CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 22 dicembre 2017
937.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE REFERENTE

  Venerdì 22 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 10.10.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
C. 4768/II Governo.

(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, comunica che il Governo ha trasmesso la seconda Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.
  Ricorda, in particolare, che, ai sensi del predetto comma 12, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita Pag. 6nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la Nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
  Evidenzia inoltre che la Nota di variazioni reca modifiche al quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato, allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa. Ciò posto, segnala che la presente Nota, in conseguenza delle modifiche apportate alle previsioni di bilancio, sia per effetto degli emendamenti alla prima sezione, sia per effetto di quelli alla seconda sezione, indica che il totale generale della spesa per il triennio 2018-2020, di cui all'articolo 16 del disegno di legge di bilancio, deve intendersi aggiornato nei seguenti termini: euro 852.369.824.700, euro 863.051.856.949 e euro 858.813.863.933 in termini di competenza, nonché euro 869.319.293.055, euro 868.799.918.196 e euro 862.752.273.175 in termini di cassa.
  Per quanto riguarda il risparmio pubblico, osserva che dalla Nota di variazioni risulta invece che il disegno di legge di bilancio, come modificato dagli emendamenti approvati da questo ramo del Parlamento, sia alla prima che alla seconda sezione, determina, tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa, un miglioramento pari a circa 96 milioni di euro per l'anno 2018 ed un peggioramento per gli anni 2019 e 2020, pari, rispettivamente, a circa 81 milioni di euro e a circa 69 milioni di euro.
  Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, fa presente che dalla Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di bilancio, come modificato dagli emendamenti approvati da questo ramo del Parlamento, sia alla prima che alla seconda sezione, determina, in termini di competenza un miglioramento pari a circa 79 milioni di euro per l'anno 2018, a circa 14 milioni di euro per l'anno 2019 e a circa 18 milioni di euro per l'anno 2020, laddove in termini di cassa esso fa registrare un miglioramento pari a circa 100 milioni di euro per l'anno 2018, a circa 46 milioni di euro per l'anno 2019 e a circa 78 milioni di euro per l'anno 2020. Per quanto concerne, infine, il ricorso al mercato, rileva che le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno comportato, secondo quanto riportato nella presente Nota, effetti corrispondenti a quelli illustrati in riferimento al saldo netto da finanziare.

  Il Viceministro Enrico MORANDO non ha osservazioni da formulare rispetto alla illustrazione dei dati salienti del provvedimento in titolo, testé resa dal relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

  La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 22 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 10.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 4627-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 7

