500.000 euro per ciascun anno 2019-2020 e di 2,5 milioni a decorrere dall'anno 2021, destinato al Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno. Rimane invece immutato, di quel comma 159, il primo periodo, il quale incrementa il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente di 7 milioni per ciascun anno o 2019-2020 e di 18 milioni a decorrere dall'anno 2021, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione.
  Conseguentemente, si rimodula, all'articolo 1, comma 151, della legge di bilancio 2019, lo stanziamento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente, per tenere conto della sopra descritta soppressione – mantenendo ferma la copertura di tal Fondo risorse decentrate provvista attingendo per 2,5 milioni dal 2019 a riduzioni delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno nonché per 13 milioni dal 2021 al Fondo per il finanziamento di nuove politiche di bilancio ed il rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. Cambia (con una riduzione di 500.000 euro per ciascun anno 2019-2020 e di 2,5 milioni dal 2021) la quantificazione di spesa coperta attingendo al Fondo (istituito nello stato di previsione di ciascun dicastero, dunque anche in quello dell'Interno) per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese.
  Il comma 2-quater reca alcune novelle riferite alle disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 53 del 2018 (recante attuazione della direttiva UE n. 681 del 2016 sull'uso dei dati del codice di prenotazione – PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e di disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
  Una prima novella differisce al 30 giugno 2019 il termine ultimo di applicazione del decreto legislativo n. 144 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate).
  Una seconda novella (al comma 2 dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 53) dispone analogo differimento – tuttavia al 1o luglio 2019 – per il termine di cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, di attuazione del citato decreto legislativo n. 144 del 2007.
  Il comma 2-quinquies reca una correzione all'articolo 1, comma 441 (secondo periodo), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che 210 milioni di euro possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori (privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione).
  Tale disposizione della legge di bilancio prevede che, in caso di mancato perfezionamento dei previsti provvedimenti negoziali Pag. 41alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo sia destinato all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021. Tale riallocazione avviene – secondo l'attuale dettato della disposizione della legge di bilancio – «previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione».
  La modifica recata dal comma 2-quinquies prevede che la riallocazione si ponga essa stessa quale avvio delle procedure negoziali e di concertazione – senza dunque richiedere la loro previa apertura.
  L'articolo 11-bis interviene inoltre – ai commi da 17 a 19 – sulle risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, incrementandole di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  Alla relativa copertura finanziaria si provvede ricorrendo alle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente: si tratta del fondo in cui confluiscono le risorse, di parte corrente, attribuite agli enti locali in conseguenza degli effetti recati dal decreto legislativo n. 112 del 1998, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.
  Le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto delle risorse (contenute nei richiamati provvedimenti legislativi) destinate al finanziamento di sistemi di videosorveglianza sono definite dal Ministro dell'interno con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento.
  Per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, il provvedimento interviene su una pluralità di materie, alcune di competenza legislativa esclusiva statale e altre di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
  Tra le prime, di competenza legislativa esclusiva statale, assumono in particolare rilievo le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale», «norme generali sull'istruzione», «coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale» e «tutela dell'ambiente» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), r) e s) della Costituzione).
  Tra gli ambiti di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, richiama in particolare le materie «istruzione», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «tutela della salute», «alimentazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «ordinamento della comunicazione».
  In questo quadro, assume in primo luogo rilievo l'articolo 10-bis, il quale riproduce il contenuto del decreto-legge n. 143 del 2018 in materia di autonoleggio pubblico non di linea.
  In particolare, viene introdotta una nuova disciplina per le attività di noleggio con conducente, disponendo tra le altre cose che la richiesta del servizio NCC possa essere effettuata presso la sede, oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
  Si prevede inoltre che, oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile, inoltre, per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
  Si dispone poi l'istituzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Pag. 42decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e per quello di autonoleggio con conducente.
  In proposito, ricorda che la materia del trasporto pubblico locale è riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come materia di competenza esclusiva regionale (sentenza n. 222 del 2005). Tuttavia la medesima giurisprudenza ha riconosciuto legittimo l'intervento statale in materia quando, come nel caso della disposizione in esame, il contenuto normativo sia riconducibile anche alla competenza esclusiva statale e «trasversale» a diversi ambiti materiali in materia di «tutela della concorrenza» (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e ai principi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, richiamati dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 264 del 2013).
  L'articolo 11-ter reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo, ai commi da 1 a 3, un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
  Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. La sospensione non si applica ad una serie di casi espressamente previsti e, in particolare, ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nelle more dell'adozione del Piano non è però consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere. Peraltro, una volta adottato il Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga (commi 4-5 e 8).
  I commi 6 e 7 sospendono inoltre i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma sia in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione.
  Il comma 9 prevede la rideterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, mentre il comma 10 dispone la rideterminazione in aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca.
  Rispetto a tale materia, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale (ad esempio la sentenza n. 170 del 2017) richiede, in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi, un adeguato coinvolgimento delle regioni nei procedimenti statali volti a definire i relativi regimi concessori. Tale requisito può ritenersi soddisfatto, nella disposizione, dalla previsione di cui al comma 3 la quale prevede che il Piano sia adottato, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza unificata Stato – regioni.
  L'articolo 11-quater – introdotto nel corso dell'esame al Senato – modifica la disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.
  In particolare, la norma interviene sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, disponendo – attraverso modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 – la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione delle cosiddette «opere Pag. 43bagnate» (dighe, condotte) a titolo gratuito; delle cosiddette «opere asciutte» (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri (nuovo comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999).
  Vengono altresì prolungati, rispetto a quanto attualmente previsto, i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, incrementabili di 10, a date condizioni. A tale riguardo il nuovo comma 1-bis dell'articolo 12 prevede che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa:
   ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
   a società a capitale misto pubblico – privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
   a forme di partenariato pubblico-privato.

