CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 gennaio 2019
125.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

  La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 1432, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
  Ricorda che l'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 definisce il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 1432, la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare Pag. 4e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.
  Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Segnala peraltro come gli emendamenti possano comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.
  Ricorda quindi che, sulla base di quanto stabilito in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 9 gennaio scorso, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per gli ambiti di competenza della I Commissione, è fissato alle ore 11 di domani, mercoledì 16 gennaio.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.
  In particolare, l'articolo 29, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge dal titolo «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione del disegno di legge europea. Al contrario l'articolo 29, comma 4, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato entro il 28 febbraio di ogni anno.
  L'articolo 30, comma 3, della medesima legge n. 234 descrive dettagliatamente il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  La legge di delegazione europea contiene invece disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento o attuazione degli atti dell'Unione europea che richiedono trasposizione negli ordinamenti nazionali.
  Sugli schemi di disegno di legge europea e di delegazione europea è previsto, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, il parere della Conferenza Stato-regioni. La presentazione alle Camere ha luogo comunque ove il parere medesimo non sia adottato entro venti giorni dalla richiesta. È comunque possibile che il Governo ricorra alla procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 e che quindi il parere sia reso non anticipatamente ma successivamente. In questo caso, il Governo è tenuto a tenere conto dei pareri una volta espressi.
  Nel caso di specie il testo è stato trasmesso privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome Pag. 5di Trento e Bolzano, avvalendosi della procedura di urgenza prevista dal citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281.
  Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 1432 – Legge europea 2018, come approvato dal Senato, esso contiene 19 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
  Il provvedimento si compone di disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambientale (capo VII, articoli 16-18).
  L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. Viene in particolare modificata la nozione di cittadino dell'Unione europea «legalmente stabilito» sopprimendo il requisito della residenza nello Stato in questione, requisito non previsto nelle direttive europee e che ha comportato problemi applicativi.
  L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le incompatibilità dell'attività di agente d'affari in mediazione con altre attività e professioni, limitandola alle attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; alle attività svolte in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato o di istituto bancario, finanziario o assicurativo; all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; ad altre situazioni di conflitto di interessi.
  L'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio e al rinnovo del relativo patentino, novellando, l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici.
  Ricorda al riguardo che la direttiva 2011/7/UE, prescrive che, ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale, di fatto, consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine. In tale contesto l'articolo 4 stabilisce che i pagamenti relativi agli acconti devono essere corrisposti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni stato avanzamento lavori, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso ma mai superiore a 60 giorni e che all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore imponendo che il pagamento avvenga nel termine di trenta giorni.
  L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'UE nei settori armonizzati.Pag. 6
  L'articolo 6 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.
  L'articolo 7 interviene in materia di requisiti previsti per gli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B) prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.
  L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a rimediare all'apertura della procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo.
  In particolare, con una modifica dell'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è assegnata all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l'ENAC e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma. Tale modifica viene incontro alle obiezioni della Commissione europea, secondo cui l'ENAC non sarebbe idoneo a soddisfare i requisiti dell'autorità amministrativa indipendente, cui deve essere demandata la competenza di risolvere le controversie tra autorità aeroportuale e gestori dei relativi servizi.
  L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000.
  In particolare vengono esentate dal pagamento dell'IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 84 del testo unico in materia doganale (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) rimodulando i termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013, rimandando, per i termini di notifica dell'obbligazione doganale, alle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni.
  L'articolo 11 contiene disposizioni per dare piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina la vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
  L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga un aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che aveva assegnato un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD).
  L'articolo 13, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. A tale fine, la norma prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, novellando l'articolo 71-bis della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-bis a 2-terdecies) che riprendono le previsioni della Direttiva.
  L'articolo 14 dispone, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219), al fine di recepire la direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017 (il cui termine di recepimento è peraltro scaduto il 31 marzo 2018) Pag. 7concernente i princìpi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.
  L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Commissione al Senato, modifica tre decreti legislativi (il n. 46 del 1997, il n. 507 del 1992 e il n. 332 del 2000) al fine di adeguare tempestivamente l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti UE nn. 745/2017 e 746/2017, riguardanti rispettivamente i dispositivi medici e i dispositivi medici diagnostici in vitro.
  In particolare le modifiche individuano nel Ministero della salute l'autorità competente e responsabile degli organismi notificati (quelli incaricati di svolgere le verifiche di conformità dei prodotti in questione) nonché l'autorità designata all'attuazione dei regolamenti. È rimessa altresì a un decreto del Ministro della salute la determinazione delle tariffe per lo svolgimento delle attività disciplinate nei medesimi regolamenti.
  L'articolo 16, modificato dal Senato, apporta modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  La modifica è volta ad evitare l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, introducendo adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche finalizzati al monitoraggio da parte dell'ISPRA del rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE.
  L'articolo 17, modificato dal Senato, è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori esclusioni dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale rispetto alla direttiva europea sui rifiuti.
  L'articolo 18, introdotto al Senato, abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.
  Lo scopo di tale abrogazione è evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE.
  Rammenta che il comma 149 della citata legge di stabilità 2016, oggetto di abrogazione, era teso ad assicurare il contributo italiano al conseguimento degli obiettivi 2020 sulle fonti rinnovabili e prevede che agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che cessino entro il 31 dicembre 2018 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia prodotta. Le modalità e le condizioni per tale fruizione sono stabiliti dai commi 150 e 151 della predetta legge di stabilità.
  L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, stabilendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

  La seduta comincia alle 16.

