CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2018
60.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sui lavori della Commissione.

  Marta GRANDE, presidente, segnala che i disegni di legge di ratifica che la Commissione si accinge ad esaminare in sede referente sono già stati approvati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.
  A tal proposito, ai fini dell'articolo 107 del Regolamento, fa presente che, non essendo ancora trascorsi sei mesi dall'inizio della presente legislatura e nel presupposto di una eventuale dichiarazione di urgenza da parte dell'Assemblea ad oggi non ancora intervenuta, su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo potrebbe essere assegnato alla Commissione un termine di quindici giorni per riferire.
  La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 1123 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Eugenio ZOFFILI, relatore, ricorda che il Protocollo addizionale all'esame della Commissione Affari esteri, fatto a Nagoya Pag. 48il 15 ottobre 2010, si riferisce al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 29 gennaio 2000 – a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità – entrato in vigore a livello internazionale l'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.
  Evidenzia che il Protocollo di Cartagena si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Il processo negoziale previsto dallo stesso Protocollo di Cartagena è sfociato, il 15 ottobre 2010, nella città giapponese di Nagoya, durante la quinta riunione delle Parti nell'adozione del Protocollo addizionale in esame, che tanto l'Italia quanto l'Unione europea hanno firmato, rispettivamente il 14 giugno e l'11 maggio 2011.
  Sottolinea che il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli, e costituisce un approccio di tipo amministrativo all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.
  L'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.
  L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare, il termine «danno» definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulle componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.
  Segnala che l'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.
  L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.
  L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. Sottolinea che la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute.
  In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, evidenzia che la citata relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di Pag. 49conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile.
  Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo 152/2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo 152/2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.
  L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.
  L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo.
  L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.
  L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.
  Per quanto concerne gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale in esame (articoli 14 e 15), precisa che queste sono la Conferenza delle Parti che si riunisce in quanto riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena (COP/MOP) – che funge da riunione delle Parti contraenti anche per il Protocollo addizionale; e il segretariato del Protocollo addizionale medesimo, che è lo stesso istituito dall'articolo 24 della Convenzione sulla biodiversità. La riunione delle Parti del Protocollo addizionale esamina regolarmente l'attuazione del medesimo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla. La riunione delle Parti, inoltre, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale (articolo 13).
  Segnala, infine, che gli articoli 17-21, contengono le clausole finali.
  Rileva che il disegno di legge di autorizzazione si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale.
  Ricorda che un analogo provvedimento è stato approvato nella passata legislatura dalla Camera dei deputati il 26 settembre dell'anno scorso, ma l'iter di approvazione si è interrotto al Senato a causa della conclusione della legislatura stessa.
  Evidenzia che l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento: in particolare, il comma 1 prevede che all'onere complessivo, pari a 250.520 euro annui a decorrere dal 2018 si provvede riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Conclude auspicando una pronta approvazione del disegno di legge, finalizzato alla ratifica di un accordo internazionale che, da un lato, mira a fare crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione delle moderne biotecnologie e, dall'altro, favorisce la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati, stabilendo misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno.Pag. 50
  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 1125 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirella EMILIOZZI (M5S), relatrice, ricorda che l'Accordo Italo-franco-monegasco concernente l'ambiente marino costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976, fu il risultato di un'iniziativa dell'allora Principe di Monaco Ranieri per limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota.
  Segnala che l'accordo era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël – da cui l'acronimo che fa riferimento a Saint-Raphaël, Monaco e Genova – e che, a seguito della ratifica dell'accordo originario, avvenuta per l'Italia con la legge 24 ottobre 1980, n. 743, si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. Sottolinea che l'estensione del perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL.
  Evidenzia che il testo emendato nel novembre 2003 introduce elementi di novità quali l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità.
  Segnala che l'Accordo RAMOGE si inserisce coerentemente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, nonché nel quadro giuridico internazionale a tutela dell'ambiente marino, come la Convenzione di Barcellona, che raccomanda vivamente l'istituzione di accordi subregionali tra Stati vicini per la realizzazione dei propri obiettivi.
  Ritiene che particolare rilievo assumono i primi quattro articoli dell'Accordo RAMOGE emendato. In particolare, ricorda che l'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati e può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari. Segnala che l'articolo 2 fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale. Sottolinea che l'estensione di tali limiti geografici può avvenire in seno alla Commissione RAMOGE su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del Segretariato, salvo obiezione di una delle tre Parti nei tre mesi successivi.
  Ricorda che l'articolo 3 stabilisce che la Commissione RAMOGE ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo RAMOGE emendato.
  Segnala che l'articolo 4 elenca dettagliatamente i compiti della Commissione RAMOGE, tra i quali figurano quelli di promuovere studi, ricerche e scambi di informazione, tenere aggiornato il Piano di Pag. 51prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorire l'informazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva dell'Accordo.
  Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, segnala che l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Sottolinea che il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della Commissione, e che le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.
  Sottolinea che la relazione tecnica, allegata al provvedimento, fa presente a tale proposito che l'attuazione dell'accordo non implicherà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Nel raccomandare una celere approvazione del provvedimento, ricorda che dall'aprile 1991 con l'incidente della petroliera Haven al largo di Genova, i tre Stati firmatari dell'Accordo RAMOGE si sono impegnati anche nella lotta contro l'inquinamento marino di origine accidentale, che si concretizza in annuali esercitazioni congiunte anti-inquinamento.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Ugo CAPPELLACCI (FI) sottolinea che il perimetro dell'accordo è stato ampliato alle isole, includendo quindi anche la Sardegna. Al riguardo, segnala che, di recente, sono state avviate esercitazioni anti-inquinamento alla Maddalena: tale sito, dall'inestimabile valore paesaggistico e quindi anche turistico, presenta significative criticità sul piano ambientale. Pertanto chiede al Governo di riservare massima attenzione e congrue risorse sulle citate attività anti-inquinamento nell'area.

