CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2018
67.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.
Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2018.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice e i colleghi per la sensibilità dimostrata nell'aver voluto tenere in considerazione quanto da lui evidenziato nel corso del dibattito. Ribadisce che provvedimento all'esame potrebbe rappresentare l'occasione per un salto di qualità delle infrastrutture ferroviarie.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.
Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2018.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per la proposta di parere che tiene conto del dibattito svoltosi.

  Piero DE LUCA (PD) osserva che il Governo ha voluto mantenere quanto di buono è stato fatto dai precedenti Governi Renzi e Gentiloni portando avanti il loro lavoro e seguendone il cammino già tracciato: in tal senso ritiene di dover rivolgere alla maggioranza un plauso, sottolineando che così facendo sono stati tutelati gli interessi nazionali.

  Antonella PAPIRO (M5S), rivolgendosi al collega De Luca, sottolinea che eviterebbe ogni positiva valutazione sull'operato dei Governi precedenti con riferimento alle infrastrutture ferroviarie del sud Italia.

  Marco MAGGIONI (Lega) segnala un particolare apprezzamento per la considerazione svolta nel parere circa la necessità che vengano applicate le normative all'esame in tutti gli Stati membri dell'Unione europea onde evitare disallineamenti e asimmetrie tra sistemi fiscali che vanificano l'obiettivo che ci si è posti.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

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  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 10.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 3 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 10.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107.
COM(2018)229.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2018.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Guido Germano PETTARIN (FI) chiede alla relatrice se la tematica all'esame presenta particolari problematiche di qualificazione giuridica e ricorda che nella recente audizione svolta il 26 settembre di membri italiani della Commissione Pesca del Parlamento europeo si è fatto riferimento alla definizione di bene pubblico in concessione, con le conseguenze che ne derivano.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, osserva, relativamente alle problematiche richiamate, che le raccomandazioni ICCAT sono vincolanti. Segnala, peraltro, che, sul piano tecnico, la raccomandazione ICCAT è da considerare troppo permissiva consentendo la cattura di esemplari con misura minima di 1 metro quanto il ciclo di maturità della specie in questione fa raggiungere misure pari a circa 1 e 40 centimetri. Sottolinea, infine, che non si pongono problemi relativamente alla sussidiarietà stante la competenza esclusiva dell'Unione europea.

  Guido Germano PETTARIN (FI), intervenendo per una precisazione, preso atto di quanto dichiarato in materia di competenza sottolinea, però, che questo modo di definire e applicare normative in materia si traduce nell'imporre oneri e appesantire l'attività dei piccoli imprenditori italiani del settore, mentre i soggetti di altri Paesi concorrenti, ad esempio del Marocco, se ne disinteressano del tutto. Ritiene tutto ciò un vero e proprio «autogol», che consiste nell'impedire il fallimento delle piccole imprese italiane del settore con la conseguenza che si deve acquistare il fabbisogno ittico da Paesi terzi.

  Piero DE LUCA (PD) ritiene che l'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere della relatrice sia in contraddizione con la successiva osservazione di cui alla lettera c), della quale propone quindi la soppressione. Quest'ultima osservazione costituisce, a suo avviso, una generica valutazione politica che nella sua mancata specificità rischia di impattare negativamente sull'attività degli operatori italiani del settore. Sottolinea, inoltre, che andrebbe anche specificato, relativamente a quanto richiamato alla lettera b), che, a tutela di chi già è soggetto all'attuale regolamentazione, occorrerebbe precisare che le future modifiche al sistema di ripartizione delle quote non possano essere loro pregiudizievoli, riducendo le possibilità di pesca, ma che, seppure all'interno delle quote nazionali, per redistribuzione si intenda quella riferita alle quantità aggiuntive.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) chiede una breve sospensione della seduta per poter approfondire quanto rappresentato dai colleghi.

