CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari.
COM (2017) 341.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), relatore, fa presente che la Commissione avvia, nella seduta odierna, l'esame di due provvedimenti della Commissione europea che ha per oggetto il funzionamento di ECRIS, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, entrato in funzione nell'aprile 2012 sulla base di due decisioni GAI del Consiglio del 2009. Il sistema si basa su una struttura decentrata di interconnessione che consente agli Stati membri di scambiarsi in tempi brevi informazioni relative alle condanne penali definitive adottate nell'UE a carico dei cittadini europei e, per lo meno in linea teorica, anche dei cittadini di Stati terzi.
  Osserva che, in sintesi, il sistema prevede che lo Stato membro che emette una decisione definitiva penale debba comunicarlo allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata, il quale conserva a sua volta la notizia nel proprio casellario al fine di poter rendere accessibile Pag. 42questo genere di informazione a tutti gli Stati membri che ne facciano richiesta; tale scambio di informazioni è, in realtà, consentito solo ai fini di un procedimento penale o ad altri fini previsti dal diritto nazionale (è il caso di richieste di casellari in sede di procedimenti amministrativi, come concorsi o bandi pubblici, o ancora in caso di assunzioni e concessioni di licenze).
  Precisa che la Relazione sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari è stata realizzata sulla base di dati statistici raccolti automaticamente dal sistema e inviate dagli Stati membri alla Commissione europea con cadenza mensile.
  Rammenta che l'analisi di ECRIS viene avviata dalla Commissione europea prendendo in considerazione anzitutto il livello di interconnessione raggiunto tra gli Stati membri che partecipano al sistema. La Commissione europea rileva che ciascuno Stato membro scambia informazioni almeno con un altro Stato membro ma, nel contempo, nessuno Stato membro scambia informazioni con tutti gli altri 27 Stati membri, essendo stato realizzato solo il 76 per cento del numero complessivo di interconnessioni possibili.
  Fa presente che la Relazione si sofferma in modo diffuso sul volume degli scambi di messaggi tra Stati nel quinquennio 2012-2016: sono incluse tra i messaggi principalmente le notifiche di nuove condanne agli Stati di cittadinanza dell'interessato, le richieste di informazioni e le risposte a tali richieste. Dai 300.000 messaggi scambiati da tutti gli Stati membri interconnessi alla fine del 2012, il dato è salito a quasi 2 milioni nel 2016, con una media di 165.000 messaggi al mese. La Commissione europea, non manca di precisare che esistono tuttavia significative differenze tra gli Stati membri in termini di attività e di carico di lavoro in ambito ECRIS sia nel volume complessivo dei messaggi, sia con riferimento al tipo di informazioni prevalentemente scambiate.
  Con riferimento ai dati relativi all'Italia, rammenta che la Relazione rileva nel 2016 una significativa differenza tra il volume delle notifiche di nuove decisioni finali trasmesse dall'Italia agli Stati di cittadinanza dei condannati (circa 63 mila), il dato relativo alle risposte a domande di casellari relativi a cittadini italiani da parte di altri Stati membri (circa 8 mila) e ancora più marcatamente quello concernente le richieste di informazioni che il nostro Paese trasmette agli altri Stati membri (meno di 40). Il disallineamento tra Stati membri nell'uso di ECRIS rappresenta per la Commissione europea un elemento di preoccupazione, atteso che l'eventualità di condanne non notificate e quindi non registrate negli Stati membri di cittadinanza consente agli autori dei reati di eludere le conseguenze del loro passato criminale.
  Ricorda che la Relazione definisce, altresì, il rapporto tra le richieste ai fini di un procedimento penale e le richieste a fini diversi dal 2012 al 2016. In particolare, nel periodo di funzionamento di ECRIS, mediamente l'81 per cento delle richieste è stato trasmesso ai fini di procedimenti penali e il 19 per cento a fini diversi.
  Emerge tuttavia un significativo aumento negli ultimi anni delle richieste di informazioni ai fini diversi dall'esistenza di un procedimento penale considerato che, mentre nel periodo 2012-2014 la percentuale di richieste a fini diversi è rimasta stabile, nel 2016 tale dato è salito dal 19 per cento al 22 per cento, per un volume di 79.000 richieste. La Commissione europea rileva, infine, che una risposta a una richiesta di informazioni su tre rivela l'esistenza di precedenti penali (nel 2016 si tratta, in valori assoluti, di 105 mila risposte).
  Segnala che il dato sul quale la Commissione europea ha prodotto una riflessione maggiormente approfondita è senz'altro quello relativo allo scarso uso di ECRIS nei confronti dei cittadini di Stati terzi (solo il 10 per cento delle richieste degli Stati membri). La Commissione europea ritiene che ciò dipenda dalla mancanza Pag. 43di una procedura o un meccanismo ad hoc che consenta di realizzare efficacemente tale genere di operazione. In particolare, gli Stati membri non sono attualmente in grado di stabilire ex ante quale Stato membro possieda informazioni relative a condanne penali definitive a carico di cittadini non UE, per cui sono obbligati a inoltrare «richieste generalizzate» a tutti gli altri Stati membri, anche a quelli (la maggioranza) non in possesso di informazioni utili, con un significativo onere amministrativo che finisce per sconsigliare questo genere di istanze. All'atto pratico gli Stati membri finiscono per fare affidamento soltanto sulle informazioni contenute nei rispettivi casellari giudiziali nazionali.
