CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Deborah BERGAMINI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

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5-10107 Prodani: Criticità del settore del trasporto passeggeri mediante autobus turistici, con particolare riguardo ai fenomeni di distorsione della concorrenza.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Aris PRODANI (Misto), replicando, ringrazia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la disponibilità manifestata a partecipare ad un gruppo interministeriale di lavoro per esaminare la situazione ed elaborare possibili proposte operative per rimuovere i fattori distorsivi del settore, al contempo sottolineando che si sarebbe aspettato dal Governo qualcosa di maggiore impatto.
  Ricorda che molte delle iniziative di sindacato ispettivo che hanno riguardato la problematica oggetto dell'interrogazione in titolo pur riferendosi, in specie, solo ad alcune aree del Paese, coinvolgevano di fatto, per le ricadute effettive dei singoli episodi, il territorio italiano nella sua interezza.
  Segnala che Federnoleggio ha avanzato la richiesta che siano adottate specifiche misure per soccorrere un settore in crisi e invita il Governo a dare una risposta, nei fatti, nel senso auspicato.

5-12105 Franco Bordo: Incompletezza delle soluzioni di ricerca e di acquisto dei titoli di viaggio offerte da Trenitalia attraverso la sua piattaforma telematica.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Franco BORDO (MDP), replicando, prende atto che il Governo segnala che Trenitalia ha ottemperato alle prescrizioni di AGCOM, osservano, peraltro, che l'Esecutivo non poteva, purtroppo, che confermare quanto successo: cioè che una delle più grandi aziende di proprietà pubblica del Paese ha esercitato un'attività commerciale in modo scorretto e che per questo, essendo stata colta sul fatto, è stata punita dall'AGCOM con una sanzione di non lieve entità.
  Sottolinea che quanto accaduto è molto grave. Ritiene tuttavia quasi altrettanto grave che quanto accaduto dimostri che non c’è stata su Trenitalia un'efficace attività di vigilanza da parte dello Stato che potesse prevenire un simile comportamento.

5-12566 Crivellari: Tempi di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva europea sui servizi di informazione fluviale (Ris) e conseguente adeguamento e rilancio del sistema idroviario.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Diego CRIVELLARI (PD), replicando, segnala che conosceva bene il carattere di non obbligatorietà del recepimento della direttiva europea in materia ma che, tuttavia, seguendo il dibattito in corso da molto tempo in seno agli operatori del settore del trasporto fluviale, appare sempre più evidente la necessità di adottare una normativa relativa ai servizi di informazione fluviale adeguata ai tempi. In tal senso ritiene che il recepimento della direttiva europea n. 2005/44 sia fondamentale per dare supporto a questa tipologia trasporto.
  Accoglie con favore le notizie date dal rappresentante del Governo circa lo stato del lavoro istruttorio che, auspica anch'egli, dovrebbe terminare entro l'anno. Sottolinea, però, che la fase più importante è quella successiva, nel 2018, quando si tratterà di sciogliere la riserva sull'opportunità di recepire la predetta direttiva, fase in cui, auspica, il Governo vorrà coinvolgere gli enti locali interessati alla problematica.

  Deborah BERGAMINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.20.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Deborah BERGAMINI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 455.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre.

  Deborah BERGAMINI, presidente, avverte che è stato espresso il prescritto parere da parte della Conferenza unificata, pur non formalmente pervenuto.
  Ricorda inoltre che la disposizione di delega fissa il termine di esercizio al prossimo 14 dicembre 2017 e che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere, che hanno ulteriori dieci giorni per esprimersi.

