CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2017
898.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 126

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2017.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che lo scorso 18 ottobre la relatrice, on. Berlinghieri, ha illustrato i contenuti del provvedimento. Pag. 127
  Si è quindi concluso in quella sede l'esame preliminare e si è fissato alle ore 12 di lunedì 23 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti, anche tenuto conto di una possibile calendarizzazione del provvedimento in Assemblea già a partire dalla settimana del 6 novembre prossimo.
  Avverte quindi che sono stati presentati 2 emendamenti, che sono in distribuzione e che saranno allegati al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).
  L'emendamento Cristian Iannuzzi 16.1, ammissibile, è stato già trasmesso alla Commissione Ambiente, competente nel merito, ai fini dell'espressione del prescritto parere.
  L'emendamento Artini 24.1 è invece irricevibile, in quanto riferito all'articolo 24 del disegno di legge che non è stato oggetto di alcuna modifica da parte del Senato e sul quale vi è quindi stata la doppia deliberazione conforme dei due rami del Parlamento.
  Ricorda infatti che, essendo stata la Legge europea 2017 già esaminata in prima lettura dalla Camera e successivamente modificata dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sulle proposte emendative ad esse conseguenti, le quali devono essere riferite alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.
  Rammenta infine che entro le ore 15 di domani dovrebbero pervenire le relazioni sul provvedimento e gli eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni di settore, e che la Commissione potrebbe quindi, nella seduta già convocata per le ore 15, votare il mandato al relatore.
  Avverte che è pervenuto in questo momento il ritiro, da parte del presentatore, dell'emendamento Cristian Iannuzzi 16.1.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 464.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento, che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha recepito due direttive in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (cosiddetta direttiva procedure) e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (cosiddetta direttiva accoglienza).
  La direttiva 2013/32/UE reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di protezione Pag. 128sussidiaria): la presentazione della domanda, l'individuazione delle autorità competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni. Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/CE del 1o dicembre 2005 (la cosiddetta direttiva «procedure») recepita con il decreto legislativo 25/2008.
  La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta. La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/9/CE (la cosiddetta direttiva «accoglienza» del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005).
  Ricorda che il decreto legislativo n. 142 del 2015 è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 154 del 2014) ed è entrato in vigore il 30 settembre 2015.
  In base all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 è autorizzata l'adozione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di attuazione delle leggi di delegazione europea entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti.
  Segnala inoltre che è pendente nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/2171 relativa alla protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo, avviata l'11 luglio 2014, per violazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva «procedure» 2003/95/UE e nella direttiva «accoglienza» 2003/9/CE.
  In particolare, la Commissione europea rileva nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati che intendano fare domanda di protezione internazionale; secondo la Commissione europea, inoltre, i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) risultano sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea.
  Passando all'esame del provvedimento, rileva, in primo luogo, che esso è volto ad adeguare al massiccio aumento delle domande di asilo la composizione delle Commissioni territoriali per l'asilo, attraverso l'immissione nei loro ranghi dei 250 funzionari amministrativi specializzati, la cui assunzione è già stata disposta dal decreto-legge n. 13 del 2017, ai quali viene affidata, tra l'altro, la funzione di presenziare al colloquio personale con il richiedente asilo e di istruirne la domanda, sottoponendo alla Commissione territoriale la proposta di deliberazione (articolo 1).
  Lo schema di decreto stabilisce, inoltre, che le commissioni siano distribuite su tutto il territorio nazionale e che delle sezioni distaccate delle commissioni facciano parte i nuovi funzionari specializzati (anziché i membri supplenti delle medesime commissioni come previsto attualmente).
