CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 9.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che sono state presentate 7 proposte emendative (vedi allegato 1) riferite alle parti del disegno di legge di competenza della I Commissione, le quali devono ritenersi ammissibili.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, in relazione alle considerazioni espresse dal deputato Ceccanti nella seduta di ieri, rileva come la lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio Conte ha dei contenuti perfettamente condivisibili Pag. 15rispetto ai temi contenuti nel disegno di legge di Bilancio presentata dal Governo, ma non aggiunge nulla alla discussione e valutazione del testo per quanto riguarda le competenze della I commissione.
  Il Presidente della Repubblica, infatti, condivide con noi l'obiettivo «di una legge di bilancio che difenda il risparmio degli italiani, rafforzi la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli operatori economici e ponga l'Italia al riparo dall'instabilità finanziaria».
  Per quanto riguarda i richiami agli articoli 81 e 97 della Costituzione ricordo che il principio di «equilibrio di bilancio» lì richiamato non può rappresentare, all'interno di una carta costituzionale, un mero richiamo quantitativo, ma è un concetto dinamico da parametrare rispetto alle condizioni economico-sociali e alle prospettive politiche considerate.
  Se così non fosse, questo limite matematico produrrebbe tre effetti gravissimi, del tutto incompatibili con gli stessi principi costituzionali fondamentali:
   1) il rischio di compressione indiscriminata dei diritti fondamentali proprio per le limitazioni di bilancio;
   2) l'esautorazione della rappresentanza parlamentare;
   3) la Carta costituzionale si piegherebbe a questa o quella dottrina economica, a questa o quella teoria di finanza pubblica eludendo il carattere di liberalità e terzietà dei princìpi in essa contenuti.

  Per quanto riguarda il richiamo all'articolo 117, ovvero il richiamo a legiferare nel limite dei vincoli comunitari, fa presente che questi vincoli rappresentano dei limiti non automatici né applicabili in modo meccanico, ma attivati ed applicati sulla base di discrezionalità politica, come dimostra la storia recente di diversi altri Stati membri e il comportamento di precedenti Governi italiani, che si sono avvalsi in materia di ampi margini di flessibilità, anche a seguito di un confronto, a volte molto aspro, con la Commissione europea.
  Ritiene quindi che, in sede di approvazione della legge di bilancio, il dialogo con le istituzioni europee sia inevitabile per un confronto con il contesto economico continentale e per un coordinamento sostanziale con le politiche di crescita complessive, ma questo dialogo, Costituzione alla mano, non può concretizzarsi in atti giuridici meramente prescrittivi da parte degli enti sovranazionali, tali da condizionare e comprimere la discrezionalità politica della rappresentanza parlamentare nazionale.

  Emanuele PRISCO (FdI), al di là del merito delle scelte politiche compiute dalla maggioranza con il disegno di legge di bilancio, sottolinea la necessità di affermare il principio per cui l'Italia, tramite il Parlamento, può, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, adottare autonomamente e senza vincoli preeclusivi le proprie determinazioni per quanto concerne la politica di bilancio. Richiama, al riguardo, la proposta di legge costituzionale C. 298, all'esame della Commissione, che intende sancire in Costituzione il rispetto della sovranità nazionale.

  Marco DI MAIO (PD) ritiene che la lettera del Presidente della Repubblica sia da tenere nella debita considerazione dalla relatrice dal momento che essa, a prescindere dalle più dirette competenze della I Commissione, richiama questioni rilevanti attinenti alla tutela del risparmio dei cittadini e alla salvaguardia della stabilità finanziaria del Paese. Dopo aver rilevato altresì che non è consueto che il disegno di legge di bilancio sia accompagnato da simili considerazioni del Presidente della Repubblica, invita la Commissione ad approfondirne il contenuto in termini adeguati.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nel corso della quale si dovrà concludere l'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 9.15.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 9.15.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2018.

