CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 gennaio 2019
126.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 52

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

  La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.
C. 877 Azzolina.
(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2018.

  Valentina APREA (FI) ritiene opportuno ricordare preliminarmente che il decreto-legge n. 112 del 2008 – il cui articolo 64 è oggetto di modifica da parte della proposta in esame – conteneva una rilevante manovra di revisione di diverse voci di bilancio e si era reso necessario in ragione della profonda crisi finanziaria che aveva investito il paese. Quel provvedimento era parte di una più generale manovra finanziaria e, quindi, va considerato in chiave di revisione della spesa pubblica, alla stregua della legge Fornero sulle pensioni. Le misure da esso recate all'articolo 64, inoltre, intendevano porre un argine all'automatismo con cui allora si procedeva allo sdoppiamento delle classi con un numero di alunni superiore, anche di una sola unità, a 26, nonché al sistema troppo generoso di assunzioni di personale ATA.
  Venendo al merito della proposta di legge in esame, rileva come essa abbia un impatto finanziario che decorre già dal prossimo triennio, per il quale la legge di bilancio ha già definito le dotazioni finanziarie per la scuola senza tenere conto di questa riforma, e come comporti numerose e consistenti implicazioni economiche che non vengono né evidenziate, né specificamente quantificate. A tale proposito ritiene innanzitutto essenziale che la Commissione acquisisca dal Governo una relazione tecnica sugli oneri finanziari, quale base di partenza per l'inizio dell'esame. Inoltre, ritiene necessario che il Governo fornisca il dato dell'entità del risparmio di risorse pubbliche effettivamente realizzato in seguito all'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 112, e questo al di là dei risparmi ascritti allora al provvedimento dalla relazione tecnica, che avevano un carattere meramente previsionale. Ciò soprattutto in quanto gli oneri quantificati nella proposta in esame si rifanno pedissequamente alle previsioni di risparmio stimate nel 2008, in termini meramente contabili e in base alla legislazione allora vigente, e non tengono invece conto delle modifiche nel frattempo intervenute sia in termini legislativi, sia in termini di numeri e dati relativi all'attuale organizzazione scolastica. Fa poi riferimento alle norme introdotte con la legge n. 107 del 2015 in materia di organici; al decreto legislativo che istituisce il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni; alle nuove norme in materia pensionistica e a quelle in corso di approvazione e all'ampliamento del tempo pieno nelle scuole primarie introdotto con la legge di bilancio per il 2019. Tutte novità che incidono sul quadro da prendere in considerazione per valutare l'intervento di cui alla proposta di legge.
  Riferisce, quindi, in merito ad una ricerca pubblicata da «Tuttoscuola» nel mese di maggio 2018 relativamente al fenomeno delle cosiddette «classi pollaio», ovvero quelle con un numero di alunni superiore a 30, dalla quale emerge che queste ammonterebbero ad appena 410 su circa 120.000, rappresentando quindi solo lo 0,34 per cento del totale. Sottolinea che il fenomeno non riguarda la scuola dell'infanzia, né quella primaria e secondaria di primo grado, e che è più diffuso al Sud, soprattutto in Sicilia, a causa della mancanza di un numero adeguato di edifici scolastici. Alla luce di questi dati, ritiene che quello del sovraffollamento delle classi non costituisca un problema di dimensioni allarmanti e che la proposta di legge in esame risponda esclusivamente alla volontà ideologica di smantellare una riforma attuata da un Governo di centro-destra. Ritiene, inoltre, che essa non tenga adeguatamente in conto la denatalità del Paese, che ha contribuito a una crescente contrazione del numero di alunni.
  Ricorda, poi, che la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 ha introdotto specifiche norme in materia di copertura finanziaria delle leggi; in particolare, in materia pensionistica e di pubblico impiego, essa prevede che la relazione tecnica deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al Pag. 54comparto di riferimento, oltre a dati sul costo unitario e sugli automatismi che ne conseguono fino alla completa attuazione. Per il comparto scuola devono inoltre essere indicate le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni.
  Si sofferma quindi sugli aspetti legati alla sicurezza dell'edilizia scolastica, rilevando che, a fronte di una situazione critica e non risolta, la formazione di nuove classi avrebbe un impatto su spazi che risultano già inadeguati. Applicando la normativa di cui alla proposta in esame, infatti, si avrebbero 7.112 classi in più.
  Osserva, ancora, che la proposta di legge sembra ignorare del tutto l'autonomia scolastica, che consente moduli organizzativi diversi, da adattare in base alle specifiche esigenze delle scuole, volti anche a garantire la massima inclusione. L'organizzazione interna agli istituti scolastici, infatti, si differenzia dagli schemi più rigidi che, a livello ministeriale, presiedono all'assegnazione del numero dei docenti nelle scuole, da cui discendono articolazioni più flessibili di gruppi di studenti.
  Affronta, quindi, il tema delle intese in corso di definizione per l'attribuzione di condizioni particolari di autonomia alle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, sottolineando che i progetti di intesa cui si lavora assegnano agli organi delle regioni la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, con la definizione della relativa dotazione organica. Si tratta di novità che scardinerebbero l'attuale sistema scolastico e la sua organizzazione nazionale.
  In conclusione, ritiene che, prima di proseguire la discussione sulla proposta di legge in esame, occorrerebbe che la Commissione acquisisse una relazione tecnica, corredata di dati inerenti la reale consistenza delle «classi-pollaio» e i risparmi effettivamente conseguiti per effetto dell'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, e che attendesse gli esiti del processo di riconoscimento di forme di autonomia differenziata alle regioni anzidette.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

