CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2018
111.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 dicembre 2018. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
C. 1005 Meloni e C. 1160, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Edoardo ZIELLO (Lega), relatore per la XII Commissione, anche a nome della relatrice per la II Commissione, deputata Barbuto, fa presente che le Commissioni Giustizia e Affari sociali sono chiamate ad esaminare nella seduta odierna le abbinate proposte di legge C. 1005 Meloni e C. 1160, approvata dal Senato, recanti istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
  Prima di procedere alla disamina del provvedimento, reputa opportuno dare conto, seppure sinteticamente, dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta. La cooperativa agricola «Il Forteto», comunità di recupero per minori disagiati, sita nel comune di Barberino sul Mugello, è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta: ad una prima condanna nel 1985 (per maltrattamenti aggravati e atti di libidine) dei co-fondatori, Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi, è seguita nel 2015 un'ulteriore condanna (in primo grado) del signor Fiesoli a diciassette anni di reclusione, poi ridotti a 15 anni e 10 mesi in appello, in relazione alla quale è intervenuta anche la Cassazione nel 2017 (nella relazione illustrativa si precisa che la Corte di Cassazione, 3o sezione, sentenza n. 3346 del 22 dicembre 2017, ha reso definitiva la condanna del signor Fiesoli e, pur avendo Pag. 4dichiarato alcuni reati estinti per prescrizione, ha confermato le relative statuizioni civili). Successivamente alla sentenza del 2017 la vicenda giudiziaria ha avuto ulteriori sviluppi (non richiamati nella relazione illustrativa). In relazione all'ordine di esecuzione della pena, emesso, nel dicembre dello stesso anno, dalla Procura generale (della Corte d'appello di Firenze), il signor Fiesoli ha proposto richiesta di annullamento alla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione. La Corte fiorentina, nel gennaio del 2018, ha rigettato tale richiesta con ordinanza. Infine tale decisione, impugnata in Cassazione, è stata annullata senza rinvio dalla Suprema Corte, lo scorso 6 luglio, con conseguente annullamento dell'ordine di esecuzione emesso dalla procura nel 2017 (Cassazione, I sezione penale, sentenza 6 luglio 2018, n. 30780).
  Rileva che, nonostante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997 Rodolfo Fiesoli risultava ancora a capo della comunità e, come si precisa nella relazione di accompagnamento della proposta di legge, il tribunale dei minorenni avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura (almeno 60 fino al 2009). Inoltre, proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal Tribunale alla comunità, l'Italia è stata condannata, nel luglio 2000, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – adita dalle madri alle quali i minori erano stati tolti – a pagare una multa di circa 150 milioni di lire come risarcimento dei danni morali.
  Ritiene necessario segnalare, infine, che la situazione della cooperativa è stata già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione Toscana, attraverso l'istituzione di due Commissioni di inchiesta (la prima, istituita nel 2012, ha depositato la propria relazione finale nel gennaio 2013 e la seconda, istituita nel 2015, ha concluso i propri lavori nel giugno 2016) e, dall'altro, da parte del Ministero dello sviluppo economico che, chiamato a valutare i profili amministrativo-gestionali della cooperativa agricola, nell'agosto 2013 ne ha chiesto il commissariamento (richiesta successivamente respinta dall'assemblea della cooperativa stessa).
  Precisa quindi che, pur avendo le proposte di legge all'esame delle Commissioni riunite medesimi oggetto e finalità, nella relazione, predisposta insieme alla deputata Barbuto, darà conto della proposta C. 1160, approvata dal Senato, in quanto di contenuto più ampio, rilevando le eventuali differenze rispetto all'abbinata C. 1005.
  La proposta di legge C. 1160 istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi presso la comunità «Il Forteto» con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura (articolo 1). I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 2. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo: all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità; alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisionali in favore delle vittime.
  Tale verifica non è prevista tra i compiti della Commissione previsti dall'A.C. 1005; quest'ultima – diversamente dalla proposta approvata dal Senato – prevede invece di verificare la situazione del Forteto con specifico riguardo ai rapporti tra Pag. 5i soci, alla condizione dei lavoratori ivi impiegati e alle relazioni con le istituzioni territoriali di riferimento (articolo 1, comma 2, lettera b)).
  Secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, al fine di evitare che si ripropongano simili casi nonché fenomeni di inadempimento dei princìpi di tutela delle vittime, la Commissione avrà il compito di formulare proposte in ordine: all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.
  Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, la Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento). Il comma 2 prevede che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta. Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza (comma 3). La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio Ufficio di Presidenza, composto da presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi 4 e 5.