  Emanuele FIANO (PD), dopo aver ricordato come sul provvedimento in esame sia stata posta al Senato la questione di fiducia, chiede preliminarmente di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa l'eventuale posizione della questione di fiducia anche nel corso dell'esame presso la Camera.
  Quanto al contenuto del decreto-legge in esame, osserva come, al di là del titolo, esso riguardi essenzialmente la materia dell'immigrazione, ed esprime una posizione critica sia sulla filosofia di fondo sottesa alle misure previste sia sull'efficacia delle stesse.
  In primo luogo, rileva come il provvedimento rechi all'articolo 1 un intervento molto restrittivo sui requisiti per l'accesso alla protezione umanitaria e come ciò comporti il rischio di un incremento della presenza di stranieri irregolari, in quanto coloro che vedranno scadere il permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria non potranno più chiederne il rinnovo.
  Rileva, inoltre, come il decreto-legge sia volto al superamento del sistema SPRAR, che prevede un sistema di accoglienza diffusa con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, in favore di centri di permanenza di notevoli dimensioni. Osserva come in tal modo si rinunci a un importante strumento di integrazione e come la concentrazione di un elevato numero di migranti in pochi centri possa rendere più difficile la gestione di eventuali problemi di ordine pubblico.
  Richiama, quindi, l'attenzione su alcuni interventi che giudica positivamente, adottati in continuità con le scelte perseguite dal precedente Governo. Si riferisce, in particolare, al piano pluriennale di assunzioni nelle forze dell'ordine, che consentirà di portare a compimento gli interventi già promossi dal Ministro Minniti fino al completamento della pianta organica. Stigmatizza, al riguardo, il fatto che il Ministro Salvini rivendichi, durante le visite che compie nelle diverse questure, il merito di tali assunzioni, che in realtà va ascritto al suo predecessore e al precedente Governo. Per quanto concerne, invece, gli aspetti economici, ricorda come, sul finire della scorsa legislatura, sia stato stipulato, dopo oltre sette anni di attesa, il contratto per i dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi gli appartenenti alle forze dell'ordine, e giudica insufficienti gli incrementi retributivi previsti per effetto del provvedimento in esame. Richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di addivenire alla stabilizzazione dei cosiddetti «discontinui» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sta avvenendo a rilento, e ricorda al riguardo un atto di indirizzo della I Commissione approvato all'unanimità nella scorsa legislatura.
  Dopo aver ricordato che il decreto-legge contenga disposizioni in materia di polizia locale, ritiene ineludibile l'adozione di una legge di riforma organica della materia, in quanto al momento la polizia locale è priva di una regolamentazione Pag. 17unitaria a livello nazionale. Esprime una posizione non pregiudizialmente contraria alla tendenza, delineata nel provvedimento in esame, a inserire la polizia locale non tanto nel comparto sicurezza (ipotesi sulla quale sussistono riserve da parte delle altre forze di polizia, anche in considerazione delle diverse modalità di reclutamento e formazione del personale) quanto nel sistema nazionale della sicurezza. Quanto alla previsione, contenuta nell'articolo 19 del decreto-legge, di dotare le forze di polizia locale di armi ad impulsi elettrici, ritiene che la questione delle armi in dotazione a tali forze vada affrontata in modo complessivo, anche in considerazione del fatto che esse sono spesso chiamate a svolgere funzioni di polizia giudiziaria.
  Giudica positivamente le misure atte a rafforzare l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, esprimendo tuttavia un giudizio negativo sulle norme concernenti la vendita di tali beni, ritenendo che esse non siano idonee a prevenire il riacquisto degli stessi da parte di esponenti della criminalità organizzata. Esprime, altresì, un giudizio positivo sulla norma di cui all'articolo 20-bis, che prevede l'incremento della quota di finanziamento delle spese per l'ordine pubblico in occasione di eventi sportivi posta a carico delle società calcistiche, ricordando di essere stato promotore di tale misura.
