CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 130

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 novembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 22 novembre 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, nel sottolineare che il provvedimento presenta un contenuto molto articolato, che incide su diversi ambiti materiali, osserva che l'articolo 1 dispone l'estensione della cosiddetta definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. In tale ambito, segnala che, al comma 11, si dispone che le risorse del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette di cui alla legge n. 377 del 1958 siano utilizzate per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995. Ricorda che il testo originario del comma 9-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193 del 2016, Pag. 131che ha disposto lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, rinviava ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di previdenza, a decorrere dal 1o luglio 2017. Come si evince dalla relazione tecnica, per effetto della norma in esame, si consente l'erogazione di prestazioni aggiuntive di pensione anticipata, non previste dalla normativa vigente, e si abroga la possibilità, prevista dalla normativa previgente, della restituzione del 75 per cento dei contributi versati se insufficienti a perfezionare il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia.
  Fa presente che il Senato ha introdotto l'articolo 1-bis, che consente l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese di progettazione di opere pubbliche, e l'articolo 1-ter, in materia di trasmissione dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute.
  Rileva che, all'articolo 2, i commi da 1 a 6 introducono disposizioni per la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017.
  Segnala, poi, che il Senato ha disposto l'estensione ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 le disposizioni riguardanti la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nonché la previsione dall'esclusione temporanea dal reddito imponibile degli immobili danneggiati. Contestualmente, a favore dei medesimi territori di Ischia, il Senato ha introdotto ulteriori disposizioni finalizzate alla ricostruzione e alla ripresa produttiva.
  Con riferimento ai territori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016 e 2017, i successivi commi 7 e 8 dispongono la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.
  Il Senato ha introdotto un'articolata serie di disposizioni, volta a rendere più spedito il processo di ricostruzione delle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. In particolare, l'articolo 2-bis modifica e integra la disciplina recata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, recando diverse disposizioni che incidono sulla disciplina del personale delle amministrazioni pubbliche coinvolto nella gestione della ricostruzione.
  In tale ambito, segnala che il comma 17 reca disposizioni che riguardano il personale comandato presso la Struttura commissariale, di cui all'articolo 50 del decreto-legge medesimo. Le norme introdotte dal Senato recano, tra l'altro, alla lettera a), la definizione del trattamento economico accessorio spettante a tale personale prevedendone la commisurazione a quello corrisposto al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso in cui lo stesso, nell'amministrazione di provenienza, risulti complessivamente inferiore, nonché specificano che spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al personale non dirigenziale comandato. Alle lettere b) e c) si dettano nuove disposizioni relative alle modalità di corresponsione del trattamento economico. Come si legge nella relazione tecnica integrativa, le disposizioni sono volte a semplificare il procedimento di quantificazione degli incrementi retributivi che possono essere concessi a tale personale. Si prevede, inoltre, che il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, nomini gli esperti aventi il compito di definire i criteri di indirizzo per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione; nonché disponga le modalità di liquidazione, rimborso ed eventuale anticipazione delle necessarie risorse economiche Pag. 132alle Amministrazioni di appartenenza del richiamato personale. Il comma 20 introduce la possibilità per i comuni e le province di prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alle unità di personale che non sia possibile reclutare con le procedure già previste dal comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Rileva, quindi, che il comma 26 stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1o giugno 2018. Il comma 29, tra l'altro, dispone l'incremento, con riguardo agli amministratori dei comuni dell'area del cratere, dei limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze fino a quarantotto ore lavorative al mese, elevate a novantasei ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il comma 30 proroga dal 2021 al 2023 il termine a decorrere dal quale il personale assunto a tempo indeterminato dal comune de L'Aquila e dai comuni del cratere, risultante eventualmente in soprannumero, è assorbito secondo le procedure vigenti. Il comma 32 dispone la soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR) costituiti dai Comuni e del Comitato di area omogenea e la disponibilità del relativo personale, in servizio al 1o maggio 2018, per le attività messe contestualmente in capo all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Il personale a tempo determinato assunto dai comuni è trasferito ai comuni medesimi fino alla scadenza dei contratti in essere. Rileva che i commi 35, 36 e 37, in relazione alla ricostruzione post sisma 2009, dispongono la proroga al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle concernenti la sanzione della trasformazione dei contratti a tempo indeterminato. Allo stesso modo, il comma 38 autorizza la proroga o il rinnovo, per gli anni 2019 e 2020, dei contratti a tempo determinato del personale assunto dai comuni del cratere del sisma 2009. Segnala, infine, che il comma 42 autorizza le amministrazioni interessate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 a bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, per l'assorbimento del personale assunto, per le finalità connesse alla situazione emergenziale, con contratto di lavoro flessibile, in somministrazione e a tempo determinato, purché in possesso dei requisiti specificati contestualmente dalla norma.
