CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2018
91.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE REFERENTE

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato, in qualità di relatore, il contenuto del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD) chiede alla Presidenza quali siano gli spazi di lavoro a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rileva come l'esame del provvedimento sia previsto nelle sedute di oggi, di domani e di giovedì, ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare; il provvedimento sarà altresì esaminato nel corso Pag. 18della prossima settimana, per concludersi in tempo utile in vista dell'avvio della discussione su di esso in Assemblea, previsto per venerdì 23 novembre prossimo.

  Emanuele FIANO (PD) chiede se la Presidenza abbia già ipotizzato quando fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato per venerdì 16 novembre prossimo, ovvero, al più tardi, per lunedì 19 novembre.

  Emanuele FIANO (PD) in tale quadro organizzativo, si chiede quando sarà possibile svolgere audizioni sull'intervento legislativo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, con riferimento alla questione testé posta dal deputato Fiano ricorda che al Senato sono state svolte oltre 50 audizioni e che quindi sarebbe preferibile utilizzare gli elementi di informazioni già raccolti in quella sede ai fini dell'istruttoria legislativa.

  Gennaro MIGLIORE (PD) non ritiene che gli elementi raccolti presso l'altro ramo del Parlamento possano essere automaticamente riproposti in questa sede, considerando invece necessario che la Commissione svolga alcune audizioni anche in considerazione della rilevanza e vastità dei temi affrontati dall'intervento legislativo. Reputa, peraltro, che tale esigenza potrebbe venire meno laddove il Governo chiarisse che non si intende modificare ulteriormente il provvedimento, ponendo su di esso la questione di fiducia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Migliore, non ritiene, al momento, che considerato anche l'impegno della Commissione nell'ambito dell'esame, in congiunta con la II Commissione, del disegno di legge C. 1189, sussistano spazi sufficienti per ipotizzare un ciclo di audizioni. Ribadisce, pertanto, come la strada più logica sarebbe quella di utilizzare le risultanze del ciclo di audizioni svolte dalla 1a Commissione del Senato sul provvedimento.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega) ritiene che le questioni organizzative circa le modalità di esame del provvedimento potrebbero più opportunamente essere discusse in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Ritiene, comunque, inutile procedere ad un ulteriore ciclo di audizioni, considerando invece preferibile utilizzare il materiale raccolto dalla 1a Commissione del Senato, svolgendo quindi un ulteriore riflessione sull'organizzazione dell'esame del provvedimento, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

  Gennaro MIGLIORE (PD) rileva come non sia mai accaduto che l'attività istruttoria su un provvedimento si limiti alla mera raccolta dei documenti acquisiti in audizione dal Senato, rilevando come le opposizioni abbiano il diritto di richiedere lo svolgimento di un ciclo di audizioni anche in questa sede. Sottolinea quindi come l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge debba concludersi il termine di conversione del medesimo decreto-legge, mentre non sussiste alcun termine cogente entro il quale debba concludersi l'esame del disegno di legge C. 1189: ritiene, pertanto, che, in tale contesto, si debba posticipare l'avvio della discussione in Assemblea di quest'ultimo disegno di legge, ampliando in tal modo gli spazi a disposizione della Commissione per l'esame del decreto-legge.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene di formulare una proposta di compromesso, nel senso di prevedere un ciclo di audizioni ristretto, circoscritto a pochi soggetti, evitando di duplicare il lavoro già svolto al Senato.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ritiene che le tematiche organizzative Pag. 19sollevate potranno essere affrontate nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per domani. Chiede quindi se ci siano richieste di intervento sul merito del provvedimento.

  Gennaro MIGLIORE (PD) si riserva di intervenire sul provvedimento nel corso della seduta di domani, dopo aver valutato il materiale istruttorio raccolto in audizione dalla 1a Commissione del Senato.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge C. 1334, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, per le parti di propria competenza.
  Al riguardo rammenta che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, recata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile e che ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarato dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Rileva come, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse siano individuate, con riferimento ad entrambe le Pag. 20sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio. Per quanto riguarda la I Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative allo Stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 2) contenute nella seconda sezione.