  Per quanto concerne il tema dell'occupazione abusiva di immobili, con riferimento al recente sgombero a Roma dell'area occupata dal centro Baobab e al contestuale mancato sgombero degli immobili occupati dagli esponenti dell'organizzazione Casapound, rileva come il Governo si mostri forte con i deboli e debole con i forti, e preannuncia una battaglia politica al riguardo.
  Chiede, infine, di conoscere quali contributi forniti dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta presso il Senato siano disponibili, e in particolare se essi ricomprendano anche memorie depositate da rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle forze dell'ordine, ritenendo imprescindibile l'acquisizione, se necessario in sede di audizione, del punto di vista delle organizzazioni sindacali sulle misure concernenti il predetto personale.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) esprime, a nome del proprio gruppo, forte preoccupazione per il provvedimento in esame, che contiene misure le quali avranno l'effetto di accrescere il novero delle persone sospinte verso una condizione di marginalità sociale. In particolare, il divieto di iscrizione anagrafica previsto dall'articolo 13 esporrà i richiedenti asilo al rischio di venire reclutati dal caporalato ed impiegati nel lavoro nero.
  Ritiene inoltre che l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari contrasti con i princìpi fondamentali della Costituzione, in particolare con gli articoli 3 e 10. Giudica quindi eccessive e sproporzionate le pene previste dall'articolo 30 per il reato di invasione di terreni o edifici ed esprime preoccupazione per le norme concernenti la vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ritenendo che esse non siano idonee a prevenire il riacquisto degli stessi da parte di esponenti delle organizzazioni criminali cui sono stati sottratti.
  Ritiene conclusivamente che il provvedimento in esame, anziché perseguire l'obiettivo della sicurezza, susciti ulteriori preoccupazioni al riguardo.

  Emanuele PRISCO (FdI) fa notare come il provvedimento, pur rappresentando un cambio di rotta rispetto al passato, appaia migliorabile in diversi suoi aspetti e rechi un contenuto per certi aspetti deludente rispetto alle attese. Ritiene, infatti, che si sarebbe potuto fare di più sul versante del superamento della protezione umanitaria, atteso che vengono fatte salve alcune fattispecie eccezionali, nonché in materia di disciplina dei centri di permanenza. Si sarebbe poi aspettato più coraggio in tema di norme riguardanti le modalità di esecuzione dell'espulsione, non stabilendosi nulla riguardo agli stranieri comunitari, nonché in materia di accordi in vista dei rimpatri verso i Paesi Pag. 18di origine, atteso che non si interviene, ad esempio, in tema di esecuzione della pena nel Paese di provenienza. Avrebbe poi auspicato norme incisive in materia di contrasto al radicalismo islamico, rilevando altresì che il provvedimento nulla dispone in tema di contrasto a certi tipi di mafia, collegati a determinate etnie presenti nel Paese, come quella nigeriana. Si dichiara poi deluso dalla mancanza di norme adeguate in matera di violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, facendo inoltre notare che non appaiono del tutto sufficienti le risorse a favore delle forze del comparto sicurezza. Propone, al riguardo, di destinare le somme provenienti dalla vendita dei beni legati alla mafia agli stipendi delle forze dell'ordine. Chiede infine se il decreto sia blindato o se ci sono margini per migliorarlo in sede di esame degli emendamenti.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI osserva come il provvedimento in esame, che considera un testo di elevata qualità giuridica, sia il frutto di un proficuo lavoro svolto al Senato, dove si è registrata un'ampia partecipazione di tutti i gruppi, che ha condotto anche ad accogliere proposte di modifica provenienti dalle minoranze.
  Evidenzia quindi come il testo affronti diverse complesse tematiche che riguardano il tema della sicurezza, sia intesa nella sua dimensione urbana e nazionale, sia in una prospettiva di contrasto a fenomeni di terrorismo internazionale, investendosi peraltro ingenti risorse sul versante del relativo comparto.