  La seduta comincia alle 16.10.

7-00121 Frassinetti: Iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe.
(Discussione e rinvio).

  Paola FRASSINETTI (FdI), illustra la risoluzione in titolo.

  Luigi GALLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'inaugurazione dell'evento Matera Capitale europea della cultura.

  Rossano SASSO (Lega), stigmatizza il mancato invito dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura alla cerimonia d'inaugurazione, prevista per il prossimo 19 gennaio, di Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019.

  Valentina APREA (FI), si associa al deputato Sasso.

  Luigi GALLO, presidente, informa la Commissione di essersi interessato della questione, aggiungendo che gli organizzatori dell'evento hanno chiarito che non è stato possibile invitare tutti i componenti delle Commissioni per ragioni di sicurezza connesse alla ristrettezza dello spazio.

  La seduta termina alle 16.20.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

  La seduta comincia alle 16.35.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
Testo base C. 1354, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manuel TUZI (M5S), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame prevede l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Consta di 8 articoli ed è stata approvata dalla 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato in sede redigente il 7 novembre scorso. La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, che la sta esaminando in sede primaria, non ha fin qui modificato il testo. Le modalità di identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie sono state definite dal decreto del Presidente del consiglio 3 marzo 2017 – emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012 – con lo scopo di garantire un sistema di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare i casi di rischio per la salute, con riferimento ad una particolare malattia e ad i suoi trattamenti ed esiti. Lo scopo della raccolta è quello di fornire un quadro di informazioni utili a migliorare prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, oltre che la programmazione sanitaria, la verifica della qualità delle cure, la valutazione dell'assistenza sanitaria e la ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico. Il decreto anzidetto individua 31 sistemi di sorveglianza (in buona parte istituiti presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) e, in numero minore, facenti capo al Ministero della Salute) e 15 registri di patologia di rilevanza nazionale. Ricorda che nella XVII legislatura la Camera ha approvato un testo unificato (proposta di legge n. 913 e abbinate) avente un contenuto analogo a quello della proposta di legge in esame. Il provvedimento in questione, trasmesso al Senato, alla fine della legislatura non aveva concluso il suo iter.
  Venendo al contenuto del provvedimento, riferisce che l'articolo 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati, per ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi del già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, e ne definisce le finalità. Tra queste segnala – per quanto riguarda la VII Commissione – la promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari. Vengono demandate ad un regolamento esecutivo, da adottarsi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso e degli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali. Il comma 5 detta i princìpi Pag. 56cui devono conformarsi le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. Il comma 6 prevede la possibilità per il Ministro della salute di stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con Università e Centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, in uno dei seguenti ambiti: l'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali ed internazionali; la formazione degli operatori, la definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e l'analisi e interpretazione dei dati. Viene posta la condizione che tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza anche attraverso la pubblicazione, nei loro siti internet degli statuti, della composizione degli organi direttivi dei bilanci e dei contributi ricevuti a qualsiasi titolo. L'articolo 2 disciplina la partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale. L'articolo 3, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo 4 istituisce e disciplina il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria. L'articolo 5 disciplina l'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome. All'articolo 6, è prevista la trasmissione di una relazione alle Camere da parte del Ministro della salute sull'attuazione della proposta di legge. L'articolo 7 e l'articolo 8 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le norme transitorie e finali.