CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 gennaio 2019
122.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Vincenzo Santangelo.

  La seduta comincia alle 10.05.

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Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.
Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Conferenza dei presidenti di Gruppo, nella riunione del 28 dicembre 2018, ha deciso di posticipare ulteriormente l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, già previsto per lunedì 14 gennaio prossimo, a mercoledì 16 gennaio. In tale contesto ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, già fissato a venerdì 28 dicembre e poi spostato a giovedì 3 gennaio 2019, è stato ulteriormente posticipato a lunedì 7 gennaio 2019.
  Sono state presentate circa 260 proposte emendative (vedi allegato 1), il cui esame si svilupperà nel corso di questa settimana, nelle sedute previste di oggi, domani e venerdì, per continuare nelle sedute di lunedì 14 e di martedì 15, giorno nel quale dovrà concludersi l'esame in sede referente.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, osserva che la discussione svolta in Commissione è stata davvero ricca e approfondita, come meritano proposte di legge costituzionali che recano modifiche all'articolo 71 della Costituzione e delineano un'innovazione di straordinaria portata per il nostro ordinamento, quale il referendum propositivo e l'iniziativa popolare rafforzata. Rileva che particolarmente rilevante è stato poi l'apporto delle audizioni.
  Giunti al passaggio cruciale dell'esame degli emendamenti, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni generali prima di esprimere i pareri.
  Resta fermamente convinta che, quando i cittadini sono chiamati a assumere direttamente una scelta legislativa, la mancanza di un quorum di validità della consultazione sia garanzia di maggiore partecipazione. Senza quorum, infatti, sono bandite le politiche astensionistiche che la presenza del quorum favorisce. Senza quorum, tutti i soggetti della società civile e tutte le forze politiche devono mobilitarsi per sostenere le rispettive ragioni. Senza quorum, dunque, il dibattito sulle questioni politiche viene incentivato e la partecipazione politica dei cittadini aumenta.
  Tuttavia, dichiara di aver ben presente che non si sta esaminando un progetto legislativo qualsiasi ma un intervento di riforma della Costituzione. Fa notare che la materia costituzionale non appartiene all'indirizzo politico della maggioranza e non può essere il terreno sul quale le forze che costituiscono la maggioranza devono realizzare ad ogni costo il proprio programma. Fa notare che la Costituzione è di tutti e per questo occorre che la maggioranza sia aperta, non solo all'ascolto delle opposizioni, ma anche a costruire l'accordo più ampio possibile, anche a costo di sacrificare alcune delle sue ragioni. Fa presente che questo è l'approccio che si intende seguire.
  Sulla base di questo approccio, ricorda che si è deciso di presentare – come aveva annunciato il Ministro Fraccaro, che ringrazia per questa impostazione – proposte di riforma puntuali, non maxi-riforme. Per questo stesso motivo, osserva che è stato lasciato ampio spazio agli interventi degli esperti, così da favorire un dibattito più ricco, e di ciò ringrazia il Presidente Brescia e tutti i commissari. Per queste stesse ragioni, fa presente che si è deciso che una parte delle ragioni della maggioranza sia messa da parte, per cercare di costruire un consenso più ampio.
  All'esito di questa istruttoria, fa presente che si è così deciso di accogliere una richiesta importante che proviene dall'opposizione. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 1. 215.
  Fa notare che tale emendamento introduce nel testo un quorum, non partecipativo ma approvativo, del 25 per cento dei voti validi per l'approvazione delle Pag. 21proposte sottoposte a referendum. Ritiene che ciò raccolga un'importante richiesta delle opposizioni, consentendo ugualmente ai cittadini di fruire appieno del nuovo strumento di partecipazione popolare, senza favorire manovre politiche di segno astensionistico.
  Fa presente che con lo stesso emendamento si estende il medesimo quorum anche al referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione. È una modifica che si è convinta sia opportuna, perché mantenere un quorum diverso per i due istituti sarebbe apparso irrazionale. Di ciò dichiara di essersi persuasa, analizzando alcuni emendamenti presentati al testo che intendevano vietare la presentazione di proposte di legge popolari meramente abrogative per eludere il quorum partecipativo che sarebbe rimasto nell'articolo 75.
  La soluzione del quorum approvativo, suggerita dagli esperti in Commissione, e opportunamente ripresa dall'emendamento che si accoglie, con riferimento all'articolo 75, sostanzialmente non modifica il quorum minimo già oggi previsto in astratto: poiché oggi il referendum abrogativo per essere approvato richiede la partecipazione del 50 per cento degli elettori e l'approvazione da parte della metà di questi, fa notare che, di fatto, l'articolo 75 già oggi richiede come minimo che un quarto degli elettori si esprima a favore dell'abrogazione.
  Sulla base dello stesso approccio dialogante, che si è deciso di assumere in materia costituzionale, esprime parere favorevole anche sull'emendamento Ceccanti 1. 249, il quale richiede che la legge attuativa del referendum sia approvata con la maggioranza assoluta. Ritiene giusto, infatti, che in una materia così delicata si cerchi un più ampio consenso rispetto a quello ordinariamente richiesto per l'approvazione delle leggi. Tale emendamento, inoltre, escluderà che la disciplina contenuta in tale legge possa essere oggetto tanto di referendum abrogativo, quanto di iniziative popolari rafforzate.
  Nella sostanza, inoltre, fa presente che accoglierà l'idea contenuta nell'articolo aggiuntivo 1. 03 Sisto, il quale propone di modificare la legge costituzionale n. 1 del 1953, nel senso di inserirvi il nuovo giudizio di ammissibilità affidato alla Corte costituzionale. Accolta tale idea, ritiene possa essere espunto dal testo il terzo capoverso, il quale può trovare migliore collocazione proprio nella citata legge costituzionale. Ciò consente, a suo avviso, di mantenere il testo dell'articolo 71 più snello e di conservare maggiormente la simmetria con l'articolo 75 della Costituzione. Nell'articolo 75, infatti, non si trova la disposizione sulla competenza della Corte costituzionale in materia di ammissibilità del referendum abrogativo, che dunque può essere opportunamente espunta anche dal nuovo testo dell'articolo 71. Allo stesso modo, fa notare che il riferimento alla competenza della Corte con riguardo all'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere, contenuto nel sesto capoverso del testo base, potrà trovare collocazione nella stessa legge costituzionale n. 1 del 1953.
  Per questa ragione chiede di accantonare tutti gli emendamenti che si riferiscono alle disposizioni da trasferire nella legge costituzionale n. 1 del 1953. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sisto 1.03, a condizione che sia riformulato, precisando che, nel caso il presentatore non la accetti, presenterà una proposta emendativa di analogo contenuto, per consentire di trasferire nel nuovo testo gli emendamenti presentati relativi alle disposizioni che troveranno nuova collocazione nella legge n. 1 del 1953.
  Fa presente che troveranno sostanziale recepimento in tale proposta di riformulazione anche gli emendamenti Speranza 1.173 e 1.175 nonché gli emendamenti Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185, per i quali formulerà la medesima proposta di riformulazione: si tratta di emendamenti che spostano il giudizio di ammissibilità della Corte al momento in cui sono state raccolte 200.000 firme e non più 100.000 come nel testo base; in questo modo rileva che si accoglie un'ulteriore proposta emendativa delle minoranze.Pag. 22
  Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Forciniti 1. 80.
  Infine, esprime parere contrario o un invito al ritiro sulle restanti proposte emendative, precisando che in molti casi si tratterà di valutare il ritiro di emendamenti che introducono disposizioni speciali già incluse nelle formule generali utilizzate nel testo base per mantenerlo essenziale, come è opportuno che sia un testo costituzionale. Osserva che i termini di tali pareri saranno successivamente precisati, fornendo maggiori delucidazioni.