  Sottolinea poi il grande impegno profuso sul tema del contrasto alla criminalità organizzata, attuato attraverso il miglioramento del funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ritiene, in proposito, che il versante della lotta alla criminalità debba essere un terreno di lotta comune scevro da condizionamenti di schieramento.
  Osserva inoltre che, in materia di immigrazione, il provvedimento miri a correggere alcune storture del sistema di accoglienza, riguardanti in particolare la protezione umanitaria, che viene superata e sostituita con talune fattispecie speciali tassativamente disciplinate. Dopo aver rilevato che sono rimaste inalterate sia la protezione internazionale e lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria, osserva che della protezione umanitaria si è negli anni abusato, atteso che essa si trasformata da strumento straordinario in strumento ordinario. Ciò, a suo avviso, ha portato alla conseguenza che molti soggetti – anche laddove titolari di permessi di soggiorno, peraltro rinnovati automaticamente – risiedono nel territorio sostanzialmente al di fuori di ogni controllo, facendo notare che soltanto in una piccola percentuale la loro presenza viene poi giusitificata da effettivi motivi di lavoro. Fa notare, dunque, che il provvedimento prevede la possibilità di espulsione per chi non ottiene la protezione umanitaria, nel tenativo di porre fine a fenomeni di sostanziale irregolarità. Evidenzia inoltre come il decreto-legge, in armonia con quanto previsto in ambito europeo, intervenga a velocizzare le procedure per le richieste di asilo, peraltro a tutela degli stessi immigrati, spesso costretti a vivere in un limbo temporale di incertezza, prevedendosi altresì un rafforzamento delle strutture territoriali e di frontiera. Rileva poi che l'articolo 7-bis prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi, osservando che tale disposizione, la quale richiederà l'elaborazione di un elenco sulla base di criteri oggettivi e imparziali, agevolerà i rapporti con alcuni Paesi, tra cui richiama la Tunisia, evitando che venga intasato il sistema di accoglienza.
  Si sofferma poi sull'articolo 15, commi 1 e 2, che modificano il testo unico delle spese di giustizia, prevedendo che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione Pag. 19comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio.
  Sottolinea quindi la parte dell'articolato che interviene sulla disciplina dei centri di permanenza per il rimpatrio, che giudica uno strumento importante anche in vista del raggiungimento degli accordi con i Paesi di provenienza. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 2, che prolunga da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri. Fa notare che la norma autorizza, inoltre, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei centri medesimi. Osserva che si attribuisce all'ANAC la funzione di vigilanza collaborativa in tale ambito, ai sensi del Codice appalti e prevede forme di pubblicità delle spese di gestione dei centri. Fa notare poi che il provvedimento prevede risorse a favore del personale del comparto sicurezza, sia per assunzioni sia per aumenti stipendiali, osservando che ulteriori somme saranno stanziate con l'approvazione del disegno di legge di bilancio. Rileva come si tenda in tal modo a completare un percorso, effettivamente già avviato da alcuni anni, teso a rafforzare gli organici di tale personale, anche alla luce delle conseguenze negative imposte dal blocco del turn over.
  Osserva altresì che l'articolo 1 del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge. L'articolo 35 istituisce infatti un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Parallelamente, il disegno di legge C. 1334, recante il bilancio 2019, presentato alla Camera, all'articolo 36, dispone un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del medesimo fondo di cui all'articolo 35.
  Rileva poi come il provvedimento intervenga in materia di polizia locale, sostenendo un modello di sicurezza partecipata, già sperimentato con successo in regioni quali la Lombardia, che prevede una collaborazione con le forze di polizia di Stato, alle quali rimane una competenza generale.
  Si sofferma quindi sulle disposizioni che investono risorse sulla sicurezza urbana, in particolare sull'articolo 35-quater, che istituisce un Fondo specifico, richiamando poi l'articolo 21-quater, il quale introduce nel codice penale, all'articolo 669-bis, il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio e l'articolo 21-sexies, che interviene sulla disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Rileva quindi come il provvedimento, all'articolo 30 modifichi la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 del codice penale, prevedendo altresì, all'articolo 31-ter, previsioni relative all'attività dell'amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili, al fine di assicurare tempi certi per gli sgomberi e inserendo, all'articolo 31, tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni, anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici.
