CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 91

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.40.

Pag. 92

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.
Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il progetto di legge in esame – già approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 2603) – reca Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato e che oggetto di esame nella seduta odierna è il testo elaborato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti), come risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017. Fa presente, altresì, che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento al Registro pubblico delle opposizioni, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le tariffe possano coprire integralmente gli oneri per il registro, anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra tali spese e l'acquisizione delle relative risorse a valere sul gettito tariffario.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, recante disposizioni in merito all'attività dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare che detta Autorità possa effettivamente esercitare i compiti previsti nel quadro delle attuali fonti di finanziamento e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito, infine, all'articolo 3, recante clausola di neutralità finanziaria, rinvia a quanto osservato in relazione agli articoli 1 e 2.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 24 ottobre 2017 il rappresentante del Governo, nel depositare la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni che prevedono un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche alle erogazioni liberali a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, di cui all'articolo 5, sono stati considerati i dati dichiarativi e i dati sui versamenti relativi all'agevolazione vigente per l'anno d'imposta 2015. Segnala poi che in base a tali dati si stima che gli ammontari di competenza annui relativi alle erogazioni liberali effettuate siano pari a 2,7 milioni di euro per le Pag. 93persone fisiche e a 26 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti giungendo in tal modo a un onere complessivo valutato in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Osserva inoltre che in via prudenziale è stato ipotizzato che l'estensione prevista dalla proposta normativa in oggetto possa interessare una quota pari al 10 per cento delle erogazioni liberali attualmente agevolabili secondo l’Art-Bonus.
  Conferma quindi che il Consiglio superiore dello spettacolo, organismo consultivo del Ministero che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sostituirà la Consulta per lo spettacolo, opererà nell'ambito delle risorse esistenti e di quelle già destinate alla medesima Consulta. Sottolinea infatti che il numero dei componenti del Consiglio è inferiore a quello della Consulta, che il regime dei rimborsi ai componenti del predetto Consiglio è identico a quello attualmente previsto per i componenti della Consulta e che le risorse attualmente utilizzate per le attività di supporto tecnico della Consulta stessa potranno essere utilizzate per l'assistenza al Consiglio medesimo.
  Assicura che il Fondo per le esigenze indifferibili e il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014, nonché il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 – a vario titolo utilizzati con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento – recano le necessarie disponibilità e che il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.
  Precisa quindi che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, disposta ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dall'articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbra, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa già assunti.
  Conclude segnalando che il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Francesco BOCCIA, presidente, chiede conferma che siano state accuratamente valutate le conseguenze della soppressione del contributo per l'anno 2018 in favore del Teatro Eliseo su eventuali impegni di spesa già assunti.

  Il Viceministro Luigi CASERO assicura che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha confermato, con riferimento alla misura di cui all'articolo 4, comma 3, che non risultano impegni o obbligazioni che possano essere pregiudicati dall'utilizzo, per iniziative culturali nelle zone interessate dai recenti eventi sismici, della somma stanziata in favore del Teatro Eliseo dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017. Detto Dicastero evidenzia inoltre che la riduzione di tale contributo straordinario, peraltro previsto originariamente per il solo anno 2017, riguarda esclusivamente l'anno finanziario 2018.

  Francesco BOCCIA, presidente, prendendo atto di quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo in relazione a impegni o obbligazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, chiede se la stessa affermazione possa essere fatta anche in relazione ai privati destinatari del contributo concesso con il decreto-legge n. 50 del 2017. Segnala infatti che i gestori del Teatro Eliseo potrebbero aver assunto impegni o obbligazioni in conseguenza dell'assegnazione del citato contributo anche per la prossima Pag. 94annualità. Invita quindi il Viceministro a valutare la responsabilità che il Governo assume nei confronti del Teatro Eliseo con la soppressione del contributo a pochi mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario 2018.

