CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.55.

5-11639 Grillo e altri: Sul rispetto del termine per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da parte del comune di Catania.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Osserva infatti che essa si limita a ripercorrere dettagliatamente la vicenda dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio comunale di Catania, senza chiarire se l'affermazione del ragioniere generale del medesimo comune, secondo la quale il termine del 31 maggio 2017 per l'approvazione del ricordato piano non ha natura perentoria, sia stata concordata o meno con i competenti uffici del Ministero dell'interno.

  Francesco BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.
Atto n. 431.
(Rilievi alle Commissioni II e IX).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015, legge di delegazione europea per il 2014 – è finalizzato a dare attuazione all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 255/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, recante le norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, rilevando altresì che esso è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.
  Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, circa gli articoli da 1 a 10, in materia di disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 sulle norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, nel presupposto – sul quale è comunque utile una conferma – che la destinazione a finalità di spesa delle entrate da sanzioni non determini il venire meno di risorse eventualmente scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

  Il Viceministro Luigi CASERO conferma che le entrate da sanzioni utilizzate dal presente provvedimento non sono scontate nei saldi di finanza pubblica e, pertanto, la loro destinazione a finalità di spesa non comporta effetti finanziari negativi.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (Atto n. 431);
   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che le entrate da Pag. 61sanzioni utilizzate dal presente provvedimento non sono scontate nei saldi di finanza pubblica e, pertanto, la loro destinazione a finalità di spesa non comporta effetti finanziari negativi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Dario PARRINI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Atto n. 433.
(Rilievi alle Commissioni II e X).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015, legge di delegazione europea per il 2014 – reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Evidenzia che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.
  Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, circa gli articoli da 1 a 10, in materia di disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, nel presupposto – sul quale ritiene comunque utile una conferma – che i compiti previsti dal provvedimento possano essere effettivamente svolti dalle Autorità competenti nell'ambito delle risorse disponibili.

