CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 luglio 2018
32.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 13.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
C. 85 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere entro la seduta odierna il proprio parere sul provvedimento in titolo, considerata la necessità, prospettata dalla Commissione di merito, di concludere l'esame in sede referente nella giornata di oggi, in quanto l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto per la seduta di lunedì 9 luglio prossimo.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, la proposta di legge C. 85 Vignaroli, cui sono abbinate le proposte di legge C. 103 Braga e C. 414 Muroni, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta di legge C. 85, adottata come testo base dalla VIII Commissione, che ricostituisce per la durata della XVIII legislatura la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, riprende largamente il testo della legge n. 1 del 2014, che aveva istituito una analoga Commissione nella precedente legislatura, apportandovi tuttavia alcune modifiche.
  Per quanto riguarda i compiti attribuiti alla Commissione di inchiesta, l'elencazione Pag. 6contenuta nell'articolo 1, comma 1, riproduce quella prevista dalla legge n. 1 del 2014.
  Si prevede infatti che la Commissione abbia il compito di:
   ai sensi della lettera a), svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;
   ai sensi della lettera b), individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso Stati esteri;
   ai sensi della lettera c), individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
   ai sensi della lettera d), verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della P.A. centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
   ai sensi della lettera e), verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;
   ai sensi della lettera f), verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riguardo alla gestione degli impianti di depurazione delle acque, nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti (il riferimento al servizio idrico integrato è stato inserito nel corso dell'esame presso la Commissione di merito).

  La proposta di legge aggiunge alle suddette funzioni la valutazione dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati (all'articolo 1, comma 1, lettera e) e la verifica della corretta attuazione della normativa in materia ambientale (all'articolo 1, comma 1, lettera g) relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta, nonché all'applicazione della legge n. 68 del 2015, in materia di delitti contro l'ambiente.
  Al riguardo si ricorda che la verifica dell'attuazione delle normative vigenti e delle eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse era una funzione prevista nelle leggi n. 97 del 1997, n. 399 del 2001 e n. 271 del 2006, che istituivano una commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. La legge n. 1 del 2014 faceva invece riferimento alla corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi.
  Ulteriori attribuzioni della Commissione riguardano:
   l'accertamento della sussistenza di attività illecite relative all'emergenza connessa alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, verificando altresì le inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati e la coerenza con la normativa vigente (nuova lettera g-bis del comma 1 dell'articolo 1, inserita dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente);
   l'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e altri fenomeni illeciti negli impianti di gestione dei rifiuti ovvero in siti abusivi di discarica (lettera h));
   lo svolgimento, a fini conoscitivi, di sopralluoghi o visite presso gli impianti Pag. 7che adottino procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottino tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano «interessanti prospettive» di sviluppo e applicazione in attuazione dei principi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali (lettera i), modificata nel corso dell'esame in Commissione).

  In merito rileva come l'attribuzione di tali ulteriori funzioni ampli le funzioni della Commissione rispetto all'oggetto dell'indagine, che riguarda le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e gli illeciti ambientali ad esse correlati.
  Il comma 2 dell'articolo 1 prevede, riproducendo la corrispondente norma della legge n. 1 del 2014, che la Commissione riferisce al Parlamento con cadenza annuale e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  In linea con il disposto della già citata legge n. 1 del 2014, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  Al riguardo ricorda che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regolamento della Camera. L'articolo 162, comma 5, del regolamento del Senato, reca invece una diversa formulazione, prevedendo che «i poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell'autorità giudiziaria».
  La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase «istruttoria», dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.
  Il comma 3 dell'articolo 1 prevede altresì, riproducendo il disposto del corrispondente comma della legge n. 1 del 2014, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  L'articolo 2, identico all'articolo 2 della più volte richiamata legge n. 1 del 2014, disciplina la composizione della Commissione, prevedendo, in particolare, che:
   la Commissione sia composta da 15 senatori e da 15 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione) in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento;
   essa elegga, nella prima seduta, il proprio ufficio di presidenza (composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi 4 e 5;
   essa sia rinnovata dopo il primo biennio (con possibilità di conferma dei componenti).

