CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 89

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino.
Nomina n. 117.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

  Chiara BRAGA (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina per il quadriennio 2016-2020 del dottor Alessandro Luigi Ubiali a presidente del Consorzio del Ticino, ente pubblico non economico per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala che la lettura del curriculum del dottor Ubiali, allegato alla proposta di nomina, testimonia che, nel caso in questione, è stata individuata una figura di provata competenza. Ricorda, infatti, solo per citare alcuni degli elementi di informazione che si rinvengono nel suo curriculum, che il dottor Ubiali, laureato in Scienze Agrarie presso l'Università statale di Milano, Pag. 90oltre ad essere dal 2007 membro del consiglio di amministrazione del Consorzio del Ticino ed attualmente facente funzione di presidente, ha svolto la sua lunga attività professionale nel settore agrario ed ambientale, avendo tra l'altro ricoperto incarichi dirigenziali presso enti pubblici e privati dei citati settori, tra i quali la Coldiretti di Milano-Lodi-Monza Brianza, la fondazione Fiera Milano, il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi e l'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) Lombardia.
  Sotto questo profilo, ritiene che il dottor Ubiali possegga, oltre alla diretta esperienza acquisita presso l'ente, tutte quelle competenze e capacità professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile per ben amministrare il Consorzio del Ticino. Conclude, quindi, proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

  Tino IANNUZZI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.
Nomina n. 118.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

  Raffaella MARIANI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla riconferma del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.
  Fa presente, anzitutto, che sulla persona del dottor Sammuri, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è stata acquisita l'intesa con la regione Toscana.
  Detto questo, aggiunge che la lettura del curriculum del dottor Sammuri, allegato alla proposta di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 14 del 1978, conferma, come già evidenziato in occasione dell'espressione del parere sulla precedente proposta di nomina del 2012, che la sua è una candidatura fondata su bagaglio di competenze di ottimo livello: laureato in scienze biologiche presso l'Università La Sapienza di Roma, il Dottor Sammuri, prima di ricoprire l'incarico di presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, si è misurato non soltanto nel campo dell'associazionismo ambientalista, ma anche in quello della gestione amministrativa, come testimoniato nella funzione di direzione del parco regionale della Maremma e, più ancora, nello svolgimento di responsabilità istituzionali in qualità di assessore a livello comunale e provinciale.
  Ricorda che dal 2011 il dottor Sammuri è stato indicato alla guida della Federazione Italiana Parchi e riserve naturali, l'associazione che riunisce tutti i parchi nazionali italiani, e ricopre la carica di vicepresidente della sezione italiana dell'Unione internazionale di conservazione della natura.
  È di pochi giorni fa la firma del Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Ambiente Arma Carabinieri Forestali e Federparchi per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza all'interno delle aree protette allo scopo di disciplinare gli ambiti e le relazioni tra l'Arma e gli enti Parco Nazionali.
  Segnala inoltre che nel febbraio 2012 è stato nominato soggetto attuatore dello smaltimento dei rifiuti della Costa Concordia. Nel corso della sua esperienza ha prodotto numerose pubblicazioni riguardanti prevalentemente la fauna selvatica.
  Nell'ambito delle competenze del Parco dell'Arcipelago Toscano numerose le iniziative di pregio ambientale culturale che hanno contribuito anche al rilancio turistico ed alla valorizzazione di luoghi ed eccellenze presenti nelle Isole Toscane.
  Cita ad esempio il recupero della Fortezza del Volterraio a Portoferraio restaurata Pag. 91e restituita alla fruibilità di isolani e turisti grazie al contributo del Parco; il recupero della Villa romana di Giannutri; il forte contrasto alle specie aliene nell'arcipelago sull'Isola di Montecristo e su altre per la conservazione della biodiversità; la zonazione a mare dell'Isola di Capraia in rapporto e condivisione unanime con l'amministrazione comunale, attesa e auspicata da molto tempo.
  Alla luce dei risultati conseguiti e dell'impegno manifestato nella tutela ambientale e della biodiversità oltre che nell'evoluzione e lo sviluppo delle potenzialità culturali e turistiche dell'Ente guidato, ritiene si possa senz'altro affermare che il dottor Sammuri, per le competenze e le capacità professionali ed amministrative dimostrate nonché per l'esperienza fin qui acquisita, abbia tutte le caratteristiche per ricoprire l'incarico di presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano per ulteriori cinque anni. Conclude, per questo, proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

  Tino IANNUZZI presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino.