  Il successivo articolo 2-ter dispone l'assegnazione alla Regione Sardegna di un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018, da erogare alle aziende agro-pastorali interessate nel 2017 da eventi climatici avversi.
  Segnala, poi, che l'articolo 3 estende a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (il cosiddetto split payment), mentre l'articolo 4 fissa a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018 il tetto di spesa per la concessione del credito di imposta per imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Con il successivo articolo 5 si prevede la parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, introdotte dalla legge n. 190 del 2014, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta dell'IVA del 10 per cento, che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento, ed una riduzione Pag. 133da 350 a 10 milioni di euro dell'aumento delle accise su benzina e gasolio previsto per l'anno 2019. Il disegno di legge di bilancio per il 2018 (Atto Senato n. 2960), attualmente all'esame del Parlamento, reca, all'articolo 2, disposizioni volte alla completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia in questione.
  Il Senato ha introdotto l'articolo 5-bis, in materia di termine del procedimento per la definizione delle tariffe di vendita dei tabacchi, l'articolo 5-ter, che modifica alcuni termini recati da disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore, di cui alla legge n. 117 del 2017, l'articolo 5-quater, che introduce un limite all'ammontare della detrazione dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, di cui al ricordato codice del terzo settore, l'articolo 5-quinquies, che dispone la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli alimenti a fini medici speciali, l'articolo 5-sexies, che interviene in tema di decorrenza dell'applicabilità delle norme fiscali recate dal decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il codice del terzo settore, e l'articolo 5-septies, che prevede la possibilità di regolarizzazione ai fini delle imposte sui redditi delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero.
  Segnala che l'articolo 5-octies chiarisce, con una norma di interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, che le risorse ivi richiamate, destinate al personale dell'amministrazione economica e finanziaria, affluiscano ad appositi fondi per l'incentivazione del personale per essere assegnate secondo le modalità individuate in sede di contrattazione integrativa sulla base di criteri che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.
  Passa, quindi, all'articolo 6, che reca novelle alla legge-quadro sulle missioni internazionali al fine di modificare la procedura di deliberazione delle missioni internazionali per assicurare la certezza dei finanziamenti, nonché modifica talune disposizioni in materia contabile e reca il rifinanziamento di 140 milioni di euro del fondo missioni internazionali per il 2017. Segnala che il comma 5-bis, introdotto dal Senato, interviene sui criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato, riducendo la quota destinata all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, a vantaggio delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari; modifica il parametro cui commisurare la quota di risorse da riassegnare per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa; introduce disposizioni riguardanti la produttività degli uffici giudiziari.
  Ricordato che l'articolo 6-bis dispone l'assegnazione nel 2017 di risorse finanziarie alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, osserva che l'articolo 7, riguardante il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, prevede, al comma 1, la destinazione dei risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia e, al comma 2, la destinazione delle risorse corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non utilizzate alla medesima revisione dei ruoli delle Forze di polizia nonché all'incremento delle facoltà assunzionali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo della Guardia di finanza e ad assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nella Polizia penitenziaria. Al comma 3, che disciplina le modalità attuative delle precedenti disposizioni, è previsto anche lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Segnala, in particolare, che al comma 4 si autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018 e nei limiti di spesa di 3,066 milioni di euro Pag. 134annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nel 2017 attività di tutela ambientale e forestale. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a stabilizzare l'impiego del personale OTD, in modo che l'Arma dei Carabinieri, cui sono state affidate le funzioni del disciolto Corpo forestale, possa avvalersi di tale professionalità con continuità. Sulla base del comma 4-bis, introdotto dal Senato, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020 di personale operaio a tempo indeterminato e gli alloggi di servizio connessi all'incarico sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture e possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato. I successivi commi 5 e 6, inoltre, recano disposizioni per consentire il pernottamento gratuito del personale del Corpo di polizia penitenziaria nelle caserme o negli alloggi di servizio, mentre i commi da 7 a 10 introducono modifiche alla disciplina riguardante la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.
