CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 ottobre 2018
68.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 ottobre 2018. – Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi.

  La seduta comincia alle 14.10.

D.L. 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nel salutare i componenti della IX Commissione, ricorda che la riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo del 27 settembre 2018 ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in esame per lunedì 22 ottobre.
  Comunica altresì che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza tenutasi ieri, mercoledì 3 ottobre, si è definita la seguente articolazione dei lavori: nella seduta di oggi avrà inizio la discussione generale, che proseguirà anche nel corso della prossima settimana; le audizioni programmate avranno luogo nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 ottobre. A fronte delle numerose richieste, la Presidenza ha definito un elenco che sarà a breve distribuito. Per i soggetti che non sono compresi nell'elenco, ove i Gruppi lo segnalino agli Uffici, sarà formulata la richiesta di acquisire una memoria scritta. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a giovedì 11 ottobre alle ore 12. A seguito della presentazione delle proposte emendative sarà convocato un successivo Ufficio di presidenza, volto a disciplinare le ulteriori fasi di esame del provvedimento, anche in relazione al numero di emendamenti presentati.

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  Diego SOZZANI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare lo slittamento alla giornata di venerdì 12 ottobre del termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per giovedì 11.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, rileva che il termine è stato fissato nella riunione dell'Ufficio di presidenza congiunto svolto nella seduta di ieri, dopo un confronto che ha fatto maturare tale decisione, anche venendo incontro alle esigenze di manifestate dai gruppi di opposizione. Si riserva in ogni caso di interloquire sul punto con il presidente Morelli.

  Nicola STUMPO (LeU), intervenendo sull'ordine dei lavori, condivide la richiesta formulata dal collega Sozzani sottolineando come rispetto a quanto stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, svoltasi nella giornata di ieri, mercoledì 3 ottobre, si possa serenamente valutare un tempo congruo anche rispetto alle numerose audizioni che si svolgeranno a partire dall'inizio della prossima settimana. Tutto ciò considerato, ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere ulteriormente prorogato.

