CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2018
42.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.
C. 850 Governo.

Pag. 100

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.
C. 851 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nel corso della precedente seduta il Governo si era riservato di fornire chiarimenti in merito ai disegni di legge in esame.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel rispondere alle richieste di chiarimento emerse nel corso della scorsa seduta, rileva quanto segue.
  In relazione ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Marattin sul diverso andamento delle entrate derivanti dalle imposte indirette e quelle dirette, conferma che la previsione assestata dell'IVA 2018 è stata modificata al ribasso rispetto alla stessa voce stimata nella legge di bilancio, in considerazione delle informazioni più aggiornate relative a indicatori macroeconomici e risultati di monitoraggio. Per l'IVA, in particolare, a differenza dell'IRPEF, la modifica riflette principalmente: l'evoluzione della stima dell'indicatore relativo ai consumi finali nazionali (variabile utilizzata quale proxy del tasso di crescita della componente scambi interni dell'IVA), che continua a presentare un tasso di crescita positivo ma inferiore rispetto a quello utilizzato per le stime predisposte nella legge di bilancio 2018, e gli effetti di trascinamento dei risultati 2017.
  La previsione dell'IVA sugli scambi interni ha inoltre tenuto conto dei risultati delle entrate IVA dei primi mesi dell'anno che incorporano anche una ulteriore flessione rispetto a quanto previsto nel quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2018 e di alcune revisioni finalizzate a cogliere gli effetti della misura di estensione dello split payment (decreto-legge n. 50 del 2017) articolandoli meglio nelle componenti dell'IVA netta (pari all'IVA lorda meno rimborsi e compensazioni). Nel corso del 2017, per effetto di tale estensione si è osservata infatti una riduzione del gettito dell'IVA lorda (capitolo del Bilancio dello Stato 1203, articolo 01) rispetto alla stima nella relazione tecnica originaria al provvedimento. Dette revisioni sono già incluse nei tendenziali di finanza pubblica.
  In ogni caso, segnala che una valutazione complessiva sull'andamento del gettito rispetto alle previsioni potrà essere effettuata solo a fine anno.
  In particolare, in relazione ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Marattin sul diverso andamento delle entrate derivanti dalle imposte indirette e quelle dirette, precisa che le previsioni assestate sono state modificate rispetto alla legge di bilancio, in considerazione delle informazioni più aggiornate relative a indicatori macroeconomici e risultati di monitoraggio.
  Le previsioni delle imposte dirette e in particolare dell'IRPEF sono state riviste al rialzo, per effetto di indicatori macroeconomici più favorevoli rispetto a quelli utilizzati per la predisposizione delle stime nella legge di bilancio. Gli indicatori utilizzati per le previsioni IRPEF e in particolare delle ritenute di lavoro dipendente sono occupazione e retribuzioni.
  In particolare la variazione delle retribuzioni lorde della pubblica amministrazione sconta nel quadro macroeconomico del Documento di economia e finanza 2018 una crescita del 4,4 per cento, a fronte di una variazione pari a zero per il 2018 stimata in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Il tasso di crescita delle retribuzioni lorde nel 2018 riflette principalmente l'effetto del rinnovo dei contratti del settore pubblico.
  Questa circostanza ha determinato una revisione in aumento del gettito previsto Pag. 101per le ritenute di lavoro dipendente e quindi per l'IRPEF nel disegno di legge di assestamento 2018.
  La crescita prevista per le ritenute IRPEF trova conferma nei risultati del monitoraggio del gettito aggiornati al mese di giugno che risultano in linea con le previsioni.
  In relazione alla richiesta dell'onorevole Navarra relativa ai riflessi del peggioramento del quadro macroeconomico sull'entità delle entrate, precisa che le previsioni assestate 2018 modificano quelle contenute nella legge di bilancio 2018, adeguando le singole voci di entrata alle informazioni disponibili aggiornate, ovvero ai principali indicatori del quadro macroeconomico ultimo disponibile (DEF aprile 2018), i risultati di consuntivo del 2017 e gli effetti di monitoraggio del gettito nei primi mesi dell'anno.