  In tal senso interviene la lettera a) dell'articolo 1, prevedendo che l'individuazione delle sedi e delle circoscrizioni di competenza delle Commissioni – il cui numero complessivo rimane fissato in 20 – siano effettuate in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale. L'inserimento dei nuovi funzionari influisce sulla composizione delle commissioni territoriali, in cui non saranno più presenti funzionari della polizia di Stato, né rappresentanti degli enti locali. Al contempo, con un'ulteriore modifica, si prevede che alle sedute della commissione partecipino, oltre al presidente e all'esperto designato dall'UNHCR, due dei quattro funzionari amministrativi assegnati alla commissione, secondo criteri fissati dal presidente. Per quanto riguarda le modalità di nomina dei componenti delle commissioni territoriali, il testo, confermando la nomina del presidente attraverso l'adozione un decreto del Ministro Pag. 129dell'interno, prevede che sia preventivamente acquisito il parere della Commissione nazionale.
  Modifiche sono apportate anche alla disciplina della Commissione nazionale per il diritto di asilo, le cui funzioni vengono integrate con il compito di monitorare la qualità delle procedure e delle attività delle commissioni territoriali e di rendere parere sulle nomine dei membri delle predette commissioni (articolo 1, lett. b)). La lettera c) del medesimo articolo 1 prevede che il colloquio del richiedente protezione internazionale si debba svolgere, di norma, alla presenza del funzionario amministrativo con compiti istruttori, figura – come si è visto – introdotta nella composizione della commissione ad opera dell'articolo in esame.
  Lo schema in esame introduce inoltre – all'articolo 2 – alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, in un'ottica di razionalizzazione del sistema, al fine di concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali che li riguardano presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 13 del 2017 (recante norme accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, e per il contrasto dell'immigrazione illegale), quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
  Tali modifiche intendono evitare l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale – ossia giudice tutelare e giudice minorile – che può determinare interferenze e sovrapposizioni di fatto tra i distinti procedimenti, nonché un'inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali.
  L'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori, come evidenziato nella citata procedura di infrazione n. 2014/2171, ancora pendente.
  L'articolo 2, infine, modifica la disposizione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge n. 13 del 2017 (cosiddetto decreto immigrazione) che esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati. La novella all'articolo 19-bis specifica la portata della clausola di inapplicabilità, stabilendo che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del decreto-legge n. 13 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Per tutte le altre disposizioni resta ferma l'esclusione per i minori stranieri non accompagnati.
  Gli articoli 3 e 4 recano disposizioni finali e transitorie. In particolare, l'articolo 3 reca la consueta clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 4 interviene in ordine all'efficacia di alcune disposizioni recate dal provvedimento.

  Domenico MANZIONE, sottosegretario di Stato per l'Interno, evidenzia come il provvedimento in esame, esposto con precisione dalla relatrice, si caratterizzi per due aspetti fondamentali.
  Il primo riguarda il cambio radicale nell'approccio alle Commissioni territoriali per l'asilo, sostituendo al criterio della rappresentanza sinora adottato quello della specializzazione, anche in linea con le indicazioni emerse a livello europeo.
  Il secondo punto qualificante dell'intervento normativo consiste nella concentrazione in un unico organo giudiziario di tutte le competenze in materia di immigrazione Pag. 130e asilo di minori stranieri non accompagnati; ciò al fine di assicurare una maggiore omogeneità e snellezza delle procedure.

  Michele BORDO, presidente, rammenta che sul provvedimento non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata e che la Commissione deve attendere tale documentazione prima di esprimersi sull'Atto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
C. 4685 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, evidenzia che la Commissione esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari esteri – il disegno di legge di ratifica dell'Accordo italo-francese per l'attuazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina (AFA) tra i due Paesi, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
  L'Accordo – si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – si configura come necessario per permettere ai due Stati di realizzare una sostenibile alternativa al trasporto stradale di merci attraverso i valichi alpini. La continuità del servizio – che è già operante, dapprima in via sperimentale, dal 2003 – si pone inoltre come contestuale alla realizzazione del collegamento ferroviario Lione Torino.
  La relazione illustrativa sintetizza i principali obiettivi dell'Accordo come segue: assicurare la prosecuzione di un trasporto più sicuro delle merci pericolose, che già rappresenta un terzo delle merci trasportate dall'Autostrada Ferroviaria Alpina; nonché risparmiare l'emissione di circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno, come risultato della minore utilizzazione dei motori dei camion.