  In proposito, per ciò che concerne la durata delle concessioni e la prorogabilità delle stesse, richiama le pronunce della Corte Costituzionale sulla materia e sulla sua incidenza sul principio di tutela della concorrenza (Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 2008, sentenza n. 205 del 2011 e sentenza n. 339 del 2011).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Stefano CECCANTI (PD), dopo aver fatto notare che il provvedimento in esame è emblematico di un certo modo di legiferare, evidenzia come il provvedimento in esame sia stato eccessivamente ampliato al Senato, determinando due ordini di problemi. Da un lato, infatti, a suo avviso, a fronte di un esame così lungo presso l'altro ramo del Parlamento, si pone una questione relativa alla compressione dei tempi di esame alla Camera, che rischia di ledere sia le prerogative dei deputati di opposizione sia quelle degli stessi deputati di maggioranza. Dall'altro, evidenzia come l'inserimento di norme estranee nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento appaia problematico anche rispetto all'eventuale esercizio da parte Presidente della Repubblica di alcune sue prerogative, come quella, ad esempio, di rinviare una legge alle Camere, con il rischio di produrre, in tal caso, l'effetto paradossale di far decadere norme contenute nel decreto-legge e già entrate in vigore. Entrando più nello specifico del merito del provvedimento, esprime forti perplessità sul comma 3-quinquies dell'articolo 6, il quale rinvia a un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, materia nella quale fa notare che vige una riserva relativa di legge, stabilita in via generale dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981. Ritiene quindi che, al di là di qualsiasi «blindatura» del testo, sia necessario rimediare quantomeno a tale evidente vizio.

  Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come l’iter del provvedimento in esame costituisca un esempio delle conseguenze negative di prevedere un termine per l'esame parlamentare di progetti di legge e come ciò debba indurre a un'ulteriore riflessione sulla proposta di legge costituzionale relativa all'articolo 71 della Costituzione, in discussione dell'Assemblea, la quale vincola le Camere a esaminare entro 18 mesi le proposte di legge di iniziativa popolare su cui si registrino più di 500.000 firme. Osserva, infatti, come, in presenza di un termine per la conclusione dell'esame, laddove la Camera al quale il provvedimento è stato presentato abusi dei tempi a sua disposizione, l'altra Camera risulti fortemente penalizzata, venendo posta nelle condizioni di non poter introdurre alcuna modifica, neppure marginale, e come in tal Pag. 44modo venga sostanzialmente eluso il bicameralismo paritario previsto dalla Costituzione.
  Quanto alla proposta di parere formulata dalla relatrice, rileva come essa risulti contraddittoria, in quanto, da un lato, dando atto della pluralità delle materie oggetto del provvedimento, che sono dettagliatamente enumerate, rende evidente il mancato rispetto del requisito dell'omogeneità, ma dall'altro non reca alcuna osservazione critica al riguardo. Ritiene infatti che il provvedimento, nonostante l'intervento ufficioso della Presidenza della Repubblica, che ha indotto a dichiarare inammissibili numerosi approvati in Commissione al Senato, presenti caratteristiche tali da renderlo passibile di censure da parte della Corte costituzionale sotto questo profilo.
  Dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, invitando quest'ultima a un approfondimento sulle questioni poste, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

