CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 aprile 2018
2.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
COMUNICATO
Pag. 2

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 aprile 2018. — Presidenza del presidente Nicola MOLTENI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo, il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Francesco BOCCIA (PD), anche a nome del proprio gruppo, rilevando come i deputati designati quali relatori per i provvedimenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta appartengano esclusivamente ai gruppi che hanno ottenuto l'elezione di propri membri nell'Ufficio di presidenza della Commissione, chiede al presidente quale sia stata la motivazione di tale scelta e se la stessa sia stata effettuata esclusivamente sulla base dell'appartenenza politica.
  Sottolineando poi la rilevanza dei suddetti provvedimenti e l'urgenza di esprimere il prescritto parere sui medesimi, preannuncia che avanzerà in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una richiesta per lo svolgimento di audizioni in merito allo schema Pag. 3di decreto legislativo di attuazione di una direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (atto n. 10).

  Guido GUIDESI (Lega) sottolinea come nel momento attuale, in presenza di un Governo dimissionario, non sia identificabile né una maggioranza né un'opposizione e pertanto ritiene che la scelta dei relatori sia stata effettuata senza tener conto di detta distinzione.
  Osserva inoltre che le questioni sollevate dall'onorevole Boccia dovrebbero essere più propriamente trattate in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Nicola MOLTENI, presidente, assicura che la scelta dei relatori per i provvedimenti all'ordine del giorno non è stata effettuata sulla base dell'appartenenza ai singoli gruppi. Al riguardo, sottolineando la volontà di svolgere le proprie funzioni con assoluta imparzialità, osserva che i relatori sono stati sinora designati solo per una parte dei provvedimenti che sono stati assegnati all'esame della Commissione.
  In relazione alla richiesta di svolgimento di audizioni, rinvia la questione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta in corso, segnalando l'opportunità di procedere d'intesa con il presidente dell'analoga Commissione speciale costituita presso il Senato.

DL 30/2018: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
C. 484 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dario GALLI (Lega), relatore, evidenzia che il decreto-legge in oggetto detta norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prorogando la durata in carica dei rispettivi componenti. Ricorda che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas – AEEG) è un organismo collegiale indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, avente funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dei rifiuti. L'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, nonché a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
  In particolare l'articolo 1 dispone che i componenti dell'ARERA continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti della predetta Autorità. Si specifica quindi il termine ultimo e inderogabile per l'esercizio di tali funzioni, individuato nel novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno stesso della pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale.
  Al riguardo ricorda che gli attuali membri dell'ARERA sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, per una durata di sette anni, come previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per l'11 febbraio 2018. In prossimità della scadenza del mandato settennale, con deliberazione 64/2018/A dell'8 febbraio 2018, l'ARERA ha ritenuto di conformarsi al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388, e, Pag. 4pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio, per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, stabilendo altresì che, in detto regime di prorogatio, il Collegio medesimo eserciti le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti.
  Il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 5388 del 2010, ha precisato come la durata del periodo di prorogatio sia desumibile in via interpretativa dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e come il termine di sessanta giorni ivi previsto non sia ulteriormente prorogabile.
  Stante l'improrogabilità del termine desumibile dalla predetta fonte normativa ed in vista della sua scadenza, si è ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento un'apposita disposizione di legge, allo scopo di garantire la funzionalità dell'ARERA per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio.
  È quindi intervenuto il decreto-legge in esame al fine – come si legge nella relazione illustrativa – «di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA e, al tempo stesso, di consentire, eventualmente anche al nuovo Governo, di procedere alla ricostituzione del collegio dell'Autorità». Ferma restando la limitazione dell'attività dell'ARERA agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, l'Autorità potrà continuare ad operare in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  In merito ai profili di carattere finanziario non ha osservazioni da formulare, considerato che l'articolo 1 del provvedimento in esame non comporta un incremento delle posizioni da retribuire.

  La sottosegretaria Silvia VELO si riserva di intervenire sul provvedimento nel corso del prosieguo dell'esame.

  Davide CRIPPA (M5S) segnala innanzitutto che il proprio gruppo già in occasione dell'esame dell'ultimo disegno di legge di bilancio aveva presentato proposte emendative volte ad assicurare la continuità delle funzioni dell'ARERA, che non furono approvate dalla Commissione bilancio.
  Proseguendo, si dichiara preoccupato per le modalità con le quali è stata disposta la proroga delle funzioni degli attuali componenti, giacché il termine previsto per la decorrenza dei novanta giorni è un termine futuro ed incerto che fa riferimento all'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Al riguardo osserva come l'insediamento di un nuovo Governo potrebbe avvenire in tempi non brevi e che in tal modo si limiterebbero alla sola ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili ed urgenti, le funzioni dell'Autorità, in una fase, quale quella attuale del completo passaggio al libero mercato dell'energia, che richiederebbe invece una pienezza di poteri. In merito propone quindi di svolgere un'audizione di rappresentati dell'Autorità per comprendere con maggiore chiarezza quale sia il perimetro degli atti indifferibili e urgenti, che potranno essere compiuti dall'Autorità stessa in regime di prorogatio.

  Gianluca BENAMATI (PD), sottolineando l'importanza della questione affrontata dal decreto-legge in esame, del quale auspica una celere approvazione, evidenzia come il Governo Gentiloni si sia comportato in maniera estremamente corretta evitando di procedere alla nomina dei nuovi componenti dell'Autorità e riservando tale compito al nuovo Governo. Si dichiara infine favorevole all'approfondimento della questione dei poteri spettanti all'Autorità durante la prorogatio.