  Rocco PALESE (PdL) ritiene inaudito che a breve distanza dall'approvazione del decreto-legge n. 50 del 2017, sul quale il Governo aveva anche posto la questione di fiducia, il Senato abbia disposto la soppressione del contributo concesso, per l'anno 2018, in favore del Teatro Eliseo. Sottolinea la scorrettezza di tale comportamento, che mina la credibilità del Parlamento. Segnala inoltre la possibilità di contenziosi e di risarcimenti in favore del Teatro, che potrebbe aver assunto obbligazioni con banche e fornitori, contando sull'assegnazione di un contributo che era stato attribuito sulla base di una legge e nei confronti del quale vantava un diritto a tutti gli effetti. Chiede pertanto che il parere che la Commissione esprimerà tenga conto delle questioni emerse nel corso del presente dibattito.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore.
Nuovo testo unificato C. 2182 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 18 ottobre scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Il Viceministro Luigi CASERO, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.
Nuovo testo C. 141.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento reca disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperti e che oggetto di esame nella seduta odierna è il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (XII, Affari sociali), come risultante dalle modifiche approvate, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017. Fa presente, altresì, che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti disposizioni concernenti la realizzazione Pag. 95di reparti di terapia intensiva aperta, evidenzia preliminarmente che l'attuale sistema di governance sanitaria prevede, in linea generale, che le attività pubbliche in ambito sanitario siano effettuate nell'ambito della cornice finanziaria determinata annualmente dalla legge di bilancio, sulla base degli indirizzi definiti dall'intesa sancita in sede di Conferenza Stato – regioni. Ciò premesso, rileva altresì che il provvedimento in esame, all'articolo 3, pone nuovi adempimenti in capo alle regioni (si tratta dell'adeguamento alle linee-guida per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva e dell'organizzazione di corsi di formazione per il personale dei reparti) e, all'articolo 4, prevede una clausola di invarianza che esclude l'insorgere di nuovi o maggiori oneri. Risulta dunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione agli adempimenti della legge in esame all'interno della cornice finanziaria del Servizio sanitario nazionale, senza pregiudicare altri interventi, già previsti a legislazione vigente, posti a valere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di inserire in un apposito articolo la clausola di neutralità finanziaria, attualmente contenuta al comma 2 dell'articolo 4, e di riformulare più puntualmente la clausola stessa prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia la necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 24 ottobre il rappresentante del Governo si era riservato di valutare la proposta della relatrice di inserire una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento.

  Il Viceministro Luigi CASERO comunica di non aver ancora acquisito gli elementi istruttori necessari per una compiuta valutazione della proposta formulata dalla relatrice. Chiede quindi un rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.55.

