CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2018
34.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IX)
COMUNICATO
Pag. 5

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Atto n. 24.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni riunite I e IX sono chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo, che mira a recepire la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24).
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 31 luglio 2018.
  Informa altresì che sul provvedimento è pervenuto il parere della Conferenza unificata.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore per la I Commissione, illustrando lo schema di decreto legislativo, che recepisce la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici («public sector bodies» nella versione inglese, «organismes du secteur public» in quella francese) (Atto n. 24), evidenzia in primo luogo come la direttiva (UE) 2016/2102, di cui si propone l'attuazione, rechi disposizioni relative all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni.
  Secondo quanto indicato nel «considerando n. 2» della direttiva, l'accessibilità si riferisce ai princìpi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni Pag. 6mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.
  L'obiettivo della direttiva, indicato dal suo articolo 1, è quindi quello di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni concordate al fine di favorire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (considerando n. 9).
  Osserva che tale necessità, come risulta dal «considerando n. 5», discende dal fatto che diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili che tuttavia spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi, oppure hanno introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti web accessibili. Ne è seguita una frammentazione del mercato che ha accresciuto le difficoltà (specie delle piccole e medie imprese operanti nel settore) di intervenire al di fuori del mercato nazionale.
  Rileva inoltre come l'articolo 1, oltre alle già illustrate finalità della direttiva, individui gli ambiti esclusi dalla sua applicazione.
  In particolare, sono esclusi i siti web e le applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico (il cui regime di accessibilità è più adeguatamente disciplinato dalle norme relative al settore di riferimento) e delle società da esse controllate e di altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico, e i siti web e le applicazioni mobili di ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati, per le quali l'onere di adempiere alle prescrizioni della direttiva è ritenuto, nell'ambito del «considerando n. 25», sproporzionato.
  Sono inoltre esclusi alcuni specifici contenuti web, finanziati o realizzati dalle pubbliche amministrazioni o sottoposti al loro controllo: i formati di file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018 (quali pdf o file word), a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall'ente pubblico interessato; media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020 e quelli basati sulla trasmissione in diretta; le carte e i servizi di cartografia online, a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione; contenuti di terzi che non sono finanziati né sviluppati dall'ente pubblico interessato, né sottoposti al suo controllo; riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale che non possono essere resi pienamente accessibili per specifiche ragioni; contenuti di extranet o intranet ossia siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale, pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale; contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019.
  È inoltre riconosciuta agli Stati membri la facoltà di escludere dall'applicazione della direttiva i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.
  L'articolo 2 della direttiva precisa che gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità web di siti internet e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva, mentre l'articolo 3 reca le definizioni.
  L'articolo 4 individua quattro princìpi ai quali gli enti pubblici degli Stati membri devono conformarsi in termini di accessibilità. Tali princìpi sono indicati al «considerando n. 37»: percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità.
  L'articolo 5 consente di non applicare i princìpi di accessibilità nel caso in cui ciò determini oneri sproporzionati. Secondo il «considerando n. 39» per misure che imporrebbero Pag. 7un onere sproporzionato si dovrebbero intendere le misure che imporrebbero a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o metterebbero a rischio la sua capacità di adempiere al suo scopo o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. La mancanza di carattere prioritario, di tempo o di conoscenze non possono tuttavia essere considerati un motivo legittimo per derogare alle norme in tema di accessibilità.
  Per valutare la sussistenza di oneri sproporzionati le pubbliche amministrazioni valutano l'onere tenendo conto delle dimensioni, delle risorse e della natura dell'ente pubblico interessato e della stima dei costi e dei benefìci per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefìci previsti per le persone con disabilità, e qualora l'onere sia sproporzionato indicano nell'apposito documento di accessibilità quali siano le parti delle prescrizioni in materia di accessibilità cui non è stato possibile conformarsi e se del caso fornire alternative accessibili.