  Mario TULLO (PD), relatore, osserva che l'atto all'esame ha rappresentato la possibilità di riprendere la discussione in materia in questo scorcio di legislatura, completando un percorso di riconfigurazione della portualità italiana intrapreso negli anni scorsi.
  Nel corso dei lavori della Commissione sono giunti contributi da parte dei colleghi di grande utilità per la proposta di parere che intende formulare. Sottolinea taluni aspetti particolarmente qualificanti del testo all'esame e oggetto del dibattito in Commissione: le questioni relative alla riforma della governance della portualità e ai Comitati di gestione; le problematiche connesse al lavoro portuale, peraltro segnalate anche nel parere del Consiglio di Stato; una prima verifica del grado di funzionalità della riforma del 2016 e delle nuove Autorità di sistema portuale che ne sono il portato; le riflessioni sull'autonomia finanziaria, aspetto, quest'ultimo, che rappresenta il perfezionamento della riforma della portualità.
  Ricordando che si era astenuto dal presentare la proposta di parere prima che si fosse espressa la Conferenza Unificata, avendo adesso potuto esaminare i contenuti del parere reso – in quanto pubblicato on line – formula quindi la proposta di parere con condizioni e osservazioni che tiene in considerazione quanto emerso dal dibattito in Commissione (vedi allegato 4).

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO conferma che la Conferenza Unificata ha reso un parere contenente osservazioni non vincolanti, mentre l'ANCI ha vincolato il parere favorevole ad un'apposita proposta emendativa relativa alla partecipazione dei sindaci nel Comitato di gestione.
  In considerazione dell'articolata proposta di parere formulata dal relatore si riserva di esprimere compiute valutazioni nella prossima seduta.

  Deborah BERGAMINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Deborah BERGAMINI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Deborah BERGAMINI, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in titolo dovrà concludersi entro la seduta di domani.

