CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 novembre 2018
101.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.05.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.
Nuovo testo C. 712 Molinari.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, osserva che la proposta di legge 712 Molinari e altri è volta ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 4 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016: essa esonera dall'applicazione di tutto l'articolo 4 del testo unico le società che hanno come oggetto sociale prevalente la produzione e il commercio del latte e, in generale, dei prodotti latteo-caseari. In premessa, ricorda che da molti decenni è vivo in Italia e in Europa il dibattito circa l'effettiva concorrenza esistente negli ambiti in cui soggetti pubblici sono attori del mercato. Rileva, in estrema sintesi, che da Pag. 134un lato, si afferma che la presenza di soggetti pubblici sul mercato dei beni e dei servizi falsa la concorrenza e tende a snaturare il ruolo stesso dell'ente pubblico, il quale dovrebbe limitarsi tutt'al più alla gestione dei servizi pubblici in senso proprio; mentre dall'altro, si argomenta che le partecipazioni che si risolvono nell'esercizio indiretto da parte degli enti pubblici della produzione di beni e servizi fa parte di una tradizione storica di messa a beneficio della collettività dei profitti che il mercato è in grado di realizzare, di temperamento e di raffreddamento delle dinamiche di prezzo e più in generale di sostegno ai bisogni dello sviluppo locale. Ricorda che, nella più specifica realtà delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, la mediazione tra queste divergenti impostazioni si è avuta dapprima con la legge finanziaria per il 2008 e poi con l'articolo 18 della c.d. legge Madia, di delegazione per la riforma delle società partecipate, cui è seguito il decreto legislativo n. 175 del 2016. Evidenzia che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 stabilisce in via generale – al comma 1 – che «le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società». Segnala altresì che questo principio doveva essere temperato con alcune mirate deroghe. Sottolinea, tuttavia, che già l'articolo 4 – ai commi successivi – prevede talune deroghe legate alla tipologia di società o alle finalità perseguite e che accanto a queste deroghe per categoria si aggiunge la possibilità di deroghe specifiche e motivate, caso per caso, con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, da concedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Rimarca quindi che la proposta di legge in esame muove proprio dal caso della deroga concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2017 alla centrale del latte di Brescia per estendere l'esonero dall'applicazione dell'articolo 4 a tutto il settore latteo-caseario. Ricorda che l'Assemblea ha deliberato l'urgenza del provvedimento nella seduta del 2 ottobre 2018 e che, nella sede referente, si sono svolte le audizioni della Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, della Coldiretti e della Corte dei conti. Le organizzazioni degli agricoltori si sono mostrate favorevolmente orientate. Osserva che, per quel che concerne più specificamente i profili di competenza della Commissione, non appaiono sussistere elementi di contrasto con le regole europee. In particolare, considerando l'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si nota che le finalità della politica agricola comune sono, tra gli altri: incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Osserva quindi che consentire alle centrali del latte sparse in Italia di pertenere alle amministrazioni pubbliche territoriali non sembra in contrasto con queste finalità, parendo anzi che l'attuale proposta di legge possa essere letta come un sostegno attivo a tali finalità e che né appare che da sola la modifica legislativa proposta possa considerarsi deteriore per la concorrenza, sia perché – come accennato – lo stesso panorama del testo unico sulle partecipate non può dirsi frutto di un disegno organico e coerente rispetto al quale misurare un singolo provvedimento; sia perché, di per sé, la sussistenza di una partecipazione pubblica non può definirsi un fattore distorsivo della concorrenza né un aiuto di stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

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  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) dichiarandosi sostanzialmente d'accordo in materia con quanto riferito dal relatore, segnala che nel suo lavoro di approfondimento sul testo all'esame la Commissione può giovarsi delle risultanze della recente relazione sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza al settore agricolo, presentata dalla Commissione europea a Bruxelles, alla presenza della Commissaria per la concorrenza, Margrethe Vestager, e del Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, lo scorso 26 ottobre 2018, nonché del quadro normativo definito con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede deroghe mirate per taluni settori e prodotti.

