CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2017
879.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 224

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Atto n. 435.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pag. 225

  Michele BORDO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo Schema di decreto legislativo in titolo è fissato per il prossimo 27 settembre, ma che sull'Atto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata e che la Commissione deve pertanto attendere tale documentazione ai fini dell'espressione del parere.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – novella il cd. Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016).
  L'intervento normativo riguarda la limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza; si provvede inoltre al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi.
  Rammenta innanzitutto che la direttiva (UE) 2015/2193 – qui oggetto di recepimento –stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio.
  Le norme si applicano a impianti di combustione medi, ovvero che abbiano una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, ma anche ad un eventuale insieme formato da nuovi impianti di combustione medi con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.
  La direttiva stabilisce inoltre, in via generale, l'obbligo di autorizzazione o registrazione, a cura degli Stati membri, per ogni nuovo impianto di combustione medio, nonché l'obbligo di monitoraggio delle emissioni.
  Un'Autorità competente deve essere individuata, al livello nazionale, in quanto ente responsabile per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva e vengono posti in capo agli Stati una serie di obblighi di relazione alla Commissione europea sull'attuazione delle norme. Dal canto suo, la Commissione è incaricata di effettuarne, tra il 2020 ed il 2023, un riesame, alla luce del progresso tecnologico, di presentare in merito una relazione ed un'eventuale proposta legislativa.
  Infine gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni – effettive, proporzionate e dissuasive – applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva. Il termine per il recepimento è fissato al 19 dicembre 2017.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, che ha spiccato carattere tecnico. Si limita qui ad una breve sintesi del contenuto che appare, in linea di massima, conforme alla direttiva oggetto di recepimento.
  L'articolo 1 apporta una lunga serie di modifiche ed integrazioni alle norme del titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività.
  Viene a tal fine inserito nel testo del Codice il nuovo articolo 273-bis che disciplina i medi impianti di combustione (vale a dire gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW), definendo le procedure autorizzative; i limiti di emissione; i termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni; le regole per l'aggregazione degli impianti; le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione.
  Al fine di attuare il riordino e la razionalizzazione della disciplina vigente, richiesti dai criteri di delega, l'articolo 1 introduce inoltre diverse disposizioni, tra cui si segnalano quelle volte a chiarire i compiti del gestore e dell'autorità competente, nonché quelle che sopprimono le Pag. 226norme ove si prevede l'emanazione di decreti ministeriali per l'integrazione e la modifica degli allegati e della disciplina di dettaglio.
  Degne di nota anche le novità introdotte dalla lettera f) che, tra l'altro, estende la possibilità di previsione di autorizzazioni generali e prolunga la durata di tali autorizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente). La stessa lettera introduce un nuovo articolo del Codice (articolo 272-bis), che consente alle regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.
  Ulteriori disposizioni riguardano i nuovi poteri di ordinanza attribuiti all'autorità competente, per consentirle di impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nonché l'aggiornamento del sistema delle sanzioni, in attuazione di quanto richiesto dalla delega.
  L'articolo 2 modifica la Parte Quinta del Codice, che reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare nei Titoli II e III, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili.
  Si modifica l'articolo 282 del codice, definendo l'ambito di applicazione in materia di impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW, prevedendo che la fattispecie dell'aggregazione con altri impianti resta soggetta ad una serie di disposizioni del Codice.
  In materia di autorizzazioni e registrazioni si apportano modifiche all'articolo 284 del Codice, da un lato coordinando le norme con novelle operate dall'atto, prevedendo che l'installatore verifichi e dichiari che l'impianto è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis; dall'altro introducendo all'articolo 284 del Codice i tre nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater riguardanti l'iscrizione degli impianti termici nel registro autorizzativo.
  Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 286 del Codice relativo ai valori limiti di emissione e l'articolo 288 del Codice, relativo alle sanzioni e ai controlli, al fine di adeguarlo alle modifiche agli articoli 282, 284 e 286 e di recepire alcune disposizioni della Direttiva (UE) 2015/2193.
  L'articolo 3 modifica in più punti l'Allegato I alla Parte Quinta del Codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti.
  L'articolo 4 reca modifiche agli allegati IV (relativo agli impianti che non sono assoggettati ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera), V (in materia di emissioni di polveri e sostanze organiche liquide), VI (recante i criteri per la valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite) e IX (sui limiti di emissione degli impianti termici civili) della Parte quinta del Codice.
  L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto, che decorre dal 19 dicembre 2017.
