CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 125

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Pierdomenico Martino, mentre cessa di farne parte la deputata Elisa Simoni.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo C. 423-A e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), relatore, rammenta che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla Commissione Trasporti – il nuovo testo unificato C. 423 ed abbinate, recante modifiche al codice della strada, come risultante dalle modifiche introdotte a seguito degli emendamenti approvati in sede referente da parte della IX Commissione il 26 luglio scorso.
  Evidenzia preliminarmente che il precedente testo (C. 1512 Meta ed abbinate), licenziato dalla Commissione Trasporti ad aprile 2015 e su cui il 23 settembre 2014 la XIV Commissione aveva espresso parere favorevole con osservazione, è stato rinviato in Commissione il 10 giugno 2015 dall'Assemblea, in quanto il provvedimento recava alcune disposizioni nel frattempo inserite in altri progetti di legge.
  Il risultato di tale riesame da parte della Commissione competente è il nuovo Pag. 126testo unificato in esame, che interviene ad introdurre un nuovo articolo al codice della strada e a modificarne 28.
  In via generale, l'articolo premissivo 01 all'articolo 1 interviene in tema di definizioni e classificazioni delle strade e del traffico, l'articolo premissivo 02 inserisce nel codice della strada la nozione di utente vulnerabile (conducenti di ciclomotori, motocicli nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote), mentre l'articolo premissivo 03 modifica le misure in materia di circolazione delle biciclette.
  L'articolo 1 modifica invece l'articolo 9 del codice della strada al fine di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i veicoli atipici.
  L'articolo 1-bis interviene in materia di conferimento ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e circolazione, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 16 del codice della strada, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.
  L'articolo 2-bis eleva gli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità sulle strade.
  L'articolo 2-ter prevede invece che per esigenze di sicurezza nelle intersezioni stradali possa essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli.
  I successivi articoli 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies intervengono rispettivamente in materia di segnali luminosi negli attraversamenti pedonali non semaforizzati, verifiche e tarature delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità, nonché in materia di macchine agricole e veicoli di interesse storico.
  L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, aumenta da 18 a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone.
  L'articolo 4 prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.
  Gli articoli 4-bis e 4-ter intervengono in materia di reimmatricolazione dei veicoli storici e di targhe sostitutive per i veicoli che partecipano a competizioni motoristiche; l'articolo 5 consente a tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare.
  Mentre l'articolo 5-bis modifica l'articolo 115 del codice della strada per aumentare i limiti d'età per l'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo della patente per guidare veicoli pesanti, l'articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/126/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2011.
  L'articolo 7, che introduce l'articolo aggiuntivo 93-bis al codice della strada, interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE). In particolare, si prevede che sia vietato per i soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvi specifici casi (comma 1).
  Il comma 2 prevede che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero deve chiedere al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del Pag. 127documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
  Il comma 4 prevede che i veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia debbano essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti. La previsione di ulteriore normativa di dettaglio, anche relativa alle modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia, è rimessa alle modifiche del regolamento di attuazione del codice (comma 5).
  L'articolo 8 interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli per alcuni tipi di autotreni, e introduce nuove forme di pubblicità per l'utilizzo delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, previsti dall'articolo 142 del Codice della strada.
  L'articolo 9 è diretto a consentire la sosta dei velocipedi sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca con i percorsi tattili per i disabili visivi.
  L'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing.
  Con l'articolo 10-bis viene introdotto il dispositivo antiabbandono dei bambini trasportati, mentre l'articolo 11 è diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la guida, rendendo più severe le sanzioni già previste.
  L'articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà e via dicendo) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 182 del codice della strada in materia di circolazione di velocipedi, per i quali è consentita – nelle strade o nei centri abitati nei quali il limite massimo di velocità è inferiore a 30 km/h – la circolazione anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli.
  I successivi articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater intervengono in materia di notificazione delle violazioni, accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa nonché in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione esamina al fine del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrandone le finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, Pag. 128di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
  L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, apporta numerose modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale.
  In particolare, la lettera a) del comma 1:
   introduce (lettera a), n. 1) un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali;
   aggiunge (lettera a), n. 2) tra le finalità della legge, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali, anche la crescita economica e sociale degli stessi;
   prevede (lettera a), n. 3), che lo Stato e le regioni promuovano, anche avvalendosi delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, la qualificazione degli stabilimenti termali e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei medesimi territori;
   prevede una delega al Governo (lettera a), n. 4) ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.