  Piero DE LUCA (PD) chiede quale sia l'obiettivo finale che intende raggiungere il testo all'esame e quale utilità esso apporti al Paese considerando che il provvedimento di fatto cambia l'asse portante dell'attuale sistema relativo alle aziende partecipate dalla proprietà pubblica.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, osserva che il gruppo Lega considera da sempre un valore che si favorisca la costituzione di forti rapporti con la cosa pubblica per quelle realtà produttive che abbiano uno specifico significato con il territorio di appartenenza e, in tal senso, ritiene che la partecipazione pubblica possa consentire una maggiore stabilità alla medesima realtà produttiva e quindi al benessere delle comunità e dei territori interessati.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), si chiede quale sia l'impatto del provvedimento con il quadro normativo europeo e quali siano le relative norme unionali di riferimento, considerate le vicende in materia di concorrenza che hanno coinvolto il nostro Paese anche in un recente passato. Pur dichiarandosi, comunque, favorevole a fornire sostegno al tessuto produttivo delle piccole e medie imprese italiane, ricorda, tuttavia, che in Europa è presente, piuttosto, l'idea che la mano pubblica sia da tenere il più possibile fuori dalla produzione di beni e servizi e ricorrervi solo quando strettamente necessario.

  Guido Germano PETTARIN (FI) con riferimento alle osservazioni della deputata Rossini, segnala che le norme cui ha fatto riferimento il relatore illustrando il testo all'esame son quelle descrivono il corretto ambito di competenza.

  Piero DE LUCA (PD) ricorda che attualmente il settore relativo al testo all'esame è stato di recente liberalizzato. Rimarca che prima della liberalizzazione praticamente tutti i comuni che volevano potevano avere o partecipare a – ed avevano o vi partecipavano –, una propria centrale del latte ma che l'intervento legislativo ha di fatto obbligato i proprietari pubblici a vendere per non violare la norma che stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Sottolinea che gli enti pubblici possono essere proprietari di aziende ma ponendosi in concorrenza con le società e gli operatori economici privati. Segnala, peraltro, che vi sono delicati aspetti connessi alla governance, e si chiede se questi siano stati debitamente esaminati e valutati. Conclude stigmatizzando l'adozione di norme che vìolino la normativa sulla concorrenza, che è uno dei principi cardine dell'Unione europea.

  Guido Germano PETTARIN (FI) rileva che la normativa cui si inserisce quanto recato dal testo all'esame si occupa di molti altri settori di intervento e interesse anche pubblico, come ad esempio quello idrico.

  Cristina ROSSELLO (FI) rileva che mentre vi sono stati alcuni comuni italiani che sono stati «virtuosi», operando nel senso indicato dalle disposizioni e sfruttando l'occasione che queste ultime fornivano, altri comuni non sono stati così Pag. 136lungimiranti perdendo così l'occasione di essere di servizio alla società.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, sottolineando che la norma all'esame si colloca comunque entro il perimetro normativo europeo delineato dai Trattati, ricorda che essa concerne interviene sui limiti posti dalla richiamata normativa nazionale relativamente alla partecipazione di enti pubblici a società.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 28 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE.
COM(2018)703.
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
COM(2018)490.