  Dopo aver fatto notare che spetterà al Consiglio dei ministri, valutare l'eventuale posizione della questione di fiducia, auspica, in conclusione, che il provvedimento sia approvato in tempi rapidi, pur nell'ambito di un dibattito civile e fruttuoso, alla stregua di quanto già avvenuto al Senato.

  Gennaro MIGLIORE (PD) ritiene che il provvedimento in esame, pur contenendo alcune specifiche misure condivisibili, sia sostanzialmente una norma-manifesto che non soltanto non migliora la sicurezza dei cittadini, ma rischia anche di favorire situazioni di irregolarità.Pag. 20
  Esprime un giudizio fortemente negativo sull'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria di cui all'articolo 1, che a suo avviso costituisce l'elemento centrale del provvedimento. Osserva come venga eliminato un istituto che costituiva una norma di chiusura volta a dare attuazione al diritto d'asilo sancito dall'articolo 10 della Costituzione e come tale norma costituzionale, che prevede la possibilità di richiedere l'asilo quale prerogativa individuale, rischi di essere in tal modo vanificata. Rileva come con tale carattere individuale della domanda d'asilo si ponga altrtesì in contrasto la previsione di una lista di Paesi sicuri e come spesso sia impossibile valutare la sicurezza di un Paese nel suo complesso, potendo sussistere al suo interno situazioni differenziate, e cita al riguardo il caso della Nigeria.
  Ritiene sarebbe stato opportuno perseguire l'obiettivo di una gestione ordinata dei flussi migratori, atteso che, grazie peraltro alle politiche poste in essere dal precedente Governo, non siamo affatto in presenza di una situazione di emergenza. Sottolinea come da parte dell'attuale Governo non sia stato concluso alcun accordo di riammissione e rileva come tali accordi si fondino su criteri di reciprocità e come dunque il relativo negoziato debba essere condotto in modo rispettoso nei confronti della controparte, di cui deve essere riconosciuta la pari dignità, evitando atteggiamenti ispirati da senso di superiorità o da un sovranismo miope. Cita al riguardo l'esempio della Tunisia, nella quale vi è un'opinione pubblica particolarmente sensibile a questi temi, ed esprime rammarico per il fallimento del vertice sulla Libia, che testimonia a suo avviso l'irrilevanza internazionale del Governo italiano.
  Esprime un giudizio negativo sulle iniziative assunte per ridurre il carico di lavoro delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che si sono tradotte in una mera indicazione di tipo statistico volta a ridurre il numero delle domande accolte indipendentemente dalla valutazione delle situazioni soggettive. Esprime, inoltre, stupore per il mancato perseguimento di una politica di condivisione e di collaborazione con le amministrazioni locali e per la scelta di contrastare il modello dell'accoglienza diffusa, arrivando a disincentivare e addirittura a minacciare le amministrazioni stesse. Rileva come il modello dell'accoglienza diffusa favorisca l'integrazione mentre al contrario le scelte operate dal Governo potrebbero creare problemi di ordine pubblico a causa dell'aumento delle persone in condizioni di irregolarità e come la ratio del provvedimento sia quella di alimentare paure e limitare i diritti con misure peraltro inefficaci sotto il profilo della sicurezza. Stigmatizza quindi il fatto che al Senato la discussione sia stata limitata dalla decisione del Governo di porre la questione di fiducia, auspica che possa avere luogo un'adeguata attività conoscitiva tramite audizioni e preannuncia, a nome della propria parte politica, un'opposizione ferma e di lungo periodo a tali politiche, sia in sede parlamentare sia attraverso iniziative in sede giurisdizionale, in quanto si tratta di temi che attengono a questioni di fondo.
