CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2017
896.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 19 ottobre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 10.25.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.
COM (2017) 489 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione giustizia avvia oggi l'esame della proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea il 13 settembre scorso, concernente la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017)489.
  Rammenta che l'iniziativa si colloca nell'ambito di una strategia generale per il rafforzamento della cibersicurezza europea ed è finalizzata al perseguimento di tre principali obiettivi: l'istituzione di un nuovo quadro giuridico più efficace e tecnologicamente neutro; l'eliminazione degli ostacoli operativi che intralciano le indagini e le azioni penali; il potenziamento degli strumenti di prevenzione.
  Nel valutare l'attuale quadro legislativo dell'UE, segnala che la Commissione europea è giunta alla conclusione che la decisione quadro del 2001 debba essere aggiornata e adeguata alla realtà tecnologica odierna, in cui sempre più frequentemente si effettuano pagamenti tramite Pag. 4dispositivi mobili e si ricorre all'utilizzo di valute virtuali. Secondo la Commissione europea, alcuni reati, commessi con determinati mezzi di pagamento (in particolare, quelli immateriali), nonché i cosiddetti atti preparatori, vengono attualmente penalmente puniti in maniera diversa negli Stati membri. Tale asimmetria finirebbe, quindi, per ostacolare le indagini transfrontaliere, peraltro già condizionate negativamente da una serie di lacune per quanto riguarda il sistema di attribuzione della competenza giurisdizionale. In proposito, occorre considerare che la disciplina proposta dalla Commissione europea prefigura una armonizzazione minima e non integrale. Ciò discende dal fatto che la base giuridica viene individuata nell'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che definisce l'ambito di competenza della legislazione europea in materia penale.
  Rammenta che, ciononostante, nella relazione introduttiva la Commissione europea segnala con evidenza il danno che queste frodi provocano per il corretto funzionamento del mercato interno. Potrebbe, quindi, risultare opportuno valutare se la base giuridica non debba essere integrata facendo riferimento anche alle norme del Trattato in materia di mercato interno. Ciò consentirebbe di pervenire ad un grado più elevato di armonizzazione, almeno per la disciplina sostanziale, assicurando un contributo considerevole all'obiettivo del superamento delle marcate differenze che attualmente si registrano nelle legislazioni dei singoli Paesi membri. Sullo svolgimento efficace delle indagini e delle azioni penali, inoltre, influiscono negativamente le possibili lungaggini nella trasmissione delle informazioni nell'ambito delle richieste di cooperazione transfrontaliera, nonché l'eventualità di una mancata segnalazione del fatto criminale alle autorità di contrasto a causa di vincoli nella cooperazione pubblico-privato. Ad approfittare delle lacune nel sistema di prevenzione delle frodi sarebbero le organizzazioni criminali.
  Evidenzia che le frodi ai mezzi di pagamento diversi dai contanti ostacolano lo sviluppo del mercato unico digitale in due modi: per un verso, causando rilevanti perdite economiche dirette, come dimostra il volume stimato nel 2016 delle frodi con carte pari a circa 1,44 miliardi di euro (con un aumento rispetto all'anno precedente dell'8 per cento); per l'altro, intaccando la fiducia dei consumatori, il che potrebbe comportare una riduzione dell'attività economica e uno scarso investimento nel mercato unico digitale.
  Venendo al contenuto della proposta di direttiva, rammenta che la Commissione europea si prefigge di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso: una definizione più ampia dei mezzi di pagamento e dei reati aggiuntivi da affrontare, come gli atti preparatori; disposizioni più stringenti in materia di sanzioni; un sistema più articolato di ripartizione della giurisdizione su tali reati; misure di rafforzamento della cooperazione transfrontaliera; nuovi strumenti a tutela delle vittime di reato.
  Segnala che la proposta di direttiva si compone di 21 articoli ripartiti in 6 titoli. Le disposizioni in materia di definizione di reati e sanzioni, di competenza giurisdizionale, e di cooperazione tra gli Stati membri di fatto aggiornano la normativa contenuta nella decisione quadro. Del tutto innovative, invece, sono le disposizioni relative all'assistenza alle vittime e all'efficacia degli strumenti di indagine. Quanto alle definizioni di riferimento utilizzate nel testo della proposta, l'elenco risulta notevolmente ampliato rispetto alla vigente decisione quadro. Si segnala, in particolare, la definizione aggiornata di «strumento di pagamento». La disposizione prevede, altresì, la definizione di mezzo di scambio digitale rinviando alla nozione di moneta elettronica prevista dalla direttiva 2009/110/CE e introduce quella di «valute virtuali». Ai sensi dell'articolo 3 della proposta di direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se commessi intenzionalmente: l'utilizzazione fraudolenta di un mezzo di pagamento rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita; Pag. 5l'utilizzazione fraudolenta di un mezzo di pagamento contraffatto o falsificato.