  Chiara BRAGA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce quanto già detto ieri nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni, esprimendo disappunto per non essere ancora i Gruppi venuti a conoscenza dell'elenco definitivo dei soggetti che si intendono invitare in audizione. Ritiene che la volontà di approfondire il provvedimento attraverso l'audizione dei soggetti coinvolti dalle disposizioni del decreto-legge costituisca una legittima richiesta dei Gruppi così come la richiesta di uno spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti di ulteriori 24 ore.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore per la IX Commissione, in qualità di relatore per la IX Commissione Trasporti, fa presente che il provvedimento reca un contenuto articolato.
  In primo luogo sono presenti misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera e a fornire sostegno alla ripresa economica di Genova.
  In questo contesto sono introdotti rilevanti strumenti di potenziamento della sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.
  Inoltre, il decreto dispone interventi riferiti ai comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno) e per i territori dell'Italia centrale interessati ai terremoti negli anni 2016 e 2017.
  Infine, il Capo V reca ulteriori interventi emergenziali, riguardanti l'istituzione della cabina di regia denominata «Strategia Italia», la gestione dei fanghi di depurazione, l'edilizia scolastica, nonché situazioni di crisi legate al mancato versamento di rate dei mutui o di crisi aziendale.
  Fa presente che la propria relazione riguarderà i Capi I e II, lasciando al collega Rospi il compito di illustrare gli altri contenuti.
  Il Capo I reca le misure per il sostegno e la ripresa economica della città di Genova.
  L'articolo 1, comma 1, in relazione al crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza: le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta; nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.
  La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.
  Il decreto di nomina è adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge Pag. 25(ossia entro il 9 ottobre), sentito il Presidente della Regione Liguria.
  Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da una parte fissa (che non può superare i 100 mila euro annui) e da una parte variabile strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi (che non può superare anch'essa i 100 mila euro annui).
  Per l'esercizio dei compiti assegnati il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità; può altresì nominare fino a due sub-commissari. Il Commissario può avvalersi strutture e uffici della Regione, del Comune e di altri soggetti pubblici o concessionari di pubblici servizi.
  Giudica di particolare rilievo è la disposizione del comma 5, in base alla quale il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Il comma 5 prevede che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento (vale a dire la società Autostrade per l'Italia) è tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario. Di conseguenza, il concessionario deve provvedere al versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario, entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario stesso, dell'importo necessario al predetto ripristino ed alle altre attività connesse, come provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo, salvo conguagli. Tale versamento lascia comunque impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale il concessionario sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità.
  In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può procedere all'individuazione di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario. Tale anticipazione potrà essere remunerata ad un tasso annuo non superiore al tasso di riferimento della BCE maggiorato di tre punti percentuali Nel caso in questione, di mancato o ritardato versamento da parte del concessionario, è autorizzata la spesa di 360 milioni di euro (30 milioni annui dall'anno 2018 all'anno 2029) per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario e a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione.
  Il comma 7 disciplina l'affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, disponendo che avvenga ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE – che consente agli Stati membri di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – ad uno o più operatori economici «estranei» a concessionarie autostradali; la norma prevede infatti che tali operatori non devono avere alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, né essere da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali.
  Il comma 8 autorizza infine l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
  L'articolo 2 viene incontro alle esigenze temporanee di assumere personale da parte degli enti territoriali interessati dal crollo del ponte (regione, città metropolitana e comune di Genova).
  In particolare, possono essere attivati, previa autorizzazione del Commissario delegato Pag. 26per l'emergenza, fino a 250 contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2018 e 2019 con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, in deroga ai limiti attualmente vigenti.
  Alle suddette finalità gli enti citati possono provvedere, d'intesa con il Commissario delegato, con risorse proprie disponibili. Inoltre, il Commissario delegato provvede con propri provvedimenti al riparto delle unità di personale e delle risorse tra gli enti, nel limite complessivo di spesa di 3,5 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni per il 2019.
  L'articolo 3 reca misure fiscali, relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero.
  In particolare, il comma 1 reca alcune agevolazioni fiscali per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito del crollo del ponte Morandi, per i quali è introdotta: l'esenzione IRPEF ed IRES dal periodo d'imposta in corso (2018) fino al 31 dicembre 2020, sotto forma di non concorrenza alla formazione dell'imponibile dei relativi redditi; l'esenzione IMU e TASI, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al crollo del ponte e fino al 31 dicembre 2020.
  Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi.
  Il comma 3 reca l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo e relativi ai predetti immobili.
  Con il comma 4 si dispone l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo.
  Il comma 5 sospende dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini di notifica delle cartelle di pagamento, quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, i termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo.
  L'articolo 4 riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona – danneggiata in conseguenza del crollo del tratto del viadotto Polcevera – delimitata con le ordinanze del Sindaco di Genova dell'agosto e del settembre 2008, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017.
  I benefici consistono nel riconoscimento di una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il riconoscimento dei benefici opera comunque nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l'anno 2018 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. I criteri e le modalità di erogazione delle somme stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
  L'articolo 5 introduce alcune norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'autotrasporto. In particolare, il comma 1 stanzia a favore della regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23 milioni di euro per il 2019 per il finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati, nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto di tali risorse provvede la regione. Pag. 27
  Sempre al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi, il comma 2 dell'articolo 5 assegna alla regione Liguria 20.000.000 di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova.
  Il comma 3 autorizza una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 a sostegno degli autotrasportatori a copertura delle maggiori spese da questi sostenute per la forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis».
  Il comma 4 dell'articolo 5, differisce al 31 dicembre 2019, per la regione Liguria, il termine entro il quale è possibile l'affidamento dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 – ossia il termine per procedere alla pubblicazione dell'avviso con le informazioni relative alla procedura – senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.
  Il comma 5 consente al Commissario delegato di autorizzare varianti in corso di esecuzione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con riferimento alle opere da esso individuate come viabilità alternativa.
  L'articolo 6 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esecuzione di tali attività è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020. Il comma 2, per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, stanzia la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 alla Direzione marittima-Capitaneria di Porto di Genova le cui esigenze di servizio a supporto dell'operatività del porto sono aumentate in conseguenza del tragico evento. A tali oneri provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
  L'articolo 7 istituisce la «Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova», comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.