Pag. 96

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 461.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 19 ottobre 2017 il rappresentante del Governo aveva chiesto un rinvio dell'esame del provvedimento per completare la necessaria istruttoria sui profili di carattere finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che l'articolo 12, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, terzo periodo, che prevede l'esclusione dell'accertamento inerente alla regolarità contributiva degli armatori nella fase di dismissione di bandiera, qualora dal registro di iscrizione non risulti il rilascio del ruolino di equipaggio, non consentendo di verificare che sull'unità da diporto siano stati effettuali imbarchi irregolari di marittimi, potrebbe comportare una riduzione dei presidi a tutela dei crediti contributivi. Pertanto, al fine di escludere il verificarsi di minori entrate contributive, segnala la necessità di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, terzo periodo.
  Assicura poi che la riduzione della tempistica per il rinnovo della licenza di navigazione, prevista dall'articolo 15, è sostenibile per tutti gli Uffici marittimi interessati e che la semplificazione amministrativa di cui all'articolo 27, concernente la rotazione dei marittimi a bordo delle unità oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore, non appare suscettibile di determinare comportamenti elusivi in materia di obblighi contributivi relativi agli equipaggi.
  Osserva poi che l'istituzione dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche e l'accesso a tale banca dati avverranno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché per la sua istituzione saranno utilizzate le risorse previste a legislazione vigente relative all'informatizzazione e digitalizzazione del Paese, mentre gli oneri di interconnessione saranno sostenuti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente sia da parte dei fruitori sia da parte del titolare del dato, ciascuno per la parte di propria competenza.
  Precisa inoltre che l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo dell'unita da diporto, prevista negli articoli da 35 a 42, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni competenti, derivanti dall'attività di custodia delle unità sequestrate, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda le entrate derivanti da sanzioni, evidenzia che esse sono scontate nei saldi di finanza pubblica per valori che risentono anche della difficoltà realizzativa delle stesse; pertanto la riduzione del 30 per cento della sanzione prevista dall'articolo 43 nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 5 giorni, se da un lato comporta una riduzione dell'importo pagato da ciascun soggetto che aderisce, dall'altro permette l'acquisizione di pagamenti che, a legislazione vigente, avverrebbero con anni di ritardo o addirittura potrebbero non essere effettuati. Inoltre, poiché in osservanza al criterio di delega di cui al comma 2, lettera z), della legge n. 167 del 2015, il presente provvedimento prevede sanzioni più severe, conclude che la disposizione di cui all'articolo 43 non determina riduzioni del gettito attualmente previsto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione Pag. 97del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (atto n. 461),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 12, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, terzo periodo, che prevede l'esclusione dell'accertamento inerente alla regolarità contributiva degli armatori nella fase di dismissione di bandiera, qualora dal registro di iscrizione non risulti il rilascio del ruolino di equipaggio, non consentendo di verificare che sull'unità da diporto siano stati effettuali imbarchi irregolari di marittimi potrebbe comportare una riduzione dei presidi a tutela dei crediti contributivi;
    pertanto, al fine di escludere il verificarsi di minori entrate contributive, appare necessario sopprimere la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, terzo periodo;
    la riduzione della tempistica per il rinnovo della licenza di navigazione, prevista dall'articolo 15, è sostenibile per tutti gli Uffici marittimi interessati;
    la semplificazione amministrativa di cui all'articolo 27, concernente la rotazione dei marittimi a bordo delle unità oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore, non appare suscettibile di determinare comportamenti elusivi in materia di obblighi contributivi relativi agli equipaggi;
    l'istituzione dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche e l'accesso a tale banca dati avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché per la sua istituzione saranno utilizzate le risorse previste a legislazione vigente relative all'informatizzazione e digitalizzazione del Paese, mentre gli oneri di interconnessione saranno sostenuti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente sia da parte dei fruitori sia da parte del titolare del dato, ciascuno per la parte di propria competenza;
    l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo dell'unita da diporto, prevista negli articoli da 35 a 42, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni competenti, derivanti dall'attività di custodia delle unità sequestrate, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
    le entrate derivanti da sanzioni sono scontate nei saldi di finanza pubblica per valori che risentono anche della difficoltà realizzativa delle stesse;
    la riduzione del 30 per cento della sanzione prevista dall'articolo 43, nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 5 giorni, pertanto, se da un lato comporta una riduzione dell'importo pagato da ciascun soggetto che aderisce, dall'altro permette l'acquisizione di pagamenti che a legislazione vigente avverrebbero con anni di ritardo o addirittura potrebbero non essere effettuati;
    inoltre, poiché in osservanza al criterio di delega di cui al comma 2, lettera z), della legge n. 167 del 2015, il presente provvedimento prevede sanzioni più severe, la disposizione di cui all'articolo 43 non determina riduzioni del gettito attualmente previsto,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 12, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere il terzo periodo».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Mauro GUERRA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Pag. 98

