CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 43

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 20162017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 2.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in Pag. 44data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 1 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il parere di propria competenza nella seduta dello scorso 10 ottobre – le sole proposte emendative Elvira Savino 5.6 e 5.10.
  In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 5.6, osserva che esso non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, avendo carattere meramente ordinamentale, poiché volto a disciplinare le modalità di adozione dei decreti legislativi concernenti l'esercizio della delega relativa all'attuazione della direttiva (UE) 2016/97.
  Per quanto riguarda l'emendamento 5.10, ancorché esso sia volto a sopprimere il principio e criterio direttivo che prevede la possibilità di stabilire livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più alti di quelli minimi previsti dalla direttiva 2016/97, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, rientrando la direttiva 2016/97 nell'Allegato A al disegno di legge in esame. Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  In conclusione, poiché dunque le predette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.
C. 76 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nuova relazione tecnica riferita al testo del provvedimento in esame, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello stato (vedi allegato 1)

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, nel sottolineare come dalla relazione tecnica emerga la necessita di acquisire ulteriori informazioni dai ministeri interessati al fine di poter pervenire ad una compiuta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, chiede al rappresentante del Governo di fornire le predette informazioni nella seduta di domani.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire ulteriori elementi nella seduta di domani.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 3.

Pag. 45

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. In proposito, con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Baroni 4.109, sostitutivo dell'articolo 4 del provvedimento, che delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e dei collegi professionali, senza prevedere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'autonomia patrimoniale e finanziaria degli ordini e dei collegi professionali, né che il loro finanziamento debba avvenire esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
   Grillo 4.13, che, oltre a eliminare la previsione che gli ordini delle professioni sanitarie e le relative federazioni sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e a sottoporre i medesimi al controllo della Corte dei conti, sopprime la previsione secondo la quale il loro finanziamento è effettuato senza oneri per la finanza pubblica;
   Grillo 15.8, che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge in esame, incrementa di 2 milioni di euro le risorse destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, senza indicare l'esercizio a decorrere dal quale si verificherà detta riduzione, giacché si limita a individuare un termine mobile, corrispondente all'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge;
   Grillo 17.2, volto a modificare l'articolo 17 del provvedimento, relativo alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, facendo venire meno, tra l'altro, la clausola di invarianza di cui al comma 6 dell'articolo 17.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Baroni 1.1, volto a inserire, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, il trasferimento all'Istituto superiore di sanità delle attività concernenti la sperimentazione e la ricerca clinica, attualmente svolte dall'Osservatorio sulla sperimentazione clinica dell'AIFA. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per l'Istituto superiore di sanità di svolgere dette attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;
   Fossati 1.3, che include, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'individuazione di idonee modalità finalizzate a implementare e garantire una farmacovigilanza attiva da parte di enti pubblici e privati indipendenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;
   Nesci 1.9. volto a includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'istituzione di una banca dati, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, finalizzata alla diffusione dei risultati delle sperimentazioni precliniche e dei trial clinici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;
   Murer 1.12, volto a includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio Pag. 46della delega in materia di sperimentazione clinica, la previsione di procedure informatizzate per la gestione della documentazione concernente la richiesta di parere al comitato etico per l'avvio di studi clinici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;
   Baroni 1.14 e Lorefice 1.15, che includono, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati pubblica dei contratti per le sperimentazioni cliniche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;
   Nesci 1.18, che include, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, la garanzia dell'accesso l'accesso ai dati delle sperimentazioni concluse in un formato di agevole consultazione, prevedendo l'interconnessione dei dati e dei documenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;
   Colonnese 1.19, volto a includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, la previsione di un sistema di rilevazione e tracciabilità delle sperimentazioni cliniche, nell'ambito dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;
   Fossati 1.22, che include, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'individuazione delle modalità più idonee a garantire il costante finanziamento di studi clinici, prevedendo al riguardo l'emanazione di bandi con cadenza almeno annuale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;
   Baroni 1.25, volto a includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, la previsione che la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali sia effettuata garantendo prezzi etici del farmaco. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire il parere del Governo in ordine alla possibilità che si verifichi un eventuale intervento pubblico per garantire il prezzo etico del farmaco;
