CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 ottobre 2017
900.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 33

INTERROGAZIONI

  Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.15.

5-12445 Nuti: Su situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), impegnandosi a trasmettere alla presente Commissione ed all'interrogante il provvedimento Pag. 34di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Palermo, che quest'ultimo è tenuto a comunicare entro il prossimo 31 ottobre.

  Riccardo NUTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto degli elementi di risposta forniti dal rappresentante del Governo, che nella sostanza nulla aggiungono rispetto a quanto già dichiarato a mezzo stampa, in merito al quesito oggetto della presente interrogazione, dal sindaco del comune di Palermo. Precisa altresì che la situazione di irregolarità derivante dalla contestuale gestione di servizi pubblici a rilevanza economica e di servizi strumentali da parte delle società Amat e Rap partecipate dal predetto ente si riferisce ai contratti stipulati nel quadro della normativa vigente tra il 2006 e il 2016, laddove per il periodo successivo a tale ultimo anno la nuova disciplina non impone più in capo agli enti locali un obbligo di scorporo tra le due attività. Per quanto riguarda nello specifico lo svolgimento di servizi pubblici a rilevanza economica e di servizi strumentali da parte delle società Amat e Rap, osserva che le informazioni testé fornite dal rappresentante del Governo non aggiungono elementi nuovi rispetto a quanto già asserito dal sindaco di Palermo circa il presunto carattere non strumentale dei servizi di segnaletica e di manutenzione stradale rispettivamente espletati dalle citate società, in ciò di fatto acconsentendo ad una situazione di palese difformità dei contratti stipulati con le medesime società rispetto alla normativa vigente, in evidente violazione di quanto prescritto dalla legge. Prendendo comunque atto dell'impegno manifestato dal Governo in ordine alla tempestiva trasmissione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Palermo, una volta perfezionato, con riferimento agli esiti del lavoro svolto su tale vicenda dai competenti servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esprime perplessità circa la mancata disponibilità di informazioni in merito alle conclusioni cui è pervenuta la predetta attività di verifica, posto che la medesima è stata ultimata nel mese di gennaio del corrente anno.

  Edoardo FANUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta dello scorso 21 settembre, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla Commissione di merito, senza tuttavia pervenire in quella sede ad alcuna deliberazione, stante la necessità evidenziata dal rappresentante del Governo di acquisire sul provvedimento medesimo un'apposita relazione tecnica, in considerazione dei numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario connessi a talune disposizioni recate dal testo. Ricorda, altresì, che in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare modificazioni al testo. Tanto premesso, avverte che la Commissione bilancio è quindi chiamata nella seduta odierna a pronunciarsi sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

