CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2017
879.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 236

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
C. 4526, approvata dal Senato.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, sulla proposta di legge C. 4526, approvata dal Senato, recante «Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione», approvata dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 maggio Pag. 2372017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, formulando una condizione relativa all'introduzione di una disciplina che tenesse conto del complesso degli adempimenti a carico delle Province interessate, individuando modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli. Tale condizione risulta recepita nel testo approvato dal Senato.
  La proposta di legge dispone il distacco del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo (articolo 1, comma 1).
  Essa, conseguentemente, modifica il decreto legislativo n. 250 del 1992, che ha istituito la Provincia di Lecco, al fine di tener conto del distacco del comune dalla provincia (articolo 1, comma 2). Le Province di Lecco e Bergamo provvedono ciascuna agli adempimenti di propria competenza per l'attuazione del distacco del comune. Nel caso di adempimenti che implicano il concorso di entrambi gli enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario istituito ai sensi della proposta di legge (articolo 1, comma 3).
  L'articolo 1, comma 4, infatti, prevede la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario per promuovere gli adempimenti necessari per attuare il trasferimento del Comune. Il commissario è nominato, con proprio decreto, dal Ministro dell'interno, previa intesa della sola provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione destinata a sostenere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario stesso.
  Gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dalle due Province entro 180 giorni. Nell'eventualità in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento, il commissario fissa un ulteriore congruo termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dell'entrata in vigore della legge (articolo 1, comma 5). La proposta di legge dispone in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti (articolo 1, comma 6).
  È prevista la clausola di neutralità finanziaria (articolo 1, comma 7) ed è disposta l'immediata entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 2).
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
S. 2740, approvato dalla Camera.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Nicoletta FAVERO, relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2a Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge S. 2740, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, in data 21 febbraio 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.
  Il disegno di legge recepisce le proposte della Commissione bicamerale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali illustrate nella Relazione approvata il 21 ottobre 2014, in cui si evidenziava la necessità di una revisione complessiva del sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 4).
  La disciplina vigente dei testimoni di giustizia è contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991, come modificato dalla Pag. 238legge n. 45 del 2001, che ha esteso ad essi le misure già introdotte dal medesimo decreto-legge a favore dei collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso.
  Il provvedimento in esame si compone di 28 articoli suddivisi in 4 Capi.
  Il Capo I (articoli 1 e 2) reca disciplina delle condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia.
  Il Capo II (articoli da 3 a 9) concerne le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti.
  Il Capo III (articoli da 10 a 19) delinea il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione.
  Il Capo IV (articoli da 20 a 28) reca disposizioni finali e transitorie.
  Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, si segnala che: all'articolo 5, comma 1, lettera h), tra le speciali misure di tutela per assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, è stata introdotta l'adozione di ogni necessaria misura straordinaria, anche di carattere economico, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; è stato inserito un apposito articolo (articolo 15) al fine di estendere ai collaboratori di giustizia le modalità di attuazione delle speciali misure di tutela indicate nell'articolo 5 per assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia. In particolare, la determinazione delle misure spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, oltre che del testimone di giustizia, mentre al Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è affidato il coordinamento dei rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell'attuazione delle misure medesime; all'articolo 26, è stata definita la procedura per l'adozione del regolamento recante disposizioni relative ai minori compresi nelle speciali misure di protezione, prevedendo che esso sia adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È stato inoltre previsto che i regolamenti per l'attuazione delle misure di sostegno economico ai testimoni di giustizia e agli altri protetti siano predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate; è stato aggiunto un apposito articolo (articolo 28) recante la clausola di invarianza finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
S. 2719, approvato dalla Camera.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2a Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge S. 2719, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», approvato dalla Camera.
  Al riguardo, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimersi solo in seconda lettura, poiché il disegno di legge adottato come testo base dalla Commissione giustizia della Camera non le era stato assegnato in sede consultiva. Esso infatti recava originariamente contenuti circoscritti ad alcune modifiche normative (ed in particolare del codice civile e del codice penale) dirette a garantire maggiore tutela ai figli orfani di un genitore quando sia stato il coniuge a ucciderlo. Le disposizioni Pag. 239di interesse della Commissione sono state aggiunte solo nel corso dell’iter del provvedimento.
  Il disegno di legge in esame si compone di 13 articoli.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 76 del testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) al fine di consentire che i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore ucciso dal coniuge (anche separato o divorziato), dall'altra parte (o ex parte) dell'unione civile o dal convivente (o ex convivente) possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito.
  L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 577 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio. In particolare, l'omicidio del coniuge – nel testo vigente punito con la reclusione da 24 a 30 anni – è parificato all'omicidio dell'ascendente e del discendente, con applicazione della pena dell'ergastolo. All'omicidio del coniuge viene, inoltre, parificato l'omicidio del coniuge legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Resta, invece, punito con la reclusione da 24 a 30 anni l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dall'unione civile.