  Sulla base di questo esercizio, le previsioni delle imposte dirette (principalmente IRPEF) sono state riviste al rialzo, per effetto di indicatori macroeconomici più favorevoli (retribuzioni e occupazioni) rispetto a quelli utilizzati per la predisposizione delle stime nella legge di bilancio e delle tendenze dei risultati del gettito a tutto giugno.
  In relazione alle osservazioni dell'onorevole Padoan, chiarisce che nel complesso con il provvedimento di assestamento le previsioni delle entrate del bilancio dello Stato contenute nella legge di bilancio vengono riviste al ribasso di circa 3,6 miliardi e tengono conto principalmente delle revisioni sugli indicatori macroeconomici utilizzati per le stime delle voci d'imposta, revisioni al rialzo o in diminuzione determinate per la predisposizione del quadro macroeconomico utilizzato per il DEF 2018. Le stime sulle entrate contenute nel provvedimento di assestamento sono coerenti con gli obiettivi di saldo e indebitamento indicati nel Documento di economia e finanza 2018.
  In relazione alle richieste di chiarimento dell'onorevole Crosetto, ribadisce che l'annunciata riduzione della spesa giornaliera per i richiedenti asilo non è compresa nel disegno di legge di assestamento in esame. Per quanto riguarda la spesa dei Ministeri destinata agli organi di indirizzo politico, fa presente che essa viene incrementata con il disegno di legge di assestamento di circa 2,3 milioni di euro. L'incremento è dovuto sostanzialmente al diverso trattamento stipendiale di Ministri, Viceministri e Sottosegretari a seconda che siano parlamentari o meno. Gli stanziamenti quindi tengono conto della composizione della nuova compagine governativa. In realtà la variazione degli stanziamenti del programma «Indirizzo Politico» risulta più alta di 500 milioni di euro. Tale aumento è dovuto alle variazioni proposte sullo stato di previsione del Ministero dell'interno a favore del Fondo di riserva per il pagamento di debiti pregressi del Ministero, allocato, appunto, sul suddetto Programma ma destinato a risanare situazioni debitorie di tutti i Dipartimenti dell'amministrazione.
  Con riferimento alle richieste dell'onorevole D'Ettore, evidenzia che per effetto delle proposte di assestamento si riducono i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche complessivamente per un valore pari a 2.152 milioni in termini di competenza. Nell'ambito di questi, i trasferimenti alle Regioni diminuiscono per 858 milioni. In particolare, si registra una riduzione delle somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali, relative anche ad anni precedenti, riscosse dalle Regioni a statuto speciale, per complessivi 1.395 milioni di euro. Tale riduzione è compensata dai conguagli relativi ad anni precedenti delle devoluzioni alle regioni a statuto speciale dei gettiti di entrate erariali alle stesse spettanti, per complessivi 528 milioni (Sicilia, Sardegna, Trento e Bolzano). I trasferimenti agli enti di previdenza, si riducono per 1.343 milioni in termini di competenza per l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio relativi alle anticipazioni di cassa all'INPS in funzione del minor fabbisogno finanziario 2018. In merito alla richiesta di chiarimenti sull'eccedenza passiva di circa 77 miliardi di euro, registrata nel conto generale del patrimonio al 31 dicembre 2017, fornisce le principali variazioni intervenute nelle Pag. 102diminuzioni di attività (39 miliardi) e negli aumenti di passività (38 miliardi) che hanno contribuito al formarsi di tale eccedenza.
  In particolare per quanto riguarda le diminuzioni di attività, segnala le seguenti poste:
   i crediti di Tesoreria: si tratta di diminuzioni registrate nella gestione della Tesoreria e nello specifico alle voci: «Disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria» (- 13.683 milioni) e «Pagamenti da regolare» (- 8.296 milioni);
   le anticipazioni attive: si tratta di diminuzioni registrate nelle poste del Ministero dell'economia e delle finanze relative a «crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito» (- 14.540 milioni), a «mutui verso enti locali» (- 841 milioni), ad «anticipazione per pagamenti debiti certi della pubblica amministrazione – regioni e provincie autonome» (- 3.763 milioni) e ad «anticipazioni per pagamento debiti certi della pubblica amministrazione – Servizio Sanitario Nazionale» (- 9.639 milioni);
   i residui attivi di bilancio: si tratta di una diminuzione di 8.162 milioni.