  Emanuele PRISCO (FdI) fa notare che il provvedimento, che è il risultato di un esame pasticciato e frettoloso svoltosi al Senato, appare fortemente criticabile sotto alcuni aspetti. Fa riferimento, anzitutto, al mancato intervento in tema di rimodulazione del fondo IMU TASI, questione che, a suo avviso, incrinerà gli equilibri di bilancio dei comuni, incidendo negativamente sui servizi alle rispettive collettività.
  Esprime poi forti perplessità sulle modifiche apportate all'articolo 11 in materia di assunzione di allievi della Polizia di Stato, facendo notare che la previsione di taluni requisiti anagrafici, difformi da quelli originariamente previsti nei bandi, appare lesiva del legittimo affidamento di soggetti che hanno già partecipato ad iter concorsuali. Ritiene si sia davanti ad una vera e propria modifica in corso di regole concorsuali, che rischia di produrre gravi discriminazioni tra i partecipanti, giudicando, peraltro, sbagliato intervenire sul requisito anagrafico piuttosto che sull'idoneità psicofisica. Ritiene che il Parlamento farebbe una brutta figura ad approvare una simile disposizione, facendo notare che la medesima finalità di favorire nuove assunzioni possa essere più facilmente perseguita attraverso l'indizione di un nuovo concorso o attingendo dalle graduatorie esistenti.

  Gennaro MIGLIORE (PD), associandosi ai rilievi formulati dai deputati Ceccanti e Sisto, rileva come, nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, sia emersa chiaramente la propensione della maggioranza a non rispettare le regole costituzionali, tanto che numerosi emendamenti sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza di quel ramo del Parlamento con riferimento all'articolo 77 della Costituzione. Osserva tuttavia come, nonostante tale intervento correttivo della Presidenza del Senato, permanga una marcata disomogeneità nel contenuto del provvedimento in esame e stigmatizza il fatto che di tale disomogeneità non venga fatta menzione nella proposta di parere formulata dalla relatrice. Denuncia quindi come, in tal modo, la Commissione Affari costituzionali, nell'esercizio della sua funzione consultiva, finisca per ridursi al ruolo di passacarte. Rileva infatti come le materie trattate dal provvedimento siano manifestamente eterogenee, come non possano essere in alcun modo ricondotte a una ratio unitaria neppure ricorrendo a un criterio finalistico e come molte delle misure contenute nel testo sarebbero meritevoli di un esame autonomo e approfondito. Cita, a titolo esemplificativo, le norme sulle tecnologie blockchain di cui all'articolo 8-ter, le disposizioni sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla soppressione del sistema Sistri di cui all'articolo 6, le norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previste dall'articolo 3-bis e quelle sulle zone economiche speciali di cui all'articolo 3-ter.
  Evidenzia inoltre come il testo trasmesso dal Senato sia profondamente diverso rispetto a quello originario, e come ciò sia testimoniato peraltro dal fatto che il provvedimento è stato assegnato in sede Pag. 45referente al Senato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, mentre alla Camera è stato assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Attività produttive.