   Brignone 1.26, che include, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'individuazione di criteri e modalità di tracciabilità e valutazione delle sperimentazioni precliniche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;
   Grillo 2.4 e Brignone 2.3, che trasferiscono le competenze relative all'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le Pag. 47sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici dall'AIFA all'Istituto superiore di sanità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di istituire detto Centro di coordinamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Istituto superiore di sanità disponibili a legislazione vigente;
   Elvira Savino 4.4, che prevede l'istituzione di un corso di laurea magistrale in podoiatria, stabilendo che il numero dei posti da mettere a concorso per la suddetta disciplina sia stabilito con apposito decreto ministeriale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire il parere del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Basilio 4.58, volto a garantire l'esonero dal versamento della tassa di iscrizione all'ordine per coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire il parere del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa sull'equilibrio economico-finanziario degli ordini delle professioni sanitarie;
   Cova 4.01, Scopelliti 4.02 e 7.03 e Rondini 7.04 che, nell'individuare la figura del massoterapista, che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, e, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 7.04, nel sopprimere le figure di massofisioterapista, terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo, prevedono l'estensione dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto anche ai massofisioterapisti i cui titoli siano stati conseguiti dopo il 17 marzo 1999 e alla figura del massoterapista. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Gregori 5.6, che prevede che l'accordo di cui al comma 5 dell'articolo 5 del provvedimento in esame garantisca che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale vengano svolti in strutture pubbliche e a titolo gratuito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Rondini 7.6, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, di un registro degli Osteopati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Rondini 7.010 che, nel comprendere nell'ambito delle professioni sanitarie la professione dell'odontotecnico, prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dell'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Nesci 13.01 e Lorefice 13.02, che prevedono, tra l'altro, che le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di trasparenza, di cui al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, restino nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e siano utilizzabili da questa per le proprie attività istituzionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Fossati 14.01 e 14.03, volti a trasferire la competenza a organizzare e gestire Pag. 48l'anagrafe degli equidi dall'UNIRE al Ministero della salute. La proposta emendativa 14.01 prevede inoltre che le commissioni di vigilanza che autorizzano le manifestazioni nelle quali sono utilizzati gli equidi siano integrate da un medico veterinario dell'Asl territorialmente competente e da un tecnico appositamente formato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per il Ministero della salute di curare il registro degli equidi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2 degli articoli aggiuntivi, e sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'integrazione delle commissioni di vigilanza prevista dalla proposta emendativa 14.01;
   Murer 14.02, che, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati, prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'attivazione, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, di tavoli di coordinamento, ai fini del monitoraggio, della prevenzione e della repressione degli episodi di avvelenamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità di attivare detti tavoli di coordinamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dal comma 1 della proposta emendativa in esame;
   Gigli 16.02 e gli identici Gigli 16.01, Rondini 16.03 e Brignone 16.04, che dispongono l'incompatibilità tra la partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri e qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica e delle altre professioni sanitarie, ponendo a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di assicurare il rispetto di tale previsione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere tale ulteriore funzione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, nonché sugli emendamenti Baroni 1.1, Fossati 1.3, Nesci 1.9, Baroni 1.14, Lorefice 1.15, Colonnese 1.19, Baroni 1.25, Brignone 2.3, Grillo 2.4, Elvira Savino 4.4, Basilio 4.58 e sugli articoli aggiuntivi Cova 4.01, Scopelliti 4.02 e 7.03, Rondini 7.04, Nesci 13.01, Lorefice 13.02, Fossati 14.01, Murer 14.02, Fossati 14.03, Gigli 16.02, Rondini 16.03 e Brignone 16.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 3868-A Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, contenuti nel fascicolo n. 3;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;Pag. 49
   esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.9, 1.14, 1.15, 1.19, 1.25, 2.3, 2.4, 4.4, 4.13, 4.58, 4.109, 5.6, 15.8 e 17.2 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02, 7.03, 7.04, 13.01, 13.02, 14.01, 14.02, 14.03, 16.01, 16.02, 16.03 e 16.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in oggetto, al fine di esprimere il parere di competenza alla Commissione agricoltura, da ultimo nella seduta del 12 ottobre scorso, allorché la relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, aveva chiesto un breve rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di superare, sulla base di una interlocuzione che le risultava già essere avviata tra i competenti uffici, alcune perplessità di ordine finanziario. Nella seduta del 12 ottobre scorso la Commissione agricoltura ha comunque concluso l'esame del provvedimento conferendo mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. La Commissione bilancio è quindi adesso chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo in oggetto.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4522, approvato dal Senato, recante Norme in materia di domini collettivi, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince che:
