CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 settembre 2017
881.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Pag. 163

Sull'ordine dei lavori.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di anticipare lo svolgimento dell'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato).
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, avverte che il Regolamento della Camera prevede una disciplina particolare per l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea. In questo caso infatti le Commissioni di settore, nel corso del proprio esame in sede consultiva, possono approvare emendamenti che la Commissione Politiche dell'Unione europea può successivamente respingere soltanto per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

  Magda CULOTTA, relatrice, illustrando il disegno di legge di delegazione europea 2016 – 2017 ricorda che la legge 234 del 2012, segnatamente agli articoli 29 e 30, prescrive di presentare alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, tale atto come strumento per conferire al Governo le deleghe legislative necessarie ad attuare le direttive europee e le decisioni quadro, nonché a modificare l'ordinamento interno per garantirne la conformità all'ordinamento Europeo ed alla sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  Costituisce contenuto proprio della legge di delegazione anche il conferimento di deleghe per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nonché per l'introduzione della disciplina sanzionatoria per la violazioni di prescrizioni normative dell'Unione europea.
  Come di consueto le materie trattate nella legge di delegazione europea sono eterogenee. Tra le direttive oggetto di recepimento se ne segnalano ben sette rientranti nell'alveo di competenza della Commissione.
  Esse sono ricomprese nell'Allegato A del testo di legge, pertanto il termine di esercizio della delega scade entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.
  L'articolo 14 reca l'unica direttiva d'interesse della Commissione per il recepimento della quale sono stati inseriti criteri specifici nell'articolato. Si tratta della direttiva 2016 del 2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
  Tale direttiva si propone il ravvicinamento delle misure nazionali in materia di accessibilità da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici. Il secondo «considerando» della direttiva riferisce la «accessibilità» ai principi e alle tecniche da adottare nella progettazione, costruzione, manutenzione e aggiornamento dei siti internet e app per rendere il loro contenuto più agevole agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.
  Si stabilisce quindi l'obbligo di assicurare un livello minimo di accessibilità dei siti web pubblici utilizzando la scala di valori di cui al decreto ministeriale 8 Pag. 164luglio 2005 nonché l'obbligo di definire apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto in presenza di oneri sproporzionati.
  Gli Stati membri sono chiamati a conformarsi alla direttiva entro il 23 settembre 2018.
  Nell'Allegato A, sono altresì indicate le tre direttive concernenti il «quarto pacchetto ferroviario»: la direttiva (UE) 2016/797 sull'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione; la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie; la direttiva (UE) 2016/2370 sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.
  Con il recepimento di tali direttive si completerà la definizione sia del pilastro «tecnico» che del pilastro «politico» del quarto pacchetto, la cui reciproca conciliazione è stata da sempre considerata uno degli obiettivi perseguiti dal Governo, come risulta anche dalle relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
  Le direttive n. 797 e 798 attengono al «pilastro tecnico», il cui obiettivo è accrescere le economie di scala per le imprese ferroviarie nell'Unione europea e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative. Tali finalità sono altresì coerentemente sviluppate dal Regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
  La direttiva 797 in particolare disciplina la progettazione, la costruzione, l'immissione sul mercato, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo dei sistemi e dei mezzi ferroviari, oltre che le modalità secondo le quali tutti gli elementi costituenti il sistema ferroviario interagiscono tra loro al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto ferroviario.
  La direttiva 798 contiene disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. In particolare la direttiva descrive il sistema della sicurezza ferroviaria (articoli da 1 a 9), disciplina la certificazione di sicurezza unica e le autorizzazioni di sicurezza nonché i compiti delle autorità nazionali di sicurezza (articoli da 10 a 19); le indagini sugli incidenti ferroviari (articoli da 20 a 26). In conclusione, si trovano le disposizioni transitorie e finali (articoli da 27 a 36).
  Il termine di recepimento delle due direttive è fissato al 16 giugno 2019.