  La relazione introduttiva fornisce altresì una ricostruzione delle vicende dell'Autostrada Ferroviaria Alpina, dedicata al trasporto di veicoli con merci e merci pericolose, sia con accompagnamento dei conducenti che senza tale accompagnamento, avviata d'intesa tra Italia e Francia avvalendosi del tunnel storico del Fréjus tra la località italiana di Orbassano e quella francese di Aiton, con utilizzo di carri ferroviari ribassati per trasporto su rotaia di Tir e camion, nonché di container, rimorchi o semirimorchi, motrici.
  Dal punto di vista societario l'AFA ha visto una partecipazione paritaria tra le due compagnie ferroviarie di Trenitalia e SNCF. Per quanto concerne l'Italia il progetto è stato inizialmente regolato da un accordo di programma triennale 2004-2006 , poi rinnovato annualmente, previa autorizzazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea. La Commissione UE, tuttavia, nel luglio 2012 ha posto un termine alla possibilità di concedere l'aiuto di Stato alla data del 30 giugno 2013. Tuttavia Trenitalia ha continuato ad assicurare il servizio – denominato a partire dal 1o luglio 2013 quale transitorio – per evitare le conseguenze negative di una interruzione del servizio medesimo. Il carattere transitorio del servizio tuttora esercitato allude alla prospettiva della preparazione di una nuova procedura di gara Pag. 131per l'assegnazione del servizio AFA con una concessione decennale che dovrebbe partire dal 30 giugno 2018. Infatti fino a tale data la Commissione europea nel maggio 2015 ha riconosciuto la possibilità dell'erogazione dell'aiuto di Stato.
  Più nel dettaglio, l'Accordo italo-francese si compone di un preambolo e 8 articoli.
  L'articolo 1 sancisce la volontà delle Parti di proseguire il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina in continuità con il servizio sperimentale, esplicitando l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio e mirando all'autonomia finanziaria dello stesso. Pertanto l'Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di realizzazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra Italia e Francia che utilizzi il tunnel del Fréjus, assicurandone altresì l'attuazione ed il monitoraggio. La norma riporta quindi una puntuale definizione del servizio Afa, che dovrà – si esplicita – essere accessibile ai trasporti di merci pericolose.
  L'articolo 2, sui diritti e obblighi delle Parti, contiene il loro impegno alla realizzazione di un servizio gestito da una o più imprese e alle condizioni previste nell'Accordo in esame nonché da uno o più contratti conclusi tra i due Governi e l'impresa o le imprese di gestione. Tali contratti, che potranno assumere la forma di concessione di servizio pubblico, verranno attribuiti previa procedura di gara internazionale che rispetti i principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, segnatamente quelli di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. La durata dei contratti non potrà comunque eccedere i 15 anni, pur potendo tener conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati dalle imprese di gestione.
  L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti affinché la realizzazione ed il funzionamento del servizio AFA rispettino pienamente i loro impegni internazionali, e specialmente il diritto comunitario applicabile. I contratti per la gestione del servizio AFA preciseranno la legge ad essi applicabile e le modalità di risoluzione arbitrale di eventuali controversie riguardanti i contratti stessi, che potrebbero verificarsi tra gli Stati e le imprese di gestione. I gestori dell'infrastruttura definiranno con le imprese di gestione del servizio AFA e/o gli Stati un accordo quadro congiunto per la prenotazione delle capacità di infrastruttura necessarie a rispettare gli obiettivi di frequenza del servizio AFA definiti nei contratti, nonché in ordine ai principi tariffari da applicare.
  L'articolo 4 è dedicato al finanziamento del servizio AFA: le Parti riconoscono in linea di principio che è a loro carico il finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nei rispettivi territori, e riconoscono altresì che i contributi pubblici di qualsiasi natura provenienti dagli Stati, dagli enti territoriali dei due Paesi o dall'Unione europea potranno essere attribuiti alle imprese di gestione. L'ammontare, la durata le modalità di versamento di tali contributi verranno stabiliti in via definitiva dai Governi al termine della procedura di gara per l'attribuzione dei contratti.