Pag. 35

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, unitamente alla nota della Ragioneria generale dello Stato con cui viene negativamente verificata la predetta relazione tecnica (vedi allegato 2), nella quale sono analiticamente esposte e puntualmente motivate le ragioni di contrarietà sotto il profilo finanziario in merito ad una serie di disposizioni recate dal testo.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione della relatrice, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo presenta quindi la seguente proposta di parere, volta a superare le criticità emerse in sede della verifica effettuata per quanto attiene ai profili di natura finanziaria dalla Ragioneria generale dello Stato:
   La V Commissione,
    esaminato il progetto di legge C. 2305 e abb.-A/R, recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica;
    preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    premesso che il presente provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, prevedendo a tal fine il coinvolgimento degli enti territoriali, sia nella fase di programmazione degli interventi, sia in quella di attuazione degli stessi, nonché l'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 12;
    rilevato che, in questo quadro, al fine di assicurare che i predetti interventi siano programmati e realizzati, sia dall'Amministrazione centrale, sia dagli enti territoriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria, appare necessario modificare il testo del provvedimento nei seguenti termini:
   a) prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica, che rappresenta il principale strumento di programmazione previsto dal provvedimento all'articolo 3, sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, in modo da assicurare una stretta connessione tra interventi programmati e risorse disponibili;
   b) prevedere che il predetto Piano sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, anziché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento, oltre che delle Regioni, anche degli altri enti territoriali che partecipano a vario titolo al processo di programmazione;
   c) prevedere che il predetto Piano provveda, tra l'altro, sentita la Conferenza unificata, alla definizione delle risorse da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei Piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui agli articoli 6 e 7;
   d) prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica sia adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 21 luglio 2017, in modo da rendere compatibili gli interventi da realizzare con quelli già finanziati a legislazione vigente a valere sulle stesse risorse alle quali attinge anche il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12;Pag. 36
   e) espungere dal novero delle autorizzazioni di spesa utilizzabili, ai sensi dell'articolo 12, quelle di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, le cui risorse si esauriranno nel 2017;
   f) prevedere la possibilità di aggiornamento annuale del predetto Piano generale anche per tenere conto delle risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta, al fine di assicurarne la necessaria flessibilità;
   g) collegare i Piani regionali della mobilità ciclistica, i Biciplan dei comuni e le disposizioni particolari per le città metropolitane e le province al quadro delle risorse finanziarie definite nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica;
   h) precisare che il Piano generale della mobilità ciclistica definirà non solo le ciclovie nazionali, ma anche la rete ciclabile nazionale Bicitalia, che le ricomprende, sulla base di criteri corrispondenti alle attuali «caratteristiche» della rete come definite dal testo del provvedimento, in modo da sottolinearne il carattere programmatico;
   l) sopprimere le disposizioni concernenti l'istituzione di una piattaforma telematica, di cui all'articolo 4, comma 9;
   m) sopprimere l'articolo 5, che prevede l'istituzione di una Direzione generale per la mobilità ciclistica;
   n) sopprimere le disposizioni relative all'istituzione di uffici per la mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali, di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, e 8, comma 2, fermo restando che tali enti potranno, nell'ambito della propria autonomia, disporre l'organizzazione dei propri uffici nelle forme che riterranno più opportune;
   o) sopprimere gli interventi previsti nell'ambito delle disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera da a) a e);
   p) sopprimere la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi da sanzioni per violazione al codice della strada all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 9, comma 7;
   q) sopprimere le modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ciclovie di complemento, di cui all'articolo 10;
   r) riformulare le disposizioni che pongono vincoli a carico dei Piani regionali della mobilità ciclistica e dei Biciplan dei comuni non coerenti con il quadro delle risorse finanziarie previste dal presente provvedimento;
   s) inserire una clausola di invarianza finanziaria in relazione agli adempimenti che le amministrazioni interessate dovranno svolgere con riferimento alle relazioni da predisporre sullo stato di attuazione della legge, ai sensi dell'articolo 13, prevedendo altresì un puntuale coordinamento dei termini per la presentazione delle relazioni medesime;
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e);
   Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1:
   1) al primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Pag. 37Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;
   2) al secondo periodo, dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: ed è adottato in coerenza: a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
    al comma 3:
   1) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
   2) alla lettera d), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine della lettera;
   3) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la definizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 12, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei Piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7;
   4) sopprimere la lettera f);
   5) alla lettera g), dopo le parole: relative infrastrutture, nonché inserire le seguenti: a promuovere;
   6) alla lettera i), dopo le parole: la definizione inserire le seguenti: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
    al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il primo periodo con il seguente: Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta;
   2) al terzo periodo, dopo le parole: In sede di aggiornamento inserire le seguenti: del Piano generale della mobilità ciclistica;
   Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire le parole da: composta dalle ciclovie fino a nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» con le seguenti:, denominata «Bicitalia», costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale;
    al comma 2:
   1) sostituire le parole da: è costituita fino a: le seguenti caratteristiche con le seguenti: è individuata nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
   2) sopprimere la lettera m);
    al comma 3:
   1) sostituire le parole: le modalità di realizzazione e di gestione con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione;
   2) sostituire le parole: a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
    al comma 6, sostituire le parole da: e mediante la piattaforma fino alla fine del comma con le seguenti: , approvano i Pag. 38progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    al comma 7 , sostituire le parole da: si intendono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data del loro ricevimento, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti. Qualora si verifichino le predette difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.
    dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione;
    sopprimere il comma 9;
   Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5;
   Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprie competenze inserire le seguenti: e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, e dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica;
    sopprimere il comma 2;
    al comma 3, lettera h), sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'eventuale realizzazione;
    al comma 4, sostituire le parole: Per consentire l'effettiva con le seguenti: Per promuovere la e sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    sopprimere il comma 5;
    al comma 6, sostituire le parole da: le modalità di realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
    sopprimere il comma 8;
   Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, dopo la parola: definiscono inserire le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti,;
    al comma 2:
   1) alla lettera a), sostituire le parole: garantire l'attraversamento con le seguenti: destinata all'attraversamento e sostituire le parole: le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture con le seguenti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
   2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: tale da garantire una capillare distribuzione;
   3) alla lettera d), sostituire le parole: necessari ad assicurare la con le seguenti: volti alla;
   4) alla lettera f), sostituire la parola: puntuali con le seguenti: che possono essere realizzati;Pag. 39
   5) alla lettera g), sostituire la parola: annuali con le seguenti: nel triennio di riferimento;
   6) alla lettera h), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
   7) alla lettera i), sostituire la parola: necessari con la seguente: finalizzati;
   8) alla lettera n), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
   9) alla lettera p), sostituire le parole: le attività con le seguenti: eventuali attività;
   10) alla lettera q), sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
    sopprimere il comma 4;
   Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
     al comma 1, alinea, sopprimere le parole: attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica e sostituire le parole da: anche mediante fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
    al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica,;
   Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;
    sopprimere i commi 6 e 7;
   Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10;
   Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:
  1. Ai fini della definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) concorrono:
   a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
   c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
   d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.
   Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1:
   1) all'alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno;
   2) alla lettera a), sopprimere le parole: e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
    dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che la proposta di parere predisposta dal relatore sembrerebbe consentire il superamento Pag. 40delle criticità evidenziate in merito ai profili di carattere finanziario dalla Ragioneria generale dello Stato, posto che la formulazione di un parere favorevole risulterebbe comunque subordinata al recepimento di puntuali modificazioni al testo in esame, formulate in termini di specifiche condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, proprio in considerazione del numero e della rilevanza delle modifiche proposte al testo e contenute nella citata ipotesi di parere, considera opportuno un rinvio dell'esame al fine di consentire al Governo una valutazione complessiva ed approfondita della stessa.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica richiesta sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che la relazione tecnica non risulta ancora debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, essendosi tuttora in attesa degli specifici elementi informativi richiesti al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 66 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rammenta che, nella seduta del 12 ottobre scorso, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel precisare che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica, fa altresì presente che le criticità manifestate sul testo in esame dalla Ragioneria generale dello Stato riguardano, tra l'altro, il previsto utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in una misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente provvedimento. A tale proposito, ritiene che una valutazione compiuta circa l'effettiva disponibilità delle risorse in parola non potrà che essere effettuata alla luce degli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 attualmente in fase di perfezionamento e di prossima presentazione al Parlamento. Ciò posto, ritiene pertanto opportuno disporre un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Pag. 41