  Federico FAUTTILLI (DeS-CD), relatore, illustra i principali contenuti del provvedimento di competenza della Commissione.
  In particolare, l'articolo 6 comma 4-bis, introdotto al Senato, riguarda le dotazioni del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Semplicemente, si autorizza il Ministero alla permuta di materiali o prestazioni con altri soggetti, al fine di contenere le spese per ricerca, ammodernamento e manutenzione delle suddette dotazioni, secondo le modalità attuative fissate con decreto interministeriale.
  L'articolo 12 modifica le procedure di cessione di Alitalia, già previste dal decreto-legge n. 50 del 2017. Al riguardo, il termine è esteso al 30 aprile 2018 (comma 1). Secondo quando segnalato dalla relazione governativa la finalità è quella di disporre di un tempo maggiore «per l'espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le offerte» raccolte nel corso della procedura in corso che «ha incontrato una serie di ostacoli e contraccolpi legati ad accadimenti contingenti e straordinari nell'ambito del settore del trasporto aereo (quali il dissesto di Air Berlin e la crisi operativa di Ryan Air) che hanno indotto taluni operatori del settore a manifestare l'esigenza di disporre di un maggior tempo».
  Il comma 2 incrementa di 300 milioni di euro, da erogarsi nel 2018, il finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, già disposto dal citato decreto-legge n. 50, prorogando fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento già concesso per il 2017. La restituzione dovrà avvenire entro il termine dell'esercizio (2018).
  La norma esplicita che tale misura è finalizzata a garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria, nonché assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo e consentire la piena definizione della procedura di amministrazione straordinaria.
  La medesima disposizione autorizza infine il collegio commissariale a pagare i debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria anche in deroga ai criteri della graduazione e della proporzionalità fissati dalla legge.
  Il comma 2-bis, introdotto al Senato dispone che i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico, siano tenuti ad assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare. La norma impone quindi un preciso obbligo Pag. 104di continuità al subentrante nel caso di contratti gravati da oneri di servizio pubblico, senza tuttavia precisare – ma dovrebbe essere implicitamente conseguente alla collocazione della disposizione – che la norma si riferisce esclusivamente alle rotte aeree.
  Il comma 3 infine rafforza la facoltà dei commissari straordinari di sottrarsi ai vincoli contrattuali esistenti (con l'eccezione di quelli di lavoro), escludendo che il contraente interessato possa intimare ai commissari di far conoscere le proprie determinazioni, in merito allo scioglimento dei contratti medesimi, nel termine di trenta giorni.
  Tra le norme di interesse della Commissione, anche se non di stretta competenza in quanto prevale la competenza della Commissione XI, si segnala anche l'articolo 12-bis, che interviene sui requisiti per il trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori, inerenti al settore della navigazione aerea: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo. Le novelle in esame si riferiscono, in primo luogo, al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, in secondo luogo, ai requisiti per la pensione anticipata.
  L'articolo 12-ter modifica il precedente regime relativo alle somme relative ai diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi a compensazione delle limitazioni all'operatività dello scalo connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011.
  La predetta società non è adesso più tenuta a versare gli introiti dei diritti aeroportuali al bilancio dello Stato (per una loro riassegnazione pro quota) fino ad una somma pari a 4.815.995,10 euro, compresi anche gli introiti dei diritti di imbarco.
  Di rilevanza notevole sono le disposizioni concernenti il trasporto ferroviario.
  L'articolo 15, comma 1, assegna ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.. In realtà si tratta di una mera rimodulazione in quanto un identico importo viene definanziato dalla legge di bilancio per l'anno 2018 sul capitolo 7122, che concerne proprio il contratto di programma.
  Il comma 1-bis, introdotto al Senato, incide sulla procedura parlamentare di esame dei medesimi contratti di programma, prevista fin dal 1993 dall'articolo unico della legge n. 238. In particolare, esclude che siano sottoposti al parere parlamentare gli aggiornamenti dei contratti di programma che «non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge».
  La norma precisa che per «sostanziali» si intendono le sole modifiche che superino del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.
  Va ricordato che il valore dell'ultimo contratto di programma – parte investimenti 2012-2016 è stato pari, nel quinquennio, a quasi 70 miliardi di euro. Pertanto, ipotizzando una cifra simile anche per il futuro, le Commissioni parlamentari potrebbero pronunciarsi solo se i relativi aggiornamenti annuali incidessero per circa 10,5 miliardi di euro, cifra invero rilevante e poco probabile. Così come poco probabile appare l'ipotesi di uno scostamento di oltre il 15 per cento per un singolo programma o progetto di investimento.
  Sul punto, invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sul senso di tale disposizione, eventualmente chiarendo se vi siano ragioni di semplificazione procedimentale legate ai tempi di espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari rilevanti rispetto alla procedura complessiva, ovvero vi siano altre ragioni di fondo.
  Il comma 1-ter, introdotto al Senato, interviene sugli strumenti di pianificazione della strategia di sviluppo dell'infrastruttura Pag. 105ferroviaria. Mentre la disciplina previgente disponeva la pubblicazione di un documento di definizione della strategia di sviluppo, la norma in commento prevede che in sede di prima applicazione, tale strategia sia definita, nell'apposito Allegato al DEF («fabbisogni e progetti di infrastrutture»), sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.
