CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 gennaio 2019
125.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

  La seduta comincia alle 12.10.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.
Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2019.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa e che la relatrice, onorevole Giuliano, aveva preannunciato un orientamento favorevole.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia la contrarietà dei componenti del gruppo di Forza Italia ai contenuti del provvedimento in esame, che configura un preoccupante attacco alla democrazia rappresentativa. Ricorda in particolare che, nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito, Forza Italia ha presentato un emendamento volto ad escludere dalle consultazioni referendarie la materia penale e di procedura penale. Ritiene infatti che i diritti civili e in particolare il delicato contemperamento tra l'applicazione della legge penale e il rispetto delle guarentigie a tutela dei singoli non possano essere sottoposti alle consultazioni popolari ma vadano invece affrontati dal Parlamento, con le capacità di mediazione che lo contraddistinguono. Manifesta inoltre la propria preoccupazione per l'accoglimento, nel Pag. 12corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento Forciniti 1.80 che ha escluso dai criteri di ammissibilità della proposte di legge sottoposta al referendum il rispetto dei vincoli europei ed internazionali. Evidenzia che tale intervento configura una novità molto grave, trattandosi di questioni molto delicate, qual è per esempio l'adesione all'area euro. Ribadisce pertanto la contrarietà del gruppo di Forza Italia al provvedimento in esame.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, come anticipato nella seduta di ieri, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

  Walter VERINI (PD) preannuncia il voto contrario dei componenti del gruppo del Partito democratico che, pur non considerando un tabù l'aggiornamento delle materie sottoponibili a consultazione referendaria, ritengono che la soluzione adottata con il provvedimento in esame configuri una grave contrapposizione tra la volontà popolare e la rappresentanza democratica espressa nelle aule parlamentari. Nell'evidenziare che la Costituzione legittima l'espressione della volontà popolare, garantendo nel contempo la piena manifestazione della democrazia parlamentare, sottoposta periodicamente alla valutazione dei cittadini, considera giusto in linea di principio intervenire anche sul versante propositivo dello strumento referendario. Nel ritenere tuttavia che le materie penali non dovrebbero essere sottoposte a consultazione popolare, ribadisce la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
C. 1354, approvata dal Senato ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio Massimo BONIARDI (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione» (C. 1354 ?, approvata dal Senato ed abbinate) al fine di esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito.
  Rammenta che la proposta di legge A.C. 1354, già approvata dal Senato, in sede redigente, il 7 novembre scorso, è stata adottata come testo base dalla Commissione Affari sociali della Camera ed approvata senza modificazioni, ed istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, identificati ai sensi del D.P.C.M. 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie), emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, nonché il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
  Evidenzia che il provvedimento, che si compone di 8 articoli, all'articolo 1 (comma 1) istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati, per ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. del 3 marzo 2017 – di attuazione dell'articolo 12, comma 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le finalità di: coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'istituzione del referto epidemiologico Pag. 13ai sensi dell'articolo 4; prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive correlate; studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento; sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; prevenzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive tumore-correlate; semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate; promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari; monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.
  Precisa che vengono rimesse ad un regolamento esecutivo da adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso e degli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio) (comma 2).
  Ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le regioni e le province autonome assicurano l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento esecutivo sopracitato, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Tali adempimenti sono obbligatori e costituiscono oggetto di verifica ai sensi del successivo articolo 5 (comma 3).
  Ricorda che, come stabilito dal comma 4, il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza.
  Segnala che al comma 5 vengono definiti alcuni principi ai quali devono conformarsi le attività ed i compiti della Rete nazionale, vale a dire: i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia; i dati devono essere trattati per le finalità indicate in precedenza, e allo scopo di individuare misure sull'incidenza, la mortalità, la sopravvivenza, la tipologia e la prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi Pag. 14presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.
  Sottolinea che al comma 6 viene previsto che per le finalità di cui al provvedimento in esame, il Ministro della salute possa stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con Università e Centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali ed internazionali; della formazione degli operatori, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati. Viene tuttavia posta la condizione che tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza anche attraverso la pubblicazione, nei loro siti internet degli statuti, della composizione degli organi direttivi dei bilanci e dei contributi ricevuti a qualsiasi titolo.
  Segnala che l'articolo 2 consente altresì la stipula, da parte del Ministro della salute, di accordi di collaborazione, per le finalità della legge, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con gli enti ed associazioni privati, diversi dalle società, dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica; con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione. Anche per tali accordi viene posta la condizione che i soggetti indicati siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, e, in più, che in essi sia costituito – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia nonché da almeno un rappresentante di un registro di tumori della popolazione. Alle citate organizzazioni è consentito di avanzare proposte al Ministro per iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'attività della rete nazionale – fermo restando il rispetto degli standard scientifici –, il cui mancato accoglimento deve essere motivato per iscritto entro tre mesi dalla presentazione della proposta.
  Quanto all'articolo 3, evidenzia che, con la modifica dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, invece che, come attualmente previsto, con D.P.C.M., su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  Sottolinea che l'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del referto finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, Pag. 15al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta ed all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet delle regioni e delle province autonome – alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto –, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte.
  Fa presente che l'articolo 5 prevede che la raccolta ed il conferimento dei dati di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento rappresentino un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Segnala inoltre che, come stabilito dall'articolo 6, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della legge con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per cui è stata istituita la rete nazionale nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico. Nella relazione viene anche fornita una descrizione dettagliata del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie».
  Rammenta infine che l'articolo 7 stabilisce la clausola di invarianza degli oneri finanziari mentre l'articolo 8 detta alcune disposizioni transitorie. Viene in particolare stabilito che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge le regioni e le province autonome provvedano all'aggiornamento delle normative vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica in relazione alle disposizioni introdotte dalla legge e adottano le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia espletata, mediante i registri tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione, anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte.