  Il Viceministro Luigi CASERO conferma che i compiti previsti dal provvedimento possono essere svolti dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni Pag. 62delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (atto n. 433);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i compiti previsti dal provvedimento possono essere svolti dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, rammenta che il progetto di legge reca modifiche al codice della strada e che il provvedimento è stato già esaminato, nelle sedute del 14 e 16 ottobre 2014, dalla Commissione bilancio che, nella seduta del 16 ottobre 2014, ha espresso, sul nuovo testo unificato del provvedimento, parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda altresì che dette condizioni sono state recepite dalla Commissione trasporti con l'approvazione di proposte emendative e che, nella seduta del 9 giugno 2015, la Commissione bilancio si è quindi espressa, con parere favorevole, sul testo all'esame dell'Assemblea. Rileva quindi che, nella seduta del 10 giugno 2015, l'Assemblea ha deliberato di rinviare in Commissione il testo unificato in oggetto e segnala che oggetto dell'odierno esame è il nuovo testo unificato risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 26 luglio 2017 dalla Commissione di merito. Rilevando preliminarmente che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, nel passare all'esame delle norme, per le parti da ultimo modificate rispetto al testo già esaminato dalla Commissione Bilancio, che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 01 a 14, recanti modifiche al codice della strada, con riferimento al possibile impatto delle norme in esame sulle amministrazioni interessate, ritiene che andrebbe chiarito se queste possano effettivamente dare esecuzione ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Fa riferimento, in particolare, agli articoli 01, 2-ter, 2-quater, 8, commi da 2-bis a 2-quater, e 10 in materia di segnaletica stradale, rimozione di autoveicoli e in materia di pubblicazione, in formato dati di tipo aperto, delle relazioni sui proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada e dei dati sulle violazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 2-quater, al comma 2, prevede che alla prescritta dotazione di segnali luminosi e di sistemi di videosorveglianza degli attraversamenti pedonali non semaforizzati, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2-quater, si provveda nell'ambito Pag. 63delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili destinate, ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter, e dell'articolo 208, comma 4, del codice della strada, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, fa presente che la norma fa riferimento sia alle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, sia a quelle finalizzate, ai sensi del successivo articolo 208, comma 4, agli ulteriori interventi afferenti alle infrastrutture e alla circolazione stradale.
  Ciò premesso, al riguardo ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità:
   di novellare le disposizioni di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del codice della strada nel senso di esplicitare che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ivi previste sono altresì destinati alla dotazione di segnali luminosi e di sistemi di videosorveglianza degli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti, da realizzare a cura degli enti proprietari delle strade;
   di specificare, all'articolo 2-quater, comma 2, del presente provvedimento che i citati attraversamenti pedonali non semaforizzati sono dotati – anziché devono essere dotati – di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, da realizzare a cura degli enti proprietari delle strade nei limiti delle risorse a ciò destinate ai sensi degli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quali risultanti dalle modifiche testé proposte, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  In merito a tali aspetti, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Osserva inoltre che il comma 2-bis dell'articolo 8 prevede che ciascun ente locale pubblichi sul proprio sito istituzionale, in formato aperto, la relazione che trasmette annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada e gli interventi realizzati a valere su dette risorse (lettera a)). Segnala che la disposizione prevede inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblichi sul proprio sito istituzionale, in formato aperto, le sopra indicate relazioni trasmesse dagli enti locali e che lo stesso Ministero presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142, relativi all'attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti di velocità, alla destinazione degli stessi alla finalità prescritte, alla predisposizione di apposite relazioni da parte degli enti locali e alla riduzione dei proventi spettanti in caso di mancata trasmissione di dette relazioni, indicando gli enti locali inadempienti (lettera b)). Evidenzia infine, che il comma 2-ter dell'articolo 8 prevede che ai nuovi adempimenti introdotti dal precedente comma 2-bis si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada.
  Al riguardo, fa presente che l'articolo 8, comma 2-ter, stabilisce che all'attuazione dei nuovi adempimenti introdotti dal comma 2-bis del medesimo articolo 8 – consistenti nella pubblicazione delle relazioni degli enti locali sull'ammontare dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della Pag. 64strada percepiti e sul loro impiego sui siti istituzionali degli stessi enti e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella predisposizione di una relazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del citato codice – si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada devoluti agli enti locali, ai sensi del primo periodo del comma 12-quater del citato articolo 142 del predetto codice.
  Ciò posto, osserva che l'eventuale utilizzo delle predette risorse rappresenta una forma di copertura non idonea, sia perché ad un onere a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali si fa fronte con le risorse destinate a legislazione vigente ai soli enti locali, sia perché tali risorse risultano eventuali e di ammontare incerto.
  Rammenta infine che su una disposizione di analogo tenore, concernente la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato aperto, delle relazioni trasmesse dagli enti locali sull'ammontare dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada ad essi spettanti e sul relativo impiego, contenuta in un precedente testo unificato del provvedimento in titolo, la Commissione bilancio ha espresso nella seduta del 16 ottobre 2014 un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, richiedendo conseguentemente la soppressione della disposizione medesima sulla base dei chiarimenti in quella sede forniti dal Governo circa l'impossibilità per il citato Ministero di fare fronte alle suddette attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò stante, considerato il tempo trascorso dall'espressione del precedente parere, reputa necessario che il Governo verifichi se alle disposizioni in esame – che, peraltro, nella nuova formulazione prevedono anche il coinvolgimento degli enti locali – si possa fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente alla luce del nuovo quadro finanziario di riferimento.

  Il Viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato 2), comunque l'opportunità di predisporre una relazione tecnica.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere nel termine di venti giorni.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.
C. 679.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