  Il ministro Riccardo FRACCARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Stefano CECCANTI (PD) chiede chiarimenti sulla ratio dell'emendamento Forciniti 1.80, su cui la relatrice ha espresso parere favorevole.

  Francesco FORCINITI (M5S) precisa come il senso dell'emendamento a sua firma 1.80 sia quello di attribuire una portata più ampia alla potestà legislativa popolare, in modo da evitare che essa sia gravata da limiti che non sono invece previsti per la potestà legislativa esercitata dal Parlamento. Rileva come al Parlamento sia consentito di legiferare in modo difforme rispetto ai vincoli europei, assumendosene la responsabilità e andando incontro alle relative conseguenze, e ritiene che ciò debba valere anche per la potestà legislativa popolare.

  Valentina CORNELI (M5S), ad integrazione di quanto già sostenuto dal deputato Forciniti, fa notare che l'emendamento Forciniti 1.80 mira anche ad ampliare l'ambito dei limiti riguardanti l'ammissibilità del referendum, posti a tutela dei principi e diritti fondamentali, includendo, come norme interposte, disposizioni e principi del diritto europeo e internazionale che altrimenti rischierebbero di essere esclusi, come quelli contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che a questo punto si possa procedere alla votazione degli emendamenti.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) chiede di conoscere le motivazioni dei pareri espressi dalla relatrice, con particolare riferimento alle proposte emendative a sua prima firma 1.162, 1.163, 1.164 e 1.165, volte ad escludere l'ammissibilità del referendum sulle materie attribuite alla competenza concorrente e a quella esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nonché sulle materie oggetto dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Richiama, in particolare, l'attenzione del gruppo della Lega su tale aspetto.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, osserva che il testo base in esame, già prevedendo nella sua attuale formulazione l'inammissibilità del referendum in caso di mancato rispetto dei principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, si riferisce inevitabilmente anche al principio di garanzia delle autonomie locali, nonché a quelle norme costituzionali che definiscono il quadro delle competenze tra Stato e regioni, assicurando dunque ampia tutela in tal senso. Facendo riferimento ai diversi emendamenti presentati sul tema dei limiti di ammissibilità del referendum, al fine di motivare il suo parere non favorevole, evidenzia l'esigenza di prediligere un testo di revisione costituzionale il più possibile asciutto.

  Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.3, soppressivo dell'articolo 1, dichiara come il proprio gruppo sia favorevole all'introduzione di strumenti che favoriscano un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita politica, ma ritiene sia più efficace, al fine di assicurare il tempestivo esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, intervenire sui Regolamenti parlamentari, con la previsione di sessioni specifiche dedicate all'esame delle predette proposte, da tenersi a scadenze ravvicinate. Osserva Pag. 23come tale soluzione potrebbe essere di rapida attuazione, essendo sufficienti a tal fine poche settimane, a fronte della lunghezza e della complessità dell’iter della proposta di legge costituzionale in esame.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) auspica che la relatrice renda noto quanto prima il testo della sua proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Sisto 1.03, al fine di comprendere meglio come si intenda coordinare in tale disposizione quanto attualmente previsto ai capoversi terzo e sesto del primo comma dell'articolo 1, in relazione al giudizio della Corte costituzionale.
  Dopo aver fatto notare che la disponibilità della relatrice ad accogliere una proposta di modifica che prevede l'introduzione di un quorum deriva, in sostanza, dalla necessità di trovare un equilibrio interno alla maggioranza, evidenzia che rimangono ancora sul tavolo alcuni nodi fondamentali – rilevati a più riprese nel corso delle audizioni – sui quali auspica sia assicurato un ampio confronto. Si riferisce alla questione dei limiti di ammissibilità del referendum – tema sul quale fa notare che la relatrice si è limitata ad accogliere un solo emendamento, peraltro presentato dalla maggioranza – nonché alle questioni poste dal quinto capoverso, comma 1, dell'articolo 1, in caso di indizione del referendum sul testo di iniziativa popolare e su quello elaborato dal Parlamento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura che il testo della proposta di riformulazione annunciata dalla relatrice sarà posto in distribuzione quanto prima.

  Andrea GIORGIS (PD) invita a valutare le proposte emendative presentate dal suo gruppo nel loro complesso, rilevando che esse, anche laddove incidono su altri aspetti, appaiono tutte improntate ad una idea del rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa ben diversa da quella che traspare dal testo in esame.
  Soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 1.34, a sua prima firma, evidenzia come esso costituisca il nucleo portante su cui sostanzialmente si fondano anche gli altri interventi di modifica che il suo gruppo intende proporre. Fa notare, infatti, che il suo gruppo è convinto che le prerogative esercitate dal popolo nell'ambito della democrazia diretta, che comprendono la raccolta delle firme, l'elaborazione di una proposta di legge, sulla ritiene sia giusto che il Parlamento abbia poi il dovere di pronunciarsi, esaminandola e mettendola in votazione, ad un certo momento debbono arrestarsi, non potendo giungere fino ad imporre l'approvazione della proposta di iniziativa popolare, sulla quale il Parlamento mantiene il diritto di proporre e approvare modifiche. Evidenzia, infatti, che nel corretto svolgimento della democrazia rappresentativa si attui una valutazione di sintesi – a somma positiva – di tutti gli interessi in gioco, risultante da articolate e complesse attività di mediazione e confronto, che non può essere riscontrata nell'ambito della democrazia diretta, che, così come configurata, impone invece di esprimersi con un «si» o un «no», determinando la vittoria o la sconfitta di una sola delle parti. Ritiene, dunque, che tale complessa attività legislativa non possa che spettare al Parlamento, rimanendo la possibilità per i cittadini di svolgere un ruolo di stimolo, eventualmente ricorrendo al referendum abrogativo, in esito al quale, peraltro, tornerebbe al medesimo Parlamento il compito di trarne le conseguenze, legiferando in attuazione della volontà espressa con quelle modalità.
  Fa presente, in conclusione, che l'emendamento a sua prima firma 1.34, nell'affermare tali principi, propone, attraverso la previsione di un concorso tra proposta di iniziativa popolare, anche un ampliamento del grado di partecipazione dei cittadini, purché compatibile e funzionale alle predette attività di sintesi del Parlamento.

  Roberto SPERANZA (LeU), intervenendo sull'ordine dei lavori, dà preliminarmente atto del carattere ampio e approfondito della discussione svoltasi finora, Pag. 24giudica positivamente il rinvio della data di inizio della discussione in Assemblea e apprezza l'atteggiamento della relatrice, volto a favorire il confronto con le opposizioni e il raggiungimento di un consenso il più ampio possibile sulla proposta di legge costituzionale in esame.
  Richiama quindi l'attenzione sull'importanza e sulla delicatezza della materia trattata, che richiede la ricerca di un punto di equilibrio, al fine di evitare che l'ampliamento della potestà legislativa popolare, che in linea di principio può essere considerato legittimo e condivisibile, comporti uno squilibrio nell'ordinamento costituzionale e un indebolimento della democrazia rappresentativa. Ricorda come il proprio gruppo abbia agito con spirito costruttivo, al fine di favorire la ricerca di un punto di equilibrio, e sottolinea, rivolgendosi in particolare al Ministro Fraccaro, di aver presentato un numero limitato di proposte emendative, mosso non certo dall'intento di ostacolare l’iter del provvedimento, bensì dalla preoccupazione determinata dagli elementi di criticità sopra richiamati.
  Ciò premesso, osserva come le modifiche proposte dalla relatrice siano di notevole rilievo e ritiene dunque, attesa anche la delicatezza della materia, che non sia opportuno procedere immediatamente alla votazione degli emendamenti. Chiede, quindi, una sospensione dell'esame del provvedimento per un lasso di tempo, che indica orientativamente in ventiquattro ore, tale da consentire ai gruppi di valutare le modifiche proposte.