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2018)491.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione europea ha presentato il 23 ottobre scorso un pacchetto di atti non legislativi composto dalla comunicazione intitolata «I principi di sussidiarietà e proporzionalità: rafforzare il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE» (COM(2018)703) e dalle relazioni per l'anno 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2018)490) e sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2018) 491). Segnala che, mentre con la comunicazione, la Commissione intende dare un seguito alle raccomandazioni della Task force sulla sussidiarietà e proporzionalità avanzando nuove proposte e iniziative volte a migliorare e rafforzare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, le altre due relazioni, che hanno cadenza annuale, hanno carattere ricognitivo delle attività condotte nel 2017 in merito all'attuazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ed ai rapporti tra la Commissione europea ed i Parlamenti nazionali. Ricorda che – sulla base di una proposta del Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, formulata nel discorso sullo stato dell'Unione 2017 pronunciato al Parlamento europeo il 13 settembre 2017 – il 18 gennaio 2018 la Commissione europea ha istituito una Task force con il mandato di presentare raccomandazioni relative: ad una migliore applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; all'individuazione di settori la cui competenza potrebbe essere delegata nuovamente o ritornare in via definitiva agli Stati membri; a nuove modalità per coinvolgere meglio le autorità regionali e locali nella definizione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea. Evidenzia che la Task force, presieduta dal Vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans e composta da tre membri del Comitato delle regioni – e tre rappresentanti dei Parlamenti nazionali (di Estonia, Bulgaria e Austria, rispettivamente i paesi che hanno esercitano la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea il secondo semestre del Pag. 1372017 e la esercitano il primo e secondo semestre del 2018) ha presentato il 10 luglio 2018 il suo rapporto finale contenente 9 raccomandazioni, per le quali rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici. Sottolinea che la Commissione europea, accogliendo le raccomandazioni della Task force sulla sussidiarietà e proporzionalità propone nella comunicazione del 23 ottobre una serie di iniziative divise per aree di intervento, di cui segnala le più rilevanti: promuovere un'interpretazione comune della sussidiarietà e proporzionalità, integrando la griglia di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità proposta dalla Task force negli orientamenti per legiferare meglio e utilizzando la stessa per presentare le sue conclusioni nelle valutazioni d'impatto, nelle valutazioni e relazioni ed utilizzare la griglia come orientamento nelle comunicazioni con i Parlamenti nazionali; rafforzare il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali: dando maggiore visibilità alle osservazioni contenute nei pareri motivati dei Parlamenti nazionali, fornendo, se del caso, risposte aggregate che vengano incontro alle riserve da loro sollevate. La Commissione intenderebbe, in particolare, preparare una risposta aggregata nei casi in cui un numero significativo di Parlamenti nazionali abbia sollevato interrogativi dello stesso tenore, anche nei casi in cui non sia stata raggiunta la soglia del «cartellino giallo»; continuando a escludere il mese di agosto dal computo del periodo di 8 settimane di cui dispongono i Parlamenti nazionali per inviare i pareri motivati e valutando con il Parlamento europeo e il Consiglio la possibilità di escludere da tale computo anche il periodo di Natale/Capodanno, come ripetutamente chiesto dai parlamenti nazionali. Segnala, in proposito, che, in occasione della LX Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione europea (COSAC), che si è svolta a Vienna il 18 e 19 novembre 2018, è stato adottato un contributo, anche accogliendo gli emendamenti della delegazione italiana, nel quale si invita a sviluppare una discussione – tenuto conto che alcune modifiche alla attuale procedura potrebbero essere conseguite senza una modifica dei Trattati – sulla possibilità di: estendere il periodo di esame di 8 settimane, a disposizione dei Parlamenti nazionali per esercitare il controllo di sussidiarietà, escludendo i periodi di chiusura dei Parlamenti; esplorare la possibilità di introdurre un nuovo termine di 12 settimane; e valutare la possibilità che i Parlamenti possano, oltre che in riferimento alla corretta applicazione del principio di sussidiarietà, esprimere pareri motivati sulla proporzionalità e sulla base giuridica di una proposta legislativa. Evidenzia inoltre che la Commissione propone di promuovere una maggiore partecipazione degli enti locali e regionali, in particolare modificando: gli orientamenti per legiferare meglio allo scopo di sottolineare l'importanza di