  L'articolo 8 istituisce nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova.
  Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni, in alternativa agli altri benefici previsti dal decreto agli articoli 3 e 4.
  Nello specifico, le agevolazioni sono le seguenti: esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca; esenzione Pag. 28dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Le agevolazioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività nella zona franca entro il 31 dicembre 2018 e sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis e fino a un massimo di spesa di 20 milioni di euro.
  L'articolo 9 dispone in particolare che la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova, Savona e Vado Ligure), venga stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui. Si tratta pertanto di un innalzamento dall'1 per cento al 3 per cento della quota del Fondo a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.
  L'articolo 10 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, prevedendo altresì l'applicazione dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo. Il Commissario straordinario si avvale inoltre del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.
  L'articolo 11 prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame – e dunque connesse al crollo del ponte Morandi – nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento. La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.
  Il Capo II contiene disposizioni concernenti il rafforzamento della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.
  In primo luogo l'articolo 12 istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2019, e disciplina l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (denominata ANFISA) con sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Con riferimento al settore ferroviario l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (che viene abrogato), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste. Conseguentemente si prevede che la denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» sia sostituita, ovunque ricorra, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali». Il decreto-legge disciplina il passaggio nei ruoli della nuova Agenzia del personale dell'ANSF, prevedendo che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato siano inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengano il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza. Pertanto sotto il profilo della sicurezza ferroviaria non si riscontrano significativi mutamenti del quadro normativo anche in considerazione del fatto che il nuovo regolamento di Pag. 29amministrazione dovrà prevedere due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
  Con riguardo al settore stradale l'Agenzia, alla quale è consentito l'accesso all'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, esercita attività ispettive sia con riferimento alla corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, sia a campione sulle infrastrutture medesime, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio. L'Agenzia promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di sistemi di gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture, sovraintende alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza e svolge inoltre attività di studio. Importante anche il potere sanzionatorio riconosciuto all'Agenzia medesima nel caso di mancato rispetto da parte dei gestori a quanto disposto dall'Agenzia medesima. Tali sanzioni (piuttosto contenute nei confronti degli enti territoriali) possono arrivare fino 10 per cento del fatturato dell'ultimo esercizio per soggetti aventi natura imprenditoriale. Oltre alle sanzioni l'Agenzia può imporre anche misure cautelative ed anche interdittive della circolazione che, qualora non ottemperate, prevedono l'irrogazione di specifiche sanzioni. Quanto alla struttura e al funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati gli organi (direttore, comitato direttivo e collegio dei revisori dei conti), i compensi, le modalità di approvazione dello statuto e del regolamento di amministrazione dell'Agenzia, nonché i contenuti di quest'ultimo, oltre alle deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento. A questo proposito segnalo che le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia è fissato nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale (è indicato il regime giuridico applicabile sia al personale che alla dirigenza dell'Agenzia). È autorizzata sia l'assunzione del personale destinato alle nuove funzioni nel settore stradale sia, in sede di prima applicazione, la selezione di unità di personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 13 disciplina l'istituzione, dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, suddiviso in sezioni e sottosezioni, per specifiche opere pubbliche (ad esempio ponti, viadotti e cavalcavia sia stradali che ferroviari, gallerie, strade, ferrovie, dighe, ecc.) contenente i relativi dati tecnici, lo stato e il grado di efficienza dell'opera, l'attività di manutenzione ordinaria e lo stato dei lavori, e dell'identificativo dell'opera pubblica (IOP), che consente di individuare univocamente una determinata opera. Sono disciplinate altresì le modalità per lo scambio di informazioni tra le diverse banche dati della amministrazione pubblica, per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici, e per la consultazione della banca dati AINOP. L'AINOP risponde alla necessità di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14 e si prevede a questo proposito la trasmissione ad AINOP dei dati e delle informazioni già rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da Pag. 30altre banche dati pubbliche, da parte della citata BDAP (con riguardo agli elementi informativi propri dell'AINOP). L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze. L'AINOP è messo a disposizione ed consultabile anche in formato open data.
  L'articolo 14, commi 1-3 e 5, disciplina la realizzazione e la gestione di un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. Si prevede inoltre al termine della fase sperimentale, l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, implementato attraverso l'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse. Il comma 4 del medesimo articolo 14, prevede l'adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da monitorare e da sottoporre a interventi conservativi; i sistemi di controllo strumentale da utilizzare per il monitoraggio; l'ordine di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità legati al territorio e di vulnerabilità dei singoli immobili e le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela.
  L'articolo 15 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 2019, ad assumere a tempo indeterminato 200 unità di personale disciplinandone le condizioni e le modalità. Le suddette assunzioni sono autorizzate al fine di garantire l'esercizio delle attività previste dal provvedimento in esame, nonché l'implementazione dei servizi resi dal richiamato Ministero, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, (ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe). L'autorizzazione ad assumere riguarda 110 unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico (per una percentuale almeno pari al 70 per cento), da inquadrare nel livello iniziale della III area e 90 unità da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area. Le assunzioni sono effettuate, per il solo 2019, nell'ambito dell'attuale dotazione organica e in aggiunta alle percentuali di turn-over previste dalla normativa vigente turnover.
  L'articolo 16, comma 1, amplia le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nel settore delle concessioni autostradali. In particolare, la disposizione novella l'articolo 37, comma 2, del DL n. 201/2011, che elenca le competenze dell'Autorità, modificando la lettera g), ed estendendo agli aggiornamenti o alle revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 stesso (cioè al 28 dicembre 2011) il potere di stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi.
  Con la lettera b) del comma 1, si provvede poi a modificare il già richiamato articolo 43, comma 1 del decreto-legge n. 201 al fine di coinvolgere l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g) (cioè in merito all'individuazione dei sistemi tariffari) con riferimento agli aggiornamenti o alle revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (il riferimento è sempre al decreto-legge n. 201 del 2011, quindi al 28 dicembre 2011), laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica. La lettera c) del comma 1 introduce infine un nuovo comma 2-bis all'articolo 43, in base al quale, in entrambi i casi dei commi 1 e 2 dell'articolo 43, cioè per tutti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti il concedente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, deve verificare l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa.Pag. 31
  Il comma 2 dell'articolo 16 prevede una rimodulazione temporale dell'autorizzazione di spesa disposta (dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017) a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., incrementando di 192 milioni di euro le risorse a disposizione nel biennio 2018-2019 (50 milioni in più per il 2018 e 142 milioni in più per il 2019). Tale anticipazione di risorse è finalizzata a consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si sono resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

