CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2018
107.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 131

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

  La seduta comincia alle 16.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2018)390.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di regolamento in oggetto.

  Mario LOLINI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che lo scorso 27 novembre 2018 la Commissione, congiuntamente alla XIV Commissione e alle omologhe Commissioni del Senato, ha svolto l'audizione, in videoconferenza, di membri italiani della Commissione per la Pesca del Parlamento europeo sulla politica europea della pesca.
  Nel passare all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, osserva preliminarmente che la proposta di regolamento in esame (COM(2018)390) ha lo scopo di istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Fa presente, quindi, che l'obiettivo del Fondo è dirigere, in modo mirato, i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la Politica comune Pag. 132della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
  Segnala che la proposta di regolamento della Commissione consta complessivamente di 56 articoli suddivisi in 5 titoli.
  Il Titolo I, riguarda il quadro generale della proposta.
  Il capo I (artt. 1-4) contiene le disposizioni generali e riguarda: l'oggetto della proposta, il suo ambito di applicazione, le definizioni e le priorità.
  Osserva, in particolare, che secondo la Commissione europea, la proposta contribuisce all'attuazione della Politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima attraverso il perseguimento di quattro priorità (articolo 4): promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.
  Ricorda che la PCP mira a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY); essa deve garantire, inoltre, che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo e che le attività di pesca e di acquacoltura non siano causa di degrado dell'ambiente marino.
  Segnala che il sostegno da parte del FEAMP comprenderà investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.
  Rileva che, rispetto al precedente Fondo 2014-2020, il sostegno finanziario FEAMP 2021-2027 si pone, dunque, i seguenti obiettivi: un quadro normativo più semplice che consenta di ridurre la complessità giuridica; una maggiore semplificazione a tutti i livelli (a livello sia dell'Unione sia nazionale) per quanto riguarda l'attuazione del FEAMP; il miglioramento del collegamento tra finanziamenti e obiettivi strategici. Inoltre, la Commissione ritiene necessario adottare un approccio più strategico per rendere più competitiva l'acquacoltura, aumentare la produzione e tenere in maggiore considerazione le sfide specifiche cui deve far fronte la piccola pesca costiera.
  Il capo II (artt. 5-8) contiene norme relative al quadro finanziario.
  Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, la Commissione prevede di mantenere la distinzione delle risorse tra gestione concorrente e gestione diretta già prevista per il 2014-2020. In tale contesto, si propone di assegnare un importo di 5.311.000.000 euro alla gestione concorrente (86,5 per cento) e un importo di 829.000.000 euro alla gestione diretta della Commissione (13,5 per cento).
  Nella ripartizione attuale la suddivisione percentuale tra le due voci è pari, rispettivamente, all'89 per cento per la gestione concorrente e all'11 per cento per quella diretta da parte della Commissione.
  Alla luce di tale previsione, all'Italia dovrebbe spettare un importo pari a circa 518 milioni rispetto ai 537 milioni della programmazione precedente, con una flessione di circa il 3,5 per cento.
  Nel complesso, la dotazione finanziaria prevista complessiva è di 6.140.000.000 euro rispetto ai 6.400.000.000 euro (con una flessione di circa il 4 per cento rispetto alla programmazione in corso) del FEAMP 2014-2020. Per quanto riguarda la gestione concorrente, per garantire stabilità, la Commissione prevede che le dotazioni nazionali siano definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020.
  Il capo III (artt. 9 e 10) riguarda la programmazione del sostegno del FEAMP in regime di gestione concorrente e in regime di gestione diretta e indiretta.Pag. 133
  Il Titolo II disciplina in modo specifico il sostegno del FEAMP in regime di gestione concorrente.
  Il capo I (artt. 11-13) contiene i principi generali del sostegno: gli aiuti di Stato; l'ammissibilità delle domande; le operazioni non ammissibili.
  Rileva, a tal proposito, che per la Commissione è necessario stabilire un elenco di operazioni non ammissibili al sostegno del FEAMP allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca. In particolare, non sono ammissibili le operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci. Inoltre, per la Commissione gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta peschereccia (arresto definitivo delle attività di pesca, arresto straordinario delle attività di pesca, acquisto di imbarcazioni, sostituzione del motore) saranno rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.
  I capi II-V (artt. 14-29) riguardano il sostegno del FEAMP, in regime di gestione concorrente, nell'ambito delle quattro priorità succitate (o obiettivi strategici).