  Sergio BATTELLI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

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  La seduta, sospesa alle 10.25, è ripresa alle 10.45.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, al fine di tenere conto delle posizioni emerse nell'odierno dibattito, chiede un rinvio della seduta per predisporre una nuova formulazione della proposta di parere presentata.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2018)392.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
COM(2018)393.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e Del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.
COM(2018)394.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, segnala che la Commissione avvia l'esame congiunto di tre proposte di regolamento che, insieme, definiscono la politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027. Ricorda che la XIII Commissione (Agricoltura) ha avviato l'esame delle tre proposte in oggetto il 19 settembre 2018 e che la XIV Commissione ha già esaminato la proposta COM(2018)394 ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, approvando un parere conclusivo che ha valutato la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Inoltre, ricorda che le proposte all'esame, presentate dalla Commissione europea il 1o giugno 2018, rientrano nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, presentato dalla medesima Commissione europea il 2 maggio 2018. Essa ha proposto una dotazione finanziaria complessiva di circa 365 miliardi di euro, a prezzi correnti, per la nuova PAC 2021-2027, corrispondenti al 28,5 per cento del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2021-2027. Precisa che il bilancio della PAC per il 2014-2020 rappresenta, invece, il 37,6 per cento circa del bilancio generale dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria pari a 408,3 miliardi di euro. Osserva che, secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe quindi una riduzione del 5 per cento a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, il che equivarrebbe a una riduzione di circa il 12 per cento a prezzi costanti del 2018 al netto dell'inflazione, secondo il Parlamento europeo il taglio ammonterebbe al 15 per cento. Sottolinea che dei suddetti 365 miliardi di euro, circa 286 miliardi sono destinati alle spese del primo pilastro, che finanzia i pagamenti diretti agli agricoltori e le misure di mercato attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e 78,8 miliardi sono destinati alle spese del secondo pilastro, Pag. 88che finanzia i programmi per lo sviluppo rurale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in regime di cofinanziamento. Fa presente che, per le spese del FEAGA, è altresì prevista la disponibilità di ulteriori 1,16 miliardi di euro prevenienti dalle entrate a destinazione assegnate del bilancio agricolo. Si propone, inoltre, di mantenere la riserva di crisi, stimata in 400 milioni di euro all'inizio di ciascun esercizio finanziario. Ulteriori 10 miliardi di euro saranno, poi, disponibili attraverso il programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea Orizzonte Europa 2021-2027, per sostenere specifiche attività di ricerca e innovazione in prodotti alimentari, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia. Osserva che gli Stati membri avranno la possibilità di: trasferire fino al 15 per cento delle dotazioni PAC dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e viceversa e di trasferire un ulteriore 15 per cento dal primo al secondo pilastro per misure climatiche e ambientali senza cofinanziamento e il 2 per cento per i giovani agricoltori. Segnala che l'Italia avrebbe una dotazione complessiva di circa 36,3 miliardi di euro a prezzi correnti, di cui 24,9 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,5 miliardi per le misure di mercato e circa 8,9 miliardi per lo sviluppo rurale, e di circa 32,3 miliardi di euro a prezzi costanti, di cui oltre 22,1 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,2 miliardi per le misure di mercato e 7,9 miliardi per lo sviluppo rurale. Sottolinea che si tratta comunque di una riduzione rispetto agli oltre 41 miliardi della PAC 2014-2020, di cui 27 miliardi per i pagamenti diretti, 4 miliardi per le misure di mercato e 10,5 miliardi per lo sviluppo rurale. Osserva che l'Italia sarebbe dunque il quarto Paese beneficiario dei fondi PAC 2021-2027, dopo Francia, Spagna, e Germania. Sottolinea che considerati i risultati emersi dalla consultazione pubblica condotta nel 2017 e dall'ampia valutazione d'impatto, la Commissione europea ha individuato come principali caratteristiche delle proposte avanzate per la nuova PAC: il riequilibrio delle responsabilità tra Unione europea e Stati membri e Piani strategici nazionali della PAC: in particolare, l'Unione europea dovrà stabilire un'unica serie di obiettivi per l'intera PAC e definire un insieme comune di indicatori di