  Gianluca ROSPI (M5S), relatore per la VIII Commissione, integra la relazione del collega Di Muro per i Capi III, IV e V, che riguardano altre situazioni emergenziali. In particolare, il decreto, al Capo III, dispone interventi riferiti ai comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno) e, al Capo IV, per i territori dell'Italia centrale interessati ai terremoti negli anni 2016 e 2017. Infine, il Capo V reca ulteriori interventi emergenziali, riguardanti l'istituzione della cabina di regia denominata «Strategia Italia», la gestione dei fanghi di depurazione, l'edilizia scolastica, nonché situazioni di crisi legate al mancato versamento di rate dei mutui o di crisi aziendale.
  Venendo al Capo III, dedicato agli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, ricorda preliminarmente che si è trattato di un terremoto che, pur senza un elevato numero di decessi, ha fatto registrare gravi danni alle abitazioni, a causa della scasa profondità dell'ipocentro. Gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano la figura e le funzioni di coordinamento e direzione del Commissario straordinario all'uopo nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui compenso è fissato con decreto ministeriale (nel limite di 50 mila euro annui cui si aggiunge una parte variabile anch'essa non superiore a 50 mila euro annui). La durata dell'incarico è indicata in un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo mentre la gestione straordinaria cessa entro la data del 31 dicembre 2021.
  Le funzioni, analiticamente descritte all'articolo 18, riguardano la ricostruzione degli immobili sia pubblici che privati, in analogia con quanto previsto per altri commissari straordinari e, in particolare, per il Commissario per la ricostruzione del sisma Centro Italia.
  Segnala, in particolare, che la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la redazione, da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i Comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione.
  Fondamentale è inoltre il compito di operare, tramite atti di carattere generale e di indirizzo secondo criteri omogenei, una ricognizione complessiva dei danni, nonché di provvedere alla concessione dei contributi per la ripresa della attività produttive che, in realtà sono già previsti dal decreto-legge n. 148 del 2017 (articolo 2, comma 6-sexies).
  L'articolo 19 intesta al Commissario straordinario apposita contabilità speciale, incrementandola di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, in cui confluiscono le risorse finalizzate alla ricostruzione dei territori dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.
  L'articolo 20 disciplina la ricostruzione privata, demandando al Commissario straordinario l'adozione di provvedimenti nei quali sono individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ripristino, di ricostruzione del patrimonio danneggiato in relazione al danno effettivamente subito.
  Inoltre sono analiticamente elencate le tipologie di danni in relazione ai quali si potrà fruire di contributi, quantificati fino al 100 per cento dei costi, con la dovuta precisazione che l'applicazione della Pag. 32norma avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 21 contiene le regole specifiche sull'entità dei contributi che possono essere in concreto riconosciuti, individuandone, l'estensione in relazione al livello di danno subito dall'immobile e degli interventi conseguentemente necessari, i soggetti legittimati a percepirli e l'entità rispetto ai costi sostenuti. Inoltre, in deroga alle disposizioni del codice civile, (articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma) si consente che gli interventi di recupero dell'immobile composto da più unità immobiliari siano deliberati a maggioranza dai condomini che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio e che per le riparazioni straordinarie di notevole entità, sia sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Per la disciplina dei lavori, si precisa che ai contratti non si applicano le norme semplificate relative a lavori, servizi e forniture e che la selezione dell'impresa sia in esito ad una procedura concorrenziale(migliore offerta).
  L'articolo 22 individua le finalità degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. Rispetto alle analoghe norme adottate dopo il sisma del Centro Italia costituisce una ulteriore finalità indicata quella di delocalizzare e quella di assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati. Tranne che nel caso di ricostruzione, segnala che per alcuni immobili l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile; per quelli di «interesse strategico» e quelli ad uso scolastico, l'intervento deve invece conseguire l'adeguamento sismico. Quanto, invece, agli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, è specificato che l'intervento deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.
  L'articolo 23 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro. In sintesi, la procedura disciplinata dall'articolo in esame prevede le fasi del progetto e l'asseverazione del nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura (comma 1), una mera comunicazione di inizio lavori, anche in deroga alle autorizzazioni paesaggistiche e l'affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5). Sono esclusi però i casi relativi alle procedure pendenti di condono previste dall'articolo 25.
  L'articolo 24 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, indicando il destinatario della richiesta – ovvero i Comuni interessati – nonché i contenuti essenziali della documentazione e dell'istruttoria. Si demanda quindi a successivi atti del Commissario straordinario – cui sono inviate le proposte di concessione del contributo – la definizione delle modalità applicative e dei relativi termini di concessione del contributo. Alla struttura commissariale è dato il compito di compiere verifiche – avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata – con cadenza mensile sugli interventi destinatari dei contributi, previo sorteggio dei beneficiari. Le verifiche a campione devono comunque riguardare almeno il 10 per cento dei contributi e possono condurre alla revoca del beneficio e alla richiesta di restituzione.
  L'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono entro sei mesi le istanze di condono pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, anche mediante ricorso ad apposite conferenze dei servizi. Conseguentemente, Pag. 33nelle more l'erogazione dei contributi è sospeso ed è subordinato all'accoglimento delle istanze di condono.
  L'articolo 26 disciplina la ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario il finanziamento, nonché la redazione del piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, del piano per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, del piano dei beni culturali e del piano di interventi sui dissesti idrogeologici, in cui selezionare gli interventi che – in quanto essenziali – consentono una procedura negoziata senza bando. Oltre alle norme per le procedure di affidamento, si prevede l'erogazione in via diretta dei contributi – comunque oggetto di monitoraggio – e delle somme per l'assistenza alla popolazione, secondo criteri e modalità attuative demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e oggetto di monitoraggio dei finanziamenti.
  L'articolo 27 indicati i soggetti attuatori degli interventi: Regione Campania, i Ministeri dei beni e delle attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, i Comuni, i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie, la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.
  L'articolo 28 consente l'erogazione di un contributo, secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici.
  L'articolo 29 mira a rendere più agevole ed immediata la verifica delle condizioni soggettive degli operatori economici selezionati per gli interventi su opere pubbliche. In sostanza si estende l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Ischia, con particolare riguardo all'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.
  L'articolo 30 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Si fissano i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata.
  L'articolo 31 prevede le modalità di individuazione, le sedi, e il trattamento economico del personale della struttura del Commissario straordinario, cui sono posti limiti massimi di spesa (350 mila euro per l'anno 2018, e 1 milione e 400 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020). La struttura, sotto le sue dirette dipendenze, è distinta dall'Unità tecnico-amministrativa della quale il medesimo Commissario può avvalersi.
  Gli articoli da 32 a 35, prorogano o dispongono misure di favore per le popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017, in forma analoga a quanto disposto da precedenti decreti in casi simili, in particolare con riguardo a: agevolazioni concernenti le imposte sui redditi, IMU, TASI e TARI, il rimborso di mutui contratti dai comuni, sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dai privati, la facoltà di assunzione di personale in deroga ai vincoli assunzionali (articolo 32); la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1o gennaio 2021 (articolo 33); la sospensione dei termini per il pagamento, senza sanzioni ed interessi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 31 dicembre 2020 (articolo 34); la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché delle Pag. 34attività esecutive e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori fino al 31 dicembre 2020 (articolo 35).
  L'articolo 36 concede contributi alle imprese del settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia. Sono interessati coloro che abbiano registrato, nei 6 mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il limite complessivo degli oneri connessi a tali contributi è di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  Passa quindi ad illustrare il CAPO IV, riferito alle aree interessate agli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017.
  L'articolo 37 trasferisce dal Commissario straordinario ai vice commissari (cioè i presidenti delle regioni) la funzione di monitoraggio sugli aiuti, al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato. Inoltre, prevede l'approvazione, su richiesta del titolare dell'impresa, da parte dell'Ufficio regionale competente, della definitiva delocalizzazione, in strutture temporanee, delle attività agricole e zootecniche che – per le loro caratteristiche – possono essere utilizzate in via definitiva. Tale disposizione è volta a favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate. Infine, si includono le Università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, limitatamente agli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
  L'articolo 38 prevede che il Commissario straordinario subentrante a quello attuale (onorevole Paola De Micheli) sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio e che per esso trovi applicazione la medesima disciplina, ivi compreso il compenso (nel limite massimo previsto pari a 100.000 euro complessivi annui).
  L'articolo 39 qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la ricostruzione e la riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna e del 2016 nelle regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Spetta al Commissario autorizzare i beneficiari ad accedere alle somme sui conti correnti previa verifica della corretta destinazione (comma 2). Viene, infine, chiarita la temporaneità della disciplina introdotta precisandone l'efficacia sino al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009; b) al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (comma 4).
  Infine, il Capo V contiene ulteriori interventi emergenziali.
  L'articolo 40 prevede l'istituzione, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, della Cabina di regia Strategia Italia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio e da lui presieduta (o dal Sottosegretario di Stato delegato). La Cabina di regia è composta dai ministri dell'Economia, delle Infrastrutture, e dell'Ambiente, integrata dai ministri interessati alle materie trattate nonché dai presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ad essa sono attribuiti compiti di verifica dello stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale, nonché l'adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi, nonché di verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio e prospettare possibili rimedi.
  L'articolo 41 interviene sulla disciplina concernente l'utilizzo in agricoltura dei Pag. 35fanghi di depurazione. La finalità della disposizione in esame, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore che appare ormai obsoleta. Si introduce quindi un valore limite di concentrazione per gli idrocarburi(C10-C40) – che nella relazione si dichiara essere coerente con la recente normativa europea in tema di classificazione dei rifiuti – per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Nel testo si precisa altresì che i fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, anche se fosse superato il valore di 1000 mg/kg sul tal quale per il parametro idrocarburi C10-C40, a condizione che i marker di cancerogenicità dimostrino l'origine non minerale degli idrocarburi presenti nel fango.
  L'articolo 42 stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica sono attribuite agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate, specificamente, alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento sismico. La definizione di modalità e criteri di attribuzione delle risorse è demandata, invece, ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  L'articolo 43 prevede per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.
  L'articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale massimo di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi di cessazione aziendale nonché nel caso in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.
  L'articolo 45 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento e l'articolo 46 ne dispone l'entrata in vigore.

