CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2017
935.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 372

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Atto n. 479.

(Rilievi alla VIII Commissione della Camera e alle Commissioni riunite 1a e 13a del Senato).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare Pag. 373ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato sullo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto del Governo n. 479).
  Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 1 della legge 30 del 2017, recante il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Sottolinea l'importanza del riordino e della sistematizzazione della disciplina vigente, tenuto conto della stratificazione normativa e della successione di varie norme nel tempo adottate in contesti istituzionali diversi che hanno visto l'approvazione della riforma costituzionale del 2001.
  Nel segnalare che il provvedimento consta di 50 articoli, fa presente che il primo gruppo di disposizioni è volto a disciplinare il Servizio nazionale della protezione civile, allo scopo di: fornire una definizione del Servizio, alla luce dell'evoluzione ordinamentale (nazionale ed europea) intervenuta negli anni successivi alla legge istitutiva del 1992 (articolo 1); definire le attività di protezione civile (attività volte alla previsione dei rischi, alla prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione delle emergenze, al superamento delle emergenze) (articolo 2); definire l'articolazione del Servizio, nella sua configurazione plurale di diverse autorità di protezione civile, componenti, strutture operative, soggetti concorrenti (articolo 3); definire come «componenti» del Servizio lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (articolo 4); determinare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 5) e delle autorità territoriali di protezione civile (articolo 6).
   L'articolo 7 distingue diversi tipi di eventi emergenziali, ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, riprendendo la tripartizione prevista dalla normativa vigente. Le emergenze, che sono connesse con eventi calamitosi naturali o derivanti dalla attività umana, si distinguono in emergenze di rilievo locale, regionale o nazionale e degli interventi con cui possono essere fronteggiate.
  L'articolo 8 elenca i compiti di rilievo nazionale svolti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, riordinando in un'ottica di semplificazione le molteplici disposizioni normative stabilite in materia ed individua gli strumenti attraverso i quali il Dipartimento partecipa alla definizione delle politiche di prevenzione dei rischi naturali o derivanti da fattori antropici.
  L'articolo 9 individua le funzioni del prefetto in qualità di autorità territoriale di protezione civile, mentre l'articolo 10 precisa le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in occasione di eventi calamitosi di protezione civile.
  L'articolo 11 dispone in ordine alle funzioni attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti territoriali.
  L'articolo 12 prevede che lo svolgimento delle attività di protezione civile costituisca una funzione fondamentale dei Comuni, da svolgere anche in forma associata. Sono specificate le attività cui i Comuni sono tenuti a provvedere con continuità al fine di assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori e sono indicati altresì gli ambiti di cui il sindaco, per finalità di protezione civile, è responsabile.
  L'articolo 13 individua le strutture operative a cui è affidato lo svolgimento delle attività previste dallo schema di decreto in esame.
  L'articolo 14 conferma l'attuale ruolo di coordinamento svolto dal Comitato operativo nazionale della protezione civile, prevedendo che esso possa essere convocato Pag. 374non solo al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi (come accade oggi) ma anche nella loro imminenza e, altresì, in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero. Al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività di protezione civile è disciplinata l'adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 15).
  L'articolo 16 individua le tipologie di rischi la cui gestione (contrasto e mitigazione) è (o può essere) affidata all'azione del Servizio nazionale di protezione civile.
  L'articolo 17 disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile, confermandone l'articolazione territoriale (in un sistema statale e regionale) e le varie componenti. Viene inoltre confermata (dal comma 4) la disciplina vigente relativa all'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici. Viene altresì prevista la ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate e di quelle concesse a titolo gratuito, nonché previsto (dal comma 5) un meccanismo di silenzio-assenso per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.
  L'articolo 18 elenca le finalità perseguite dalla pianificazione di protezione civile e prevede il coordinamento tra le attività relative alla pianificazione territoriale e i piani di protezione civile. Nell'ambito delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi, il provvedimento, inoltre, disciplina le modalità di partecipazione della comunità scientifica al servizio nazionale e le attività attraverso le quali si realizza tale partecipazione (articolo 19), nonché l'individuazione dei centri di competenza (articolo 21). L'articolo 20, che riguarda la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, ne conferma la natura di organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio.
  L'articolo 22 circoscrive l'ambito delle azioni integrate di prevenzione strutturale di protezione civile alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica nell'ambito di interventi previsti da norme di legge per il complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, per la riduzione dei rischi.
  L'articolo 23 disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale della protezione civile nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari.
  L'articolo 24 disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, relativamente all'oggetto, alla procedura e ai presupposti per la medesima deliberazione. Rispetto alla normativa vigente, viene prolungata la durata dello stato di emergenza, che non può superare i dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di dodici mesi. L'articolo regola, inoltra, il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti alla scadenza dello stato di emergenza.
