CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 195

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
S. 2942 Governo.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2942, di «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili».
  Il decreto-legge, costituito da 21 articoli suddivisi in tre Titoli, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018.
  Il Titolo I, recante disposizioni in materia fiscale, comprende gli articoli da 1 a 5.
  L'articolo 1 introduce misure volte ad estendere la definizione agevolata dei carichi. Pag. 196Tra le misure previste segnala: la proroga al 30 novembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, in scadenza nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016; l'introduzione di una specifica disciplina della definizione agevolata per le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell'anno 2016, con posticipazione al mese di novembre 2018 del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017; la facoltà per i debitori di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio al 30 settembre 2017.
  L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo ? di Collesalvetti, in provincia di Livorno, colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti  e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti Comuni, al fine di compensare gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  Il medesimo articolo 2 prevede inoltre che, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia prorogato al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  L'articolo 3 estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cosiddetto split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, con la disposizione in esame, tale meccanismo – già applicato a tutte le amministrazioni, enti e soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione – viene, tra l'altro, ulteriormente esteso: agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche in misura non inferiore al 70 per cento; alle società controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche o altri enti per i quali già risulti valevole meccanismo in questione; alle società partecipate in misura non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche o altri enti già assoggettati al meccanismo.
  L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1 della legge n. 198 del 2016), è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo annuale di 62,5 milioni di euro.
  L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,4 anziché all'11,5 per cento; esso prevede inoltre analoga parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise a partire dal 2019.
  Il Titolo II (articoli 6 e 7) reca disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia e militari.
  L'articolo 6 apporta modificazioni alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, provvedendo altresì all'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali nell'ultimo trimestre del 2017.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di personale delle forze di polizia e di personale militare, provvedendo, tra l'altro, Pag. 197a destinare risorse finanziarie per l'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia, nonché per l'incremento di assunzioni nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo della Guardia di finanza.
  Il Titolo III (articoli da 8 a 21) reca disposizioni relative a determinati Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili.
  L'articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 8 del decreto-legge n. 185 del 2008) per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024) e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta «ottava salvaguardia», costituita da un ottavo contingente di soggetti per i quali è applicabile la disciplina previgente (rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni) sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità.
  L'articolo 9 incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 2 della legge n. 662 del 1996).
  L'articolo 10 dispone – a favore delle aree del Centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi da parte dell'Unione europea – l'integrazione dell'anticipazione delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, prevista dal decreto-legge n. 8 del 2017.
  L'articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012). In particolare, tale Fondo viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione (vale a dire imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali). A tal fine, la dotazione del Fondo viene incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2018.
  L'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017, ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.
  L'articolo 13 – al fine di incrementare il livello di conoscenza e di informazione degli stakeholder così da favorire l'assunzione di decisioni consapevoli – opera una estensione del contenuto degli obblighi di comunicazione per chi acquisisce una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo di dichiarare le finalità perseguite con l'acquisizione della partecipazione.
  L'articolo 14 apporta modificazioni al decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Le modificazioni sono volte, da un lato, a colmare lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa, dall'altro, a potenziare gli strumenti di tutela nel quadro delle garanzie della sicurezza e dell'ordine pubblico.
  L'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del Contratto di programma-Parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.
  L'articolo 16 apporta alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione Croce Rossa italiana. Le novelle riguardano la messa in liquidazione dell'ente e il trasferimento del patrimonio dall'ente all'Associazione.
  L'articolo 17 dispone l'assegnazione di risorse per il 2017 per il completamento Pag. 198della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera, quale «Capitale europea della cultura 2019».
  L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di un totale di 21,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziate del Fondo sanitario nazionale, da destinare: per 9 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico; per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che eroghino, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne.
  L'assegnazione è disposta previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, di apposita intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.
  Viene, infine, demandato ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – di individuare le strutture sanitarie beneficiarie. In considerazione delle competenze regionali in materia di salute, appare opportuno introdurre una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale.
  L'articolo 19 – anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione connesse al regime di monopolio della SIAE (Società italiana degli autori e degli editori) in materia di collecting del diritto d'autore – nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.
  L'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie di copertura del provvedimento. Provvede, inoltre, ad assicurare la prosecuzione della concessione relativa alle lotterie ad estrazione istantanea.
  L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.
Nuovo testo C. 141 Antezza.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  L'onorevole Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione Affari sociali della Camera sulla proposta di legge C. 141, di iniziativa della deputata Antezza, recante «Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta di legge, che si compone di 4 articoli, disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola come obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale.
  In particolare, l'articolo 1 prevede che il Piano sanitario nazionale proponga indicazioni di carattere strutturale ed organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza dei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente. Esso dispone inoltre che la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta costituisce, previo Pag. 199accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.
  L'articolo 2, al fine di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona nei reparti di terapia intensiva, prevede che il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisca con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta individuati dal provvedimento in esame (comma 1).
  Le linee guida definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di «terapia intensiva aperta», previa analisi delle modalità organizzative e di assistenza nelle terapie intensive regionali, con le seguenti caratteristiche: regolamentazione degli orari di visita ai pazienti da parte dei familiari, compresi i minori, al fine di garantirne l'accesso nei reparti di terapia intensiva per un periodo di tempo non inferiore alle dodici ore al giorno e nei reparti di terapia intensiva pediatrica e neonatale per un periodo di tempo non inferiore alle ventiquattro ore al giorno; definizione di tempi e modalità per un'adeguata comunicazione tra èquipe curante, paziente e familiari al fine di una piena condivisione delle informazioni e una migliore partecipazione alle decisioni diagnostico-terapeutiche; previsione della figura dello psicologo per il supporto psicologico al paziente e ai suoi familiari; identificazione di modalità assistenziali finalizzate a minimizzare il rischio di disturbi psicologici e comportamentali, in particolare se il paziente è un minore di anni diciotto; definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione; previsione nei piani di edilizia sanitaria di spazi adeguati per la realizzazione del modello assistenziale della «terapia intensiva aperta», ivi compresa la disponibilità di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari; previsione di particolari misure igienico-sanitarie e di possibili restrizioni degli orari di visita ai pazienti da adottare nei casi in cui la direzione sanitaria della struttura ospedaliera rilevi la concreta e oggettiva possibilità di un rischio infettivo all'interno del reparto di terapia intensiva aperta. Il comma 2 dispone l'aggiornamento periodico delle linee guida almeno ogni tre anni.
  L'articolo 3 impegna le Regioni ad intraprendere un percorso di trasformazione dei reparti di terapia intensiva al fine di realizzare e sostenere il modello assistenziale di «terapia intensiva aperta», adeguando gli stessi alle linee guida entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Per realizzare il modello organizzativo aperto, le Regioni organizzano corsi di formazione per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l’èquipe medico-infermieristica, il paziente ed i familiari, così da garantire anche una migliore e più consapevole partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle decisioni terapeutiche. L'attuazione dei principi del provvedimento in esame in conformità alle linee guida rientra tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 4 conferma che lo stato di attuazione di quanto stabilito dal provvedimento in esame è verificato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Esso inoltre reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 200