risultato per la valutazione dell'efficacia delle misure attuate, mentre gli Stati membri dovranno redigere un piano strategico nazionale della PAC, in linea con gli obiettivi generali dell'Unione europea, che richiederà l'approvazione preventiva della Commissione europea. Questi, inoltre, dovranno trasmettere alla Commissione europea una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per dimostrare i progressi compiuti. Rileva che la Commissione europea esaminerà le relazioni; una politica più equa grazie a un sostegno più mirato: in particolare, si prevede la riduzione dei pagamenti diretti a partire da 60 mila euro e un livellamento obbligatorio per i pagamenti al di sopra di 100 mila euro per azienda agricola; la garanzia da parte degli Stati membri di un livello più elevato di sostegno per ettaro per le aziende agricole di piccole e medie dimensioni; l'accantonamento, da parte di ciascuno Stato membro, di almeno il 2 per cento delle dotazioni per i pagamenti per il sostegno diretto, destinandolo in modo specifico ad assistere i giovani agricoltori ad avviare la propria attività. Tale sostegno potrà prevedere una «indennità per l'insediamento» fino a 100 mila euro; la garanzia, da parte di ciascuno Stato membro, che il sostegno al reddito sia riservato soltanto agli agricoltori veri e propri; la possibilità che alcuni settori produttivi in difficoltà continuino a beneficiare di un sostegno aggiuntivo volto a migliorarne la competitività, la sostenibilità o la qualità. Evidenzia che la Commissione europea propone di proseguire nel processo di convergenza esterna, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE: gli Stati membri con un livello medio di sostegno inferiore al 90 per cento della media UE ridurranno il divario del 50 per cento fino a raggiungere il 90 per cento della media UE in sei fasi graduali a decorrere dal 2022. L'Italia ha sollevato dubbi sul processo di convergenza Pag. 89esterna, anche in ragione delle distorsioni del mercato che questo potrebbe alimentare; ambizioni più elevate in materia di ambiente e di azione per il clima: si evidenzia, in particolare, che: almeno il 30 per cento di ciascuna dotazione nazionale per lo sviluppo rurale sarà dedicata alle misure ambientali e climatiche; il 40 per cento del bilancio complessivo della PAC dovrebbe contribuire all'azione per il clima; i pagamenti diretti saranno subordinati a requisiti ambientali e climatici più rigorosi; maggiore utilizzo di conoscenze e innovazioni: come detto in precedenza, 10 miliardi di euro nell'ambito del programma di ricerca dell'Unione europea Orizzonte Europa 2021-2027 saranno destinati a progetti di ricerca e innovazione nel settore dell'alimentazione, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia. Passa quindi a descrivere il contenuto delle tre proposte della Commissione. Evidenzia che la proposta di regolamento sui piani strategici della PAC (COM(2018)392) si compone di nove titoli e 142 articoli. Segnala che il titolo I (articoli 1-4) prevede l'oggetto, il campo di applicazione e le definizioni, mentre il titolo II (articoli 5-7) definisce gli obiettivi generali e specifici della PAC e gli indicatori comuni di output, risultato e impatto per la loro valutazione. Gli obiettivi generali sono: promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione; rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali. Sottolinea che il titolo III (articoli 8-78) reca, in particolare, le disposizioni concernenti: i requisiti comuni per i piani strategici nazionali della PAC; gli obblighi in materia di condizionalità; i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, che possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati. I pagamenti diretti disaccoppiati sono: il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile; il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; il regime per il clima e l'ambiente. I pagamenti diretti accoppiati sono: il sostegno accoppiato al reddito, sotto forma di pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame; il pagamento specifico per il cotone. Ricordando quanto già segnalato, la ridistribuzione obbligatoria dei pagamenti verso le PMI sarà finanziata mediante una riduzione crescente della quota dei pagamenti eccedenti i 60 mila euro fino ad azzerare i pagamenti oltre i 100 mila euro. Rimarca, inoltre, che viene riconfermato il processo di convergenza esterna, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE: le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50 per cento il divario con la media dell'Unione del 90 per cento. Osserva che il titolo III stabilisce anche le norme sugli interventi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti dell'apicoltura, vitivinicolo, del luppolo e dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e disciplina i tipi di intervento per lo sviluppo rurale, che sono i seguenti: gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione; i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici; gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori; gli investimenti; l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali; gli strumenti per la gestione del rischio; la cooperazione; lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali. Per quanto riguarda il titolo IV (articoli 79-90) ricorda che esso stabilisce le disposizioni finanziarie (spese del FEAGA e del FEASR), mentre il titolo V (articoli 91-109) contiene norme sui piani strategici nazionali della PAC che gli Stati membri devono stabilire per la totalità del loro territorio per il periodo 2021-2027. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione e il relativo contenuto minimo, inclusi i target finali Pag. 90e la pianificazione finanziaria. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione europea dovrà applicare per l'approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati. Evidenzia che il titolo VI (articoli 110-114) stabilisce le norme per il coordinamento e la governance. In particolare, gli Stati membri devono designare un'autorità di gestione per i piani strategici della PAC che è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico stesso, e possono designare uno o più organismi intermedi, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione degli interventi del piano strategico. Inoltre, ogni Stato membro deve istituire un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC e una rete nazionale della politica agricola comune. Viene anche istituita una rete europea della politica agricola comune. Ricorda che il titolo VII (articoli 115-129) stabilisce le norme per il quadro di monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione. In particolare, gli Stati membri devono: istituire un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione che consenta la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione; istituire un sistema d'informazione elettronico nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico necessarie al monitoraggio e alla valutazione; presentare alla Commissione europea una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico. Segnala, infine, che il titolo VIII (articoli 130-133) reca le disposizioni in materia di concorrenza, mentre il titolo IX (articoli 134-142) le disposizioni generali e finali. Sottolinea che, secondo il Governo, l'obiettivo della proposta di ridistribuzione dei pagamenti diretti verso le aziende di piccole e medie dimensioni e verso le aree soggette a vincoli ecologici con una minore produttività potrebbe portare, nel breve periodo, a una riduzione della competitività dell'Unione europea, rafforzando, nello stesso tempo, la protezione dell'ambiente. A giudizio del Governo, sarà fondamentale individuare la giusta combinazione di misure per attenuare gli effetti negativi sul reddito e, al tempo stesso, rispondere meglio alle sfide proprie anche dell'agricoltura. Ciò richiederebbe di incentivare gli interventi tesi al miglioramento dei risultati socioeconomici e ambientali del settore. Secondo il Governo è fondamentale che le misure necessarie per raggiungere un livello più elevato di ambizione in materia di ambiente e clima siano accompagnate dall'adozione di migliori pratiche, che includano l'accrescimento delle conoscenze, l'innovazione e l'adozione delle ultime tecnologie pertinenti. Per quanto riguarda la proposta di regolamento orizzontale della PAC (COM(2018)393) segnala che essa si compone di sette titoli e 104 articoli. Il titolo I (articoli 1-3) prevede l'ambito di applicazione, le definizioni e le deroghe in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali, mentre il titolo II (articoli 4-11) reca le disposizioni generali applicabili ai Fondi agricoli. La Commissione europea prevede di mantenere l'attuale struttura nei due fondi FEAGA e FEASR, puntando, tuttavia, verso una maggiore sussidiarietà in modo che gli Stati membri possano adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle proprie realtà e alle situazioni concrete degli agricoltori. Ricorda che il titolo II disciplina gli organismi di governance: la Commissione europea prevede il mantenimento dell'attuale assetto organizzativo degli organismi coinvolti nella governance della PAC, mirando, tuttavia, alla riduzione del numero degli organismi pagatori. Evidenzia che il titolo III (articoli 12-56) disciplina la gestione finanziaria dei Fondi prevedendo in particolare che: all'inizio di ciascun esercizio sia istituita, nell'ambito del FEAGA, una riserva agricola intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola; per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, attraverso l'adeguamento del sostegno destinato ai pagamenti diretti, si abolisca la soglia di Pag. 912.000 euro, oltre la quale viene attualmente applicata la riduzione del sostegno diretto pagato alle imprese agricole; la Commissione europea ponga in essere un sistema di