  Rammenta che, nella relazione introduttiva alla proposta, la Commissione europea precisa che poiché i reati si applicano a tutti gli strumenti di pagamento, che siano materiali o no, vi rientrano anche i reati commessi utilizzando credenziali rubate o falsificate o altri record che consentono di iniziare un ordine di pagamento o altro trasferimento di denaro, tra cui i trasferimenti di valute virtuali. All'articolo 4 sono elencati quei reati relativi alla condotta criminale che, pur non costituendo immediatamente la vera e propria frode che causa la perdita della proprietà, sono commessi in preparazione alla frode. Si tratta in particolare di: furto o altra appropriazione indebita di uno strumento di pagamento; contraffazione o falsificazione di un mezzo di pagamento ai fini dell'utilizzazione fraudolenta; l'ottenimento ai fini dell'utilizzo, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione o messa a disposizione in altro modo di un mezzo di pagamento rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, contraffatto o falsificato ai fini dell'utilizzazione fraudolenta.
  Fa presente che, secondo la Commissione europea, tale disposizione dovrebbe applicarsi anche a condotte illecite come il commercio di credenziali rubate (carding) e il phishing utilizzato dai frodatori per accedere a dati personali preziosi come username e password.Per quanto riguarda le violazioni connesse ai sistemi di informazione che gli Stati membri devono qualificare come reati ai sensi dell'articolo 5, perché l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valute virtuali allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte sia punibile come reato, esso deve essere commesso intenzionalmente nel seguente modo: ostacolando o interrompendo il funzionamento di un sistema di informazione; introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo dati informatici.
  Rammenta che, come specificato dalla Commissione europea nella relazione illustrativa, lo scopo della disposizione è quello di punire penalmente condotte come piratare i computer o altri dispositivi della vittima per ridirigere il traffico della vittima verso un sito web bancario falsificato, facendo in modo che la vittima effettui un pagamento ad un conto bancario controllato dal responsabile (o da un prestanome). La proposta riformula l'omologa disposizione contenuta nell'articolo 3 (Illeciti commessi con computer) della decisione quadro vigente, con l'intento di ampliarne il più possibile il campo di applicazione rendendo punibili tutte le attività di interferenza illecita nei sistemi di informazione volte a realizzare il trasferimento di valore monetario per procurare un ingiusto profitto. Sarebbe tuttavia opportuno chiarire la reale portata della disposizione, vale a dire se essa possa effettivamente assicurare un valore aggiunto rispetto alla disciplina attuale, anche in considerazione della scelta effettuata dalla stessa Commissione europea che, nel riscrivere la fattispecie penale, non ha confermato tra gli elementi fattuali del reato (attualmente previsti), «l'aver causato intenzionalmente la perdita non autorizzata di proprietà a carico di un'altra persona». In sostanza, nella nuova formulazione sembra venir meno il presupposto della sottrazione della disponibilità del denaro o di altra utilità dal legittimo titolare, il che potrebbe paradossalmente rendere più faticoso l'accertamento del reato e, conseguentemente, l'efficacia della nuova disciplina.
  Evidenzia che l'articolo 6 si riferisce ai mezzi utilizzati per commettere il furto o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, la contraffazione o la falsificazione di un mezzo di pagamento ai fini di utilizzazione fraudolenta, o ancora i citati reati connessi ai sistemi di informazione. Tale regime, secondo la Commissione europea, mira a rendere penalmente punibili la fabbricazione e le varie tipologie di messa a disposizione di dispositivi di skimming – la tecnica utilizzata per copiare i dati delle carte di credito allo Pag. 6scopo di clonarle – utilizzati per rubare le credenziali, o ancora i malware o i siti web falsificati per il phishing.
  Fa presente che le disposizioni di carattere sanzionatorio sono contenute negli articoli 8 e 10 e riguardano le sanzioni previste, rispettivamente, per le persone fisiche e le persone giuridiche. Per quanto riguarda le persone fisiche, la pena massima stabilita dai diritti nazionali deve essere di almeno tre anni di reclusione, tranne per i reati di cui all'articolo 6 (mezzi utilizzati per commettere i reati) per i quali le pene massime dovrebbero essere di almeno due anni.
  Rammenta che gli articoli 9 e 10 recano l'aggiornamento della disciplina in materia di responsabilità e sanzioni per le persone giuridiche.