cogliere i punti di vista e l'esperienza degli enti locali e regionali; rivedendo i questionari per le consultazioni pubbliche per includervi aspetti di interesse per gli enti locali e regionali e per le assemblee regionali. Passando al contenuto delle relazioni 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, osserva che la relazione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità dà conto dell'applicazione di tali principi nel 2017 e delle proposte che sono state più particolarmente oggetto di pareri motivati da parte di Parlamenti nazionali. Evidenzia, in particolare, che la Commissione indica che nel 2017 sono proseguite le iniziative nell'ambito dell'Agenda legiferare meglio con le quali la Commissione europea intende garantire che: il processo decisionale sia aperto e trasparente; i cittadini e le parti interessate possano contribuire all'elaborazione e all'esecuzione delle politiche e dei processi decisionali; le azioni dell'Unione europea si basino su prove concrete e tengano conto dei relativi impatti; gli oneri normativi per le imprese, i cittadini e le pubbliche amministrazioni siano ridotti al minimo. Segnala che nella relazione, la Commissione dà poi conto del seguito dato ai pareri Pag. 138motivati ricevuti dai Parlamenti nazionali. In particolare, la Commissione nel 2017 ha ricevuto i 52 pareri motivati sul principio di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali. La Commissione europea rileva che si tratta del 20 per cento in meno rispetto ai 65 pareri motivati ricevuti nel 2016, dato che corrisponde a un minor numero complessivo di pareri ricevuto nel 2017 (576, rispetto ai 613 del 2016). Anche la percentuale di pareri motivati rispetto al numero complessivo di pareri ricevuti è diminuita, dal 10,5 per cento del 2016 al 9 per cento del 2017. Evidenzia che dei 52 pareri motivati dei Parlamenti nazionali, 24 si sono concentrati su quattro proposte della Commissione e che la Commissione rileva come nel 2017, nell'ambito della procedura di controllo di sussidiarietà, non sia stata fatta scattare nessuna nuova procedura del «cartellino giallo», con l'adozione cioè di un numero di pareri motivati pari ad almeno un terzo dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, né tantomeno di cartellino arancione, con l'adozione di un numero di pareri motivati pari ad almeno la maggioranza dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali. Osserva che la diminuzione del numero complessivo di pareri motivati formulati nel 2017 è coincisa con l'analoga diminuzione del numero di pareri motivati per ciascuna Camera: nel 2017 hanno formulato pareri motivati 19 camere su 41 (rispetto alle 26 del 2016). Per quanto riguarda la relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali evidenzia che essa si concentra, invece, sul dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Commissione, sul ruolo dei Parlamenti regionali, sulle visite e contatti bilaterali e da conto dell'attività di cooperazione interparlamentare a livello di Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione (COSAC) e di Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea. Osserva che secondo i dati pubblicati nella relazione annuale sui rapporti con i Parlamenti nazionali per il 2017, in tale anno i Parlamenti nazionali hanno presentato alla Commissione in totale 576 pareri, tra cui 52 pareri motivati, con dunque un modesto calo, pari al 7 per cento, rispetto al 2016, anno in cui i Parlamenti nazionali hanno emesso 620 pareri. Nel 2017 il numero dei pareri motivati presentati, pari a 52, è stato inferiore del 20 per cento rispetto a quello del 2016, quando si erano registrati 65 pareri motivati, ma la percentuale è rimasta simile, pari cioè al 9-10,5 per cento del numero totale dei pareri. Rileva che come per gli anni precedenti, si sono registrate differenze sostanziali tra i diversi Parlamenti nazionali per quanto riguarda il numero di pareri trasmessi alla Commissione: le dieci Camere più attive hanno emesso il 74 per cento circa dei pareri, ossia 424 pareri, una percentuale assai simile a quella osservata in precedenza, pari al 73 per cento nel 2016 e al 70 per cento nel 2015. Segnala che i pacchetti legislativi che hanno complessivamente suscitato maggiore attenzione da parte dei Parlamenti nazionali sono stati il Libro bianco sul futuro dell'Europa e documenti di riflessione; il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei»; il pacchetto servizi e il pacchetto mobilità «L'Europa in movimento». Per quanto riguarda il ruolo dei parlamenti regionali, sottolinea che la Commissione evidenzia che nel 2017, 30 dei 66 contributi presentati in totale dai partner REGPEX provenivano dai Parlamenti regionali: i Parlamenti regionali più attivi sono stati l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia Romagna, con nove pareri, e il parlamento del Land della Turingia, con sette pareri. Rileva che sulla base dei dati riportati dalle due relazioni, emerge dunque un quadro che può essere sintetizzato con le seguenti osservazioni: si registra la tendenza di una