  Rammenta che la Commissione europea ha inizialmente elaborato un rimedio a tale disfunzione presentando, nel gennaio del 2016 una proposta di direttiva recante una disciplina istitutiva di un procedimento di scambio decentrato di informazioni sulle condanne a carico dei cittadini di paesi terzi. Tale approccio è stato successivamente rafforzato dalla Commissione europea, la quale, con la proposta di regolamento che la Commissione si accinge ad esaminare, mira a realizzare un sistema informativo centralizzato che consenta di risalire in tempi celeri allo Stato membro in possesso delle informazioni sulle condanne penali a carico di un cittadino extra UE.
  Allo stato, le due proposte si completerebbero e integrerebbero a vicenda: da un lato, la proposta di regolamento creerebbe una nuova piattaforma informatica recante un archivio comune di dati relativi all'identità, con particolare riferimento ai dati biometrici (impronte digitali e immagini facciali), che, nel disegno della Commissione, dovrebbe rafforzare la cosiddetta interoperabiltà dei sistemi nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale; dall'altro, la proposta di direttiva garantirebbe invece che lo scambio di informazioni sui casellari sia effettuato allo stesso modo sia per i cittadini di stati terzi sia per i cittadini UE.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011.
COM (2017) 344.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), relatore, in riferimento al provvedimento in discussione rammenta che la proposta in esame è adottata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento e il Consiglio, secondo il procedimento legislativo ordinario (che attribuisce funzioni legislative di pari grado ad entrambe le istituzioni legislative), adottano misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.
  Fa presente che il ricorso allo strumento del regolamento viene giustificato dalla Commissione europea in ragione del fatto che il sistema centrale di cui si prevede l'istituzione sarebbe gestito dall'Agenzia europea EU-LISA e la relativa disciplina modifica l'attuale regolamento (UE) n. 1077/2011. L'utilizzo del regolamento offre, inoltre, il duplice vantaggio di essere direttamente applicabile senza necessità di norme di trasposizione a livello nazionale, e di essere obbligatorio in tutti i suoi elementi, garantendo in tal modo un'applicazione uniforme delle relative norme e la loro simultanea entrata in vigore in tutta l'UE.Pag. 44
  Venendo ai contenuti principali della proposta, e rinviando all'analisi di dettaglio contenuta nella documentazione predisposta dagli Uffici, rileva che la nuova disciplina include 39 articoli distribuiti in sei capi.
  Precisa che le disposizioni generali, contenute nel primo capo, riguardano l'oggetto e l'ambito della disciplina, nonché le definizioni di riferimento e l'architettura tecnica del sistema ECRIS TN. In particolare, la proposta istituisce un sistema per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi ( «sistema ECRIS-TCN»), e definisce le condizioni alle quali le autorità competenti possono usare tale piattaforma.
  Rileva che la proposta precisa, inoltre, che il futuro regolamento si applicherà al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi e non alle informazioni relative alle loro condanne, disciplinate dalla decisione quadro 2009/315/GAI modificata dalla direttiva proposta dalla Commissione nel 2016. Le definizioni di riferimento replicano parzialmente quelle previste dall'attuale quadro giuridico di ECRIS. Sono previste, tra l'altro, le definizioni di «condanna», di «cittadino di paese terzo» e di «autorità competenti» (tra queste ultime le autorità centrali designate da ciascuno Stato membro e gli organi dell'Unione competenti per accedere al sistema ECRIS-TCN: Eurojust, Europol e – al momento prevista solo de iure condendo – la Procura europea.
  Rammenta che il capo II disciplina l'inserimento e l'uso dei dati da parte delle autorità centrali. È in particolare previsto l'obbligo a carico dello Stato membro che emette la condanna, di creare per ciascun cittadino di paese terzo condannato un record di dati nel sistema ECRIS-TCN centrale non appena possibile dopo l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale nazionale (articolo 5). Le informazioni contenute nel record comprendono: i dati alfanumerici e i dati relativi alle impronte digitali (articolo 5). La proposta prevede che il record di dati possa contenere anche le immagini del volto del cittadino di paese terzo condannato, definendo, altresì, un regime specifico per tale tipologia di informazione (articolo 6). L'articolo 7 disciplina le modalità di utilizzo del sistema ECRIS-TCN per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali, al fine di ottenere informazioni sulle precedenti condanne tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali. È previsto, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di avvalersi del sistema ECRIS-TCN in caso di richiesta di informazioni sulle precedenti condanne di cittadini di paesi terzi conformemente al diritto nazionale e di dar seguito a tutti i riscontri positivi (hit) con gli Stati membri individuati tramite il sistema ECRIS. Tale obbligo riguarda sia le richieste di informazioni ai fini di un procedimento penale sia quelle dirette ad altri scopi pertinenti.