  Evidenzia quindi come l'esame in questa sede del disegno di legge dovrà concludersi con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  Sottolinea che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Rileva altresì, secondo quanto emerge dal documento citato, che il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subìto sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della I Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione e trasmessi con essa alla Commissione Bilancio, dove saranno nuovamente esaminati assieme agli emendamenti presentati direttamente in quella sede, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Rileva che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la I Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi siano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia: tale valutazione non avrà peraltro carattere di definitività. Infatti, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, nonché quelli approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla V Commissione, saranno comunque sottoposti in quella sede, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della Presidenza della medesima V Commissione.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  In tale contesto ricorda inoltre che, come convenuto in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, tenutasi il 7 novembre scorso, il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della I Commissione è fissato alle ore 14 di oggi.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, illustrando il disegno di legge C. 1334, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, con riferimento agli ambiti di pertinenza della I Commissione, l'articolo 25 reca un incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie di 3 Pag. 21milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, istituito dall'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è destinato al finanziamento delle seguenti iniziative: accoglienza di stranieri immigrati per cause eccezionali; istruzione degli stranieri ed educazione interculturale; centri di accoglienza; misure di integrazione quali la diffusione delle informazioni utili all'inserimento degli stranieri nella società e alla conoscenza della cultura originaria degli stranieri; stanziamento per la Commissione per le politiche di integrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  In merito, segnala come il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, di attuazione del testo unico sull'immigrazione, stabilisca, all'articolo 58, che una quota pari all'80 per cento dei finanziamenti dell'intero Fondo sia destinata a interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati. La restante quota pari al 20 per cento dei finanziamenti è destinata, invece, a interventi di carattere statale. La medesima disposizione prevede che il riparto delle somme sia effettuato con decreto ministeriale. Le note integrative allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano che il Fondo è volto a sostenere l'azione ’di sistema’ per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti. Esso è alimentato annualmente attraverso il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. Lo stanziamento del fondo è recato dal capitolo 3783 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale capitolo non reca somme a legislazione vigente.
  L'articolo 28, autorizza, al comma 5, per il triennio 2019/2021, il Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.
  Tale autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell'amministrazione dell'interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:
   50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
   25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area funzioni centrali;
   250 unità nell'area III posizione economica F1;
   450 unità nell'area II posizione economica F2.

  Si prevede che le relative procedure concorsuali possono essere bandite anche in deroga a quanto disposto in materia di mobilità volontaria e di mobilità collettiva che si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. L'articolo 30 al comma 1 autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organiche.
  Le assunzioni sono finalizzate, come espressamente indicato, all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale. Come si legge nella relazione tecnica, «rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria». Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1o ottobre di ciascun anno (le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1o marzo 2019). Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente Pag. 22del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel secondo caso si procede con le modalità di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La disposizione fa salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, agli articoli 703 e 2199. Il citato articolo 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata. L'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare prevede inoltre che, in deroga alle percentuali fissate dall'articolo 703, fino al 31 dicembre 2015 per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere (comma 1). Una ulteriore deroga è stabilita dal comma 7-bis: fino al 31 dicembre 2018 i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo.
  Tali disposizioni, unitamente a quanto disposto dall'articolo 31 per le assunzioni straordinarie nel Corpo dei vigili del fuoco, si pongono in linea di continuità con le disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) che ha previsto l'assunzione straordinaria, dal 1o ottobre di ciascun anno, di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia, di cui 1.300 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'arco del quinquennio 2018-2022 (articolo 1, comma 287); le assunzioni sono state finanziate con un fondo istituito dalla stessa legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 299) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Come si legge nella relazione tecnica, le nuove assunzioni previste consentirebbero di ripianare, nell'arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia. La dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, verrebbe così a coincidere con la forza effettiva. Il comma 2 autorizza specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario. Le unità di personale entrano nei ruoli iniziali dal 1o marzo 2019 (anziché dal 1o ottobre come quelle delle Forze di polizia di cui al comma 1). Si tratta, in primo luogo, di 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e comprese nelle 6.150 unità complessive di cui al comma 1. Inoltre, la disposizione autorizza l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di ulteriori unità, quale anticipazione al 2019 delle straordinarie facoltà assunzionali già previste dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 287). Si tratta di 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni previste per il 2019 e di 200 unità di quelle previste per il 2022. Tali unità pertanto entreranno nei ruoli il 1o marzo 2019, anziché, rispettivamente, il 1o ottobre 2019 e il 1o ottobre 2022. Infine, 652 unità sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali Pag. 23previste per il 2019 ai sensi della disciplina del turn-over vista sopra (decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 66, comma 9-bis). Il predetto comma 2 dispone inoltre una deroga alla procedura vigente per tali assunzioni nella Polizia penitenziaria sopra descritta: ossia, reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per le amministrazioni con organico superiore a 200 unità; specifica richiesta delle amministrazioni interessate. Il comma 3 stabilisce che alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice militare. Il comma 4 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie indicate al comma 1. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. La dotazione non comprende le 362 assunzioni della polizia penitenziaria di cui al comma 2, la cui copertura è assicurata dal comma 5. La tabella 2, allegata al disegno di legge, riporta il riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri. Il comma 5, stabilisce gli incrementi del fondo per le assunzioni nella Polizia penitenziaria. Il comma 6 stabilisce uno stanziamento specifico per le ulteriori assunzioni nella Polizia penitenziaria quali anticipazioni di assunzioni, già previste dalla legge di bilancio 2018, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). Il comma 7 dispone un ulteriore finanziamento per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo in esame, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali somme sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione alle assunzioni, di cui al comma 1, tenendo conto del numero di assunzioni.