  Francesco Paolo SISTO (FI), rilevando che la possibilità di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli indifferibili e urgenti, consenta comunque all'Autorità di svolgere adeguatamente Pag. 5il proprio ruolo anche prima della nomina dei nuovi componenti, ritiene comunque opportuno procedere celermente alla conversione del decreto-legge in oggetto.

  Nicola MOLTENI, presidente, osservando come la questione relativa allo svolgimento di eventuali audizioni potrà essere affrontata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 aprile 2018. — Presidenza del presidente Nicola MOLTENI. – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba, il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano e il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Nicola MOLTENI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi (Atto n. 3) e, quindi, all'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi.
Atto n. 3.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Paolo RUSSO (FI), relatore, evidenzia che il presente schema di decreto legislativo attua la direttiva (UE) 2015/1794 che, a sua volta, modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, con riferimento ai lavoratori marittimi. Lo schema, che si compone di 5 articoli, è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che all'Allegato A indica, tra le direttive da recepire, la richiamata direttiva 2015/1794/UE. Per il recepimento, la legge non prevede principi e criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1, comma 1, della citata legge di delegazione europea.
  Il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 10 ottobre 2017, in data anteriore all'entrata in vigore della legge di delegazione europea. In considerazione del mancato recepimento entro i termini stabiliti, in data 22 novembre 2017 la Commissione europea ha, pertanto, avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2017/0532. Il termine previsto per l'esercizio della delega scadrà invece il prossimo 21 maggio 2018.
  Venendo al merito del provvedimento, segnala che la direttiva oggetto di recepimento si pone l'obiettivo di assicurare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi e la loro informazione e consultazione, mediante la soppressione di esclusioni e deroghe loro applicabili contenute nella normativa europea finalizzata alla tutela dei lavoratori. In applicazione della disciplina vigente, infatti, a giudizio delle Istituzioni dell'Unione europea, ai lavoratori marittimi potrebbero applicarsi, Pag. 6da parte dei singoli Stati membri, livelli di tutela differenziati, non essendo pienamente garantiti, in questo modo, né i diritti dei medesimi lavoratori né la parità delle condizioni all'interno del mercato unico.
  In particolare, con la direttiva oggetto di recepimento si prevede l'introduzione di disposizioni dirette, tra l'altro, a estendere ai lavoratori marittimi le norme vigenti nell'ambito dell'Unione europea in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, di Comitato aziendale europeo, di diritto di informazione e consultazione dei lavoratori, di procedure sui licenziamenti collettivi, di trasferimento d'impresa.
  Nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, si evidenzia, peraltro, che non tutte le disposizioni della direttiva necessitano di uno specifico recepimento nel nostro ordinamento, dal momento che la vigente legislazione italiana già garantisce le tutele ora introdotte dal legislatore dell'Unione europea. Non sono, quindi, presenti nello schema in esame disposizioni volte a recepire le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della direttiva, che riguardano, rispettivamente, la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro e il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori medesimi.
  Quanto alle singole disposizioni del provvedimento, nel rinviare per un esame più approfondito alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che l'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 133 del 2012, il quale, in attuazione della direttiva 2009/38/CE, disciplina l'istituzione di un Comitato aziendale europeo (CAE) o la procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Ricorda, in proposito, che il CAE è un organismo sovranazionale per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali, istituito dalla direttiva dell'Unione Europea 94/45 CE del 22 settembre 1994, successivamente oggetto di rifusione nella citata direttiva 2009/38/CE. Il Comitato aziendale europeo e la procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori operano in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto, secondo la procedura prevista dalla richiamata direttiva, al fine di informare e di consultare i lavoratori. Le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori sono definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese. La competenza del Comitato aziendale europeo e la portata della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori sono limitate alle questioni transnazionali.
  Più specificamente, segnala che la lettera a) del comma 1 sopprime il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 133 del 2012, il quale prevede l'esclusione dall'applicazione al personale navigante della marina mercantile della disciplina in materia di istituzione del CAE e di consultazione e informazione dei lavoratori.
  Conseguentemente, alla lettera b) del comma 1 si modificano le definizioni recate dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 133 del 2012, allo scopo di equiparare le navi alle unità produttive e di estendere le definizioni di impresa comunitaria e di gruppo di imprese comunitarie, ricomprendendo, nella prima, le imprese marittime che impieghino almeno 1.000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie e che impieghino almeno 150 lavoratori marittimi su almeno due navi battenti bandiera comunitaria e, nella seconda, i gruppi che impieghino almeno 1.000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie e i gruppi in cui almeno un'impresa impieghi non meno di 150 lavoratori marittimi su navi battenti una bandiera comunitaria e almeno un'altra impresa marittima del gruppo che impieghi non meno di 150 lavoratori su navi battenti un'altra bandiera comunitaria.
  Alla lettera c), numero 1), si conferma la vigente disciplina recata dall'articolo 35, comma 3, dello Statuto dei lavoratori, secondo cui i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla medesima legge alle imprese di navigazione Pag. 7per il personale navigante. Con il numero 2) si autorizza un membro della delegazione speciale di negoziazione o del CAE, o il suo supplente, che facciano parte dell'equipaggio di una nave marittima, a partecipare ad una riunione dei medesimi organi qualora non si trovino in mare al momento della riunione. Qualora tale partecipazione non sia possibile, si prevede l'eventualità di fare ricorso alle nuove tecnologie di comunicazione.
  L'articolo 2, integrando l'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, disciplina la procedura di comunicazione che il datore di lavoro deve seguire nel caso di avvio di procedura di licenziamento collettivo che riguardi l'equipaggio di una nave marittima. In particolare, sulla base della novella, nel settore marittimo il datore di lavoro è tenuto a inviare la comunicazione preventiva all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (ora alla sede territoriale del Ispettorato nazionale del lavoro), come attualmente previsto per la generalità dei casi, quando la procedura di licenziamento sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana, a prescindere dalla legge che disciplina il rapporto di lavoro, ovvero riguardi membri dell'equipaggio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalla legge italiana, a prescindere dalla cittadinanza. Nei casi in cui la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana, la comunicazione deve essere inviata anche alla competente autorità dello Stato estero.
  L'articolo 3 introduce nel codice della navigazione l'articolo 347-bis, in base al quale le disposizioni in materia di trasferimento di azienda, di cui all'articolo 2112 del codice civile, si applicano anche in caso di trasferimento di una nave, quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento, escludendo, nel contempo, che il trasferimento esclusivamente di una o più navi configuri, di per sé, trasferimento di azienda.
  Ricorda che la disciplina codicistica riferita al trasferimento d'azienda prevede, in particolare, la continuità del rapporto di lavoro con il cessionario e stabilisce che il cedente e il cessionario siano obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il nuovo datore di lavoro è, inoltre, tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti di lavoro vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi del medesimo livello applicabili all'impresa del cessionario. Infine il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto secondo quanto previsto dalla disciplina sul licenziamento. Il lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento, può rassegnare le dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, che prevede il recesso per giusta causa prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
  Segnala, infine, che l'articolo 4 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del decreto, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA si riserva di intervenire sul provvedimento nel prosieguo dell'esame.