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 novembre 2017, ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta altresì che, in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente la suddetta condizione.
  Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 4628-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 novembre 2017, ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta altresì che, in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente la suddetta condizione.
  Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Venerdì 22 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Atto n. 479.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Maino MARCHI (PD), relatore, in relazione allo schema di decreto legislativo in esame, osserva preliminarmente che l'articolo 49 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione del decreto medesimo nell'ambito Pag. 8delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 6, concernenti attività ed organizzazione del Sistema nazionale di protezione civile, nonché agli articoli da 7 a 13, inerenti alla tipologia degli interventi emergenziali e alle funzioni delle amministrazioni e delle autorità competenti, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica che richiama espressamente la predetta clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 49. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che le amministrazioni competenti possano effettivamente far fronte al complesso delle attività indicate dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
  Con riferimento agli articoli 14 e 15, relativi al Comitato operativo nazionale e alle direttive del Presidente del Consiglio, evidenzia che la relazione tecnica precisa che non è prevista la corresponsione di alcun «ulteriore emolumento o compenso di qualsiasi genere» per nessuno dei componenti del comitato operativo, per quanto tale circostanza non sia dato evincere dal dettato letterale della norma. Sul punto, ritiene quindi utile acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento agli articoli da 16 a 22, relativi a sistemi di allertamento, pianificazione di protezione civile, commissione grandi rischi e centri di competenza, in merito al trasferimento a titolo gratuito delle frequenze alle regioni, prende atto della specifica clausola di invarianza di cui al comma 4 dell'articolo 17. Ritiene che sarebbero peraltro utili indicazioni volte ad escludere effetti finanziari rispetto a quanto scontato nelle previsioni relative agli introiti per gli usi delle frequenze medesime.
  Riguardo all'articolo 20, prende atto che, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, ai rimborsi spese di missione si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie del Dipartimento della Protezione civile. Quanto alle convenzioni e agli accordi con i centri di competenza ai sensi dell'articolo 21, andrebbe invece confermata l'effettiva possibilità per le strutture pubbliche interessate di realizzare le previste forme di cooperazione senza oneri per la finanza pubblica, ciò con particolare riguardo ai centri e alle strutture appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione.
  In relazione agli articoli da 23 a 26, inerenti a dichiarazione dello stato di mobilitazione, dello stato di emergenza e a ordinanze di protezione civile e per il rientro nell'ordinario, ritiene sarebbero utili ulteriori elementi volti a suffragare l'invarianza finanziaria del sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. Con riguardo invece alle modalità di remunerazione, ove prevista, dei commissari delegati, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 27 relativo alle contabilità speciali, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica. Con specifico riferimento al comma 6, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che, negli esercizi successivi a quello del riversamento, siano disponibili sufficienti spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali per la conclusione dei previsti interventi da realizzare. In proposito, considera utile acquisire l'avviso del Governo.
  In merito agli articoli da 32 a 42, concernenti la partecipazione del volontariato alle azioni di protezione civile, prende atto che le disposizioni riproducono in gran parte norme vigenti. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le norme in esame non determinino sostanziali innovazioni sul piano finanziario anche rispetto alle prassi applicative attualmente adottate e che, pertanto, non siano prefigurabili ulteriori oneri per la finanza pubblica. In particolare, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 39, andrebbe confermato che, anche sulla base dell'esperienza Pag. 9applicativa delle recenti norme che hanno introdotto tale modalità, non si determinino effetti negativi di cassa connessi all'applicazione della stessa. Infine, con riguardo al comitato nazionale del volontariato, evidenzia che sia la norma che la relazione tecnica prevedono che l'attività del medesimo sia svolta a titolo gratuito. Osserva che andrebbe confermata tale neutralità anche con riguardo ad eventuali rimborsi spese ed alle spese di funzionamento.
  In relazione agli articoli da 43 a 46, relativi a fondi per le emergenze e strumenti organizzativi, con riferimento ai fondi medesimi non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Per quanto concerne infine l'articolo 46, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di dare attuazione alla norma con le risorse esistenti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione a quanto evidenziato dal relatore, fa presente quanto segue.
  Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 4, ribadisce quanto riportato dalla relazione tecnica, ovvero che le convenzioni in esame non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le stesse non potranno che essere attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito alle disposizioni di cui all'articolo 6, ribadisce quanto affermato dalla relazione tecnica, ovvero che si tratta di disposizione che individua le responsabilità delle autorità territoriali in coerenza con le attribuzioni già previste a legislazione vigente.
  Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 8, fa presente che le stesse non prevedono l'istituzione di un nuovo organismo o di nuove strutture e che la possibile attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile di cui al comma 1, lettera a), avviene nell'ambito delle risorse disponibili.
  In ordine alle disposizioni di cui all'articolo 9, conferma che si tratta di compiti già svolti a legislazione vigente.
  Circa le disposizioni di cui all'articolo 11, nel rinviare a quanto già riportato dalla relazione tecnica, fa presente che l'istituzione di un fondo, prevista per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui al comma 1, lettera a), è solo eventuale e che comunque le regioni vi provvederanno con risorse proprie.
  In merito alle disposizioni di cui all'articolo 18, rileva che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'attività di pianificazione è svolta dalle competenti strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.
  Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 23, nel rinviare a quanto già riportato dalla relazione tecnica, segnala che si tratta in ogni caso di interventi emergenziali che potranno trovare copertura nell'ambito delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali, nella misura che sarà ritenuta congrua dal Dipartimento della protezione civile.
  Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 24, come peraltro già affermato nella relazione tecnica, conferma la neutralità delle disposizioni medesime, che trovano attuazione nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, individuate con le delibere previste dall'articolo 24, indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza. In particolare, in riferimento al comma 7 del medesimo articolo 24, fa presente che tale disposizione è già prevista a legislazione vigente, specificatamente dall'articolo 5, commi 4 e 4-bis, della legge n. 225 del 1992. In ordine invece al comma 10 del predetto articolo 24, fa presente che la disposizione conferma quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 225 del 1992, modificando esclusivamente la natura del provvedimento con cui sarà disciplinato il sistema Pag. 10di monitoraggio, pertanto confermandone l'invarianza dal punto di vista finanziario.
  In merito alle disposizioni di cui all'articolo 26, segnala che le stesse sono di fatto volte a riordinare lo strumento del subentro nel regime ordinario – già previsto a legislazione vigente –, disciplinando, come già avviene, la prosecuzione degli interventi previsti nei Piani emergenziali, che non potranno che trovare attuazione nell'ambito delle risorse confluite sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza stessa, la quale, ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo, potrà essere gestita dal soggetto subentrante. Pertanto, non ravvisando aspetti innovativi rispetto ai profili di finanza pubblica, conferma la compatibilità delle disposizioni medesime con i valori già contemplati dai saldi tendenziali.
  In ordine alle disposizioni di cui all'articolo 27, conferma che l'attuazione delle stesse è compatibile con gli effetti, già scontati dai saldi tendenziali di finanza pubblica, per ciascuna annualità, secondo il criterio della legislazione vigente.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 34, ed in particolare ai commi 4 e 5 dello stesso, conferma che le attività volte alla gestione dell'elenco nazionale del volontariato di Protezione civile sono già assicurate dal medesimo Dipartimento e dalle regioni e province autonome nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In relazione, infine, alle disposizioni di cui all'articolo 39, ed in particolare ai commi 2, 3 e 5 dello stesso, rinvia a quanto affermato dalla relazione tecnica circa le risorse che potranno essere destinate a tali attività.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto n. 479);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.15.