  Per quanto riguarda gli aumenti di passività, evidenzia le seguenti poste:
   i residui passivi di bilancio: si tratta di un aumento di 13.648 milioni;
   i debiti redimibili: si tratta di un aumento registrato nella posta del Ministero dell'economia e delle finanze per maggiore emissione di Buoni del Tesoro Poliennali (+44.014 milioni).

  Infine, ricorda che nella relazione svolta dalla relatrice, onorevole Faro, veniva richiesto un chiarimento relativamente all'articolo 2, comma 1.
  A tale riguardo, fa presente che l'incremento del limite degli impegni di SACE di durata superiore a ventiquattro mesi che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato, previsto dall'articolo 2, comma 1, del disegno di legge di assestamento, non ha effetti su fabbisogno e indebitamento netto in quanto, trattandosi di garanzie cosiddette non standardizzate, la contabilizzazione delle operazioni a peggioramento dei predetti saldi è eventuale, nel caso in cui le garanzie fossero effettivamente escusse. Pertanto non si sconta alcun effetto sui predetti saldi.

  Claudio BORGHI, presidente, nel dichiarare concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame.
  Comunica inoltre che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.
  Avverte altresì che con riferimento al disegno di legge di rendiconto non sono state presentate proposte emendative.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Claudio BORGHI, presidente, con riferimento al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 segnala che sono stati presentati otto emendamenti, di cui due del Governo corredati di relazioni tecniche (vedi allegato). Al riguardo, comunica che tutti i predetti emendamenti risultano ammissibili.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sugli emendamenti Tab.2.3 e Tab.13.1 del Governo e si rimette alle valutazioni del Governo sui restanti emendamenti.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI raccomanda l'approvazione degli emendamenti Pag. 103Tab.2.3 e Tab.13.1 del Governo ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Tab.2.3 del Governo (vedi allegato), respinge gli emendamenti Silvestroni Tab.2.1, Caretta Tab.2.2, Lucaselli Tab.3.1 e Tab.4.1, Prisco Tab.8.1 e Lucaselli Tab.8.2 ed approva l'emendamento Tab.13.1 del Governo (vedi allegato).

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propone la seguente correzione di forma: nel titolo del disegno di legge, le parole: «e dei bilanci delle Amministrazioni autonome» sono soppresse.