Nomina n. 119.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

  Tino IANNUZZI (PD), presidente e relatore, segnala che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla riconferma del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino. Fa presente, anzitutto, che sulla persona del dottor Pappaterra, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è stata acquisita l'intesa con le regioni Basilicata e Calabria. Aggiunge che la lettura del curriculum del dottor Pappaterra, allegato alla proposta di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 14 del 1978, conferma che la sua è una candidatura di assoluta qualità, oltre che fortemente radicata sul territorio e strettamente legata alla nascita del parco. Infatti, prima di ricoprire per due quinquenni l'incarico di presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino, il dottor Pappaterra ha partecipato attivamente ai lavori della Commissione istituita dal Ministero dell'ambiente per la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del parco ed ha fatto parte del primo consiglio direttivo dopo la sua istituzione. Ha inoltre svolto attività istituzionale a vari livelli, occupandosi prevalentemente di tematiche ambientali. Ricorda, infatti, solo per citare alcuni degli elementi di informazione che si rinvengono nel suo curriculum, che il dottor Pappaterra è stato vicepresidente della Comunità montana del Pollino di Castrovillari e componente della Consulta del Consorzio di bonifica del Pollino, nonché consigliere regionale della Calabria, ricoprendo anche l'incarico di assessore all'ambiente. In tale occasione è stato nominato inoltre commissario vicario per l'emergenza rifiuti ed acque della regione Calabria. Segnala infine, che il dottor Pappaterra, eletto alla Camera dei deputati nella XIV legislatura, è stato membro della Commissione Ambiente, impegnandosi intensamente per tante questioni attinenti alle politiche di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di corretto ed equilibrato assetto del territorio. Ritiene pertanto che si possa senz'altro affermare che il dottor Pappaterra, per tutte le competenze e le capacità professionali dimostrate nei diversi ruoli ricoperti, nonché per la importante e significativa esperienza fin qui acquisita, abbia tutte le caratteristiche per ricoprire l'incarico di presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino per ulteriori cinque anni. Conclude, quindi, proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.Pag. 92
  Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando ai colleghi che sono previste, presumibilmente nella giornata di martedì prossimo, le audizioni informali dei tre candidati alla carica di presidente, le cui proposte di nomina sono state testé illustrate.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 14.15.

D.L. n. 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tino IANNUZZI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.
  Il provvedimento, all'esito dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, contiene numerose e rilevanti disposizioni, che incidono su materie di competenza e di interesse della nostra Commissione. Di tali disposizioni darà conto in sintesi nella relazione rinviando, per un'analisi più dettagliata, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Per quanto riguarda le disposizioni di carattere ambientale, segnala che l'articolo 17 – al comma 1 – dispone l'assegnazione, ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017, nonché – al comma 2 – il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi per la città di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019».
  L'articolo 17-bis prevede che la competenza in ordine alle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare nei siti di importanza comunitaria (SIC), sia esercitata dai comuni nel cui territorio devono essere eseguiti tali interventi, non solo nel caso (attualmente previsto) di siti ricadenti interamente nel territorio del comune, ma anche di siti che interessano il territorio di più comuni.
  L'articolo 17-ter inserisce gli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2018.
  L'articolo 17-quater modifica in più punti la disciplina (dettata dall'articolo 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017), relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche, al fine di estenderla a un maggior numero di comuni e fare riferimento alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. È conseguentemente incrementata di 20 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019) l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi medesimi.
  Fa presente inoltre che, ai fini della copertura degli oneri derivanti da alcune disposizioni del decreto-legge, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (articolo 17, comma 3, e articolo 20, commi 5 e 7).Pag. 93
  Il decreto all'esame prevede, inoltre, una serie di disposizioni in materia infrastrutturale. In particolare, l'articolo 1-bis prevede l'introduzione delle spese di progettazione per opere pubbliche, tra le finalità a cui possono essere destinati i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia.