  In particolare, il capo II (artt. 14-22) riguarda il primo obiettivo, la promozione della pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine, e si suddivide in tre sezioni.
  Nella sezione 1 vengono stabilite le condizioni generali (ambito di applicazione del sostegno); nella sezione 2 la Commissione stabilisce norme relative alla piccola pesca costiera, prevedendo che gli Stati membri elaborino, nell'ambito del loro programma, un piano d'azione per la piccola pesca costiera redditizia e sostenibile, e investimenti a favore dei piccoli pescherecci costieri; infine, nella sezione 3 si stabiliscono i settori specifici di sostegno del FEAMP.
  Osserva che i settori specifici di sostegno del FEAMP sono: il sostegno alle operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce; il versamento di un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca, con riferimento al quale si prevede che l'aiuto venga concesso ai pescherecci che abbiano esercitato attività di pesca in mare per almeno 120 giorni in ciascuno degli ultimi tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; il versamento di un indennizzo per l'arresto straordinario delle attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione (quali piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), a misure di emergenza (quali la chiusura di un'attività di pesca), all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale. La Commissione prevede che l'aiuto sarà concesso soltanto in caso di ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del 30 per cento del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di tempo. Tale sostegno è concesso ai pescherecci che abbiano esercitato attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda.
  Si sofferma poi sugli altri settori specifici di sostegno del FEAMP che sono: il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca; il sostegno alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca; l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti di pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche; il sostegno alle azioni per la tutela Pag. 134ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, ivi compresi quelli delle acque interne.
  Il capo III (artt. 23-25) riguarda la seconda priorità, che è quella di contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili.
  Il capo IV (artt. 26 e 27) concerne la terza priorità, vale a dire consentire la crescita di una blue economy sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; in particolare, il FEAMP può sostenere lo sviluppo sostenibile di economie e comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la raccolta, la gestione e l'uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino.
  Il capo V (artt. 28 e 29) riguarda la quarta priorità: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile attraverso la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera.
  Il capo VI (artt. 30-38) reca norme sulla modalità di attuazione del sostegno FEAMP in regime di gestione concorrente.
  Il Titolo III (articolo 39-51) disciplina in modo specifico il sostegno del FEAMP in regime di gestione diretta e indiretta, al fine di attuare le quattro priorità.
  I Titoli IV (artt. 52 e 53) e V (artt. 54-56) contengono, rispettivamente, disposizioni procedurali (esercizio della delega e procedura di comitato) e disposizioni finali (entrata in vigore del regolamento e relativa data di applicazione dal 1o gennaio 2021.
  Segnala, infine, che il Governo, nella relazione presentata il 6 luglio 2018 ai sensi della legge n. 234 del 2012, ritiene che la proposta dovrebbe essere oggetto di modifiche nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee.
  Il Governo propone alcune possibili modifiche riguardanti ambiti specifici della proposta di regolamento. In particolare, con riferimento alle risorse da destinare agli Stati membri, il Governo prende atto della nuova ripartizione tra gestione concorrente e diretta, proposta dalla Commissione, e rileva l'opportunità di puntare ad un incremento della percentuale delle risorse da destinare agli Stati membri.
  Con riferimento alla blue economy, il Governo riterrebbe preferibile che le somme destinate agli interventi legati alla blue economy venissero gestite direttamente dai singoli Stati e non dalla Commissione, secondo il principio di sussidiarietà e di regionalizzazione previsto dalla PCP.
  In relazione alla semplificazione, il Governo, pur condividendo l'approccio verso una maggiore semplificazione e flessibilità del regolamento, auspica il mantenimento degli assetti programmatici e gestionali FEAMP 2014-2020 in un'ottica di continuità.
  Con riguardo, infine, agli aiuti alla flotta, il Governo, pur accogliendo con soddisfazione la previsione di attuazione delle misure di arresto definitivo e di arresto temporaneo anche nel dispositivo del nuovo fondo, rileva che i requisiti di ammissibilità per l'accesso ai relativi contributi siano da considerarsi troppo stringenti. Ritiene dunque che tali requisiti dovrebbero mantenersi in linea con quelli previsti nell'attuale programmazione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