  Stigmatizza, inoltre, alcune misure, che riportano al mondo descritto nelle opere di Dickens, come l'introduzione del reato di esercizio molesto dell'accattonaggio di cui all'articolo 21-quater, rilevando come la condotta sanzionata, laddove si voglia effettivamente perseguire la condotta molesta e non l'accattonaggio in sé, già rientra in altre fattispecie di reato, e come dunque si tratti di una norma meramente propagandistica, che colpisce, come nel caso degli sgomberi, le persone in condizioni di povertà o marginalità in quanto tali. Dichiara invece di condividere le disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi di cui all'articolo 21-sexies, rilevando come la relativa attività sia gestita da organizzazioni criminali. Auspica si proceda al più presto allo sgombero degli immobili occupati da Casapound, anche in considerazione del danno erariale e sociale che il protrarsi dell'occupazione comporta, e rileva la gravità delle possibili conseguenze della norma sulla vendita dei beni Pag. 21sequestrati alla criminalità organizzata, rilevando come il potere delle organizzazioni criminali si fondi anche su elementi simbolici e come da questo punto di vista il fatto che tali beni, anziché essere destinati a funzioni di pubblica utilità, possano ritornare in possesso delle organizzazioni criminali avrebbe un significato simbolico di estrema gravità. Invita, dunque, a un ripensamento su tale punto.

  Giovanni DONZELLI (FdI), rileva la necessità di approfondire ulteriormente, rispetto al testo approvato dal Senato, la normativa sulle occupazioni abusive contenuta nel provvedimento eventualmente anche svolgendo alcune audizioni in merito. Sottolinea, infatti, come nelle prime bozze del decreto – legge fossero presenti disposizioni più incisive che sono state successivamente indebolite anche nel corso della discussione al Senato. In merito, non ritiene corretto garantire i soggetti che realizzano le occupazioni a scapito dei proprietari degli immobili, i quali subiscono un prelievo fiscale sugli immobili stessi, senza poterli utilizzare né vendere, sottolineando come le esigenze sociali debbano essere affrontate dalle istituzioni e non certamente scaricate sui proprietari privati degli immobili.

  Roberto SPERANZA (LeU), si associa alle considerazioni espresse dal deputato Migliore, sottolineando la necessità di affrontare il tema della evidente illegittimità costituzionale di molte disposizioni del decreto, sotto i profili degli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione.
  Sottolinea inoltre come sia diritto delle Commissioni conoscere gli intendimenti del Governo sul proseguo dell'esame, con particolare riferimento all'eventuale posizione della questione di fiducia, che ha già sostanzialmente impedito la discussione in Assemblea al Senato. Ritiene quindi necessario comprendere, anche in considerazione delle diversità di posizioni esistenti all'interno della stessa maggioranza, se ci sia o meno la possibilità di svolgere una discussione reale alla Camera su un provvedimento che viola diritti fondamentali della persona, il principio di uguaglianza, nonché l'articolo 10 della Costituzione relativamente al riconoscimento del diritto di asilo. In tale contesto considera altresì insussistenti i requisiti di necessità e urgenza necessari per utilizzare lo strumento del decreto-legge.
  Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti, in numero non eccessivo, al fine di non fornire al Governo l'alibi per porre la questione di fiducia ed impedire un'adeguata discussione. A tale proposito ricorda al sottosegretario Molteni che lui stesso, nella precedente legislatura, si era battuto, in qualità di esponente dell'opposizione, al fine di garantire il diritto del Parlamento di discutere i provvedimenti. Nel dichiarare la disponibilità del suo Gruppo a lavorare sul merito del provvedimento, sottolinea come, qualora tale discussione fosse resa impossibile nelle aule parlamentari, essa dovrebbe svolgersi in altre forme al di fuori del Parlamento.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) sottoscrive le considerazione espresse dai deputati Migliore e Speranza, anche con riferimento all'esigenza di chiarire fin d'ora l'eventuale volontà del Governo di ricorrere allo strumento della questione di fiducia.