  La direttiva 2370 attiene invece al «pilastro politico» e in qualche modo integra il quadro normativo del Regolamento (UE) 2237/2016 e del Regolamento (CE) 1370/2007. Il primo dei regolamenti citati è intervenuto per normalizzare i conti delle aziende ferroviarie, abrogando le disposizioni che permettevano agli Stati membri di compensare le 40 imprese ferroviarie ricomprese in un apposito elenco per il pagamento di obblighi che le imprese operanti in altri settori di trasporto non devono sostenere. Il secondo regolamento citato introduce invece norme sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. Entrambi trattano delle questioni relative alla separazione tra le funzioni di gestore della rete ferroviaria e di prestatore di servizi ferroviari all'interno delle cosiddette «imprese integrate», nonché delle questioni riguardanti l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario mediante gara ovvero affidamento diretto.
  La direttiva (UE) 2016/2370 concerne, in particolare, l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria, modificando la direttiva 2012/34/UE, ossia la direttiva che istituisce lo spazio ferroviario unico europeo, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 112 del 2015.
  Le novità più significative della direttiva riguardano il rafforzamento dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con specifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente con un'impresa che offre servizi di trasporto ferroviario (come peraltro Pag. 165avviene in Italia) con l'introduzione di disposizioni volte ad evitare qualsivoglia conflitto di interesse.
  L'altro aspetto fondamentale è rappresentato dall'ulteriore apertura del mercato ferroviario, con specifico riferimento alla possibilità di accesso per le imprese ferroviarie, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri.
  A seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva l'unico limite alla possibilità di accesso alle reti ferroviarie dei Paesi membri è rappresentato dall'esistenza di un contratto di servizio pubblico in relazione al quale l'accesso al mercato di altre imprese ferroviarie sulle medesime tratte cagionerebbe la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio medesimo.
  In ogni caso, si prevede che l'organismo di regolazione – qualora decida che l'equilibrio economico di un contratto pubblico sarebbe compromesso dal previsto servizio di trasporto di passeggeri – possa indicare le eventuali modifiche a tale servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso. Con riferimento ai servizi di trasporto di passeggeri ad alta velocità il diritto d'accesso è ancora più ampio e può essere soggetto soltanto ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione.
  Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 25 dicembre 2018.
  Con riferimento al settore marittimo segnala la direttiva (UE) 2016/844, che interviene sulla attuale disciplina di sicurezza per le navi da passeggeri e la direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.
  La direttiva 844 procede a una modifica tecnica dell'Allegato I della direttiva 2009/45/CE, necessaria in quanto alcune convenzioni internazionali sulla sicurezza per le navi da passeggeri sono state modificate. La direttiva fa in particolare riferimento alla convenzione SOLAS del 1974 (convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare), più volte modificata, e alla convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, unitamente ai rispettivi protocolli e successive modifiche. Le modifiche apportate riguardano regole costruttive da applicare alle navi con particolare riferimento, tra l'altro, alla protezione contro il rumore, alle dotazioni e alle caratteristiche strutturali di protezione dagli incendi, alle caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi e ai piani e alle procedure per il recupero di persone dall'acqua.
  Il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il primo luglio 2017.
  Quanto ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, la direttiva 2016/1629 sostituisce la precedente direttiva 2006/87/CE, che aveva stabilito le condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, che verrà abrogata dal 7 ottobre 2018. La direttiva provvede inoltre a classificare le vie navigabili interne dell'Unione in 4 zone (indicate in Allegato I) più la zona speciale (R) del Reno. La direttiva 2006/87/CE, identifica quattro categorie di vie navigabili elencandole in Allegato I. Le vie navigabili italiane sono attualmente ricomprese nella zona 4.
  Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 7 ottobre 2018.
  Di interesse per la Commissione, ancorché l'esame della stessa sia di competenza specifica della Commissione lavoro, è la direttiva (UE) 2015/1794 che incide sulla disciplina dei lavoratori marittimi.
  Quest'ultima novella diverse direttive relative a tutele lavoristiche, in particolare sopprimendo esclusioni e deroghe – rispetto all'ambito di applicazione delle medesime norme – che erano ammesse per alcune categorie di lavoratori marittimi. Le nuove norme sono principalmente dirette ad estendere i diritti di partecipazione dei marittimi (ad esempio abrogando i limiti all'informazione e alla consultazione dei lavoratori che potevano essere previsti per gli equipaggi delle navi d'alto mare). È altresì prevista l'estensione ai marittimi delle previsioni della direttiva Pag. 16698/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, prima non applicabile.