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti dal relatore, riservandosi tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti in merito all'utilizzo, con finalità di copertura, delle risorse destinate per l'anno 2018 al Teatro Eliseo di Roma dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che, sulla base delle ulteriori verifiche svolte, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 prevista dall'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dal medesimo articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbra, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa già assunti a valere sulle risorse medesime. Ritiene peraltro che, fermo restando quanto testé precisato, la questione relativa alla diversa destinazione delle risorse inizialmente stanziate per l'anno 2018 in favore del Teatro Eliseo di Roma potrà essere nuovamente affrontata in sede di successivo esame del provvedimento in Assemblea, eventualmente anche allo scopo di sollecitare specifici interventi legislativi attraverso la presentazione di ordini del giorno.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
    esaminato il progetto di legge C. 4652 approvato dal Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;
    preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni che prevedono un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche alle erogazioni liberali a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, di cui all'articolo 5, sono stati considerati i dati dichiarativi e i dati sui versamenti relativi all'agevolazione vigente per l'anno d'imposta 2015;
   in base a tali dati si stima che gli ammontari di competenza annui relativi alle erogazioni liberali effettuate siano pari a 2,7 milioni di euro per le persone fisiche e a 26 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti giungendo in tal modo a un onere complessivo valutato in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   in via prudenziale è stato ipotizzato che l'estensione prevista dalla proposta normativa in oggetto possa interessare una quota pari al 10 per cento delle erogazioni liberali attualmente agevolabili secondo l'Art-Bonus;
   il Consiglio superiore dello spettacolo, organismo consultivo del Ministero che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sostituirà la Consulta per lo spettacolo, opererà nell'ambito delle risorse esistenti e di quelle già destinate alla medesima Consulta;
   infatti il numero dei componenti del Consiglio è inferiore a quello della Consulta, il regime dei rimborsi ai componenti del predetto Consiglio è identico a quello attualmente previsto per i componenti della Consulta e le risorse attualmente utilizzate Pag. 42per le attività di supporto tecnico della Consulta stessa potranno essere utilizzate per l'assistenza al Consiglio medesimo;
   il Fondo per le esigenze indifferibili e il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014, nonché il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 – a vario titolo utilizzati con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento – recano le necessarie disponibilità ed il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;
   la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 disposta ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dall'articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbra, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa già assunti;
   il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Rocco PALESE (FI-PdL) si riserva di presentare un ordine del giorno in Assemblea al fine di impegnare il Governo all'adozione di specifiche iniziative normative volte a ripristinare il contributo inizialmente stanziato in favore del Teatro Eliseo di Roma per l'anno 2018, all'uopo individuando le occorrenti risorse finanziarie già nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 di prossima presentazione al Parlamento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ricordare che, a suo tempo, era stata trasmessa una bozza di relazione tecnica non positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che è stata elabora una ulteriore bozza che sembrerebbe superare parte delle criticità emerse nella precedente. Nel far presente che tale bozza è attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello Stato e nel ritenere che tale verifica dovrebbe avere esito positivo, chiede pertanto alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

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  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica (vedi allegato 3), negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sottolineando che il documento illustra le criticità alla base della verifica negativa.

  Edoardo FANUCCI, presidente, al fine di consentire un approfondimento dei contenuti della relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa delle valutazioni del Governo in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel far presente la necessità di appurare se la diversa definizione di «pane» contenuta nel provvedimento può avere un impatto ai fini dell'applicazione del regime di IVA agevolata, che prevede un'aliquota al 4 per cento, precisa che sono stati richiesti chiarimenti, in merito a tale eventualità, sia al Dipartimento delle finanze che all'Agenzia delle dogane. Chiede pertanto alla Commissione di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

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