CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2019
129.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2019.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che nell'ultima seduta, su richiesta del relatore, il rappresentante del Governo, essendo scaduto il termine regolamentare, già prorogato dal Presidente della Camera, aveva manifestato la propria disponibilità ad aspettare la giornata odierna per permettere alla Commissione di esprimere il proprio parere.
  Fa presente che purtroppo il Governo, per concomitanti impegni presso il Senato, non ha potuto assicurare la propria presenza nella seduta odierna.
  Pur non essendo obbligatoria in questa sede la presenza del Governo, considerata Pag. 45la rilevanza delle questioni oggetto del provvedimento in esame, ha ritenuto opportuno chiedere, in via informale, una nuova disponibilità dell'Esecutivo ad attendere fino a domani la Commissione per l'emanazione del decreto in titolo.
  Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame a una seduta che sarà appositamente convocata domani, mercoledì 23 gennaio, alle ore 14.15.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309, approvata dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lino PETTAZZI (Lega), relatore, osserva che la proposta di legge C. 1309, adottata dalla Commissione giustizia come testo base per il prosieguo dell'esame e non modificata in fase di esame degli emendamenti, è stata approvata dal Senato il 24 ottobre 2018 e si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio e sul delitto di violazione di domicilio.
  Con riguardo alle competenze della X Commissione, ricordo che già il testo vigente dell'articolo 52, rubricato «Legittima difesa», al terzo comma, stabilisce che le disposizioni dell'articolo medesimo si applicano «anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
  Illustra in sintesi il contenuto della proposta di legge.
  L'articolo 1 interviene in materia di legittima difesa domiciliare, ossia la fattispecie in cui è autorizzato il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». A tal fine l'articolo 1 novella il citato articolo 52 del codice penale. In particolare è integrato il comma 2, con la specificazione che si considera «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. È inoltre aggiunto un quarto comma all'articolo 52, per il quale si considera «sempre in stato di legittima difesa» chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone « posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica». Viene modificato anche il citato terzo comma, per specificare che anche le disposizioni del nuovo quarto comma si applicano nel caso in cui il fatto sia avvenuto nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
  L'articolo 2 interviene in materia di eccesso colposo, aggiungendo un comma all'articolo 55 del codice penale, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 165 del codice penale, nel senso di prevedere che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
  L'articolo 4 inasprisce il quadro sanzionatorio del reato di violazione di domicilio, di cui all'articolo 614 del codice Pag. 46penale. È infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva. Con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, la pena della reclusione è elevata da uno a due anni nel minimo e da cinque a sei anni per il massimo.
  L'articolo 5 inasprisce le pene per il reato di furto in abitazione e furto con strappo, di cui all'articolo 624-bis del codice penale, elevandole nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni. Analogo inasprimento è previsto per le condotte aggravate per le quali è previsto un minimo edittale di cinque anni di reclusione, invece degli attuali quattro anni, mentre il massimo resta fissato a dieci anni, e viene rideterminato l'importo della multa, elevata nel minimo a 1.000 euro e nel massimo a 2.500 euro.
  L'articolo 6 eleva le pene per il reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, portandole da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo a 10 anni. Per la rapina aggravata la pena della reclusione è poi elevata nel minimo da 5 a 6 anni, mentre il massimo resta fissato a 20 anni, e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro. Anche per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni, mentre il massimo rimane di 20 anni, e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 a 4.000 euro.
  L'articolo 7 interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, integrando con due nuovi commi l'articolo 2044 del codice civile. Si specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. L'intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede poi che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità, che dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto « della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
  L'articolo 8 modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, con l'inserimento dell'articolo 115-bis. Si dispone l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Conseguentemente l'onorario e le spese per il difensore, le spese per l'ausiliario del magistrato e per il consulente tecnico di parte dovranno essere liquidate dal magistrato in base alle disposizioni degli articolo da 82 a 84 del citato testo unico; con una deroga a tale disciplina la proposta di legge consente anche la liquidazione delle spese documentate e delle indennità di trasferta spettanti al difensore iscritto nell'albo di un altro distretto di corte d'appello. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel senso di prevedere che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale, come novellati dalla proposta di legge in esame.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.
C. 1394 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea VALLASCAS (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge C. 1394 concerne la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra.
