CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2018
66.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di azioni di classe.
Emendamenti C. 791-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto contenute nel fascicolo n. 1.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esprimere il parere all'Assemblea sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentati in Pag. 7Assemblea alla proposta di legge C. 791 – A, recante disposizioni in materia di azione di classe.
  In sostituzione della relatrice, Dadone, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala quindi come gli emendamenti trasmessi non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

Ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.
C. 1123.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, ricorda innanzitutto che la ratifica del Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti era già stata presa in esame nel corso della scorsa legislatura e che la Camera dei deputati aveva concluso l'esame del relativo disegno di legge (C. 3916) mentre il Senato non ha portato a conclusione l’iter a causa della conclusione della legislatura.
  Passando a illustrare il contenuto del Protocollo di cui si propone la ratifica, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, esso costituisce un protocollo addizionale al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27), che, a sua volta, è un protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità.
  A tale proposito segnala come il problema dell'elaborazione di regole sulla responsabilità e sul risarcimento del danno derivanti dal trasferimento, dalla manipolazione e dall'utilizzazione degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, e sulla salute umana, abbia ricevuto un'attenzione a livello internazionale sia prima sia dopo l'adozione del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza.
  In particolare, il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti, mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, sia nell'ottica di prevenzione del danno, sia al fine di far crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione della moderna biotecnologia. Esso intende favorire la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati, stabilendo misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno. La probabilità che le componenti della biodiversità possano subire un danno viene valutata sulla base delle informazioni scientifiche disponibili e aggiornate, ovvero sulla base dello scambio e della condivisione di informazioni con l'ausilio della Biosafety Clearing House (Camera di compensazione per la biosicurezza) istituita dal Protocollo di Cartagena.
  In dettaglio, il Protocollo, che si compone di un preambolo e di 21 articoli, all'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, che è quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, al fine di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.
  L'articolo 2 contiene una serie di definizioni, come, in particolare, il termine di danno, che viene indicato come un effetto negativo sulla biodiversità misurabile od osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo Pag. 8conto di eventuali cambiamenti indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale. Viene poi chiarito che l'effetto negativo significativo è misurabile in termini di cambiamento a lungo termine o permanente inteso come un cambiamento al quale non potrà essere posto rimedio con un recupero naturale in un lasso di tempo ragionevole.
  L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero degli stessi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (di cui all'articolo 17 del Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (di cui all'articolo 25 del Protocollo di Cartagena). Viene altresì chiarito che il protocollo si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle Parti.
  L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato (nesso di causalità).
  L'articolo 5 reca le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente individua l'operatore responsabile del danno, ne valuta l'entità e stabilisce le opportune misure di risposta.
  In merito la relazione illustrativa del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute.
  In ordine alle esenzioni e agli eventuali limiti (temporali e finanziari) alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo, la relazione illustrativa del disegno di legge precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori.
  In tale ambito l'articolo 8 del Protocollo consente alle Parti di fissare limiti per il rimborso dei costi e delle spese riguardanti le misure di risposta. A tale proposito, il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al titolo III della parte VI, laddove tratta delle esclusioni, non prevede la possibilità di predisporre limiti finanziari.