  L'articolo 13-bis disciplina l'affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute. Si prevede che, ai fini del perseguimento delle finalità di cui ai protocolli d'intesa stipulati il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture, le regioni e gli enti locali interessati, il coordinamento delle predette infrastrutture autostradali sia assicurato attraverso lo svolgimento delle funzioni di concedente da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la stipula delle convenzioni di concessione – di durata trentennale – tra il Ministero delle infrastrutture e le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto i predetti protocolli d'intesa in data 14 gennaio 2016 e che potranno anche avvalersi di società in house – già esistenti o costituite allo scopo – a capitale interamente pubblico. Si prevede altresì che le predette convenzioni dispongano che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti. Ulteriori disposizioni sono volte a regolare il versamento delle risorse accantonate e da accantonare, da parte degli attuali concessionari, nonché il versamento da parte del concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante di una quota di 70 milioni di euro annui fino a concorrenza del valore della concessione.
  L'articolo 15-quater autorizza una spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.
  Il comma 3 dell'articolo 17-quater integra i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti aggiungendo quello relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale e al recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione. I commi 4 e 5 del medesimo articolo 17-quater sono finalizzati a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti, al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il project review delle infrastrutture prioritarie anche per la predisposizione dei connessi strumenti di programmazione.
  L'articolo 19-quater autorizza la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, che è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che è finalizzata ad acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei medesimi requisiti.
  Un corposo gruppo di disposizioni riguarda gli interventi in materia di protezione civile per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dal verificarsi di eventi sismici o da calamità naturali.
  Segnala che l'articolo 2, ai commi da 1 a 5, prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) Pag. 94colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I commi da 5-bis a 6-undecies del medesimo articolo 2 introducono misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché stanziamenti per favorire la ricostruzione (30 milioni) e la ripresa economica (10 milioni) dei medesimi comuni.
  Numerose disposizioni sono volte a modificare e integrare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016 per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. I commi 7 e 7-bis dell'articolo 2, rispettivamente, prorogano al 31 maggio 2018 il termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione e, per gli stessi territori, precisano che l'indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione deve avvenire dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione. Per quanto riguarda l'articolo 2-bis, sono i commi da 1 a 29 che intervengono su norme vigenti e disciplinano ulteriori misure in favore delle popolazioni dell'Italia centrale interessate dai predetti eventi sismici. Un primo gruppo di norme riguarda, tra l'altro, la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione con le risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario (comma 1) e l'introduzione dell'obbligo per i Comuni di procedere allo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (comma 2). L'avvio dei lavori di immediata esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi viene condizionato alla presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), mentre viene prorogato al 30 aprile 2018 (con possibilità di ulteriore proroga al 31 luglio 2018 da parte del Commissario straordinario) il termine ultimo per la presentazione, agli Uffici speciali per la ricostruzione, della documentazione e viene fissato al 31 marzo 2018 il termine per la compilazione e la trasmissione della scheda AEDES da parte dei tecnici professionisti incaricati (commi 4-5). Viene poi prevista l'adozione di un provvedimento per la concessione dei contributi per interventi già eseguiti e conclusi in data anteriore alla entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 3) e sono disciplinati gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, per impellenti esigenze abitative (comma 6). Il termine per l'individuazione degli aggregati edilizi e delle unità minime di intervento (UMI) da parte dei Comuni viene demandato ad un provvedimento del Commissario straordinario (comma 7). Viene introdotta un'articolata disciplina per la concessione dei contributi agli interventi sugli immobili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati dal sisma del 2009 (comma 8). È modificata in più punti la disciplina della ricostruzione pubblica (commi 9-10), tra l'altro, intervenendo sugli interventi oggetto di contributo e sul contenuto degli atti di pianificazione necessari per la programmazione degli interventi, nonché consentendo il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. Ulteriori norme provvedono: ad integrare l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, attraverso l'inserimento dell'Agenzia del demanio; a dettare disposizioni di dettaglio riguardanti le funzioni di soggetto attuatore svolte dalle Regioni e dalle Diocesi (comma 11); ad integrare le competenze della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali con il potere di approvare i progetti, predisposti dai soggetti attuatori e, in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali, dai Comuni, dalle unioni dei Pag. 95Comuni, dalle unioni montane e dalle Province interessati. (comma 12); nonché a consentire alle Regioni di utilizzare, quale centrale unica di committenza, i soggetti aggregatori regionali e alle Diocesi, che provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, di