CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno.
COM (2017)142 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Bazoli, fa presente che le Commissioni riunite iniziano oggi l'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM (2017)142). L’iter del provvedimento era già iniziato presso la Commissione attività produttive prima che la stessa proposta fosse assegnata anche alla competenza della Commissione giustizia.
  Ritiene, preliminarmente, opportuno richiamare le considerazioni già svolte dal collega della X Commissione che ha illustrato i contenuti della proposta, in termini molto dettagliati, anche sulla base della documentazione predisposta dai competenti uffici. Pag. 17
  Rammenta, peraltro, che la stessa X Commissione ha svolto un'accurata istruttoria anche acquisendo utili elementi di informazione e di valutazione nelle numerose audizioni svolte che hanno riguardato i rappresentanti del Ministero della giustizia, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e del mondo produttivo e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Rileva che tali elementi hanno, per un verso, confermato la sostanziale condivisibilità della proposta della Commissione europea e, per altro verso, l'opportunità di inserire, nel prosieguo del negoziato in corso a livello europeo, alcuni chiarimenti e talune cautele per assicurare che la nuova disciplina risponda pienamente all'esigenza di rendere più efficace l'esercizio delle funzioni affidate alle autorità garanti della concorrenza a livello nazionale, senza contestualmente recare pregiudizi alla sfera giuridica dei soggetti coinvolti. La premessa da cui occorre partire è che negli scorsi anni la disciplina europea in tema di concorrenza, uno dei capisaldi della integrazione europea, ha registrato una evoluzione assai rilevante consistente nel trasferimento in capo alle autorità nazionali di competenze in materia di controllo delle regole di concorrenza precedentemente affidate interamente alla Commissione europea. Quest'ultima, conseguentemente, è chiamata a concentrarsi sui casi più rilevanti sotto il profilo quantitativo e della dimensione transfrontaliera.
  Osserva che l'esigenza di una nuova disciplina della materia, qual è quella contenuta nella proposta di direttiva in esame, discende dal fatto che le autorità nazionali dei diversi Stati membri, nonostante i progressi anche rilevanti compiuti nello sforzo di avvicinare metodologie e prassi, ancora agiscono in termini non totalmente coerenti. Si registrano, infatti, rilevanti differenze nelle procedure applicate e soprattutto sanzioni comminate, il che, oltre a determinare situazioni di palese ingiustizia, è suscettibile anche di produrre significative distorsioni nei meccanismi di mercato.
  Con la proposta di direttiva in esame, rammenta che la Commissione europea intende quindi armonizzare gli strumenti e i poteri attribuiti alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, sostanzialmente ripetendo quelli già assegnati alla Commissioni europea dalla vigente disciplina nei procedimenti di sua competenza. A tal fine, si introducono disposizioni per quanto concerne l'indipendenza e i poteri a disposizione delle autorità nazionali, allo scopo di garantire che non si producano, nell'esercizio delle relative funzioni, ingerenze politiche o altre forme di pressione e influenza esterne. Perché ciò avvenga è ovviamente indispensabile che le autorità nazionali possano contare su adeguate risorse.
  Più specificamente, per quanto concerne i poteri, segnala le disposizioni che consentono alle autorità nazionali di effettuare accertamenti nei locali delle imprese, di controllare libri e documenti e di richiedere chiarimenti. È altresì previsto, in particolare all'articolo 7 della proposta di direttiva, la possibilità di effettuare accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa, compresi il domicilio degli organi societari, in ogni caso previa autorizzazione della autorità giudiziaria. È poi stabilito che le autorità nazionali possano imporre alle imprese rimedi strutturali e comportamentali e misure cautelari, previsione che allo stato non è attribuita dalla normativa nazionale in capo all'Autorità garante.
  Rammenta che il capo V reca disposizioni in materia di ammende e penalità che devono essere commisurate alla gravità e alla durata dell'infrazione, stabilendo altresì, a differenza del vigente ordinamento nazionale, una responsabilità di natura sussidiaria e solidale da parte delle imprese interessate in caso di insolvenza di una associazione.
  Sempre con riferimento alle ammende, segnala la previsione di cui all'articolo 14 in base alla quale viene fissata a un livello non inferiore al 10 per cento del fatturato mondiale dell'impresa la misura delle stesse, misura che appare decisamente assai consistente e Pag. 18comunque largamente superiore a quelle previste dalla disciplina nazionale. È previsto inoltre uno specifico regime volto a riconoscere un trattamento più favorevole in caso di collaborazione da parte dell'impresa interessata alle indagini dell'autorità garante nazionale.
  Rammenta che sono poi stati sollevati dubbi, sempre in occasione delle audizioni svolte, con riferimento alla compressione, ritenuta eccessiva, dell'autonomia degli Stati membri per quanto concerne talune disposizioni del capo VI. Sono state espresse perplessità anche con riferimento al fatto che le autorità nazionali verrebbero private della facoltà di richiedere l'integrazione delle domande o informazioni supplementari prima che la Commissione europea decida di non intervenire sul caso, auspicando una sostanziale modifica della relativa disciplina in modo da garantire un maggiore rispetto dell'autonomia reciproca dei programmi di clemenza e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e autorità nazionali.
  Evidenzia che dubbi sono stati espressi anche con riferimento all'articolo 27 per quanto concerne il termine di prescrizione in materia di imposizione di sanzioni, segnalando la necessità di affermare pienamente il principio della certezza giuridica in modo da evitare di esporre le imprese interessate ad una condizione di precarietà per un periodo indeterminato.
  In conclusione, fa presente che la proposta segna un evidente progresso nella disciplina europea della materia e appare assolutamente condivisibile nel suo impianto generale in quanto corrispondente all'obiettivo di consolidare le funzioni e i poteri delle autorità nazionali attraverso un rafforzamento della loro indipendenza e l'armonizzazione dei poteri ad esse attribuiti sulla base del modello costituito dalla Commissione europea.
  Auspica, tuttavia, che nel prosieguo del negoziato per la definizione del testo definito della direttiva siano apportati alcuni correttivi su specifici profili che investono in larga parte le competenze proprie della Commissione giustizia in quanto riferite alle garanzie dei procedimenti e alla salvaguardia della sfera giuridica dei soggetti coinvolti. A titolo di esempio, ferme restando le osservazioni già richiamate in precedenza, segnala, in particolare, i seguenti punti: il rischio di una eccessiva discrezionalità delle disposizioni di cui all'articolo 4 volte ad attribuire alle autorità nazionali il potere di respingere denunce formalmente depositate in quanto non ritenute prioritarie; le disposizioni di cui al capo IV per quanto concerne lo svolgimento da parte delle autorità nazionali di attività ispettive di carattere paragiurisdizionale; le disposizioni relative al potere di effettuare ispezioni nei locali delle imprese, sulla base delle cautele espresse in ripetute occasioni dalla giurisprudenza nazionale, anche costituzionale; la necessità di confermare il principio della preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria in caso di ricorso alla forza pubblica.
  Ritiene, in fine, che tali elementi potranno essere inseriti e formulati più dettagliatamente in una proposta di documento finale che verrà predisposta dai relatori.

