CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2019
129.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 22 gennaio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
Nuovo testo C. 395 Gallo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla VII Commissione sul testo della proposta di legge Gallo n. 395, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, come modificato dalla Commissione. Prima di procedere all'illustrazione del contenuto della proposta di legge premette che essa concerne l'incrocio di due grandi tematiche. Sottolinea, infatti, che se da un lato la società della conoscenza richiede la tutela della proprietà intellettuale – come la Commissione ha già avuto modo di vedere, anche durante l'esame di altri provvedimenti, in particolare, in materia di marchi e di brevetti, è una necessità dello sviluppo culturale ed economico di una collettività quella di garantire una remunerazione delle idee e delle invenzioni che portano un progresso – dall'altro lato, la medesima collettività esige che il godimento degli Pag. 59esiti della ricerca e dell'innovazione sia il più ampio possibile, onde consentire a tutta la società di elevarsi e di progredire. Ricorda che la legge italiana – tentando di adeguarsi alla raccomandazione 2012/417/UE – ha fatto un primo tentativo di conciliare le evoluzioni di questo insieme di esigenze con il decreto-legge n. 91 del 2013, il quale, tra le altre norme, ha modificato l'articolo 15 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore e ha introdotto ulteriori disposizioni. Segnala, in particolare, che a quest'ultimo riguardo esso aveva stabilito che i soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica dovessero adottare le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca, se questa fosse finanziata, per una quota pari o superiore alla metà, con fondi pubblici, quando tali risultati fossero documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che avessero almeno due uscite annue. Aggiunge che il decreto-legge n. 91 del 2013 stabiliva altresì che gli articoli, in cui erano versati i risultati della ricerca, dovevano includere una scheda di progetto in cui fossero menzionati tutti i soggetti che avevano concorso alla sua realizzazione e che la medesima disposizione del decreto-legge prevedeva che l'accesso aperto dovesse realizzarsi alternativamente: al momento della prima pubblicazione, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'articolo fosse accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti dall'utente; tramite la ripubblicazione, da parte dell'autore, senza fini di lucro, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, ed entro ventiquattro mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.
  Rammenta, inoltre, che l'articolo 4, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 91 del 2013 disponeva che, al fine di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottassero strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati che, rispettivamente, gestiscono, quali quelle riguardanti l'Anagrafe nazionale delle ricerche, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. Osserva che questa sistemazione, di fatto, adeguava l'ordinamento italiano alla citata raccomandazione della Commissione europea 2012/417/UE, che però è stata superata dalla raccomandazione della Commissione europea 2018/790/UE, che ne ha ribadito e rafforzato i principi, affermando in particolare, nel Considerando n. 2, l'importanza della diffusione dei dati come catalizzatore per la crescita economica, l'innovazione e la digitalizzazione in tutti i settori economici. Nel Considerando n. 3, la Commissione europea ricorda come sia un obiettivo dell'Unione europea costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza. Rileva che la nuova raccomandazione auspica – dunque – che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia realizzato non appena possibile preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi, al più tardi entro dodici mesi ove si tratti ricerche nell'ambito delle scienze sociali e umane. Osserva che il testo trasmesso dalla VII Commissione è dunque una modifica del decreto-legge n. 91 del 2013 volto ad adeguarne il testo a tale ultima raccomandazione. Segnala che, in questo senso, non solo vengono riportati quei termini, vale a dire non più, rispettivamente, diciotto e ventiquattro mesi ma sei e dodici, entro cui realizzare l'accesso aperto; ma si dedica la lettera b-bis) dell'articolo 1 della proposta di legge alle misure che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, deve adottare Pag. 60per promuovere l'interoperabilità delle banche dati nazionali che contengono i risultati della ricerca, poiché i punti 3 e 4 della raccomandazione pongono una giusta enfasi sull'aspetto della facilità di accesso e del carattere unitario della gestione dei dati sul piano nazionale. Ricorda che vengono inoltre apportate alcune modifiche all'alinea dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, in particolare con la specificazione che sono pubblicabili non solo i risultati ma anche i «dati» e anche in modo parziale e con l'abrogazione del requisito della pubblicazione semestrale. Si fa riferimento espresso anche a materiali audio e video del momento della presentazione o della pubblicazione dei risultati della ricerca. Sottolinea che la proposta di legge all'esame non modifica – viceversa – l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 91 del 2013, che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 nel caso in cui i diritti sui risultati della ricerca siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal decreto legislativo n. 30 del 2005. Segnala che l'apparente contraddizione in realtà è superata con l'articolo 45 del citato decreto legislativo, il cui comma 2 specifica che: «Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1, in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni». A sua volta il comma 4 dell'articolo 45 specifica che: «Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica; b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali». Rimarca dunque che, in definitiva, è ben chiaro che la ricerca scientifica e i suoi esiti non sono brevettabili: lo sono solo le opere e le applicazioni pratiche della ricerca. Restando agli aspetti di competenza della Commissione, ritiene opportuno rappresentare due profili della raccomandazione 2018/790/UE che non paiono ripresi dal testo della proposta di legge. Il primo attiene alla pubblicazione delle informazioni sugli accordi conclusi tra gli enti pubblici finanziatori e gli editori, finalizzati alla messa a disposizione delle informazioni scientifiche. Da questo punto di vista, osserva che il testo potrebbe essere arricchito di una disposizione che stabilisca che – tra le misure da adottare da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – siano presenti anche quelle di promozione della pubblicità di tali accordi a fini di trasparenza del mercato e della concorrenza leale tra editori. Il secondo profilo riguarda gli incentivi e le ricompense che la raccomandazione auspica siano previsti per quei ricercatori che aderiscono alla cultura della condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. Ricorda, infine, che tali incentivi dovrebbero – secondo la Raccomandazione – anche tradursi in vantaggi di carriera. Conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.