  Segnala che, per quanto concerne la competenza giurisdizionale, l'articolo 11, basandosi sui principi di territorialità e personalità e riprendendo alcuni elementi già contenuti nella direttiva 2013/40/UE sugli attacchi contro i sistemi di informazione, elenca le situazioni in cui gli Stati membri devono stabilire la propria competenza, in particolare nei casi in cui: il reato è commesso, anche solo in parte, sul suo territorio; l'autore del reato è un suo cittadino; il reato causa danni nel suo territorio, compresi i danni derivanti dal furto dell'identità di una persona. Nei casi di frode e contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti che si svolgono online, il reato potrebbe interessare diverse giurisdizioni. Spesso è commesso utilizzando sistemi di informazione al di fuori del territorio in cui l'autore del reato è ubicato fisicamente e ha conseguenze in un altro paese in cui potrebbero trovarsi le prove. È lasciata allo Stato membro la facoltà di stabilire la propria competenza giurisdizionale (con relativo obbligo di comunicazione alla Commissione europea) per reati commessi al di fuori del suo territorio anche qualora: l'autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio; il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio. L'effetto principale del nuovo regime è l'ampliamento dei criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, secondo la medesima ratio perseguita con la citata direttiva 2013/40 sugli attacchi contro i sistemi di informazione, che tiene conto della particolare natura delle attuali tecniche fraudolente tramite mezzi informatici, molto spesso caratterizzate dalla differente dislocazione geografica della condotta, della lesione dei beni giuridici da essa prodotta, o ancora della persona che in definitiva ha subito il danno.
  Rileva che sarebbe in ogni caso opportuno chiarire se tale ampliamento possa determinare pregiudizi circa il coordinamento delle attività delle autorità di contrasto nei confronti dello stesso reato, o addirittura con riferimento all'eventualità di minacce al principio di ne bis in idem, ove più Stati membri portino a conclusione procedimenti penali nei confronti dello stesso fatto criminoso. Tale aspetto dovrebbe essere oggetto di valutazione approfondita, anche in considerazione del fatto che gli strumenti del diritto UE adottati in tale ambito non sembrano prefigurare soluzioni particolarmente efficaci rispetto al rischio di procedimenti penali paralleli. Infatti, la decisione quadro 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, non prevede criteri prestabiliti per evitare procedimenti paralleli, ma soltanto procedure di consultazione diretta tra autorità competenti di Stati membri al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace, compresa la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. Ove non sia possibile raggiungere tale accordo la questione, se del caso, è sottoposta ad Eurojust (l'organismo europeo per la cooperazione giudiziaria in materia di reati a dimensione europea).
  Quanto allo scambio di informazioni, di cui all'articolo 13, rammenta che è previsto un potenziamento del ruolo dei punti di contatto operativi nazionali (peraltro già previsti dalla vigente decisione quadro). Pag. 7In particolare, gli Stati membri devono predisporre: un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette; procedure per trattare tempestivamente le richieste urgenti di assistenza e affinché l'autorità competente risponda entro otto ore dalla richiesta, indicando almeno se la richiesta sarà soddisfatta e la forma e il tempo stimato per tale risposta. La proposta non riproduce, invece, quanto disposto dalla decisione quadro in materia di coordinamento tra Stati membri nel caso, assai probabile alla luce delle nuove norme sull'attribuzione di competenza, in cui la giurisdizione sul reato spetti a più di uno Stato membro, con il concreto rischio di litispendenza.
  Fa presente che l'articolo 14 introduce un nuovo strumento volto ad affrontare la necessità, identificata nella valutazione d'impatto, di aumentare e agevolare la comunicazione di un reato subito. È previsto l'obbligo di garantire la disponibilità dei canali adeguati per le vittime e gli organismi privati per comunicare i reati, e incoraggiare la comunicazione senza indugio, in linea con una disposizione simile a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La norma impegna altresì gli Stati membri ad adottare misure necessarie per incoraggiare le istituzioni finanziarie e le altre persone giuridiche che operano nel loro territorio a comunicare senza indugio i sospetti di frode alle autorità di contrasto e alle altre autorità competenti al fine di individuare, prevenire, indagare e perseguire i reati individuati dalla nuova disciplina.
  Rileva che l'articolo 15 impegna gli Stati membri ad adoprarsi affinché alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito ai reati previsti dalla futura direttiva, commessi mediante l'uso fraudolento di dati personali, siano dati informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione. La disposizione precisa inoltre che alle persone giuridiche vittime degli stessi reati debbano essere fornite senza indugio informazioni circa: le procedure per la presentazione di una denuncia relativa al reato e il ruolo della vittima in tali procedure; le procedure disponibili per presentare una denuncia se l'autorità competente non rispetta i loro diritti nell'ambito del procedimento penale; i referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso.
  Segnala, altresì, che la proposta di direttiva introduce, all'articolo 16, l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare azioni adeguate, anche attraverso internet, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione, programmi di ricerca e d'istruzione, se del caso in cooperazione con portatori di interessi, per ridurre le frodi in generale, sensibilizzare il pubblico e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frode. Sancita, con l'articolo 18, la sostituzione in toto della vigente decisione quadro, gli articoli 19, 20 e 21 recano le disposizioni finali in materia di: recepimento da parte degli Stati membri (24 mesi dall'entrata in vigore); valutazione delle misure nazionali attuative e dei risultati ottenuti con la nuova direttiva (rispettivamente entro quattro e otto anni); entrata in vigore della direttiva.