  L'articolo 5 prevede che le controversie tra le Parti sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame vengano risolte per via diplomatica. È inoltre previsto che i due Governi si consultino su ogni questione che riguardi l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo o dei contratti di gestione; su ogni questione riguardante i diritti e gli obblighi degli Stati degli stati derivanti dall'Accordo in esame o dai contratti di gestione; sul futuro del servizio AFA in caso di fine anticipata dei contratti. Se entro tre mesi le controversie non sono state risolte le Parti si impegnano a sottoporsi alle decisioni del tribunale arbitrale.
  L'articolo 6 prevede che il Gruppo di lavoro già creato in base al Memorandum d'intesa italo-francese del 24 febbraio 2009 è incaricato di preparare e realizzare a nome dei due Governi la procedura di selezione delle imprese di gestione del servizio AFA, nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea già menzionati. Pag. 132
  Il Gruppo di lavoro è inoltre incaricato di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento prevista dal precedente articolo 4 dell'Accordo in esame. Le Parti convengono altresì di affidare il controllo e il monitoraggio tecnico, amministrativo e finanziario dei contratti di gestione a un organismo binazionale, la cui composizione sarà precisata nei contratti medesimi. Si prevede inoltre il coinvolgimento della Commissione intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che è incaricata di fornire pareri e raccomandazioni sulle misure più favorevoli per l'esecuzione del servizio AFA.
  Verrà altresì istituito un Osservatorio del trasferimento modale il quale, dopo l'avvio del nuovo servizio AFA, procederà al monitoraggio degli effetti dell'Accordo in esame in termini di trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada alla ferrovia.
  L'articolo 7 è dedicato ai ricorsi collegati alle procedure di attribuzione dei contratti di gestione del servizio AFA e prevede che qualsiasi soggetto interessato ad ottenere uno o più contratti di gestione e che si ritenga leso da violazioni delle disposizioni del diritto comunitario applicabili potrà presentare ricorso per ottenere misure correttive o compensative quali previste dalla Direttiva 89/665/CE. In merito a tali ricorsi decide un tribunale per la risoluzione dei conflitti, del quale vengono disciplinati composizione e procedure.
  L'articolo 8, infine, prevede l'entrata in vigore dell'Accordo in esame alla data della seconda delle due notifiche con le quali ciascuna delle Parti renderà noto all'altra il completamento delle procedure interne necessarie. La durata dell'Accordo è prevista fino al termine dei contratti di gestione, salvo che una delle Parti non lo denunci per via diplomatica, con effetto un anno dopo la notifica.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  La relazione tecnica che correda il provvedimento quantifica le risorse disponibili in base alla legge di stabilità 2016 in 29.026.383 euro per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018. Rammento che 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022 erano inoltre stati stanziati nel comma 654 della legge di stabilità 2016 al fine di assicurare la messa a gara del servizio AFA partire dal 1o luglio 2018; successivamente, la sezione seconda della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha rimodulato tali somme, distribuendone gli importi su un periodo decennale, e conseguentemente risultano allo stato disponibili 5 milioni per ciascuna annualità 2018-2027.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, ritiene che in questo caso specifico il Governo italiano dovrebbe assumere un atteggiamento meno timido rispetto alla possibilità di concedere aiuti di Stato, poiché l'intervento proposto garantisce beni pubblici quali la tutela della salute e dell'ambiente, e l'obiettivo dello spostamento dei trasporti da ruota a rotaia è senz'altro un obiettivo anche europeo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Pag. 133

  Maria IACONO (PD), relatrice, rileva che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dal Senato il 20 settembre scorso. Fa presente, preliminarmente, che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una completa disamina dei contenuti del provvedimento, che consta di 7 articoli, osserva, in via generale, che il disegno di legge è volto a operare una riforma organica del settore dello spettacolo.
  L'articolo 1 prevede, in attuazione della Costituzione, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle Convenzioni Unesco, un'articolata elencazione dei settori dello spettacolo rispetto ai quali la Repubblica effettua interventi di promozione e sostegno, valorizzando anche le pratiche artistiche a carattere amatoriale.
  L'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo».
  L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.
  L'articolo 4 detta disposizioni in materia di dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e prevede interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di benefici e incentivi fiscali, disponendo in particolare che l'Art-bonus spetti anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (e non più, solo, dunque, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione).
  L'articolo 6 reca infine la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome.
  L'articolo 7 detta le disposizioni finali.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) evidenzia come il provvedimento, che pure enumera una lunga serie di attività, non fa riferimento alle attività di doppiaggio, che pure rivestono grande importanza nel settore e rispetto alle quali l'Italia si colloca ai primi posti in Europa.

  Michele BORDO, presidente, osserva che il tema sollevato dall'onorevole Buttiglione attiene piuttosto alla materia del cinema e dell'audiovisivo, già oggetto di apposito intervento normativo lo scorso autunno.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.
Nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 134

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, rammenta che la proposta di legge all'esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) – è stata approvata in prima lettura, dal Senato della Repubblica il 2 agosto 2017 e ha ad oggetto norme in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni. È altresì diretta ad istituire un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale o di ricerche di mercato.
  La proposta di legge consta di 4 articoli e ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito.
  Ricorda preliminarmente che l'attuale disciplina in tema di trattamento a fini commerciali dei dati personali è stata definita dall'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
  Tale norma ha modificato la disciplina precedentemente vigente, attraverso l'introduzione del comma 3-bis, all'articolo 130 del Codice, in materia di protezione dei dati personali, e consentito in via generale il trattamento dei dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato mediante l'iscrizione della numerazione di cui l'interessato è intestatario e degli altri dati personali contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, in un apposito registro delle opposizioni.
  Nel registro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 e operante dal 2011, possono essere iscritte esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse, ad esempio, tutte le utenze mobili. L'iscrizione non impedisce che il cittadino possa essere contattato per finalità commerciali qualora l'operatore abbia raccolto i dati personali del cliente sulla base di fonti diverse dagli elenchi pubblici purché nel rispetto delle altre disposizioni previste dal codice.
  Come emerso in sede di audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali svoltasi al Senato lo scorso 16 novembre 2016, la creazione del registro delle opposizioni a partire dal 2011, che avrebbe dovuto rappresentare il principale strumento dei cittadini per evitare le comunicazioni commerciali telefoniche indesiderate, non ha soddisfatto le aspettative anche in considerazione di molteplici condotte scorrette. Prova ne è il fatto che, a fronte di un numero di utenze telefoniche, fisse e mobili, presenti in Italia pari (a novembre 2016) a poco più di 117 milioni, quelle per le quali è astrattamente possibile l'iscrizione al registro sono circa 13 milioni (di queste appena 1 milione e mezzo circa risultano iscritte al registro).
  In senso contrario rispetto all'impianto normativo si è invece espressa AssoCall, aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia, che ritiene che «l'inserimento dei numeri privati mobili e fissi non iscritti in pubblici elenchi nel registro delle opposizioni sia in stridente contrasto con la normativa sulla privacy che, a sua volta, autorizza un rapporto con l'utente/consumatore solo in presenza di esplicito e valido consenso. Pertanto autorizzare l'iscrizione di un numero privato (mobile o fisso) al registro delle opposizioni, potrebbe non rilevarsi risolutivo in quanto tale soluzione non garantirebbe i consumatori dall'essere comunque aggrediti da tutti quegli operatori scorretti che già oggi chiamano arbitrariamente le utenze iscritte al registro delle opposizioni, come peraltro, ha segnalato il Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali nell'Audizione Informale del 16 novembre 2016».
  Quanto al contenuto della proposta, rammenta sinteticamente che l'articolo 1, al comma 1, richiama le definizioni previste sia dall'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sia all'articolo 1 del regolamento di Pag. 135cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 che istituisce e disciplina il registro delle opposizioni.
  A differenza del regime esistente il comma 2 prevede che tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni, su richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate. È inoltre prevista la possibilità per gli utenti di revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento dei dati personali per finalità commerciali.