C. 1394 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla Commissione Esteri sul disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra. Segnala che il provvedimento è volto a rendere esecutivo in Italia un accordo risalente al novembre 2009, necessario ai fini della chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra. Ricorda che l'istituto di Ispra è uno dei quattro centri di ricerca istituiti dall'allora Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri e che con la modifica delle scelte strategiche in campo nucleare, intervenuta in Italia dopo il 1987, la collaborazione italiana con il CCR di Ispra in tale ambito si è progressivamente ridotta e, con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare, in particolare nel CCR di Ispra, sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore del nucleare. Rammenta che, per quanto riguarda il campo nucleare, restano operative le attività relative alle salvaguardie nucleari e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari. Rileva che la Commissione europea, fin dal 1999, con l'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, ha predisposto un programma tecnico, economico e temporale per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti (decommissioning) e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare (waste management) derivanti dalle passate attività di ricerca svolte presso i CCR, tra cui il CCR di Ispra; all'Italia è stato chiesto di partecipare alle attività di disattivazione e smantellamento ai fini della regolarizzazione delle responsabilità storiche sul sito. Sottolinea che l'intesa transattiva in esame è stata conclusa sulla base non tanto di un corrispettivo economico bensì sull'impegno italiano a realizzare alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore presente nel CCR. Osserva che, come opportunamente evidenziato nella relazione illustrativa, non sarebbe stato possibile determinare analiticamente i corrispettivi economici di tali interventi anche in ragione del fatto che, nella contrattualistica a suo tempo vigente, non erano previste clausole per future attività di smantellamento. Evidenzia che l'intesa prevede che siano a carico dell'Italia alcune delle attività, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore e nello smaltimento dei relativi rifiuti, del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Sogin S.p.a. Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, precisa che esso è composto da 6 punti, preceduti da una introduzione che ripercorre le fasi principali del negoziato tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministero per lo sviluppo economico, e la Comunità europea dell'energia atomica. Nel punto 1 si individuano i servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il CCR di Ispra. Il Governo italiano provvederà alla disattivazione del reattore Ispra 1 secondo modalità puntualmente Pag. 62esposte e poste a carico in parte dell'Italia e in parte del CCR. Segnala che i dettagli di tali attività sono riportati nell'Appendice 1, che presenta un'analisi esaustiva e puntuale delle specifiche attività. Al punto 2 si definisce la data limite del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del CCR stesso. Segnala che in caso d'indisponibilità del deposito, dal 1o gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia. Sottolinea che al punto 3 definisce i criteri di accettazione dei rifiuti al Deposito nazionale nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante dalla loro eventuale modifica mentre al punto 4 viene stabilito che le Parti possano concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste, nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo transattivo. Ricorda che al punto 5 viene disposto che l'Accordo transattivo è regolato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano e che sono indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. Segnala che il punto 6 istituisce il Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione, di cui al punto 1, e le altre attività del CCR di Ispra. Evidenzia che l'Accordo è completato dall'Appendice 1 che si articola in paragrafi dedicati, rispettivamente, alla descrizione ed allo stato dell'impianto, alle coordinate per il trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi al soggetto individuato dal Governo italiano, al mantenimento in sicurezza del reattore e alla sua disattivazione, alla gestione dei rifiuti da essa provenienti, all'accesso al sito e alla sicurezza sul lavoro. Venendo ai contenuti del disegno di legge, sottolinea che l'articolo 3, dedicato alle disposizioni finanziarie, stabilisce, al comma 1, che all'attuazione dell'Accordo si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) mentre il comma 2 contiene la clausola d'invarianza finanziaria ove viene precisato che l'attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa che i richiamati commi 541 e 542 della legge di bilancio 2018 prevedono, rispettivamente, che la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione a Sogin S.p.a. dello smantellamento del reattore Ispra 1 sia garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, ai sensi del comma 541 demandando ad un'apposita delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la determinazione delle modalità di rimborso alla Sogin S.p.a., a copertura degli oneri relativi alle attività, ai sensi del comma 542. Ricorda, infine, che nella relazione tecnica al disegno di legge è riportata la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, effettuata dal Tavolo tecnico istituito all'epoca dell'Accordo del 2009 dal Ministero dello sviluppo economico, e costituito da quest'ultimo, dall'ENEA, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalla Sogin S.p.a., che indica un costo complessivo di circa 45 milioni di euro. La medesima relazione tecnica osserva che a tale importo vanno aggiunti i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa 5 milioni di euro. Per quanto riguarda il dibattito svoltosi in III Commissione, ricorda che, nella seduta del 16 gennaio, il relatore ha svolto la sua relazione e i gruppi hanno convenuto unanimemente di rinunciare alla presentazione di emendamenti. Conclude auspicando una rapida conclusione dell’iter di approvazione del provvedimento di ratifica in titolo: ritiene, infatti, che l'Ac- cordo risolve definitivamente un negoziato Pag. 63protrattosi per alcuni anni con una forte riduzione delle richieste formulate originariamente dalla Commissione europea.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo.