CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 150

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Pag. 151

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la seduta odierna è dedicata all'esame – in seconda lettura – del disegno di legge europea 2017 (C. 4505-B) che il Senato ha approvato, con modificazioni, nella seduta del 10 ottobre scorso.
  Il provvedimento è pertanto sottoposto all'esame della Camera limitatamente alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
  Segnala al riguardo, che l'Assemblea del Senato ha modificato gli articoli 12 e 16 del provvedimento, mentre i restanti articoli del disegno di legge (articoli 1-11, 13-15 e 17-30) sono stati approvati in testo identico a quello approvato da questa Camera nella seduta del 20 luglio 2017, e che procederà quindi alla illustrazione dei soli contenuti del provvedimento che sono stati oggetto di modifiche.
  Come ricordato, la prima modifica approvata dal Senato ha ad oggetto l'articolo 12 riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, che prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
  In particolare, nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'originario comma 5.
  Il comma prevedeva la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie (quali la indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che potevano essere inserite anche solo nel documento di accompagnamento.
  Nel suo complesso, l'articolo 12 – così come modificato dal Senato – adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011; ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203, avente lo scopo di allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); tener conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana (la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 882/2004, il regolamento (CE) n. 1332/2008 ed il regolamento (CE) n. 1333/2008); adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal Codex Alimentarius. Tale adeguamento implica due modifiche: il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento.
  Per quanto riguarda la direttiva oggetto del recepimento, rileva che l'obiettivo è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione ed a quella internazionale.
  Ricorda che la legge di delegazione europea 2014 (articolo 21 della legge n. 170 del 2016) aveva autorizzato il Governo a dare attuazione alla predetta direttiva mediante regolamento; ma, considerata l'esigenza di dettare anche una disciplina sanzionatoria (al fine di adeguare l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1988), si è ritenuto necessario adottare, mediante recepimento diretto, un provvedimento di rango primario.
  Il comma 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.Pag. 152
  Il comma 2 introduce, secondo le indicazioni della direttiva, la definizione di «caseina acida alimentare», di «caseina presamica alimentare» e di «caseinati alimentari».
  Il comma 3 descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
  Il comma 4 individua quali indicazioni devono obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua.
  Il comma 5 prevede che, quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
  Il comma 6 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte e le regole di commercializzazione dei lotti di prodotto, fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della legge proposta, e delle etichette non conformi a quanto sancito dallo stesso. Ora sarà possibile la loro commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma dovrà trattarsi, nel caso delle predette etichette, solo di quelle stampate anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge.
  Ai sensi del comma 7, resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi: ciò a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dall'articolo in commento, mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.
  I commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.
  I commi 14 e 15 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni – in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 – e ad irrogare le sanzioni previste (con la procedura della legge n. 689 del 1981, capo primo, sezione seconda). A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL. Le amministrazioni svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 16 detta una specifica clausola di invarianza finanziaria.
  Il comma 17 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180 con il quale era stata recepita la direttiva 83/417/CEE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203.
  Da ultimo, ricorda che l'articolo 12 è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017 per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016).
  Quanto alla seconda modifica approvata dal Senato, essa concerne l'articolo 16 che integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque – al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee – onde pervenire al superamento di alcune delle Pag. 153contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.
  A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza. La norma precisa altresì che l'intercomparabilità, che le intese dovranno perseguire a livello di distretto idrografico, dovrà riguardare i dati del monitoraggio: delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle l/A e 2/A dell'allegato 1 alla parte terza del Codice, e delle sostanze non prioritarie di cui alla tabella 1/B del medesimo allegato 1.
  L'articolo in esame prescrive altresì che, ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato di qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovano intese (con i medesimi soggetti di cui sopra, vale a dire con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza) finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.
  Per garantire il raggiungimento delle finalità indicate, viene altresì previsto che l'ISPRA provveda alla pubblicazione sul proprio sito web, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8.-bis dell'allegato 1 alla parte terza del Codice, recante i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi e calcolo dei valori medi. La relazione illustrativa sottolinea che l'elenco dei laboratori dotati delle metodiche analitiche conformi ai requisiti di cui al citato paragrafo A.2.8.-bis verrà reso disponibile mediante la pubblicazione dello stesso in una sezione dedicata del sito di ISPRA, attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI).
  La modifica approvata dal Senato all'articolo 16 consiste nell'aggiunta di un periodo volto a prevedere che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori.
  Ricorda che il citato decreto ha introdotto nell'ordinamento nazionale disposizioni per il recepimento della direttiva 2003/4/UE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In particolare, l'articolo 8 disciplina la diffusione dell'informazione ambientale, stabilendo, tra l'altro, che l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. Per tali finalità, l'autorità pubblica stabilisce un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce, tra l'altro, nelle banche dati istituite in attuazione dei citati piani i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente (comma 3, lettera e)).
  Da ultimo, ricorda che secondo la Commissione europea, vi sarebbero numerosi esempi di cattiva o incompleta applicazione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
  In particolare, la Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI, avrebbe chiesto di ricevere chiarimenti e informazioni in merito ad alcune specifiche questioni: insufficiente coordinamento nell'implementazione della direttiva; incompleto monitoraggio ed incompleta valutazione dello stato della qualità delle acque; assenza di metodologie per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione Pag. 154degli inquinanti nelle acque sotterranee; mancanza di giustificazione delle esenzioni; identificazione di programmi di misure, prezzi dell'acqua in agricoltura; ed altre questioni legate al settore agricolo.
  Come già ricordato in sede di primo esame della norma, la disposizione è finalizzata a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI. In particolare, l'intervento è volto ad assicurare l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico (previsto all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE), dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. La disposizione mira altresì a rispondere ad un'ulteriore contestazione del caso EU Pilot 7304/15/ENVI circa la mancanza di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