  A giudizio delle istituzioni dell'Unione da tali esclusioni e deroghe derivava una «disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri».
  Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 10 ottobre 2017.
  Infine, con riferimento al settore delle comunicazioni, d'interesse della Commissione è la direttiva 2016/1148, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.
  Attraverso l'adozione da parte dei singoli Stati membri di una serie di misure strategiche e organizzative comuni in materia di sicurezza cibernetica, la direttiva mira a raggiungere un livello elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni in ambito europeo. Si considera infatti che il rafforzamento del dominio digitale sia un importante volano di crescita del sistema economico dell'Unione, incidendo positivamente sulla propensione ad investire degli operatori economici, con particolare riferimento al commercio internazionale.
  Il complesso sistema di regole e interfacce della direttiva coinvolgono in primo luogo l'operatore di servizi essenziali (il cui elenco dovrà essere individuato dagli Stati membri entro il novembre 2018), definito come soggetto pubblico o privato che opera nell'ambito di delicati settori (energia, trasporti, bancario, sanitario, fornitura e distribuzione di acqua potabile, infrastrutture digitali, infrastrutture dei mercati finanziari), che fornisce un servizio reputato essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nonché autorità nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  Tutto ciò nel quadro di una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi. La complessità della disciplina ha imposto anche scadenze ponderate per l'attuazione dei diversi aspetti della direttiva. In particolare, entro il mese di agosto 2017 i fornitori di servizi digitali avrebbero dovuto adottare i requisiti minimi di sicurezza e di notifica degli incidenti. Entro novembre 2018 ogni Stato membro dovrà identificare gli operatori di servizi essenziali. Nel 2019 la Commissione europea valuterà la coerenza dell'identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri e nel 2021 verrà esaminato il funzionamento delle direttiva con particolare attenzione alla cooperazione strategica e operativa degli Stati e l'applicazione da parte dei gestori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.
  Vista la pervasività della dimensione della sicurezza cibernetica l'attuazione di tale direttiva si presenta come estremamente importante praticamente per tutti gli ambiti di competenza della Commissione.
  Passando ad illustrare la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, osserva che essa consta di un documento articolato in quattro parti.
  La prima parte, illustra il quadro istituzionale e delle politiche macroeconomiche. Nella seconda parte sono descritte le principali politiche dell'Unione europea per l'anno 2016, come presentate dal Governo, nei vari settori di intervento di competenza dell'Unione. La parte terza descrive l'attuazione delle politiche di coesione mentre la parte quarta tratta del coordinamento nazionale delle politiche europee.
  Per l'analisi dei contenuti della relazione, con riferimento alle politiche settoriali di interesse, rinvia alla documentazione a disposizione della Commissione segnalando, comunque, alcuni elementi relativi alle principali politiche orizzontali e di settore.
  La relazione conferma che il Governo italiano ha sostenuto nelle varie sedi a Bruxelles, nel corso del 2016, l'opportunità di una rapida realizzazione della Strategia per il mercato unico digitale, in linea con le osservazioni parlamentari. Pag. 167
  Segnala che in essa viene sottolineato che il Governo ha fornito il proprio contributo all'elaborazione di proposte nell'ambito della Strategia concernente il pacchetto sul mercato unico digitale composto da cinque atti, in linea con le osservazioni del Parlamento formulate nella risoluzione n. 37 del 18 maggio 2016 sulla Comunicazione COM(2015) 192. In particolare, l'Esecutivo ha risposto alle consultazioni relative a diverse iniziative istruttorie sui temi del geoblocking e sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, in modo da assicurare il superamento delle problematiche politiche connesse a tali atti giudicati prioritari dal Governo.
  Con riferimento agli altri contenuti del pacchetto sul mercato unico digitale la relazione riferisce che sono in corso le attività istruttorie necessarie alla definizione di quanto necessario alla conclusione dell'iter di predisposizione delle stesse e che il Governo continua a svolgere un'attenta opera di stimolo e collaborazione per il conseguimento degli obiettivi indicati anche nei documenti parlamentari.
  Tra le politiche per l'impresa, in materia di comunicazione elettronica e banda larga merita ricordare che la IX Commissione ha espresso propri orientamenti (DOC. XVIII, n. 33) lo scorso 27 aprile 2016 sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.