  Il comma 1-quater, introdotto al Senato, disciplina la procedura per la definizione dei contratti riguardanti gli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale.
  La norma attualmente vigente – ovvero l'articolo 38, commi 2 e 3, della legge n. 166 del 2002, che non risulta espressamente abrogata – prevede il preventivo parere del CIPE (entro trenta giorni) sui contratti stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia, nonché una serie di regole sostanziali (procedura di sottoscrizione, durata, revisioni annuali, etc.).
  La norma in commento ribadisce il parere del CIPE, precisando che esso interviene sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione e che il contratto è stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria (la disposizione specifica che essa è «individuata sulla base della vigente normativa di settore») nonché approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Sul punto, non essendo stata abrogata la citata norma previgente, invita il rappresentante del Governo a chiarire se essa rimane in vigore, sia pure per le sole parti non incompatibili con la nuova disciplina.
  I commi 1-quinquies e 1-sexies assegnano alla regione Piemonte un contributo straordinario di 40 milioni di euro (35 per l'anno 2017 e 5 per l'anno 2018) volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT Spa, individuando la relativa copertura finanziaria.
  Il comma 1-septies infine prevede un ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro destinato al sostegno del trasporto ferroviario delle merci, previsto dall'articolo 1, comma 294 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2017. Nella relazione tecnica di corredo al maxi-emendamento approvato al Senato si segnala che lo stanziamento di cui al citato comma 294 è stato ridotto per il 2017 di 4,1 milioni di euro ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 13, comma 1) e di 5 milioni ai sensi del decreto-legge all'esame (articolo 20, comma 5).
  Al riguardo, anche il disegno di legge di bilancio per il 2018 prevede un definanziamento del capitolo cui afferisce questa autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro (da 100 a 95 milioni di euro per il triennio).
  È stato altresì introdotto al Senato anche l'articolo 15-ter, in materia di sicurezza ferroviaria e marittima.
  Il comma 1 prevede innanzi tutto che a decorrere dal 1 luglio 2019 le norme in materia di sicurezza ferroviaria previste dal decreto legislativo n. 164 del 2007 si applichino anche alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie operanti esclusivamente su tali reti.
  In ragione di ciò, la disposizione prevede che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), entro il 31 dicembre 2018, emani norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle predette reti e ai gestori del relativo servizio, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere, che si applicheranno alle reti e alle imprese ferroviarie dal 30 giugno 2019. Inoltre l'ANSF al fine del rilascio delle autorizzazioni di competenza dovrà valutare le misure mitigative o Pag. 106compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di un'analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.
  I commi 2 e 3 autorizzano l'ANSF all'assunzione di personale (in particolare 11 funzionari e 9 collaboratori) per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria.
  Il comma 4 affida, a decorrere dal 2018, alla Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche l'effettuazione delle investigazioni sugli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, prevedendo l'applicazione dei criteri e delle procedure di investigazione del Capo V del decreto legislativo n. 162 del 2007.
  Il medesimo comma affida alla citata direzione generale anche i compiti di investigazione sugli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti con decreto legislativo n. 165 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che si applica attualmente ai sinistri e agli incidenti marittimi che coinvolgono navi, mentre non si applica alle navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne.
  Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame, quantificati in euro 966.971, a decorrere dall'anno 2018.
  Il comma 6 integra la disciplina in materia di sanzioni per i gestori delle infrastrutture ferroviarie prevista dall'articolo 18 della legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016). Tale nuovo comma 1-bis punisce le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, con la sanzione pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Si stabilisce, inoltre, che per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alle misure di sicurezza successivo al primo, l'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare.
  L'articolo 15-quinquies, anch'esso introdotto al Senato, integra l'articolo 703 del codice della navigazione con riguardo alle procedura nel caso di subentro nella concessione per la realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale anche nell'ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione.
  Il precedente testo si limitava a stabilire che, in caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili salvo che la cessazione della concessione derivi da decadenza.
  La nuova disciplina è molto più articolata. Oltre al fatto che il «valore di subentro» deve essere corrisposto anche in caso di scadenza naturale della concessione, la principale differenza risiede nella distinzione tra opere inamovibili ascritte ai servizi soggetti a regolazione tariffaria, e opere inamovibili realizzate sul sedime aeroportuale dal concessionario con proprie risorse e destinate allo svolgimento di attività di natura commerciale (ossia non regolamentate).