  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dispone due modifiche alle definizioni previste all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000 di riordino del settore termale, sia con riferimento alle patologie prevenibili o curabili mediante le cure termali, che riguardo all'utilizzo dei termini «termale» e derivati, che può essere effettuato esclusivamente con riferimento alle aziende termali ed alle loro prestazioni.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) modifica la definizione di stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge n. 323 del 2000, facendo riferimento alle «acque minerali termali», anziché alle «acque minerali e termali» come previsto in precedenza.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), sostituisce l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000 in materia di erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 1, comma 1, lettera c), «al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale», prevede (tramite l'inserimento del comma 4-bis all'articolo 5 della legge n.323 del 2000) che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni.
  L'articolo 1, comma 1, lettera d), introduce l'articolo 5-bis nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati. Sulla base di specifici programmi di intervento elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, che debbono essere approvati dal Ministero dell'economia, possono essere concessi mutui assistiti da garanzia dello Stato a favore dei soggetti gestori. Il comma 6-bis del nuovo articolo 5-bis specifica che tali disposizioni si applicano in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Pag. 129
  La lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 6 della legge n. 323 del 2000, riguardante, in particolare, la ricerca scientifica nel settore termale. In particolare, viene aggiornato il riferimento al Ministro della salute (in luogo del Ministro della sanità) e aggiunto il riferimento al Ministro dell'istruzione nella realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale.
  La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale.
  La lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 323 del 2000 in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti.
  La lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 323 del 2000 riguardante le attribuzioni della figura dell'operatore di assistenza termale.
  L'articolo 1, comma 1, lettera h) introduce l'articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti.
  L'articolo 1, comma 1, lettera i) sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000 in materia di promozione del termalismo, prevedendo che l'Agenzia nazionale italiana del turismo individui, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La norma introduce altresì l'obbligo per l'Agenzia di relazionare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
  La lettera l) introduce una modifica all'articolo 13, comma 1, della Legge di riordino del settore termale, in materia di marchio di qualità termale. In particolare è incluso il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio.
  La lettera m) aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie – previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000 – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici.
  L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando, al comma 2, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Ai sensi del comma 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento ed autorizza il Ministero dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti.
  Evidenzia, in conclusione, due aspetti che interessano in particolar modo le competenze della XIV Commissione. Si tratta innanzitutto delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), che sottraggono alla disciplina recata dalla cd. direttiva Bolkestein le attività termali, in ragione del fatto che tali attività possono configurarsi come cure sanitarie e rientrano pertanto nell'ambito delle esclusioni previste dalla direttiva medesima. Si tratta di un tema importante, sul quale il Parlamento è stato in più occasioni chiamato Pag. 130a confrontarsi e che merita adeguata valutazione. Occorre inoltre esaminare con attenzione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), che introducono l'articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, e che prevedono agevolazioni di carattere fiscale delle quali occorre valutare la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  Alla luce di tali questioni riterrebbe pertanto utile consentire alla Commissione di svolgere ulteriori approfondimenti e rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e preso atto della richiesta avanzata dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
Nuovo testo C. 3653 Mongiello.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario SBERNA (DeS-CD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – è composta di un solo articolo suddiviso in 4 commi e ha lo scopo di istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
  La relazione illustrativa che accompagna l'originaria proposta di legge – modificata dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente – rileva che, in Italia, da oltre un ventennio, operano organismi associativi a carattere comunale che hanno lo specifico scopo di promuovere e di valorizzare le identità colturali più autentiche dei loro territori amministrativi, in particolare le colture dell'olivo e della vite. Le città di identità, in particolare le città dell'olio, hanno un ruolo fondamentale nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti, che permettono a un singolo territorio o più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e, soprattutto, delle loro specificità produttive agricole e alimentari d'eccellenza. Le associazioni nazionali delle città di identità – prosegue la relazione illustrativa – rappresentano un bacino totale di più di mille enti territoriali e di piccoli e medi comuni diffusi in tutta Italia, che però non trovano un ufficiale e riconosciuto strumento di coordinamento e di rappresentanza per la partecipazione ai processi decisionali e di programmazione. Alla luce della loro funzione di enti di promozione del territorio e della cultura rurale tipica italiana, si intende quindi provvedere al riconoscimento legale del ruolo di queste associazioni nazionali.
  La proposta di legge prevede quindi, al comma 1 dell'articolo unico che i comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
  Il comma 2 del medesimo articolo unico, dispone quindi che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, venga istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
  Il comma 3 precisa che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i requisiti che devono Pag. 131possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al citato Registro.
  Il comma 4, infine, dispone che all'istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.