  Il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 31 autorizza assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco incrementando di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco attingendo alle graduatorie esistenti (con esaurimento di quella a valere sul concorso del 2008).
  In particolare viene stabilito un incremento di 650 unità non prima del 10 maggio 2019; di 200 unità non prima del 1o settembre 2019 e di ulteriori 650 non prima del 1o aprile 2020. La Tabella A, allegata al decreto-legge, determina la dotazione organica complessiva del Corpo nazionale in 37.481 unità. Di queste, 32.710 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che svolge funzioni tecnico-operative e di queste ultime, 20.066 sono le unità complessivamente annoverate dal ruolo dei vigili del fuoco. L'articolo prevede altresì una duplice riserva di posti. La prima, valida sia per la copertura dei nuovi posti, dei quali si incrementa la dotazione organica, è in favore dei componenti la graduatoria del concorso a vigile del fuoco del 2008, fino al suo esaurimento: a tale fine la validità di tale graduatoria è prorogata fino al 31 dicembre 2019. Una volta esaurita tale graduatoria si attiva una seconda riserva di posti, valida solo per la copertura dei nuovi posti conseguenti all'incremento della dotazione organica e dunque non per le assunzioni ordinarie. Tale riserva aggiuntiva opera in favore dei componenti la graduatoria dei concorsi del 2016 e del 2017. In particolare, la riserva attinge per il 70 per cento dei posti dalla graduatoria del concorso del 2016 e per il restante 30 per cento dalla graduatoria del concorso del 2017. L'autorizzazione di spesa per le predette assunzioni è determinata in 20,4 milioni, per il 2019, 56,3 milioni, per il 2020; 63,1 milioni, per ciascun anno del Pag. 24triennio 2021-2023; 63,5 milioni per il 2024; 64,2 milioni per il 2025; 64,3 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028; 64,4 milioni per il 2029; 54,6 milioni per il 2030 e 64,7 milioni a decorrere dal 2031.
  La disposizione reca anche un'autorizzazione di spesa ulteriore per le spese di funzionamento (inclusi mense e buoni pasti) connesse alle assunzioni straordinarie, pari a 200.000 euro per il 2019 e a 1 milione a decorrere dal 2020. L'articolo 36, ai fini del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, dispone un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dal 2020, del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 (il cui disegno di legge di conversione – C. 1346 è attualmente in corso esame presso la I Commissione della Camera dei deputati), finalizzato all'adozione dei provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
  Nel Fondo sono allo stato «cristallizzate» le residue risorse finanziarie già previste dall'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta incrementate di un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro annui disposto dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 113 del 2018. Relativamente alle richiamate risorse finanziarie, nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo correttivo per le sole Forze di polizia (Atto del Governo n. 35, ora decreto legislativo n. 126 del 2018) viene evidenziato come siano disponibili 30.120.313 euro per il 2017, 15.089.182 euro per il 2018 e 15.004.387 a decorrere dal 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, derivanti dalle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia. Segnala, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto -legge n. 113 del 2018 è stato approvato un emendamento, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che delega il Governo per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 – di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo. Nell'ambito dell'articolo 57, recante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, il comma 2, dispone che il Ministero dell'interno provveda alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio) e alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti.