  L'articolo 6 sancisce una presunzione di conformità alle prescrizioni in tema di accessibilità per i contenuti di siti web e applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate (o parti di esse), nonché per le applicazioni mobili che rispettano le specifiche tecniche definite dalla Commissione UE in assenza di norme armonizzate, o parti di esse. Sono inoltre presunti conformi i contenuti dei siti web che, in assenza di norme armonizzate, soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di essi, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) concernente i requisiti di accessibilità per l'acquisizione di prodotti e servizi ITC, nonché i contenuti delle applicazioni mobili che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di esse, della medesima norma tecnica in assenza sia di norme armonizzate che di specifiche tecniche.
  L'articolo 7 prevede che le pubbliche amministrazioni rilascino una dichiarazione di accessibilità sulla conformità alla direttiva dei rispettivi siti web e applicazioni mobili, indicandone i contenuti e prevedendo che la Commissione adotti atti di esecuzione per stabilire un modello di dichiarazione di accessibilità. Si prevede anche l'obbligo per gli Stati membri di organizzare programmi di formazione in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, destinati alle parti interessate e al personale degli enti pubblici nonché di intraprendere misure per sensibilizzare sulle prescrizioni in materia di accessibilità, sui benefìci per gli utenti e per i proprietari di siti web e di applicazioni mobili e sulla possibilità di fornire un feedback in caso di mancata conformità alla direttiva.
  L'articolo 8 disciplina il monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità cui sono tenuti gli Stati membri individuandone il regime. Entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, includendo i dati misurati.
  L'articolo 9 concerne la procedura di attuazione di quanto previsto dalla direttiva per gli Stati membri. In particolare prevede che entro il 23 settembre 2018 gli Stati membri informino la Commissione circa l'ente responsabile dell'attuazione della direttiva.
  Gli ulteriori articoli della direttiva disciplinano le modalità di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione (articolo 10), la procedura di comitato (articolo 11), il riesame della direttiva (articolo 13) e l'entrata in vigore (articolo 14).
  Per quanto riguarda le disposizioni di recepimento della direttiva, l'articolo 12 stabilisce che esse si applicano nei seguenti termini: per i siti web di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018 a decorrere dal 23 settembre 2019; per i siti web di enti pubblici pubblicati successivamente a tale data si applicano a decorrere Pag. 8dal 23 settembre 2020; per le applicazioni mobili di enti pubblici a decorrere dal 23 giugno 2021.
  Passando quindi a sintetizzare il quadro normativo nazionale vigente in materia, ricorda che il codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) già sancisce il principio dell'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.
  In via generale, il codice fa menzione (a seguito dell'indicazione normativa presente nell'articolo 1 della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) di una «cittadinanza digitale».
  Inoltre l'articolo 53 del medesimo codice prevede che «Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di’ consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità».
  Specifiche disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici sono dettate inoltre dalla legge n. 4 del 2004 (che lo schema di decreto legislativo interviene a modificare), la quale, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce l'accessibilità come «la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari».
  In via attuativa, i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici sono stati regolati con decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dell'8 luglio 2005.
  Ricorda inoltre che, per quanto riguarda l'accessibilità degli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni, un insieme di compiti fanno capo all'AgID (Agenzia per l'Italia digitale), la quale: presta assistenza alle pubbliche amministrazioni sull'applicazione della normativa in materia di accessibilità; effettua il monitoraggio dei siti web della pubblica amministrazione, al fine di fornire indicazioni e suggerimenti per il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità; presta assistenza in relazione a quesiti tecnici inviati da enti per l'adeguamento alla normativa dei siti web istituzionali.
  Come rilevato anche dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, va dunque rilevato che i princìpi ispiratori e le prescrizioni minime di accessibilità, definiti nella direttiva, già possono dirsi in ampia misura trasposti e operanti nell'ordinamento italiano. Pertanto il recepimento della direttiva non comporta una radicale trasposizione di una nuova disciplina bensì l'adeguamento della disciplina vigente per alcuni (limitati) profili, tra i quali: l'inclusione esplicita dei siti web e delle applicazioni mobili, menzionati dalla direttiva, entro l'ambito definitorio dei «sistemi informatici», dei quali la citata legge n. 4 del 2004 prescrive l'accessibilità; l'inserimento nella normativa italiana della definizione di «applicazioni mobili» (software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori), «sito web» (insieme strutturato di pagine web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi) e «dati misurati» (risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità); una definizione dei «soggetti erogatori», i quali sono individuati con rinvio normativo (all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004); l'introduzione nella normativa italiana dell'onere sproporzionato quale temperamento al principio di accessibilità; alcune abrogazioni e raccordi normativi.
