CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 settembre 2017
881.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 26 settembre 2017.

Audizione della professoressa Anna Genovese, componente della CONSOB, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 76 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il testo unificato delle proposte di legge C. 76 Realacci e abbinate, recante disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.
  Il provvedimento, che si compone di 10 articoli, all'articolo 1, comma 1, enuncia le finalità e l'oggetto dell'intervento legislativo, il quale è volto a perseguire le seguenti finalità:
   regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale;
   promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico;
   sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti.

  Ai sensi del comma 2, che delimita l'oggetto della proposta di legge, essa si applica ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dall'Organismo statale per la cannabis.
  In tale ambito l'articolo 2 reca la definizione di uso medico della cannabis, prevedendo che, ai fini del provvedimento, per uso medico si intende l'assunzione di medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive dopo valutazione del paziente e diagnosi, per un'eventuale opportuna terapia.
  L'articolo 3 disciplina le modalità di prescrizione, stabilendo che il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per gli impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale. La disposizione prevede altresì che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi.
  Il comma 2 stabilisce che, nella prescrizione, il medico deve indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta e la posologia e che la prescrizione debba inoltre indicare la data di rilascio e la durata del trattamento, la quale in ogni caso non potrà essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  L'articolo 4 disciplina il monitoraggio delle prescrizioni, prevedendo, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati per età e per sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di cannabis.
  In tale contesto il comma 2 stabilisce che ogni regione e provincia autonoma fissa le modalità di trasmissione, da parte dei medici, dei predetti dati, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.
  In base al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono inoltre alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di cannabis, con particolare riferimento ai risultati delle terapie.
  L'articolo 5 interviene in materia di programmazione del fabbisogno regionale, prevedendo che, ai fini della programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui necessitano.
  L'articolo 6 disciplina la produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico, prevedendo, al comma 1, che sulla base Pag. 145dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.
  Ai sensi del comma 2, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dal citato Stabilimento di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in «Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento chimico farmaceutico militare.
  Il comma 3 prevede inoltre che, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la distribuzione alle farmacie e per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.
  L'articolo 7 dispone che il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la cannabis, pubblichi sul portale del Ministero della salute i contributi che sono inviati con cadenza semestrale dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dall'Istituto superiore di sanità sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, che, nell'ambito delle attività di ricerca, le Università e le società medico-scientifiche possono promuovere la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali, epidemiologici, sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis condotti secondo la normativa vigente in materia di sperimentazione clinica, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco destinate al finanziamento della ricerca indipendente. Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le facoltà di farmacia e di medicina e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti pubblici di ricerca sulle varietà vegetali.
  Il comma 2 prevede inoltre che, con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, siano definiti ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, sulla base delle evidenze scientifiche.
  L'articolo 9 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, in materia di collocazione e classificazione delle sostanze e dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 10, il quale interviene sul trattamento fiscale dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.
  In particolare la disposizione modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante disposizioni in materia di IVA, aggiungendo alla tabella A, parte II-bis, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento, un nuovo numero 1-quater), relativo ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».
  Al riguardo ricorda che la predetta tabella A, parte II-bis, recante i beni soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento, ad oggi già comprende:
   1) alcune prestazioni sanitarie elencate ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; prestazioni Pag. 146di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù; prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi;
   2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;
   3) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato i contenuti dei provvedimenti.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, avverte di aver formulato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (vedi allegato 1) e una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (vedi allegato 2).Pag. 147
  Segnala altresì che le predette proposte di relazione sono state trasmesse informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 4638, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, con riferimento alla Tabella n. 1 e alla Tabella n. 2, relativamente alle parti di competenza della Commissione.
  La Commissione nomina quindi il deputato Marco Di Maio quale relatore presso la V Commissione.

  La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 866 del 2 agosto 2017, a pagina 118, nel sommario, all'ottavo titolo, il numero «5-12123» è sostituito dal seguente «5-12023»;

  a pagina 120, seconda colonna, sedicesima riga, il numero: «5-12123» è sostituito dal seguente «5-12023»;

  a pagina 129, al titolo dell'allegato 4, il numero: «5-12123» è sostituito dal seguente «5-12023».

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