ripresa della crescita delle pronunce trasmesse dai Parlamenti nazionali, dopo un periodo di contrazione nel 2013- 2015, riportando il loro numero verso la soglia dei circa 600 pareri annui, che era stata raggiunta nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009; emerge il dato di un consolidamento del dialogo politico quale Pag. 139principale canale di interazione tra Commissione e Parlamenti nazionali; i Parlamenti nazionali continuano a incentrare il loro dialogo politico con la Commissione e sui documenti legislativi, mentre soltanto una percentuale assai limitata dei loro pareri riguarda iniziative prelegislative: nel 2017, tra le 14 proposte e documenti sui quali i Parlamenti nazionali hanno adottato il maggior numero di pareri 13 riguardavano proposte legislative e solo un documento non legislativo, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega) osserva che l'attenzione che la Commissione deve porre sul tema in esame va oltre i principi di sussidiarietà e proporzionalità come oggetto della comunicazione e delle relazioni all'esame, in quanto crede che questa costituisca piuttosto l'occasione per dare una risposta alla domanda «quale Europa vogliamo ?». Rileva, infatti, che lasciare così com’è l'attuale declinazione del principio di sussidiarietà equivale a non dargli concreta applicazione. Ritiene, per altro, preoccupante che la Task force della quale ha riferito la relatrice non abbia visto il coinvolgimento del Parlamento europeo, unico organo votato dai cittadini europei; in proposito rileva che ciò è avvenuto per responsabilità delle due principali famiglie di partiti politici europei che, ritiene, hanno deciso che l'Europa futura non deve basarsi sulle esigenze dei territori e sul corretto esercizio del principio di sussidiarietà, con un'azione che parte dal basso e ascende in alto, ma in senso contrario con decisioni che sono prese esclusivamente dal vertice.

  Cristina ROSSELLO (FI) riservandosi di approfondire opportunamente la tematica, rileva comunque che l'applicazione dei suddetti principi, almeno per come ha visto coinvolto il nostro Paese, desta rilevanti preoccupazioni per i suoi esiti sostanzialmente negativi.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), in relazione alle osservazioni del deputato Bianchi, chiede quali siano nel concreto queste sue preoccupazioni. In proposito, ad esempio, ricorda che in un recente incontro, cui ha partecipato, tra esponenti dei Parlamenti nazionali e membri del Parlamento europeo sulla tematica in questione, svoltosi a Bruxelles, è emerso che una delle principali preoccupazioni che ha la Commissione europea riguarda la difficoltà dei Parlamenti nazionali a far pervenire le informazioni richieste a motivo che essi sono, molte volte, sostanzialmente non collegati con le proprie realtà e istituzioni amministrative locali, cosa che impedisce il corretto svolgimento di procedure e azioni e l'efficace svolgimento del processo che va dal basso verso l'alto. Sul punto sottolinea che la problematica è anche affrontata nel rapporto finale della già citata Task force che vi dedica la sua raccomandazione n. 6 e delinea strumenti volti a coinvolgere le realtà e le autorità regionali e locali.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega) in relazione alle osservazioni della deputata Rossini, precisa di non avere inteso esprimere preoccupazioni sui testi all'esame della Commissione, quanto piuttosto sul modo in cui viene concretamente attuato il principio di sussidiarietà da parte delle autorità dell'Unione europea. Ritiene che sia significativo domandarsi perché solo ora ci si interroghi sul perché il principio di sussidiarietà viene applicato in questo modo considerato che esso è presente non da ieri ma dal Trattato di Lisbona e come mai alla citata task force non abbia partecipato l'unico organo eletto dai cittadini europei, e cioè il Parlamento europeo.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ribadendo il ruolo del Parlamento europeo e il suo contributo in materia, ricorda che la sussidiarietà pertiene ai Parlamenti nazionali. Conclude augurandosi che vi possano essere spazi e tempi per un maggiore approfondimento della materia.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2018)390.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che è oggi all'attenzione della Commissione ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione, ha lo scopo di istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027; obiettivo del Fondo è di dirigere, in modo mirato, i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sottolinea che tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile: il sostegno sarà integrato da finanziamenti specifici a favore dell'Agenzia europea di controllo della pesca, degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e della partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali, che contribuiscono, altresì, all'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori marittimi e della pesca. Segnala che la proposta di regolamento della Commissione