  Emanuele FIANO (PD) condivide la proposta di concedere ai gruppi un termine congruo per valutare le novità emerse a seguito dell'espressione dei pareri da parte della relatrice del Governo, interrogandosi peraltro su quale sarà la reale posizione assunta al riguardo dal Gruppo della Lega.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega) precisa, con riferimento a talune affermazioni del deputato Fiano, che il Gruppo della Lega si riconosce pienamente nella posizione espressa dalla relatrice.

  Francesco Paolo SISTO (FI) fa presente che il suo gruppo non intende cadere nel tranello preparato dalla maggioranza, non facendosi di certo incantare dai toni concilianti manifestati nella seduta odierna dalla relatrice. Pur prendendo atto, dunque, dell'orientamento favorevole espresso su talune proposte di modifica, fa presente che il suo gruppo mantiene una posizione fortemente critica nei confronti del testo, dal momento che esso cela, in realtà, una inconciliabilità di fondo tra l'articolo 70 e l'articolo 71 della Costituzione. Osserva, infatti, che, in base all'articolo 70 della Costituzione, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere e non può essere delegata ad altri soggetti non appositamente legittimati.
  Evidenzia, dunque, come il vero tema di confronto debba riguardare la salvaguardia del principio cardine della democrazia rappresentativa, messo in discussione dal testo in esame, che rischia di mettere il Parlamento nelle mani delle lobby e di non meglio precisati centri di interesse. Condividendo le considerazioni espresse dal deputato Giorgis, ritiene necessario dunque difendere la Costituzione e i suoi principi fondamentali dai ripetuti assalti che vengono posti in essere dalla maggioranza. Giudicando riprovevole e barbaro strumentalizzare una riforma costituzionale al solo fine di acquisire consenso politico, evidenzia come, secondo talune indiscrezioni riportate dagli organi di stampa, vi sarebbe una forma di baratto politico tra i due gruppi di maggioranza, che, sostanzialmente, darebbe il via libera a tale scellerata riforma costituzionale, in cambio dell'approvazione del provvedimento sulla legittima difesa. Nel dichiararsi convinto che il M5S non cambierà idea al riguardo, essendo in gioco un tema che rappresenta per tale gruppo uno storico «cavallo di battaglia», si rivolge al Gruppo della Lega, la cui impostazione politica ritiene sia ben differente da quella del M5S, auspicandone un cambiamento di orientamento. Riterrebbe il Gruppo della Lega gravemente responsabile se acconsentisse, attraverso tale disdicevole baratto, ad un simile scempio costituzionale, Pag. 25come contropartita sproporzionata concessa per l'approvazione di norme, pur condivisibili per certi aspetti, da introdurre in materia di legittima difesa.
  Ritenendo grave e preoccupante, anche sul piano socio politico, che un simile scambio politico, che coinvolge schieramenti e contenuti di merito disomogenei, abbia ad oggetto un tema così rilevante come quello della riforma della Costituzione, paventa il rischio che il provvedimento, che reca norme dal lessico costituzionale sinistro e improprio, esponga la democrazia al rischio di una direzione da parte di soggetti esterni, in grado di manipolare le masse, come avviene nei regimi non democratici. Nel dichiarare che il suo gruppo è comunque disponibile a confrontarsi nel merito, si associa alla richiesta di concedere ai gruppi il tempo necessario per valutare le novità annunciate dalla relatrice e dal Governo durante l'espressione dei pareri.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, come preannunciato, formula una proposta di riformulazione delle proposte emendative Sisto 1.03, Speranza 1.173 e 1.175, Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185 (vedi allegato 2).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene opportuno, alla luce della discussione svoltasi, sospendere l'esame del provvedimento per riprenderlo al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

  Il ministro Riccardo FRACCARO, con riferimento ad alcune affermazioni del deputato Sisto, ritiene doveroso precisare come la ricostruzione secondo cui sarebbe intervenuto un «baratto» tra le forze politiche della maggioranza avente ad oggetto il provvedimento in esame sia priva di fondamento, e come tale ipotesi sia da considerarsi offensiva, anche in quanto si tratta di un progetto di legge costituzionale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da tenersi al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 11.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Luigi Gaetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00999 Sisto: Sulla gestione del Comune di Rodi Garganico.

  Francesco Paolo SISTO (FI) illustra la propria interrogazione (vedi allegato 3), facendo notare come il consiglio comunale di Rodi Garganico, con deliberazione n. 24 del 29 giugno 2015, impossibilitato ad approvare il piano di riequilibrio finanziario, predisposto dagli organi tecnici del comune e controllato dal revisore dei conti che ha espresso il proprio parere contrario, abbia dichiarato il dissesto.
  Osserva quindi che l'attuale amministrazione ha presentato un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2015, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 16 settembre 2017, acquisendo il parere positivo dello stesso revisore unico dei conti.
  Rileva pertanto come l'ufficio finanziario del comune e il revisore unico dei conti, a quanto risulta all'interrogante, abbiano formulato per l'esercizio finanziario 2015, un'ipotesi di bilancio con parere Pag. 26negativo per l'amministrazione uscente e uno con parere positivo per quella nuova.
  Evidenzia quindi come la situazione richiamata faccia emergere che sono stati posti in essere in passato compartimenti non conformi alla disciplina generale sugli enti locali, e soprattutto, che sussistono evidenti problematiche relativamente al mantenimento dell'ordine pubblico e soprattutto alla sicurezza della città.
  Quanto appena riportato denota, a suo avviso, il carattere politico e non meramente tecnico di talune valutazioni contabili, da cui deriva l'impossibilità da parte dei cittadini di accedere a servizi indispensabili e di poter vivere in adeguate condizioni di sicurezza.
  In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di monitorare la gestione del comune di Rodi Garganico e per garantire ai cittadini della stessa città servizi indispensabili come la sicurezza e l'ordine pubblico.

  Il sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Francesco Paolo SISTO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, soprattutto per quanto concerne la disamina sulla difformità di pareri, resi dagli organismi competenti a distanza di breve tempo, su ipotesi di bilancio formulate da amministrazioni differenti. Ciò, a suo avviso, farebbe pensare a motivazioni di carattere politico alla base di tali pronunciamenti, che hanno finito per incidere negativamente sulla situazione della sicurezza pubblica del comune di Rodi Garganico.
  Si sarebbe dunque aspettato dal Governo un approfondimento maggiore su tale aspetto. Si dichiara altresì poco confortato dai dati forniti dall'Esecutivo sul tema della tutela sicurezza in quel territorio, facendo notare come la mancanza di trasparenza in materia contabile rischi di rendere opaca anche la gestione delle risorse da destinare ai servizi di sicurezza, nascondendo eventuali inefficienze su tale versante.
  Evidenzia quindi la propria insoddisfazione per le risposte fornite, facendo notare che la medesima insoddisfazione sarà manifestata dagli stessi cittadini del comune di Rodi Garganico.

5-01164 Migliore ed altri: Sull'aggressione al giornalista Federico Marconi e al fotografo Paolo Marchetti da parte di esponenti di Forza Nuova e di Avanguardia Nazionale.

  Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario (vedi allegato 5), relativa all'aggressione perpetrata il 7 gennaio da alcuni aderenti a Forza Nuova e Avanguardia nazionale nei confronti del giornalista de l’Espresso Federico Marconi e del fotografo Paolo Marchetti, durante una commemorazione, svoltasi presso il cimitero del Verano, delle vittime della strage di via Acca Larentia. Rileva come tra gli assalitori dei due esponenti de l’Espresso vi sarebbe stato anche il capo romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, nonostante egli sia sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale.
  Rileva, inoltre, come sia particolarmente grave che organizzazioni che si richiamano esplicitamente al regime fascista, come Forza Nuova e Avanguardia Nazionale, quest'ultima già destinataria di un provvedimento giudiziario di scioglimento per ricostituzione del partito fascista, possano continuare a svolgere la propria attività, rendendosi protagoniste di aggressioni quale quella richiamata dall'interrogazione. Chiede, quindi, quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per impedire il ripetersi di fatti analoghi, garantendo a pieno quella libertà di stampa consacrata dall'articolo 21 della Costituzione, e per quale motivo non sia stata impedita la partecipazione alla manifestazione di un soggetto sottoposto a regime di sorveglianza speciale.