  Quanto alla definizione di onere sproporzionato, essa è già recata dalla legge di delega, all'articolo 14 della legge n. 163 del 2017, il quale prevede che per misure che impongono un onere sproporzionato si intendano misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o Pag. 9finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non può essere considerata un motivo legittimo.
  Per quanto attiene alla delega in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è recata dall'articolo 1 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), la quale comprende la direttiva (UE) 2016/2102 nell'allegato A.
  In merito ai termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, la citata legge n. 163 rinvia alle disposizioni di delega, previste in generale per tutte le direttive di cui si dispone il recepimento, dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
  Ricorda, inoltre, che la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 prevede alcuni princìpi e criteri direttivi specifici, posti dall'articolo 14 della richiamata legge-delega n. 163 del 2017.
  Tali princìpi e criteri direttivi sono: a) dare attuazione alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102) prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3), dell'allegato B al decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 (il richiamato allegato B dispone in ordine alla verifica soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet, verifica che si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l'esperto di fattori umani valuta l'accessibilità e esprime un giudizio su una scala soggettiva formata da quattro livelli: la disposizione prevede appunto che l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici debba almeno coincidere con il terzo livello della scala, corrispondente al secondo livello di qualità ivi previsto); b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni circa l'onere sproporzionato, emanare apposite linee guida nazionali, volte a individuare i casi in cui un ente pubblico possa ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto.
  Il comma 2 dell'articolo 14 della citata legge di delega stabilisce, inoltre, che dall'attuazione della delega non devono inoltre derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne il procedimento per il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, si segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, in base al quale gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.
  La legge n. 234 del 2012 dispone al contempo che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi, al fine di permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.
  Lo schema di decreto in esame è stato trasmesso alla Presidenza della Camera il 17 maggio 2018 ed è stato assegnato il 21 giugno 2018; il termine per l'espressione del parere parlamentare scadrà il 31 luglio 2018.
  Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 apporta una serie modificazioni alla richiamata legge n. 4 del 2004.
  In dettaglio, il comma 1 modifica il titolo della legge n. 4 del 2004, inserendo il riferimento agli utenti, e in particolare alle persone con disabilità, con una valenza Pag. 10più ampia e generale rispetto alla dizione attuale, che si riferisce solo ai disabili, nonché specificando in quell'ambito che ci si riferisce agli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
  Il comma 2 sostituisce, nella legge n. 4 del 2004, ovunque ricorra, il concetto di «persone disabili», con quello di «persone con disabilità», utilizzando una dicitura che già si ravvisa nella legge n. 18 del 2009, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
  Inoltre il comma 2 sostituisce, sempre nella legge n. 4 del 2004, ovunque ricorra, la nozione «siti internet» con la specifica menzione di «siti web e applicazioni mobili», secondo il dettato della direttiva.
  Il comma 3, che modifica l'articolo 2 della legge n. 4 del 2004, interviene su alcune definizioni, esplicitando in particolare, alla lettera a), che l'accessibilità prescritta per i sistemi informatici, quale capacità di fornire servizi e informazioni fruibili e senza discriminazioni, vale anche per i siti web e le applicazioni mobili.
  La lettera b) inserisce inoltre nell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2004 una serie di nuove definizioni, tra cui quelle di applicazioni mobili, sito web e dati misurati.
  In tale ambito si individua, in particolare, la nozione di soggetti erogatori, mediante un rinvio all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004. Pertanto i soggetti erogatori risultano essere: le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001); gli enti pubblici economici; le aziende private concessionarie di servizi pubblici; le aziende municipalizzate regionali; gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici; le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico; le aziende appaltatrici di servizi informatici; tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
  In tale contesto segnala come siano mantenute nella categoria dei soggetti erogatori le emittenti di servizio pubblico, sebbene esse, a rigore, non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva medesima). Tuttavia la medesima direttiva reca una clausola di cedevolezza (articolo 2) la quale consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure (beninteso conformi al diritto dell'Unione europea) che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità web di siti internet e applicazioni mobili stabilite dalla direttiva.