  Il comma 1 prevede inoltre che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto con la Relazione, approvata nella seduta del 23 settembre 2014 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, istituita dalla legge n. 87 del 2013.
  Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, l'articolo 3 della proposta di legge, riproducendo Pag. 8le corrispondenti disposizioni della legge n. 1 del 2014, stabilisce l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.
  Per quanto riguarda l'acquisizione di atti e documenti, l'articolo 4, comma 1, riproducendo il dettato della legge n. 1 del 2014, si stabilisce la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Si precisa, inoltre, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.
  La proposta di legge disciplina altresì (con una disposizione che riproduce la corrispondente norma recata dalla legge n. 1 del 2014) l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, quest'ultima ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente (sulla base di una modifica approvata dalla Commissione) gli atti richiesti.
  Il comma 2 della proposta di legge specifica che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Inoltre, il comma 3 disciplina il potere della Commissione di stabilire quali atti non dovranno essere divulgati. La proposta di legge dispone, inoltre, sulla base di una modifica approvata dalla Commissione, che, su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede, sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  Il comma 4 chiarisce che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale (rispettivamente, associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
  L'articolo 5 del provvedimento reca disposizioni (identiche a quelle recate dalla legge n. 1 del 2014) in merito all'obbligo del segreto e all'applicazione, nei casi di violazione, dell'articolo 326 codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).
  Sulla base di una modifica approvata dalla Commissione, si inserisce anche nel comma 3 il richiamo a tale disposizione del codice penale, laddove si prevede la punizione della diffusione di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
  Con riferimento all'organizzazione interna, disciplinata dall'articolo 6, la proposta di legge reca disposizioni identiche alla legge n. 1 del 2014, con riguardo alla pubblicità delle sedute, alla costituzione di comitati e alle risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni.
  Nell'ambito delle collaborazioni, di cui può avvalersi la Commissione per lo svolgimento delle proprie attività, il provvedimento prevede anche il coinvolgimento di magistrati collocati in posizione di fuori ruolo, oltre ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché ad altre collaborazioni di soggetti esterni e interni all'amministrazione dello Stato (come già prevedeva la legge n. 1 del 2014).
  La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno.
  Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, è fissato un limite di spesa pari a 100.000 euro per il 2018 e a 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi.
  In linea con il dettato della legge n. 1 del 2014, le proposte di legge prevedono che le citate spese siano poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

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  Gennaro MIGLIORE (PD) chiede delucidazioni sull'osservazione recata dalla proposta di parere della relatrice, che fa riferimento all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, laddove si prevede l'obbligo, per i componenti della Commissione d'inchiesta di dichiarare l'eventuale sussistenza di condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto con la Relazione, approvata nella seduta del 23 settembre 2014 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali istituita dalla legge n. 87 del 2013.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, osserva come l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, al terzo periodo, riprenda una norma già presente nella legge n. 87 del 2013, istitutiva nella XVII Legislatura della Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia, prevedendo che i componenti della Commissione stessa devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto con la Relazione approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali istituita dalla legge n. 87 del 2013.
  In tale contesto l'osservazione recata dalla sua proposta di parere mira ad integrare tale articolo 2, comma 1, al fine di disciplinare, analogamente a quanto previsto dalla predetta legge n. 87 del 2013, l'ipotesi di sopravvenienza, successivamente alla nomina, di una delle condizioni previste nel richiamato codice di autoregolamentazione a carico dei componenti della Commissione di inchiesta, prevedendo in questo caso che il componente della Commissione interessato da tali situazioni, ne debba informare immediatamente il Presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Fa notare come tale previsione si inserisca nel solco di indirizzi maturati nella passata legislatura e sia analoga a quanto contemplato nel testo unificato delle proposte di legge C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci e C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto – in corso di esame presso la I Commissione – volto ad istituire, nella corrente legislatura, la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

  Emanuele FIANO (PD) chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta, al fine di meglio approfondire, sul piano della costituzionalità, il contenuto dell'osservazione contenuta nella proposta di parere della relatrice.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, accogliendo la richiesta del deputato Fiano, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle ore 13.10, è ripresa alle ore 13.15.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, a seguito di un breve confronto informale intercorso tra i gruppi, ritiene di confermare il contenuto della sua proposta di parere.

  Emanuele PRISCO (FdI), nel preannunciare il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice e la sua valutazione positiva sul provvedimento, esprime talune considerazioni sul ruolo finora svolta dalle Commissioni d'inchiesta parlamentari, auspicando che si tenga davvero conto dei risultati del lavoro da esse svolto, al fine di adottare atti concreti e di realizzare effettivi interventi di riforma.

  Emanuele FIANO (PD), con riferimento alle considerazioni testé svolte dal deputato Prisco, fa notare che esse non possono valere per il caso specifico della Commissione di inchiesta sulle attività sul ciclo dei rifiuti, considerato che, nella passata Legislatura, il lavoro di tale Commissione ha determinato importanti esiti positivi.
  Ricorda, inoltre, che in questa sede la Commissione è chiamata a esaminare il provvedimento in oggetto valutando gli aspetti rientranti nella sua competenza.

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  Emanuele PRISCO (FdI), intervenendo per una precisazione, osserva che le sue considerazioni avevano una valenza di carattere generale e non riguardavano il caso particolare in oggetto.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto con soddisfazione del consenso unanime testé espresso dai gruppi nella votazione sulla proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.20.

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