  L'articolo 25 disciplina la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, introducendo l'obbligo, per le ordinanze in questione, di disporre in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti e di provvedere all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale. Si consente, inoltre, l'emanazione – da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa – di provvedimenti analoghi alle ordinanze, per la gestione delle emergenze di rilievo regionale.
  L'articolo 26 dispone con riguardo alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale. Pag. 375
  L'articolo 27 contiene disposizioni in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali. Ulteriori disposizioni sono, altresì, finalizzate a prevedere l'impossibilità di devolvere a collegi arbitrali le controversie concernenti l'esecuzione di interventi attuativi delle ordinanze o compresi in programmi di ricostruzione (comma 9), la nullità di compromessi e clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi agli stati di emergenza (comma 10), nonché ad elevare il termine per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal decreto in esame (comma 11).
  L'articolo 28 prevede l'adozione di specifiche delibere del Consiglio dei ministri, al fine di definire le modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro, in favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e al meccanismo unionale di protezione civile (articolo 29), nonché l'utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile (articolo 30). Un consistente gruppo di norme disciplina la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile.
  L'articolo 31 reca disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche attraverso le formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
  L'articolo 32 reca la qualifica il volontario di protezione civile, prevedendo che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite. Gli articoli da 33 a 42 dello schema recano una disciplina delle modalità e condizioni di partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile – dopo che una complessiva rivisitazione normativa in materia di Terzo settore è intervenuta con l'approvazione del Codice di settore, contenuto nel decreto legislativo n. 117 del 2017.
  In particolare, l'articolo 33 prescrive come obbligatoria l'iscrizione degli enti del Terzo settore operanti nel campo della protezione civile o delle altre forme di volontariato organizzato, nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
  L'articolo 34 disciplina l'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, mentre l'articolo 35 reca una disciplina relativa ai gruppi comunali di protezione civile.
  L'articolo 36 prevede che possano essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile.
  L'articolo 37 provvede a definire una disciplina sostanziale in ordine ai contributi erogabili dal Dipartimento di protezione civile ad organizzazioni di volontariato operanti nel settore.
  L'articolo 38 prevede: la partecipazione del volontariato organizzato alla predisposizione e all'attuazione dei piani di protezione civile; l'attivazione, da parte del Dipartimento di protezione civile, di iniziative, inclusi corsi di formazione, dirette a promuovere la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile; l'applicazione dei benefici previsti agli articoli 39 e 40 al volontariato organizzato impiegato nelle attività di pianificazione.
  Il citato articolo 39 reca disposizioni in materia di benefici per i volontari che partecipano alle attività di protezione civile, in termini di mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale e di copertura assicurativa, da garantire anche mediante polizze integrative.
  L'articolo 40 disciplina le procedure di rimborso al volontariato organizzato e al datore di lavoro dei volontari per le spese Pag. 376sostenute nelle attività ed interventi autorizzati di protezione civile e, nel caso dei datori di lavoro, per gli emolumenti versati ai propri dipendenti durante tali attività.
  L'articolo 42 reca la disciplina relativa al Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.
  Gli articoli da 43 a 46 riguardano misure e strumenti finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile. Nel quadro della revisione della disciplina dei fondi che finanziano le attività della protezione civile, l'articolo 43 rinomina il preesistente Fondo per la protezione civile, con riferimento allo svolgimento di attività di previsione e prevenzione. Gli articoli 45 e 46 disciplinano rispettivamente il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) e il Fondo regionale di protezione civile che, sin dalla sua istituzione, sostiene gli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti e contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile di Regioni ed enti locali. Sottolinea la rilevanza della disciplina di tale Fondo, che negli ultimi anni non è stato rifinanziato, considerata la sua importanza quale meccanismo finanziario a supporto delle esigenze regionali.
  L'articolo 46 incarica le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile di promuovere la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio stesso, con particolare riguardo alle funzioni di presidio delle sale operative e alla rete dei centri funzionali del Servizio, che sono preposti all'allertamento delle forze di risposta operativa in caso di emergenza.
  Da ultimo, sono dettate disposizioni transitorie, di coordinamento e finali. L'articolo 47 dello schema dispone pertanto in via generale che tutti i richiami alla legge n. 225 presenti in altre disposizioni normative, debbano intendersi riferiti ora al nuovo decreto legislativo che integralmente la sostituisce. L'articolo 48 reca una serie di abrogazioni tra le quali la legge istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile n. 225 del 1992. L'articolo 49 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 50 prevede che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e che le disposizioni di cui allo schema in esame si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  Presenta e illustra quindi una proposta di deliberazione favorevole con otto rilievi (vedi allegato 1).