  Il comma 4 modifica l'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, oltre a introdurvi gli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.
  In dettaglio, le modifiche recate all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 traspongono il «considerando n. 20» della direttiva 2016/2102, circa la non applicazione della direttiva stessa ai contenuti che si trovino esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico.
  Segnala come il predetto «considerando» n. 20 non sia peraltro integralmente ripreso nel contenuto della direttiva, che, all'articolo 1, comma 3, lettera g), prevede l'esclusione dal campo di applicazione dei contenuti di siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico «pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale».
  Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 4 declina invece i princìpi generali di accessibilità indicati dalla direttiva (percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità), stabilendo che possono considerarsi accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici (inclusi i siti web e le applicazioni mobili) accessibili nel contenuto da parte dell'utente e che assicurino la fruibilità delle informazioni offerte.
  Al riguardo si prevede che la fruibilità delle informazioni offerte deve essere assicurata, tra l'altro, mediante: l'uniformità delle azioni da compiere per ottenere Pag. 11servizi e informazioni; la separazione tra il contenuto, la presentazione e le modalità di funzionamento delle interfacce; la disponibilità dell'informazione attraverso differenti canali sensoriali; l'indipendenza delle azioni da compiere per ottenere i servizi dal dispositivo utilizzato per l'accesso; l'assenza di ingiustificati disagi o vincoli per l'utente nell'accesso al servizio o alle informazioni.
  In tale ambito si stabilisce che la determinazione delle regole tecniche necessarie per garantire l'accessibilità è demandata alla definizione delle linee guida da parte dell'AgID.
  Il nuovo articolo 3-ter disciplina uno dei profili di maggiore novità rispetto all'attuale assetto normativo, in recepimento dell'articolo 5 della direttiva: quello relativo all'onere sproporzionato, in presenza del quale i soggetti erogatori possono astenersi dall'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità.
  Come già accennato, la definizione di onere sproporzionato – trasposta nel nuovo articolo 3-ter – è già recata dalla normativa di delega, all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge n. 163 del 2017, che ravvisa per tale: un onere organizzativo o finanziario eccessivo; un onere che metta a rischio la capacità dell'ente di adempiere allo scopo prefissato (il nuovo articolo 3-ter impiega il termine «pregiudica», che si direbbe più stringente rispetto alla dizione «mette a rischio»); un onere che metta a rischio (il nuovo articolo 3-ter usa il termine «pregiudica») la capacità dell'ente di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi.
  Il nuovo articolo 3-quater disciplina la dichiarazione di accessibilità, che i soggetti erogatori devono fornire circa la conformità degli strumenti informatici (inclusi i siti web e le applicazioni mobili) alle prescrizioni in materia di accessibilità.
  Tale dichiarazione di accessibilità (che deve corrispondere a un modello definito dalle linee guida emanate dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 4, come modificato dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema) deve essere resa in formato accessibile e pubblicata sul sito web del soggetto erogatore. Per le applicazioni mobili, deve essere resa al momento in cui viene scaricata l'applicazione, unitamente ad altre informazioni.
  Si prevede inoltre che la dichiarazione deve contenere: l'indicazione delle parti di contenuto non accessibile per onere sproporzionato e delle correlative ragioni giustificative, nonché l'indicazione delle eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite; la descrizione del meccanismo di feedback (e relativo link) atto a consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici in termini di accessibilità, nonché di fare richiesta delle informazioni non accessibili; in caso di mancata (o insoddisfacente) risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di informazioni non accessibili, il link alla procedura per fare reclamo.
  Il comma 3 del nuovo articolo 3-quater attribuisce all'AgID la verifica della conformità della dichiarazione di accessibilità alle linee guida emanate dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 4.
  Il nuovo articolo 3-quinquies, al comma 1 attribuisce sempre all'AgID la verifica sulla dichiarazione di accessibilità nonché circa i casi di inaccessibilità.
  I commi 2 e 3 del medesimo articolo 3-quinquies demandano invece al difensore civico digitale (previsto dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale) la decisione, circa l'accessibilità, sia su contestazioni mosse dall'AgID sia su reclami degli utenti. Il difensore civico digitale può, in tali casi, altresì disporre misure correttive.