  Nicola MOLTENI, presidente, nel ricordare che il termine per la trasmissione del parere parlamentare sullo schema di decreto è scaduto il 2 aprile scorso e che il termine per l'esercizio della delega scadrà il 21 maggio prossimo, ritiene necessario Pag. 8concordare con il Governo una nuova data entro la quale la Commissione possa esprimere il parere sul provvedimento.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA, con riferimento alla questione sollevata dal presidente, ritiene opportuno che la Commissione esprima il suo parere sul provvedimento entro il 3 maggio prossimo.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconaissance della Difesa.
Atto n. 2.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Davide CRIPPA (M5S), relatore, fa presente quanto segue.
  Lo scorso 8 febbraio la Ministra della difesa ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R(Ammodernamento e Rinnovamento) n. SMD (Stato maggiore difesa) 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e al potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconaissance della Difesa (Atto n. 2, già Atto n. 510 della XVII legislatura).
  L'atto del Governo è stato assegnato nella legislatura passata alla Commissione Difesa, nonché, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, alla Commissione Bilancio, per la valutazione di eventuali rilievi sui profili finanziari.
  Il termine per l'espressione del parere parlamentare, fissato dalla legge, veniva a scadenza il 25 marzo, quindi due giorni dopo la prima riunione delle nuove Camere. Decorso tale termine, il Governo avrebbe avuto facoltà di procedere nell'adozione del decreto anche in mancanza del parere parlamentare. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Difesa, nella riunione del 27 febbraio 2018, ha convenuto di non procedere all'esame dell'atto, in quella fase di Camere sciolte, e di chiedere al Governo di attendere che fossero le nuove Camere a esprimere il parere sull'atto, soprassedendo fino a quel momento alla sua adozione. La richiesta è stata formalizzata con lettera del Presidente della Commissione difesa al Ministro della difesa in data 27 febbraio 2018. Si dovrà quindi concordare con il Governo un nuovo termine per l'espressione del parere.
  La Commissione Difesa del Senato si è invece riunita, il 1o marzo 2018, ma non ha proceduto all'esame dell'atto, per mancanza del numero legale.
  Nelle more della ricostituzione delle Commissioni permanenti, avendo il Governo manifestato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere parlamentare, l'atto è stato assegnato alla Commissione speciale per l'esame di atti del Governo, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo del 12 aprile scorso. Analogamente, al Senato l'atto è stato deferito alla Commissione speciale ivi costituita.
  L'espressione del parere parlamentare su atti del Ministero della difesa concernenti l'acquisizione di sistemi d'arma, di opere o di mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale è dettata dagli articoli 536 e seguenti del citato codice dell'ordinamento militare. Tale disciplina prevede che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti (cioè le Commissioni difesa), Pag. 9gli schemi di decreto concernenti i programmi che siano finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. I pareri parlamentari devono essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni competenti. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni cui le Commissioni abbiano eventualmente subordinato il loro parere favorevole ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, deve trasmettere nuovamente lo schema di decreto alle Camere, corredandolo con le proprie controdeduzioni, in modo che le Camere esprimano i pareri definitivi entro trenta giorni. In tal caso, precisa la norma di legge sopra richiamata, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti – motivato con riferimento alla mancata coerenza dell'atto rispetto a quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del codice – il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.
  Lo schema di decreto in esame prevede l'acquisizione – entro il 2032 – di dieci sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (aeromobili a pilotaggio remoto con un peso al decollo di 1.500 chilogrammi). Ciascun sistema è costituito da due velivoli, da una stazione di comando e controllo, nonché dal relativo Supporto logistico integrato (SLI), ed è in grado di operare fino a 14.000 metri per un tempo di volo pari a circa 24 ore.
  I velivoli a pilotaggio remoto, generalmente individuati con l'acronimo inglese UAV (Unmanned Aerial Vehicles), consentono di effettuare ricognizioni in ambienti ostili e ad alto rischio, senza che venga messa a repentaglio la vita di un pilota.
  Secondo quanto riportato nella nota illustrativa allegata dal Ministero della difesa alla richiesta di parere parlamentare, il programma pluriennale in esame trova la propria giustificazione nella necessità di dotare la Difesa italiana di strumenti sofisticati per la raccolta di informazioni inerenti ai teatri operativi, ovvero per monitorare e sorvegliare aree vaste di territorio e garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai centri di comando e controllo e agli operatori al suolo. Gli aeromobili in questione potranno inoltre – precisa la nota – essere utilizzati in scenari e contesti vari di cooperazione militare e civile (cosiddetto dual use).
  Secondo quanto riporta la nota del Governo, i settori industriali interessati dal programma oggi in esame sono prevalentemente quelli delle costruzioni aeronautiche, dell'elettronica e delle telecomunicazioni. La produzione degli aeromobili si svolgerà principalmente nella provincia di Savona, presso gli stabilimenti della Piaggio Aero Industries, oggi formalmente riconducibile ad una proprietà straniera, a Villanova di Albenga, mentre la produzione dei sistemi di comando e controllo è prevista presso gli stabilimenti della Leonardo a Ronchi dei Legionari.
  Rileva come siano specificati i nomi delle aziende del potenziale indotto, cioè Leonardo e Piaggio, senza che sia chiarito il soggetto giuridico indicato quale prime contractor.
  Il Ministero della difesa non quantifica le ricadute occupazionali del programma in esame, limitandosi a osservare che si prevedono ampie possibilità in termini di occupazione, prospettive queste ultime in netto contrasto con le vicende che hanno visto la stessa Piaggio protagonista negli ultimi anni, dai tavoli di crisi aperti presso i dicasteri competenti, ai piani esuberi poi ritirati.
  Il vigente Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) relativo al triennio 2017-2019 richiama espressamente, tra i programmi d'investimento della Difesa da avviare nel citato triennio, anche il programma in esame.
  Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, la durata complessiva del programma in esame – secondo quanto riportato nella relazione dello Stato maggiore, Pag. 10che costituisce parte integrante del presente schema di decreto – è di 16 anni, a partire dal 2017.
  Il costo complessivo del programma è stimato in circa 766 milioni di euro, con il seguente andamento temporale di massima: 9,8 milioni di euro per il 2017, 72 milioni di euro per il 2018, 79 milioni di euro per il 2019, 83,8 milioni di euro per il 2020, 123,4 milioni di euro per il 2021, 161 milioni di euro per il 2022, 57 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.
  La relazione indica, altresì, le risorse a valere sulle quali si dovrà provvedere al suddetto onere previsionale. In particolare, si tratta:
   da un lato, delle risorse iscritte nei capitoli di investimento compresi nell'ambito della Missione «Difesa e sicurezza del territorio», Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», Azione «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare», dello stato di previsione del Ministero della difesa;
   dall'altro, delle risorse recate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (cap. 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), attingendo principalmente, come è dato evincersi dalla medesima relazione, alle risorse destinate al settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», di cui alla lettera f) dello stesso comma 140 . Sarebbe utile valutare nel merito un Fondo concepito per scopi di natura «sociale ed ambientale» con assegnazioni di spesa di carattere prevalentemente militare.