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede se vi sia una clausola di salvaguardia per le competenze prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, riformula conseguentemente la proposta, inserendo un ulteriore rilievo relativo alla salvaguardia delle specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in materia di protezione civile, quali le competenze prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione favorevole con nove rilievi (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 8.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA

  La seduta comincia alle 8.05.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 377

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite VII Cultura, scienza e istruzione e XI Lavoro pubblico e privato della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 3830, di iniziativa della deputata Pellegrino, e C. 3963, di iniziativa della deputata Carocci, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.»
  Il testo unificato interviene sulla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari scolastici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene alla conduzione e all'utilizzo degli edifici destinati all'istruzione e alla formazione, con lo scopo di risolvere alcune criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole, attraverso la modifica degli articoli 18 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  In primo luogo, attraverso la modifica dell'articolo 18, si prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti sono invece esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.
  In secondo luogo, attraverso la modifica dell'articolo 28, si stabilisce che per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Infine, si rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la disciplina delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i Pag. 378profili di competenza, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 101 ed abbinate, recante «Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico», come risultante dall'approvazione degli emendamenti.
  Ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame di un precedente testo unificato nella seduta del 9 luglio 2014, rinviandolo nella successiva seduta del 17 luglio 2014.
  La Commissione di merito ha successivamente elaborato e trasmesso per il parere un nuovo testo unificato, che si compone di 12 articoli.
  L'articolo 1 delimita l'oggetto e la finalità del provvedimento, che introduce misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, e dei loro familiari e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.
  L'articolo 2 definisce affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con condotte tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità e assimilabili ad altre dipendenze. Sono definiti «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia. Sono infine considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.
  L'articolo 3 stabilisce i livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e relativa certificazione. In particolare, si prevede che il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle Regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale e che la certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia. Infine, si dispone che nel sito internet istituzionale del Ministero della salute sia dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale.
  L'articolo 4 dispone in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo. In particolare si stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre il medesimo Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui all'articolo 3; a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale e di eventuali numeri verdi regionali; a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta; ad informare Pag. 379i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot.
  L'articolo 5 prevede che le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
  L'articolo 6 dispone misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici. In particolare viene novellato il comma 21 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, portando a un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 30.000 la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista per il titolare dell'esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici. Si prevede che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori e che la medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su tutti gli apparecchi devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria. Gli apparecchi devono essere inoltre forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilisce le relative norme attuative. È infine istituito un numero verde nazionale, per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato «TVNGA», affidato al Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità.
  L'articolo 7 prevede che la persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.
  L'articolo 8 interviene in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee che devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle suddette avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, una serie di diciture che avvertano del rischio del loro uso e l'indicazione del numero verde nazionale. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.
  L'articolo 9 dispone il divieto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione Pag. 380commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure on line. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.
  L'articolo 10, intervenendo in materia di obblighi relativi ai luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, dispone che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
  L'articolo 11 stabilisce che i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot». Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. Si stabilisce, infine, che è fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  L'articolo 12 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora.
S. 86 Ignazio Marino.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 12a (Igiene e Sanità) del Senato, sul disegno di legge A.S. 86, recante «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora».
  Il disegno di legge è costituito da un unico articolo, che apporta modificazioni all'articolo 19 della legge n. 833 del 1978, il quale prevede che le unità sanitarie locali assicurino a tutta la popolazione l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale secondo i livelli fissati nel Piano sanitario nazionale.
  In particolare il comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in esame modifica il terzo comma del suddetto articolo 19 al fine di riconoscere alle persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, il diritto di iscriversi negli elenchi degli utenti del servizio sanitario nazionale istituiti presso le unità sanitarie locali e «relativi al comune in cui si trovano».
  Il comma 2 del medesimo articolo unico dispone che, con decreto del Ministro Pag. 381della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora – inserite nella legge sul servizio sanitario nazionale dalla novella di cui al comma 1 – con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato.
  In considerazione delle competenze regionali in materia sanitaria nonché del coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volontariato nei programmi di cura delle persone senza fissa dimora, parrebbe opportuno prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata – anziché l'espressione del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni.
S. 2805 Maturani.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente La Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 12a (Igiene e Sanità) del Senato, sul disegno di legge S. 2805, recante «Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni».
  Il disegno di legge è costituito da 3 articoli.
  L'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento in esame, consistente nel garantire la tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Tale finalità deve essere perseguita mediante la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie e delle disfunzioni andrologiche. Si asserisce, inoltre, che le misure introdotte dal disegno di legge costituiscono attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 3 (principio di uguaglianza), 32 (tutela della salute) e 97 (buon andamento e imparzialità delle amministrazioni pubbliche).
  L'articolo 2 prevede che – ai fini del perseguimento della finalità di cui all'articolo 1 – le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano tenute a garantire la presenza e il funzionamento di centri di urologia andrologica, attuino un piano di screening e di prevenzione delle patologie e delle disfunzioni andrologiche, stabiliscano percorsi diagnostici e terapeutici di tali patologie.
  Al riguardo, si ritiene necessario che alle Regioni e alle Province autonome siano assicurate risorse sufficienti, tali da consentire il completo ed efficiente adempimento dei compiti loro attribuiti.
  L'articolo 3 dispone che il Ministro della salute, anche mediante il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri, promuova lo svolgimento di campagne di informazione, a favore dei ragazzi e dei genitori, sulla tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi tra i 14 e i 25 anni, finalizzate, tra l'altro, a far conoscere le modalità di accesso alle prestazioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie e disfunzioni in questione.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 8.15.

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