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  Il Sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Gennaro MIGLIORE (PD), replicando, esprime innanzitutto il proprio stupore per il lessico utilizzato nella risposta dal rappresentante del Governo, laddove si parla di «martiri fascisti» e di «comunità» di Avanguardia nazionale, e ricorda come quest'ultima sia in realtà un'organizzazione eversiva. Rileva come l'accertamento delle responsabilità, cui si fa riferimento nella risposta, sia doveroso a norma di legge e comunque sia di competenza della magistratura, mentre al Ministero dell'Interno spetta il compito di adottare misure, alle quali non si fa cenno nella risposta, per garantire il rispetto della legalità, per prevenire il verificarsi di episodi quali quelli oggetto dell'interrogazione in titolo e per tutelare i cittadini e in particolare gli operatori dell'informazione.
  Sottolinea quindi come sia particolarmente grave che le autorità di pubblica sicurezza non siano riuscite a impedire la partecipazione alla manifestazione di Giuliano Castellino, sottoposto al regime di sorveglianza speciale, e rileva come su questo punto non sia stata data risposta, così come non è stato chiarito quali iniziative intenda assumere il Ministero dell'Interno nei confronti delle organizzazioni eversive che si richiamano al fascismo, non potendo essere considerate sufficienti le generiche espressioni di condanna pronunciate dal Ministro dell'Interno.

  Emanuele FIANO (PD) chiede chiarimenti sul significato, anche dal punto di vista civilistico, della definizione di «comunità» riferita ad Avanguardia Nazionale.

  Il sottosegretario Luigi GAETTI precisa come tale espressione faccia parte della denominazione di Avanguardia Nazionale utilizzata dall'organizzazione stessa.

5-01165 Meloni: Sulla diffusione della mafia nigeriana nella zona di Castelvolturno.

  Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'interrogazione in titolo (vedi allegato 7), di cui è cofirmatario, rileva come i quotidiani degli scorsi giorni hanno riportato la notizia di un'indagine congiunta tra il Servizio centrale operativo della polizia italiana, l'FBI statunitense e la polizia canadese nella zona di Castelvoturno, sulle attività criminali della mafia nigeriana sul nostro territorio nazionale. L'inchiesta sarebbe partita da qualche anno e sta seguendo i vari gruppi nigeriani che dal litorale Domitio fanno arrivare «carne umana» in cambio di ingenti quantità di denaro che finisce sui conti di insospettabili immigrati nigeriani regolari. Si tratta di un flusso di denaro che passa per le carte paypal, nel money transfer ma anche per i canali di underground banking, i servizi finanziari del deep web.
  Gli organi sarebbero sottratti a ragazzi e ragazze minorenni che, dopo un periodo di prostituzione e varie attività illegali, diventano merce umana vera e propria.
  Rileva quindi come nella zona di Castelvolturno oltre settecento case ubicate lungo il litorale ospitino più di ventimila immigrati e rappresentino la base per tutti i traffici criminali, dallo smercio della cocaina arrivata attraverso i trasportatori di ovuli, che ingoiano anche un chilo di cocaina a viaggio in cambio di diecimila euro, allo smistamento delle ragazze – sempre più giovani – da costringere alla prostituzione e alla gestione di quelle che rimangono nella zona (mentre altre vengono trasferite al Nord) fino al traffico di organi che da lì partono diretti verso alcuni ospedali degli Stati Uniti.
  Segnala altresì come le attività criminali della mafia nigeriana – attiva in Italia secondo alcuni articoli di stampa già da venticinque anni – siano caratterizzate da particolare efferatezza e dal vero e proprio esercito di immigrati, per la gran parte irregolari, sui quali possono contare come manovalanza: da Destra Volturno a Pescopagano, e lungo la Domitiana, l'esercito di immigrati che una stima approssimativa calcola in quindicimila, è ostaggio della mafia nigeriana, che spaccia, minaccia, fa traffico di organi e ha praticamente Pag. 28potere di vita e di morte sugli altri connazionali, sui ghanesi e sugli ivoriani.
  In tale ambito Castelvolturno è il comune con la più elevata concentrazione di africani, con cinquemila immigrati regolari su una popolazione totale di venticinquemila, e un numero imprecisato di immigrati irregolari (stimati tra quindicimila e venticinquemila) ed è ostaggio della criminalità e del degrado.
  In relazione a tale problematica l'interrogazione chiede se il Ministro dell'interno ritenga di disporre un censimento degli immigrati presenti nella zona e di adottare iniziative urgenti volte al contrasto della mafia nigeriana, anche attraverso la promozione di una legge speciale e la previsione dell'impiego dell'esercito.

  Il sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Emanuele PRISCO (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, giudicando insufficienti le misure finora poste in essere per contrastare la diffusione della mafia nigeriana nelle nostre città. Ribadisce come si tratti di organizzazioni criminali dedite non soltanto al traffico di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione, ma anche ad altre azioni efferate incompatibili con la nostra civiltà, fra cui il traffico di organi umani. Rileva come la magistratura e le forze di polizia stiano svolgendo il proprio ruolo, ma come ciò sia insufficiente, in mancanza di una ferma risposta politica. Ricorda come il proprio gruppo, nel corso dell'esame della proposta di istituzione della Commissione antimafia, abbia presentato proposte emendative volte a includere esplicitamente il contrasto alla mafia nigeriana nell'ambito delle competenze della Commissione, e come, in sede di esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto «decreto-legge sicurezza», abbia proposto l'istituzione di apposite sezioni specializzate nei tribunali e nelle direzioni investigative antimafia, per indagare sui reati legati alle organizzazioni criminali straniere, fra cui la mafia nigeriana.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 1353, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BERTI (M5S) relatore, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, a fini del parere alla VI Commissione Finanze, la proposta di legge C. 1353 Patuanelli, approvata dal Senato, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario», adottata quale testo base dalla VI Commissione in sede referente, la quale ha successivamente respinto tutti gli emendamenti presentati.
  Alla proposta di legge C. 1353 sono abbinate le proposte di legge C. 654 Zanettin, C. 772 Rampelli, C. 793 Ruocco e C. 905 Brunetta.
  Passando a esaminare il provvedimento, evidenzia come l'articolo 1 della proposta di legge C. 1353 sia volto ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
  La Commissione è costituita da un pari numero di senatori e di deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.Pag. 29
  La Commissione è tenuta a presentare annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta, nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta.
  Prima della conclusione dei lavori la Commissione deve presentare altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.
  L'articolo 2 stabilisce che la Commissione sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
  È altresì stabilito che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.
  L'articolo 3 della proposta di legge C. 1353 specifica che la Commissione è chiamata, in primo luogo, a svolgere la propria attività di indagine in relazione a diversi aspetti dell'attività bancaria e creditizia, tra cui:
   alcuni specifici profili di gestione degli enti creditizi;
   acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura;
   le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari;
   il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali;
   la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, nonché l'adeguatezza della relativa applicazione;
   il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza;
   le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;
   l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari;
   la condizione del risparmio in Italia;
   la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie;
   la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario.