  Precisa che il capo III regola la conservazione e la modifica dei dati, essenzialmente confermando la stessa logica adottata dalla decisione quadro per i cittadini dell'UE. Ciascun record di dati individuale deve essere conservato nel sistema centrale fintanto che i dati relativi alla o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale nazionale (articolo 8); gli Stati membri devono inoltre verificare l'esattezza dei dati trasmessi al sistema centrale e di rettificarli, ovvero di aggiornarli in caso di modifiche dei casellari giudiziali nazionali apportate in un secondo tempo (articolo 9).
  Rammenta che il capo IV contiene le disposizioni relative allo sviluppo, al funzionamento e alle responsabilità relative al sistema ECRIS-TN, ripartite tra l'Agenzia EU-LISA e gli Stati membri (articoli 11 e 12). La proposta conferisce, infine, alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per il funzionamento del sistema ECRIS-TCN (articolo 10).
  Fa presente che il capo V (Diritti e vigilanza in materia di protezione dei dati) contiene una serie di disposizioni volte a designare il titolare e il responsabile del Pag. 45trattamento, a stabilire le finalità dello stesso, e a regolare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione da parte dei cittadini di paesi terzi interessati (articoli 21-23). Sono previsti, in particolare, obblighi di cooperazione tra le autorità centrali e le autorità di controllo al fine di garantire tali diritti (articolo 24), e mezzi di ricorso a disposizione dei cittadini di paesi terzi interessati ai quali sia stato impedito l'esercizio di tali facoltà (articolo 25). Sono, infine, definite norme riguardanti la vigilanza da parte delle autorità di controllo e del Garante europeo della protezione dei dati (articoli 26, 27 e 28).
  Rammenta, in fine, che il VI ed ultimo capo della proposta contiene le disposizioni finali. In particolare, è affidato ad EU-LISA il compito di predisporre statistiche riguardanti il sistema ECRIS-TCN, sostanzialmente sulla base dei dati forniti obbligatoriamente dagli Stati membri (articolo 30); l'articolo 31 regola, infine, la ripartizione delle spese circa l'istituzione e il funzionamento del sistema, le connessioni allo stesso, e le altre spese. Infine, gli Stati membri dovranno comunicare ad EU-LISA i nominativi delle rispettive autorità centrali (articolo 32), mentre la Commissione sarà obbligata a stabilire la data a decorrere dalla quale il sistema ECRIS-TCN entrerà in funzione, una volta che siano soddisfatte una serie di condizioni precisate dal regolamento (articolo 33). L'attuazione del regolamento a livello nazionale è prevista entro il termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
  Segnala, infine, che nella relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 il Governo ha espresso un generale apprezzamento per la proposta di regolamento che risponderebbe alle sollecitazioni più volte espresse in sede di Consiglio europeo e di Consiglio giustizia e affari interni affinché si migliori l'attuale sistema ECRIS, e che sarebbe pienamente rispondente ai principi UE di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo considera la proposta conforme all'interesse nazionale anche alla luce della possibilità che essa offrirà all'Italia, come agli altri Paesi membri, di prendere in considerazione eventuali precedenti condanne di cittadini di Paesi terzi anche in relazione a decisioni da assumere in materie di rimpatrio e respingimento di soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Il Governo afferma, dunque, di aver manifestato il proprio apprezzamento nelle sedi negoziali europee, pur consapevole della necessità che l'adozione del regolamento implicherà un aggiornamento del sistema informativo del casellario (SIC) e dovrà essere effettuata in stretta cooperazione con il Ministero dell'interno ai fini dell'acquisizione delle impronte digitali.
  Evidenzia in conclusione, che tali misure, ove approvate, consentiranno al nostro Paese di accedere ad informazioni utili soprattutto nei procedimenti di rimpatrio e di respingimento di soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Precisa che l'adozione del regolamento richiederà certamente un aggiornamento del sistema informativo del casellario (SIC), da realizzare in stretta cooperazione con il Ministero dell'interno ai fini dell'acquisizione delle impronte digitali e con probabili costi aggiuntivi non quantificabili, ma l'obiettivo da raggiungere è troppo importante in un'ottica di sicurezza e prevenzione e occorre un impegno effettivo per realizzarlo nei prossimi due anni.

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva la necessità che l'Esecutivo fornisca elementi informativi in merito allo stato dei negoziati concernenti la proposta di regolamento in discussione ed allo svolgimento del relativo iter. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.35.

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Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Morani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (vedi allegato), che tiene conto dei rilievi formulati dal deputato Ferraresi nel corso della seduta del 13 settembre scorso.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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