  Il comma 5 modifica l'articolo 4 della legge n. 4 del 2004, a fini di coordinamento normativo, alla luce della cogente vincolatività che vengono ad assumere talune prescrizioni in materia di accessibilità. Ne consegue che l'ottemperanza a tali prescrizioni non possa più essere considerata motivo di preferenza (a parità di ogni altra condizione) nella valutazione dell'offerta tecnica, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, in quanto tale ottemperanza diviene obbligatoria, Pag. 12salvo i casi (ad esempio l'onere sproporzionato) in cui sia consentito derogarvi.
  Anche le novelle disposte dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 hanno carattere di coordinamento normativo.
  Il comma 8 modifica l'articolo 7 della legge n. 4 del 2004, in particolare attribuendo, alla lettera a), all'AgID una serie di compiti amministrativi (ora assegnati dalla predetta legge n. 4 alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, secondo l'assetto organizzativo rispondente al tempo in cui la stessa legge n. 4 fu approvata).
  Tra i compiti assegnati, alcuni sono nuovi: alla lettera b), il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità (da realizzare avvalendosi anche dell'istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione); alla lettera g), la redazione di una relazione sugli esiti di tale monitoraggio, da presentare ogni tre anni alla Commissione europea (come richiede l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva) e da rendere pubblica in formato accessibile.
  Le modifiche recate dal comma 8 prevedono inoltre, alla lettera d), che (relativamente a talune attività di promozione delle tecnologie per l'accessibilità, scambio di esperienze, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali e definizione di obiettivi di accessibilità) non si faccia ricorso alla procedura «di concerto» con i ministri di settore, bensì alla procedura «di intesa».
  Il comma 9, che modifica l'articolo 8 della legge n. 4 del 2004, riguarda l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei soggetti pubblici erogatori, da realizzare mediante corsi sull'accessibilità, includendo tra tali corsi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione e aggiornamento di contenuti accessibili (nei siti web e nelle applicazioni mobili).
  Il comma 10, che modifica l'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, concerne l'inosservanza delle disposizioni sull'accessibilità, recate dalla medesima legge n. 4, prevedendo tale inosservanza rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
  Rimane ferma la rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e della responsabilità disciplinare come regolate dal Testo unico del pubblico impiego (articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
  Il comma 11, sostituendo l'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, «decentra» presso l'AgID (anziché presso la sede ministeriale) la determinazione delle linee guida circa i requisiti tecnici dell'accessibilità.
  Tale scelta appare omogenea con quella già contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2017, che ha rivisitato il Codice dell'amministrazione digitale ponendo in capo all'AgID (ai sensi dell'articolo 71 del predetto Codice) la determinazione non più di regole tecniche bensì di linee guida, attuative di molteplici previsioni del Codice aventi carattere tecnico-operativo, al fine di rendere flessibile tale snodo operativo, che assume peculiare rilevanza ai fini dell'aggiornamento rispetto alla continua evoluzione tecnologica.
  In particolare il nuovo articolo 11 della legge n. 4 del 2004 prevede che l'AgID emani e aggiorni periodicamente le predette linee guida, sentite le associazioni più rappresentative delle persone con disabilità nonché (novità rispetto alla disciplina vigente) sentite le associazioni del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità ai siti web e le applicazioni mobili.
  Le linee guida stabiliscono: i requisiti tecnici per l'accessibilità; le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità, nonché i programmi di valutazione assistita; il modello della dichiarazione di accessibilità; la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità; le circostanze che determinino un onere sproporzionato.
  Il comma 12 reca previsioni di mero coordinamento normativo.
  Passando all'articolo 2 dello schema, il comma 1 reca disposizioni di carattere Pag. 13transitorio, prevedendo che la nuova disciplina in materia di accessibilità si applichi: ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2019; ai siti web pubblicati prima del 23 settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2020; alle applicazioni mobili a decorrere dal 23 giugno 2021.
  Tale differenziazione dei termini di applicazione temporali delle nuove norme riproduce quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva.