  Gianfranco LIBRANDI (PD) ricorda che, nella seduta del 10 febbraio 2016, la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, Pag. 65la predisposizione della relazione tecnica sul testo della proposta di legge recante Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (C. 679) e che nella seduta del 30 marzo 2016 il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione bilancio la relazione tecnica richiesta, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato a causa di alcuni profili problematici di carattere finanziario.
  Segnala, in particolare, che la relazione tecnica ha evidenziato, con riferimento alla categoria degli ufficiali di complemento della riserva selezionata, potenziali beneficiari della promozione a titolo onorifico di che trattasi, che il loro eventuale richiamo in servizio, essendo difficilmente compatibile con la contemporanea sussistenza dei requisiti richiesti dal provvedimento in oggetto, esclude di fatto la possibilità del richiamo stesso nella ordinarietà della fattispecie e quindi anche della conseguente attribuzione del connesso trattamento economico. Tuttavia, la relazione tecnica medesima indica in un prospetto riepilogativo la differenza di retribuzione annua per promozione rispetto al grado precedente, senza peraltro indicare il numero di soggetti che potrebbero beneficiarne nei particolarissimi casi in cui si verifichi l'effettiva sussistenza di quanto evidenziato.
  Osserva inoltre che è stato evidenziato come la norma di cui all'articolo 4, comma 4, secondo la quale la promozione viene concessa su istanza dell'interessato e i relativi costi sono a carico del medesimo, prevedendo, in caso di mancato accoglimento della richiesta, che venga restituito il 50 per cento dell'importo versato, sia suscettibile di comportare maggiori oneri dovuti alla mancata copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle strutture.
  Tutto ciò considerato, al fine di superare i profili problematici dianzi evidenziati, ritiene necessario, da un lato, integrare l'articolo 1 del provvedimento inserendo il comma 3-bis, volto a prevedere che la promozione a titolo onorifico non è computabile in alcun modo a fini economici anche nel caso di richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 987 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, degli ufficiali di complemento della riserva selezionata, dall'altro, sopprimere la disposizione di cui al citato articolo 4, comma 4.
  Formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 679, recante Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento;
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, verificata negativamente e trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    in caso di eventuale richiamo in servizio degli ufficiali di complemento appartenenti alla riserva selezionata, di cui all'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'applicazione delle disposizioni in materia di promozioni a titolo onorifico potrebbe dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, che prevede che in caso di mancato accoglimento della richiesta di avanzamento venga restituito il 50 per cento dell'importo versato dal richiedente, risulta suscettibile di comportare maggiori oneri dovuti alla mancata copertura dei costi amministrativi;
   rilevata pertanto la necessità, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
    di precisare, all'articolo 1, che la promozione a titolo onorifico non è computabile in alcun modo a fini economici anche nel caso di eventuale richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 987 del codice Pag. 66dell'ordinamento militare, degli ufficiali di complemento della riserva selezionata;
    di sopprimere la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 4,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche nel caso di eventuale richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 987 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 674 del medesimo codice;
   Sopprimere il comma 4 dell'articolo 4».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
Nuovo testo C. 2546.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, rileva preliminarmente che il progetto di legge, non corredato di relazione tecnica, reca l'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 5, in materia di costituzione e disciplina della Fondazione, andrebbe preliminarmente chiarito, a suo avviso, se l'onere per l'operatività della Fondazione debba intendersi come limite massimo di spesa, come sembrerebbe desumersi dalla formulazione della norma. In tal caso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, che le risorse individuate possano risultare sufficienti per l'esercizio delle attività attribuite alla Fondazione dal provvedimento in esame. Inoltre, per quanto riguarda l'adesione degli enti territoriali interessati, rileva che per taluni di essi l'adesione è obbligatoria (regione Emilia-Romagna e comuni di Modena e Reggio Emilia) mentre per altri (comuni delle predette province) essa è facoltativa. In merito non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le eventuali spese per l'adesione obbligatoria risultino ricomprese nei complessivi oneri per l'istituzione della Fondazione mentre le spese per l'adesione facoltativa siano, eventualmente, sostenute dagli enti locali interessati nei limiti dei rispettivi vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio). In proposito ritiene necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la disposizione relativa all'articolo 5 reca la copertura finanziaria dell'onere – pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2018 – derivante dalla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, incaricata di conservare e valorizzare il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, di promuovere e curare ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, nonché di coordinare la rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata con l'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 (cosiddetta legge Basaglia). In particolare, osserva che la disposizione in Pag. 67esame provvede alla copertura del suddetto onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.
  In proposito, segnala che il piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul quale risultano allocate le risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa, alla luce del vigente bilancio statale reca stanziamenti pari a circa 9,55 milioni di euro per l'anno 2017, a 9,915 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,075 milioni di euro per l'anno 2019. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse ivi previste a copertura nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche in considerazione del ricorso che alla citata autorizzazione di spesa è stato disposto, con finalità di copertura finanziaria, da recenti interventi normativi.
  Con riferimento all'articolo 6, concernente il quarantesimo anniversario della legge n. 180 del 1978, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che l'onere indicato dalla norma debba considerarsi come limite massimo di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 provvede alla copertura degli oneri – pari a 200 mila euro per l'anno 2018 – derivanti dallo svolgimento di iniziative di diffusione della conoscenza della legge 13 maggio 1978, n. 180 (cosiddetta legge Basaglia), in occasione del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, nonché dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, indette e sostenute dal Ministero della salute anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del predetto Ministero, relativo al bilancio triennale 2017-2019. In proposito, osserva che il citato accantonamento, seppure privo di una apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato 3), rilevando l'opportunità di predisporre una relazione tecnica.

  Maino MARCHI (PD), relatore, concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere nel termine di sette giorni.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

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