CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2018
112.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 152

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
Atto n. 55.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, osserva che gli atti normativi in titolo ineriscono a una materia attigua ma non analoga a quella su cui è iniziato l'esame nella seduta di ieri, in ordine al brevetto europeo. Questi provvedimenti dell'Unione europea, infatti, ineriscono al marchio, il quale rientra tra i cosiddetti segni distintivi dell'impresa. Evidenzia che si tratta di una materia che era originariamente disciplinata solo nel codice civile e nella «legge marchi», di cui al regio decreto n. 929 del 1942, e che poi ha subito numerose modifiche, principalmente ad opera del diritto comunitario.
  Ricorda che la ratio del marchio è considerata duplice, da un lato, la tutela dell'imprenditore e, dall'altro, la prevenzione della confusione nei consumatori. Rileva che, per essere registrato, esso deve rivestire le tre qualità della novità, dell'autonoma capacità distintiva, e della liceità, Pag. 153precisando che tali requisiti sono attualmente previsti negli articoli da 12 a 14 del decreto legislativo n. 30 del 2005 che ha sostituito la legge marchi. Sottolinea che la materia si colloca nell'alveo dell'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prescrive l'instaurazione e il funzionamento di un mercato interno nel quale, tra l'altro, la proprietà intellettuale sia protetta in modo uniforme nel territorio dell'Unione. Osserva che, sotto questo aspetto, occorre distinguere 2 profili: per un verso la disciplina europea ha avuto come obiettivo il progressivo avvicinamento delle normative nazionali dei singoli Paesi membri in ordine ai marchi registrati in sede nazionale, precisando che si tratta della materia oggetto della direttiva (UE) 2015/2436; per altro verso, essa ha introdotto il marchio europeo, evidenziando che si tratta della materia oggetto del regolamento (UE) 2015/2424. Rileva, pertanto, che su questo doppio binario si è osservata una progressiva evoluzione, la quale ha assecondato le esigenze che via via la realtà produttiva e commerciale ha manifestato. Segnala che lo schema di decreto legislativo trova il suo fondamento nella delega contenuta nell'articolo 3 della legge di delegazione europea n. 163 del 2017: la scadenza per esercitare la delega è 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Evidenzia che similmente a quanto detto in relazione al brevetto europeo, la fonte del diritto su cui il recepimento avrà impatto più significativo è il menzionato decreto legislativo n. 30 del 2005. Sotto questo aspetto, per quel che concerne in particolare il riavvicinamento della tutela nelle legislazioni nazionali i principali punti di novità sono i seguenti: dovrà essere possibile registrare un marchio di impresa non più necessariamente solo per segni grafici ma anche per altri tipi di segni quali per esempio i suoni; nella casistica delle cause ostative alla registrazione e comunque dei motivi di nullità dei marchi viene introdotto il novero delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. Come è noto, queste ultime sono forme di tutela dell'origine territoriale e della genuinità di un prodotto che si ritengono, pertanto, non suscettibili di essere registrati come marchio di una singola impresa. Quanto ai diritti del titolare del marchio di impresa registrato, ricorda che la direttiva impone agli Stati membri di estendere le sue facoltà di inibitoria verso l'uso del marchio da parte di terzi oltre il settore merceologico di registrazione. In altre parole, perché il titolare del marchio possa reagire all'uso da lui non consentito del marchio non dovrà più dimostrare che esso venga utilizzato da terzi per prodotti o servizi identici o simili ma soltanto che quell'uso procura ai terzi un indebito vantaggio o a lui un pregiudizio ingiusto. Rileva, inoltre, che la direttiva introduce il diritto del titolare di impedire l'uso su imballaggi e anche l'introduzione di prodotti con quel marchio che provengono da paesi terzi.
  Segnala che la direttiva (UE) 2015/2436 disciplina anche gli ambiti dei marchi di garanzia e di certificazione nonché dei marchi collettivi. Si tratta, come noto, non di tradizionali segni distintivi dell'impresa ma di indicazioni che distinguono i prodotti o i servizi o in relazione alla qualità del materiale o del procedimento della loro fabbricazione oppure in relazione alla loro provenienza da imprese che fanno parte di associazioni di categoria. A proposito del marchio di certificazione, sottolinea che la direttiva riprende la definizione del regolamento (UE) 2015/2424. Ricorda, a quest'ultimo riguardo, che lo schema di decreto delegato interviene sull'articolo 24 del decreto legislativo n. 30 del 2005 chiarendo un aspetto inerente alla decadenza del marchio per non uso. Rammenta sul punto che condizione per conservare la titolarità del marchio è quella di farne un uso continuo e comunque non interrotto per un periodo non superiore a 5 anni salvo giustificato motivo. Evidenzia inoltre che lo schema di decreto delegato prevede che, per quel che riguarda i marchi di certificazione o collettivi, il termine quinquennale si intende interrotto per l'uso che ne faccia anche uno solo dei legittimati. Rinviando per ulteriori profili di dettaglio tecnico rinvio Pag. 154alla documentazione predisposta dagli uffici, conclude rimettendosi al contributo che i colleghi commissari vorranno offrire nel corso della discussione.

  Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che le norme in questione andrebbero viste in un quadro integrato con quelle relative al diritto d'autore. Rileva inoltre che quanto previsto in materia di decadenza dal diritto al marchio per non uso rappresenta una importante novità ma ingenera anche profili pericolosi. Ricorda infatti che nel sistema giuridico italiano il termine per la prescrizione dei diritti è decennale e quindi i cinque anni previsti dal testo all'esame possono rappresentare una notevole complicazione. Ritiene quindi che siano necessari approfondimenti istruttori su questa tematica.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, si riserva di fornire i necessari chiarimenti sui rilievi del deputato Pettarin nel corso delle prossime sedute dedicate all'esame del provvedimento in titolo. Fa presente fin d'ora che si riserva di formulare talune osservazioni su quanto la direttiva introduce in materia di armonizzazione della disciplina degli Stati membri per ciò che attiene alla procedura di registrazione del marchio d'impresa e su quanto concerne il ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali.
  Sulla prima questione ricorda che viene lasciata libertà agli Stati membri, pur nel perimetro di talune indicazioni concernenti gli elementi essenziali che devono essere previsti per la domanda di registrazione: in tal senso ritiene che ogni sforzo debba essere compiuto per evitare complicazioni burocratiche alle imprese e per semplificare la procedura e comunque per scongiurare appesantimenti amministrativi. Sulla seconda questione evidenzia la necessità che vengano stabiliti dei tempi rapidi e certi che rendano efficace il ricorso alla giurisdizione.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), chiede alcuni chiarimenti circa l'inclusione del marchio nazionale tra quelli collettivi. Ritiene, infatti, che in caso affermativo dovrebbe essere fatto riferimento anche alle regioni che producono ciò che è oggetto di marchio. Inoltre per quanto riguarda i marchi relativi all'alimentazione crede sia opportuno fare riferimento, per il marchio, al territorio su cui è stata fatta l'ultima trasformazione del prodotto e quindi non solo al territorio formalmente di origine.

  Piero DE LUCA (PD) si chiede se le perplessità espresse dalla relatrice riguardo al rinvio alla competenza degli Stati membri costituisca una critica al provvedimento nel testo presentato dal Governo. Osserva che la relatrice e la maggioranza ha tutti gli strumenti per introdurre eventuali correttivi nel senso auspicato anche attraverso i colleghi della Commissione di merito.

  Cristina ROSSELLO (FI) concorda con quanto osservato dalla relatrice, che, a suo avviso, si è riservata di approfondire le tematiche rilevate dal deputato Pettarin.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, conferma che con il suo intervento si è riservata un approfondimento circa le richiamate facoltà previste dalla direttiva oggetto di recepimento.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.
Atto n. 57.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pag. 155