  Nella relazione si dà conto del fatto che, in linea con i suddetti orientamenti, il Governo ha ottenuto, nel testo approvato dal Consiglio il 13 maggio 2016 le modifiche richieste rispetto alla questione del termine (inizialmente fissato al 30 giugno 2020) per il cambio di destinazione delle frequenze dal digitale terrestre alla banda larga senza fili e la possibilità per gli Stati membri di ritardare per un massimo di due anni, per giustificati motivi, il cambio di destinazione.
  La relazione ricorda che il Governo ha continuato a sostenere la propria contrarietà ad ipotesi di maggiore liberalizzazione del trasporto stradale di cabotaggio merci, richiedendo interventi di chiarificazione della disciplina vigente al fine di renderne più semplici l'applicazione ed il controllo.
  Dalla relazione risulta, altresì, che il Governo, in linea con gli indirizzi parlamentari espressi dall'omologa Commissione del Senato (Risoluzione Doc. XVIII n. 110), ha espresso una valutazione complessivamente positiva della finalità della proposta in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore nel corso del negoziato consiliare. Ha però evidenziato talune criticità da risolvere sia per garantire la competitività dell'industria di settore sia per evitare probabili inadempienze statali a causa della esigue risorse disponibili a fronte di nuovi adempimenti. Come richiesto nell'atto di indirizzo sopra richiamato, il Governo ha manifestato dubbi sulle nuove competenze assegnate alla Commissione europea in materia di valutazione dei servizi tecnici di omologazione, rappresentando la specificità della situazione italiana, in cui i servizi tecnici sono svolti da centri prova autoveicoli (CPA) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ossia da organismi statali. Infine, particolare attenzione è stata posta all'introduzione del sistema tariffario nazionale per i costi di omologazione e di vigilanza del mercato.
  Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, si rinvia a quanto sopra riferito, illustrando la legge di delegazione europea, relativamente al IV pacchetto ferroviario.
  In materia di trasporto marittimo, con riferimento alla Proposta di direttiva COM(2016)370 che modifica la direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, della Direttiva 98/41/CE, si dà conto che il Governo, in linea con l'indirizzo parlamentare contenuto nella risoluzione n. 140 del 20 luglio 2016, ha pienamente condiviso le finalità dell'atto.Pag. 168
  Lo scopo, infatti, è quello di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione delle persone (equipaggio e passeggeri) a bordo delle navi da passeggeri rafforzando, nel contempo, il livello complessivo di sicurezza dell'attività di trasporto. La relazione ricorda, altresì, altri ambiti di attività del Governo nel predetto settore: quello riguardante le qualifiche professionali nella navigazione interna e quello relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima.
  Infine, in materia di trasporto aereo, la relazione segnala che, in occasione dei negoziati sulla proposta di regolamento che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione COM(2016), il Governo ha sottolineato come la proposta presenti varie criticità che rischiano di rendere meno efficace il vigente sistema. In particolare, è stato evidenziato come le attuali procedure di controllo delle apparecchiature, che sono oggi affidate a centri di verifica europei approvati in seno alla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (ECAC), potrebbero essere affidate, in base al nuovo assetto, anche a servizi tecnici di Paesi Terzi, che dovrebbero effettuare i test prescritti sulla base di protocolli riservati contenuti in documenti «confidential» dell'Unione europea.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, ricorda che il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposte di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI).
Nomina n. 115.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, in sostituzione del relatore Alberto Pagani, che ha comunicato di non poter essere presente alla seduta fin dal suo inizio, segnala che l'Automobile Club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, il cui presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.
  Secondo quanto prevede l'articolo 19 dello statuto dell'ACI, il Presidente eletto dall'Assemblea deve essere nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante: a tal proposito ricorda che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, e cioè dal 24 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del suddetto decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'assemblea dell'ente, riunitasi in data 11 novembre 2016, in vista della scadenza del mandato del presidente, ha riconfermato Pag. 169l'ingegner Angelo Sticchi Damiani presidente dell'ACI per il quadriennio 2017-2021.
  Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 agosto 2017, ha pertanto avviato la procedura per la nomina dell'ingegner Sticchi Damiani a presidente dell'ACI e ha richiesto il prescritto parere alle Commissioni parlamentari competenti.
  Dopo aver illustrato brevemente il curriculum del candidato propone che, per la lunga esperienza nel settore e per gli incarichi rivestiti dall'ingegner Sticchi Damiani, la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

  Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene opportuno integrare gli elementi contenuti nella relazione con alcune notazioni a suo avviso meritevoli di attenzione per la Commissione.
  Si riferisce, in particolare, al ruolo svolto dall'ingegner Angelo Sticchi Damiani quale titolare all'azienda Pro.Sal. srl, nella progettazione del raddoppio della strada statale 275 Maglie-Leuca che, recentemente, la stessa Anas ha confermato dinanzi alle competenti autorità essere affetta da vizi di legittimità nella fase progettuale.
  Intende inoltre ricordare che il candidato alla nomina in oggetto risulta essere stato condannato, con conferma in appello, dalla Corte dei conti a risarcire lo stesso ente ACI per un danno erariale. Si riferisce alla sentenza n. 315 del 2012.
  Osserva che si ha l'impressione che in Italia non vi siano abbastanza persone adatte a ricoprire incarichi di responsabilità e che ci si trovi costretti a ricorrere sempre ai medesimi soggetti oppure che sia indispensabile conferire cariche a chi già ne ricopre altre.
  Si chiede come sia umanamente possibile poter sopportare un carico di lavoro così rilevante, viste le innumerevoli cariche, ritenendo di fatto impossibile riservare la dovuta attenzione professionale, come sarebbe richiesto, a ciascuna di essi.
  Conclude sottolineando che quanto osservato non deve essere inteso come un attacco alla persona, ma come un contributo alla discussione affinché la Commissione sia in grado di assumere una decisione con consapevolezza e discernimento.