  Nella relazione viene peraltro assicurato che il programma in esame potrà comunque essere rimodulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione.
  Fa inoltre presente come un eventuale recesso – sempre attivabile con preavviso di venti giorni – ai sensi della legislazione vigente, costerebbe al contraente pubblico «il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti già in cantiere, oltre al 10 per cento dell'importo residuale necessario a raggiungere i quattro quinti (più di 600 milioni) dell'ammontare globale del contratto», stimato in 766 milioni di euro.
  In riferimento alle risorse finanziarie menzionate nella relazione, per quanto concerne le disponibilità iscritte, in termini di competenza, sulla richiamata Azione «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare» si osserva che le stesse ammontano per l'anno 2017 a circa 2,12 miliardi di euro, mentre per gli anni compresi nel triennio 2018-2020 esse risultano pari – secondo quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) – a circa 2,3 miliardi di euro per il 2018, a circa 2,39 miliardi di euro per il 2019 e a circa 2,26 miliardi di euro per il 2020 .
  Per quanto concerne invece il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, si rappresenta che esso, ai sensi della norma istitutiva, reca una dotazione iniziale pari a 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, a 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
  Segnala altresì che, in sede di riparto di tale Fondo, operato attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», cui è principalmente «riferibile» – secondo quanto riportato nella relazione – il programma in esame, risultano destinati, per quanto di competenza del Ministero della difesa, i seguenti importi: 12,8 milioni di euro per il 2017, 89 milioni di euro per il 2018, 109 milioni di euro per il 2019 e complessivi 5,155 miliardi di euro circa per il periodo Pag. 112020-2032. Tali somme, a seguito del predetto intervento di riparto, risultano allo stato integralmente ricomprese nell'ambito della citata Missione «Difesa e sicurezza del territorio», Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», Azione «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare», dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  La dotazione del Fondo è stata da ultimo incrementata dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, risultando peraltro confermato, ai sensi della predetta disposizione, nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto, anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni».
  Nel prendere conclusivamente atto che le risorse all'uopo previste dalla relazione appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Appare, infine, utile acquisire un chiarimento dal Governo in merito all'andamento temporale della spesa come prefigurato dallo schema di decreto in esame, in considerazione del fatto che l'onere previsto per il 2017 – anno di presumibile avvio del programma – è ormai decorso.