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti da questo previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Pag. 227

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Iacono, rammenta in primo luogo che il provvedimento in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – è composto da 38 articoli, la gran parte dei quali riformano la disciplina del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011).
  Tra i punti più qualificanti del provvedimento segnala:
   l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione;
   la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
   il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto;
   l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;
   l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura;
   le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione;
   la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria;
   la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda;
   le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;
   le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
   le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;
   la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede;
   la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;
   l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento reca interventi fondamentali rispetto alle difficoltà applicative della disciplina vigente, con particolare riferimento all'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si compie così un passo in avanti importante su una questione già oggetto, sin dalle scorse legislature, di analisi e approfondimento in sede parlamentare ed in particolare nel corso dei lavori delle Commissioni Antimafia.
   Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, che non affronta questioni di rilievo con riguardo alle competenze della XIV Commissione.
  Si limita dunque a segnalare le disposizioni nelle quali vi è un riferimento ai temi di diretto interesse della Commissione:
   l'articolo 25 del provvedimento, che interviene sull'articolo 83 del Codice antimafia relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, introduce Pag. 228un nuovo comma 3-bis, che prevede sempre l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali di qualunque valore che ricadano nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei;
   l'articolo 28, introdotto dal Senato, che interviene sull'articolo 91 del Codice, stabilendo l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei;
   l'articolo 29 della proposta di legge, di riforma della disciplina dell'Agenzia nazionale, che è volto a potenziare le dotazioni organiche dell'ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma. Viene a tal fine modificato l'articolo 111 del Codice Antimafia, stabilendo che la composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale è ampliata di due unità: sono previsti come membri un rappresentante designato dal Ministro dell'interno e un esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali. Inoltre, le disposizioni modificano l'articolo 113 del Codice, precisando che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale debba prevedere che la selezione del personale avvenga privilegiando le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei;
   l'articolo 34, che disciplina la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime. La disposizione, modificata dal Senato, ha anzitutto soppresso il riferimento alla previsione di incentivi sotto forma di premialità fiscale e contributiva, stabilendo che la normativa delegata debba sia realizzare (comma 1) misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali. Le norme in oggetto sono definite, tra l'altro, mediante l'adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

  Come emerge chiaramente da questa breve sintesi, i profili di interesse della XIV Commissione sono affrontati solo marginalmente nell'ambito della riforma operata.
  Propone pertanto che la Commissione si esprima nella forma del nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata.

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
C. 4638 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
C. 4639 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che si avvia oggi l'esame, in sede consultiva, e relativamente ai profili di interesse della XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea, dei disegni di legge Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638) – Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario Pag. 2292017 (C. 4639), trasmessi alla Camera il 14 settembre scorso.
  Ricorda che nel Rendiconto generale per l'anno 2016 i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, sia il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.
  Analizzando i dati, segnala che le previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio 2016 relative alla Missione 3 risultavano essere pari a 24.091,4 milioni di euro; con la legge di assestamento 2016 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni definitive di competenza risultano essere pari a 24.211 milioni di euro mentre gli importi effettivamente pagati sono stati pari a 21.117,1 milioni.
  Con specifico riguardo al Programma 3.1 le previsioni definitive sono pari a 23.630,1 milioni di euro, a fronte di una previsione iniziale di 23.753,9 milioni, mentre le somme effettivamente pagate ammontano a 20.559,2 milioni.
  In particolare, segnala i principali capitoli direttamente interessati alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE, alcuni dei quali registrano variazioni: Capitolo 2751 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL e sull'IVA: 16.600 milioni di euro, (che resta identico rispetto alle previsioni iniziali 2016); Capitolo 2752 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi zucchero: 2.500 milioni di euro (che presenta una riduzione di 100 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2016, pari a 2.600 milioni di euro); Capitolo 2815 – Fondo per il recepimento della normativa europea: 150,2 milioni di euro, con un aumento di 50,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2016 (100 milioni di euro); Capitolo 7493 – somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali»: 4.350 milioni di euro (segnalo che l'importo è rimasto invariato rispetto alle previsioni iniziali 2016).
  Tra le novità, avverte che è stato istituito un nuovo capitolo 2741 – Somme versate dai produttori di latte in relazione alla rateizzazione annuale del prelievo supplementare nel settore lattiero da destinare ad estinzione delle anticipazioni di tesoreria con uno stanziamento pari a 35,7 milioni di euro.