  La Commissione, approvata la correzione di forma proposta dalla relatrice, delibera di conferire il mandato alla relatrice di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Claudio BORGHI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.
C. 344 Governo e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Leonardo DONNO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti: a) Trattato di estradizione, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, finalizzati al miglioramento della cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace il contrasto della criminalità.
  Osserva che gli oneri complessivi derivanti dal primo dei due Trattati vengono quantificati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 19.238 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 15.238 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) ed euro 4.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, con riferimento specifico agli oneri valutati, riferisce che questi vengono considerati Pag. 104tali, atteso che l'onere quantificato discende da una stima – il numero delle persone da estradare e degli accompagnatori – effettuabile solo in via del tutto ipotetica.
  Con riferimento al secondo Trattato, concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, osserva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono quantificati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 20.862 annui. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 15.212 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti) ed euro 5.650 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato). Al riguardo, pur evidenziando che il procedimento di quantificazione è coerente con i dati e le ipotesi indicate dalla relazione tecnica, evidenzia che la stessa relazione non esplicita gli elementi sottostanti l'assunzione di 1 trasferimento all'anno, su cui si basa la stima: in proposito andrebbe confermato che detta ipotesi assume comunque carattere prudenziale.
  In merito ai profili di copertura, l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dai due Trattati oggetto di autorizzazione alla ratifica, valutati complessivamente in euro 30.450 a decorrere dal 2018 per spese di missione e pari complessivamente a euro 9.650 a decorrere dal 2018 per le rimanenti spese. A tale proposito, osserva che sarebbe opportuno specificare che gli oneri descritti hanno carattere annuale, come risulta, peraltro, dalla relazione tecnica.
  L'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità.
  Osserva infine che, ai sensi del successivo comma 2, in relazione ai predetti oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, osserva che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento al Trattato concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, conferma che l'ipotesi del trasferimento di un detenuto all'anno in Italia è stata effettuata in via prudenziale.
  In merito all'articolo 3, comma 1, che provvede alla copertura degli oneri derivanti dai due Trattati oggetto di autorizzazione alla ratifica, segnala che appare necessario specificare che gli oneri previsti hanno carattere annuale, come risulta, peraltro, dalla relazione tecnica.

  Leonardo DONNO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 344 Governo e abb., recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015;Pag. 105
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento al Trattato concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, si conferma che l'ipotesi del trasferimento di un detenuto all'anno in Italia è stata effettuata in via prudenziale;
    all'articolo 3, comma 1, che provvede alla copertura degli oneri derivanti dai due Trattati oggetto di autorizzazione alla ratifica, appare necessario specificare che gli oneri previsti hanno carattere annuale, come risulta, peraltro, dalla relazione tecnica;
    rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, apportare se seguenti modificazioni:
   dopo le parole: euro 15.238 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 15.212 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 5.650 aggiungere la seguente: annui.