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Evidenzia che i DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi, adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro: si tratta dunque di una materia che intreccia competenze del ministero del lavoro – per la parte inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro – e dello sviluppo economico – per la parte che riguarda la produzione, il commercio e la valutazione di conformità dei DIP agli standard comuni di adeguatezza funzionale. Ricorda che nella legge di delegazione europea 2016-2017 di cui alla legge n. 163 del 2017, all'articolo 6, erano contenuti i principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa italiana a quel regolamento, il quale abroga la direttiva 89/686/UEE del Consiglio (regolamento DPI). Ricorda che le disposizioni europee hanno demandato al legislatore nazionale l'abrogazione delle disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate alle sopraggiunte esigenze di armonizzazione, per evitare elementi di possibile confusione. Rileva altresì che occorreva altresì individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché per lo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Evidenzia dunque che l'articolo 6 ha lo scopo di adeguare la normativa nazionale al regolamento DPI, adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea. Osserva, preliminarmente, che l'impatto legislativo consiste nell'aggiornamento del decreto legislativo n. 47 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 10 del 1997, che aveva attuato la direttiva 89/686, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento DPI e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale. Rileva che si tratta di temi – per un verso – assai tecnici, dal momento che le procedure di acquisto e verifica di funzionalità dei DPI involgono aspetti molto complessi e l'interventi di diversi attori, quali le imprese, i lavoratori, i produttori, gli organismi di controllo e di verifica; ma – per l'altro – molto importanti, stante che il tema degli infortuni sul lavoro resta (purtroppo) assai attuale, dato anche il numero dei morti che si deve registrare ogni anno. In questa sede, tuttavia, ritiene che prevalga l'aspetto della circolazione dei DPI come beni e – dunque – viene in questione la disciplina generale del regolamento UE 2016/765 e della conseguente decisione 2016/768. Per chiarezza ricorda che l'articolo 1 della decisione n. 768 reca: 1) che i prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la normativa applicabile; 2) che all'atto dell'immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile; 3) che gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili. Ritiene, in conclusione, che l'esame della Commissione intreccia la questione specifica della produzione e la messa in commercio di questi specifici beni (i DPI) e, d'altro canto, il sistema generale dei controlli sulle merci circolanti, previsto dal regolamento e dalla decisione citati per ultimi, tenendo presente che gli organismi di verifica di conformità sono imprese private specializzate, mentre la vigilanza vera e propria spetta a organismi pubblici. Pag. 156Nel rimettersi al dibattito e prima di formulare un parere in una materia che – come giova ripetere – è connotata da aspetti di minuto tecnicismo, ricorda che la disciplina del commercio dei DPI presenta aspetti critici, in particolare per gli utilizzatori, legati al nostro sistema di distribuzione sul mercato, che è molto polverizzato e che non sempre è in grado di trasmettere competenze e informazioni necessarie per una corretta gestione e uso del DPI, precisando che nel nostro Paese la percentuale di piccole e medie imprese che si rivolge alla grande distribuzione o a ferramenta e colorifici è altissima. Negli interventi presso molte aziende è normale rilevare la mancanza di note informative o trovare DPI inadatti ai rischi evidenziati ovvero di presenza di personale che usa DPI salvavita senza addestramento.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Atto n. 58.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, preliminarmente, fa presente che lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 7, della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che ha conferito al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Ricorda che il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008. Rammenta che il citato regolamento europeo (UE) n. 2016/426 dispone il superamento delle carenze evidenziate nell'applicazione della direttiva 2009/142/UE; il necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nella decisione n. 768/2008/UE; la maggiore responsabilizzazione degli operatori economici interessati; la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati. Osserva che la maggior parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/426 saranno direttamente applicabili nell'ordinamento interno dei singoli Stati europei a decorrere dal 21 marzo 2018 e dal 21 aprile 2018, salvo alcuni articoli, in particolare quelli relativi alla nuova disciplina degli organismi notificati, che si applicano dal 21 ottobre 2016. Rileva, quindi, che il legislatore nazionale deve sostanzialmente abrogare espressamente, per evitare elementi di possibile confusione, le disposizioni legislative e regolamentari corrispondenti preesistenti e non adeguate; deve individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008 in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermando espressamente le medesime autorità individuate dalla norma vigente nel Ministero dello sviluppo economico e in parte nel Ministero dell'interno e, infine, deve esercitare l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, Pag. 157tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accreditamento trasparente, che dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Anche per questo aspetto l'opzione del ricorso all'accreditamento, peraltro, è già in corso di esercizio in tal senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti e va solo espressamente confermata nella presente sede legislativa. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici in relazione ai criteri della delega legislativa, rileva che lo schema in esame si compone di cinque articoli. L'articolo 1 specifica che lo schema di decreto in esame reca disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426. L'articolo 2 modifica la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. In particolare, il comma 1 novella gli articoli 1, 3, 4 e 5 e abroga l'articolo 6, al fine di apportare le necessarie modifiche in attuazione della delega ai fini dell'applicazione del regolamento europeo. Segnala che tali novelle, per la descrizione analitica delle quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, sono volte in particolare a chiarire che per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni del medesimo regolamento europeo, lasciando, in diverse parti del testo il riferimento alle regole della buona tecnica per la sicurezza per i soli materiali, installazioni e impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari. Sottolinea che con una novella all'articolo 4 viene inoltre rivisto il meccanismo di vigilanza sugli obblighi derivanti dalla legge. In particolare è demandata al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza generale sull'applicazione della legge n. 1083 del 1971, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. Evidenzia che le novelle all'articolo 5 riguardano le introduce sanzioni amministrative pecuniarie per il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato prodotti difformi dalle norme previste dal regolamento europeo. Osserva che l'articolo 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo del decreto in esame e delle altre disposizioni adottate nel settore da esso disciplinato e che si precisa inoltre che, nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/UE, abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del regolamento stesso. Infine, segnala che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento, fissata nel giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ritiene che sia necessario un approfondimento istruttorio circa il rapporto dei soggetti periferici per l'attività di controllo di conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi con l'organismo unico nazionale di accreditamento in considerazione che i predetti compiti sono affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento e che sembra più rispondente a criteri di flessibilità ed efficacia che siano coinvolti centri territoriali e locali piuttosto che centralizzati.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, si riserva di fornire i necessari chiarimenti sui rilievi della deputata Rossini nella prossima seduta.

  Cristina ROSSELLO (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, intende portare Pag. 158all'attenzione della Commissione quanto avvenuto ieri sera a Strasburgo, scossa da un attentato terroristico che ha visto coinvolti i luoghi ove lavora il Parlamento europeo. In tal senso invita la Commissione ad esprimere la dovuta solidarietà al Parlamento europeo nel suo complesso, ai suoi membri e ai suoi dipendenti.

  Sergio BATTELLI, presidente, condividendo l'invito della deputata Rossello, concorde la Commissione, assicura che si adopererà, nelle forme consentite e opportune, affinché al Parlamento europeo e ai suoi appartenenti giunga il senso della sincera e ferma solidarietà della XIV Commissione.
  Nessun altro chiedendo d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 11.05.