  Ricorda che il sistema di finanziamento dell'Unione, previsto dall'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex 269 del Trattato CE), stabilisce che il bilancio generale dell'UE sia integralmente finanziato dalle cosiddette «risorse proprie», ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell'amministrazione comunitaria e la realizzazione delle relative politiche.
  Il sistema è disciplinato dalla Decisione 2014/335/UE, Euratom sul sistema delle risorse proprie, del 26 maggio 2014, che sostituisce la decisione 2007/436/CE, Euratom. La nuova decisione, relativa al periodo 2014-2020, è entrata in vigore il 1o ottobre 2016, a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, e si applica con effetto retroattivo, a partire dal 1o gennaio 2014. Alla decisione è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con il comma 819 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
  Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 viene evidenziata l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'UE (prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 644 del 1994), nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento Pag. 230i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.
  Dai dati esposti risulta che nel 2016 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 15.940 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 16.698 milioni di euro (con un aumento di 758 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali), pari al 12,49 per cento del bilancio complessivo UE di 133.677 milioni di euro.
  I versamenti effettivi al bilancio UE effettuati dal Ministero dell'economia nel 2016, pari a 14.775,8 milioni di euro, a raffronto con quelli indicati nelle previsioni definitive, evidenziano un decremento di 1.921,9 milioni di euro (-11,5 per cento). Tale decremento è attribuito, in misura prevalente, ad una sensibile riduzione della Risorsa RNL (-1.623,2 milioni di euro) dovuta principalmente alla contabilizzazione di un conguaglio positivo riferito al bilancio 2015 e ad un conguaglio negativo connesso all'entrata in vigore, retroattiva, della nuova Decisione sulle Risorse Proprie. Da un raffronto tra versamenti effettivi negli anni 2015 e 2016, pari rispettivamente a 16.180 milioni di euro e 14.776 milioni di euro, si evidenzia un decremento pari all'8,68 per cento.
  Per quanto riguarda la contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli strumenti finanziari costituiti dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). L'Allegato n. 3 del Conto consuntivo evidenzia che nel corso dell'esercizio 2016 sono stati accreditati all'Italia contributi per 10.075,7 milioni di euro. Il decremento rispetto agli accrediti registrati nell'anno 2015 risulta pari al 12,23 per cento.
  Al riguardo, osserva che nell'Allegato la percentuale di decremento complessiva degli accrediti del periodo 2015/2016, è indicata in misura diversa – pari al 15,11 per cento – fermi restando i valori assoluti delle somme accreditate all'Italia.
  La parte più rilevante degli accrediti ha riguardato, come di consueto, il FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), che con circa 4.306,1 milioni di euro rappresenta il 42,04 per cento delle entrate totali. Dal confronto con gli accrediti del 2015 si può notare la riduzione degli introiti del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) (- 11,81 per cento), del FEASR (Fondo Europeo di Sviluppo Rurale) (- 37,36 per cento) e del FSE (Fondo Sociale Europeo) (- 63,26 per cento).
  Un capitolo dell'Allegato n. 3 per l'anno finanziario 2016 è dedicato alle erogazioni effettuate dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 183 del 1987, che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Al Fondo di rotazione, nel corso del 2016, sono confluiti complessivamente finanziamenti per 10.973,2 milioni di euro di cui 5.035,2 milioni di euro a carico del bilancio nazionale e 5.938 milioni di euro a carico del bilancio comunitario.
  A fronte di queste risorse, integrate dalle giacenze risultanti all'inizio dell'esercizio, il Fondo ha effettuato nel 2016 trasferimenti per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per complessivi 11.339,3 milioni di euro, di cui 5.712,9 milioni di euro dal conto relativo ai finanziamenti nazionali e 5.626,4 milioni di euro dal conto relativo ai cofinanziamenti comunitari.
  Il disegno di legge di assestamento 2017 espone i dati riguardanti le politiche comunitarie nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, sia il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.
  Alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti – per competenza – 23.528,8 milioni di euro, di cui 22.833,8 Pag. 231milioni di euro al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.
  Nel disegno di legge di assestamento 2017 viene proposta a carico del Programma 3.1 una variazione negativa di 600 milioni di euro.
  Complessivamente lo stanziamento relativo al Programma 3.1 si attesta su 22.233,8 milioni di euro. La riduzione di 600 milioni di euro dello stanziamento 2017 riguarda, in particolare: i finanziamenti al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie RNL e IVA, con un decremento di 500 milioni di euro del capitolo 2751, sulla base delle stime di spesa del bilancio dell'Unione europea, ed i finanziamenti al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi zucchero), con un decremento di 100 milioni di euro del capitolo 2752, che deriva dalle stime di minor gettito sui dazi doganali nel bilancio dell'Unione europea.