  Evidenzia che i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dispongono l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati civili presso la Comunità atlantica, licenziati a seguito di riorganizzazione delle basi militari, a decorrere dal 1o gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con assegnazione prioritaria a quelle collocate nel territorio provinciale o regionale, nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Dalla relazione tecnica integrativa, risulta che i soggetti potenzialmente interessati alle assunzioni sono circa centosette. Il comma 10-quinquies dispone che il personale militare, iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che transita tra ruoli è iscritto al fondo di previdenza corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati viene trasferito al fondo di destinazione. Ai fini previdenziali, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto calcolando il numero di anni complessivi di servizio prestati nei diversi ruoli. Il comma 10-sexies dispone in tema di riassegnazione nel 2018 di risorse non utilizzate nel 2017 per la remunerazione delle ore di straordinario effettuate dal personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza.
  Osserva che l'articolo 7-bis prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo non superiore a 55 posti, a parità di organico della Polizia penitenziaria. La norma dispone, inoltre, la rideterminazione delle piante organiche del personale assegnato agli istituti penitenziari e il mantenimento, da parte del personale attualmente facente parte della banda musicale, delle funzioni, del regime di progressione in carriera, del trattamento economico e dello stato giuridico. Gli orchestrali ritenuti non più idonei sono destinati, anche in soprannumero, agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita.
  Fa presente che l'articolo 8, comma 1, stabilisce, sulla base del monitoraggio sulle domande di accesso alla cosiddetta ottava salvaguardia, prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge di bilancio per il 2017, la rideterminazione in 16.294 unità, rispetto alle 30.700 unità previste, del numero dei soggetti cui applicare i requisiti pensionistici vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Conseguentemente, sono ridotti anche i limiti di spesa autorizzati per il finanziamento degli oneri pensionistici per il periodo 2017-2030, nonché quelli riguardanti l'intera platea dei beneficiari dei provvedimenti di salvaguardia che si sono susseguiti dal 2012, in relazione al numero massimo di 153.389 soggetti. Conformemente a quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, il comma 2 Pag. 135prevede che le risorse non utilizzate, derivanti da tale rideterminazione, sono assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione, incrementato, pertanto, di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 3, invece, provvede alla copertura dei maggiori oneri che si sono determinati a causa di una nuova scansione temporale degli effetti delle domande in giacenza.
  Osserva che l'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, estende al quadriennio 2017-2020 l'applicabilità del nuovo regime fiscale riguardante i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e dispone, ai fini della compatibilità con la normativa europea, l'applicazione agli incentivi fiscali introdotti per favorire il rientro in Italia dei ricercatori dall'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, del regime sul de minimis riguardante il settore agricolo.
  Segnala, quindi, che l'articolo 9 dispone l'incremento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, riguarda la possibilità di accesso ai confidi dei professionisti e che l'articolo 10 innalza l'importo massimo delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma.
  Rileva che l'articolo 11 dispone l'incremento di 300 milioni di euro per il 2018 delle risorse del Fondo crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, da destinare agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione, cioè alle imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.
  Segnala che l'articolo 11-bis introduce disposizioni in materia di semplificazione e riduzione dei costi d'impresa, estendendo la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti concernenti le imprese.
  Fa presente che l'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria. Ricorda che si tratta di una vicenda che la Commissione affronterà anche nell'ambito dell'audizione informale dei commissari straordinari di Alitalia prevista per la giornata di mercoledì 22 novembre.
  L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, concerne i requisiti per il trattamento pensionistico nel settore della navigazione aerea: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo. Le novelle in esame concernono, in primo luogo, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, in secondo luogo, i requisiti per la pensione anticipata. Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è pari a 60 anni per i soggetti in esame, qualora siano stati assunti dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) entro il 1o gennaio 1996; per i soggetti assunti dopo tale data, che sono iscritti al regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati, trovano attualmente applicazione, secondo l'interpretazione seguita dall'INPS, i requisiti per la pensione di vecchiaia del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati. La novella prevede l'applicazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, nonché dei relativi termini dilatori per la decorrenza del trattamento (cosiddette finestre), vigenti alla data del 31 dicembre 2011. La norma di salvaguardia di cui alla Pag. 136novella è subordinata alla condizione che per i suddetti soggetti venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età (limite attualmente pari a 60 anni). In secondo luogo, la novella, abrogando il comma 4 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, sopprime i requisiti per la pensione anticipata stabiliti nel medesimo comma per le categorie di lavoratori summenzionate. Dall'abrogazione sembrerebbe derivare l'applicazione del previgente requisito per la pensione anticipata (pari a 40 anni di contribuzione) e del relativo termine dilatorio per la decorrenza del trattamento (cosiddetta finestra). Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, come ivi quantificati, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Rileva che l'articolo 12-ter conferma in capo alla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi la disponibilità dei diritti aeroportuali introitati dalla società medesima a parziale compensazione dei danni economici subiti dalla società a seguito delle limitazioni all'operatività degli scali aeroportuali civili imposte dalle attività connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011.