  Anna Maria CARLONI (PD) intende offrire una sua considerazione concernente la discriminazione di genere: osserva, infatti, che nonostante in Italia vi siano molte norme sulle pari opportunità, i soggetti candidati alle diverse nomine all'esame di questa Commissione parlamentare risultano essere, praticamente, esclusivamente uomini.
  Conclude osservando che sarebbe interessante poter disporre di dati statistici in materia.

  Sandro BIASOTTI (FI-PdL) replicando al collega De Lorenzis, ritiene che non vi sia inconciliabilità tra l'assolvere bene i propri doveri professionali e il numero degli incarichi ricoperti, dipendendo i primi dalla sensibilità delle singole persone ed essendo i secondi connessi alla qualità degli enti coinvolti. Per quanto attiene alla problematica sollevata dalla collega Carloni ricorda che è vigente la legge sulle cosiddette «quote rosa» che, per quanto gli consta, trova piena applicazione nella sua regione.
  Quanto alla nomina all'esame, ricorda che il candidato proposto è stato eletto dall'assemblea dell'ACI e, anche per questo motivo, oltre che per le qualità dimostrate nel corso della sua presidenza dell'ente in questione – dove, ritiene, ha fatto bene – anticipa il voto favorevole del suo Gruppo su di essa.

  Franco BORDO (MDP) osserva che la proposta di nomina in oggetto è discutibile, e non solo per i motivi che ricordava il collega De Lorenzis. Infatti, crede che il punto non sia tanto l'elevato numero degli incarichi ricoperti, quanto il fatto che sembra esservi una specie di «effetto matrioska» dove i titolari degli incarichi risultano essere sempre gli stessi nell'ambito degli enti con influenze reciproche.
  Ritiene inoltre imbarazzante che sia stato chiamato a condurre l'ACI un professionista Pag. 170che la Corte dei conti ha condannato a risarcire per danno erariale l'ente stesso.
  Conclude invitando il Governo a riconsiderare la proposta di nomina.

  Giorgio BRANDOLIN (PD) riservando preliminarmente un giudizio sulla vicenda connessa alle condanne della Corte dei conti a carico del candidato in oggetto, di cui non ha piena conoscenza, ricorda che per quanto riguarda tale incarico troverà applicazione il limite dei tre mandati che è stato introdotto dalla recente riforma del CONI.
  Sottolinea, tuttavia, che il candidato all'esame solo pochi anni fa, ha contribuito, insieme alla regione Lombardia, al presidente del CONI, Malagò, e al Governo, a salvare dalla cancellazione del calendario delle corse dei Gran Prix di Formula 1, il Gran Premio di d'Italia che si svolge nell'autodromo di Monza, cosa di cui sente il dovere di rendere merito.
  Segnala, inoltre, che la continuità nella carica e la compresenza di altri incarichi, taluni di livello internazionale, sono funzionali a coltivare relazioni e formare reti di conoscenze tali da permettere il buon esito di nterventi e operazioni simili a quella avvenuta per il Gran Premio di Monza.

  Diego DE LORENZIS (M5S) replicando ai colleghi Biasotti e Brandolin, osserva che gli interventi svolti sembrano confondere tre piani di ragionamento: il fatto che l'assemblea dei soci ACI abbia eletto il candidato; il fatto che il Governo dia seguito alla nomina; altri profili marginali rispetto alla discussione, come, ad esempio, il Gran Premio di Monza. Tutto ciò senza dare adeguato risalto a un fatto a suo avviso importante: il danno erariale che è stato prodotto, come sentenziato dalla Corte dei conti, proprio all'ACI – quando Sticchi Damiani ne era al vertice – dalla persona che si sta rinominando suo presidente.
  Conclude ribadendo che non ritiene impossibile individuare persone competenti, e senza le richiamate problematiche giudiziarie, adatte a ricoprire questo incarico e senza profili poco dignitosi per la carica stessa.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, ritiene che nel corso della discussione ciascuno sia legittimato a mettere in risalto le proprie posizioni, abbiano esse un profilo essenzialmente personale ovvero politico.
  Osserva, tuttavia, che la proposta di nomina ha un iter procedimentale preciso.
  Per quanto riguarda le citate condanne della Corte dei conti, rispettandone ovviamente il contenuto, non è in grado di esprimere un giudizio approfondito ignorando a quale titolo il candidato ne è stato l'imputato e, comunque, ricordando che esse non costituiscono sentenze di tipo penale.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 14.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
C. 4638 Governo, approvato dal Senato
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
C. 4639 Governo, approvato dal Senato
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

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Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti sui provvedimenti all'esame.
  Ricorda che nella seduta di giovedì 21 settembre la relatrice Anna Maria Carloni ha formulato la proposta di riferire favorevolmente sul disegno di legge di rendiconto per l'esercizio 2016, e sul disegno di legge di assestamento per l'esercizio 2016, per le parti di competenza della Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, per le parti di competenza della Commissione.

  La Commissione approva la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, per le parti di propria competenza (vedi allegato 1).

  Vincenzo GAROFALO, presidente, pone in votazione la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, per le parti di competenza della Commissione.

  La Commissione approva la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, per le parti di propria competenza (vedi allegato 2).
  Nomina quindi la deputata Carloni quale relatrice per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in oggetto.

  La seduta termina alle 14.20.

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