  Passando a questioni di merito, evidenzia come alla metà dell'agosto scorso il Governo in carica abbia predisposto una relazione concernente il funzionamento del sistema di accoglienza dei migranti nella quale si sottolinea come il sistema dello SPRAR, costituisca un modello positivo che consente di superare il modello di assistenza accentrata ai migranti, il quale ha determinato effetti negativi sia sotto l'aspetto della correttezza gestionale dei Centri, sia sotto il profilo della tutela dei diritti delle persone, prospettando quindi l'opportunità di migliorare e diffondere il predetto sistema dello SPRAR. Evidenzia quindi l'assoluta contraddizione, rispetto a tale posizione ufficiale, delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che sostanzialmente disarticolano il sistema di accoglienza diffusa sul territorio: ritiene pertanto necessario approfondire il Pag. 22tema ascoltando sulle questioni dello SPRAR l'ANCI e la competente Direzione del Ministero dell'interno, consentendo ai deputati di porre quesiti in merito e non limitandosi a raccogliere le informazioni acquisite nel corso delle audizioni svolte al Senato.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI, con riferimento agli ulteriori interventi in materia, ribadisce come la decisione circa l'eventuale posizione della questione di fiducia spetti alla competenza del Consiglio dei Ministri, che potrà valutarla nelle forme opportune. In tale contesto sottolinea nuovamente come il testo approvato dal Senato costituisca il frutto di un franco, corretto, leale, intenso e articolato dibattito svolto al Senato, in particolare presso la Commissione Affari Costituzionali. Evidenzia quindi come il provvedimento costituisca un intervento legislativo fondamentale per il Governo, in quanto interviene su tre macrotemi di interesse cruciale, che ha già avuto modo di illustrare in precedenza. Sottolinea altresì il positivo confronto, svolto sia con le forse di maggioranza sia con quelle di opposizione, che ha consentito di migliorare il testo senza stravolgerlo. Auspica infine che il provvedimento venga convertito nei tempi previsti, riconoscendo le esigenze e le prerogative istituzionali del Governo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come l'organizzazione per il prosieguo dei lavori sul provvedimento sarà definita in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nel corso della quale si valuterà anche la possibilità di svolgere alcune audizioni tenendo conto del termine a partire dal quale avrà inizio la discussione in Assemblea sul provvedimento. Avverte inoltre che sono state trasmesse a tutti i commissari nel pomeriggio di ieri le ventisette memorie scritte acquisite dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nel corso dell'esame del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
C. 680 Baldelli.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esprimere il parere alla IX Commissione sulla proposta di legge C. 680 Baldelli, recante «Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone». Evidenzia come il parere dovrà essere espresso nella seduta odierna, atteso che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto per la seduta di domani.

  Annaelsa TARTAGLIONE (FI), relatrice, rileva come il progetto di legge, che consta di un solo articolo, introduca i nuovi Pag. 23commi 3-ter e 3-quater nell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina l'espletamento dei servizi di polizia stradale, individuando anche, al comma 3, i limiti entro i quali altri soggetti possono essere legittimati a svolgere servizi di polizia stradale.
  In particolare, il nuovo comma 3-ter dell'articolo 12 stabilisce che ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite, ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.
  Nel nuovo comma 3-quater dell'articolo 12 si prevede che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
  In merito ricorda che le funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni in materia di sosta dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e quelle del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone sono stabilite dall'articolo 17, commi 132 e 133, del decreto legislativo n. 127 del 1997.
  In dettaglio, ai sensi del comma 132 dell'articolo 17, i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta: a dipendenti comunali e ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. Ai sensi del comma 133, le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
  A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132 (quindi con provvedimento del sindaco), le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.