europea consta complessivamente di 56 articoli suddivisi in 5 Titoli. Illustrando il contenuto del provvedimento evidenzia che il Titolo I, riguardante il quadro generale della proposta, è composto dai capi I, II e III. Ricorda che il capo I (articoli 1-4) contiene le disposizioni generali e riguarda: l'oggetto della proposta, il suo ambito di applicazione, le definizioni e le priorità. In particolare, secondo la Commissione europea, la proposta contribuisce all'attuazione della Politica comune della pesca e della politica marittima attraverso il perseguimento di quattro priorità (articolo 4): promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Rileva che la Politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire i vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Sottolinea che il sostegno da parte del FEAMP comprenderà investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. La proposta della Commissione europea fissa un obiettivo globale ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'Unione, portando al 25 per cento il contributo della spesa dell'Unione agli obiettivi in materia di clima. Tale contributo sarà monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e sarà oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale sulla performance. Quanto al capo II (articoli 5-8), evidenzia che esso contiene norme relative al quadro finanziario. Secondo la Commissione europea, il FEAMP sarà attuato nell'ambito di due regimi: in Pag. 141regime di gestione concorrente attuata dagli Stati membri attraverso programmi del FEAMP basati su strategie nazionali e direttamente dalla Commissione europea nel quadro della gestione diretta. Segnala che la dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMP per il periodo 2021-2027 ammonta a 6.140.000.000 euro e che in tale contesto, la Commissione europea si propone di assegnare un importo di 5.311.000.000 euro alla gestione concorrente, pari all'86,5 per cento, e un importo di 829.000.000 euro alla gestione diretta, pari al 13,5 per cento. Evidenzia che secondo la Commissione europea, tale ripartizione consente di mantenere un adeguato equilibrio tra risorse condivise e risorse gestite direttamente. Sottolinea che nel complesso, la dotazione finanziaria prevista è di 6.140.000.000 euro rispetto ai 6.400.000.000 euro, con una flessione di circa il 4 per cento rispetto alla programmazione in corso, del FEAMP 2014-2020. Per quanto riguarda la gestione concorrente, per garantire stabilità, la Commissione europea prevede che le dotazioni nazionali siano definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020. In relazione al capo III (articoli 9-10) ricorda che esso riguarda la programmazione del sostegno del FEAMP in regime di gestione concorrente e in regime di gestione diretta e indiretta. Rileva che il Titolo II, riguarda il sostegno del FEAMP in regime di gestione concorrente ed è composto dai capi I, II, II, IV, V e VI. Il capo I (articoli 11-13) contiene i principi generali del sostegno: gli aiuti di Stato; l'ammissibilità delle domande; le operazioni non ammissibili. Osserva che per la Commissione europea è necessario stabilire un elenco di operazioni non ammissibili al sostegno del FEAMP allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca. In particolare, non sono ammissibili le operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci. Aggiunge, inoltre, che per la Commissione europea gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta peschereccia saranno rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della politica comune della pesca. Segnala, infine, che i capi II-V (articoli 14-29) della proposta di regolamento riguardano, in particolare, il sostegno del FEAMP, in regime di gestione concorrente, nell'ambito delle quattro priorità succitate. Per quanto riguarda il Titolo III (capi I, II, III, IV e V) (articoli 40-51), ricorda che esso contiene norme sul sostegno del FEAMP in regime di gestione diretta e indiretta e prevede il sostegno del FEAMP per: l'attuazione della Politica comune della pesca (PCP); la promozione di mari sani e puliti; il sostegno allo sviluppo e alla diffusione, da parte della Commissione europea, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; il sostegno alla politica marittima e allo sviluppo di un'economia blu sostenibile; il sostegno alla sicurezza e alla sorveglianza marittima; l'attuazione della governance internazionale degli oceani. Inoltre, segnala che la proposta stabilisce le modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta attraverso forme di finanziamento dell'Unione, operazioni di finanziamento misto, valutazioni della Commissione europea, audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione, informazione, comunicazione e pubblicità. Conclude ricordando che il Titolo IV (articoli 52-53) contiene disposizioni procedurali e che, infine, il Titolo V (articoli 54-56) contiene le disposizioni finali, l'entrata in vigore del regolamento e la data di applicazione, dal 1o gennaio 2021.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.