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Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.
Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.
(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 727).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 727 Ceccanti, recante modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente la determinazione del quorum per la validità del referendum abrogativo.
  Rileva quindi come il presentatore abbia chiesto che la proposta di legge sia abbinata alle proposte di legge C. 1173, C. 726 e C. 1447 già in esame. Dal momento che la predetta proposta di legge C. 727 interviene su una materia connessa a quella oggetto delle proposte di legge in esame, in quanto la modifica all'articolo 75 da essa recata appare volta a coordinare la nuova formulazione proposta dell'articolo 71 con quella dell'articolo 75, senza dunque mutare sostanzialmente l'ambito dell'intervento legislativo, la proposta di legge C. 727 sarà abbinata alle proposte di legge C. 1173, C. 726 e C. 1447, ove la Commissione convenga.
  Così rimane stabilito.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia, Affari esteri e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Finanze ha fatto sapere che non ritiene di esprimere il parere e la Commissione Bilancio ha fatto sapere che si esprimerà direttamente all'Assemblea.

  Gennaro MIGLIORE (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice, sia per ragioni sostanziali di forte dissenso sul testo, sia per motivi legati al metodo di una discussione che, per come si è svolta, a suo avviso, non ha fatto altro che alimentare, sino alla conclusione dell’iter, incertezze e dubbi sull'impianto della presente riforma, anche su questioni centrali, come quelle connesse al sistema del calcolo dei voti.
  Preannuncia quindi che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame, dichiarando l'intenzione di designare, come relatore di minoranza, per la discussione in Assemblea del provvedimento, il deputato Ceccanti.

  Annaelsa TARTAGLIONE (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento alla relatrice del mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Dichiara, inoltre, l'intenzione del suo gruppo di designare il deputato Sisto quale relatore di minoranza per la discussione del provvedimento in Assemblea.

  Emanuele PRISCO (FdI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento alla relatrice del mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che il testo presenti profili di incertezza meritevoli di ulteriori approfondimenti, considerando comunque apprezzabile la soluzione alla quale si è pervenuti per quanto concerne il quorum.
  Osserva quindi come l'esigenza, condivisibile, di assicurare l'esame parlamentare delle proposte di legge di iniziativa popolare possa essere comunque soddisfatta attraverso l'introduzione di opportune modifiche dei Regolamenti delle Camere.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) ritiene che l’iter di esame del provvedimento, sebbene avrebbe potuto essere più articolato, non sia stato compresso e abbia dato la possibilità ai gruppi di fornire il proprio contributo, considerato anche che alcune proposte di modifica presentate dai gruppi di opposizione sono state accolte. Reputa quindi che l'impianto del provvedimento, Pag. 9seppur migliorabile, sia buono e non meriti un voto contrario dei gruppi, dal momento che si propone l'introduzione di uno strumento di democrazia diretta innovativo, che rappresenta una novità nel panorama delle democrazie occidentali. Fa notare, peraltro, come l’iter di revisione costituzionale sia ancora lungo ed articolato, auspicando un ulteriore miglioramento del testo, a partire dalla discussione in Assemblea, tenuto conto che rimangono ancora da chiarire alcune questioni, come quella legata al computo dei voti. Rileva, peraltro, che si sarebbe potuto intervenire anche su altri aspetti, da lui segnalati, prevedendo, ad esempio, un rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta anche in ambito locale, in termini di obbligatorietà. Pur dichiarandosi convinto che la democrazia diretta non possa essere imposta dall'alto, ma vada promossa tra i cittadini attraverso lo sviluppo del sentimento civico e dell'impegno politico, ritiene, in ogni caso, che il testo in esame rappresenti un punto d'incontro tra le diverse tesi manifestate nel corso dell'esame, rilevando come forse si sarebbe potuto rinunciare a inserire la previsione di un quorum qualora si fosse, come proposto da alcuni suoi emendamenti, si fosse limitato l'ambito materiale di applicazione dell'istituto. Considera inoltre opportuno che analoghi strumenti di democrazia diretta siano previsti anche per le regioni e gli enti locali, e fa notare, comunque, che solo una volta entrato in vigore sarà possibile verificare in concreto gli effetti dell'applicazione di tale istituto, rilevando che servirà tempo affinché i cittadini si formino ad un suo utilizzo consapevole, nonché per comprendere quale sarà il reale impatto di tale strumento, il quale risulterà certamente diverso da quanto ora si immagina ma che comunque non comporterà certo la rovina del sistema rappresentativo, come da taluni paventato, e che invece potrebbe risultare utile, soprattutto se ulteriormente migliorato.
  Preannuncia, dunque, il suo voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice, manifestando, inoltre, il suo orientamento a favore del provvedimento nel suo complesso.