  Per le prime – qualora realizzate sul sedime aeroportuale, inserite nel contratto di programma, approvate dall'ENAC e costruite dal concessionario uscente con proprie risorse – deve essere corrisposto il valore di subentro che è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici (la norma fa salvo il caso in cui la concessione disponga diversamente).
  Per le seconde, si stabilisce che tali opere restano di proprietà del demanio Pag. 107dello Stato, senza corresponsione alla società concessionaria di alcun rimborso.
  Nel caso di subingresso in una concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza (ossia l'ipotesi originariamente disciplinata dal comma 5) si prevede l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il loro valore contabile residuo non ammortizzato, in conformità alle disposizioni di cui ai «periodi precedenti» che disciplinano il subentro a scadenza naturale della concessione. Viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, in materia di risolubilità del contratto per inadempimento. La norma fa comunque salve eventuali diverse modalità di determinazione di valore di subentro, costi e indennizzi disciplinati dalle convenzioni in essere che restano pertanto immodificate.
  Da ultimo la disposizione prevede anche che fino al subentro del nuovo concessionario (che deve comunque prima corrispondere il valore di subentro), il concessionario uscente è tenuto a proseguire l'amministrazione ordinaria dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione.
  L'articolo 19-quinquiesdecies, inserito al Senato, reca una modifica alla disciplina del settore delle telecomunicazioni.
  I commi 1 e 2 intervengono – nel senso auspicato da questa Commissione, che ha anche adottato un atto di indirizzo all'unanimità il 12 ottobre 2017 (risoluzione n. 8-00263) – sulla discutibile decisione di fatturazione per periodi di quattro settimane anziché mensile assunta quasi contestualmente da diversi operatori delle telecomunicazioni, cosa che comporta per il consumatore il pagamento di tredici mensilità complessive, invece che 12 per il servizio di comunicazione erogato.
  In particolare, attraverso plurime novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, si impone che la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica deve essere su base mensile o di multipli del mese. L'unica eccezione consentita riguarda i servizi promozionali di durata inferiore al mese e non rinnovabili (comma 1-bis).
  Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, senza distinzione in ragione della tecnologia utilizzata nell'erogazione dei propri servizi, sono tenuti ad adeguarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame al suddetto obbligo (comma 1-ter).
  A rafforzare tale adempimento, si attribuisce all'AGCOM il compito di pubblicare servizi offerti e tariffe in modo da consentire ai consumatori scelte consapevoli (comma 1-quater).
  Inoltre il comma 1-quinquies attribuisce all'AGCOM il potere di ordinare all'operatore che non ottemperi all'obbligo la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme a qualsiasi titolo addebitate agli utenti a causa del mancato rispetto di tale obbligo. A tal fine, l'Autorità prescrive all'operatore di provvedere entro un determinato termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
  Il comma 4 richiama infine i poteri del Ministero o dell'Autorità, secondo le rispettive competenze, di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse inadempienze, che il comma 2 dell'articolo in commento raddoppia fino a cinque milioni di euro, mentre rimane fermo il limite massimo del 5 per cento del fatturato.
  Di rilievo anche la novella del comma 4-bis. Essa prevede che il periodo mensile (o suoi multipli) costituisca lo standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella carta dei servizi e qualora l'operatore modifichi lo standard, si introduce una specifica sanzione consistente in un «indennizzo forfettario» da corrispondere a ciascuno degli utenti interessati dall'illegittima fatturazione, pari a 50 euro cui occorre aggiungere un ulteriore euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale l'operatore, in ottemperanza dell'ordine imposto dall'Autorità (ai sensi del comma 1-quinquies), è tenuto a cessare la condotta illegittima e restituire gli importi indebitamente addebitati agli utenti.
  Infine, il comma 3 fissa un ulteriore obbligo per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o Pag. 108servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Tali imprese devono assicurare informazioni «chiare e trasparenti» riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. La norma stabilisce anche, a tal fine, la definizione di infrastruttura in fibra ottica completa come quell'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente.
  La disposizione è quindi volta ad assicurare la correttezza delle pratiche commerciali in una fase di trasformazione dell'offerta dei servizi di comunicazione.
  Si richiede quindi che sia chiaramente distinta l'offerta commerciale in fibra ottica da quella su linea tradizionale e che, nell'ambito della medesima offerta in fibra, si possa definire come fibra ottica completa solo l'infrastruttura che arriva fino all'unità immobiliare del cliente (cosiddetta fiber to the home – FTTH).
  La disposizione è opportuna e importante perché consentirà ai consumatori di distinguere agevolmente tra le due principali offerte commerciali oggi sul mercato per la connessione in fibra ottica, individuando chiaramente le offerte in fibra completa e quelle che assicurano la connessione in fibra fino agli armadi di distribuzione. Le due tecnologie infatti garantiscono performance diverse essendo la connessione «FTTH» migliore di quella FTTC (fiber to the cabinet). Il mancato rispetto della norma relativa alla chiarezza delle indicazioni commerciali rappresenta una pratica commerciale scorretta ai sensi del codice al consumo.
  Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso della discussione.