  Fa presente che l'articolo 13 introduce norme in materia di trasparenza societaria, modificando ed integrando gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
  L'articolo 13-bis disciplina le procedure per l'affidamento delle concessioni già scadute di alcune infrastrutture autostradali, mentre l'articolo 13-ter integra l'elenco dei reati che costituiscono presupposto per la confisca, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992.
  Rileva che l'articolo 14 reca modifiche al decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, in materia di revisione della disciplina del Golden Power, riguardante la governance di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e di controllo degli investimenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea; l'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro nel 2017 per il finanziamento del contratto di programma con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Le modifiche introdotte dal Senato riguardano la definizione della strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, l'attribuzione di un contributo straordinario alla Regione Piemonte per fare fronte alla situazione finanziaria della società GTT S.p.A. e un contributo a sostegno del trasporto ferroviario merci.
  Ricorda che gli articoli 15-bis e 15-ter recano, rispettivamente, disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria e interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima. Con riferimento a tale ultimo articolo, segnala ai commi 2 e 3 l'autorizzazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) ad assumere a tempo indeterminato tramite concorso pubblico venti unità di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria o area e ad assumere undici funzionari e nove collaboratori, a decorrere dal 2018.
  Osserva che l'articolo 15-quater autorizza la spesa fino a 35 milioni di euro per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali insistenti sul fiume Po, mentre l'articolo 15-quinquies interviene in materia di concessioni aeroportuali.
  Rileva che l'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana. Segnala, in particolare, che si conferma l'utilizzo del Pag. 137personale già individuato con le procedure previgenti come funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione, disponendo che per esso, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1o gennaio 2018, operante per il trasferimento, anche in sovrannumero, ad altra amministrazione e contestuale trasferimento delle risorse, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Il Senato, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente della Croce Rossa risultante eccedentario ed appartenente all'area professionale e medica, ha disposto la possibilità del trasferimento, mediante mobilità volontaria, nell'ambito della dirigenza delle pubbliche amministrazioni indicate dalla norma medesima, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, anche qualora sia in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento.
  Segnala che l'articolo 17 prevede disposizioni per il finanziamento nel 2017 di interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, l'articolo 17-bis dispone in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria, l'articolo 17-ter introduce una nuova destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferita agli enti gestori di aree protette. L'articolo 17-quater modifica la disciplina vigente relativa al sostegno della progettazione degli enti locali, mentre l'articolo 17-quinquies dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo, in provincia di Chieti.
  L'articolo 18 dispone finanziamenti per il 2017 per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Segnala che il Senato ha introdotto una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.
  Ricorda che l'articolo 18-bis introduce disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie, in relazione ai farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale, l'articolo 18-ter riguarda la semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione agli istituti scolastici, l'articolo 18-quater reca disposizioni riguardanti la produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico, riprendendo in parte la proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura il 19 ottobre 2017, l'articolo 18-quinquies detta disposizioni sulle modalità di estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.
  Sulla base dell'articolo 19, è estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.
  Sottolinea, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 19-bis, che reca disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, prevedendo, contestualmente, l'esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 19-ter, dispone la non applicazione agli enti di previdenza di diritto privato, i cui organi sono eletti, in via diretta o indiretta, dagli iscritti, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione agli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 vietano alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza Pag. 138a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; e vietano di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni o di enti e società da esse controllati.
  L'articolo 19-quater autorizza la spesa di 100 mila euro per il 2017 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2016. L'articolo 19-quinquies modifica la disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche. L'articolo 19-sexies disciplina la possibilità per l'Agenzia del demanio di assegnare gli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare agli enti pubblici anche territoriali. L'articolo 19-septies introduce disposizioni riguardanti le modalità di determinazione del compenso spettante ai ventuno Garanti del contribuente. L'articolo 19-octies reca disposizioni in materia di adempimenti dei contribuenti e di attività di accertamento e riscossione.