  L'articolo 9 sancita la piena facoltà di ricorso, senza limitazioni o restrizioni, relativamente all'azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona.
  L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.
  L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.Pag. 9
  L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno.
  Per quanto concerne gli organi di amministrazione relativi all'attuazione della Convenzione che il Protocollo modifica, di cui agli articoli 13, 14 e 15, questi sono individuati nella riunione delle Parti, che ai sensi del citato articolo 13, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale, nella Conferenza delle Parti, che ai sensi dell'articolo 14 esamina regolarmente l'attuazione del Protocollo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla, nonché nel Segretariato di cui all'articolo 15.
  L'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale in esame che integra il Protocollo di Cartagena senza apportarvi modifiche. Il Protocollo addizionale, inoltre, non pregiudica diritti e obblighi delle Parti derivanti dalla Convenzione sulla biodiversità e dal Protocollo di Cartagena, le disposizioni dei quali si applicano, per quanto possibile, al Protocollo addizionale.
  Gli articoli da 17 a 21 contengono le clausole finali: in particolare, è prevista la possibilità che al Protocollo addizionale aderiscano uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica anche dopo l'entrata in vigore di esso, condizione indispensabile per la quale è il deposito di almeno 40 strumenti di ratifica. Inoltre, il Protocollo addizionale non ammette la presentazione di riserve. La denuncia del Protocollo addizionale è possibile dopo due anni dall'entrata in vigore dello stesso per la Parte denunciante, mediante notifica scritta al depositario. La denuncia eventuale del Protocollo di Cartagena comporta la denuncia anche del Protocollo addizionale.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale, esso si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale.
  L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con talune premesse (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco.
C. 1125.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Cristian INVERNIZZI (Lega), relatore, segnala innanzitutto che la ratifica dell'Accordo di cui si propone la ratifica era già stata presa in esame nel corso della scorsa legislatura e che la Camera dei deputati aveva concluso l'esame del disegno di legge (C. 4475), ma che il Senato non aveva tuttavia potuto concluderne l’iter, a causa della conclusione della legislatura.
  Ricorda in primo luogo che l'iniziativa dell'Accordo venne presa per la prima Pag. 10volta nel 1970 in occasione dell'assemblea plenaria della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo (CIESM), a seguito della manifestata necessità di preservare il Mediterraneo, realizzando azioni comuni per limitare l'inquinamento marino attraverso la creazione di una zona pilota quale laboratorio di idee per la tutela dell'ambiente marino. L'iniziativa fu accolta con favore dai Governi francese e italiano e si concretizzò il 10 maggio 1976 con la firma ufficiale dell'Accordo RAMOGE, che prende il nome dalle prime sillabe delle tre città che all'epoca ne delimitavano il campo d'azione: Saint-RAphaël a ovest, MOnaco e GEnova a est. L'Italia ha ratificato l'Accordo del 1976 con la legge 24 ottobre 1980, n. 743, e in tale occasione si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la Regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. L'estensione del perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL.
  Il testo dell'Accordo venne successivamente emendato nel novembre 2003, introducendo elementi di novità quali l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità.
  L'Accordo RAMOGE si colloca perfettamente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 «Disposizioni per la difesa del mare», nonché nell'ordinamento internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione di Barcellona, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175, volta a prevenire l'inquinamento del mare Mediterraneo da qualsiasi fonte di provenienza, la quale raccomanda vivamente l'istituzione di accordi subregionali tra Stati vicini per la realizzazione dei propri obiettivi.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo RAMOGE emendato, il quale si compone di un breve preambolo e di 14 articoli, l'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione RAMOGE, composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati, fra cui un capo delegazione. La delegazione può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari.
  L'articolo 2 reca la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale. L'estensione di tali limiti geografici può avvenire in seno alla Commissione RAMOGE su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del Segretariato, salvo obiezione di una delle tre Parti nei tre mesi successivi.