  Emanuele FIANO (PD) dichiara anzitutto di condividere quanto affermato dal deputato Prisco in relazione alle norme sull'assunzione di allievi della Polizia di Stato, preannunciando che sul tema il suo gruppo presenterà una proposta emendativa.
  Citando poi testualmente gli interventi svolti nella passata legislatura alla Camera da autorevoli esponenti del gruppo del M5S, che sollevarono a più riprese critiche per la presunta eterogeneità di contenuto di decreti – legge adottati dai precedenti Esecutivi, stigmatizzando, altresì, il comportamento del Governo, ogni qual volta questo ricorresse allo strumento della questione di fiducia, non comprende il motivo per il quale tale gruppo ometta oggi di segnalare certe questioni e accetti che l'attuale Governo assuma i medesimi atteggiamenti criticati in passato.
  Ritiene dunque paradossale che, nella proposta di parere formulata dalla relatrice, non si faccia, ad esempio, alcune menzione dell'eterogeneità di un provvedimento che è stato ampliato a dismisura al Senato, rilevando peraltro come su di esso sarà posta la questione di fiducia, strumento al quale fa notare che il Governo in carica ha fatto ricorso più di qualsiasi altro Esecutivo, in rapporto al lasso di tempo trascorso dall'inizio di questa legislatura.
  Fa notare che alcuni temi importanti, che attengono al funzionamento della democrazia rappresentativa, andrebbero sempre difesi, a prescindere a dalle convenienze politiche del momento, rilevando come altrimenti si rischi di perdere la propria credibilità.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver rilevato che la relatrice può, ove lo ritenga, alla luce della discussione in corso, modificare la sua proposta di parere, osserva come il provvedimento sia stato esaminato dal Senato in modo ampio e approfondito, senza il ricorso alla questione di fiducia. Rileva con rammarico come non vi siano le condizioni per un esame altrettanto approfondito da parte della Camera, osservando come si tratti di una circostanza certamente non auspicabile ma che in taluni casi risulta inevitabile.

  Francesco Paolo SISTO (FI) auspica che la relatrice possa svolgere una seria riflessione sulle questioni emerse dal presente dibattito, che attengono a profili di legittimità costituzionale del provvedimento. Fa riferimento sia alla questione della violazione della riserva relativa di legge da parte del comma 3-quinquies dell'articolo 6, in materia di determinazione delle sanzioni amministrative, sia alla questione dell'eterogeneità dei contenuti del provvedimento e dell'introduzione nel testo di norme estranee suscettibili di interrompere il legame tra decreto-legge e legge di conversione. Sarebbe paradossale, a suo avviso, che la I Commissione non si esprimesse su tali aspetti di evidente rilievo costituzionale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come rientri nelle facoltà della relatrice decidere se e come rispondere alle questioni poste.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, non ritiene di modificare la sua proposta di parere, la quale è stata predisposta anche all'esito di consultazioni con gli uffici.

  Emanuele FIANO (PD) ritiene opportuno che la relatrice esprima il proprio orientamento sulle questioni poste nel dibattito odierno, facendo notare che non sono in ballo mere questioni di merito, sulle quali ci si può limitare all'espressione di una valutazione politica, ma rilevanti aspetti che attengono a profili di competenza della Commissione, evidenziati nella documentazione predisposta, sui quali occorre fare chiarezza.
  Invita, inoltre, la relatrice ad esprimere la sua posizione personale sul punto, a prescindere da eventuali approfondimenti che possano aver svolto sulla questione gli Pag. 46uffici. Ritiene irragionevole che nella proposta di parere la relatrice non faccia alcun cenno, ad esempio, al comma 3-quinquies dell'articolo 6, il quale reca disposizioni che andrebbero seriamente valutate alla luce della riserva relativa di legge in materia di sanzioni amministrative stabilita in via generale dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, ricordando come tale riserva di legge sia stata costantemente confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

  Francesco Paolo SISTO (FI), con riferimento a quanto affermato dalla relatrice circa consultazioni con gli uffici, osserva come tali affermazioni risultino poco comprensibili, lasciando intendere che ci si trovi di fronte a diversità di posizione tra gli uffici della Commissione e il Servizio studi, che ha predisposto la documentazione per la Commissione, oppure di fronte a una difformità della proposta di parere rispetto a quanto segnalato nella predetta documentazione, di cui evidentemente non si intende tenere conto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver fatto notare che tutti gli uffici della Camera dei deputati svolgono un ruolo di supporto alle attività parlamentari, evidenzia come la relatrice, svolgendo in piena autonomia la sua valutazione politica, anche a seguito di un confronto interno al proprio gruppo, ha ritenuto di formulare la proposta di parere in esame, presumibilmente non ritenendo meritevoli di segnalazioni talune questioni.

  Gennaro MIGLIORE (PD) osserva come non sia la prima volta che il Presidente Brescia compie una sorta di esegesi delle dichiarazioni rese da deputati della maggioranza e ritiene che ciò dovrebbe essere considerato inaccettabile da parte di questi ultimi. Invita quindi la relatrice a un'ulteriore riflessione, considerando doveroso che la Commissione segnali nel parere le criticità evidenziate nella documentazione predisposta, nonché la compressione dei tempi di esame del provvedimento, derivante da una precisa volontà politica.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel comprendere l'invito formulato dal deputato Migliore, rileva peraltro come le opinioni della relatrice siano chiaramente espresse nella sua proposta di parere.

