CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2017
898.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.
C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, nel riferire sul contenuto del provvedimento, evidenzia che, per i profili di competenza del Comitato, il progetto di legge non presenta rilevanti criticità. Essa, infatti, oltre ad innovare la normativa vigente in materia di registro delle opposizioni, provvede ad autorizzare il Governo ad aggiornare il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, secondo modalità che possono ritenersi conformi al modello ordinamentale disciplinato dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Fa presente comunque che nella proposta di parere è contenuta una osservazione nella quale, tenendo conto delle disposizioni che disciplinano la tempistica assegnata agli organi consultivi coinvolti nella specifica procedura, si invitano le Commissioni di merito a valutare la congruità del termine di sessanta giorni previsto per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
  esaminato il progetto di legge n. 4619, nel testo risultante dagli emendamenti approvati Pag. 4dalle Commissioni di merito nella seduta del 18 ottobre 2017, e rilevato che:
   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
    il provvedimento, che si compone di 4 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Esso, infatti, interviene a modificare la normativa in materia di registro delle opposizioni, prevedendo (all'articolo 1) l'estensione dell'ambito oggettivo delle utenze telefoniche che possono essere iscritte nel registro (includendovi anche quelle, fisse e mobili, non iscritte in elenchi di abbonati) e producendo, con alcune eccezioni, un effetto di revoca dei consensi precedentemente prestati al trattamento delle proprie numerazioni. Lo stesso articolo stabilisce anche il divieto di cessione a terzi dei dati personali degli iscritti al registro per finalità di comunicazione commerciale; istituisce inoltre un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale o di ricerche di mercato; vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati; reca infine la disciplina sanzionatoria. L'articolo 2 pone in capo agli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante. Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la consueta clausola di invarianza finanziaria e la disciplina sull'entrata in vigore;

   sul piano delle fonti subordinate del diritto:
    il comma 15 reca l'autorizzazione al Governo all'emanazione di un regolamento di delegificazione volto ad apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, che risiedono nel regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Tale previsione risulta coerente con le modifiche del quadro normativo vigente disposte all'articolo 1 del provvedimento, che operano anche nel senso di aggiornare i principi della originaria delegificazione alla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Trattasi quindi di una autorizzazione che appare conforme al modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, considerato anche che, per quanto riguarda l'effetto abrogativo, esso risulta espressamente limitato alle “disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della legge”. Al riguardo, andrebbe comunque valutata la congruità del termine di sessanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce della procedura prevista che contempla il parere del Consiglio di Stato (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge n. 127 del 1997, entro il termine di quarantacinque giorni, ulteriormente aumentabili in caso di rilevate esigenze istruttorie), nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro il termine di trenta giorni);

  alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito la congruità del termine previsto al comma 15 per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano il registro delle opposizioni, alla luce della procedura prevista.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Tancredi TURCO, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, evidenziandone le caratteristiche di omogeneità. Soffermandosi sulla formulazione delle norme di delega, fa presente che un principio direttivo rimette a decreti di natura non regolamentare la determinazione dei criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul FUS, circostanza che, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative. Segnala inoltre la presenza di due disposizioni recanti principi e criteri direttivi meritevoli di essere meglio specificati, avendo cura di distinguerli chiaramente dagli oggetti di delega. Dà altresì conto di alcune disposizioni di cui andrebbe valutata la possibile modifica, non apparendo del tutto chiara o propria la loro attuale formulazione.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
  esaminato il disegno di legge n. 4652 e rilevato che:
   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
    il disegno di legge, che si compone di 7 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Esso, infatti, previa definizione (all'articolo 1) dei principi generali dell'intervento pubblico in materia di spettacolo, delega (all'articolo 2) il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché la disciplina dei diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, tramite la predisposizione del Codice dello spettacolo. Nel contesto del provvedimento si collocano anche: disposizioni volte alla istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo (articolo 3); disposizioni di natura finanziaria per l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo e misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto (articolo 4); norme concernenti benefici e incentivi fiscali per lo spettacolo (articolo 5); l'usuale clausola di salvaguardia per le autonomie speciali (articolo 6), nonché (all'articolo 7) una disposizione che proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    in relazione alla formulazione delle norme di delega, l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, finalizza la delega al coordinamento e riordino delle disposizioni legislative “e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113”. Al riguardo, si evidenzia che la citata disposizione del decreto-legge n. 113 del 2016 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in materia di assetto e organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche e che tali disposizioni regolamentari non sono però ancora intervenute, neanche a livello di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri. Pertanto, qualora dovessero in un prossimo futuro venire adottate, il provvedimento opererebbe una rilegificazione in un ambito per il quale recentemente è stata prevista una delegificazione. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 2, nel recare un ulteriore specifico criterio direttivo in materia di ripartizione del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche, indirizza il legislatore delegato ad operare in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016. In tal modo il criterio direttivo opera un richiamo ad Pag. 6una normativa di cui il legislatore delegante non ha ancora cognizione, in quanto non ancora adottata;
    la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 prevede tra i parametri per il riparto del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche la «revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico» delle fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, si rileva che tale revisione non appare configurabile come parametro della ripartizione del contributo statale tra le fondazioni ma dovrebbe essere oggetto di uno specifico intervento normativo. Ciò in considerazione del fatto che i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, a legislazione vigente (articolo 11, co. 15 del decreto-legge n. 91 del 2013), sono nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo e non direttamente dalle fondazioni con modalità da loro stabilite;
    l'articolo 2 del disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sembrano limitarsi ad indicare ulteriori oggetti della delega o appaiono comunque poco definiti: ciò si riscontra, in particolare, al comma 4, lettere g), numero 2), ed l), concernenti rispettivamente l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e l'introduzione di norme che disciplinino il rapporto di lavoro nello spettacolo;
   sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
    il provvedimento (al numero 2) della lettera b) del comma 2 ed alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 2) demanda a decreti di natura non regolamentare (senza peraltro specificare l'autorità competente ad adottarli) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;
   sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:
    all'articolo 2, tra i principi e criteri direttivi, il numero 4) della lettera b) del comma 2 individua tra le attribuzioni statali la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013. In proposito si segnala che il citato articolo 7, comma 2, nell'individuare l'oggetto del credito di imposta istituito al comma 1, fa riferimento non alle “opere di giovani artisti” ma più precisamente alle “opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti”;
    il disegno di legge, all'articolo 2, comma 5, quarto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari “possono esprimersi sulle osservazioni del Governo”, reca una formulazione che non appare coerente con la natura dei pareri delle Commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto;
    infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) e comma 4, lettera e) si sopprima il riferimento alla natura “non regolamentare” dei decreti chiamati a determinare Pag. 7i criteri per l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    all'articolo 2, comma 4, lettere g), numero 2), ed l), si dovrebbero meglio specificare i principi e i criteri direttivi ivi contenuti, avendo cura di distinguerli chiaramente dagli oggetti di delega, come richiesto dalla Circolare del 20 aprile 2001;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il numero 4) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 in modo da far più precisamente coincidere l'oggetto dell'attribuzione statale individuata dal numero – che fa riferimento alle “opere di giovani artisti” – con la disposizione richiamata dal medesimo numero (l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013 che fa invece riferimento alle “opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti”);
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 in quanto la “revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico” delle fondazioni lirico-sinfoniche non appare configurabile come parametro della ripartizione del contributo statale tra le fondazioni, come invece attualmente previsto dal testo, ma dovrebbe essere oggetto di uno specifico intervento normativo;
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2, nel senso di prevedere che l'oggetto del secondo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sia rappresentato dallo schema di decreto e non dalle «osservazioni del Governo”».

  Il Comitato approva la proposta di parere.
  La seduta termina alle 14.20.