  Come ricordato dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato 2017, il sistema dell'accoglienza coinvolge sia le amministrazioni centrali (principalmente il Ministero dell'interno) sia quelle locali, anche se la maggior parte della spesa grava sul bilancio statale che poi trasferisce i fondi agli enti territoriali.
  Nell'apposito approfondimento del giudizio dedicato alla «spesa per l'immigrazione» (volume I), la Corte ha rilevato che la spesa imputabile alla gestione dell'immigrazione (relativa alla missione 27 del Bilancio dello Stato, intitolata «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» e comprendente gran parte della spesa per la gestione del fenomeno migratorio) si è attestata, per il 2017, a 3,3 miliardi di euro. La Corte ha evidenziato un incremento piuttosto rilevante a decorrere dal 2014, pari a circa 2,3 miliardi.
  Il comma 2 dell'articolo 57 prevede, al contempo, interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. Con riferimento alla prima accoglienza, i dati raccolti dalla Corte dei conti nella Relazione sulla prima accoglienza degli immigrati per il triennio 2013-2016 (Deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G) evidenzia come al riguardo la maggior Pag. 25parte delle regioni, per l'annualità 2015, ha registrato costi calcolabili in un range giornaliero oscillante tra i 30 e i 35 euro pro capite. Per quanto concerne, le dimensioni del fenomeno migratorio, richiama come i dati reperibili sul sito del Ministero dell'interno indicano che dal 1o gennaio al 5 novembre 2018 risulta sbarcato un numero di migranti inferiore dell'86,19 per cento rispetto a quelli sbarcati nello stesso periodo dell'anno 2016 e inferiore dell'80,55 per cento rispetto a quelli sbarcati nello stesso periodo del 2017. La razionalizzazione deve determinare risparmi connessi alla «attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari». Ancora il comma 2 dispone che dalla realizzazione di tale insieme di interventi – previa estinzione dei debiti pregressi – debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021. Eventuali risparmi realizzati in eccesso rispetto alle predette soglie, e annualmente accertati con decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono destinati alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno. Per essi si prevede l'istituzione di un apposito fondo nel programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» del Ministero medesimo. Il comma 3 dell'articolo 57 dispone che le somme accertate ai sensi del comma 2 e iscritte sul fondo siano ripartite tra i capitoli di funzionamento del Ministero dell'interno, con decreto del Ministro medesimo, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale del bilancio.
  Il comma 16 dell'articolo 57, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 408 del 1994, è invece volto a diminuire il numero delle sezioni elettorali da predisporre, in occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo del maggio 2019, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione.
  Il citato articolo 4 del decreto-legge n. 408 disciplina il procedimento di determinazione degli elettori italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea che hanno diritto di esprimere il voto per l'elezione del Parlamento europeo nelle sedi diplomatiche e consolari. Tale procedimento prende avvio dai comuni, i quali comunicano alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, i dati necessari per la formazione, la revisione e la conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero. In questo contesto, ai sensi del comma 5 del citato articolo 4 – che la disposizione del disegno di legge mira a modificare – la medesima Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200. Anche i successivi adempimenti per consentire il diritto di voto ai singoli elettori sono a cura della stessa Direzione centrale. Il disegno di legge intende aumentare il numero massimo di elettori da assegnare a una medesima sezione, portandoli da 1.600 a 5.000. Al riguardo la relazione tecnica allegata al disegno di legge mette in luce che la modifica si rende opportuna in ragione della bassa percentuale di votanti costantemente registrata all'estero e dell'incremento significativo (oltre il 22 per cento) degli elettori registrati in altri paesi dell'Unione europea. Essa comporterebbe – nell'ipotesi, ritenuta verosimile, di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto – la Pag. 26necessità di approntare, nel 2019, un totale di 298 sezioni invece delle 932 necessarie a normativa vigente. Si stima un conseguente risparmio pari a 2 milioni di euro. La Relazione tecnica afferma altresì che la riduzione «non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto». L'articolo 75, recante riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, interviene sulla disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.