  Il comma 2 abroga il comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 179 del 2012 – che attribuisce all'AgID la competenza a ricevere le segnalazioni degli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e a richiedere, nel caso in cui la segnalazione sia fondata, l'adeguamento dei servizi stessi – e stabilisce che ogni richiamo a tale disposizione sia da considerarsi riferito al nuovo articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004 (introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo), che attribuisce (sulla falsariga della direttiva) in prima istanza all'AgID la competenza a effettuare la valutazione iniziale circa l'accessibilità e demanda la competenza a decidere sugli eventuali reclami al difensore civico digitale.
  L'abrogazione è motivata dal fatto che la nuova disciplina procedimentale definita dal nuovo articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004 non risulta compatibile con quella disegnata dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012.
  Il comma 3 abroga il decreto ministeriale 8 luglio 2005 (recante i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici), a decorrere dalla data di adozione delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 11, dello schema di decreto, da parte dell'AgID. L'abrogazione è differita al fine di evitare possibili vuoti normativi (tenuto anche conto che le linee guida potranno essere adottate solo successivamente all'emanazione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea).
  Con riferimento al coordinamento con la legislazione vigente, rileva l'opportunità di un coordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, come modificata dallo schema di decreto in esame, con le disposizioni recate dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 10 della legge medesima (decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005), anche al fine di evitare duplicazioni. A titolo esemplificativo, rileva come il nuovo articolo 3-bis della legge n. 4 del 2004, che reca i principi generali per l'accessibilità, riproduca il contenuto dell'articolo 2 del predetto regolamento di attuazione.
  Conformemente alla previsione in materia della norma di delega, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l'attuazione dello schema di decreto non possa importare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Massimiliano CAPITANIO (Lega), relatore per la IX Commissione, dopo essersi richiamato alla relazione svolta dal relatore per la I Commissione, evidenzia come i principi ispiratori e le prescrizioni minime di accessibilità siano, in realtà, già operanti in ampia misura nell'ordinamento italiano.
  Pertanto, il recepimento della citata direttiva (UE) 2016/2102 comporta soltanto l'adeguamento della disciplina vigente per alcuni limitati profili, in un'ottica di armonizzazione della normativa.
  Desidera, altresì, richiamare l'attenzione in particolare sul contenuto dell'articolo 12 della direttiva, che reca i termini di applicazione delle disposizioni di recepimento, prevedendo, in particolare, il termine del 23 settembre 2019 per i siti web di enti pubblici non ancora pubblicati alla data del 23 settembre 2018; il termine del 23 settembre 2020 per i siti web di enti pubblici pubblicati successivamente alla citata data del 23 settembre 2018; il termine del 23 giugno 2021 per le applicazioni mobili dei medesimi enti pubblici.

  Antonello GIACOMELLI (PD) evidenzia come lo schema di decreto legislativo in Pag. 14esame sia il risultato di un lungo percorso iniziato durante il semestre di presidenza italiano della UE, che ha portato ad una mediazione con gli altri partner europei rispetto alla proposta di direttiva inizialmente in discussione.
  Sottolinea come il punto più evidente della mediazione riguardi l'ambito di applicazione della direttiva, che risulta limitato ai siti web e alle applicazioni degli enti pubblici.
  Un secondo aspetto da evidenziare come punto della mediazione intercorsa fra i diversi Stati riguarda il concetto di «onere sproporzionato» di cui al nuovo articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, che risulta particolarmente importante con riferimento agli enti di piccole dimensioni, concetto che ritiene non sarà di facile applicazione.
  Segnala inoltre come la direttiva contenga una clausola di cedevolezza con la quale si consente agli Stati membri di mantenere ovvero introdurre misure che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità dei siti internet e delle applicazioni mobili contenute nella direttiva.
  Nel testo dello schema di decreto l'ambito di applicazione risulta peraltro, come già ricordato, limitato a quello degli enti pubblici, con la previsione di termini differenziati per la relativa entrata in vigore.
  Segnala, più in generale, come, nel dibattito sulla diffusione delle tecnologie digitali, rappresenti certamente un elemento di civiltà la garanzia, per tutti gli utenti e in particolar modo per le persone portatrici di disabilità, della massima accessibilità alle informazioni.