  Nicola MOLTENI, presidente, nel chiedere al rappresentante del Governo se intende intervenire in questa fase, ricorda che, come già rilevato dal relatore, è necessario concordare con il Governo una nuova data per l'espressione del parere da parte della Commissione.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO assicura la disponibilità del Governo ad attendere la data del 3 maggio prossimo per l'espressione del parere da parte della Commissione.
  Fornisce alcuni chiarimenti sulle questioni poste dal relatore, riservandosi un ulteriore approfondimento. Assicura che rimane impregiudicata la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente. Per quanto riguarda le spese previste per il 2017, precisa che esse saranno rimodulate negli anni successivi del programma. In merito alla questione delle spese derivanti dalle sanzioni per un eventuale recesso dal contratto da parte dello Stato, fa presente che si tratta di una disposizione introdotta dall'ex Commissario per la spending review, Cottarelli, che, in quanto riferita alla fase contrattuale, non trova applicazione nel programma oggetto dello schema.

  Luca FRUSONE (M5S) ricorda che l'atto in esame era stato assegnato nel corso della XVII legislatura, insieme ad altri atti, alla Commissione Difesa, che non aveva ritenuto di esprimere il proprio parere. Ora l'atto, al contrario di altri, è stato assegnato alla Commissione speciale e non riesce a comprendere quali siano i motivi di urgenza che giustifichino tale assegnazione, non essendoci una scadenza perentoria, Non sussistono altresì motivi giustificativi derivanti da esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. Chiede, quindi, se sussista la necessità che la Commissione speciale esprima il proprio parere e se sussista l'urgenza di un esame in tempi stretti.

  Francesco BOCCIA (PD) osserva che l'intervento del deputato Frusone mette in discussione la relazione esaustiva del relatore, che fa parte del medesimo gruppo. Chiede quindi al relatore se conferma la sua relazione e la sua valutazione, compresi quei chiarimenti chiesti al Governo e già forniti dal sottosegretario Alfano. Se il Pag. 12relatore non fosse invece soddisfatto, potrebbe ritirare la relazione svolta e proporne una di diverso tenore.

  Nicola MOLTENI, presidente, ricorda che la Commissione è in una fase istruttoria e gli interventi dei deputati servono al relatore a delineare la sua proposta di parere che sarà formulata solo nel prosieguo dell'esame.

  Davide CRIPPA (M5S), relatore, osserva che il deputato Boccia, in ragione del ruolo di presidente della Commissione Bilancio da lui svolto, ha ben presente che il relatore, nella sua relazione introduttiva, espone il contenuto del provvedimento e non esprime un parere, alla cui formazione contribuiscono gli spunti sorti dal dibattito. In questa chiave chiede al deputato Boccia e al suo gruppo di fornirgli una memoria di cui terrà senz'altro conto per l'espressione del parere.
  Riguardo alla tempistica di esame, la ritiene una questione da sottoporre al Governo e meritevole di approfondimento da parte dell'Ufficio di Presidenza, data la rilevanza della voce di spesa.

  Guido GUIDESI (Lega) ritiene utile seguire il metodo usato dal deputato Boccia in qualità di presidente della Commissione Bilancio nella scorsa legislatura, vale a dire prendere tutto il tempo necessario per approfondire un provvedimento.

  Francesco BOCCIA (PD) concorda con quanto affermato dal deputato Guidesi. Desidera far osservare al relatore che il chiedere chiarimenti al Governo, come da lui fatto nell'ultima parte della sua relazione, rappresenta un elemento di valutazione sul provvedimento. Diversa è la posizione del deputato Frusone, che chiede che la Commissione non si esprima, modificando nei fatti la valutazione del relatore che, lo ribadisce, è esponente del medesimo gruppo parlamentare, di cui è importante conoscere la posizione precisa sul provvedimento.