  Osservato che l'articolo 19-novies limita ai collaboratori l'obbligo per gli avvocati di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni, evidenzia che l'articolo 19-decies interviene sulla disciplina del regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento, l'articolo 19-undecies assegna alla regione Lombardia un contributo di un milione di euro nel 2017 per sostenere la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). L'articolo 19-duodecies integra l'elenco delle associazioni combattentistiche destinatarie di contributi statali; l'articolo 19-terdecies introduce modifiche alla disciplina relativa alla documentazione antimafia in agricoltura.
  Particolarmente rilevanti per la XI Commissione sono, quindi, le disposizioni dell'articolo 19-quaterdecies, introdotto dal Senato, che riguarda le modalità di determinazione dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e, più in generale, dei liberi professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori. Il contenuto dell'articolo, per quanto riguarda gli avvocati, riprende in buona parte analoghe disposizioni del disegno di legge C. 4631, in corso di esame presso la II Commissione della Camera dei deputati, unitamente alle abbinate proposte di legge C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato. Una disposizione analoga era stata inserita dal Governo nel disegno di legge di bilancio, per essere poi oggetto di stralcio. Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 19-quaterdecies disciplina il compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese. In particolare, viene introdotto un nuovo articolo 13-bis nella legge professionale forense che disciplina le fattispecie nelle quali le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle imprese, prevedendosi che le convenzioni si presumono in via generale predisposte unilateralmente, salva prova contraria. Il comma 2 del nuovo articolo 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia finalizzato alla determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Al comma 4 sono qualificate come vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. Dalla formulazione della norma sembra potersi ritenere che l'elencazione non abbia carattere esaustivo. Sono, in ogni caso, escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni, Pag. 139che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità. In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione. Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato, mentre il successivo comma 9 prevede che l'azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. Il comma 10 disciplina i poteri del giudice, che, ove accerti la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia. Per quanto non previsto dal nuovo articolo 13-bis della legge professionale forense, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile. Il comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge estende il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali e ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti. Per i lavoratori autonomi non ordinistici non è quindi previsto uno specifico procedimento per la determinazione dei parametri. Il comma 3 dell'articolo 19-bis prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione. A tal fine dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività. Segnala, poi, che l'articolo 19-quinquiesdecies interviene sulle modalità di fatturazione dei servizi di telefonia, delle reti televisive e delle comunicazioni elettroniche. Da ultimo, osserva che l'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge. Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto anche di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI), dopo avere ringraziato la relatrice per l'esaustiva relazione, invita i colleghi ad approfondire, ai fini dell'espressione del parere di competenza, alcuni aspetti della disciplina sull'equo compenso introdotta dal Senato all'articolo 19-quaterdecies del decreto. A suo avviso, si tratta di una normativa eccessivamente sbilanciata a favore degli avvocati, dal momento che, sulla base del comma 2 del medesimo articolo, il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense si estende a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, solo in quanto compatibile. A suo avviso, la disciplina deve essere, al contrario, concepita organicamente in maniera da applicarsi senza distinzione a tutte le professioni, ordinistiche o non ordinistiche. A suo parere, merita inoltre un approfondimento anche il comma 3 del medesimo articolo 19-quaterdecies, che, in modo alquanto generico e, per molti versi, atecnico, prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali relative a incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione, dando attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), associandosi ai rilievi sollevati dal collega Catalano sull'articolo 19-quaterdecies, in materia di Pag. 140equo compenso, giudica meritevole di approfondimento, in sede di formulazione della proposta di parere alla V Commissione, innanzitutto la possibilità di prevedere l'estensione del cosiddetto «super ammortamento» delle spese di investimento anche ai professionisti. Sarebbe un intervento dal costo limitato che verrebbe incontro alle esigenze di soggetti, a suo avviso, assimilabili alle piccole imprese. In secondo luogo, sarebbe auspicabile anche richiamare, nel parere che la Commissione si appresta a esprimere, l'opportunità di introdurre nel decreto-legge specifiche disposizioni che permettano ai lavoratori autonomi non datori di lavoro di dedurre, fino ad 80 euro all'anno, i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa. Anche in questo caso, si tratterebbe di un intervento non eccessivamente oneroso ma molto utile per tale categoria di lavoratori. Infine, invita la Commissione a riflettere sulla necessità di riportare l'attenzione sull'Ispettorato nazionale del lavoro che, per l'estrema scarsità delle risorse a sua disposizione, a causa dei tagli imposti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal disegno di legge di bilancio per il 2018 e a causa della clausola di invarianza degli oneri prevista dal decreto legislativo n. 149 del 2015, risulta impossibilitato a svolgere la missione per la quale è stato istituito. Fa presente che, addirittura, gli ispettori anticipano le spese per l'attività svolta fuori sede e che, con riferimento agli spostamenti effettuati, non sono conteggiate le tariffe ACI che, al contrario, costituiscono una delle contestazioni spesso sollevate nei confronti dei soggetti da essi controllati. Oltre tutto, si è previsto il taglio delle risorse del Fondo unico di amministrazione (FUA) destinate al pagamento del salario accessorio.