  Emanuele FIANO (PD) ribadisce la necessità che la relatrice intervenga a chiarire la questione relativa al comma 3-quinquies dell'articolo 6, facendo notare che tali disposizioni rischiano di produrre un forte contenzioso, considerato che sulla questione della riserva di legge in tale materia si registra una giurisprudenza costante della Corte di cassazione, rendendo pienamente fondati gli eventuali ricorsi presentati da coloro ai quali fossero irrogate sanzioni non stabilite da una norma di legge.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA, dopo aver premesso di non essere mosso da alcun intento polemico ma soltanto dalla volontà di offrire un contributo all'interessante discussione in corso, assicura che non si vuole in alcun modo comprimere il dibattito, come dimostra la discussione ampia e approfondita svoltasi al Senato.
  Rileva peraltro come, a suo avviso, non spetti alla Commissione, alla quale gli uffici forniscono un prezioso supporto tecnico, né a questi ultimi, il compito di formulare un giudizio di legittimità costituzionale, che è di competenza della Corte costituzionale, e sottolinea come la relatrice intendesse evidentemente riferirsi agli uffici tecnici del suo gruppo.

  Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza con forza l'atteggiamento del rappresentante del Governo, il quale, a suo avviso, sostituendosi impropriamente alla relatrice, ha svolto valutazioni di merito, in relazione ad ambiti di competenza della Commissione, che dovrebbero essere svolte piuttosto dai membri di tale organismo parlamentare. Fa notare che anche il Presidente della Commissione ha fornito alcuni chiarimenti che dovrebbero essere forniti direttamente dalla relatrice, che giudica peraltro pienamente in grado di svolgere il suo ruolo. Pag. 47
  Sottolinea quindi come, tra i rilevanti profili di legittimità costituzionale che caratterizzano il provvedimento e che dovrebbero essere segnalati nella proposta di parere, vi è anche quello derivante dalle norme che dispongono proroghe dall'eccessiva durata, tema sul quale ricorda che la Corte costituzionale si è espressa a più riprese.

  Emanuele PRISCO (FdI), pur apprezzando di solito il Sottosegretario Sibilia per il suo atteggiamento rispettoso ed equilibrato, ritiene che in questa circostanza abbia reso un'affermazione molto grave, dichiarando sostanzialmente che, dal momento che il provvedimento è stato esaminato in modo approfondito dal Senato, non è necessario un esame altrettanto approfondito da parte della Camera. Rileva come tale affermazione contrasti palesemente con l'articolo 67 della Costituzione, a norma del quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA precisa che con il suo precedente intervento intendeva esclusivamente manifestare la piena disponibilità del Governo a confrontarsi sul provvedimento in esame, come già avvenuto al Senato, non essendovi alcuna intenzione di comprimere il dibattito né di svolgere valutazioni di esclusiva spettanza della relatrice. Fa poi notare che dal dibattito è emerso, da parte di alcuni gruppi, un orientamento che dà per scontata la posizione della fiducia, nonostante, allo stato, questa non sia stata ancora posta dal Governo, dichiarando quindi di non confermare tale eventualità.

  Stefano CECCANTI (PD) richiama l'articolo 94 della Costituzione, a norma del quale ciascuna Camera è titolare del rapporto fiduciario con il Governo, e ricorda come la Costituzione preveda un sistema di bicameralismo paritario, per cui sarebbe auspicabile che ciascuna Camera utilizzasse, per l'esame dei disegni di legge di conversione, non più di trenta giorni.

  Gennaro MIGLIORE (PD) ritiene che non sia esatto quanto riferito dal rappresentante del Governo in ordine ad una presunta ampiezza della discussione svolta sul provvedimento in Senato, dal momento che in quel ramo del Parlamento, a suo avviso, si è assistito piuttosto ad un esame frammentato e caotico, caratterizzato da continue sospensioni e dilatazioni dei tempi, che hanno reso palese l'incapacità della maggioranza di portare avanti i propri interventi normativi.