  David ERMINI (PD) si associa a quanto affermato dal deputato Boccia. Osserva che il Governo ha fornito i chiarimenti richiesti e ritiene quindi che non sia chiara la posizione del gruppo M5S.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
Atto n. 7.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 7).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva di cui lo schema di decreto prevede l'attuazione, la direttiva (UE) 2016/97 rifonde e abroga la direttiva 2002/92/UE (direttiva sulla intermediazione assicurativa, Insurance Mediation Directive – IMD1), cambiandone la denominazione in direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) al fine di sottolineare come essa sia rivolta non solo agli intermediari assicurativi, ma a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi (agenti, mediatori e operatori di banca e assicurazione, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi). Nella definizione di distribuzione assicurativa è ricompresa, oltre alla vendita diretta di prodotti assicurativi da parte delle imprese di assicurazione, anche l'attività di comparazione tramite internet qualora il sito consenta al cliente di stipulare direttamente o indirettamente anche il contratto di assicurazione. Sono previsti requisiti proporzionati per i singoli che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio. Sono introdotti, inoltre, requisiti di professionalità e trasparenza, Pag. 13nonché norme di comportamento e nuove regole di informazione.
  La direttiva è volta a disciplinare, in modo più ampio, l'attività di distribuzione assicurativa introducendo sistemi semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari. Evidenzia, in particolare, come la direttiva abbia ampliato il quadro regolamentare relativo ai prodotti d'investimento assicurativo con riferimento ai conflitti d'interesse, alla informativa precontrattuale e agli incentivi e alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto. Il Capo VI (articoli 26 e seguenti) prevede, infatti, alcuni requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi. La direttiva ha contestualmente soppresso, a decorrere dal 23 febbraio 2016, il Capo III-bis della direttiva IMD (2002/92/UE) in tema di prodotti d'investimento assicurativo, che era stato introdotto dalla direttiva 2014/65/UE (MFID II).
  Al riguardo segnala che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2017 sono stati pubblicati due regolamenti delegati della Commissione che integrano la Direttiva (UE) 2016/97.
  Il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (POG) per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi.
  Il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
  Quanto al termine di recepimento della direttiva 2016/97, esso era fissato al 23 febbraio 2018. Tuttavia il Consiglio UE ha concordato con il Parlamento europeo di prorogare la scadenza per il recepimento al 1o luglio 2018 e quella per l'applicazione al 1o ottobre 2018 (direttiva (UE) 2018/411). Il Parlamento europeo ha motivato tale richiesta evidenziando la necessità di concedere più tempo alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi per prepararsi meglio all'attuazione corretta ed efficace della direttiva (UE) 2016/97 e per attuare le necessarie modifiche tecniche e organizzative per conformarsi ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359.
  Per quanto riguarda la normativa di delega in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è contenuta nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), la quale, all'articolo 5, indica i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, in considerazione delle diverse opzioni che possono essere esercitate dal legislatore nazionale e per coordinare e armonizzazione la disciplina vigente con le nuove norme.
  Passando a illustrare i contenuti dello schema di decreto legislativo, che si compone di 4 articoli, esso modifica principalmente, all'articolo 1, il Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di adeguare la disciplina nazionale alle direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD), in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 163 del 2017.
  Lo schema apporta inoltre, all'articolo 2, modifiche al Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998).
  Tra le principali novità contenute nel decreto segnala l'estensione dei destinatari della disciplina, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività trasfrontaliera, e l'istituzione dell'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
  Sono previsti requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
  Sono inoltre definiti regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (Product oversight Governance – POG).Pag. 14
  Si prevede quindi l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario (Arbitro bancario e finanziario – ABF) e finanziario (Arbitro per le controversie finanziarie – ACF).
  Si rafforza altresì l'impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie anche per le persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti inseriti nell'organizzazione dell'impresa, in presenza di specifici presupposti) e di altre misure sanzionatorie non pecuniarie, quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso la società e l'ordine di porre termine alle violazioni.
  In particolare, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, l'intervento dello schema di decreto legislativo sul CAP è finalizzato ad includere le imprese che esercitano direttamente l'attività di distribuzione nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia. In aderenza all'impianto della direttiva 2016/97, rivolta non solo agli intermediari assicurativi ma a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi, si introduce la definizione di distributore di prodotti assicurativi che qualifica qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione.
  Le modifiche apportate dallo schema chiariscono inoltre che i requisiti di professionalità e di onorabilità si applicano anche ai dirigenti responsabili dell'attività di distribuzione dell'impresa e ai dipendenti di quest'ultima che partecipano direttamente all'attività di distribuzione. Sono previsti requisiti professionali e di onorabilità per i responsabili delle imprese.
  Nel nuovo articolo 10-quater del CAP è altresì introdotto l'obbligo per le imprese assicurative e per gli intermediari (inclusi quelli a titolo accessorio) di adottare sistemi di segnalazione, da parte del personale, delle violazioni delle norme (cosiddetto whistleblowing).
  Particolare rilievo assume la novità introdotta dallo schema di decreto legislativo per quanto riguarda la separazione patrimoniale (di cui all'articolo 117 del CAP), prevedendo che gli agenti, i mediatori e i loro collaboratori devono effettuare il versamento dei premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione direttamente sul conto dell'impresa di assicurazione o riassicurazione per conto della quale è svolta l'attività di distribuzione, in deroga a quanto previsto dalla norma vigente che prevede il versamento in un conto separato.
  A tale riguardo sottolinea la delicatezza di tale tematica, che potrebbe incidere in modo significativo soprattutto sulla realtà delle piccole agenzie assicurative.
  Il provvedimento introduce inoltre un sistema generalizzato di governo e di controllo del prodotto, al fine di garantire che i prodotti assicurativi da vendere ai clienti rispettino le esigenze del mercato di riferimento al fine di evitare e ridurre preventivamente eventuali rischi di mancata osservanza delle norme di tutela del consumatore (di cui agli articoli 30-decies e 121-bis del CAP). Tali norme sono rivolte principalmente ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi, obbligandoli ad adottare una politica di governo e di controllo del prodotto (POG), volta a garantire costantemente che tutti i prodotti assicurativi commercializzati siano adeguati al mercato di riferimento. Anche i distributori di prodotti assicurativi devono adeguarsi, dotandosi di meccanismi di distribuzione che garantiscano la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per vendere il prodotto nel rispetto della politica in materia di governo e di controllo del prodotto definita dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo. Tale materia è oggetto di ampia regolamentazione di dettaglio contenuta nel regolamento delegato della Commissione europea n. 2017/2358, direttamente applicabile ad integrazione delle norme del CAP.
  Si prevede quindi che nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) deve essere indicato il nominativo della persona fisica, tra i dirigenti dell'impresa, responsabile della distribuzione Pag. 15assicurativa o riassicurativa. In particolare si prevede l'obbligo di registrazione anche per gli intermediari a titolo accessorio, caratterizzati dallo svolgimento di un'attività principale professionale diversa dalla distribuzione, limitata a prodotti complementari, che non coprano il rischio vita o responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o servizio che costituisce l'attività principale del distributore. Per tali soggetti si prevede l'obbligo di iscrizione in un'apposita sezione del RUI, nonché la graduazione dei requisiti richiesti in base all'attività svolta e ai prodotti distribuiti. Agli stessi è riconosciuto il passaporto comunitario per l'esercizio dell'attività di distribuzione in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento in altri Stati membri. Non è considerata attività di distribuzione a titolo accessorio quella che:
   ha ad oggetto i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore, o la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;
   comporta il pagamento di un premio non superiore a 600 euro, oppure non superiore a 200 euro qualora la durata del servizio complementare sia pari o inferiore a tre mesi.