stipulare protocolli d'intesa con il Commissario straordinario (comma 13). Sono altresì apportate modifiche alla disciplina dei controlli dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario, anche al fine di definire le modalità di monitoraggio e consentire l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara (commi 14-15), e viene previsto che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione, riguardi solo la ricostruzione privata (comma 16). Ulteriori disposizioni riguardano la struttura del Commissario straordinario e il relativo personale (comma 17), anche al fine di fornire alcune precisazioni in merito alla corresponsione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale. Viene inoltre consentito a Comuni e Province di rinnovare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 20). Disposizioni specifiche riguardano attività di progettazione e attività connesse svolte dal personale e la relativa incentivazione (commi 18-19), attraverso la costituzione del c.d. fondo di incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché le modalità di emanazione del decreto per la determinazione degli oneri della progettazione svolta da personale di Invitalia e Fintecna (comma 23). Il termine di sospensione di mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive nonché dei mutui «prima casa» è prorogato al 31 dicembre 2018 o fino al 31 dicembre 2020 dentro le «zone rosse» (comma 21). Limitatamente alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016), i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario (comma 22). La sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia è differita al 31 maggio 2018 (comma 24). Con provvedimenti delle autorità di regolazione sono disciplinate le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, introducendo altresì agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti. Riprendono invece a decorrere dal 1o giugno 2018 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione (comma 26). Ulteriori disposizioni riguardano: la stipula di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento delle mansioni di segreteria comunale (comma 27); la possibilità di concedere contributi non solo a proprietari e usufruttuari ma anche ai titolari di altri diritti reali di godimento (comma 28); la disciplina in materia di indennità di funzione degli amministratori locali (comma 29).
  L'articolo 2-bis, ai commi da 30 a 42, detta una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009. Un primo gruppo di norme riguarda proroghe relative al personale (commi 30 e 35-38), nonché le procedure di affidamento degli interventi per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario attraverso il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (comma 31). Gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni sono soppressi (a decorrere dal 1o maggio 2018) e le relative competenze trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (comma 32). Si prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia Pag. 96degli esecutori tenuta dalla Struttura di missione presso il Ministero dell'Interno, nella quale confluisce l'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione (comma 33). Sono altresì disciplinati: il programma degli interventi di ricostruzione nei comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila (commi 39-40); l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, inserendo tra i criteri prioritari ivi previsti per l'assegnazione degli spazi una ulteriore priorità, relativa agli eventi sismici dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo (comma 34); nonché la cessione al Comune dei diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa, da parte degli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, che fossero adibiti ad abitazione principale alla data del sisma ed abbiano già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente (comma 41).
  Talune disposizioni dell'articolo 2-bis riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012. Il comma 42 interviene sul personale assunto con contratto di lavoro flessibile per le finalità connesse alla situazione emergenziale, prevedendo che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi. Viene disciplinata la durata dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, che viene prorogato al 31 dicembre 2020 (comma 43), ed è individuato un elenco ristretto di trenta comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza a far data dal 2 gennaio 2019 (comma 44). Nel contempo, si prevede che i Presidenti delle Regioni, quali Commissari delegati, possano procedere a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dallo stato di emergenza.
  L'articolo 2-ter prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017.
  Da ultimo, l'articolo 10 provvede all'incremento (da 700 milioni a 1 miliardo di euro) dell'anticipazione di risorse a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, onde consentire l'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere anche al fine di tenere conto degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.
  Propone infine ai colleghi di valutare l'opportunità di anticipare l'approvazione della proposta di parere sul provvedimento in esame, al momento prevista per la seduta di giovedì, in considerazione del fatto che i lavori dell'Assemblea termineranno nella giornata di domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.
C. 4658, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tommaso GINOBLE (PD), relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge – approvata dal Senato il 21 settembre 2017 e composta di 5 articoli – che reca l'istituzione dell'anno ovidiano e la celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (C. 4658).
  Come preannunciato nel titolo, la proposta in esame all'articolo 1 dichiara il 2017, nel quale ricorrono duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, Pag. 97«anno ovidiano» e mira a promuovere e valorizzare l'opera del poeta in ambito nazionale e internazionale. Si tratta di una iniziativa che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni.