  Emanuele FIANO (PD) richiama nuovamente la giurisprudenza sulla riserva di legge in materia di sanzioni amministrative, in virtù della quale è inibito alla norma primaria demandare a una fonte secondaria la determinazione delle sanzioni, salvo il caso in cui i precetti della legge siano sufficientemente individuati. Ritiene che tale requisito non sia evidentemente sussistente nel caso del comma 3-quinquies dell'articolo 6, il quale, rinviando all'articolo 3-bis del medesimo articolo 6, demanda a un decreto ministeriale sia l'individuazione del precetto sia la definizione delle relative sanzioni.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, precisa di essersi riferita, nel suo precedente intervento, non agli uffici della Camera, bensì agli uffici tecnici del suo gruppo. Chiede, quindi, una breve sospensione della seduta, al fine di consentire un approfondimento delle questioni poste nel corso del dibattito.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.20.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 2), inserendovi un'osservazione, nella quale, con riferimento al comma 3-quinquies dell'articolo 6, che rinvia a un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, si segnala Pag. 48l'opportunità di ricondurre tale aspetto alla fonte legislativa primaria.

  Stefano CECCANTI (PD), pur apprezzando la disponibilità manifestata dalla relatrice, ritiene che la modifica introdotta rispetto alla proposta di parere originaria non sia sufficiente, in quanto non è stato comunque preso in considerazione il profilo dell'eterogeneità del contenuto del decreto-legge: ribadisce pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  Francesco Paolo SISTO (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere formulata dalla relatrice, ritenendo che essa non segnali i numerosi profili di criticità, connessi agli aspetti legittimità costituzionale, di cui, a suo giudizio, è afflitto il provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia e il Sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 14.25.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2019.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, ritiene vi siano le condizioni per procedere all'adozione del testo base e per la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti, ferme restando le prerogative del Presidente e dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  Roger DE MENECH (PD), richiamando alcune questioni da lui già poste nella scorsa legislatura in occasione dell'esame del provvedimento riguardante il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto in vista della sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, evidenzia l'esigenza di svolgere una approfondita riflessione sugli ambiti di applicazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Dopo aver rilevato, infatti, che sono numerosi i comuni nei quali sono stati svolti consultazioni popolari, ai sensi di tale articolo della Costituzione, tra cui richiama quelli della provincia di Belluno, che si trovano confinanti con due regioni a statuto speciale, si chiede come sia possibile affrontare la questione di tali variazioni territoriali in modo più organico. Fa notare, infatti, che si rischia, altrimenti, di giungere ad un risultato favorevole solo in alcuni casi, non conferendosi uguale dignità all'esito di tutti gli altri referendum svolti nei diversi territori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come, a seguito del referendum per il trasferimento di un comune da una regione all'altra, sia comunque necessaria la presentazione e calendarizzazione di una proposta di legge in materia e come le questioni poste dal deputato De Menech potranno essere affrontate in sede di esame delle specifiche proposte di legge relative ai comuni cui ha fatto riferimento.

  Gianluca VINCI (Lega), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato De Menech, osserva che alla base del distacco dei comuni oggetto del provvedimento in esame vi sono soprattutto ragioni di tipo culturale e storico, che giudica ben diverse da quelle – a carattere prevalentemente Pag. 49fiscale – che erano poste a fondamento del distacco di Comune di Sappada dalla Regione Veneto. Ritiene opportuno proseguire celermente nell’iter di esame delle proposte di legge, tenuto contro che da molti anni le popolazioni coinvolte aspettano una risposta.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), riferendosi ai temi cui ha fatto riferimento il deputato De Menech, rileva come il Trentino-Alto Adige, così come anche la Valle d'Aosta, non siano favorevoli alle richieste di aggregazione da parte di comuni di altre regioni. Quanto alla proposta di legge in esame, ritiene che il Parlamento sia stato inadempiente, non pronunciandosi per molti anni sulla richiesta di trasferimento dei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, e che il lasso di tempo trascorso dall'effettuazione dei referendum in materia non possa avere alcun effetto preclusivo sull'ulteriore corso del procedimento.
  Nel prendere atto che non vi sono le condizioni per esaminare il provvedimento in sede legislativa, ritiene non siano comunque necessari ulteriori approfondimenti e auspica che l’iter possa concludersi rapidamente.