  Il viceministro Edoardo RIXI ribadisce l'urgenza del provvedimento e dell'attuazione delle misure in esso contenute, anche in ragione degli impegni presi con gli enti territoriali, sia per quanto riguarda gli eventi sismici del centro-Italia sia soprattutto in conseguenza al tragico evento occorso a Genova. Senza alcuna intenzione di limitare la discussione e gli approfondimenti del provvedimento da parte delle Commissioni, invita tuttavia a conciliare le legittime esigenze di adeguato spazio e dibattito con l'oggettivo interesse del Paese a che il provvedimento venga approvato nel più breve tempo possibile. Assume l'impegno da parte del Governo a svolgere una attenta valutazione delle proposte emendative per arrivare ad esprimere su di esse un parere il più possibile meditato, ed auspica quindi che una eventuale ridefinizione del termine per la presentazione degli emendamenti tenga anche conto di questa esigenza. Nel ribadire l'assoluta urgenza del provvedimento, invita pertanto i Gruppi a predisporre proposte emendative costruttive e significative rispetto agli obiettivi che in maniera condivisa si intendono conseguire.

  Simone BALDELLI (FI) nel ringraziare il viceministro Rixi per la assidua attenzione al tema, auspica un confronto proficuo fra maggioranza, opposizione e Governo, improntato alla massima onestà intellettuale.
  Senza nessun intento polemico ricorda tuttavia che il Governo ha impiegato molto tempo per emanare il decreto-legge per la città di Genova; a tale riguardo ritiene che il Parlamento debba avere il necessario tempo per esaminarlo, valutando attentamente tutte le criticità presenti nell'articolato.
  Ribadisce come il suo Gruppo non abbia nessun intento né dilatorio né ostruzionistico ma ritiene che sia nell'interesse comune che i cittadini di Genova abbiano Pag. 36risposte tempestive, frutto di un lavoro che le opposizioni intendono svolgere in pieno spirito costruttivo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ribadisce che la presidenza interpreta il suo ruolo in termini di corretto equilibrio tra le legittime, ancorché di diverso segno, richieste del Governo e delle opposizioni, avendo come obiettivo quello di favorire il miglior svolgimento delle funzioni proprie dell'organo parlamentare.