  A tale fine si dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, sentita la Conferenza Stato-regioni, rideterminino secondo il metodo del calcolo contributivo, ove non abbiano già provveduto, tale disciplina. In caso di inadempienza, è prevista la decurtazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, esclusi i trasferimenti destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è erogata a condizione che esse, con le modalità previste dal proprio ordinamento, provvedano a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di: presidente della regione; consigliere regionale e assessore regionale. Ricorda che in precedenza il decreto-legge n. 174 del 2012 (all'articolo 2, comma 1, lettera m) ha abrogato l'istituto degli «assegni vitalizi» per i consiglieri regionali e ha previsto il passaggio al sistema contributivo, in aderenza con il decreto-legge n. 138 del 2011, quale misura indispensabile per non incorrere nel mancato trasferimento di risorse erariali. L'articolo 14, comma 1, lettera f), del citato decreto-legge n. 138 del 2011 ha infatti disposto il passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.
  Il decreto-legge n. 174 del 2012 ha escluso dall'ambito di applicazione della norma i «trattamenti già in erogazione» a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge. La disposizione in esame include invece i «trattamenti già in essere». Sono espressamente esclusi dall'eventuale riduzione i trasferimenti destinati al finanziamento dei del servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. I termini per la rideterminazione dei trattamenti sono fissati in 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (1o maggio 2019). Qualora siano necessarie modifiche statutarie, il termine è invece di 6 mesi (1o luglio 2019).
  Al riguardo la relazione tecnica allegata al disegno di legge indica che «Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili».
  Il comma 2 dell'articolo 75 indica le modalità di rideterminazione dei trattamenti in essere che dovranno essere ricalcolati secondo il metodo contributivo, previo parere della Conferenza Stato-regioni entro il 31 marzo 2019.
  Il comma 3 stabilisce che entro i 15 giorni successivi all'adempimento, le regioni documentano l'adempimento della rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro i successivi 15 giorni, comunica al Ministero dell'economia Pag. 27e delle finanze il rispetto degli adempimenti o la riduzione lineare dei trasferimenti in caso di inadempimento. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.
  Viene dunque posto in capo al Dipartimento per gli affari regionali un potere di «verifica» della rispondenza dei provvedimenti adottati dalle regioni – a statuto ordinario e a statuto speciale – rispetto alle prescrizioni del presente articolo, verifica che rileva ai fini del successivo trasferimento dei trasferimenti erariali.
  Ai sensi del comma 4, alla regione che non adegui il proprio ordinamento a quanto disposto entro i termini stabiliti, è assegnato il termine di 60 giorni per provvedervi, ai sensi della disciplina sul potere sostitutivo dello Stato (articolo 8 della legge n. 131 del 2003).
  Passando ad esaminare la Sezione II del disegno di legge, le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8).
  Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2).
  In particolare, per quanto riguarda l'articolato della predetta Sezione II, l'articolo 98 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (di cui alla Tabella n. 8).
  Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali») sono riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al Programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) nell'ambito della Missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2019. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2019 dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 1001 del 1969 (capitolo 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio integrato 16,4 milioni di euro nel 2019).
  Il comma 4 autorizza per il 2019 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel capitolo 2313 (Missione 5, Programma 5.1), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel capitolo 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento delle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti.
  Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998).
  Il comma 6 autorizza, per il 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (di cui all'articolo 14-ter del citato decreto legislativo n. 286 del 1998).
  Il comma 7 conferma l'applicazione per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia Pag. 28delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia 1o dicembre 2010, che disciplina il cedolino unico, in base alle quali le amministrazioni interessate provvedono a versare le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione.
  Il comma 8 autorizza per il 2019 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.
  Il comma 9 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni di competenza pari a 13,1 milioni di euro per il 2018), al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
  Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla citata Tabella n. 8), il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 24.272,7 milioni di euro nel 2019, a 24.258,7 milioni di euro per il 2020 e 23.281 milioni di euro per il 2021.
  In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 24.715,4 milioni di euro nel 2019, a 24.334,2 milioni di euro nel 2020 e a 23.299,4 milioni di euro nel 2021.
  Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il Ministero dell'interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa progressivamente decrescente nel triennio 2019-2021.
  Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in lieve riduzione rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 119,4 milioni di euro (0,5 per cento).
  Tale differenza positiva deriva, in particolare, dagli effetti congiunti di una riduzione delle spese di parte corrente pari a 545 milioni di euro e di aumento delle spese di parte capitale pari a circa 426 milioni di euro.
  Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari al 3,8 per cento della spesa finale del bilancio statale, diminuendo lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di programmazione.
  Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 8) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 24.549,3 milioni di euro.
  Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente una riduzione delle spese finali del Ministero di 259,3 milioni di euro, determinata da una riduzione di 441,3 milioni spesa in conto corrente e da un aumento di 182 milioni di spesa in conto capitale.