  Michele BORDO, presidente, invita i colleghi ad esprimersi sul provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, e tenuto conto della possibilità di una prossima calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge, ne dichiara concluso l'esame preliminare; rinvia alla riunione dell'ufficio di presidenza, già convocata al termine della seduta odierna, per la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha già provveduto ad anticipare ai colleghi della Commissione nella mattinata odierna.

  Sergio BATTELLI (M5S) condivide la proposta di parere avanzata dalla relatrice; ne rafforzerebbe tuttavia l'incisività trasformando in condizioni le due osservazioni ivi formulate riguardanti l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/UE recata all'articolo 1, comma 1, lettera c).

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, ritiene pertinente la proposta avanzata dal deputato Battelli, che condivide.
  Formula quindi una nuova proposta di parere con condizioni (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalla relatrice.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 155

  Maria IACONO (PD), relatrice, rileva che il testo unificato in esame – elaborato dalla Commissione Attività produttive e che la XIV Commissione esamina in sede consultiva – mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Il testo apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore.
  Si interviene innanzitutto sul titolo della citata legge n. 1 del 1990, nel senso di sostituire la disciplina dell'attività di estetista con la disciplina relativa alle attività professionali nel settore dell'estetica, al fine di ricomprendervi anche figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa.
  L'articolo 1, comma 1, lettera a), novella l'articolo 1 della legge n. 1 del 1990, ampliandone le finalità alla disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività. Si modifica inoltre la legge n. 1 del 1990, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b) inserisce l'articolo 1-bis, che reca le definizioni delle attività del settore (tatuaggio, piercing, onicotecnica, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetica). Si specifica, quindi, che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.
  L'articolo 1, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, e prevede la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di piercer, oltre che di estetista. Le successive modifiche mirano a subordinare l'abilitazione e la qualificazione professionale di tatuatore e piercer, oltre che quella di estetista, al superamento di apposito esame teorico-pratico.
  L'articolo 1, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. In particolare, il nuovo comma 2 subordina: alla qualificazione professionale lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato; all'abilitazione l'esercizio, da parte dei soci che esercitano le attività di estetista, nelle società, delle attività di tatuatore e di piercer. Si sostituisce poi il comma 5 della legge, prevedendo che l'attività di estetista possa essere svolta: a) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente; b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta; si consente poi l'attivazione anche delle attività di acconciatore e di estetista nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale (si tratta del cosiddetto «affitto di poltrona» e del coworking. Il nuovo comma 5-bis, inserito dal testo unificato in esame, consente l'erogazione anche in modo occasionale delle prestazioni descritte all'articolo 1 presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
  L'articolo 1, comma 1, lettera e) integra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico, già previste dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 1 del 1990, con le seguenti: massaggio del benessere, fisica, elettrologia, tecniche di dermopigmentazione, nonché legislazione e fiscalità.
  L'articolo 1, comma 1, lettera f) novella l'articolo 7, sulle modalità di esercizio dell'attività di estetista. In particolare, si sostituisce il comma 1, prevedendo che le imprese artigiane esercenti tale attività, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente Pag. 156collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non siano tenute alla presentazione delle dichiarazioni cui il soggetto interessato è tenuto, nella SCIA, per gli esercizi di vicinato.
  L'articolo 1, comma 1, lettera g) reca una modifica terminologica all'articolo 9 della legge n. 1 del 1990, che disciplina lo svolgimento dell'attività di estetista unitamente a quella di acconciatore, in luogo dei precedenti termini di «barbiere o parrucchiere».
  L'articolo 1, comma 1, lettera h) inserisce gli articoli 9-bis e 9-ter.