  L'articolo 3 stabilisce che la Commissione RAMOGE ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo RAMOGE emendato.
  L'articolo 4 elenca i compiti della Commissione RAMOGE, tra i quali figurano quelli di: favorire e promuovere studi, ricerche, scambi di informazione e incontri di esperti; tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL); vigilare sulla messa in opera comune nella zona RAMOGE degli impegni derivanti dai trattati internazionali applicabili in materia di protezione dell'ambiente marino e costiero; favorire l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo; assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva dell'Accordo. La Commissione è inoltre tenuta a dare larga diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche promossi.
  In base all'articolo 5 ciascuna delle Parti presenta alla Commissione RAMOGE Pag. 11un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni da questa formulate.
  L'articolo 6 prevede che la Commissione RAMOGE sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti, e possa altresì costituire gruppi di lavoro per lo studio di specifici problemi.
  L'articolo 7 prevede per la Commissione RAMOGE una presidenza biennale affidata al capo di ciascuna delle tre delegazioni.
  L'articolo 8 prevede che la Commissione RAMOGE si riunisca ordinariamente almeno una volta all'anno, e che sessioni straordinarie possono essere convocate dal presidente su richiesta di una delle tre delegazioni. L'ordine del giorno è proposto dal presidente, ma in esso ciascuna delle tre delegazioni può far porre i punti di proprio interesse.
  L'articolo 9 regola le modalità di voto della Commissione RAMOGE, prevedendo che ogni delegazione disponga di un voto, e che le deliberazioni siano adottate all'unanimità.
  Ai sensi dell'articolo 10 la Commissione RAMOGE stabilisce altresì il proprio regolamento interno.
  L'articolo 11 prevede l'istituzione di un Comitato direttivo della Commissione RAMOGE, formato dai capi delle tre delegazioni.
  Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della commissione. Le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.
  L'articolo 13 prevede l'assistenza alla Commissione RAMOGE da parte del Segretariato permanente, assicurato dai servizi governativi del Principato di Monaco e stabilisce dettagliatamente le funzioni del Segretariato.
  L'articolo 14 detta le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo, che potrà essere emendato a seguito di intesa delle Parti firmatarie convocando una riunione straordinaria della Commissione RAMOGE. È inoltre prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo, non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore, denuncia che avrà effetto tre mesi dopo la sua modifica al Governo depositario.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 due contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Evidenzia inoltre come l'Analisi tecnico-normativa (ATN) allegata al disegno di legge rilevi che il provvedimento risulta conforme al principio della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. L'ATN segnala altresì come l'intervento normativo in esame non presenti profili di incompatibilità con le competenze delle Pag. 12regioni e delle autonomie locali, atteso che il nuovo testo dell'Accordo prevede il coinvolgimento delle collettività territoriali, in coerenza con la competenza concorrente stabilita nella materia dal decreto legislativo n. 112 del 1998.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con talune premesse (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
C. 543 Nesci.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre scorso.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice, alla luce di taluni approfondimenti di merito, intende rivedere il suo parere, espresso nella precedente seduta, su taluni emendamenti presentati. Esprime, dunque, parere favorevole sull'emendamento Santelli 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti:
   «Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al primo comma, le parole: “quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio” sono sostituite dalle seguenti: “, tramite sorteggio, tra i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma”;
    2) dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto un elenco di cittadini idonei all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Le modalità e i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia”.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  “1
-bis. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dal terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal numero 1-bis) della lettera b) del comma 1 del presente articolo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”».

  Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Sisto 6.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti:
   «Al comma 1, capoverso 2-ter premettere le seguenti parole:
  Ad eccezione dei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza,».

  Fa altresì presente di aver presentato, al fine di introdurre alcune correzioni formali, una nuova formulazione del suo emendamento 4.3 (vedi allegato 3), di cui raccomanda l'approvazione.
  Ribadisce quindi i pareri già espressi sugli altri emendamenti.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime altresì parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 4.3 della relatrice.

Pag. 13

  Francesco Paolo SISTO (FI) dà atto alla relatrice dello sforzo compiuto con le proposte di riformulazione dell'emendamento Santelli 1.1 (in ordine al quale spetterà comunque alla firmataria pronunciarsi) e dell'emendamento a sua firma 6.1, ma ritiene che tale sforzo sia insufficiente. Rileva come ancora una volta si prefiguri una condotta della maggioranza impositiva delle proprie tesi, il che è particolarmente grave trattandosi di un provvedimento in materia elettorale.
  Osserva inoltre come la deliberazione dell'urgenza sulla proposta di legge abbia legittimato un atteggiamento frettoloso da parte della maggioranza stessa, la quale ha adeguatamente preso in considerazione i contributi delle opposizioni volti al miglioramento del testo, evidenziando come su una proposta di legge in materia elettorale sarebbe stato ragionevole attendersi maggiore disponibilità e senso di responsabilità.
  Rileva quindi come l'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Assemblea rechi la dichiarazione di urgenza di ben sette progetti di legge e come dunque il ricorso a tale strumento sia divenuto sostanzialmente ordinario. Sottolinea come ciò si inserisca in quella che, a suo avviso, si delinea come una diminuzione del livello di democrazia nel confronto parlamentare in questa legislatura e come, in particolare, la dichiarazione di urgenza venga utilizzata per comprimere i diritti delle minoranze. Preannuncia al riguardo l'intenzione del proprio Gruppo di segnalare la questione, sulla quale comunque richiama l'attenzione del Presidente della Commissione, anche al Presidente della Camera. Ricorda tuttavia come, a suo avviso, la Costituzione e le Aule parlamentari dimostrino in tali circostanze una vitalità tale da far sì che coloro i quali tentano di abusare della propria posizione maggioritaria ricevano successivamente una sorta di vera e propria pena retributiva.
  Quanto al merito del provvedimento in esame, rileva come esso contrasti con il principio della presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione e come ciò costituisca un vulnus gravissimo, ancora più grave in quanto contenuto in un provvedimento apparentemente di minore rilievo: in particolare, la previsione per cui da una sentenza di condanna in primo grado, anche pronunciata da un giudice monocratico, deriva l'inibizione all'esercizio di diritti, una volta introdotta, sarà infatti suscettibile di essere estesa anche ad altre fattispecie. Rivolge quindi, animato da quello che non esita a definire un vero e proprio «affetto costituzionale», un appello alla relatrice affinché svolga un'ulteriore riflessione al riguardo, in particolare sugli emendamenti a sua firma 1.5, 1.6, 3.2 e 3.3, in mancanza della quale ritiene di non poter accedere alla proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 6.1.
  Coglie peraltro l'occasione per rilevare come, nel caso di specie, l'incarico di relatrice sia stato affidato alla prima firmataria della proposta di legge, il che non è accaduto, nonostante si trattasse di una fattispecie analoga, per l'esame da parte delle Commissioni riunite I e XI della proposta di legge n. 1066, a prima firma della deputata Calabria.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita il deputato Sisto ad attenersi al tema oggetto della discussione.

  Francesco Paolo SISTO (FI) sottolinea come le sue considerazioni non fossero estranee all'oggetto della discussione, in quanto volte a sottolineare la scorrettezza del metodo seguito dalla maggioranza.
  Ribadisce quindi come la mancata conformità delle norme in esame ai princìpi costituzionali costituisca a suo avviso un vulnus al sistema democratico e mette in guardia – come già ebbe modo di fare nella precedente legislatura rivolgendosi a chi allora deteneva lo «scettro de’ regnatori», richiamando un'immagine del Foscolo relativa a Machiavelli – dalla tentazione di introdurre norme della cui illegittimità costituzionale si è consapevoli, confidando nel fatto che esse comunque saranno in vigore nelle more di una pronuncia della Corte costituzionale.Pag. 14
  Ribadisce conclusivamente di non accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 6.1 avanzata dalla relatrice.