  Roberto SPERANZA (LeU) dichiara di non ritenere soddisfacente il testo del provvedimento che la Commissione si accinge a licenziare, in quanto, a suo avviso, non è conseguito l'obiettivo di trovare un equilibrio tra l'allargamento dello spazio di partecipazione democratica dei cittadini e la salvaguardia degli istituti della democrazia rappresentativa. Osserva come dei tre nodi fondamentali da lui evidenziati nel corso della discussione – il quorum, i limiti di materia e il «ballottaggio» tra la proposta di iniziativa popolare e quella approvata dalle Camere – sia stato risolto positivamente soltanto quello relativo al quorum. Per quanto concerne i limiti di materia, considera un errore non aver reso omogenei i limiti previsti dal nuovo articolo 71 e quelli recati dall'articolo 75 della Costituzione, in quanto in tal modo si consente di promuovere il referendum ai sensi del nuovo articolo 71 in casi nei quali non è possibile promuovere il referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75. Esprime inoltre rammarico per il fatto che non sia stato accolto il suggerimento, contenuto nelle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, di attribuire la valutazione della diversità fra la proposta di iniziativa popolare e quella approvata dalle Camere alla Corte costituzionale, che è un soggetto terzo, anziché al comitato promotore, che è una parte in causa.
  Ciò premesso per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, su cui esprime, allo stato, un giudizio negativo, dichiara che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione sul conferimento del mandato alla relatrice, quale gesto di apertura all'ulteriore confronto parlamentare. Ritiene, infatti, che il voto contrario sul conferimento del mandato da parte dei gruppi di opposizione rischi di incentivare una meccanica contrapposizione tra maggioranza e opposizione che, a suo avviso, è del tutto inopportuna su proposte di legge costituzionali. Auspica quindi, nel Pag. 10prosieguo dell'esame, un'ulteriore riflessione da parte della maggioranza sul contenuto del provvedimento.
  Dichiara, inoltre, l'intenzione del suo gruppo di designarlo quale relatore di minoranza.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), pur preannunciando che non voterà contro la proposta di conferire il mandato alla relatrice, fa notare che se l'attuale impianto del provvedimento fosse confermato anche nel prosieguo dell’iter, il suo orientamento non potrebbe essere che contrario, tenuto conto che sussistono rilevanti nodi ancora irrisolti, che non sono stati sciolti a causa di un andamento dei lavori frettoloso, caratterizzato da una crescente incertezza sui contenuti. Manifesta quindi la preoccupazione che il provvedimento, così come elaborato, non determini un rafforzamento degli strumenti di partecipazione diretta – finalità peraltro da lui condivisa – ma ponga piuttosto i presupposti per uno scontro istituzionale a più livelli, tra i cittadini e il Parlamento e tra il voto popolare e la Corte costituzionale.
  Ritiene dunque necessario che la maggioranza manifesti con chiarezza i propri intendimenti rispetto ad alcune questioni ancora non risolte. Fa riferimento, in particolare, alla possibilità di prevedere un controllo preventivo della Corte costituzionale, che, essendo di natura astratta, non porrebbe, a suo avviso, problemi rispetto ad un eventuale giudizio successivo di costituzionalità, che interverrebbe, piuttosto, nell'applicazione concreta delle norme. Ritiene inoltre necessario fare chiarezza sui limiti di ammissibilità del referendum, in relazione alle materie da non sottoporre al voto popolare, anche tenuto conto del contenuto troppo vago di alcune disposizioni, ad esempio per quanto riguarda i principi garantiti dal diritto europeo e internazionale e del rispetto degli obblighi assunti in tali versanti, argomento peraltro rilevato anche dalla III Commissione nel suo parere. Ritiene, infatti, che qualora la volontà della maggioranza sia quella di non apportare altre modifiche al testo, consentendo, attraverso una formulazione legislative ad ampie maglie, un voto popolare su questioni di tale rilevanza, è giusto che lo manifesti apertamente, esprimendo la propria posizione politica. Invita, dunque, i gruppi di maggioranza ad una maggiore franchezza, tenuto conto che si tratta di introdurre nell'ordinamento un istituto la cui applicazione rischia di bypassare la volontà del Parlamento.
  Evidenzia, inoltre, in conclusione, la necessità di migliorare il testo, prevedendo un vero vaglio preventivo della Corte costituzionale, ampliando le materie escluse da tale istituto, nonché facendo ogni sforzo per evitare una sorta di «ballottaggio» tra la proposta di iniziativa popolare e quella parlamentare, in quanto non considera ragionevole trasporre nel sistema normativo italiano, caratterizzato da pesi e contrappesi, istituti propri di altri ordinamenti.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Dadone, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 123 del 10 gennaio 2019, a pagina 35, seconda colonna, le righe dalla ventitreesima alla ventinovesima sono soppresse.