  In particolare, l'articolo 9-bis disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia, le quali si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento.
  L'articolo 9-ter consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'articolo 3, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
  L'articolo 1, comma 1, lettera i) interviene sull'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, introducendo il rinvio all'Allegato 1 (e non più all'elenco allegato alla legge) per l'individuazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.
  L'articolo 1, comma 1, lettera l) novella l'articolo 12 della legge n. 1 del 1990, in materia di esercizio abusivo di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, innalzando la sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge.
  L'articolo 1, comma 1, lettera m) introduce l'articolo 12-bis, che riconosce il carattere stagionale di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica e autorizza il Governo a integrare con esse l'elenco delle attività lavorative con carattere di stagionalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963.
  L'articolo 1, comma 1, lettera n) modifica il riferimento all'Allegato, sostituendolo con il riferimento agli Allegati 1, 2 e 3.
  L'articolo 1, comma 1, lettera o) prevede l'inserimento dell'Allegato 2 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore) e dell'Allegato 3 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di piercer).
  L'articolo 1, comma 1, lettera p), al fine di adeguare la terminologia alle modifiche intervenute nelle qualificazioni dei Ministeri a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1 del 1990, sostituisce le denominazioni: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», «Ministro della pubblica istruzione», «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della sanità», ovunque ricorrano, con le attuali denominazioni.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 4303 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 157

  Marco BERGONZI (PD), relatore, rammenta che il disegno di legge in esame – che la nostra Commissione affronta al fine di esprimere un parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) – autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione.
  La Convenzione è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, intendendo fare riferimento, con tale espressione, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.
  Nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale.
  Attesa la dimensione transnazionale del fenomeno, la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, nonché di ogni altro Paese non membro su invito del Comitato dei Ministri.
  Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa (l'Italia ha firmato il 7 aprile 2016) ed è stata ratificata da Norvegia, Portogallo e Regno Unito, tutti e tre Paesi membri. Come stabilito dalla Convenzione medesima, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche (delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa).
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dei contenuti della Convenzione, si limita in questa sede ad osservare che il testo si compone di un preambolo e di 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati rispettivamente a: Scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41).
  Nel passare all'esame del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.
  Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi all'individuazione dell'autorità nazionale competente, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3), indicata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5).
  Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le Pag. 158autorità pubbliche di regolamentazione (artt. 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (artt. da 15 a 28 della Convenzione).
  Infine, l'articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Atto n. 435.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Manfredi, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
Atto n. 459.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, essendo pervenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni sull'Atto in esame, rinnova la proposta di parere favorevole formulata nella seduta dello scorso 4 ottobre.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 894 del 17 ottobre 2017, a pagina 134, nel sommario, dopo le parole Comitato dei nove, e nell'oggetto, a partire dalla seconda riga, le parole: «Disposizioni per l'adempimento Pag. 159degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato» sono sostituite dalle seguenti: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620-A Governo, approvato dal Senato».

Pag. 160