  Gennaro MIGLIORE (PD), nel far notare come il provvedimento in esame riprenda, senza stravolgerlo, un provvedimento già approvato dall'Assemblea nella precedente legislatura, evidenzia come il suo gruppo, che ha preferito attendere gli sviluppi del dibattito per valutare le eventuali modifiche da proporre, si riservi di presentare emendamenti in sede di esame in Assemblea, a fronte dell'esigenza di migliorarne alcuni aspetti. Ritiene che su talune questioni non vi sia stato un adeguato approfondimento e si sarebbe potuto avviare una riflessione più ponderata. Osserva, ad esempio, che avrebbe meritato una riflessione supplementare l'emendamento Prisco 1.4, che pone una questione concreta legata alle eventuali ricadute sui comuni più piccoli dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), che, a suo avviso, se entrasse in vigore con tale formulazione, rischierebbe di pregiudicare la costituzione dei seggi elettorali in quei contesti territoriali circoscritti, nei quali i legami di parentela e di affinità assumono una connotazione rilevante, soprattutto nel caso in cui siano presentate numerose liste elettorali.
  Esprime altresì perplessità sull'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), nonché sull'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), laddove si prevedono conseguenze sanzionatorie amministrative in presenza di condanne anche non definitive. Al riguardo, rileva che, nonostante una previsione di tale portata non rappresenti una novità nella legislazione vigente, tenuto conto di quanto previsto, ad esempio, dalla cosiddetta legge Severino, sarebbe opportuno approfondire la questione, alla luce dei principi costituzionali, al fine di evitare che si aprano pericolosi varchi nell'ordinamento, anche nell'ambito di altri settori, tenuto conto, peraltro, che sarà avviato a breve l'esame su un provvedimento molto delicato in tema di anticorruzione. Si tratta, dunque, a suo avviso, di riflettere su tali aspetti con attenzione, acquisendo eventualmente dal Governo dati utili – anche di natura statistica, in relazione al grado di diffusione di certi fenomeni durante lo svolgimento delle elezioni – che facciano chiarezza sulla portata applicativa della norma, al fine di comprendere l'adeguatezza delle sanzioni previste. Si augura che, dietro alla condivisibile finalità di garantire la trasparenza e il corretto svolgimento delle elezioni, non vi sia piuttosto la volontà di svolgere della propaganda giustizialista fondata su idee preconcette, con il rischio di introdurre nel sistema elementi normativi di dubbia legittimità costituzionale.
  Stigmatizza, infine, il metodo utilizzato dalla maggioranza, che – ricorrendo in modo diffuso alle deliberazioni di urgenza sui provvedimenti, anche senza che ve ne sia la necessità e in relazione a tematiche su cui sarebbe possibile raggiungere un'ampia condivisione – irrigidisce la dialettica con le opposizioni, comprimendo i tempi di esame e ledendo il principio di leale collaborazione con le minoranze. Giudicando paradossale che certe forzature procedurali siano poste in essere proprio dal gruppo M5S, che nella precedente legislatura era solito sbandierare certi argomenti a tutela delle minoranze, fa presente che sarebbe più dignitoso che il Governo mettesse la fiducia piuttosto che indurre il Parlamento a deliberare urgenze che dimezzano i tempi destinati alla discussione, impedendo un reale approfondimento delle questioni. Auspica quindi che, almeno su tale provvedimento, si possa giungere ad un punto di mediazione e che la Commissione sia messa nella condizione di svolgere fino in fondo il suo lavoro.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, essendo prevista una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che potrebbe essere convocata anche dopo la conclusione delle odierne votazioni dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.

Pag. 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di azioni di classe.
Emendamenti C. 791-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 riferiti al provvedimento in oggetto.

  Alberto STEFANI, presidente, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 della Commissione, presentati alla proposta di legge C. 791-A, recante disposizioni in materia di azione di classe.
  In sostituzione della relatrice, Dadone, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala quindi come gli emendamenti trasmessi non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 20.50.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
C. 543 Nesci.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 6.3. Ricorda quindi che i presentatori non hanno accolto le proposte di riformulazione degli emendamenti Santelli 1.1 e Sisto 6.1 avanzate dalla relatrice.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3 della relatrice.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Santelli 1.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco 1.2.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Santelli 1.3; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco 1.4.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 1.5 e 1.6; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco 2.1.

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  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 2.2; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3.1.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 3.2 e 3.3; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco 4.1.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 4.2; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento 4.3 della relatrice (vedi allegato 4).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Santelli 4.4; s'intende che vi abbia rinunciato.
  Avverte quindi che l'approvazione dell'emendamento 5.1 della relatrice comporterebbe la preclusione dell'emendamento Sisto 5.2.

  La Commissione approva l'emendamento 5.1 della relatrice (vedi allegato 4), risultando pertanto precluso l'emendamento Sisto 5.2.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice, illustrando il suo emendamento 6.3, rileva come esso riprenda il contenuto della proposta di riformulazione precedentemente formulata in relazione all'emendamento Sisto 6.1. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento.

  La Commissione approva l'emendamento 6.3 della relatrice (vedi allegato 4).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 6.1 e 6.2; s'intende che vi abbia rinunciato.
  Avverte quindi che il testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
  Informa inoltre che le sedute in sede referente sul provvedimento previste per domani non avranno luogo, rinviando il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 4 ottobre prossimo.

  La seduta termina alle 21.

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