  Viene inoltre prevista la costituzione dell'Organismo dedicato alla registrazione degli intermediari, posto sotto la vigilanza dell'IVASS. Tra i compiti dell'Organismo rientra anche la promozione di comportamenti degli iscritti informati ai principi di correttezza e diligenza professionale. L'IVASS con proprio regolamento deve individuare le modalità concrete di esercizio dell'attività dell'Organismo e i suoi rapporti con l'Istituto, tenendo conto anche dell'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per gli iscritti in altri registri.
  Per il finanziamento dell'Organismo si stabilisce che una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione, previsto dall'articolo 336 del CAP, venga trasferita dall'IVASS secondo la misura e le modalità individuate con regolamento. All'IVASS sono riservati: il potere di vigilanza sul funzionamento dell'Organismo, secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo; la regolamentazione del settore in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei rapporti con il consumatore; la valutazione dell'attività svolta dall'Organismo, in relazione alle funzioni affidate.
  All'Organismo è trasferita la tenuta del Registro in forma elettronica degli intermediari, nei limiti e secondo le modalità di esercizio già vigenti per l'IVASS, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di accesso e di permanenza, nonché l'ottemperanza alle norme comportamentali, anche mediante l'esercizio di poteri di controllo.
  Ai nuovi articoli da 116 a 116-undecies del CAP è quindi prevista una disciplina dettagliata dell'attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, anche con riguardo alla ripartizione di competenze tra le Autorità degli Stati membri d'origine e ospitante.
  Al nuovo articolo 119-bis del CAP sono definite le regole di comportamento a cui i distributori di prodotti assicurativi devono attenersi per evitare conflitti di interesse, mentre il nuovo articolo 120 del CAP disciplina l'informazione precontrattuale che gli intermediari assicurativi iscritti al Registro, anche a titolo accessorio devono fornire al contraente prima della conclusione del contratto.
  Tra le definizioni del CAP, all'articolo 1, lettera ss-bis), è introdotta quella relativa al prodotto di investimento assicurativo, con un rimando al regolamento PRIIPs, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento (UE) n. 1286/2014), che lo individua nel prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Pag. 16
  La definizione, inoltre, esclude dai prodotti di investimento assicurativo:
   (i) i prodotti non vita di cui all'allegato 1 della Direttiva 2009/138/UE (Rami dell'assicurazione non vita);
   (ii) i contratti assicurativi sulla vita qualora le prestazioni siano legate esclusivamente al caso di decesso, incapacità, malattia o disabilità;
   (iii) i prodotti pensionistici aventi lo scopo di offrire un reddito a seguito della cessazione dell'attività lavorativa e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
   (iv) i regimi pensionistici aziendali o professionali;
   (v) i prodotti pensionistici per i quali è richiesto un contributo da parte del datore di lavoro e rispetto ai quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto.