  La Commissione deve inoltre operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all'attività bancaria, quali: le agenzie di rating, i sistemi di informazione creditizia, l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale).
  In merito rileva come la proposta di legge C. 654 all'articolo 3 ponga in capo alla Commissione compiti parzialmente diversi, tra cui la valutazione degli effetti della crisi finanziaria globale (lettera a), dei costi sostenuti dallo Stato italiano per il salvataggio di istituti bancari (lettera e) e l'adeguatezza del sistema bancario e finanziario nazionale a fronte di possibili Pag. 30shock esogeni, derivanti dallo scoppio della bolla finanziaria che grava sul mercato globale (lettera f).
  La proposta di legge C. 772 all'articolo 1 enumera anch'essa compiti in parte diversi, quali: gli effetti della crisi finanziaria globale sul sistema bancario italiano e le conseguenze dell'aggravamento delle condizioni del debito sovrano; il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, dopo la sua privatizzazione; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario nonché sul sistema di vigilanza; la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure adottate dall'Unione europea; gli interventi posti in essere a tutela dei risparmiatori; il recepimento in Italia della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché l'efficacia e l'efficienza degli strumenti e delle metodologie adottati nei casi concreti; gli effetti che la crisi economica internazionale ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari; l'esistenza e l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie; la partecipazione volontaria dell'Italia alle banche di sviluppo internazionali.
  La proposta di legge C. 793 all'articolo 3 riprende parte dei compiti attribuiti alla Commissione dalla proposta di legge C. 1353, con alcune differenze; in particolare, la Commissione è chiamata a valutare gli effetti sul sistema bancario, finanziario ed economico italiano della crisi finanziaria globale, delle conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano e delle misure di politica monetaria adottate dalla Banca centrale europea.
  Anche la proposta di legge C. 905 all'articolo 1 enumera compiti diversi e specifici da attribuire alla costituenda Commissione, tra i quali:
   l'esame complessivo del settore bancario nazionale, anche in relazione agli andamenti macroeconomici e alle loro conseguenze sulla qualità degli attivi patrimoniali degli istituti (lettera b);
   la verifica del rispetto dei princìpi di buona fede e di trasparenza nella conclusione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari (lettera d) e delle responsabilità degli amministratori, dei direttori generali, dei componenti degli organi di controllo e dei revisori legali dei conti delle banche che nel periodo considerato si sono trovate in condizioni di dissesto (lettera e).

  Gli articoli 4 e 5 della proposta di legge C. 1353 disciplinano l'attività di indagine della Commissione e la richiesta di atti e documenti da parte della stessa.
  Come previsto per altre Commissione bicamerali di inchiesta, è stabilito che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  Alla Commissione, inoltre, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, questo non può essere opposto alla Commissione.
  La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta Pag. 31giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  Ai sensi dell'articolo 6 della proposta di legge C. 1353 i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono vincolati al segreto.
  L'articolo 7 della proposta di legge C. 1353 disciplina il funzionamento dell'organo e, in particolare, pone il limite alle spese per il predetto funzionamento.
  In particolare la proposta di legge stabilisce tale limite in 55.000 euro per l'anno 2018 e in 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi. L'importo è stato così ridotto per effetto delle modifiche apportate al Senato; infatti la proposta di legge originariamente fissava l'ammontare in 75.000 euro per l'anno 2018 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi.
  Gli oneri sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Si prevede inoltre che può essere autorizzato, su richiesta della Commissione e con determinazione dei Presidenti delle due Camere, un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  Su tale tema ricorda, riguardo alle altre proposte di legge abbinate, che:
   la proposta di legge C. 654 fissa il limite alle spese della Commissione in 75.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi;
   la proposta di legge C. 772 stabilisce il limite in 50.000 euro;
   la proposta di legge C. 793 pone il predetto limite a 75.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per i successivi anni;
   la proposta di legge C. 905 pone tale limite massimo nella misura di 150.000 euro annui.

  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rammenta che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.
  In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, ricorda come l'articolo 140 del regolamento della Camera e l'articolo 162 del regolamento del Senato stabiliscano che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.
  Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.
  Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a Pag. 32ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.
  L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.
  In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.
  La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.
  Segnala in proposito come il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estenda anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, come previsto dall'articolo 204 del codice di procedura penale prima delle modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2007).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 gennaio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Vincenzo Santangelo.

  La seduta comincia alle 18.15.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.
Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Pag. 33

  Emanuele FIANO (PD), pur prendendo atto positivamente dello sforzo compiuto dalla relatrice in direzione delle opposizioni, fa notare che il suo gruppo mantiene un atteggiamento di contrarietà sul complesso del provvedimento. Chiede quindi al presidente delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell’iter.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che i lavori potranno proseguire fino a alle 20 e 30 circa della seduta odierna, ricordando che, peraltro, la Commissione è già convocata per le giornate di domani e di venerdì.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Sisto 1.1, Speranza 1.2 e Prisco 1.3.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, esprime preliminarmente apprezzamento per la decisione della relatrice di accogliere la proposta di introduzione del quorum, ma ritiene che vi siano altri aspetti importanti meritevoli di attenzione. In primo luogo, ritiene che debba essere affrontata la questione dei limiti di materia, in quanto con il testo attuale sarebbe possibile promuovere un referendum anche sulle leggi tributarie o addirittura su proposte volte a modificare i saldi di finanza pubblica, rinvenendo le relative coperture anche attraverso tagli di spesa per settori essenziali quali, ad esempio, la sanità o l'istruzione. Ritiene, inoltre, che debba assolutamente essere evitata una situazione di conflitto tra il corpo elettorale e il Parlamento e considera incongruo il riferimento a talune esperienze straniere, quali quelle della Svizzera o di alcuni Stati degli USA, sottolineando come l'istituto di cui si propone l'introduzione con il testo proposto dalla maggioranza non sia previsto in nessun Paese in cui vige la democrazia rappresentativa. Richiama inoltre l'attenzione su un ulteriore elemento di criticità costituito dalla discrezionalità, a suo avviso eccessiva, di cui gode il comitato promotore in merito alla decisione di rinunziare o meno al referendum nel caso di modifiche parlamentari al testo proposto, e dal rischio di un uso strumentale di tale facoltà.
  Rileva come la sua proposta emendativa 1.4 sia volta a porre rimedio a tali criticità, prevedendo un'ulteriore raccolta di firme per poter promuovere il referendum nel caso di mancata approvazione o di approvazione con modifiche da parte del Parlamento e prevedendo che la consultazione referendaria abbia luogo esclusivamente sulla proposta originaria e non sui due testi alternativi.
  Ritiene conclusivamente che la proposta della maggioranza rischi di alimentare una contrapposizione tra corpo elettorale e Parlamento, esponendo il sistema costituzionale a rischi di derive plebiscitarie, e sia il frutto di un fraintendimento teorico della democrazia diretta in virtù del quale il procedimento legislativo referendario è considerato più «puro» di quello parlamentare, e ricorda come il referendum sia un istituto tipico della democrazia rappresentativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.4.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) illustra il suo emendamento 1.5, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magi 1.5 e Sisto 1.6.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) dichiara di ritirare i suoi emendamenti 1.7 e 1.8.

  Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di considerare la proposta di legge in esame sostanzialmente eversiva – pur usando questo termine in un'accezione per così dire «bonaria» – in quanto non idonea a inserirsi nell'ordinamento costituzionale senza determinare il crollo dei pilastri dello stesso. La ratio delle proposte emendative presentate è quella di costituire l'occasione per svolgere un'azione di contrasto nei confronti di un progetto che Pag. 34costituisce una forzatura e una violenza sull'articolo 71 della Costituzione e che si pone in insanabile contrasto con l'articolo 70, a norma del quale la funzione legislativa è esercitata dalle Camere. Ritiene che la democrazia diretta possa svolgere un ruolo di affiancamento e di propulsione nei confronti della democrazia rappresentativa, mentre con la proposta in esame si provochi invece uno stravolgimento della democrazia rappresentativa, creando una dicotomia tra Parlamento e corpo elettorale e minando il principio di rappresentanza, il che a suo avviso costituisce lo «chassis» della proposta stessa.
  Preannuncia che non intende accogliere la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.03 avanzata dalla relatrice, in quanto il gruppo di Forza Italia non intende assumersi in alcun modo la responsabilità di concorrere all'approvazione del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD), pur manifestando una certa soddisfazione per l'accoglimento dell'emendamento 1.215 presentato dal suo gruppo in materia di quorum, che migliora sicuramente il provvedimento, esprime grande preoccupazione per l'impianto complessivo del testo, che – equiparando le leggi approvate dal Parlamento, che contemplano iter approfonditi e meditati, con quelle approvate con referendum propositivo – introduce una competizione tra Parlamento e cittadini, creando percorsi di formazione delle leggi sottoposti a scelte binarie, che nuoceranno al pluralismo democratico.

  Laura RAVETTO (FI) si associa alle considerazione del deputato Sisto e richiama l'attenzione su un ulteriore profilo di criticità costituito dal fatto che la modifica dell'articolo 71 della Costituzione, indipendentemente dalle intenzioni dei promotori, potrà essere strumentalmente utilizzata da lobby e gruppi organizzati. Ritiene infatti irrealistica l'idea secondo cui i singoli cittadini possono essere in grado di promuovere una proposta di legge popolare e raccogliere le sottoscrizioni richieste senza l'ausilio di gruppi organizzati ed esprime inoltre il timore che ex parlamentari possano mettere a disposizione di tali gruppi organizzati la competenza e l'esperienza maturata nel corso della propria attività. Si associa alle considerazioni del deputato Sisto per quanto concerne il rischio di contrapposizione tra Parlamento e corpo elettorale e chiede di conoscere le valutazioni del Ministro e della relatrice sui profili di criticità evidenziati.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, ricorda di aver espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sisto 1.03, a condizione che sia riformulato. Nel caso in cui il deputato Sisto non accettasse la sua proposta di formulazione dichiara che presenterà un suo emendamento in materia, che peraltro, come già evidenziato in precedenza, mira a recepire anche gli emendamenti Speranza 1.173 e 1.175, nonché gli emendamenti Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185.
  Fa notare che, in conformità a quanto affermato dagli stessi auditi, ha ritenuto opportuno che il testo non preveda un controllo preventivo di costituzionalità, ma solo un controllo della Corte sull'ammissibilità del referendum, per evitare di mettere in difficoltà la stessa Consulta successivamente, una volta entrata in vigore la legge.

  Francesco Paolo SISTO (FI), riferendosi alle affermazioni del deputato Fiano circa l'opportunità di accettare soluzioni subordinate comunque migliorative del testo proposto, rileva come esse sarebbero condivisibili se non ci si trovasse di fronte a un progetto di revisione costituzionale. Ribadisce la decisione di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice in quanto non intende assumere alcuna responsabilità nell'approvazione del provvedimento, invitando la relatrice, se lo ritiene, a presentare una propria proposta emendativa anziché proporre le riformulazioni.

  Andrea GIORGIS (PD) chiede alla relatrice un chiarimento circa la portata Pag. 35della previsione, contenuta nella proposta di riformulazione delle proposte emendative Sisto 1.03, Speranza 1.173 e 1.175, Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185, per cui la Corte costituzionale giudica sull'ammissibilità del testo approvato dalle Camere.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita a procedere nell'esame degli emendamenti secondo l'ordine del fascicolo.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) chiede che qualora la relatrice presentasse un nuovo emendamento venga fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.9.

  Francesco Paolo SISTO (FI) illustra il suo emendamento 1.10, raccomandandone l'approvazione. Giudica altresì opportuno evitare «inflazionare» il ricorso alla Corte costituzionale in tema di ammissibilità del referendum.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.10.

  Stefano CECCANTI (PD) rileva come il sistema di voto delineato dal testo in esame risulti contorto, in quanto l'elettore si troverà di fronte a tre quesiti, il primo relativo alla proposta di iniziativa popolare, il secondo relativo al testo approvato dalle Camere e il terzo concernente la preferenza nel caso di voto affermativo espresso sui primi due, e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.11, volto a introdurre un meccanismo più flessibile, mutuato da quello previsto per il referendum abrogativo a seguito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 68 del 1978, che ha consentito di valutare se le norme approvate dal Parlamento su previsioni oggetto di un referendum abrogativo si pongano o meno in contrasto con i principi ispiratori e i contenuti essenziali della stessa proposta referendaria.

  Emanuele FIANO (PD) esprime taluni dubbi sull'emendamento Ceccanti 1.11, rilevando che nel caso del referendum propositivo, a differenza di quanto avviene per il referendum abrogativo, appare difficoltosa l'identificazione dei principi ispiratori o dei contenuti normativi essenziali di una proposta di legge, anche considerata la complessità del particolare iter che viene configurato dal provvedimento.

  Stefano CECCANTI (PD) ricorda che la legge n. 352 del 1970 prevedeva che non si facesse più luogo a referendum nel caso di qualsiasi intervento legislativo del Parlamento sulla norma oggetto del quesito, quindi anche nel caso in cui l'intervento parlamentare fosse di segno opposto rispetto al quesito. La proposta emendativa 1.11 propone di eliminare l'analogo automatismo previsto dal testo della maggioranza, introducendo un elemento di flessibilità, per cui il Parlamento può evitare lo svolgimento del referendum soltanto con l'approvazione di un provvedimento legislativo che vada nella stessa direzione della proposta referendaria.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), nel prendere atto che la questione sul quorum appare risolta, ritiene necessario concentrare in particolare l'attenzione sulla questione dei limiti materiali di ammissibilità del referendum, come previsti dal secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1, e su quella delle modalità di approvazione delle proposte, come disciplinate dal quinto capoverso del comma 1 dell'articolo 1. Ritiene importante conoscere l'orientamento della maggioranza su tali questioni fondamentali.

  La Commissione respinge l'emendamento Ceccanti 1.11.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), illustrando l'emendamento a sua firma 1.12, rileva come esso sia volto a migliorare la norma sotto il profilo formale e linguistico.

  La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.12.

Pag. 36

  Francesco Paolo SISTO (FI) illustra il suo emendamento 1.13, che, analogamente al suo successivo emendamento 1.14, mira ad introdurre minimi requisiti di riconoscibilità formali delle proposte di legge popolare.

  Emanuele FIANO (PD) condivide lo spirito della proposta emendativa Sisto 1.13, rilevando tuttavia come essa mal si concili con il carattere binario del pronunciamento di cui sarà oggetto la proposta di legge popolare. Osserva come, stando al testo della maggioranza, sembrerebbe che non soltanto il corpo elettorale, ma anche il Parlamento, possa esprimersi soltanto in modo binario, con un «sì» o con un «no», e chiede chiarimenti al riguardo.

  Francesco FORCINITI (M5S) ritiene che affermare che il provvedimento rischi di sottoporre il Parlamento a scelte binarie sia fuori dalla realtà, considerato che il testo in esame attribuisce piena libertà al Parlamento, che può sia approvare la proposta di iniziativa popolare così com’è, sia modificarla in vario modo, sia non prenderla proprio in considerazione. Fa notare che le modifiche del Parlamento alla proposta di iniziativa popolare per dar luogo al referendum devono essere di natura sostanziale. Osserva che in ogni cosa la legge attuativa affronterà tale questione. Rileva inoltre che sussiste anche il vaglio di ammissibilità del referendum.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva che i promotori del referendum potrebbero anche rinunciare al referendum stesso.

  Emanuele FIANO (PD) ribadisce come a suo avviso il testo della proposta in esame non sia sufficientemente chiaro su questo aspetto.