  Paolo COPPOLA (PD), invita il relatore a prendere in considerazione – essendo coinvolto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di titolare della banca dati – anche quanto disposto dall'articolo 19-quater del provvedimento all'esame che autorizza la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento  e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici.
  Il finanziamento previsto è, a suo avviso, del tutto sproporzionato, ritenendo che per tali finalità potrebbe essere sufficiente un finanziamento annuo dieci volte inferiore al milione e mezzo previsto.

  Michele MOGNATO (MDP), osserva che nel provvedimento sono contenute disposizioni in materia di sicurezza del trasporto ferroviario che comprendono l'autorizzazione all'assunzione di personale da parte l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) mentre non vie è traccia di una simile attenzione a beneficio del trasporto aereo e all'Autorità competente, ENAC, che versa in grave situazione di sottodimensionamento organico: in tal senso ricorda che già dal prossimo anno essa si troverà ad avere carenza di ingegneri.
  Invita pertanto il relatore a valutare tale problematica nella formulazione della proposta di parere.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si riserva di approfondire le predette tematiche e fornire i relativi chiarimenti nella prossima seduta.

  Deborah BERGAMINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Diego CRIVELLARI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva di coloro che si trovano in tali condizioni promuovendo gli strumenti finalizzati a prevenzione e cura nonché riconoscendo e tutelando la lingua Pag. 109dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile, fermo restando – in un'ottica di bilinguismo – l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta.
  La finalità è quella di prevedere una piena inclusione in tutti gli ambiti della vita sociale e personale, implementando gli strumenti necessari a raggiungere tale scopo.
  L'attuazione delle misure dovrà avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
  Passando ad una breve descrizione dell'articolato, e con riferimento alle competenze della Commissione, segnala che l'articolo 1 prevede in via generale la promozione della diffusione e della piena accessibilità degli strumenti tecnologici per le persone sorde e la garanzia dell'accesso all'informazione anche attraverso sistemi di sottotitolazione.
  Di tali sistemi di sottotitolazione è promosso l'utilizzo, insieme alla lingua dei segni e alle forme alternative di comunicazione, nei contenuti trasmessi dalle emittenti televisive pubbliche e private – con particolare riguardo ai programmi televisivi di informazione e attualità, a film, fiction e documentari, messaggi promozionali – nelle campagne pubblicitarie istituzionali (articolo 4, commi 3 e 4), nelle campagne di informazione politica e nelle tribune elettorali (articolo 10). L'articolo 4 prevede l'utilizzo di tali sistemi per la fruizione delle pagine e dei portali internet di pubblica utilità (comma 4) mentre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, se ne deve far uso anche per l'accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale italiano, per la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva e di manifestazioni ed eventi ricreativi.
  L'articolo 3 comma 4 prevede che la Repubblica promuova l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche al fine di consentire il superamento o la riduzione di condizioni di svantaggio, nonché di ausili informatici aventi le medesime finalità.
  L'utilizzo di nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili e l'utilizzo di dispositivi elettronici, è previsto per facilitare alle persone sorde l'utilizzo dei servizi di emergenza e pronto intervento (articolo 4, comma 5), per agevolarli nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (articolo 4, comma 6), ai fini dell'inclusione scolastica (articolo 5), della formazione universitaria (articolo 6) dell'inclusione lavorativa (articolo 7), della tutela della salute (articolo 8) e della fruizione delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero (articolo 9, comma 2).
  L'articolo 11 rinvia a uno o più regolamenti attuativi l'adozione della normativa di dettaglio nonché il riordino degli «Istituti atipici» (così sono indicati quelli elencati nell'articolo 67 del decreto legislativo n. 297 del 1994, rubricato «Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti»).
  L'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità compiti di monitoraggio e di elaborazione di programmi di intervento in materia.
  L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge «attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità» e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.
  L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  In conclusione dichiara fin d'ora la piena condivisione dei principi della proposta di legge, volta alla piena inclusione delle persone sorde, con disabilità uditive in genere e sordocieche in tutti gli ambiti della vita sociale e personale e formula su di essa, in relazione alle limitate competenze della Commissione, un parere favorevole (vedi allegato 5).

  Deborah BERGAMINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, prende atto dell'assenso dei Gruppi a porre in votazione nella seduta odierna la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 14.45.

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