  La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza (articolo 4).
  Il comma 1 dell'articolo 5 dispone che l'organo procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziari e che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, svolge audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, con applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale. Ai sensi del comma 2, per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, che reca la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Il medesimo comma 2 prevede che per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti.
  Segnala che la proposta C. 1005 non prevede disposizioni in materia di testimonianze davanti alla Commissione. Inoltre, in relazione ai limiti dei poteri della Commissione, la sola proposta C. 1005 stabilisce (articolo 3, comma 2) l'impossibilità di adottare provvedimenti limitativi della libertà e segretezza della corrispondenza e di altre forme di comunicazione precisando, altresì, che riguardo alla libertà personale, può ordinare il solo accompagnamento coattivo (articolo 133 del codice di procedura penale).
  L'articolo 5 della proposta di legge C. 1060 prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche se coperti dal segreto (articolo 329 del codice di procedura penale), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza per tutti gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (commi 3 e 6); custoditi, prodotti o comunque acquisiti da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione in materia attinente alle finalità della inchiesta (comma 5) (tale previsione non è contenuta nella proposta C. 1005); relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).
  Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di Pag. 6consegna degli atti è sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Nell'espletamento di tali attività la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie (comma 9).
  Osserva che l'articolo 5 (comma 3) disciplina altresì l'ipotesi (non prevista dall'A.C. 1005) in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.
  È sempre opponibile (comma 7) il segreto tra difensore e parte processuale. Spetta infine alla Commissione (comma 6) stabilire quali atti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione può essere, motivatamente, opposto all'autorità giudiziaria (comma 4).
  Viene previsto dall'articolo 6, come di consueto, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (ai sensi dell'articolo 326 del codice penale), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti. Con riferimento all'organizzazione interna, l'articolo 7 stabilisce poi la pubblicità delle sedute (comma 1).
  Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, segnala che è fissato un limite di spesa pari a 50.000 euro annui. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 2). La Commissione è chiamata a completare i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione e a presentare, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la relazione conclusiva della sua attività di indagine (articolo 8).
  L'articolo 9 dispone, infine, in merito all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Giovanni DONZELLI (FdI), nel ricordare che il suo gruppo ha presentato una delle due proposte di legge in esame, segnala che tale proposta contiene alcuni elementi che rappresenterebbero un'utile integrazione del testo licenziato dal Senato. Al riguardo, richiama l'esigenza di chiarire i rapporti tra i soci della cooperativa «Il Forteto», anche ai fini di un eventuale commissariamento.
  Sottolinea, tuttavia, come tali eventuali integrazioni non debbano far venir meno l'obiettivo primario di istituire in tempi molto rapidi la Commissione parlamentare d'inchiesta, in modo che essa possa avviare i propri lavori.
  Segnala, inoltre, che il collega Mugnai ha presentato una proposta di legge – C. 390 – che, pur non richiamando espressamente nel titolo la comunità «Il Forteto», verte su materia analoga. Al riguardo, ricorda l'esperienza svolta insieme al deputato Mugnai sui temi in oggetto presso il Consiglio regionale della Toscana.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che non si è proceduto all'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 390, presentata dal deputato Mugnai, avendo quest'ultima un contenuto più ampio di quello delle due proposte di legge attualmente all'esame delle Commissioni riunite. Fa presente, quindi, che le Commissioni potranno deliberare in merito a tale richiesta di abbinamento.

  Stefano MUGNAI (FI) chiede che si proceda all'abbinamento della proposta di legge C. 390, da lui presentata, ribadendo al contempo l'esigenza di istituire quanto prima la Commissione d'inchiesta. Riterrebbe grave qualunque ritardo ulteriore, Pag. 7ricordando al riguardo le iniziative presentate nella passata legislatura, che non hanno avuto esito. Ricorda ai colleghi che il tema oggetto dell'indagine investe un periodo temporale di oltre quarant'anni e che numerosi minori sono stati affidati alla comunità in questione da parte di soggetti istituzionali nonostante il fatto che essa non avesse la natura giuridica per svolgere tale compito. In conclusione, segnala che coloro che saranno chiamati a far parte della Commissione saranno costretti a confrontarsi con episodi che suscitano un grande impatto emotivo.

  Rosa MENGA (M5S), in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, chiede alla Presidenza di poter procedere alla votazione sulla proposta di abbinamento nella seduta prevista per domani, in modo da consentire a tutti i deputati di valutare il testo della proposta di legge di cui si richiede tale abbinamento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, non essendovi obiezioni, ritiene che la proposta avanzata dalla deputata Menga possa essere accolta. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.30.