  Eugenio ZOFFILI (Lega), nel sottolineare che il Governo in carica annette la massima importanza alla bonifica della Maddalena, rappresenta che il sottosegretario al Ministero dell'ambiente, Vannia Gava, intende recarsi personalmente nell'area interessata per verificare l'efficacia delle connesse attività anti-inquinamento.

  Dario FRANCESCHINI (PD) auspica che il Governo di attuazione alle deliberazioni del CIPE, che ha da tempo stanziato 15 milioni di euro per il recupero dell'area militare «ex-Arsenale».

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

  Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

  La seduta comincia alle 15.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

  Marta GRANDE, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 12 settembre scorso dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Pag. 52gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del Regolamento il programma dei lavori delle Commissione per il periodo settembre-ottobre 2018:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO
SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

SETTEMBRE

Settimana 24-28 settembre

Provvedimenti nuovi
   Esame in sede referente di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali (subordinatamente all'assegnazione e con precedenza dei disegni di legge già approvati dalla Commissione nella precedente legislatura)
Interrogazioni a risposta in Commissione
Eventuali audizioni nell'ambito delle indagini conoscitive deliberate:
   Politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo;
   Azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione;
   Impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni;
   Le dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale.
Missioni
   Missione a New York, settimana inaugurale della 73ma UNGASS
  Eventuali ulteriori missioni deliberate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e autorizzate dalla Presidenza della Camera.

OTTOBRE

Provvedimenti nuovi
   Seguito esame in sede referente di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali (subordinatamente all'assegnazione e con precedenza dei disegni di legge già approvati dalla Commissione nella precedente legislatura)
Risoluzioni
Risoluzioni di Assemblee internazionali ex articolo 125
   Seguito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22)
Atti dell'Unione europea
   Seguito dell'esame della Comunicazione 2018 della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2018)450 final), in congiunta con la XIV Commissione
   Ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame della Comunicazione 2018 della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2018)450 final), in congiunta con la XIV Commissione
Audizioni ex articolo 143, comma 2
   Audizione del Ministro degli affari esteri ed internazionali sulla presidenza italiana dell'OSCE
Audizioni nell'ambito delle indagini conoscitive deliberate:
   Politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo;
   Azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione;
   Impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni; Pag. 53
   Le dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale.
Interrogazioni a risposta in Commissione, a risposta immediata
Missioni:
   11-12 ottobre: Vienna, Inter-Parliamentary Conference for the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the Common Security and Defence Policy (CSDP)
Eventuali ulteriori missioni deliberate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e autorizzate dalla Presidenza della Camera
Incontri informali con delegazioni estere
   Precisa che la Presidenza si riserva di inserire nel programma dei lavori ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

  La Commissione prende atto.

  Piero FASSINO (PD), reiterando una richiesta già avanzata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiede di valutare l'opportunità di programmare una missione in Libia, anche alla luce degli esiti della missione che una delegazione della Commissione svolgerà a New York in occasione della 73ma Assemblea generale delle Nazioni Unite.

  Laura BOLDRINI (LeU) si associa alla richiesta del collega Fassino, precisando che simili missioni possono in qualunque momento essere deliberate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, trattandosi di attività di carattere istituzionale rientranti nella sfera di competenza della Commissione.

  Marta GRANDE, presidente, nel rinviare tali questioni al successivo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, precisa che un'eventuale missione in Libia, sussistendo le opportune condizioni politiche e di sicurezza in considerazione della crisi in atto, assumerebbe particolare valenza per la Commissione tanto più alla luce dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo, di recente deliberata.
  Dichiara quindi svolte le comunicazioni in titolo.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.