  Nel complesso esprime quindi un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, auspicando che l'Italia possa continuare a svolgere un ruolo leader nell'affrontare tali tematiche e nell'applicare le relative norme, suggerendo, altresì, la previsione di un sistema di incentivi a favore degli enti pubblici, al fine di rendere più efficace il percorso di recepimento della direttiva e di garantire la sempre maggiore accessibilità dei loro siti.
  Infine suggerisce l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro, formato da rappresentanti degli enti e dei principali stakeholder tecnologici, al fine di garantire una serrata tempistica di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento.
  In tale contesto ritiene, inoltre, opportuno garantire una maggiore cogenza delle norme richiamate in materia di termini di attuazione.

  Deborah BERGAMINI (FI) segnala come l'Italia abbia introdotto con largo anticipo rispetto agli altri partner europei disposizioni recanti i principi di accessibilità, chiarezza e facilità delle informazioni mediante la citata legge n. 4 del 2004 il Codice dell'amministrazione digitale e l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, che rappresentano importanti iniziative del Governo Berlusconi.
  Con particolare riferimento alle contestazioni e ai reclami degli utenti circa ipotesi di non accessibilità, di cui al nuovo articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004, ritiene sarebbe opportuno chiarire se siano ammesse azioni collettive in merito.
  Rileva inoltre come la Conferenza unificata abbia evidenziato che l'esclusione dell'obbligo di accessibilità per i gruppi chiusi di utenti potrebbe non tutelare al meglio i diritti delle persone portatrici di disabilità, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.
  Infine, per quanto concerne il concetto di «onere sproporzionato», rileva come la normativa di delega di cui alla legge n. 163 del 2017, al comma 1 dell'articolo 14, disponga che l'individuazione di tale onere a carico degli enti pubblici deve fondarsi esclusivamente su motivazioni legittime, mentre tale previsione non risulta espressamente ribadita nel nuovo articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004.

  Francesco Paolo SISTO (FI) esprime talune perplessità sul comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, facendo notare come tale articolo definisca in maniera eccessivamente generica il Pag. 15regime di responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare per l'inosservanza delle disposizioni sull'accessibilità, recate dalla medesima legge n. 4 del 2004. Ritiene dunque opportuna una formulazione più stringente della norma, affinché vengano individuate con maggiore precisione le diverse fattispecie che danno luogo a tali responsabilità, specificando le relative norme violate, le sanzioni e il tipo di responsabilità in cui possa incorrere il dirigente.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore per la I Commissione, replicando a talune delle osservazioni poste nel dibattito, si sofferma, anzitutto, sul comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, nella parte che modifica l'articolo 3, comma 2, della legge n. 4 del 2004, prevedendo l'esclusione dal campo di applicazione della normativa della predetta legge n. 4 dei contenuti di siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone. Al riguardo, con riferimento all'osservazione relativa agli eventuali problemi che tale esclusione potrebbe determinare per le persone con disabilità nell'accesso a tali siti, ritiene che la questione, seppur meritevole di attenzione, sia sostanzialmente marginale, anche a fronte del rischio di imporre oneri sproporzionati a carico dei soggetti erogatori.
  Quanto all'osservazione relativa all'opportunità di integrare il contenuto dall'articolo 1, comma 4, capoverso Art. 3-ter, dello schema di decreto legislativo disposizione, nel senso di specificare che l'individuazione dell'onere sproporzionato deve essere fondata unicamente su motivazioni legittime, senza che possano considerarsi tali elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, ritiene che si tratti di una questione di dettaglio, tenendo presente, in ogni caso, che l'attuale formulazione della disposizione citata già disciplina in modo sufficientemente stringente l'onere sproporzionato.
  Replicando, infine, alle considerazioni del deputato Sisto, osserva che il comma 10 dell'articolo 1, nel prevedere che l'inosservanza delle disposizioni sull'accessibilità rilevi anche ai fini della misurazione delle valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, comportando responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi della normativa vigente, già configura un sistema sanzionatorio adeguato, evidenziando altresì come sia necessario prevedere un meccanismo sanzionatorio in materia, al fine di assicurare l'effettiva applicazione della disciplina in materia.
  Si riserva, in ogni caso, di approfondire tutte le questioni poste, in vista dell'elaborazione, d'intesa con il relatore per la IX Commissione, di una proposta di parere sul provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.