  L'articolo 3 novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, al fine di introdurre l'obbligo a carico del pubblico ministero di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando si proceda per un delitto di uxoricidio (esteso ai casi di separazione legale e di divorzio, nonché di unione civile e di convivenza anche cessate) e sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne o maggiorenne della vittima economicamente non autosufficiente.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 539 del codice di procedura penale, al fine di prevedere che – quando si procede per uxoricidio e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno – il giudice in sede di condanna, in presenza di figli della vittima minori o maggiorenni, economicamente non autosufficienti, che si siano costituiti parte civile, provveda ad assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà poi liquidato in sede civile.
  L'articolo 5, inserendo un apposito articolo nel codice civile, interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere, con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio.
  L'articolo 6 riconosce ai figli orfani per crimini domestici la quota di riserva nelle assunzioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. Tale quota di riserva è allo stato riconosciuta in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.
  L'articolo 7 novella la legge n. 125 del 2011, introducendovi disposizioni volte a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato per uxoricidio, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento, la sospensione viene meno e al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto. Ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, per il periodo della sospensione, è riconosciuta, senza obbligo di restituzione, la pensione di reversibilità o indiretta ovvero l'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.
  L'articolo 8 reca norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici. In particolare, prevede che – in attuazione degli Pag. 240articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente: possano promuovere presìdi e servizi pubblici e gratuiti di informazione in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché servizi di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima, tenendo conto dell'entità del danno subìto e di condizioni di particolare vulnerabilità. La gestione di tali servizi può essere affidata alle associazioni riconosciute operanti nel settore; favoriscano l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici; favoriscano sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici; predispongano misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici; acquisiscano dati e monitorino l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, con l'obiettivo di programmare idonei interventi di contrasto e di prevenzione dei crimini in questione.
  Ai fini di una più efficace attuazione dell'articolo in commento sembrerebbe necessario introdurre forme di coordinamento dell'attività dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, tali anche da assicurare alle Regioni e alle autonomie locali risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo alle funzioni loro attribuite.
  L'articolo 9 introduce disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore dei figli minorenni o maggiorenni, economicamente non autosufficienti, di genitori vittime di uxoricidio. In particolare, ad essi è riconosciuta un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il periodo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico, nonché l'esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
  L'articolo 10 modifica la legge n. 184 del 1983, che tutela il diritto del minore ad una famiglia, introducendovi disposizioni in materia di affidamento dei minori orfani per crimini domestici. In particolare, prevede che – nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge (ed altre fattispecie omologate) – il tribunale provveda all'affidamento, privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore e i parenti fino al terzo grado, nonché tra i fratelli e le sorelle, qualora presenti. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali sono tenuti ad assicurare ai minori in questione un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.
  L'articolo 11 rinomina il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, come «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici», incrementandone la dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con vincolo ad impiegare il 70 per cento di tale somma in interventi in favore dei minori, destinando la quota restante agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. Gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici comprendono l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per il loro inserimento nell'attività lavorativa. In considerazione delle competenze regionali in materia di «istruzione» (di competenza legislativa concorrente ex 117, terzo comma, Cost.) e di «istruzione e formazione professionale» (competenza regionale ex 117, quarto comma, Cost.), appare necessario introdurre, nell'articolo in commento, una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'individuazione dei criteri di riparto della quota del Fondo destinata all'erogazione di borse di Pag. 241studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.
  L'articolo 12 apporta una modifica al cosiddetto decreto-legge sul femminicidio (decreto-legge n. 93 del 2013), al fine di introdurre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica, fermo restando il diritto di abitazione per le altre persone conviventi. Viene demandato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla disposizione dell'articolo.
  L'articolo 13 riconosce agli orfani delle vittime di uxoricidio la facoltà di richiedere la modificazione del proprio cognome, nel caso in cui questo coincida con quello del genitore condannato in via definitiva.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
C. 4639 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri pareri sui disegni di legge di iniziativa governativa C. 4638, approvato dal Senato, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016», e C. 4639, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso i propri pareri nella seduta del 2 agosto 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, rilevo che, nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati apportate alcune modifiche.
  La più rilevante riguarda lo stato di previsione dell'entrata, che registra un aumento di 200 milioni di euro per l'anno 2017 delle entrate extra-tributarie, per tenere conto delle maggiori entrate per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche. Queste nuove entrate vengono utilizzate per far fronte a corrispondenti maggiori esigenze nell'anno 2017 per: 100 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno (55 milioni per interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi e 45 milioni per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016); 100 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi (Cap. 1183).
  Ulteriori modifiche hanno riguardato i singoli stati di previsione della spesa.
  Propone conclusivamente di esprimere nulla osta su entrambi i disegni di legge (vedi allegati 4 e 5).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di esprimere un nulla osta sul disegno di legge recante il rendiconto Pag. 242generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 e sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

  La seduta termina alle 8.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 settembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.30 alle 8.40.

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