  All'articolo 3 sopprimere il comma 2».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.
C. 968, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, nel ricordare che il disegno di legge proroga il termine per l'adozione di decreti recanti disposizioni correttive dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (conferita con legge 6 giugno 2016, n. 106), segnala che il provvedimento, trasmesso dal Senato (AS 604), si compone di due articoli e non è corredato di relazione tecnica.
  Ricorda che nel corso dell'esame presso il Senato, la 5o Commissione (Bilancio) ha espresso parere non ostativo (seduta del 19 luglio 2018).
  Sottolinea che non sono stati richiesti chiarimenti al Governo né quest'ultimo ha fornito elementi ulteriori in merito ai profili finanziari.
  In particolare, l'articolo 1 prevede che il termine per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi (di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106), sia prorogato di ulteriori quattro mesi rispetto al termine previsto a legislazione vigente. Non sono oggetto di modifica le disposizioni che recano i principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega nonché la relativa procedura di adozione.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la proroga in esame non sembra comportare effetti di carattere finanziario. In particolare, con riguardo ai Pag. 106decreti legislativi già adottati, segnala che il nuovo termine per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive non sembra comportare uno slittamento oltre l'esercizio in corso.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Maria Elena BOSCHI (PD) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, in quanto, seppure il provvedimento non comporta effetti di carattere finanziario, permangono perplessità sul merito dello stesso.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
C. 924 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta del 24 luglio 2018 la rappresentante del Governo si era riservata di rispondere alle richieste di chiarimenti effettuate nel corso della medesima seduta.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI ricorda che l'onorevole Marattin aveva chiesto se la copertura di quota parte degli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento – operata a valere sulle risorse di taluni fondi, quali, in particolare, il Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, richiamato dall'articolo 12, comma 3, lettera b), del provvedimento, il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – possa essere suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.
  Al riguardo, fa presente che la copertura finanziaria è stata predisposta nel rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. In particolare sono stati ridotti gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente destinato appositamente alla copertura dei provvedimenti legislativi, utilizzando le finalizzazioni per «interventi diversi», non destinati a provvedimenti specifici, che presentano la necessaria disponibilità. Inoltre è anche stato utilizzato in difformità l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tuttavia ritiene che la quota utilizzata non pregiudichi l'attuazione degli accordi internazionale in essere.
  Evidenzia poi che la quota utilizzata del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali è quella che è residuata in seguito alla completa attuazione dei decreti legislativi della riforma degli ammortizzatori sociali.
  In relazione, poi, al Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 e utilizzato a copertura dall'articolo 12, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame, fa presente che detto Fondo presenta le necessarie disponibilità relativamente all'anno 2019. Segnala inoltre che al momento della definizione della copertura, il Ministero dello sviluppo economico non aveva effettuato alcuna programmazione Pag. 107di interventi su tali risorse e pertanto nessun pregiudizio può derivare per interventi non ancora programmati.
  Conferma infine che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, generalmente utilizzato per dare copertura a provvedimenti legislativi di rilevante interesse economico, presenta le necessarie disponibilità.
  Passa poi a fornire gli ulteriori elementi informativi richiesti dall'onorevole Marattin in merito alla metodologia di calcolo utilizzata per stimare il minor gettito erariale atteso dall'introduzione del divieto di pubblicità sui giochi e le scommesse, di cui all'articolo 9 del provvedimento, ricordando che l'onorevole richiedente ritiene discutibile il nesso stringente tra mancato investimento pubblicitario e minor gettito erariale.
  Al riguardo osserva che per il comparto lotto e lotterie la relazione tecnica afferma che: «può ritenersi, con stima presuntiva, che la riduzione del «giocato» possa stabilizzarsi intorno al 5 per cento» e precisa che in tale comparto le spese pubblicitarie assumono particolare rilevanza e sono diffuse praticamente in tutti i media – televisione, radio, giornali, cartellonistica, sponsorizzazioni di eventi sportivi, culturali, sociali – spesso anche con testimonial molto noti, come attori e atleti.
  Evidenzia quindi come la stima degli impatti sulla finanza pubblica del divieto totale e assoluto di pubblicità sul gioco legale previsto dalla norma non sia semplice, in quanto gli investimenti pubblicitari vengono effettuati dai concessionari, mentre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove il gioco legale in alcuna forma; inoltre va tenuto presente che in nessun Paese comunitario vige analogo divieto ed è la prima volta che il divieto, in forma così completa e assoluta, viene introdotto nel nostro Paese.
  Segnala quindi che precedenti limitazioni alla pubblicità, introdotte dall'articolo 7, commi da 4 a 7, del decreto-legge n. 158 del 2012, cosiddetta «legge Balduzzi», e dall'articolo 1, commi 923 e da 937 a 940, della legge di stabilità per il 2016, non hanno prodotto effetti significativi di riduzione delle entrate. Sottolinea peraltro che detti provvedimenti legislativi non erano paragonabili con quello in esame, in quanto ponevano limitazioni alla pubblicità sulle reti generaliste, dove comunque la pubblicità poteva essere effettuata prima delle ore 7 e dopo le ore 22, e che nessuna limitazione era prevista per le reti a pagamento, dove tra l'altro vengono trasmesse in esclusiva le partite di calcio. Non era inoltre prevista alcuna limitazione per i quotidiani e la carta stampata, per la pubblicità visiva, cosiddetta cartellonistica, e per la sponsorizzazione di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi nonché per tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.
  Pertanto rileva che, poiché l'articolo 9 del provvedimento, a differenza dei precedenti citati, pone un divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione, non è stato possibile stimare il minor gettito erariale sulla base di precedenti esperienze e nella relazione tecnica si è quindi proceduto, come chiaramente affermato nella stessa, a una «stima presuntiva» dei probabili effetti negativi in termine di vendita dei prodotti. Il riferimento ai mancati investimenti da parte dei concessionari rappresenta soltanto una «controprova» della stima presuntivamente determinata.
  Ribadisce che è stato assunto che, nella peggiore delle ipotesi, gli investimenti pubblicitari, per coloro che li effettuano, diano un ritorno in termini di ricavi almeno pari all'investimento fatto. Poiché è stato verificato che ogni euro di ricavo – aggio – corrisponde, mediamente, ad un introito erariale tre volte superiore, il risultato che si ottiene è quello scaturente dalla predetta stima presuntiva.
  Infine, in relazione alle perplessità manifestate dall'onorevole Mandelli sull'utilizzo, con finalità di copertura, del Prelievo erariale unico, ciò è avvenuto nel rispetto dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009, in linea con le stime contenute nella relazione tecnica sul maggior gettito rinveniente dalle modifiche normative previste dal decreto-legge.Pag. 108
  Infine, con riferimento alle richieste dell'onorevole D'Ettore, chiarisce che nell'ambito dell'universo dei contratti a tempo determinato, pari a 2 milioni di unità, sono stati considerati tutti i contratti a tempo determinato attivabili in un anno, comprensivi anche degli eventuali rinnovi e proroghe. Osserva che gli esiti di eventuali contenziosi rientrano nell'ambito degli effetti indiretti del provvedimento del tutto eventuali e quindi, in quanto tali, non oggetto di considerazione nella relazione tecnica.