  Mattia FANTINATI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza se sia consentito lo svolgimento della seduta odierna delle Commissioni congiunte, in assenza sia del Presidente della X Commissione che di un vicepresidente della medesima Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al deputato Fantinati, rammenta che la seduta delle Commissioni riunite II e X è stata convocata d'intesa tra le presidenze delle predette Commissioni e che, pertanto, lo svolgimento della stessa è da ritenersi certamente consentito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Atto n. 433.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore per la II Commissione, d'intesa con la relatrice per la X Commissione, si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio sui contenuti del provvedimento, preannunciando, comunque, la predisposizione in tempi rapidi di una proposta di parere. In particolare, per quanto attiene agli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, preannuncia che lo stesso si soffermerà in particolare sulla proporzionalità delle sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 dello schema di decreto in titolo, nonché sulla necessità di assicurare verifiche «di secondo livello».

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), anche in considerazione della circostanza che i relatori non hanno ancora presentato una proposta di parere sul provvedimento in titolo, rileva l'opportunità che sullo stesso sia espletata dalle Commissioni riunite un'attività di tipo conoscitivo, con l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e delle Camere di Commercio.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che il termine entro il quale le Commissioni avrebbero dovuto esprimere il parere sul provvedimento in titolo è scaduto l'11 settembre scorso e che i termini di scadenza per l'esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea, già fissati al 15 agosto scorso, sono prorogati al 15 novembre 2017, chiede che l'Esecutivo si impegni a non esercitare tale delega prima dell'espressione del parere da parte delle Commissioni, che concluderanno l'esame del provvedimento entro due settimane. Per tale ragione, considerato che il termine per l'espressione del parere è già scaduto e che le Commissioni dovranno quindi concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi, ritiene inopportuno lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo schema di decreto in titolo, ritenendo tuttavia possibile acquisire, da un numero limitato di soggetti indicati dai gruppi parlamentari, osservazioni e contributi scritti.

  Lara RICCIATTI (MDP), relatrice per la X Commissione, ritiene che l'intervento svolto dalla collega Agostinelli derivi in parte dalle osservazioni che in questi giorni Confartigianato Marche sta inviando a tutti i deputati interessati all'esame dell'atto in questione.
  Conviene quindi sull'opportunità di svolgere un breve e ragionato ciclo di audizioni al fine di esaminare le questioni più rilevanti che riguardano l'etichettatura dei materiali tessili.

  Gianluca BENAMATI (PD) osserva come, rispetto agli interventi che lo hanno preceduto, sia opportuno consentire a tutti i gruppi parlamenti di segnalare i soggetti che ritengono necessario audire al fine di approfondire le tematiche più critiche afferenti all'atto in oggetto. Al riguardo segnala che sui temi della tracciabilità dei prodotti e della tutela del made in Italy la Pag. 20X Commissione ha già avuto occasione di svolgere un approfondito dibattito in occasione dell'esame del provvedimento sulla tracciabilità dei prodotti, ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ritenere condivisibile l'esigenza rappresenta dal collega Benamati, invita i gruppi parlamentari a far pervenire, entro le ore 19 della giornata odierna, eventuali indicazioni circa i soggetti cui le Commissioni potranno richiedere osservazioni e contributi scritti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.