CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.05.

5-11404 Marco Di Stefano: Sull'implementazione delle procedure di verifica in ordine alla regolarità delle liste elettorali nell'ambito delle elezioni amministrative.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco DI STEFANO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta. Osserva che è del tutto evidente che la Pag. 16candidata in questione non potesse rimanere in due liste. Rileva però che il vero quesito è come abbia fatto la lista rimasta priva di un candidato a trovare in ventiquattro ore il cospicuo numero di firme necessarie ad appoggiare la candidatura sostitutiva, dato che ovviamente non erano più valide le firme riferite alla candidatura precedente.

5-11602 Labriola: Sul personale idoneo al concorso a 814 posti nel ruolo di vigile del fuoco.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che, dai dati in suoi possesso, il quadro delle assunzioni del personale in questione sia in parte diverso da quella testé rappresentata dal Governo. Nonostante si sarebbe aspettata uno stanziamento finanziario maggiore, esprime soddisfazione per lo sblocco delle risorse a tale fine destinate nonché per le ulteriori assunzioni richiamate, facendo notare che tali risultati sono stati raggiunti anche grazie all'impegno profuso in Commissione sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che ha condotto all'approvazione di rilevanti atti di indirizzo.

5-11879 Incerti: Sull'utilizzo del fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Antonella INCERTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Osserva, infatti, che era a conoscenza del piano d'acquisti a cui ha fatto riferimento il sottosegretario. Invita, nella definizione dei criteri di assegnazione dei mezzi, a tenere conto anche di quei Comandi meritori che non hanno fatto domanda di nuovi mezzi, ma hanno provveduto alla manutenzione di quelli in loro possesso, anche se notevolmente vetusti.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga.

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 4526, adottata come testo base per il prosieguo dell'esame, è scaduto giovedì 3 agosto scorso. Comunica che è stata presentata una sola proposta emendativa (vedi allegato 4). Avverte altresì che la suddetta proposta, articolo aggiuntivo Cecconi 1.01, che concerne il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, è inammissibile per estraneità di materia in quanto riguardante un oggetto diverso da quello disciplinato dal progetto di legge adottato come testo base.

  Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione Pag. 17del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che la proposta di legge C. 4407 reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
  L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, lettera a), apporta numerose modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale. In particolare, introduce (lettera a), n. 1) un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali (modifica quindi l'articolo 1 comma 1 della legge n. 323 del 2000). Aggiunge (lettera a), n. 2) tra le finalità della tutela e della promozione del patrimonio idrotermale, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali, anche la crescita economica e sociale degli stessi; prevede (lettera a), n. 3), che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 (che il comma 1, lettera c), del provvedimento in esame sostituisce integralmente) e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. Prevede una delega al Governo (lettera a), n. 4), ad emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.
  Le lettere b) e b-bis) dell'articolo 1, comma 1, dispongono modifiche alle definizioni previste all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000 di riordino del settore termale, necessarie al fine di adeguare la disciplina vigente alle modifiche introdotte dalla proposta in esame.
  La lettera b-ter) sostituisce l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000 attualmente vigente per il settore termale, modificando in particolare la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del SSN. Il capoverso comma 1 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, stabilendo che le cure termali vengano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.Pag. 18
  Il capoverso comma 3 stabilisce per le aziende termali accreditate la possibilità di svolgere nuovi compiti. Infatti, nella loro attività diretta ad erogare servizi di primo livello (vale a dire servizi di base: in proposito la relazione illustrativa al provvedimento iniziale chiariva che per tali servizi dovrebbero intendersi «le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie») le stesse possono partecipare alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono inoltre partecipare a progetti per favorire il cosiddetto «invecchiamento attivo».
  Viene previsto inoltre che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-regioni, devono essere definiti il «tracciato record» e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori delle cure termali. Da tali dati dovrà essere possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del SSN per la conduzione di analisi epidemiologiche finalizzate alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione (capoverso comma 4).
  Ai fini della riduzione delle liste d'attesa e per il contenimento della spesa, il capoverso comma 5 stabilisce che, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal SSN devono essere garantiti i seguenti cicli di cure termali (capoverso comma 5): per la riabilitazione motoria e neuromotoria; per la riabilitazione funzionale del motuleso; per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive. Questi cicli sono quelli già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  Il capoverso comma 6 stabilisce che il Ministro della salute, con proprio decreto, emani linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati, per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del precedente comma 5.
  Inoltre, il capoverso comma 7 dispone che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), le regioni devono riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare i relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'Accordo nazionale di cui al successivo comma 8. In proposito si ricorda che la predetta lettera c-bis) ha previsto, nell'ambito delle misure per favorire la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere. La norma inoltre – senza prevederne allo scopo alcuna dotazione annua – istituisce un Fondo, denominato Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.
  Il capoverso comma 8 reca una disposizione che modifica parzialmente la legislazione vigente: si dispone, come attualmente previsto, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi, ma si specifica che essa deve essere in particolare riferita: alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali; ai requisiti autorizzativi; e ai requisiti per l'accreditamento.Pag. 19
  Il capoverso comma 9 prevede, infine, una specifica disposizione volta a integrare gli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.
  L'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede (tramite l'inserimento del comma 4-bis all'articolo 5 della legge n. 323 del 2000) che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni.
  L'articolo 1, comma 1, lettera d), introduce l'articolo 5-bis nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati (comma 1 dell'articolo 5-bis). In particolare si prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, le amministrazioni interessate presentano programmi di intervento per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali di loro proprietà, anche se gestiti da soggetti diversi, al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sentite le regioni e le province autonome, li approva nei successivi 180 giorni o ne dispone il motivato rigetto (comma 2 dell'articolo 5-bis).
  L'articolo 1, comma 1, lettera e) in esame dispone le seguenti modifiche all'articolo 6 della legge n. 323 del 2000, riguardante, in particolare, la ricerca scientifica nel settore termale: il punto 1) novella la disposizione aggiornando il riferimento al Ministro della salute (in luogo del Ministro della sanità) e aggiungendo il riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività di promozione (intesa come specifico compito in luogo della mera facoltà) del coinvolgimento e della collaborazione non solo delle aziende termali, ma anche di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale. Il punto 2) inserisce i suddetti due dicasteri (per la salute e l'istruzione, l'università e la ricerca) nello svolgimento, assieme alle regioni, – avvalendosi della collaborazione di università, enti ed istituti di ricerca specializzati – di attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione dei programmi di cui al precedente comma.
  L'articolo 1, comma 1, lettera f) in esame novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale. Si dispone, in particolare, che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 (non modificato). La norma attualmente prevede ancora una norma transitoria riferita alla data di attivazione del primo corso di specializzazione in medicina termale. Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali. Con riferimento ad entrambi i diritti di accesso ai percorsi di specializzazione, si prevede una norma di salvaguardia degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, si aggiunge la disposizione che, per favorire l'attuazione delle predette norme, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali.
  L'articolo 1, comma 1, lettera g) in esame modifica il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 323 del 2000 in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti. In particolare, viene specificato Pag. 20che è compatibile con l'attività prestata dal medico presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro o di convenzione con il SSN del medico che, nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali (precedentemente «funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali»).
  L'articolo 1, comma 1, lettera g-bis) interviene sulla normativa vigente ridefinendo il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali di cui all'articolo 9 della legge n. 323 del 2000.
  L'articolo 1, comma 1, lettera h) introduce l'articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti.
  L'articolo 1, comma 1 lettera i) sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000 in materia di promozione del termalismo, prevedendo che, al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali. È demandata all'Agenzia nazionale italiana del turismo l'individuazione all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di specifiche linee di promozione del termalismo volte sia alla promozione degli effetti terapeutici che alla possibilità di promuovere i territori interessati dalle terme e i relativi prodotti ed esperienze correlate. La stessa Agenzia deve trasmettere annualmente alle Camere una relazione sui programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti. La lettera l) introduce una modifica all'articolo 13, comma 1, della Legge di riordino del settore termale, in materia di marchio di qualità termale. In particolare è incluso il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio. Inoltre alcune modifiche sono apportate in relazione alla documentazione che il titolare della concessione mineraria per le attività termali deve presentare alla regione di appartenenza per l'assegnazione del marchio di qualità termale. In particolare viene introdotto l'obbligo di attestare l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza (attualmente invece è previsto l'obbligo di attestare l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale).
  L'articolo 1, comma 1, lettera m), aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie – previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della Legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere.
  L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando, al comma 2, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Ai sensi del comma 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri.
  L'articolo 3-bis specifica che le disposizioni della proposta di legge in esame si Pag. 21applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, con riguardo all'attribuzione costituzionale delle competenze in materia di «acque minerali e termali», che, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, spetta alle regioni la competenza legislativa ed amministrativa in materia (competenza cosiddetta «residuale»).
  Osserva tuttavia che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla materia continua a sussistere – sotto molteplici profili e con vari gradi di «intensità» – anche una potestà legislativa statale, le cui fonti di legittimazione sono: l'attribuzione alla potestà legislativa statale esclusiva della tutela della concorrenza, che riguarda tutti i settori di attività economica assegnati alla potestà legislativa regionale, concorrente o residuale; l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, che si riverbera sulla materia, data la rilevanza ambientale delle attività estrattive delle acque minerali e termali; l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di alimentazione, che legittima la posizione dei principi fondamentali volti a garantire l'igiene dei processi produttivi e dei prodotti, nonché – per le acque termali – del loro trattamento e della gestione degli stabilimenti termali e le misure di controllo sanitarie conseguenti (sentenze della Corte costituzionale n. 93/2003 e n. 1/2010);
  Rileva poi che ulteriori disposizioni attengono alle materia della tutela della concorrenza e del sistema tributario che l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato e che, con riferimento alle disposizioni disciplinanti l'erogazione delle cure termali (articolo 1, comma 1, lettera b-ter)) la materia trattata è quella della «tutela della salute», mentre, con riferimento a quelle che ridefiniscono e disciplinano il profilo professionale dell'operatore termale (articolo 1, comma 1, lettera g-bis)), la materia trattata riguarda sia le «professioni» che la «tutela della salute», profili che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente. Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
Nuovo testo C. 3653 Mongiello.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che il nuovo testo della proposta di legge in esame, come modificata dalla Commissione di merito in sede referente, è composto di un solo articolo, suddiviso in quattro commi. Il comma 1 prevede che i comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità. Il comma 2 dispone che presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità di valorizzazione delle produzioni di pregio agroalimentari. Il comma 3 stabilisce che con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel Registro e le relative modalità di iscrizione. Il comma 4, infine, prevede che Pag. 22dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, a tal fine, per l'istituzione e la tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, intervenendo prevalentemente su due aspetti – l'attribuzione della denominazione di città di identità ai comuni che si caratterizzano per produzioni enogastronomiche tipiche dell'Italia e l'istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città di identità – può essere ricondotto in primo luogo alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», lettera l), «ordinamento civile», nella parte in cui le associazioni in esame hanno carattere civilistico, nonché lettera p), «organi di Governo e funzioni fondamentali dei comuni». Alla luce delle finalità dell'istituzione del registro e delle caratteristiche dei comuni che possono assumere la denominazione di «città di identità» vengono altresì in rilievo le materie «alimentazione», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «agricoltura», di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e una osservazione (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 settembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.00.

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