  In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 101,8 milioni di euro, dal lato sia della spesa corrente (-33,8 milioni) che in conto capitale (-68 milioni di euro): si tratta di rimodulazioni (-81,8 milioni di euro per il 2019) e definanziamenti (-20 milioni di euro per il 2019) operati dal disegno di legge.
  Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel Pag. 29complesso un effetto negativo di 157,6 milioni di euro (–407,5 milioni di euro in conto corrente e +250 milioni in conto capitale).
  Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 24.290 milioni per il 2019.
  Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2019 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono il 94,4 per cento delle spese finali del Ministero.
  Più in dettaglio, la spesa complessiva del Ministero dell'interno è allocata su 6 missioni e 12 programmi, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), riformata dal decreto legislativo n. 90 del 2016.
  Anche nel 2019, la maggior entità del risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 44 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.
  Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.592,4 milioni) tale missione registra un incremento complessivo di circa 199 milioni di euro (+2 per cento), che riguarda esclusivamente il Programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) ed è dovuto in particolare ad interventi contenuti nella Sezione I, che determinano un aumento complessivo pari a circa 221 milioni di euro.
  A fronte di tali disposizioni, si registra una riduzione, pari a circa 21 milioni di euro delle risorse complessive del medesimo Programma, direttamente operate dalla Sezione II con definanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente.
  La Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca i programmi relativi alle politiche di Ordine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a 8.141,3 milioni di euro per il 2019. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II) risulta pari a 8.103,5 milioni, con una lieve riduzione in termini assoluti, di circa 38 milioni di euro (–0,5 per cento). Tali risorse assorbono il 33 per cento della spesa complessiva del dicastero.
  In tale ambito, con riferimento al Programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8), segnala, nella sezione II, rimodulazioni compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2019 una lieve riduzione, per complessivi 55,4 milioni di euro, relativi in particolare a spese per il potenziamento e l'ammodernamento della Polizia di Stato.
  Quanto al Programma 3.3, Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia sono invece previsti rifinanziamenti di autorizzazioni legislative che determinano un incremento di 23,2 milioni di euro. A tali rifinanziamenti va aggiunto un intervento, contenuto nella Sezione I del disegno di legge (all'articolo 30, comma 7), che prevede l'istituzione di un fondo per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie delle forze di polizia previste dal medesimo articolo del disegno di legge di bilancio, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a 1 milione di euro per il 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  La Missione 4 – Soccorso civile rappresenta il 9,6 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.342,3 milioni di euro), tale missione registra nel complesso una riduzione di 2,3 milioni di euro nel 2019, che riguarda in misura prevalente il Programma 4.2. «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico» (8.3).
  In tale programma segnala, nella Sezione II, rimodulazioni compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2019 una riduzione per complessivi 25,7 milioni di euro relativi a spese per il potenziamento e l'ammodernamento dei Corpo dei vigili del fuoco.Pag. 30
  Al contempo, il programma registra un aumento determinato dalla Sezione I del disegno di legge (articolo 31), pari a 20,6 milioni di euro per il 2019, determinato dal previsto incremento di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Nel bilancio di previsione a legislazione vigente, alla Missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 2.673,3 milioni di euro per il 2019.
  Al riguardo ricorda che, nell'ambito degli interventi disposti dalla Sezione I del disegno di legge viene, in particolare, demandato al Ministero dell'interno di provvedere alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, tenuto conto della contrazione del fenomeno migratorio, e alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti. Dalla realizzazione di tali interventi – previa estinzione dei debiti pregressi – è previsto che debbano derivare risparmi almeno pari a: 400 milioni di euro per il 2019; 550 milioni di euro per il 2020; 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 (articolo 57, commi 1-3).
  La Sezione II del disegno di legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un definanziamento pari a 3,9 milioni di euro nel 2019.
  All'esito degli interventi previsti dalla manovra, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a 2.268,7 milioni di euro nel 2019, facendo registrare una riduzione complessiva di circa 400 milioni (–15 per cento) rispetto al bilancio a legislazione vigente. Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari al 9,3 per cento. Le previsioni di spesa della missione scendono a 1.921,8 milioni di euro nel 2020 e a 1.813,2 milioni di euro nel 2021.