  È altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493): rispetto alle previsioni iniziali il capitolo non registra alcuna variazione; pertanto lo stanziamento iscritto resta confermato di 4.750 milioni di euro.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII, n. 5.
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), relatore sulla Legge di delegazione europea 2016-2017, rammenta che si avvia oggi alla Camera l'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017». Ricorda che il provvedimento è stato già oggetto di esame da parte del Senato che, lo scorso 2 agosto, ha approvato il disegno di legge (A.S.2834-A), apportando alcune modificazioni al testo originariamente presentato dal Governo.
  Il testo sottoposto all'esame della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – trasmesso alla Camera il 3 agosto 2017 (A.C. 4620) – consta di 15 articoli e di un allegato. Precisamente, il disegno di legge contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive dell'Unione europea, di cui 28 inserite nell'Allegato A, che dovranno essere recepite con decreto legislativo. L'articolato del provvedimento reca inoltre disposizioni di delega riguardanti l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Esso contiene inoltre principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee, di cui 5 inserite in allegato A. Con riguardo alle direttive dell'Unione europea inserite nel disegno di legge, ricordo che si tratta, prevalentemente, di atti emanati nell'anno 2016 (23 direttive); le restanti direttive risultano invece emanate nel 2015 (3) e nel 2017 (3).
  Il testo originario del disegno di legge di delegazione europea 2016, presentato al Senato il 19 maggio 2017 (A.S. 2834), si componeva di 12 articoli, recanti disposizioni di delega per il recepimento di 26 Pag. 232direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. L'articolato recava principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive europee dell'allegato A. L'Allegato A elencava 24 direttive, da recepire con decreto legislativo, ai sensi della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge.
  Come richiamato sopra, il Senato ha modificato in più parti il disegno di legge governativo. Al riguardo evidenzia che – nel corso dell'esame in Commissione –, è stato modificato il titolo del provvedimento, cui è stato aggiunto l'anno di riferimento 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017). Inoltre, sono state apportate modificazioni testuali agli articoli 3, 5, 7, 8 e 10 ed il testo originario è stato arricchito mediante l'inserimento di 4 nuovi articoli: articolo 4 relativo alla tutela brevettuale unitaria e al tribunale unificato dei brevetti; articolo 13 in materia di privacy; articolo 14 sui criteri di delega in tema di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; articolo 15 sulla protezione dei segreti commerciali e il contrasto degli illeciti in materia.
  È stato infine soppresso l'articolo relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (ex articolo 12 del disegno di legge originario).
  Ricorda che durante l'esame del disegno di legge europea 2017 presso la XIV Commissione era stato inserito l'articolo 11-bis recante «Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127» (A.C. 4505-A). L'articolo è stato successivamente soppresso durante l'esame in Assemblea. Norme finalizzate a superare la relativa procedura di infrazione sono state recentemente approvate con l'articolo 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno».
  Quanto all'allegato A, segnala che sono state inserite 4 nuove direttive: direttiva 2016/2258 sull'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio; 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo; 2017/828 riguardante l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
  Nel procedere ad una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, richiama innanzitutto gli articoli 1 e 2, che contengono disposizioni per il conferimento della delega legislativa al Governo. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo a recepire nell'ordinamento italiano le 28 direttive europee inserite nell'allegato A. I termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di delega sono fissati in via generale dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolo 2 conferisce invece al Governo la delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 3 conferisce al Governo una delega legislativa per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d'impresa dell'UE. I decreti legislativi devono essere emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari.
  L'articolo 4 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione Pag. 233rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria ed alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.
  L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/UE (direttiva sulla intermediazione assicurativa). L'individuazione di specifici criteri di delega è dovuta alle diverse opzioni che la direttiva consente di esercitare o meno da parte del legislatore nazionale. Inoltre si rende necessario coordinare e armonizzazione la disciplina vigente con le nuove norme.
  L'articolo 6 contiene la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Verrà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare.
  L'articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Segue una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato. Tra i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega (comma 3) si segnala la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. La CONSOB viene designata quale autorità competente.
  L'articolo 9 contiene una delega legislativa per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/UE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.
  L'articolo 10 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Le nuove norme sulla trasparenza completano peraltro le disposizioni della direttiva 2009/65/UE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA. Tali disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (c.d. SFTs, Securities Financing Transactions) e le altre norme in tema di strutture di finanziamento sono strettamente collegate alle citate direttive, che costituiscono il quadro giuridico di disciplina della creazione, gestione e commercializzazione di OICVM.