  Luigi MARATTIN (PD) ritiene che l'intervento della rappresentante del Governo non abbia fornito alcun elemento ulteriore rispetto alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata nella seduta di ieri.

  Claudio BORGHI, presidente, prendendo atto dell'insoddisfazione manifestata dall'onorevole Marattin, fa presente tuttavia come i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella seduta odierna contengano senza dubbio elementi di maggiore dettaglio rispetto al contenuto della menzionata nota.

  Andrea MANDELLI (FI), con riferimento alla stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato disposta dall'articolo 1 del provvedimento, sottolinea come nessuna risposta sia stata fornita in merito alla necessità di disporre di un calcolo degli effetti finanziari relativi alla riduzione a 12 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato. Ricorda infatti che le valutazioni della relazione tecnica sono state effettuate esclusivamente in riferimento alla casistica – sostanzialmente derogatoria – del contratto di lavoro a tempo determinato avente durata fino a 24 mesi.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che non ha assolutamente chiarito se siano stati considerati gli effetti di carattere finanziario derivanti dall'applicazione della nuova disciplina introdotta dall'articolo 1 anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Per quanto riguarda poi gli effetti indotti del provvedimento, rileva che, secondo la nota metodologica, questi sarebbero stati considerati, mentre la rappresentante del Governo ha concluso il suo intervento affermando che gli esiti di eventuali contenziosi, in quanto effetti indiretti del provvedimento, del tutto eventuali, non sono stati oggetto di considerazione nella relazione tecnica.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che il presidente dell'INPS Tito Boeri ha chiarito che gli effetti indiretti del provvedimento non sono stati considerati nella relazione tecnica. Ricorda altresì che la rappresentante del Governo ha testé chiarito che, nell'ambito dell'universo dei contratti a tempo determinato, pari a 2 milioni di unità, sono stati considerati tutti i contratti a tempo determinato attivabili in un anno, comprensivi anche degli eventuali rinnovi e proroghe.