  Stefano CECCANTI (PD), rivolgendosi al deputato Forciniti, osserva che il testo, nella sua attuale formulazione, non distingue tra modifiche sostanziali o non apportate dal Parlamento alla proposta di legge popolare, introducendo forti elementi di rigidità. Invita dunque la maggioranza a modificare il testo in modo da rendere chiara tale demarcazione. Si chiede poi a chi spetta valutare la sostanzialità di una modifica, osservando che non possono essere chiamati a svolgere questo compito i promotori, che spesso hanno proprio l'obiettivo di far svolgere comunque il referendum, ma piuttosto degli organismi terzi.

  Andrea GIORGIS (PD) ritiene come sulla base del testo della maggioranza, a fronte di qualsiasi modifica della proposta di iniziativa popolare il comitato promotore possa pretendere il referendum e come dunque venga introdotta una categoria di leggi che non sono nella disponibilità del Parlamento. Osserva come in tal modo venga introdotto un vincolo di mandato e il Parlamento non sia più la sede di esercizio della sovranità. Rileva come ciò risponda a una logica stringente ben precisa, per quanto da lui assolutamente non condivisa.

  Roberto SPERANZA (LeU), nel prendere atto con favore delle aperture manifestate dalla relatrice in tema di quorum, auspica una medesima disponibilità sul tema della valutazione sostanziale delle modifiche apportate dal Parlamento alla proposta di iniziativa popolare, auspicando che tale compito non sia affidato ai promotori, che possono essere guidati da valutazioni politiche, ma da organismi indipendenti e terzi, come la Corte di cassazione o la Corte costituzionale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la discussione in corso verta su argomenti estranei al contenuto dell'emendamento in esame e come sarebbe opportuno procedere in modo più ordinato.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, evidenziata la necessità di concentrarsi esclusivamente sul contenuto degli emendamenti di volta in volta esaminati, proseguendo con ordine, soffermandosi sugli emendamenti Sisto 1.3, 1.14 e Cecconi Pag. 371.15, fa notare che il riferimento alla natura ordinaria del progetto di legge appare superfluo dal momento che sono stati introdotti al capoverso secondo del comma 1 dell'articolo 1 dei limiti precisi di ammissibilità del referendum. Fa altresì notare che già l'articolo 71, al secondo comma, prevede che i progetti di legge di iniziativa popolare siano redatti in articoli.

  Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come l'interpretazione letterale della norma sia quella destinata a prevalere, indipendentemente dalle affermazioni rese durante la discussione. Osserva come l'emendamento a sua prima firma 1.13 e quelli successivi siano volti a prevedere alcune caratteristiche formali essenziali delle proposte di legge, al fine di contribuire a risolvere i problemi interpretativi che sono stati evidenziati circa l'entità quantitativa e qualitativa delle modifiche introdotte dal Parlamento in relazione all'effettuazione o meno del referendum. Chiede alla relatrice l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 1.13 ai fini di un ulteriore approfondimento.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, ritiene opportuno non accantonare l'emendamento Sisto 1.13.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.13.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede di accantonare il suo emendamento 1.14.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, ritiene opportuno non accantonare l'emendamento Sisto 1.14.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.14.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), illustrando il suo emendamento 1.15, non condivide le considerazioni svolte dalla relatrice, ritenendo opportuno specificare la natura ordinaria della proposta di legge, al fine di garantire l'applicabilità di quei limiti materiali impliciti laddove non siano stati specificati nel testo.

  La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.15.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), intervenendo sugli identici emendamenti Migliore 1.16, Lucaselli 1.17 e Cecconi. 1.18, fa presente che l'aumento del numero delle firme non è un punto politico ma meramente aritmetico. Rileva infatti come, quando fu presentata la carta costituzionale il testo proponeva la raccolta di 500.000 firme, perché nel 1948 gli elettori erano 29 milioni mentre oggi sono 47 milioni, e come pertanto, fatte le debite proporzioni, sarebbe necessario raccogliere 800.000 firme. Sottolinea inoltre che nel 1948 non c'erano le televisioni, non c'era un livello di istruzione paragonabile a quello odierno e in generale la capacità di penetrazione della comunicazione era molto inferiore a quella odierna. Inoltre oggi sono diventate anche più semplici le modalità di raccolta delle firme. Considera pertanto incongruo non aumentare il numero di firme da raccogliere.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Migliore 1.16, Lucaselli 1.17 e Cecconi. 1.18, nonché l'emendamento Lucaselli 1.19.

  Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.20, fa presente la necessità di aumentare il numero delle sottoscrizioni a 850.000 per via del rischio, già ricordato dalla deputata Ravetto, che questi strumenti possano essere utilizzati da lobby di interessi. Sottolinea come rendere agevoli queste procedure è populistico.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) fa presente che 500.000 firme rappresentano oggi l'1,08 per cento della popolazione, mentre in Svizzera e in California, che sono i Paesi che hanno ispirato l'introduzione del referendum propositivo, è previsto un numero di sottoscrizioni più elevato. In California il numero di firme Pag. 38necessarie è pari al 5 per cento della popolazione, pertanto in Italia si sarebbe potuti arrivare almeno al 2 o 2,5 per cento.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Sisto 1.20, gli identici emendamenti Lucaselli 1.21 e Sisto 1.22; gli identici emendamenti Sisto 1.23 e Speranza 1.24; gli identici emendamenti Lucaselli 1.25, Sisto 1.26 e Ceccanti 1.27, l'emendamento Sisto 1.28; nonché gli identici emendamenti Lucaselli 1.29, Sisto 1.30 e Speranza 1.31.

  Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.32, fa presente come anche questo sia un tentativo di ampliare il tempo a disposizione delle Camere per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sisto 1.32 e Lucaselli 1.33.

  Andrea GIORGIS (PD), illustrando il suo emendamento 1.34, ricorda come questo costituisca il punto qualificante della proposta emendativa del gruppo parlamentare del Partito democratico. Ricorda che il gruppo del PD non ha presentato, a differenza di altri gruppi, un emendamento meramente soppressivo perché ritiene che sia corrispondente all'interesse generale la riconsiderazione del rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. La critica del gruppo PD è volta piuttosto alla creazione di un circuito autonomo di produzione del diritto ma non è preclusiva di un miglioramento dell'efficacia degli strumenti di democrazia diretta purché questi siano di stimolo al Parlamento e non alternativi a questo.