  L'articolo 11 individua uno specifico principio al quale il Governo deve attenersi nell'esercitare la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Il termine di recepimento è fissato al 6 maggio 2018.
  L'articolo 12 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di Pag. 234terrorismo e dei reati gravi. La direttiva dovrà essere recepita entro il 25 maggio 2018.
  L'articolo 13 delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di privacy.
  L'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, contenuta nell'allegato A del provvedimento in esame. Il termine di recepimento previsto dalla direttiva è al 23 settembre 2018.
  Infine, l'articolo 15 introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, relativa alla protezione dei segreti commerciali ed al contrasto agli illeciti in materia, da recepire entro il 9 giugno 2018.
  L'Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 elenca 28 direttive, di cui dispone il recepimento in via legislativa, ai sensi dell'articolo 1. Ricorda che – per l'attuazione di cinque direttive inserite in Allegato A –, il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici di delega. Si tratta, come indicato nell'illustrazione dell'articolato, delle direttive: 2016/97 sulla distribuzione assicurativa; 2016/680 sul trattamento dei dati personali; 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR); 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; 2016/943 sui segreti commerciali. Sono invece 23 le direttive contenute nell'Allegato A per le quali non sono previsti principi e criteri specifici di delega, per l'illustrazione delle quali rinvia al Dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.

  Marco BERGONZI (PD), relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016, rammenta che la XIV Commissione avvia l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5), presentata al Parlamento il 5 aprile 2017, secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che individua nella Relazione il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
  Ricorda che la Relazione consuntiva è stata già sottoposta all'esame del Senato, che ha proceduto all'approvazione della risoluzione 6-00254 n. 1, nella seduta del 2 agosto.
  Procedendo all'analisi della struttura complessiva della Relazione consuntiva 2016, rileva innanzitutto che essa appare sostanzialmente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012.
  Il documento è articolato in quattro parti.
  La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli: il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel 2016; il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla Better Regulation, alla legge elettorale europea e alla tutela della Rule of Law nell'Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.
  La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione.
  La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2016 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa.Pag. 235
  La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali. In particolare, risulta in aumento l'attività di «informazione qualificata» alle Camere e alle regioni, sulle proposte legislative europee. In particolare, su quasi 7.400 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE (nel 2015 furono 6.600), circa 131 progetti di atti legislativi e 80 documenti non legislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere 94 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti (28 nel 2015). Al riguardo, sottolinea altresì l'impegno del Governo nel dare conto, nella Relazione, dei numerosi atti di indirizzo emessi dalle Camere e del seguito che ad essi è stato dato.
   Infine, la Relazione è completata da cinque allegati.
  I primi tre concernono i Consigli dell'UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2016 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2016, su proposte legislative europee, come indicati nella Relazione che presenta il seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.
  Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti della Relazione consuntiva per il 2016 alla previsione di cui alle citate disposizioni della legge n. 234 del 2012, osserva che, da un lato la Relazione evidenzia lo sforzo e l'impegno profusi dal Governo per dare attuazione alla legge e fornire maggiori informazioni sull'andamento dei negoziati in sede europea, dall'altro si confermano taluni punti di criticità già segnalati con riferimento alla precedente Relazione.
  In particolare sembrano emergere una certa carenza di omogeneità di impostazione, per il fatto che le parti curate dalle diverse amministrazioni interessate non sono riconducibili ad un modello univoco e consolidato, ed un'insufficienza nei dettagli, con riferimento sia alle condizioni inserite nei documenti adottati dagli organi parlamentari, sia alla posizione assunta dal Governo per quanto riguarda l'andamento dei negoziati.
  Rileva inoltre che nella Relazione sono richiamati gli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato, ma non sempre risulta specificato in quale misura essi siano stati assunti dal Governo nella definizione della sua posizione negoziale, né si precisano le ragioni per cui talune condizioni e osservazioni non sono state assunte in quanto non condivise dal Governo.
  Alla luce di queste considerazioni, ritiene che la Relazione potrebbe ancor più pienamente assolvere la funzione di controllo ex post, laddove fosse corredata di elementi più puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dagli organi parlamentari e le posizioni adottate dal Governo.
  Nel complesso, tuttavia, non si può non rilevare un ulteriore miglioramento della Relazione rispetto ai progressi già compiuti nel corso degli ultimi anni.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.