  Ricorda che il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), sorto nel 1959, è uno dei quattro centri di ricerca istituiti dalla Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri. L'istituzione del Centro ha implicato la cessione da parte dell'Italia alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca, tra cui il reattore ISPRA 1. Dopo il mutamento delle proprie scelte strategiche nel campo nucleare nel 1987, l'Italia ha progressivamente ridotto la sua collaborazione con il CCR di Ispra in tale campo. Con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare nel CCR di Ispra sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore. Attualmente, a parte le attività di ricerca convenzionale, restano operative in campo nucleare, presso il CCR di Ispra, le attività relative alle salvaguardie nucleari, nonché quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari. In questo contesto la Commissione europea, fin dal 1999, con l'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, ha predisposto un programma tecnico, economico e temporale per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare derivanti dalle passate attività di ricerca svolte presso i CCR. L'importo complessivo del Programma ammonta, secondo la comunicazione del CCR di Ispra al Parlamento europeo del 2008, a 676 milioni di euro. Il CCR di Ispra, sulla base dei contratti stipulati negli anni ’60-’80 e della documentazione di esercizio degli impianti in suo possesso, ha sollecitato ufficialmente l'ENEA, l'ENEL Spa, la SOGIN Spa e il Ministero dello sviluppo economico per le responsabilità storiche derivanti dai contratti stipulati, che li vedrebbero coinvolti nelle attività di disattivazione degli impianti nucleari del CCR di Ispra e di gestione dei relativi rifiuti radioattivi. Per questo motivo, l'ex Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, nel 2006, ha costituito e coordinato un gruppo di lavoro congiunto con i rappresentanti degli organismi nazionali interessati per confrontarsi con i rappresentanti del CCR di Ispra. Tra la parte italiana e la Commissione europea è emersa una divergenza di principio sull'impostazione della questione delle eventuali responsabilità storiche italiane. La Commissione europea e il Ministero dello sviluppo economico hanno quindi svolto incontri e scambi di lettere a livello ministeriale. Il gruppo tecnico, che ha operato col supporto tecnico dell'ISPRA, dell'ENEA e della SOGIN Spa, stante l'impossibilità della netta definizione dei rispettivi oneri economici sulla base delle responsabilità storiche delle istituzioni italiane, ha individuato una soluzione che passa attraverso un'intesa di tipo transattivo tra le Parti, mediante compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia. Da qui origina l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei Pag. 48rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, all'esame della Commissione.
  L'Accordo è composto da sei punti.
  Nel punto 1 si individua l'attività che viene considerata per la compensazione degli oneri a carico delle istituzioni italiane: la disattivazione del reattore Ispra 1 e le macro aree di attività a carico dei contraenti. Nell'appendice tecnica vengono analizzate in maniera più esaustiva e puntuale le specifiche attività. L'attuazione dell'Accordo terrà conto della classificazione dei rifiuti radioattivi prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2014, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla cui applicazione è subordinato l'Accordo transattivo in esame ai sensi del punto 5.1 dell'Accordo medesimo.
  Nel punto 2 si definisce la data limite del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del CCR stesso. In caso di indisponibilità del deposito, dal 1o gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia.
  Nel punto 3 si stabilisce la partecipazione finanziaria del CCR a un eventuale ricondizionamento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra, con un onere aggiuntivo forfetario a carico della Commissione europea, riferito alla quantità totale dei rifiuti da conferire, pari a 6 milioni di euro, che prescinde dall'effettuazione del ricondizionamento e dalla quantità complessiva conferita.
  Nel punto 4 viene stabilito che le Parti possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo transattivo.
  Nel punto 5 viene stabilito che l'Accordo transattivo è regolato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano. Sono indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. Eventuali controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo transattivo che non possano essere risolte amichevolmente saranno sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
  Nel punto 6 viene istituito un Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione di cui al punto 1 e le altre attività del CCR di Ispra. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi per valutare le attività pregresse, sviluppare piani dettagliati per le attività future e discutere ogni altra questione riguardante l'esecuzione dell'Accordo.
  Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria dell'accordo, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
Nuovo testo C. 395 Gallo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Carlo PIASTRA (Lega) relatore, osserva che la proposta di legge C. 395, nel testo modificato dalla VII Commissione nel corso dell'esame degli emendamenti, consta di un solo articolo e modifica la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge, n. 91 del 2013, al fine di rendere più efficace la legislazione, come specificato nella relazione illustrativa. Ricordo che il citato articolo 4 ha recepito nell'ordinamento italiano la raccomandazione della Commissione europea del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE).
  Il comma 1 apporta modificazioni al citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. La lettera a) modifica il comma 2. Viene sostituito l'alinea, con le seguenti modificazioni: si specifica che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti a fini non commerciali; la promozione dell'accesso è estesa anche ai dati parziali della ricerca, documentati in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, pubblicati su periodici scientifici ed è eliminata la necessità di un numero minimo di uscite annue dei suddetti periodici. Nel senso sempre dell'estensione dell'accesso in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, è modificata la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4. Con la modifica della lettera b) sono ridotti i tempi – rispettivamente, a sei mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a dodici mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali – entro cui deve avvenire la ripubblicazione on line a titolo gratuito. Viene sostituito il comma 3 dell'articolo 4, nel senso di demandare a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge: l'adozione di strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche dati; la promozione della creazione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche: l'individuazione del soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale; la promozione della creazione e dell'adozione di sistemi ad accesso aperto, con l'istituzione di sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca. Finalità delle suddette misure è quella di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto. Per autorizzare e determinare la spesa necessaria per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale prevista, appunto, dal comma 3, viene sostituito il comma 4, che attualmente prevede la norma di invarianza finanziaria, mentre la copertura finanziaria viene disposta dai nuovi commi 4-sexies e 4-septies. Viene inserito un comma 3-bis, con cui si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali della Rai, da realizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca, e favorisce e sostiene l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della Rai.
  Il comma 2 aggiunge un articolo 42-bis alla legge n. 633 del 1941, la legge sul diritto d'autore. Si dispone, in particolare, che l'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria Pag. 50opera, successivamente alla messa a disposizione gratuita dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, comunque non superiore a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche e non superiore a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Si stabilisce, altresì, che l'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

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