    l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato e dell'autonomia statutaria agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, non risulta in ogni caso suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per quanto attiene al funzionamento degli enti medesimi;
    il perdurante regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni collettivi in argomento, come disposto dall'articolo 3, comma 3, consente di escludere riflessi negativi a carico della finanza pubblica, pur nel quadro della intervenuta modificazione dell'assetto organizzativo-gestionale;Pag. 50
    in ogni caso, il riconoscimento formale dei cosiddetti domini collettivi quali soggetti neo-istituzionali non determina un ampliamento degli immobili rientranti nell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo l, comma 13, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, posto che tali terreni, definiti anche terre collettive, sono già riconducibili ai domini collettivi;
    le controversie che dovessero eventualmente insorgere in applicazione del presente provvedimento potranno essere demandate alla giurisdizione per materia dei commissariati agli usi civici – competenti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 – ovvero al giudice competente per territorio, che potranno far fronte alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  In particolare, con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Mucci 1.10, che prevede l'istituzione, nell'ambito del sistema informativo agricolo di cui all'articolo 15 della legge n. 194 del 1984, di una sezione in cui gli enti esponenziali di collettività titolari di diritti di uso civico e di proprietà collettiva registrano il proprio demanio civico e inseriscono i dati relativi ai singoli utilizzatori delle superfici e ai periodi concessi in utilizzo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Massimiliano Bernini 1.010, che prevede che, in caso di inadempienza da parte degli enti esponenziali o dei comuni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano al recupero dei terreni ad uso civico che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sull'emendamento Mucci 1.10 e sull'articolo aggiuntivo Massimiliano Bernini 1.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.10 e sull'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Fa presente, altresì, che il testo è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto che la relazione tecnica afferma che le spese di missione per la partecipazione al Comitato di follow-up potranno essere sostenute nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio. Fa presente che appaiono peraltro utili ulteriori elementi in proposito tenuto conto che la relazione tecnica non indica il numero dei rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del Comitato né la presumibile frequenza annua delle riunioni. Prende altresì atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i compiti di Autorità per la regolazione delle scommesse utilizzando le risorse già ad essa assegnate, in quanto le funzioni previste rientrano in quelle già conferite all'Agenzia. Ritiene che sarebbe infine opportuna una conferma circa la sostenibilità degli impegni riguardanti la cooperazione internazionale tra gli Stati a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.
Atto n. 437.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato sulla base dell'articolo 43 della legge n. 247 del 2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) – reca la disciplina dell'espletamento dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il regolamento in esame disciplina attività svolte dai consigli dell'ordine degli avvocati e dalle associazioni forensi, soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità, prevista all'articolo 7, di stipulare accordi con le università al fine di garantire ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi di formazione, ricorda che l'articolo 40 della legge n. 247 del Pag. 522012 – richiamato dal regolamento in esame – prevede che i Consigli possano stipulare convenzioni, con le università senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto che trovi applicazione tale clausola di neutralità.
  Rileva, infine, che l'articolo 9 istituisce due Commissioni:
   per quanto riguarda la Commissione per la banca dati delle domande, istituita presso il Ministero della giustizia (comma 1), pur rilevando che il comma 2 reca una clausola volta ad escludere che ai componenti siano riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza in qualsiasi forma, osserva che la formulazione utilizzata – a differenza di altre di cui sono corredate norme analoghe – non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui le attività tecnico-amministrative connesse al funzionamento della relativa banca dati potranno essere espletate attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario che il Governo confermi l'idoneità della formulazione adottata ad escludere ogni eventuale onere per la finanza pubblica, anche per quanto attiene ai rimborsi spese e alle spese di funzionamento; – per quanto riguarda la Commissione di valutazione interna per l'espletamento delle verifiche (comma 5), i cui componenti sono designati dai soggetti abilitati a organizzare i corsi di formazione, prende atto che la relazione tecnica esclude oneri finanziari per lo Stato, in quanto le spese di funzionamento sono a totale carico dei consigli dell'ordine delle associazioni forensi nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge, anche mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi. Ritiene comunque necessario che il Governo confermi la mancanza di oneri per la finanza pubblica sia per quanto riguarda i compensi, comunque denominati, per i commissari, sia per quanto riguarda le spese di funzionamento e i rimborsi spese, espressamente previsti dalla norma.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
C. 4302-A.

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