  Diego SOZZANI (FI) ringrazia il viceministro Rixi per il suo intervento, esprimendo altresì alcune preoccupazioni in merito ai seguenti profili problematici.
  Innanzitutto suggerisce di valutare con attenzione le disposizioni che sembrano attribuire una responsabilità ex lege alla società Autostrade per il crollo del ponte di Genova. Richiama, quindi, l'attenzione sui poteri attribuiti al Commissario straordinario derogatori delle norme extrapenali – il cui ambito andrebbe opportunamente chiarito – e in particolare sulla clausola di salvaguardia relativa ai vincoli europei. Al riguardo, chiede al Governo se abbia già verificato con le istituzioni europee la questione della deroga per l'affidamento dei lavori di ricostruzione che prevederebbe in realtà lo svolgimento di una procedura di gara europea.
  Altra questione che ritiene necessario segnalare riguarda l'identificazione della cosiddetta area del «retroporto»: al riguardo si chiede se tale definizione abbia un preciso valore giuridico e quali siano i confini territoriali di tale area. Si chiede, in particolare, perché nella c.d. Zona logistica Semplificata, così come disciplinata dall'articolo 7 sia prevista la provincia di Piacenza e non siano incluse le città di Novara e Torino. Infine, con riferimento all'istituzione della nuova Agenzia per la sicurezza ferroviaria e autostradale si chiede come le attribuzioni ad essa conferite si possano conciliare con le competenze attualmente esercitate dalla Direzione generale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  In conclusione, evidenzia come l'articolo 41 in materia di fanghi di depurazione abbia un contenuto del tutto disomogeneo rispetto alle altre disposizioni del decreto-legge.