  Il comma 5 stabilisce che con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto.
  Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
  Su tale specifica norma si sono concentrati i rilievi, emersi in sede di audizioni, sia di alcuni rappresentanti delle società di telemarketing e di contact center sia delle compagnie telefoniche che hanno sostenuto, che essa sarebbe pregiudizievole della volontà negoziale dei contraenti e della libera autodeterminazione privata, renderebbe vane le attività ed i relativi investimenti svolti negli anni dalle aziende per la raccolta dei consensi, provocherebbe l'immediato blocco delle attività dei contact center, con gravissime ripercussioni nel settore, anche di tipo occupazionale; non sarebbe infine una misura realmente efficace, in quanto non risolverebbe nei fatti il fenomeno del «telemarketing selvaggio».
  Il comma 6 riconosce la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro.
  Il comma 7 vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento, e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, presumibilmente per finalità diverse da quelle di comunicazione commerciale indicate dal comma 7, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (comma 8).
  Il comma 9 sanziona le violazioni del comma 7.
  Il comma 10 prevede che, in caso di violazione del diritto di opposizione si applichi la sanzione amministrativa.
  Il comma 11 stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche mentre il comma 12 prevede che gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.
  Il comma 13 rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro (se diverso dal Ministero dello sviluppo economico), gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente Pag. 136rappresentative, la definizione di criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe. L'obiettivo del citato regolamento è quello di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12.
  Il comma 14 vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa.
  Il comma 15 prevede infine che, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.
  L'articolo 2 stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante.
  Si prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individui due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.
  Per quanto attiene alla congruità con la normativa europea, ricorda che lo scorso 10 gennaio 2017 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento «Rispetto della vita privata e tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche» (COM(2017)10), che riesamina la direttiva 2002/58/CE sulla vita privata elettronica, sulla scorta degli obiettivi fissati dalla strategia per il mercato unico digitale, onde garantire la coerenza con il regolamento generale sulla protezione dei dati.
  Ad avviso della Commissione europea la disciplina vigente non è più al passo con i progressi tecnologici e, in particolare, con quelli basati su Internet intesi a consentire comunicazioni interpersonali, come il voice over IP (VOIP: telefonate tramite Internet), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica basati sulla rete. Il limite principale emerso nell'ambito di tale valutazione risiede nel fatto che la direttiva riguarda unicamente gli operatori di telecomunicazioni tradizionali, non essendo invece applicabile agli operatori che offrono i servizi di comunicazione elettronica attualmente più diffusi (servizi OTT: Over the top) – ad esempio – WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, Gmail, e iMessage.
  In particolare, l'articolo 16, che sostituisce l'articolo 13 della citata direttiva, regola la materia delle comunicazioni indesiderate ai fini di commercializzazione diretta (spamming). Tali comunicazioni sono ammesse solo previo consenso del destinatario.
  Inoltre, qualora una persona fisica o giuridica ottenga l'indirizzo di posta elettronica di un utente ai fini di vendita di un prodotto o servizio, l'uso di tali coordinate a fini dell'invio di un messaggio di commercializzazione diretta è consentito solo se al cliente è offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi gratuitamente e agevolmente a tale uso. Il diritto di obiezione è dato al momento della raccolta e ogniqualvolta si invii un messaggio.
  La medesima disposizione obbliga chi usa servizi di comunicazione elettronica per effettuare chiamate di commercializzazione diretta a presentare l'identità di una linea alla quale può essere contattato, oppure a presentare un codice o un prefisso specifico che identifichi il fatto che trattasi di chiamata a fini commerciali.Pag. 137
  Fatto salvo il principio del consenso dell'utente finale alle comunicazioni di commercializzazione diretta, la proposta rimette agli Stati membri la facoltà di stabilire per legge che l'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta vocali verso utenti finali aventi natura di persone fisiche sia consentita solo nel rispetto degli utenti finali che sono persone fisiche che non hanno espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni (ad esempio mediante l'inserimento dell'utente in un elenco di nominativi che non sia possibile contattare).

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

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