  I nuovi articoli da 121-quater a 121-septies del CAP prevedono requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. I poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo da parte delle imprese (distribuzione diretta) o per il tramite di agenti, broker, produttori diretti e dai relativi collaboratori sono esercitati dall'IVASS, fatte salve le competenze della CONSOB in materia finanziaria. L'IVASS, sentita la CONSOB, adotta le disposizioni attuative in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. Inoltre, è previsto che l'IVASS e la CONSOB si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati. Conseguentemente l'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto, intervenendo sull'articolo 25-ter del TUF modifica il riparto di competenze di vigilanza tra IVASS e CONSOB sui prodotti di investimento assicurativi all'interno del medesimo TUF, al fine di renderli coerenti con i criteri previsti dalla legge di delegazione europea.
  Rammenta altresì che l'articolo 131 del Regolamento della CONSOB, attuativo del TUF in materia di intermediari (delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) include tra i prodotti finanziari assicurativi le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V del CAP (articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 2005), con esclusione delle forme pensionistiche individuali (articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 252 del 2005).
  Per quanto riguarda le regole di comportamento e i conflitti di interesse, si estende l'applicazione della normativa MiFID II sui conflitti di interesse relativamente ai prodotti di investimento assicurativi, in modo da rendere omogenea la tutela del contraente a prescindere dalla tipologia di prodotto assicurativo venduto. In sintesi lo schema di decreto prevede che il distributore applichi disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti d'interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Qualora i presidi organizzativi ed amministrativi adottati non fossero sufficienti per assicurare che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, il distributore informa chiaramente quest'ultimo, su supporto durevole e in tempo utile prima della conclusione del contratto, della natura o delle fonti di tali conflitti. Inoltre il cliente deve conoscere la natura del compenso dell'intermediario (onorario, commissione inclusa nel premio, altri tipi di compensi, ecc.) e quanto incide sul costo complessivo della polizza. Per le modalità applicative è prevista l'emanazione di un regolamento dell'IVASS. Sono previsti obblighi di informativa al contraente circa i rischi e i costi del prodotto: le informazioni sui costi e sugli oneri sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e l'effetto complessivo sul rendimento.Pag. 17
  In caso di consulenza l'impresa e il distributore devono acquisire dal contraente le informazioni necessarie in merito alle sue conoscenze ed esperienze in relazione al tipo d'investimento, alla sua situazione finanziaria al fine di raccomandare prodotti che siano adeguati e, in particolare, idonei alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite. Nel caso in cui non vi sia consulenza, le informazioni acquisite dal contraente devono consentire all'impresa e all'intermediario di determinare se il servizio o prodotto offerto sia adeguato alle proprie esigenze.
  In caso di vendita abbinata di un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio, ai sensi del nuovo articolo 120-quinquies del CAP il contraente deve essere informato della possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Il venditore deve fornire una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto, con una indicazione separata dei costi e degli oneri di ciascuna componente. Nei casi di pratiche dannose per i consumatori all'IVASS è attribuito il potere di applicare misure cautelari e interdittive.
  Si stabilisce altresì l'obbligo di redigere il documento informativo standardizzato idoneo a fornire in modo chiaro e semplice le informazioni chiave sui prodotti assicurativi e ad agevolarne la comparabilità.
  Il nuovo articolo 187-ter del CAP prevede l'obbligo dei soggetti destinatari della vigilanza IVASS di aderire alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie da definire con decreto ministeriale, su proposta dell'IVASS. Tale attività è finanziata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tramite le risorse derivanti dai contributi sulla vigilanza versati dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari ai sensi degli articoli 335 e 336 del CAP. Le disposizioni introdotte non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela dei diritti previsti dall'ordinamento.
  Contestualmente l'articolo 4, comma 6, dello schema, che interviene sugli articoli 141 e 141-octies del decreto legislativo n. 206 del 2005, modifica, per motivi di coordinamento, la disciplina generale sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie prevista dal Codice del consumo.
  All'articolo 4, commi 4 e 5, dello schema di decreto si prevede, in relazione all'istituzione del sistema di risoluzione alternativo delle controversie assicurative, nella forma di Arbitro assicurativo (analoga a quanto previsto per il settore bancario e finanziario), un incremento di personale nella pianta organica dell'IVASS per 45 unità.
  Al riguardo si prevede che una parte dei costi sia coperta con una contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che dovrà essere disciplinata con un decreto ministeriale. La Relazione tecnica afferma che tale contributo non copre le spese di istruttoria dell'Arbitro, ma può funzionare come deterrente ai ricorsi seriali o pretestuosi.
  Ricorda in merito che per i ricorsi davanti all'Arbitro bancario finanziario (ABF) è attualmente prescritto un contributo obbligatorio di 20 euro per le spese della procedura.
  Si stabilisce inoltre un rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa.
  Tra le modifiche e le integrazioni al Titolo XVIII del CAP (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) richiama le seguenti novità:
   al nuovo articolo 311-sexies del CAP, la sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti comunque inseriti nell'organizzazione dell'impresa) in presenza di specifici presupposti;
   limiti edittali delle sanzioni pecuniarie più elevati e nuovi criteri per la graduazione delle sanzioni;
   misure di carattere non pecuniario quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso le società, applicabile Pag. 18come misura accessoria a quella pecuniaria nei confronti delle persone fisiche per violazioni di particolare gravità e, a determinate condizioni, la sanzione amministrativa alternativa a quella pecuniaria costituita dall'ordine di porre termine alle violazioni;
   sono inoltre previste nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

  Nell'ottica della deflazione dei procedimenti sanzionatori, si prevede che più violazioni della stessa indole commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS (cosiddetto accorpamento) e sono contestate con un unico atto.
  È altresì superata la vigente coesistenza, per gli intermediari assicurativi, di un procedimento sanzionatorio pecuniario e di un procedimento disciplinare per la medesima fattispecie, assegnando la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio (pecuniario e non) all'esclusiva competenza del Collegio di Garanzia costituito presso l'IVASS.
  Segnala quindi che il termine di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto è già scaduto il 2 aprile 2018 (dal momento che lo schema era stato trasmesso dal Governo alle Camere alla fine della precedente legislatura), ma che il termine di esercizio della delega scadrà il 21 maggio 2018. Si dovrà quindi concordare con il Governo un nuovo termine per l'espressione del parere che risulti coerente con quello previsto per l'esercizio della delega.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento, rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Propone infine di procedere ad un ciclo di audizioni sul provvedimento, da svolgere congiuntamente alla Commissione speciale del Senato, ascoltando in particolare i rappresentanti dell'IVASS, del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) ed esponenti del Ministero dello sviluppo economico.

  Nicola MOLTENI, presidente, ritiene che il quadro delle audizioni sul provvedimento potrà essere definito in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, previsto per oggi.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) condivide la richiesta di procedere ad alcune audizioni sul provvedimento, sottolineando in particolare la delicatezza del tema relativo alle misure di separazione patrimoniale previste dal provvedimento.

  Guido CROSETTO (FdI) si associa alla richiesta di procedere ad un ciclo di audizioni sullo schema di decreto.

  Renata POLVERINI (FI) ricorda che il gruppo Forza Italia ha già formulato la richiesta di procedere ad alcune audizioni sul provvedimento.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Avverte quindi che, in considerazione del prossimo avvio della seduta dell'Assemblea convocata per l'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sui recenti sviluppi della situazione in Siria, l'esame degli altri schemi di decreto all'ordine del giorno avrà luogo in una seduta da convocare nella mattinata di domani, in un orario che sarà stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione di una direttiva europea sull'uso dei dati del PNR a fini di pubblica sicurezza e penali.
Atto n. 8.

Schema di decreto legislativo di attuazione di una direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Atto n. 10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.
Atto n. 18.