  Giuseppe Cesare DONINA (Lega), intervenendo sull'articolo 8, ritiene che le imprese con la sede all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell'evento occorso a Genova una riduzione del fatturato, destinatarie di agevolazioni, debbano poter fare riferimento, per misurare tale riduzione, non all'anno 2017, particolarmente sfavorevole per l'economia, bensì anche ad un periodo più ampio, quale ad esempio il primo semestre del 2018.

  Raffaella PAITA (PD) preliminarmente desidera ringraziare il presidente Benvenuto per il suo intervento, che favorisce un clima di collaborazione fra le forze politiche di maggioranza ed opposizione e tiene conto di una reale necessità di approfondimento del contenuto del decreto-legge in esame.
  Al contrario stigmatizza l'intervento svolto dal rappresentante del Governo, ricordando come ci siano voluti oltre 45 giorni per giungere all'emanazione del decreto-legge e 51 giorni per la nomina del Commissario straordinario. Ritiene pertanto che il Governo non possa ora chiedere al Parlamento una eccessiva restrizione dei tempi di esame del decreto-legge che presenta numerose criticità.
  Sottolinea come sia interesse di tutti che la città di Genova possa ripartire avendo a disposizione adeguate risorse finanziarie a favore di tutti i soggetti coinvolti dal crollo del ponte. Evidenzia pertanto la necessità che, attraverso le previste audizioni, le Commissioni possano finalmente approfondire le questioni di merito che sono già emerse, mentre altre criticità certamente saranno evidenziate anche a seguito delle audizioni medesime. Ribadisce, infine, che il Partito Democratico affronterà l'esame del decreto-legge per Genova nell'interesse dei cittadini, allo scopo di migliorare le norme contenute nel provvedimento in esame.