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 464.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre) – reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE relativa alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, evidenziando come lo schema di decreto legislativo sia corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che il provvedimento in esame apporta modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale (la direttiva 2013/32) e di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (la direttiva 2013/33). Evidenzia che il provvedimento è finalizzato principalmente a rimodulare la composizione nonché a ridefinire le funzioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni, previste dal decreto legislativo n. 25 del 2008, alla luce dell'autorizzazione al reclutamento di 250 funzionari amministrativi da destinare alle predette Commissioni e sezioni, disposta dal decreto-legge n. 13 del 2017 (articolo 1).
  Rammenta che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017 (c.d. decreto immigrazione) al fine, tra l'altro, di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ha autorizzato il Ministero dell'interno a bandire procedure concorsuali per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, e ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato appartenente alla III area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di n. 250 unità. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per il 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dal 2018.
  Osserva che il provvedimento detta inoltre norme di semplificazione dei procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria in materia di tutela e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, trasferendo al tribunale dei minorenni la competenza a tal fine prevista a normativa vigente in capo al giudice tutelare (articolo 2) e che esso è corredato di una clausola di neutralità finanziaria con la previsione che le amministrazioni interessate provvedano Pag. 99all'attuazione dello stesso nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 3).
  Al riguardo evidenzia che la composizione delle Commissioni territoriali – e delle eventuali relative sezioni – viene integrata con un numero non inferiore a 4 di funzionari amministrativi (da assegnare tra quelli reclutati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 13 del 2007). Peraltro le disposizioni prevedono che soltanto 2 di tali funzionari partecipino alle sedute delle Commissioni territoriali. Tali funzionari sostituiscono pertanto i 2 componenti previsti a normativa vigente in rappresentanza della polizia di Stato e degli enti territoriali. Rileva che resta quindi inalterato, rispetto a quanto previsto a normativa vigente, il numero complessivo dei partecipanti ai lavori delle Commissioni, numero che rileva ai fini della corresponsione del gettone di presenza (comma 1, lettera a)). In proposito non formula quindi osservazioni, nel presupposto che i predetti emolumenti siano corrisposti soltanto ai 2 funzionari che partecipano alle sedute delle Commissioni, come peraltro evidenziato anche dalla relazione tecnica.
  Non ha alcunché da osservare, inoltre, per quanto riguarda il monitoraggio delle procedure e dell'attività delle Commissioni (comma 1, lettera b)) da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo, considerato che, secondo la relazione tecnica, tale attività è riconducibile nell'ambito dei compiti generali che la Commissione nazionale già svolge a normativa vigente in materia di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali.
  Segnala infine, in merito alla ridefinizione del quadro delle competenze previste dall'articolo 2 in materia di tutela di minori stranieri non accompagnati, che la relazione tecnica ed il testo non forniscono indicazioni riguardo ad eventuali rimodulazioni del personale necessarie in relazione alle effettive esigenze operative delle strutture dell'organizzazione giudiziaria interessate. In proposito, reputa utile acquisire elementi di valutazione al fine di verificare che il predetto riordino possa essere realizzato nel quadro delle risorse esistenti.

  Il Viceministro Luigi CASERO conferma che la concentrazione in capo ad un unico giudice – il tribunale per i minorenni in luogo del giudice tutelare – delle fasi procedimentali e giurisdizionali relative alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, prevista dall'articolo 2, è attuabile attraverso le risorse umane e strumentali già in servizio presso le citate strutture minorili ed in possesso di specifiche competenze professionali.
  In ogni caso assicura che, in relazione a sopravvenute esigenze operative, potrà essere prevista l'eventuale rimodulazione organizzativa degli organici del personale, nell'ambito della dotazione organica già esistente.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (atto n. 464);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la concentrazione in capo ad un unico giudice – il tribunale per i minorenni in luogo del giudice tutelare – delle fasi procedimentali e giurisdizionali relative alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, prevista dall'articolo 2, è attuabile attraverso le risorse umane e strumentali già in servizio presso le citate strutture minorili ed in possesso di specifiche competenze professionali;
    in ogni caso, in relazione a sopravvenute esigenze operative, potrà essere Pag. 100prevista l'eventuale rimodulazione organizzativa degli organici del personale, nell'ambito della dotazione organica già esistente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
Atto C. 3211.