  Pietro NAVARRA (PD) interviene per sottolineare due aspetti a suo parere rilevanti del provvedimento in esame.
  Innanzitutto segnala che l'intervento normativo, volto a combattere il precariato, si risolva, di fatto, in una riduzione dell'occupazione, come dimostrato anche dalla mancata valutazione, nella relazione tecnica, della possibilità che gli attuali contratti di lavoro a tempo determinato si trasformino, proprio per effetto del provvedimento, in contratto a tempo indeterminato.
  Evidenzia poi come sarebbe stato necessario effettuare una valutazione delle conseguenze finanziarie derivanti dalla reintroduzione della necessità di causali per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e per le proroghe che portino la durata dei contratti oltre i dodici mesi. Osserva infatti come, in seguito al decreto-Pag. 109legge n. 34 del 2014, il contenzioso derivante dall'apposizione di dette clausole si sia ridotto dell'80 per cento negli ultimi quattro anni, inducendo i datori di lavoro a stipulare un maggior numero di contratti a tempo determinato senza timore di incorrere in processi dall'esito incerto e potenzialmente oneroso.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva come la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento sia stata effettuata sulla base di criteri prudenziali e che ciò non esclude il verificarsi di eventuali effetti positivi allo stato non considerati.

  Pietro Carlo PADOAN (PD) rileva come non siano stati valutati gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche alle norme di contratto all'evasione fiscale, contenute nel provvedimento, che potrebbero ridurre l'adempimento spontaneo dei contribuenti, indotti a ritenere che l'attuale Esecutivo manifesti una minore volontà di combattere il fenomeno dell'evasione, rispetto al precedente Governo. Sottolinea al riguardo come nella precedente legislatura si sia registrato un aumento del gettito fiscale, proprio per effetto dell'azione del Governo nel settore considerato.
  Al riguardo ritiene inoltre che, rispetto a quanto affermato nella relazione tecnica, il Governo non abbia fornito ulteriori rassicurazioni in ordine all'effettiva possibilità che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 10, necessario per l'applicazione dell'accertamento sintetico, sia emanato entro termini compatibili con l'effettuazione delle verifiche fiscali relative all'anno di imposta 2016.
  Osserva inoltre come non siano stati forniti esaurienti chiarimenti in merito a possibili effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 11, che interviene su una disciplina finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale (cosiddetto «spesometro») a cui sono stati ascritti rilevanti effetti positivi in termini di gettito, mentre la relazione tecnica non ha ascritto alla norma alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

  Pietro NAVARRA (PD) rileva come l'articolo 5 del provvedimento possa dar luogo a dubbi interpretativi in merito alla tipologia di aiuti che devono essere restituiti dalle imprese che delocalizzano la propria attività al di fuori dell'Unione europea. Ritiene che sarebbe inoltre interessante acquisire informazioni sul numero di imprese beneficiarie di aiuti di Stato che negli ultimi anni hanno delocalizzato la propria attività, al fine di valutare l'effettiva necessità e l'ambito di applicazione dell'intervento contenuto nel provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, pur considerando interessanti le considerazioni dell'onorevole Navarra, fa presente che le questioni da ultimo poste attengono prevalentemente al merito del provvedimento e quindi saranno state sicuramente approfondite nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dalle Commissioni incaricate dell'esame del provvedimento in sede referente.

  Maria Elena BOSCHI (PD) sottolinea come la Commissione si appresti a votare una proposta di parere favorevole da cui risulta che il provvedimento in esame contiene misure che riducono il numero di occupati nonché l'ammontare complessivo della NASPI erogabile ai lavoratori che non si vedranno rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore nella seduta del 24 luglio 2018.

  La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.20.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.
Atto n. 34.
(Rilievi alle Commissioni IX e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 18 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che il meccanismo tariffario previsto dalla normativa vigente è idoneo – anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese ed entrate tariffarie – a fornire l'effettiva copertura dei costi connessi all'estensione dell'operatività della disciplina del Registro pubblico delle opposizioni prevista dal provvedimento in oggetto.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il meccanismo tariffario previsto dalla normativa vigente è idoneo – anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese ed entrate tariffarie – ad assicurare l'effettiva copertura dei costi connessi all'estensione dell'operatività della disciplina del Registro pubblico delle opposizioni prevista dal provvedimento in oggetto;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 38 del 18 luglio 2018, a pagina 79, seconda colonna, alla quindicesima riga, sostituire le parole: «dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Rinvia» con le seguenti: «rinvia».

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