  L'articolo 68, comma 1, della legge n. 488 del 1999, ha successivamente chiarito che le sopra ricordate disposizioni «si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 12, comma 1, lettera e), i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile» e che queste funzioni, «con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata legge n. 127 del 1997, articolo 17, commi 132 e 133» disponendo, altresì, che a detto personale «può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 158, lettere b) e c), e comma 2, lettera d)».
  In tale contesto normativo l'obiettivo del progetto di legge è, come chiarito anche nella relazione illustrativa, individuare in maniera più chiara le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, e del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, alla luce di una lunga serie di pronunciamenti giurisprudenziali, anche a livello di Corte di cassazione, che, nel corso del tempo, hanno espresso orientamenti contraddittori. Pag. 24
  La disposizione interviene per adeguare la disciplina vigente all'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2973 del 2016, che aveva ad oggetto la definizione dei limiti ai poteri di accertamento del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. Nella richiamata pronuncia la Corte ha ritenuto che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino. Con riferimento ai limiti dei poteri di accertamento da parte del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la citata sentenza n. 2973 richiama gli orientamenti della precedente sentenza n. 551 del 2009 che, partendo dal presupposto dell'eccezionalità del conferimento a soggetti privati, estranei alla pubblica amministrazione, di poteri di accertamento, riconosceva per quanto concerne i soggetti di cui al comma 133 (ossia il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone), che le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla sosta nelle aree oggetto di concessione, ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, e alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico attribuite al personale ispettivo delle dette aziende. La sentenza n. 2973 aderisce a quanto indicato dalla sentenza n. 551 in ragione quindi di un'interpretazione restrittiva del disposto del comma 133 precisando che il comma medesimo «nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, limitando quindi le aree del territorio comunale relativamente alle quali il personale ispettivo è titolare di poteri in esame, non trovando pertanto riscontro nella stessa lettera della legge, la diversa conclusione secondo cui i poteri de quibus sarebbero estesi all'intero territorio comunale (né potendosi opinare diversamente in ragione del tenore di circolari del Ministero dell'interno, le quali non possono derogare a quanto previsto dalla norma di legge primaria)». La sentenza n. 2973 fornisce peraltro un'ampia rassegna di pronunciamenti giurisprudenziali precedenti, anche a livello di Corte di cassazione, che manifestano anche un orientamento diverso rispetto a quello accolto dalla pronuncia del 2016. In particolare la sentenza n. 22676 del 2009 e l'ordinanza n. 18982 del 2015 avevano ritenuto che il potere di accertamento del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone si potesse legittimamente estendere all'intero territorio comunale alla stessa stregua del potere conferito, con ordinanza sindacale, ai dipendenti comunali.
  In particolare, la proposta di legge precisa i limiti entro i quali i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi possono effettuare gli accertamenti delle infrazioni relative alla sosta, riprendendo un orientamento giurisprudenziale (maturato sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5261 del 2009 e successivamente più volte confermato), secondo il quale i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi hanno potere di accertamento limitatamente alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati. Al riguardo la Corte aveva riconosciuto che le infrazioni sanzionabili riguardavano «le sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu» (sentenza n. 2973 del 2016).
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge, pur modificando l'articolo 12 del codice Pag. 25della strada, precisi i limiti entro i quali possono essere conferiti dal sindaco poteri di accertamento e sanzione ai cosiddetti ausiliari della sosta ed agli ausiliari del traffico, ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, del decreto legislativo n. 127 del 1997. Pertanto la materia va primariamente inquadrata nell'ambito dell'articolo 117, comma primo, lettera g), ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, su cui lo Stato ha legislazione esclusiva.
  In considerazione della modifica introdotta all'articolo 12 del codice della strada (relativo all'espletamento dei servizi di polizia stradale), l'intervento legislativo può essere altresì ricondotta alla materia di cui all'articolo 117, comma primo, lettera h), della Costituzione, ordine pubblico e sicurezza, alla quale sono riferite, secondo costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di modifica del codice della strada in tema di sicurezza stradale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alecune premesse (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

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