  Chiara GRIBAUDO (PD), pur condividendo le perplessità del collega Catalano sulla formulazione della disciplina dell'equo compenso introdotta dall'articolo 19-quaterdecies, apprezza tuttavia il principio della sua estensione, in quanto compatibile, alle professioni non ordinistiche e alle prestazioni rese alla pubblica amministrazione, considerando tali previsioni comunque dei passi avanti rispetto all'attuale mancanza di qualsiasi regolazione. Auspica, pertanto, un ulteriore intervento normativo che possa evitare che successive interpretazioni restrittive delle disposizioni in sede di applicazione possano vanificare la chiara volontà del Parlamento di garantire anche alle professioni non organizzate in ordini e collegi la giusta remunerazione delle prestazioni.

  Roberto SIMONETTI (LNA) invita i colleghi a prendere in considerazione la possibilità di introdurre disposizioni per l'applicazione a ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle risorse che, sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge in esame, sono attribuite al Fondo sociale per occupazione e formazione, a seguito della rideterminazione della platea complessiva dei beneficiari dei provvedimenti di salvaguardia che si sono susseguiti dal 2012.

  Cesare DAMIANO, presidente, riconoscendo l'importanza dei temi toccati dai colleghi intervenuti, sottolinea che l'introduzione di disposizioni sull'equo compenso consegue a un intenso lavoro condotto dalla Commissione perché fosse riconosciuta la necessità di estendere la disciplina anche alle professioni diverse da quella forense e alle professioni non organizzate in ordini o collegi. Concorda con l'auspicio espresso dai colleghi di un chiarimento sulla portate delle disposizioni, che eviti interpretazioni e contenziosi in sede di applicazione della disciplina alle professioni meno strutturate. Oltretutto, i casi in cui le prestazioni professionali sono sottopagate e svilite sono ormai numerosi. Agli esempi che è solito citare e che riguardano professionisti utilizzati dai comuni di Catanzaro e di Piana degli Albanesi, desidera aggiungere il paradosso dei professionisti con partita IVA o in regime di ritenuta di acconto che, per l'attività di intercettazione svolta per l'autorità giudiziaria o le forze di polizia, percepiscono Pag. 141un compenso di 6 euro netti all'ora per le prime due ore e di 3 euro netti per ogni ora successiva. Si tratta un compenso irrisorio che svilisce il lavoro prestato. Pertanto, la norma, pur con i difetti sottolineati, è importante, perché segna una svolta rispetto alla quale il legislatore dovrà trovare il modo e i tempi giusti per introdurre i correttivi che saranno ritenuti necessari.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, ringrazia i colleghi per i contributi offerti al suo lavoro di predisposizione della proposta di parere che, come anticipato dal presidente Damiano, sarà espresso nella seduta di domani. Concorda con la necessità di evitare interpretazioni restrittive e contenziosi a danno dei professionisti non ordinistici, ma sottolinea che la difficoltà di elaborare una disciplina dipende, in larga misura, dal vuoto normativo in cui spesso si muovono tali figure professionali. Ciò comunque non può ostare, a suo avviso, alla ricerca del modo più efficace di rendere cogente la disciplina introdotta dall'articolo 19-quaterdecies anche nei confronti delle professioni meno strutturate.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 novembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 22 novembre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, osserva preliminarmente che il provvedimento si compone di quattordici articoli e individua come proprie finalità, ai sensi dell'articolo 1, il riconoscimento, da parte della Repubblica, dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, attraverso la rimozione delle barriere alla comunicazione e alla partecipazione alla vita collettiva, nonché la tutela e il sostegno degli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura delle disabilità nonché della lingua dei segni italiana (LIS).