  La seduta comincia alle 16.20.

Decreto-legge 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 135

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario LOLINI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Fa presente che la Commissione finanze intende votare il mandato al relatore nella seduta di martedì prossimo e che, quindi, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza domani mattina prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

  Antonio LOMBARDO (M5S), relatore, osserva che il provvedimento, che, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si compone di 64 articoli, reca un complesso di disposizioni che riguardano la materia fiscale e finanziaria, alcune delle quali destinate esclusivamente al comparto agricolo, mentre altre, in materia di pacificazione fiscale e di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, sono suscettibili di produrre effetti anche sulle aziende del settore agricolo.
  Con riferimento alle disposizioni di diretto interesse per il settore agricolo, segnala l'articolo 25-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali.
  Rileva, in particolare, che la disposizione prevede che il Tavolo sia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o da un suo delegato) e sia formato da un numero di componenti non superiore a 15.
  La definizione dell'organizzazione e del funzionamento del Tavolo e di eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità è demandata ad uno specifico decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (commi 1 e 2).
  Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio (comma 3).
  Il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria, costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 4).
  La partecipazione ai lavori del Tavolo dà diritto esclusivamente a rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno (comma 5).
  Infine (comma 6), gli oneri relativi al funzionamento del Tavolo sono posti a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.
  Fa presente poi che l'articolo 25-quinquies introdotto al Senato, inserisce un comma 4-bis nell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012 (L. 135/2012), intervenendo sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali – ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, co. 1, decreto-legge 74/2012 (L. 122/2012).
  Alla stessa data di erogazione, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.
  Le somme depositate sui predetti conti vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni interessate e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Pag. 136
  Le somme non utilizzate entro la predetta data di scadenza ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla suddetta convenzione con l'ABI, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.
  Venendo alle disposizioni suscettibili di produrre effetti anche sulle aziende del settore agricolo, segnala l'articolo 1, che consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione – PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. In particolare, la disposizione consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte disposizioni specifiche in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima.
  L'articolo 2 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate, senza che siano dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.
  L'articolo 2, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.
  L'articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).
  L'articolo 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  L'articolo 5 estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
  L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia del in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15 percento del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
  Il nuovo articolo 9, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.
  L'articolo 10 prevede norme per la liquidazione periodica delle fatture elettroniche.Pag. 137
  L'articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1o luglio 2019, 1'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni.
  L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.
  L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti, che disciplina la registrazione degli acquisti. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.
  L'articolo 14 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
  L'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.
  L'articolo 16 modifica in parte la disciplina del processo tributario, al fine di estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità e rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.
  Sempre per le possibili ricadute sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare, richiama poi l'articolo 22, che assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge di stabilità 2014. La rimanente quota, pari a 435 milioni è coperta ai sensi dell'articolo 26.
  Infine, l'articolo 24-quater, introdotto al Senato, istituisce un Fondo con una dotazione iniziale prevista di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018. Il fondo, da ripartire tra gli enti destinatari con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle provincie autonome, in particolare, per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico.

  Mario LOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 16.45.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
T.U. 290-410-1314-1386.
(Seguito dell'esame e conclusione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre scorso.

  Mario LOLINI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 29 novembre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Al riguardo, fa presente che le Commissioni Giustizia, Finanze, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Lavoro e Affari sociali hanno espresso parere favorevole, mentre le Commissioni Affari Costituzionali e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole con osservazione. Comunica poi che la Commissione Bilancio esprimerà il parere di competenza direttamente per l'Assemblea.
  Ricorda, inoltre, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, con inizio della discussione generale il 10 dicembre prossimo.
  Avverte, quindi, che il relatore ha presentato un emendamento volto a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

  Pasquale MAGLIONE (M5S), relatore, spiega dapprima le motivazioni per le quali non ha ritenuto di recepire l'osservazione della Commissione Affari costituzionali, che chiede che il Piano triennale d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 6, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni. Segnala, infatti, che, in base all'articolo 4, comma 4, il Tavolo tecnico, nel quale siedono tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha, tra l'altro, il compito di: «delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 6, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica». Rileva, pertanto, che un coinvolgimento delle regioni nella definizione dei contenuti del Piano è quindi già assicurato.
  Fa quindi presente di aver predisposto l'emendamento 5.50 volto a recepire l'osservazione con la quale la Commissione Politiche dell'Unione europea chiede alla Commissione di specificare la natura facoltativa e non obbligatoria del marchio. A tal fine, l'emendamento da lui proposto modifica il comma 2, primo periodo, dell'articolo 5, aggiungendo infine le seguenti parole: «e può essere richiesto su base volontaria» (vedi allegato).

  Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.50 del Relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 5.50 del relatore (vedi allegato).

  Susanna CENNI (PD) intervenendo per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, preannuncia il voto favorevole del gruppo partito democratico e ringrazia il relatore per il lavoro svolto che ha consentito di giungere alla definizione di un testo condiviso.

  Federico FORNARO (LeU) si associa ai ringraziamenti al relatore, preannuncia il suo voto favorevole ed auspica che il metodo di lavoro seguito nell'esame del provvedimento possa diventare la norma.

  Pasquale MAGLIONE (M5S), relatore, nel ringraziare a sua volta i commissari per lo spirito collaborativo che ha animato i lavori della Commissione, auspica che l'esame del provvedimento in Assemblea possa svolgersi celermente e in un clima costruttivo.

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  La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Mario LOLINI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 17.

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