  Gennaro MIGLIORE (PD) concorda con il collega Giorgis e ribadisce la necessità di rafforzare gli strumenti della democrazia diretta ma nel quadro della democrazia parlamentare, poiché l'iniziativa popolare che ha senza dubbio un peso rilevante non può tuttavia essere considerata alternativa rispetto alla prima.
  Fa presente che il contenuto della legge di attuazione del nuovo articolo 71 della Costituzione è al momento ignoto e paventa un quadro nel quale le proposte di legge di iniziativa popolare potrebbero inflazionare l'attività della Corte costituzionale e addirittura arrivare a bloccare l'attività del Parlamento, che potrebbe risultare delegittimato.
  L'emendamento 1.34 Giorgis, il quale essenzialmente stabilisce che le leggi le faccia il Parlamento riprende invece la ratio dei costituenti, considerando evidente che il referendum abrogativo come lo conosciamo non ha lo stesso impatto che potrebbe avere un istituto come il referendum propositivo. Sottolinea quindi come la democrazia parlamentare consenta un confronto positivo tra le rappresentanze popolari mentre il confronto referendario non consente confronto né mediazione.
  Ringrazia il Ministro Fraccaro e il Sottosegretario Santangelo per la loro presenza costante al lavoro ma fa loro presente la forte preoccupazione circa la mortificazione dell'attività del Parlamento che deriva dal meccanismo del quesito multiplo che verrebbe introdotto con l'approvazione di questo testo. Invita pertanto il Ministro e il Sottosegretario a un atteggiamento di comprensione dell'opposizione costruttiva portata avanti dal gruppo del PD. Ricorda quindi che anche il PD aveva introdotto nella riforma costituzionale l'istituto del referendum propositivo e sottolinea come questo rende evidente che le distanze di posizione non sono un baratro. Il gruppo parlamentare del Partito democratico si interroga su quale diverrà il ruolo del Parlamento con questa riforma, perché in Parlamento è possibile approfondire le tematiche e mediare le istanze legislative, mentre con i quesiti multipli questo non potrà più accadere. Sottolinea che molti dei professori auditi hanno ricordato che in Svizzera il referendum propositivo è possibile solo su testi costituzionali, Pag. 39dunque su testi di principio e non su testi dettagliati come la legge ordinaria.
  Ricorda come la proposta emendativa avanzata dal gruppo PD e accolta dalla maggioranza, di porre un quorum del 25 per cento, costituisca una proposta di mediazione, perché non c’è alcuna intenzione di rendere il meccanismo non funzionante, resta però fermo il punto che deve essere il Parlamento a fare le leggi. Chiede dunque di accantonare questo emendamento, che rappresenta il cuore della proposta emendativa del PD, perché possa avere luogo una discussione più approfondita.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, dichiara la propria perplessità circa l'efficacia dell'emendamento 1.34 a risolvere le problematiche evidenziate, mentre appare certo che l'approvazione di tali modifiche svuoterebbe di significato l'iniziativa popolare. Ricorda che le stesse problematiche sussistevano anche con riferimento al referendum propositivo proposto nella riforma costituzionale della precedente legislatura. Conferma pertanto il proprio parere contrario all'emendamento Giorgis 1.34.
  Quanto agli emendamenti successivi, che prevedono tutti un ampliamento dei tempi consentiti al Parlamento per l'esame delle proposte di legge popolari, ricorda che quasi tutti gli auditi hanno invece sottolineato la necessità di abbreviare il termine di 18 mesi. Pur condividendo che una riduzione del termine sarebbe eccessiva, un ampliamento appare pertanto, di contro, del tutto inopportuno.

  La Commissione respinge l'emendamento Giorgis 1.34.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) considera importante precisare nella legge di attuazione che i 18 mesi a disposizione del Parlamento per l'approvazione della proposta di legge popolare debbano essere equamente suddivisi tra i due rami del Parlamento, essendo il nostro un bicameralismo perfetto, in modo da non comprimere le prerogative di nessuna delle due Camere.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giorgis 1.35 e Prisco 1.36

  Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.37, sottolinea come il limite dei 18 mesi imposto al Parlamento per l'approvazione delle proposte di legge popolare sia paragonabile a una violenza privata. Viene infatti imposto al Parlamento un obbligo di risultato e questo è un meccanismo non compatibile con il nostro impianto costituzionale. Si chiede cosa accadrebbe se per qualunque ragione fossero necessari approfondimenti o le circostanze imponessero tempi di attesa. Sottolinea quindi come imporre l'approvazione entro 18 mesi sia una follia, in quanto i percorsi parlamentari ne risulteranno necessariamente irrigiditi e burocratizzati e che in tal modo la democrazia parlamentare rappresentativa diventerà, paradossalmente, una sorta di ostacolo alla democrazia diretta. Propone pertanto di sostituire l'obbligo di approvazione con un obbligo di esame.
  Dichiara inoltre il timore che la norma che sta per essere approvata sarà incostituzionale in quanto ci si sta rendendo conto che ogni termine di questo testo crea problemi e ambiguità e che dunque il meccanismo previsto dal provvedimento è evidentemente mal congegnato.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.37.

  Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.38, dichiara che se l'obbligazione di risultato imposta al Parlamento avesse almeno tempi più lunghi potrebbe essere più plausibile. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo emendamento che amplia il termine a disposizione delle Camere per l'approvazione della proposta di legge popolare da 18 a 36 mesi.

  Gennaro MIGLIORE (PD) sottolinea che nel nostro ordinamento l'unico provvedimento Pag. 40legislativo che ha scadenze perentorie è il decreto-legge e che stabilire un termine così tassativo per l'approvazione delle proposte di legge popolari potrebbe risultare addirittura un incentivo per il Parlamento a non esaminare il testo, in considerazione del fatto che, in ogni caso, il provvedimento potrebbe essere comunque essere sottoposto a referendum.
  Appare infatti evidente che le forze politiche che avessero sostenuto la presentazione della proposta di legge popolare potrebbero spingere per non approvare alcun testo e procedere con il referendum.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sisto 1.38, 1.39, 1.40 e 1.41.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), illustrando il suo emendamento 1.43, chiede cosa accadrebbe se il Parlamento non approvasse entro il diciottesimo mese la proposta di legge popolare, domandandosi in particolare se si darebbe luogo al referendum solo sul testo di iniziativa popolare. Ritiene importante porsi tale problema, lasciando comunque al Parlamento il tempo che necessariamente trascorrerà tra la scadenza dei 18 mesi e il momento in cui effettivamente si terrà il referendum.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sisto 1.42, Cecconi 1.43 e Marco Di Maio 1.44, nonché gli emendamenti Sisto 1.45 e 1.46

  Stefano CECCANTI (PD), illustrando il suo emendamento 1.47, il quale prevede di sottoporre alla Corte costituzionale la valutazione circa l'alterazione da parte del testo approvato dal Parlamento dei princìpi fondamentali della proposta d'iniziativa popolare, fa presente che la sua approvazione potrebbe evitare l'automatismo del referendum.

  La Commissione respinge l'emendamento Ceccanti 1.47.

  Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.48, ricorda che il referendum deve riguardare princìpi fondamentali e non norme di dettaglio e che il popolo non può diventare un doppione, addirittura più stimato, del Parlamento sostenendo che gli strumenti di democrazia diretta debbano essere strumenti di esaltazione della democrazia parlamentare e non antagonisti.
  Invita pertanto a riflettere sul fatto che, qualora fosse presentata una proposta di iniziativa popolare molto corposa, sarebbe impossibile che il Parlamento la accettasse senza alcuna modifica al fine di evitare il confronto referendario. Ricorda che i meccanismi costituzionali dovrebbero essere resi più efficienti e non peggiorati ingaggiando una competizione tra il popolo e il Parlamento.
  Evidenzia come l'iniziativa popolare diventerà uno «sport» riservato ai professionisti e non alle persone comuni e che pertanto, con l'approvazione di questo testo, l'esercizio della democrazia sarà sostanzialmente «appaltato». Ricorda che la democrazia rappresentativa con le sue regole rappresenta, in ogni caso, un percorso «certificato», pur con le sue fisiologiche patologie, mentre il meccanismo che si sta per introdurre introduce un circuito del plasma della democrazia senza controllo specie nella fase dell'iniziativa.
  Con l'emendamento 1.48 si intende almeno limitare i danni restringendo la possibilità di ricorrere al referendum solo qualora il Parlamento abbia alterato i princìpi fondamentali contenuti nell'iniziativa popolare. Ricorda inoltre come sia necessario porre un limite al numero di proposte popolari presentabili ma come anche una sola legge potrebbe creare gravi danni.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.48.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, presenta l'emendamento 1.299 (vedi allegato 10), il quale riprende il contenuto della sua proposta di riformulazione dell'articolo Pag. 41aggiuntivo Sisto 1.03, non accolta dal presentatore, e di altre proposte emendative.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti all'emendamento 1.299 della relatrice è fissato alle ore 13 di domani. Avverte quindi che il seguito dell'esame del provvedimento si svilupperà, domani, dalle ore 10 alle ore 19, con un intervallo di circa un'ora dalle ore 13.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 20.40.

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