  La Missione 1 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio, la quale reca il Programma relativo all'attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero sul territorio, non presenta variazioni di rilievo rispetto alle previsioni a legislazione vigente, che risultano pari a 606,4 milioni di euro per il 2019. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II) risulta infatti di 606,1 milioni, con una lieve riduzione in termini assoluti, pari a 0,3 milioni di euro. Tali risorse assorbono il 2,5 per cento della spesa complessiva del dicastero. La Missione 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche evidenzia una riduzione di circa 13 milioni di euro (–7 per cento), rispetto alla dotazione a legislazione vigente per il 2019 (193,6 milioni di euro). La variazione è determinata da interventi di definanziamento operati direttamente in Sezione II che incidono prevalentemente sul Programma 6.1 «Indirizzo politico» (–13 milioni sul Fondo costituito presso il Ministero a seguito della reiscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi perenti – cap. 1086). Le disposizioni recate dalla Sezione I della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sulla Missione. Sempre con riferimento alle competenze della I Commissione, assumono rilevanza, per quanto attiene alla Sezione II, anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella 2). Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione 17 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. In particolare, gli stanziamenti di competenza della Missione a legislazione vigente (BLV) ammontano a 2.239 milioni di euro per il 2019. All'interno della Missione non sono previste rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (articolo 23, comma 3, lettera a) né variazioni in aumento (determinate ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Accanto a ciò, si registra un Pag. 31incremento di 40 milioni di euro per il Programma Presidenza del Consiglio dei ministri, dovuto ai seguenti interventi contenuti nella Sezione I del disegno di legge:
   istituzione di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati (»InvestItalia»), per la quale è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019 (articolo 18);
   rifinanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, incrementando di 5 milioni di euro le risorse stanziate per l'anno 2019 e per l'anno 2020 (da 5 a 10 milioni per il 2019 e da 10 a 15 milioni per il 2020), ed assegnando 15 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 76);
   finanziamento del Fondo nazionale per la montagna (capitolo 7469) per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (articolo 77).

  Viene, altresì, in evidenza la Missione n. 6 – Soccorso civile che presenta, rispetto ai dati della legge di bilancio 2018, un leggero decremento a legislazione vigente di 106 milioni di euro, pari al 2,9 per cento.
  Rispetto alla dotazione a legislazione vigente si registra, invece, un consistente aumento della missione per 881,5 milioni (pari al 24,8 per cento), di cui 460 milioni nella Sezione II, e 421,5 milioni per gli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2019, indicati nella Sezione I, imputabile ai programmi 6.1 »Interventi per pubbliche calamità» e 6.2 «Protezione civile». Nello specifico, gli interventi della Sezione II, che incidono per il programma 8.4, prevedono una riprogrammazione dal 2021 al 2019 di 350 milioni per il capitolo 8006 per la ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e un rifinanziamento di 50 milioni per il capitolo 7459 per il fondo per la prevenzione del rischio sismico. Per il Programma 6.2, è previsto un rifinanziamento pari a 60 milioni che vanno al capitolo 7441 per il fondo per le emergenze nazionali. Nella Sezione I per il citato programma 6.1 è previsto uno stanziamento pari a 61,5 milioni a favore del citato capitolo 8006, come disposto dall'articolo 79, comma 4 del disegno di legge di bilancio 2019, per gli effetti determinati dalla proroga fino al 31 dicembre 2020 del termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016. Per il citato Programma 6.2 è invece previsto uno stanziamento di 360 milioni per il citato capitolo 7441, disposto dall'articolo 79, comma 3, del disegno di legge di bilancio 2019, per la proroga al 31 dicembre 2019 dello stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016.

  Stefano CECCANTI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per l'accurata relazione svolta dalla collega Bilotti, ricorda che la I Commissione è tenuta a esaminare i provvedimenti anche sotto il profilo della costituzionalità. A tale proposito chiede che la relatrice chiarisca la sua posizione in merito alle osservazioni rilasciate dall'Ufficio parlamentare di bilancio e circa i rilievi contenuti nella lettera che il Presidente della Repubblica ha indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione dell'autorizzazione della presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio di cui oggi la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, riocordando che l'esame dopvrà concludersi entro l'ora di pranzo di giovedì 15 novembre prossimo.

  La seduta termina alle 13.55.

Pag. 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
Emendamenti C. 1201-A Governo.
(Parere all'Assemblea)
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Vinci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, informa che è stato trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati in Assemblea.
  Rileva quindi come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.