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristina PATELLI (Lega), relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione cultura è chiamata a esprimere un parere sul disegno di legge europea, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con riferimento all'anno 2018. Ricorda quindi che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti introdotti dalla legge n. 234 del 2012 per adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. L'articolo 29, comma 5, della legge n. 234 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione del disegno di legge europea. Pag. 57Quanto al contenuto, la legge europea reca disposizioni di adeguamento della normativa interna a quella europea. Vengono, in sostanza, inserite nel disegno di legge europea norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi cosiddetti di pre-contenzioso EU Pilot. La legge di delegazione europea contiene invece disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento o l'attuazione degli atti dell'Unione europea che richiedono trasposizione negli ordinamenti nazionali. Sugli schemi di disegno di legge europea e di delegazione europea è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni. Passando al disegno di legge europea in esame, che è quello riferito al 2018, specifica che l'ambito di competenza della VII Commissione è circoscritto all'articolo 13, che prevede norme per l'attuazione della Direttiva 2017/1564/UE relativa a taluni utilizzi di opere protette da diritto d'autore e da diritti connessi consentiti a persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. L'articolo 13, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Tale direttiva ha modificato la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e ha previsto eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie. La modifica della direttiva 2001/29/CE si è resa necessaria a seguito della sottoscrizione del Trattato di Marrakech, da parte dell'Unione europea, in data 30 aprile 2014. Tale Trattato ha imposto l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata del diritto d'autore e dei diritti connessi, per gli utilizzi da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, delle opere pubblicate. La nuova direttiva ha ampliato lo spettro delle eccezioni al diritto d'autore già previste dalla direttiva 2001/29/CE, attuata dal legislatore italiano con l'inserimento dell'articolo 71-bis della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941). Il citato articolo 71-bis prevede che i portatori di «particolari» handicap abbiano la facoltà di riprodurre opere e materiali protetti o di comunicarli al pubblico per uso personale, sempre che tali utilizzi siano collegati, si limitino a quanto richiesto dall’handicap e non abbiano carattere commerciale. Entrando più nello specifico, evidenzia che le novelle stabiliscono che sono liberi gli atti di riproduzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale – che vengono elencati – protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, previa loro trasformazione atta a renderli accessibili ai beneficiari, specificamente elencati. Le nuove disposizioni consentono, quindi, a un beneficiario, o a persona che agisce per suo conto, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera, ovvero ad una entità autorizzata, di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera, ovvero, sempre senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata. L'esercizio delle attività previste dalle nuove norme è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali e senza scopo di lucro.
  Formula quindi una proposta di relazione favorevole. Pag. 58
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

  La seduta termina alle 17.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 16 gennaio 2019.

Audizione informale di rappresentanti della CRUI e dell'ANDU, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 18.10.