  Gennaro MIGLIORE (PD) dichiara di non essere pregiudizialmente contrario al provvedimento in esame, chiedendo solamente che il Parlamento sia posto nelle condizioni di deliberare sulla questione dei distacchi dei comuni in oggetto in modo consapevole, non potendosi ignorare la posizione assunta al riguardo dal Consiglio regionale delle Marche. Chiede, dunque, che la Commissione svolga quantomeno un ciclo di audizioni che permetta di acquisire rilevanti elementi di conoscenza dai rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, tenuto conto che il Parlamento sarà chiamato a svolgere una valutazione complessiva degli interessi in gioco.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alla richiesta di svolgere audizioni avanzata dal deputato Migliore, precisa come non via sia alcuna preclusione al riguardo da parte della Presidenza, ma rileva come non vi sia stata adesione da parte degli altri gruppi alla richiesta in tal senso avanzata dal gruppo del PD.

  Francesco Paolo SISTO (FI) osserva come l'articolo 132 della Costituzione delinei un meccanismo chiaro, facendo notare che la validità di un referendum non può essere messa in discussione né dal decorso del tempo né dall'inerzia di taluni organismi di livello regionale, che si pone in contrasto con i principi di leale collaborazione istituzionale. Preannuncia, dunque, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta, avanzata dal relatore, di adottare il testo base per il prosieguo dell'esame.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, dichiara la disponibilità del proprio gruppo ad esaminare proposte di legge relative al distacco anche di altri comuni, senza alcuna preclusione al riguardo.
  Propone, quindi, di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1171.

  Gennaro MIGLIORE (PD) non comprende le ragioni per le quali gli altri gruppi, pur non sussistendo alcuna particolare urgenza, non aderiscano alla sua proposta di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, rilevando che è in gioco una corretta applicazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Riterrebbe irragionevole, infatti, proseguire l’iter di esame senza sentire i Consigli regionali coinvolti, in violazione di tale disposizione costituzionale. Si aspetta, dunque, che la Presidenza svolga al riguardo un ruolo di garanzia, esigendo il rispetto della procedura definita dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna abbia espresso il proprio parere in merito con risoluzione adottata il 17 aprile 2012 e come il Consiglio regionale Pag. 50delle Marche, interpellato, sia nella passata sia nella presente legislatura, abbia ritenuto di non esprimere il suo parere in proposito. Rileva, dunque, come entrambi i Consigli regionali interessati siano stati sentiti, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.
  Quanto all'eventuale svolgimento di audizioni, ribadisce come, allo stato, non si registri un orientamento prevalente in tal senso.

  Roger DE MENECH (PD), intervenendo per una precisazione, osserva che, lungi dal rappresentare istanze di natura locale, egli intende porre esclusivamente una questione generale che, investendo le modalità di applicazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, potrebbe riguardare qualsiasi parte del territorio nazionale. Si tratta, infatti, a suo avviso, di affrontare il tema dell'effettiva cogenza dei referendum svolti nei diversi territori comunali – peraltro numerosi e ancora per lo più privi di una risposta istituzionale, nonostante siano in alcuni casi anche più risalenti – , chiedendosi se sia legittimo rimettere all'esclusiva discrezionalità politica decisioni sulle variazioni territoriali in ordine alle quali si sono svolte regolari consultazioni popolari, rischiando in tal modo di attribuire valore solo a certi referendum e non ad altri. Ritiene sia dunque opportuna un'adeguata riflessione su tale tema, anche al fine di chiarire i confini applicativi del richiamato articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Ricorda, infine, che il suo gruppo ha già presentato nella corrente legislatura, sia alla Camera sia al Senato, proposte di legge riguardanti il distacco di altri comuni, ai sensi di tale disposizione costituzionale.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), con riferimento alle questioni poste dal deputato De Menech, rileva come il gruppo del Partito democratico, ove lo ritenga, può presentare proposte di legge per il trasferimento da una regione all'altra di tutti i comuni per i quali si sia celebrato con esito positivo il referendum, ovvero presentare un'unica proposta onnicomprensiva in materia, e richiederne la calendarizzazione.
  Con riferimento all'intervento del deputato Migliore, ricorda come il Consiglio regionale delle Marche abbia avuto a disposizione quasi dodici anni per esprimere il suo parere e come, ripetutamente interpellato, abbia manifestato la volontà di non esprimerlo: ritiene dunque che di ciò debba prendersi atto. Quanto alla necessità di acquisire l'avviso dei sindaci dei due comuni interessati, ricorda come siano attualmente in carica i medesimi sindaci interpellati nella precedente legislatura e come in tale circostanza essi ribadirono la volontà espressa dai rispettivi comuni con il referendum.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1171.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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