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  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, pur comprendendo lo spirito dell'intervento della collega Paita, tiene a precisare che già pochi giorni dopo il tragico evento che ha colpito la città di Genova le Commissioni parlamentari si sono attivate per un confronto con il Ministro Toninelli e, alcuni giorni or sono, le Commissioni oggi riunite hanno inviato sul posto una loro delegazione.

  Stefania PEZZOPANE (PD), dopo essersi associata alle richieste sull'ordine dei lavori precedentemente formulate, evidenzia come i precedenti Governi, in casi analoghi e purtroppo drammatici, abbiano messo in campo misure normative di carattere emergenziale in tempi certamente più rapidi di quanto avvenuto in questa occasione. Se del tempo è stato necessario per l'Esecutivo, lo è anche per le Commissioni, anche perché il testo appare avere contenuti molto diversi da quelli annunciati pubblicamente.
  Ma, soprattutto, sono affrontate in modo eccessivamente scarno le problematiche riguardanti le zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e sono del tutto assenti alcune misure concernenti il terremoto del 2009, che saranno oggetto di appositi emendamenti.

  Manuela GAGLIARDI (FI), intervenendo sull'articolo 1, ritiene che la procedura individuata per il recupero delle somme da parte del concessionario sia inefficace in quanto non corredata da una sanzione in caso di inadempienza. Ritiene quindi opportuno introdurla, dal momento che in caso contrario la società Autostrade non adempierà mai spontaneamente a tale obbligo. Inoltre giudica un'occasione persa non aver implementato i fondi per i lavori del terzo Valico, opera necessaria anche per i flussi di traffico del porto di Genova che lamenta un calo del 35 per cento.

  Nicola STUMPO (LeU) ) non ritiene di aggiungere ulteriori considerazioni sulla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti che deve essere ragionevole, per evitare di incorrere nell'errore del Governo, dovuto alla fretta, di preannunciare misure che poi non sono state adottate nella realtà.
  Si riferisce, in particolare, alla questione della revoca della concessione alla Società Autostrade nonché all'indicazione dei soggetti chiamati a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla ricostruzione. Auspica, pertanto, un lavoro di reale collaborazione tra maggioranza e opposizione nell'interesse del Paese, ritenendo opportuno che si rivedano innanzitutto le politiche sulle concessioni. Evidenzia, altresì, la necessità che non si proceda ad un'attribuzione per legge di alcuna responsabilità pur non volendo assumersi nessuna difesa d'ufficio della società Autostrade.
  Infine ritiene che una discussione approfondita delle disposizioni contenute nel decreto-legge e delle sue criticità vada fatta nell'interesse della città di Genova e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

  Carlo FIDANZA (FdI) accoglie con favore la notizia della nomina del sindaco Bucci come Commissario straordinario per la ricostruzione, scelta che garantirà un forte collegamento con i territori coinvolti. Esprime rammarico per l'infruttuoso coinvolgimento di una personalità illustre di Fincantieri che è stata ingiustamente esposta a critiche. Con riferimento all'intervista rilasciata dal viceministro Rixi, evidenzia come le misure annunciate in quella sede non trovino riscontro nelle disposizioni recate dal provvedimento in esame e che soprattutto non ci sono le risorse finanziarie promesse.
  In conclusione preannuncia l'intenzione da parte del suo Gruppo di voler svolgere un buon lavoro sul provvedimento in tempi ragionevolmente rapidi, ma non accetta nessun tipo di condizionamento sulla riduzione dei tempi di esame motivato dal fatto che in tal modo si garantirebbero meglio gli interessi della città di Genova.

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  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di inter venire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Giovedì 4 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

  La seduta comincia alle 15.35.

Sulla missione svoltasi a Genova per un sopralluogo nelle zone interessate dal crollo del viadotto Polcevera il 19 settembre 2018.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente della VIII Commissione, anche a nome del Presidente della IX Commissione, Alessandro MORELLI, mette a disposizione delle Commissioni la relazione con la quale si dà conto degli esiti della missione in titolo (vedi allegato).

  Le Commissioni prendono atto delle comunicazioni del presidente sulla missione in oggetto.

  La seduta termina alle 15.40.

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