  In conclusione, rileva che quella prospettata dalla Commissione europea è un'iniziativa meritoria e pienamente condivisibile nelle intenzioni, stante la diffusione e la gravità dei reati che vengono perpetrati in questo campo. Occorre tuttavia valutare se le soluzioni tecniche che vengono prospettate e la formulazione del testo corrispondano agli obiettivi prefigurati e consentano di realizzare più efficacemente possibile tali obiettivi.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.30.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.
Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ribadire che la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento in titolo non oltre il 15 novembre prossimo, comunica di aver richiesto ai rappresentanti dell'Associazione nazionale Magistrati, dell'Unione delle Camere penali italiane, dell'Organismo congressuale forense, nonché a Stefania Carnevale, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Ferrara, a Daniele Negri, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Ferrara, e a Francesco Caprioli, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Torino, in virtù del prezioso contributo dagli stessi fornito in sede di indagine conoscitiva durante la fase di esame del disegno di legge governativo C. 2798 di far pervenire, entro venerdì 27 ottobre prossimo, osservazioni scritte sullo schema di decreto legislativo. Invita, altresì, i rappresentanti dei gruppi parlamentari a far pervenire, entro la medesima data, eventuali osservazioni sul provvedimento in discussione.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel concordare con le modalità di lavoro della Commissione testé illustrate dalla presidente, preannuncia che il Movimento Cinque Stelle presenterà alcune osservazioni di carattere tecnico che auspica possano essere valutate positivamente da parte della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.
Atto n. 466.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il termine entro cui i gruppi parlamentari potranno far pervenire eventuali richieste di audizione sulla proposta di legge Ferranti C. 4512, recante «Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura», è stato fissato alle ore 12 di domani, venerdì 20 ottobre.

  Vittorio FERRARESI (M5S), preannuncia, preliminarmente, che la settimana prossima proporrà alla Commissione di audire una serie di soggetti in merito alla proposta di legge a sua firma C. 3592, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali».
  Nel far presente, quindi, che il Senato ha approvato, nella giornata di ieri, 18 Pag. 9ottobre, l'A.S. 2208, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, di iniziativa della deputata Businarolo, in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, chiede che le Commissioni riunite II e XI ne avviino urgentemente l'esame.
  Auspica, in fine, che la Commissione avvii l'esame della proposta di legge a sua firma C. 4680, recante «Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, a tutela delle vittime di reati contro la persona», della quale chiede di poter essere relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, con riferimento alla proposta di legge C. 3592, invita il collega Ferraresi a indicare un numero limitato di soggetti da audire. Fa, quindi, presente che avvierà gli opportuni contatti con la XI Commissione per iniziare al più presto l'esame della proposta di legge in materia di segnalazioni di reati nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. In proposito, invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a sollecitarne la calendarizzazione in Aula. Con riferimento, in fine, alla proposta di legge C. 4680, fa presente che nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in materia di tutela degli orfani delle vittime di femminicidio, è stato approvato un emendamento che, alla luce di una recente non adeguata applicazione della legge, elimina la possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa per il reato di stalking. Ritiene, pertanto, che, prima di avviare l'esame in Commissione della proposta C. 4680, sia opportuno valutare se la stessa non si vada a sovrapporre con il provvedimento all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

  Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che la proposta di legge C. 4680 non si riferisce esclusivamente al reato di stalking, ma a tutti i delitti contro la persona.

  Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) sollecita il prosieguo dell'esame da parte della Commissione della proposta di legge a sua firma C. 3996, recante «Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa».

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare di aver richiesto al Governo di fornire alla Commissione elementi informativi utili a verificare gli eventuali effetti delle modifiche della geografia giudiziaria previste dalla proposta C. 3996, rammenta di aver già ravvisato, nella seduta del 12 settembre scorso, l'opportunità di procedere ad una indagine conoscitiva volta ad acquisire le osservazioni dei soggetti direttamente interessati dalla modifica delle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa. In tal senso, fa presente che si potrebbero audire i Presidenti dei Tribunali di Napoli e Napoli Nord, i due rispettivi Procuratori generali, il presidente della Corte d'appello di Napoli, oltre ai presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati dei territori interessati. Rileva, quindi, l'opportunità di richiedere al Ministro della giustizia l'autorizzazione ad audire anche il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Gioacchino Natoli, nonché i capi degli uffici giudiziari di riferimento.

  Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), nel dichiararsi disponibile a che la Commissione avvii un rapido ciclo di audizioni sul provvedimento, sottolinea, comunque, la necessità di una sollecita risoluzione della tematica oggetto dello stesso.

  La seduta termina alle 10.40.