  Giulia SARTI, presidente, nel rammentare che la proposta di parere del relatore verrà posta in votazione nella giornata di domani, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2018.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione si assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Giulia SARTI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Avverte, quindi, che è stata assegnata la proposta di legge C. 1303 Meloni, la quale, Pag. 16vertendo su identica materia, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, è abbinata d'ufficio alle proposte di legge in esame.
  Ricorda che nell'ultima seduta è stata adottata come testo base la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato, ed è stato fissato il termine per la presentazione di proposte emendative.
  Avverte, quindi, che sono pervenute 81 proposte emendative (vedi allegato).
  Ricorda che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato di rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'esame degli emendamenti limitatamente all'espressione dei pareri di competenza da parte dei relatori e del Governo.

  Roberto TURRI (Lega), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate ad eccezione degli emendamenti Costa 1.5, 1.7, 1.24, 1.25, 1.27, 1.29, 2.4, 7.8, identico agli emendamenti Bazoli 7.9 e Conte 7.10, nonché dell'emendamento Costa 8.4, sui quali si rimette alla Commissione. Precisa che, pur condividendo l'intero impianto del provvedimento, lo stesso potrebbe essere suscettibile di alcuni miglioramenti relativamente all'eccesso colposo. Osserva in particolare che il riferimento al grave turbamento potrebbe essere inopportuno se, come emerso nel corso delle audizioni svolte, ponesse il soggetto che ha posto in essere la condotta difensiva nella condizione di essere sottoposto a perizia psichiatrica o psichica. Ritiene inoltre che, pur apprezzando l'esclusione della responsabilità civile di chi ha compiuto il fatto, si potrebbe, coraggiosamente, anche escludere la previsione dell'indennità al danneggiato in caso di eccesso colposo da calcolare da parte del giudice con equo apprezzamento. In proposito ritiene, infatti, che tale indennità in taluni casi potrebbe costituire una sorta di alternativa al «bottino».

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE, si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative nella giornata di domani anche al fine di valutare attentamente i rilievi testé evidenziati dal relatore Zanettin e di dare risposta in merito.

  Carmelo MICELI (PD), nel riservarsi di intervenire più approfonditamente nel corso dell'esame degli emendamenti, evidenzia che durante l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione sul provvedimento in discussione è emersa la necessità, segnalata da diversi soggetti auditi, ed in particolare dai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di valutare con particolare cautela l'introduzione del termine «sempre» al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Fa presente che l'introduzione di tale termine riferito al rapporto di proporzione, oltre ad essere tecnicamente superfluo, potrebbe essere socialmente pericoloso perché aprirebbe le maglie ad una presunzione assoluta di proporzionalità. In proposito, evidenzia che tutti i gruppi di opposizione hanno presentato emendamenti volti a sopprimere tale previsione e invita i relatori ed il rappresentante del Governo a riflettere ulteriormente su una questione segnalata anche dalla magistratura.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE precisa che il parere del Governo sulle proposte emendative è conforme a quello espresso dal relatore Turri, riservandosi comunque una risposta in ordine ai rilievi evidenziati dal relatore Zanettin.

  Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

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