allarme e monitoraggio mensile delle spese del FEAGA; una volta adottata la decisione con cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione europea versi allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intera durata del piano strategico della PAC. Inoltre, sono stabilite norme concernenti i pagamenti intermedi e il disimpegno automatico, il divieto di doppio finanziamento, la riduzione dei pagamenti mensili e intermedi, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale, al monitoraggio del rendimento pluriennale o a carenze nei sistemi di governance, le procedure di liquidazione e di conformità. Sottolinea che il titolo IV (articoli 57-87) reca disposizioni sui sistemi di controllo e sanzioni, riguardanti in particolare: la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; il Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) che ogni Stato membro deve istituire. Segnala che il titolo V (articoli 88-99) reca le disposizioni comuni circa le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, l'uso dell'euro, la relazione finanziaria annuale sull'amministrazione dei Fondi che la Commissione europea deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, la trasparenza e la protezione dei dati personali. Il titolo VI (articoli 100-101) disciplina gli atti delegati e atti di esecuzione, mentre il titolo VII (articoli 102-104) reca le disposizioni finali. Per ciò che riguarda, infine, la proposta di regolamento di modifica (COM(2018)394), che si compone di 7 articoli, ricorda che l'articolo 1 propone modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Evidenzia che la Commissione europea prevede di mantenere la struttura e le caratteristiche principali del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando però un numero limitato di disposizioni in considerazione di evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014. In particolare, la Commissione europea propone di: sopprimere le disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti in precedenza nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del regolamento sui piani strategici della PAC e faranno parte dei piani strategici degli Stati membri; modificare l'articolo 63, paragrafo 1, sul meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti; sostituire l'articolo 81, paragrafo 2, sulla classificazione delle varietà di uve da vino; modificare l'articolo 93 con riferimento alla definizione di «denominazione di origine» nel settore vitivinicolo; modificare gli articoli 119 e 120 sulle indicazioni obbligatorie e facoltative; modificare la parte II dell'allegato VII per introdurre i termini «dealcolizzato» e «parzialmente dealcolizzato». Sottolinea che l'articolo 2 reca modifiche al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l'articolo 3 modifiche al regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati; che l'articolo 4 reca una modifica al regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; che l'articolo 5 prevede una modifica al regolamento (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo; che l'articolo 6 reca le disposizioni transitorie e che l'articolo 7, infine, prevede le norme concernenti l'entrata in vigore e l'applicazione. Sottolinea che, come ha avuto modo di verificare, secondo il Governo è assolutamente opportuno approfondire alcuni aspetti relativi alle modifiche proposte all'articolo 1. Ricorda che si tratta, a giudizio del Governo, di tematiche sensibili, che richiedono cautela nelle valutazioni nazionali ed un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati, anche per le possibili conseguenze economiche derivanti dall'adozione di queste nuove disposizioni. Evidenzia che tra le Pag. 92novità che verrebbero introdotte dalla proposta, infatti, vi sarebbe la possibilità di riconoscere come denominazioni di origine vini prodotti a partire da varietà cosiddette «ibride», ossia provenienti da incroci di varie species, non necessariamente vinifere. Sottolinea che per il Governo, considerazioni dello stesso tenore valgono per l'altra novità rappresentata dalle produzioni dealcolizzate, che potrebbero fregiarsi, nella presentazione, delle stesse denominazioni tradizionalmente e universalmente riferite al vino. Segnala che un'altra novità è rappresentata dalla possibilità di produrre vini con basso o inesistente tenore alcolico; rimarca che si tratterebbe di un cambiamento rilevante, poiché oggi il vino ha una propria definizione riportata nel testo di base che comprende anche un tenore alcolico minimo. Per quanto riguarda le autorizzazioni ai nuovi impianti, segnala che la soluzione prospettata nella proposta non risolverebbe, ad avviso del Governo, le attuali difficoltà e potrebbe non rappresentare una valida soluzione delle problematiche emerse in questi due anni di applicazione del sistema autorizzativo.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

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