  L'articolo 2 individua a tal fine le tipologie di progetti meritevoli di finanziamento, da realizzare nel 2017 e nel 2018. In particolare, un primo ambito di intervento riguarda il sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera del poeta. Un secondo ambito attiene al recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale, nonché al recupero edilizio e alla riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio, situati nella città di Sulmona e nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Segnala a tale proposito, con specifico riferimento alle competenze della nostra Commissione, che la proposta di legge prevede che gli interventi possano comportare «minimi aumenti di volumetria» soltanto ove gli stessi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario destinato alle celebrazioni, di cui al successivo articolo 4.
  Ulteriori ambiti di intervento riguardano: la costituzione, quale itinerario turistico-culturale, di un Parco letterario ovidiano; la realizzazione di un gemellaggio istituzionale fra la città di Sulmona e la città di Roma – dove il poeta soggiornò a lungo – e la prosecuzione del gemellaggio esistente fra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio; la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) – Terre d'amore in Abruzzo e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto interministeriale. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni. Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione. Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle attività realizzate e il rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti. Gli stessi documenti, entro la medesima data, devono essere pubblicati sul sito web di cui il Comitato promotore deve dotarsi.
  Lo stesso articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Comitato dei cinquanta ovidiani, composto di studiosi dell'opera ovidiana di età inferiore a 25 anni, selezionati con un bando che il medesimo ministero deve emanare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti Pag. 98che partecipano, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso Comitato promotore. Quest'ultimo può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e sull'opera di Ovidio.
  In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere sullo stesso contributo, si provvede anche alla copertura degli eventuali costi di funzionamento dei Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione, dei costi relativi alla realizzazione del sito web del Comitato promotore, nonché di quelli connessi alla eventuale concessione di buoni studio ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani. Come anticipato, una quota non inferiore al 20 percento di tali somme deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio.
  L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Tino IANNUZZI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI-I), relatore, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, la proposta di legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679), approvata in prima lettura dal Senato – in un testo unificato – il 3 ottobre scorso.
  Si limita ad una sintetica illustrazione dei contenuti del provvedimento, che si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile. Oltre a garantire tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, al superamento o alla riduzione delle condizioni di svantaggio, all'inclusione sociale e all'accesso all'informazione per i soggetti citati, viene valorizzata la promozione della ricerca scientifica e tecnologia su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.
  L'articolo 2 attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie perché i soggetti sopracitati possano fare liberamente uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile Pag. 99e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico o privato.
  Ai sensi dell'articolo 3, la Repubblica promuove l'uso di strumenti di indagine e diagnosi idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordo cecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo, nonché l'accessibilità di strumenti, ausili informatici e soluzioni tecniche in favore dei soggetti indicati, per consentire loro di ridurre o superare le condizioni di svantaggio.
  Sulla base dell'articolo 4, la Repubblica promuove per i soggetti interessati l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai servizi di emergenza e pronto intervento, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione. Con riferimento alle competenze della Commissione Ambiente, segnala in particolare che il comma 2 dell'articolo 4 prevede che sia garantita l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti, promuovendo l'implementazione negli edifici sia di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo, sia di sistemi di automazione e domotica.
  Fa presente che i successivi articoli da 5 a 10 prevedono che la Repubblica promuova, attraverso l'utilizzo della LIS e della LIS tattile, nonché di tutti gli ausili tecnologici, gli strumenti e le risorse volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, la piena accessibilità e fruibilità rispettivamente: delle attività scolastiche ed extrascolastiche (articolo 5); della formazione universitaria e post-universitaria (articolo 6); dell'attività lavorativa e della formazione permanente (articolo 7); della tutela della salute (articolo 8); del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, nonché degli eventi culturali e ricreativi, delle manifestazioni e della pratica sportiva (articolo 9) e infine della vita politica del Paese (articolo 10).
  In base all'articolo 11, l'adozione delle norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della proposta di legge è rinviata a uno o più regolamenti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore.
  L'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.
  L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge – mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità – e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.
  L'articolo 14 contiene, infine, la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  Tutto ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito, in modo da poter valutare a tal fine eventuali rilievi e osservazioni che dovessero essere evidenziati.

  Tino IANNUZZI, presidente, nel sollecitare i colleghi a sottoporre al relatore eventuali rilievi nel più breve tempo possibile, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.