  Rileva che l'articolo 2 riconosce il diritto di scelta delle persone sorde in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati e, inoltre, sancisce il divieto di discriminazione in relazione alla scelta di servirsi della LIS. L'articolo 3 prevede la promozione dell'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, degli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, inclusi nei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie. Segnala, in particolare, che il comma 3 precede la costituzione in ciascuna regione di centri specializzati, idonei a rendere effettive le misure previste dall'articolo in esame.
  Osserva che, sulla base dell'articolo 4, la Repubblica è tenuta a promuovere l'accessibilità degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione. È previsto anche lo svolgimento di campagne pubblicitarie istituzionali, di giornate di studio e congressi promossi dalle amministrazioni pubbliche. Pag. 142Infine, segnalo che, nell'ambito dell'attività di promozione, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, si prevede la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei procedimenti giudiziari e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.
  Ricorda che l'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal recente decreto legislativo n. 66 del 2017. Si tratta, in particolare, dell'obbligo di garantire i servizi di sostegno e all'inclusione dell'alunno disabile, tra cui anche l'interprete in LIS e LIS tattile. A tale ultimo fine, la norma prevede che le amministrazioni pubbliche prevedano azioni finalizzate a rendere possibile l'insegnamento della LIS e della LIS tattile. Proprio per poter disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, la norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la determinazione degli standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità e per la definizione di norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni.
  Osserva che, sulla base dell'articolo 6, la Repubblica promuove l'accesso delle persone con disabilità uditiva all'istruzione universitaria e post-universitaria, anche in questo caso mettendo a disposizione, tra l'altro, strumenti quali il respeakeraggio, la LIS e la LIS tattile. La Repubblica promuove, inoltre, l'insegnamento e l'uso della LIS e della LIS tattile nonché di altri strumenti e tecnologie sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream.
  Per quanto attiene alle competenze della XI Commissione, rileva, in particolare, quanto previsto dall'articolo 7, che, con la finalità dell'inclusione lavorativa e della formazione permanente delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, afferma il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.
  Il successivo articolo 8 prevede la promozione del diritto delle persone sorde ad accedere alla strutture e ai servizi sanitari nonché la previsione che le campagne informative promosse dalle autorità competenti siano accessibili alle persone con disabilità.
  Fa presente, poi, che l'articolo 9 promuove la piena accessibilità delle persone sorde al patrimonio storico, artistico e culturale italiano, attraverso iniziative finalizzate promosse dalle amministrazioni pubbliche competenti, tra le quali segnala – per quanto di competenza della XI Commissione – la specifica formazione del personale.
  All'articolo 10, che garantisce la piena partecipazione politica alle persone con disabilità uditiva, segnala la previsione del comma 2, in base alla quale la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e qualsiasi altro evento di interesse generale.
  Per l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli da 3 a 10, l'articolo 11 rinvia ad uno o più regolamenti, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati per quanto di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore. Pag. 143
  Si rinvia ad un ulteriore regolamento per l'adozione delle disposizioni di riordino degli istituti atipici, ovvero degli istituti di specializzazione per docenti ed educatori finalizzati all'integrazione scolastica dei soggetti con disabilità.
  Sulla base dell'articolo 12, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità provvede al monitoraggio della condizione delle persone con disabilità uditiva e alla relazione sullo stato di attuazione del provvedimento in esame, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 3, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, costituito al suo interno, i cui membri sono scelti tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e sordocecità.
  Sempre in ordine all'attuazione del provvedimento, l'articolo 13 dispone che il Governo, attraverso le amministrazioni competenti, provvede a monitorare l'attuazione delle disposizioni e trasmette, con cadenza biennale, una relazione alle Camere.
  Da ultimo, rileva che l'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, anche con riferimento ai profili specificamente riconducibili alle materie di competenza della XI Commissione, ritiene che si debba valutare se l'effettiva garanzia dei principi affermati dal provvedimento possa essere conseguita senza prevedere lo stanziamento di nuove risorse finanziarie.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 21 novembre 2017.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
Emendamenti C. 4388-4610-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.