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  L'onorevole Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge consta di 7 articoli e, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi; esso prevede, altresì, la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo».
  L'articolo 1 affida alla Repubblica: la promozione e il sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale; il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge n. 106 del 2016, relativa al terzo settore.
  L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti: al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al contempo, il testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo».
  Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega – da attuare tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 – l'articolo 2, comma 2, prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. In particolare, stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di «giovani» artisti e compositori emergenti; l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero ed Ente nazionale per il turismo, ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici nazionali; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato.
  L'articolo 2, comma 3, reca un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, esso concerne la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS.
  Ulteriori principi e criteri direttivi specifici, riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, sono stabiliti dall'articolo 2, comma 4. Per tutti i settori indicati, si tratta, in particolare, di: ottimizzazione dell'organizzazione Pag. 201e del funzionamento dei diversi settori, anche favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti; riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo; ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; ai fini del riparto del FUS, previsione che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano: la definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori; l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, corredati di programmi per ciascuna annualità; la valorizzazione della qualità delle produzioni; l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali.
  Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori.
  Nella procedura per l'emanazione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo. Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso dura in carica tre anni ed è composto da 15 componenti, di cui 4 sono scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata – sono personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.
  L'articolo 4 incrementa, anzitutto, la dotazione del FUS di 9,5 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e di 22,5 milioni di euro annui dal 2020. Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 5 reca disposizioni volte ad estendere il c.d. art bonus alla promozione della produzione musicale delle opere di artisti emergenti.
  L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
  L'articolo 7 posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico».
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
S. 2922, approvato dalla Camera.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato sul disegno di legge S. 2922, recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame in prima lettura, alla VII Commissione Cultura sul nuovo testo della proposta di legge C. 2950, adottato come testo base dalla Commissione, con gli emendamenti approvati in sede referente alla data del 22 marzo 2017.
  Il disegno di legge all'esame del Senato (risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla VII Commissione successivamente a tale data, nonché dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Assemblea) è costituito da due articoli, le cui disposizioni sono tese a potenziare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.
  Tra le modifiche introdotte successivamente all'espressione del parere in prima lettura, segnala le seguenti.
  Sono stati soppressi gli articoli relativi: al riconoscimento di benefici e agevolazioni ad imprese culturali e creative in possesso di specifici requisiti (ex articolo 2); all'istituzione, nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una Sezione speciale per le imprese culturali e creative (ex articolo 3); all'istituzione di buoni per l'acquisto di servizi offerti dalle imprese culturali e creative (ex articolo 4); alla disciplina della decadenza dai benefici e dalle agevolazioni nel caso in cui fossero venuti meno i requisiti previsti (articolo 6).
  È stata prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per l'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, cui viene demandato il compito di disciplinare la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti (articolo 1, comma 3).
  È stato disposto che le amministrazioni coinvolte nel perseguimento della finalità di sostegno alle imprese culturali e creative provvedano all'attuazione di tale compito nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 5).
  È stato, infine, previsto che sui progetti culturali e creativi presentati dalle imprese ai fini della concessione di beni demaniali dismessi si esprima la Commissione di valutazione dei progetti artistici (articolo 6 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2015), composta da 5 esperti, uno dei quali designato in rappresentanza della Conferenza unificata.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

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